Mietrechtsgesetz Italien / tenancy law Italy
fonte:
http://www.camera.it/parlam/leggi/98431l.htm
Legge 9 dicembre 1998, n. 431
"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 203/L
Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. I contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati
"contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi
1 e 3 dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
a) ai contratti di
locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli
articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati
secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente
legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.
3. Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge
non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali
in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere
transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli
1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica
l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la
stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.
Art. 2.
(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).
1. Le parti
possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a
quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo
di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire
l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui
all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le
modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del
contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per
il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La
parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al
secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si
intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza
della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
2. Per i
contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti
possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori.
3. In
alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare
contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del
contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma
1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente
articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto
stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla
definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti
accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le
predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del
decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono
depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune
dell'area territoriale interessata.
4. Per
favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni
possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i
proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione
principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I
comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo
stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa
vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo
periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa
vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli
immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati
contratti di locazione da almeno due anni.
5. I
contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere
durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui
all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non
concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di
diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del
locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle
condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla
scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o
per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il
contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
6. I
contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore
della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal
comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla
prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1
dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi
del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della
facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al
conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il
locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale,
artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei
figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il
locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con
finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali,
culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle
attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al
conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena
disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando
l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba
essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e
la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di
indispensabili lavori;
e) quando
l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale
ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la
radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero,
trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda
eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia
indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza
che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il
conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato
motivo;
g) quando il
locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di
altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a
propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto
di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e
39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di
disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al
comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi
indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione
di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della
concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva
disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha
diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui
all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario,
terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella
comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità,
il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la
disdetta è fondata.
3. Qualora
il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito
di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del
presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un
risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a
trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
4. Per la
procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Nel caso
in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria,
la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici
mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i
quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo,
il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle
medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa,
al risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore,
qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal
contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE
Art. 4.
(Convenzione nazionale).
1. Al fine
di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3
dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre
anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una
convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale", che
individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in
relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale
dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per
garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di
accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle
finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla
base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette
organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma
costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui
al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto costituisce condizione
per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8.
2. I criteri
generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della
convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro
dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi
novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono
stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all'articolo
8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3
dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Entro
quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle
finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono
essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2, nel
caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli
accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
4. Fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di
indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in
sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978,
n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di
determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di
determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte
delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
Art. 5.
(Contratti di locazione di natura transitoria).
1. Il
decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le
modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria
anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per
soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In
alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati
contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti
universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui
al comma 3.
3. È facoltà
dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati,
eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici
accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai
sensi del comma 2 dell'articolo 4, di contratti-tipo relativi alla
locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli
accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3
dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le
associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi
operanti nel settore.
Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 6.
(Rilascio degli immobili).
1. Nei
comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.
61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di
rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono
sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il
locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i
quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione,
avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le
rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un
nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite
all'articolo 2 della presente legge.
3. Trascorso
il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per
il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere,
entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato
dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi
dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia
nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal
secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che
giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura
civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data
dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale
giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
4. Per i
provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la
data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può
chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai
sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile,
che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine
di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal
secondo al settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del
1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982.
Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono
proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con
le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
5. Il
differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può
essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia
compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia
iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di
disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di
ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio
cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in
costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato
azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle
esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei
componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno
sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.
6. Durante i
periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente
articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n.
9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982,
nonché per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n.
551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo
rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi
dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari
all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale
si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al
settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente;
l'importo cosí determinato è maggiorato del venti per cento. La
corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo
di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice
civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri
accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore
decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978.
7. Fatto
salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo,
secondo e terzo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del
1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data
priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di
esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.
Art. 7.
(Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile).
1. Condizione per
la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato
registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione
dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato
dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini
della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del
codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di
registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima
denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai
fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione
dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato
dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI
relative all'anno precedente a quello di competenza.
Capo IV
MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI
Art. 8.
(Agevolazioni fiscali).
1. Nei comuni di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al
proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3
dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel
rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2
dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal
decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi
dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per
i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della
determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per
cento.
2. Il
locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare
nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del
contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai
fini dell'applicazione dell'ICI.
3. Le
agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti
di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura
transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2
dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi,
all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche
articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei
lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze
dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui
all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un
aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista
dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, la percentuale di determinazione della
base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si
applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore
del predetto decreto del Ministro delle finanze.
5. Al comma
1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I redditi derivanti da
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti,
non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del
conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non
percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un
credito di imposta di pari ammontare".
6. Per
l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4
miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di
lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno
2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a
decorrere dall'anno 2004.
7. Per
l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Art. 9.
(Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare).
1. I fondi per la
previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono
optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per
l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della
presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle
locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.
Art. 10.
(Ulteriori agevolazioni fiscali).
1. Con
provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio
2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la
copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo
modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una
detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in
favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito,
di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche
nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili.
Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del
fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
Art. 11.
(Fondo nazionale).
1. Presso il
Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione
annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
2. Per
ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare
sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato
registrato.
3. Le somme
assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la
concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le
modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento
dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di
proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità
del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai
comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel
settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione per periodi determinati.
4. Il
Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio
decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione
dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e
all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le
risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione
è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle
singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.
6. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con
proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di
quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri
che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie
risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.
8. I comuni
definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui
al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei
conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli
anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi
integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a
lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle
risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle
annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono
trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il
Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del
Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio,
dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5
miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente
l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
11. Le
disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75
della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di
cui al comma 1.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
(Osservatorio della condizione abitativa).
1. L'Osservatorio
della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei
lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio
permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici,
con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le
funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli
osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
Art. 13.
(Patti contrari alla legge).
1. È nulla ogni
pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
2. Nei casi
di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel
termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere
la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone
risultante dal contratto scritto e registrato.
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i
contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione
volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo
definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e
appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede
locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2,
sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge,
qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro
vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un
canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Nei casi
di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel
termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può
richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei
medesimi casi il conduttore può altresí richiedere, con azione
proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a
condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2
ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresí consentita
nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto
di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo
1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di
locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere
quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello
definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore
che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di
cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle
somme eventualmente eccedenti.
6. I
riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge
non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del
contratto stesso.
Art. 14.
(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).
1. In sede di
prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova
applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del
medesimo articolo 4.
2. Con
l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al
pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica
e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
3. Sono
abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61.
4. Sono
altresí abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78,
79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio
1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Ai
contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni
effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima
di tale data.
Art. 15.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere
derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato
in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4
miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi per l'anno 2000,
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché,
quanto a lire 107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi
per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.