Urheberrechtsgesetz Italien / copyright law Italy
Legge 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
fonte:
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore
CAPO I
Opere protette
Art. 1
Sono protette ai
sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il
modo o la forma di espressione.
Sono altresì
protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi
della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.
399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere
e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé
opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere
della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e
delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere
dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di
semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del
Titolo II;
7) le opere
fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della
fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai
sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i
programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi
dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli
alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il
materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche
di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte
di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si
estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su
tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Art. 3
Le opere
collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che
hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e
del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico
didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i
dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come
opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di
autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio
dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le
elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le
traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma
letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che
costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli
adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti
opera originale.
Art. 5
Le disposizioni di
questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato
e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto
Art. 6
Il titolo
originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.
Art. 7
E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Art. 8
E' reputato autore
dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale,
nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome
lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che
siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Art. 9
Chi abbia
rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o
pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi
non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 10
Se l'opera è stata
creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più
persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili
le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale
può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun
coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere
modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima
pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso
di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la
modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere
autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le
modalità da essa stabilite.
Art. 11
Alle
amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il
diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed
a loro conto e spese.
Lo stesso diritto
spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo
diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle
accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro
atti e sulle loro pubblicazioni.
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il
diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e
modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in
particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti.
E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto
contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di
utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di
dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue
mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 12-ter
Salvo patto
contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal
lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di
lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 13
1. Il diritto
esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie
diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte
dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la
stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la
cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 14
Il diritto
esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a
trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei
mezzi indicati nell'articolo precedente.
Art. 15
Il diritto
esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per
oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale,
dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra
opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata
pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro
la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o
dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Non è considerata
pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di
lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini
esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere
stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Art. 15-bis
1. Agli autori
spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti
di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di
volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che
non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la
società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di
categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con
decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanare sentito
il ministro dell'interno.
2. Con decreto del
presidente del consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti
commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono
dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo
del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a)
l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi
indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266;
b) le
modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per
l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un
numero limitato e predeterminato;
c) che la
condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo
anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la
verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a
titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a
soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.
Art. 16
1. Il diritto
esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera
ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza,
quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed
altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via
satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con
condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa
disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di
cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al
pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a)
satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a
norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla
trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o
riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di
questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla
ricezione da parte del pubblico;
b)
comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il
controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione
operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi
destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta
di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali
portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è
comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la
decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del
pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con
il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite
abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non
esista il livello di protezione che per il detto sistema di
comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:
1) se i
segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite
da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al
pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti
riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via
satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la
stazione;
2) se i
segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno
stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione al pubblico via
satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione
situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta
nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia
la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge,
relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei
confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c)
ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed
integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o
su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione
primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un
altro stato membro dell'unione europea e destinata alla ricezione del
pubblico.
Art. 17
1. Il diritto
esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in
circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi
mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli
esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di
introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di
distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari.
2. Il diritto di
distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce
nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il
primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia
effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto
dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di
opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la
realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini
dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del
diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari
delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali,
ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.
Art. 18
Il diritto
esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra
lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende
tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione
dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto
esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del
conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o
indiretto.
2. Il diritto
esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti
diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di
supporti delle opere.
5. L'autore, anche
in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di
fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa
remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi.
Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra
le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo
comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.
Art. 19
I diritti
esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro
indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio
esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore. Diritto morale dell'autore.
Art. 20
Indipendentemente
dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti
nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione
dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la
paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione
od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che
possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle
opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che
si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non
potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario
apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta
dalla competente autorità statale importante carattere artistico
spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 21
L'autore di
un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di
far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante
qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che
si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni,
riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e
diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al
pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore
che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera
non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne
la soppressione.
Art. 23
Dopo la morte
dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere,
senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai
genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando
gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai
loro discendenti.
L'azione, qualora
finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'associazione sindacale
competente.
Art. 24
Il diritto di
pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari
delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la
pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore
abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non
possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone
indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide
l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E' rispettata,
in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto. Sono
applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella Sezione II
del Capo II del Titolo III.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 25
I diritti di
utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e
sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Art. 26
Nelle opere
indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali,
coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti, utilizzazione
economica spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si
determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere
collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante
ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata
dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di
settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella
quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni
dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.
Art. 27
Nelle opere
anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art.
8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a
partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale
essa è stata effettuata.
Se prima della
scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è
fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate
dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica
il termine di durata determinato nell'art. 25.
Art. 28
Per acquistare il
beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia
all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso
il ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo
le disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di
rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed
ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte
ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o
pseudonima.
Art. 29
La durata dei
diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini
dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale
fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici
culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è
di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la
forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le
comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri
enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i
quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi
scritti.
Art. 30
Quando le parti o
i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi
diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia
fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume
dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.
Se si tratta di
opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata
dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno
dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Art. 31
Nelle opere
pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non
ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla
morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica
dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del
settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra
le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della
sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della
musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera
cinematografica o assimilata.
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
Art. 32-ter
I termini finali
di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle
disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi,
a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si
verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.
CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere.
SEZIONE I
Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche.
Art. 33
In difetto di
particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere
liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con
parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei
tre successivi articoli.
Art. 34
L'esercizio dei
diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte
musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere
liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la
frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.
Nelle operette,
nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e
balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei
collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e
indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1) allorché, dopo
che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte
letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di
cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta,
e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria
da emettere in musica;
2) allorché, dopo
che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per
essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata od eseguita
nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini
che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione
ai sensi degli articoli 139 e 141;
3) allorché, dopo
una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere
rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di
opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di
dieci anni, se si tratta di altra composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.
Art. 36
Nel caso previsto
dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne
riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale
azione di danni a carico del compositore.
Nei casi previsti
dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel
comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già
musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata
od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere
coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di
parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere
simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale,
l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto
contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica e,
nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.
Con le
modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono
applicabili a questa opera le disposizioni degli articoli 35 e 36.
SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali.
Art. 38
Nell'opera
collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione
economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio
derivante dall'applicazione dell'art. 7.
Ai singoli
collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di
utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti
convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
Art. 39
Se un articolo è
inviato alla rivista o giornale per essere riprodotto, da persona
estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti
accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne
liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel
termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel
termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.
Trattandosi di
articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale
ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati
nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla
consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per
riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale,
ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.
Art. 40
Il collaboratore
di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo
patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua
opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio
dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il
direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre
nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono
richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da
riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si
estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Art. 42
L'autore
dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera
collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in
volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la
data di pubblicazione.
Trattandosi di
articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto
contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o
giornali.
Art. 43
L'editore o
direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o
di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli
siano pervenuti senza sua richiesta.
SEZIONE III
Opere cinematografiche.
Art. 44
Si considerano
coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore
della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei
diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a
che ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati
dai successivi articoli.
Si presume
produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla
pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo
comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo
medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei
diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore ha per
oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto
contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni,
trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli
autori indicati nell'art. 44.
Gli autori della
musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la
musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano
pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il
compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le
norme del regolamento.
Gli autori del
soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non
vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche
dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario quando
gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente
col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui
entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie
interessate.
Art. 46-bis
1. Fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di
diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche
e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per
ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione
al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna
utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella
prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle
opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano
i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna
utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse
originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso
agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento
della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun
compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e,
in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali
individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito
con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 47
Il produttore ha
facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica
le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L'accertamento
delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi
all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e
uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente
legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
Art. 48
Gli autori
dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con
l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo
nell'opera siano menzionati nella proiezione della pellicola
cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle
parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono
riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti
pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al
produttore.
Art. 50
Se il produttore
non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni
dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa
proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori
di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
SEZIONE IV
Opere radiodiffuse
Art. 51
In ragione della
natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo
stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il
diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi
mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
Art. 52
L'ente esercente
il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la
radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di
concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti
indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli
impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere
gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la
radiodiffusione.
E' necessario il
consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime
rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.
Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di
rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il
diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere
esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i
concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.
Per durata della
stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai
manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Art. 54
L'accertamento
della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, è di
esclusiva spettanza degli organi dello stato predisposti alla vigilanza
delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso
della legge 14 giugno 1928-vi, n. 1352, e dell'art. 2 del r.
Decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4
giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
Art. 55
1. Senza
pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua
opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro
supporto, l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita
per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia,
dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. E' consentita
la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al
comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza
possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali
salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei
titolari di diritti connessi.
Art. 56
L'autore
dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il
diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della
radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di
disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può
essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito
il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno
stabiliti nel regolamento.
Art. 57
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione
in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori,
muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un
equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza
dell'associazione sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione
delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio
della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma
delle disposizioni contenute nel Capo terzo di questo titolo; ad essa
non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo
quelle dell'articolo 55.
Art. 60
Qualora la
Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l'ente esercente
effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica
destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a
termini del regolamento.
SEZIONE V
Opere registrate su supporti
Art. 61
1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di
adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di
suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del
diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende,
salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o
di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
Art. 62
1. I supporti
fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono
essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni
seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.
Art. 63
1. I supporti
devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il
diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in
uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi
della discoteca di stato, per trarne dischi da diffondere mediante
vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge
2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento
della discoteca di stato, allorché siano registrate opere tutelate, è
sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme
contenute nel regolamento.
SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le
disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti
esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore
comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la
riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma
per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura
in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione,
l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per
elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono
soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione,
l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del
programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne
risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma
di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per
elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una
copia del programma nella comunità economica europea da parte del
titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di
distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione
del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una
copia dello stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto
contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei
diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b),
allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per
elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo
acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere
impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del
programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del
programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il
diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o
sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di
determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del
programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di
caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione
del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole
contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2
sono nulle.
Art. 64-quater
1.
L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la
riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione
della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al
fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per
ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità,
con altri programmi, di un programma per elaboratore creato
autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette
attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il
diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi
è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni
necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e
rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano
utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di
un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma
espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente
alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.
399, le disposizioni del presente articolo non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei
diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.
SEZIONE VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma
di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di
dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea
da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il
diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite
successive della copia;
d) qualsiasi
presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa
la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi
riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla
lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la
consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente
finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di
un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di
tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di
riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del
contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione
del titolare del diritto;
b) l'impiego di
una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una
procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono
soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate
nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente
legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono
necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per
il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad
utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si
applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente
alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.
399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto
con il normale impiego della banca di dati.
Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65
1. Gli articoli di
attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati
nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a
disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere
possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre
riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o
l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si
indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore,
se riportato.
2. La riproduzione
o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in
occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo
informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la
fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.
Art. 66
1. I discorsi su
argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche
assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze
aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati
al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle
riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché
indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il
discorso fu tenuto.
Art. 67
1. Opere o brani
di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle
procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si
indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
Art. 68
1. E' libera
la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei
lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio
o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la
fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico
o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici,
effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun
vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando
il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è
consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o
fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili
dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio
ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione,
devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle
opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali
apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La
misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la
ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter
della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le
associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere
inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina
rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni
per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche,
fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono
essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3
con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli
aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai
sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter.
Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei
limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche
dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori
dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul
mercato.
6. E' vietato lo
spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in
genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di
utilizzazione economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis
1. Salvo quanto
disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari
dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal
diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di
rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte
integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti
all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con
l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o
di altri materiali.
Art. 69
1. Il prestito
eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale,
non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo
diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto
esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i
fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o
meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del
diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il
diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla
realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi
delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti
pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico
o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei
fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o
meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 69-bis
1. Le biblioteche,
gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonché
gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e
le emittenti di servizio pubblico hanno la facoltà di utilizzare le
opere orfane di cui all'articolo 69-quater, contenute nelle loro
collezioni, con le seguenti modalità:
a) riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro;
b) messa
disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Le opere orfane
possono essere utilizzate dalle organizzazioni di cui al comma 1
unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico,
in particolare la conservazione, il restauro e la concessione
dell'accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi
contenuti nelle proprie collezioni.
3. I ricavi
eventualmente generati nel corso degli utilizzi di cui al comma 2 sono
impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione delle opere
orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.
4. Le
organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in qualsiasi utilizzo
dell'opera orfana, nelle formule d'uso, il nome degli autori e degli
altri titolari dei diritti che sono stati individuati.
5. Le
organizzazioni di cui al comma 1, nell'adempimento della propria
missione di interesse pubblico, hanno la facoltà di concludere accordi
volti alla valorizzazione e fruizione delle opere orfane attraverso gli
utilizzi di cui al comma 1. Tali accordi non possono imporre ai
beneficiari dell'eccezione di cui al presente articolo alcuna
restrizione sull'utilizzo di opere orfane e non possono conferire alla
controparte contrattuale alcun diritto di utilizzazione delle opere
orfane o di controllo dell'utilizzo da parte dei beneficiari. Gli
accordi non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale
delle opere, ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi
dei titolari dei diritti.
Art. 69-ter
1. Gli utilizzi di
cui all'articolo 69-bis si applicano alle seguenti opere protette ai
sensi della presente legge, di prima pubblicazione in uno Stato membro
dell'Unione europea o, in caso di mancata pubblicazione, di prima
diffusione dell'emissione in uno Stato membro dell'Unione europea e
considerate orfane ai sensi dell'articolo articolo 69-quater:
a) opere
pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o
altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche,
istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché nelle
collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o
sonoro;
b) opere
cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni
di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al
pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il
patrimonio cinematografico o sonoro;
c) opere
cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di
servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei
loro archivi. Per opere prodotte fino al 31 dicembre 2002 si intendono
anche quelle commissionate da emittenti di servizio pubblico per un uso
proprio esclusivo o per uso esclusivo di altre emittenti di servizio
pubblico coproduttrici. Le opere cinematografiche e audiovisive e i
fonogrammi contenuti negli archivi di emittenti di servizio pubblico
che non sono stati prodotti o commissionati da tali emittenti ma che
queste sono state autorizzate a utilizzare mediante un accordo di
licenza non possono essere considerate orfane.
2. Gli utilizzi di
cui all'articolo 69-bis si applicano altresì alle opere e ai fonogrammi
in qualsiasi forma che rientrano nelle categorie di opere o materiali
di cui al comma 1, depositati presso le organizzazioni di cui
all'articolo 69-bis, comma 1, entro il 29 ottobre 2014, che non sono
mai stati pubblicati ovvero diffusi, ma che siano stati resi
pubblicamente accessibili dalle predette organizzazioni con il consenso
dei titolari dei diritti. Le utilizzazioni sono consentite solo se è
ragionevole presumere, sulla base di documentate espressioni di
volontà, che i titolari dei diritti non si opporrebbero a tale utilizzo.
3. Gli utilizzi di
cui all'articolo 69-bis si applicano altresì alle opere e agli altri
contenuti protetti che sono inclusi, incorporati o che formano parte
integrante delle opere o dei fonogrammi di cui al comma 1.
Art. 69-quater
1. Un'opera o un
fonogramma, come individuati dall'articolo 69-ter, sono considerati
orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è
stato individuato oppure, anche se uno o più di loro siano stati
individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una
ricerca diligente svolta e registrata conformemente al presente
articolo.
2. La ricerca
diligente è svolta anteriormente all'utilizzo dell'opera o del
fonogramma dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o
da soggetto da loro incaricato, secondo i principi di buona fede e
correttezza professionale. La ricerca è svolta consultando fonti di
informazione appropriate e comunque quelle previste dall'articolo
69-septies per ciascuna categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite
le associazioni dei titolari dei diritti e degli utilizzatori
maggiormente rappresentative, possono essere individuate ulteriori
fonti di informazione che devono essere consultate, per ciascuna
categoria di opere o fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.
3. Se, nel corso
di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi per ritenere che
informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere
recuperate in altri Paesi, si procede alla consultazione anche delle
fonti di informazioni disponibili in tali Paesi.
4. Le
organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione
generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto
d'autore, l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche
che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma possano
essere considerati orfani, nonché gli esiti delle ricerche che hanno
indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma non possano essere
considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi
identificativi delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per
contattare l'organizzazione interessata. Le organizzazioni di cui
all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano, altresì, qualsiasi modifica
dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi da loro
utilizzati. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti
culturali e il diritto d'autore, è costituita una banca dati delle
ricerche condotte dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis,
comma 1.
5. Le opere e i
fonogrammi sono considerate orfane se la ricerca diligente, svolta
dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto
da loro incaricato, è conclusa decorso il termine di novanta giorni
dalla data di pubblicazione, su un'apposita pagina del sito del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'esito
della consultazione delle fonti senza che la titolarità sia stata
rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo comunica all'organizzazione che ha effettuato la ricerca
l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di uno o più titolari.
6. Le
organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo gli
utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia stata
effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 può prevedere
l'obbligo di comunicazione di ulteriori informazioni a carico delle
organizzazioni.
7. Ove vi sia più
di un titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma e non tutti i
titolari siano stati individuati oppure, anche quando individuati, non
siano stati rintracciati, al termine di una ricerca diligente svolta ai
sensi del presente articolo, l'opera o il fonogramma possono essere
utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse
dai titolari dei diritti identificati e rintracciati.
8. La ricerca
diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea di prima
pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione
dell'emissione. Per le opere cinematografiche o audiovisive il cui
produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro
dell'Unione europea, la ricerca diligente è svolta nello Stato membro
dell'Unione europea in cui sia stabilita la sua sede principale o la
sua abituale residenza. Nel caso di opere cinematografiche o
audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in Stati membri
dell'Unione europea diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in
ciascuno degli Stati membri in questione.
9. Nel caso
di cui all'articolo 69-ter, comma 2, la ricerca diligente è effettuata
nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilita
l'organizzazione che ha reso l'opera o il fonogramma pubblicamente
accessibile.
10. In tutti casi
in cui la ricerca è effettuata in Italia, si applicano le procedure di
cui al presente articolo. Laddove la ricerca è effettuata da titolati
soggetti italiani in un altro Stato membro dell'Unione europea, la
ricerca diligente è svolta seguendo le procedure e consultando le fonti
di informazione prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato
membro.
11. Sono
considerate orfane le opere e i fonogrammi già considerati opere
orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in un altro Stato membro
dell'Unione europea.
12. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio.
13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere anonime o pseudonime.
14. Le
organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, conservano la
documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in modo che sia
disponibile a richiesta degli interessati.
15. Il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette senza
indugio all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno per la
registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile:
a) gli esiti
delle ricerche diligenti effettuate ai sensi del presente articolo che
hanno permesso di concludere che un'opera o un fonogramma sono
considerati un'opera orfana;
b) l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane conformemente alla presente legge;
c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;
d) le pertinenti informazioni di contatto dell'organizzazione interessata (2).
Art. 69-quinquies
1. Il titolare dei
diritti su un'opera o su un fonogramma considerati opere orfane ha, in
qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale status in
relazione ai diritti a lui spettanti. Gli utilizzi delle opere non più
orfane possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi
diritti. Gli accordi di cui all'articolo 69-bis, comma 5, cessano di
avere efficacia.
2. Ai titolari dei
diritti che pongono fine allo status di opera orfana spetta un equo
compenso per l'utilizzo di cui all'articolo 69-bis.
3. La misura e le
modalità di determinazione e corresponsione dell'equo compenso di cui
al comma 2 sono stabilite mediante accordi stipulati fra le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei
diritti di cui alla presente legge e le associazioni delle categorie
interessate di cui all'articolo 69-bis, comma 1. Nella stipula dei
predetti accordi le parti tengono in debito conto gli obiettivi di
promozione culturale correlati all'uso effettuato dell'opera, la natura
non commerciale dell'utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire
gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico, quali
la promozione dell'apprendimento e la diffusione della cultura, nonché
l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti.
4. I titolari dei
diritti o il soggetto utilizzatore, rientrante fra quelli previsti
dall'articolo 69-bis, comma 1, nel caso in cui non vi sia l'accordo di
cui al comma 3 o nel caso in cui non ritengano di aderirvi, possono
esperire il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 194-bis, al
fine di determinare la misura dell'equo compenso. In difetto di
accordo, i predetti soggetti possono adire la competente Autorità
giudiziaria, affinché, secondo i criteri di cui al comma 3, determini
la misura e la modalità di determinazione dell'equo compenso.
5. Il compenso di cui al comma 2 è dovuto dalle organizzazioni che hanno utilizzato l'opera o il fonogramma.
Art. 69-sexies
1. I titolari dei
diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in
relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolarità presso
le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.
2. In caso di
controversia sulla titolarità dei diritti si applica il tentativo
obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 194-bis.
3. Il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica prontamente
all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, per la
registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile,
qualsiasi modifica dello status di opera orfana.
Art. 69-septies
1. Le fonti di cui all'articolo 69-quater, comma 2, comprendono le seguenti:
a) per tutte
le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere
Protette presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo;
b) per i libri pubblicati:
1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d'autorità per gli autori;
2) le
associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che
hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in
Italia;
3) il deposito legale;
4) la banca dati dell'agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;
5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyrightb Holders);
6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;
7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);
8) l'Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS);
Le fonti
sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso
sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali VIAF
(Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries
of Rights Information and Orphan Works).
c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:
1) l'ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;
2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;
3) il deposito legale;
4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti;
5) le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione.
d) per le
opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le
illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di
altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o
altre opere:
1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c);
2) le banche
dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti
le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di
riproduzione;
3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.
e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:
1) il deposito legale;
2) le associazioni italiane dei produttori;
3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;
4) le banche
dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International
Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC
(International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e
ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;
5) le banche
dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori,
interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere
audiovisive;
6) l'elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera;
7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.
Art. 70
1. Il riassunto,
la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro
comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica
o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non
costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo
deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali.
1-bis. È
consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a
titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate,
per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo
non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il
Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso
didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie
ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura
determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la
determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto,
la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla
menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e,
se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni
figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71
1. Le bande
musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in
pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di
alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia
effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis
1. Ai portatori di
particolari handicap sono consentite, per uso personale, la
riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della
comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente
collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino
a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di
cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di
handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli
beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione
dell'eccezione.
Art. 71-ter
1. E' libera la
comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui,
a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi
tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al
pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi,
limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro
collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da
licenza.
Art. 71-quater
1. E' consentita
la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali
pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo
esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo
compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies
1. I titolari di
diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire
l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta
dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per
assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei
diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la
stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria
rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle
eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70,
comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a
condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso
legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi
abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto
e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa
la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei
diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione
alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto
individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi
contrattuali.
4. Le associazioni
di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni
rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2
possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette
eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi
al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo
obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo
194 bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione Il - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies
1. E' consentita
la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi
supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente
personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di
cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione
di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di
servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e
videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce
attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli
articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione
di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti
messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera
è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater
ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo
quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a
consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di
cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il
possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto,
ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia
privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale
possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera
o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai
titolari dei diritti.
Art. 71-septies
1. Gli autori ed i
produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere
audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di
videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la
riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo
71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi
esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di
fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato
dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi
polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente
caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata
alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un
importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e
video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o
trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi,
il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di
registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di
videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è
dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla
remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.
2. Il compenso di
cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori
degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la
determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno
delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonché della
diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica.
Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è
dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo
di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I
predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori
ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale
risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere
contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del
compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore
degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione
degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché,
nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o
autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da
quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o
autorizzazione stessa.
Art. 71-octies
1. Il compenso di
cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione
audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il
cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta
per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. 1 produttori di
fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei
mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del
comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di
cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di
registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante
settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere
audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o
esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è
destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui
all'articolo 7, corna 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 71-nonies
1. Le eccezioni e
limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione
della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri
materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto
individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento
normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un
ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.
Art. 71-decies
1. Le eccezioni e
limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si
applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, Il u III
e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché al capo
I del titolo II-bis.
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore
CAPO I
Diritti del produttore di fonogrammi
Art. 72
1. Salvi i diritti
spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di
fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni
stabilite dagli articoli che seguono:
a) di
autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o
in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di
autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il
diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio
della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto
contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno
Stato membro;
c) di
autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di
autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di
messa a disposizione del pubblico.
Art. 73
1. Il produttore
di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori
che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o
riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un
compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo
della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi
compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche
feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi
altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale
diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli
artisti interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del
compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono
determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso
è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della
comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da
enti a ciò autorizzati dallo Stato.
Art. 73-bis
1. Gli artisti
interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno
diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui
all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.
Art. 74
1. Il produttore
ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista
negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da
arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta
dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in
attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno
autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici
e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause
che turbano la regolarità dell'utilizzazione.
Art. 75
La durata dei
diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla
fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è
lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data
della prima pubblicazione lecita.
Se nel
periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate
pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al
pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la
data di tale prima comunicazione al pubblico.
Art. 76
1. I supporti
contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano
stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto
applicabili.
Art. 77
[Abrogato]
Art. 78
1. Il produttore
di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e
la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una
interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di
suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.
CAPO I-BIS
Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento
Art. 78-bis
1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.
Art. 78-ter
1. Il produttore
di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di
autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli
originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di
autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di
distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se
non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in
uno Stato membro;
c) di
autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie
delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi
forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di
autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle
copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale
diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del
pubblico.
2. La durata dei
diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se
l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in
movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine,
la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se
anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera
cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.
CAPO 1-ter
Diritti audiovisivi sportivi
Art. 78-quater
1. Ai diritti
audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e
relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni
della presente legge, in quanto compatibili
CAPO II
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
Art. 79
1. Senza
pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori,
dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche
o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti
interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività
di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di
autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o
via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora
ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di
radiodiffusione; di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in
parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di
autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene
in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di
autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti
individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse
effettuate su filo o via etere;
e) di
autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni.
Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o
consentita dal titolare in uno Stato membro;
f) I diritti
di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di
cui al comma 1hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la
fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o
ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma I è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.
CAPO III
Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.
Art. 80
1. Si considerano
artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i
musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano,
recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno,
siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti
interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni
artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b)
autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della
fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c)
autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo,
ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché
la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle
prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in
funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una
fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in
un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro,
è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori - il
compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di
lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori
interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
d)
autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche
e delle relative riproduzioni;
e)
autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare dei
diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
f)
autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista
interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di
noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto
di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal
produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di
accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali
competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. 1 diritti di
cui al comma 2, lettera e), non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a
disposizione del pubblico.
Art. 81
Gli artisti
interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla
comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione,
rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro
onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
Per quanto attiene
alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del
presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1
dell'art. 54.
Art. 82
Agli effetti
dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono
nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:
1) coloro che
sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale,
una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista
esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi
orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale
abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice
accompagnamento.
Art. 83
1. Gli artisti
interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti
nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno
diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico
della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga
stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione,
quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.
Art. 84
1. Salva diversa
volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori
abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione,
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione,
nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla
stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o
audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti
interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata
sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di
artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico
via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli
organismi di emissione.
3. Per ciascuna
utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella
prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli
artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta
un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di
sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso
previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da
concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e
le associazioni sindacali competenti della confederazione degli
industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 84-bis
Qualora un
contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista,
interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non
ricorrente, l'artista, interprete o esecutore, ha il diritto di
ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore
di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al
cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in
mancanza di tale pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita
comunicazione al pubblico. La rinuncia al diritto di ottenere tale
remunerazione non produce effetti.
L'importo
complessivo, che il produttore di fonogrammi deve riservare al
pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo
comma, corrisponde al 20 per cento del ricavo che il produttore di
fonogrammi ha percepito, nel corso dell'anno che precede quello in cui
è versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e
messa a disposizione del fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo
anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale
pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita
comunicazione al pubblico. Per ricavo si intende il ricavo che deriva
al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.
Le società di
gestione collettiva, in possesso dei requisiti di cui al decreto
adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, amministrano il diritto ad ottenere la remunerazione annua
supplementare spettante agli artisti, interpreti o esecutori, di cui al
primo comma.
I produttori di
fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti, interpreti o
esecutori, o delle società di gestione collettiva di cui al terzo comma
cui gli artisti, interpreti o esecutori, hanno concesso mandato, a
fornire ogni informazione necessaria a garantire il pagamento della
remunerazione annua supplementare di cui al primo comma.
Qualora un
artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti,
dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento
anticipato ne' alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il
cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in
mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua
lecita comunicazione al pubblico.
Art. 84-ter
Se, decorsi
cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in
mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua prima
lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non
mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo
mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera
tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel
momento da esso scelti, l'artista, interprete o esecutore, può recedere
dal contratto con cui l'artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti
di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi. La rinuncia
al diritto di recesso non produce effetti.
Il diritto di
recedere dal contratto di trasferimento o cessione di cui al primo
comma può essere esercitato, se il produttore di fonogrammi, entro un
anno dalla comunicazione dell'artista, interprete o esecutore,
dell'intenzione di recedere dal contratto di trasferimento o cessione
ai sensi del primo comma, non realizza entrambe le forme di
utilizzazione di cui al medesimo comma.
Qualora un
fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di
artisti, interpreti o esecutori, essi possono recedere dai loro
contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti gli
artisti, interpreti o esecutori, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 10. In caso di ingiustificato rifiuto di uno o più degli
artisti, interpreti o esecutori, l'Autorità giudiziaria accerta il
diritto di recesso da tutti i contratti di trasferimento o cessione da
parte dei soggetti istanti.
In caso di
recesso dal contratto di trasferimento o cessione, decadono i diritti
del produttore di fonogrammi sul fonogramma.
Art. 85
I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia:
a) se una
fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un
mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente
comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta
anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima
comunicazione al pubblico;
b) se una
fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o
lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti
durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se
anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.
Art. 85-bis
1. In aggiunta ai
diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai
detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare
la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art.
110-bis.
CAPO III-BIS
Diritti relativi
ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta
successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore.
Art. 85-ter
1. Senza
pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei
termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o
comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata
anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica
riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III,
del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.
2. La durata dei
diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di
venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o
comunicazione al pubblico.
CAPO III-TER
Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio.
Art. 85-quater
1. Senza
pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica,
in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e
scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi
di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di
revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando
i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di utilizzazione
economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica
e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei
diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla
prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo
effettuata.
Art. 85-quinquies
I termini finali
di durata del diritti previsti dal Capi I, I-bis, II, III, III-bis, e
dal presente capo del Titolo II si computano, nei rispettivi casi, a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si
verifica l'evento considerato dalla norma.
CAPO IV
Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali.
Art. 86
All'autore di
bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno
coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I,
compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente
in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.
Art. 87
Sono considerate
fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo
le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita
naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo
analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i
fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Art. 88
Spetta al
fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio
della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla Sezione II del
Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza
pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte
figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se
l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto
di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità
del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si
applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si
tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e
salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza
commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Ministro per i
beni e le attività culturali con le norme stabilite dal regolamento,
può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi
utilizza la fotografia.
Art. 89
La cessione del
negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende,
salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo
precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome
del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88,
della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli
esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non
è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli
articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del
riproduttore.
Art. 91
La riproduzione di
fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere
scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo
compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione
deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della
fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di
fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti
persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è
lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
CAPO VI
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
SEZIONE I
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.
Art. 93
Le corrispondenze
epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli
altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere
confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non
possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla
conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi di
corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte
dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei
figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli
e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli
ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.
Quando le persone
indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso
decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero
E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.
Art. 94
Il consenso
indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza
dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per
esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.
Art. 95
Le disposizioni
degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze
epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed
anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e
corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano
interesse di stato.
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
Art. 96
Il ritratto di una
persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza
il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.
Art. 97
Non occorre il
consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine
è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da
necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o
colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non
può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione
o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od
anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98
Salvo patto
contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla
persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o
aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il
consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da
parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo
corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
CAPO VII
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.
Art. 99
All'autore di
progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che
costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre
al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti
medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che
realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il
diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il
piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il
deposito del piano o disegno presso la Presidenza del consiglio dei
ministri, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.
Capo VII-bis
Titolarità dei diritti connessi
Arti. 99-bis
1. È reputato
titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle
forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è
annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o
comunicazione al pubblico.
CAPO VIII
Protezione
del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera degli
articoli e di notizie - divieto di taluni atti di concorrenza sleale.
Art. 100
Il titolo
dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto
sopra altra opera senza il consenso dell'autore.
Il divieto non si
estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da
risultare esclusa ogni possibilità di confusione.
E' vietata
egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che
siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosi costante da
individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.
Il titolo del
giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può
essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se
non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del
giornale.
Art. 101
La riproduzione di
informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego
di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se
ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la
riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini
di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di
informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione
del bollettino stesso e comunque, prima della loro pubblicazione in un
giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte
dell'agenzia. A tale fine, affinché le agenzie suddette abbiano azione
contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i
bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora
di diramazione;
b) la
riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o
radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri
periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Art. 102
E' vietata come
atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre
opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi,
delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra
particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera
dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare
confusione di opera o di autore.
TITOLO II-bis
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati
CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti
per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua
presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b)
estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o
di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro
supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di
prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce
atto di estrazione;
c)
reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di
dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei
soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di
reimpiego.
2. La prima
vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal
titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto
di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione
europea.
3.
Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del
diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul
contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il
diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo,
di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità
o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di
cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o
titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.
5. La disposizione
di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite
secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi
la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività
principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la
società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la
propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo
tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri
dell'Unione europea.
6. Il diritto
esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della
banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio
dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche
di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello
scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso
comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono
apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni
sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma
1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a
disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o
integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo
termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono
consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti
non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora
presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di
dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della
banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente
Art. 102-ter
1. L'utente
legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può
arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro
diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale
banca.
2. L'utente
legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione
del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la
normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato
pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono
soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa
per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di
estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini
qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per
qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente
legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo
di una parte della banca di dati, il presente comma si applica
unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle
Ttitolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti
Art. 102-quater
1. I titolari di
diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui
all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali
protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono
tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale
corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti
non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure
tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui
l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari
tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o dì un
procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o
qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto,
ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che
realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva
l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore
di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies
1. Informazioni
elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai
titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto
di cui all'art. 102-bis, camma 3, sulle opere o sui materiali protetti
o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli
stessi.
2. Le informazioni
elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale
protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali
informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le
condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o
codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di
identificazione.
TITOLO III
Disposizioni comuni
CAPO I
Registri di pubblicità e deposito delle opere.
Art. 103
È istituito presso
il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle
opere protette ai sensi di questa legge.
La Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro
pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le
caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere,
le tariffe relative alla tenuta del registro nonché la tipologia ed i
requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione.
In detti registri
sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la
indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della
pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla Società
italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un
registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale
registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma,
intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti
esclusivi.
La registrazione
fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto
della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel
registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori
delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche e
per le opere audiovisive la presunzione si applica alle annotazioni del
registro indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.
Art. 104
Possono, altresì,
essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata,
con le norme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che
trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa
legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di
garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai
diritti medesimi.
Le registrazioni
hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in
base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi
speciali.
Art. 105
Gli autori e i
produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge
o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell'opera o del prodotto,
nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti
di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata
la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della
riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.
Art. 106
L'omissione del
deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore
sulle opere protette a termini delle disposizioni del Titolo I di
questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali,
salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa
legge.
[Soppresso]
Il ministro per i
beni e le attività culturali può far procedere al sequestro di un
esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle
forme stabilite dal regolamento.
CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione.
SEZIONE I
Norme generali.
Art. 107
I diritti di
utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i
diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere
acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti
dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.
Art. 108
L'autore che abbia
compiuto sedici anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti
giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni
che ne derivano.
Art. 109
La cessione di uno
o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la
trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.
Tuttavia la
cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato
per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la
facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al
cedente.
Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
Art. 110-bis
1.
L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di
radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei
diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i
cablodistributori.
2. In caso di
mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione
di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un
terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di
contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal
presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti
interessate.
3. La proposta del
terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si
oppone entro novanta giorni dalla notifica.
Art. 111
I diritti di
pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera
pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e
sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata,
finché spettano personalmente all'autore.
Possono invece
essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi
dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del
codice di procedura civile.
Art. 112
I diritti
spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera
durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di
interesse dello stato.
Art. 113
L'espropriazione è
disposta per del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro per i beni e le
attività culturali, sentito il consiglio di stato.
Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilità l'indennità spettante all'espropriato.
Il decreto ha
forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che
dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei
diritti espropriati.
Art. 114
Contro il decreto
di espropriazione, per ragioni di interesse dello stato è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale al consiglio di stato, tranne per le
controversie riguardanti l'ammontare delle indennità le quali rimangono
di competenza dell'autorità giudiziaria.
SEZIONE II
Trasmissione a causa di morte.
Art. 115
Dopo la morte
dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore
stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli
eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che
l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta,
per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.
Decorso il detto
periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il
diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi
fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei
codici.
La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.
Art. 116
L'amministrazione
e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno
dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi
trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si accordano sulla
nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione,
l'amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), con decreto del tribunale del luogo dell'aperta
successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.
La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
Art. 117
L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.
Non può però
autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché
l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed
alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi
rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi
i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza,
secondo le norme del codice civile in materia di comunione.
SEZIONE III
Contratto di edizione.
Art. 118
Il contratto con
il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di
pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso,
l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute
nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle
disposizioni particolari che seguono.
Art. 119
Il contratto può
avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano
all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e
per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del
contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
Non possono essere
compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori,
che comportino una protezione del diritti di autore più larga nel suo
contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione
espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione
dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera
è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla
radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione di
uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario,
il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente
dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le
disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.
Art. 120
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:
1) è nullo il
contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che
l'autore possa creare, senza limite di tempo;
2) senza
pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i
contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per
opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
3) se fu
determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale
l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di
ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se
il termine fu fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
Art. 121
Se l'autore muore
o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che
una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata,
l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di
considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso
proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la
volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o
uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.
Se la risoluzione
ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta
non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.
Art. 122
Il contratto di edizione può essere per edizione o a termine.
Il contratto per
edizione conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più
edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.
Nel contratto
devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli
esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più
ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli
esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
Se mancano tali
indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola
edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il contratto di
edizione a termine conferisce all'editore il diritto di eseguire quel
numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può
eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione,
che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto
medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di
edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Art. 123
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
Art. 124
Se più edizioni
sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare
l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in
corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.
Se l'editore ha
dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato
di volere procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine
di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si
intende risoluto.
L'autore ha
diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non
sussistano giusti motivi da parte dell'editore.
Art. 125
L'autore è obbligato:
1. a consegnare
l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne
renda troppo difficile o costosa la stampa;
2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
Art. 126
L'editore è obbligato:
1. a riprodurre e
porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o
pseudonima se ciò è previsto nel contratto in conformità dell'originale
e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2. a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Art. 127
La pubblicazione o
la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal
contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti
dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo
e definitivo dell'opera.
In mancanza di
termini contrattuali la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve
aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane
all'editore. L'autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più
breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra
circostanza del caso.
E' nullo ogni
patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che
contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra
stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
Art. 128
Se l'acquirente
del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o
riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal
giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.
L'autorità
giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore
alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla
prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronunzia di
risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di
risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera
ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la
pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.
Art. 129
L'autore può
introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne
alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia
stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese
derivanti dalla modificazione.
L'autore ha il
medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve
interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In
difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le
modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria.
Se la natura
dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e
l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da
altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere
l'opera dell'aggiornatore.
Art. 130
Il compenso
spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata,
salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di
copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere
rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.
Art. 131
Nel contratto di
edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo
tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o
modificato dall'editore se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi
interessi e la diffusione dell'opera.
Art. 132
L'editore non può
trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti
acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione
dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore
cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla
reputazione o alla diffusione dell'opera.
Art. 133
Se l'opera non
trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di
svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero,
deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo
calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di
macero.
Art. 134
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perché
l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per
effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della Sezione V di questo capo.
Art. 135
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
Il contratto di
edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla
dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda
editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate
nell'art. 132.
SEZIONE IV
Contratti di rappresentazione e di esecuzione.
Art. 136
Il contratto con
il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico
un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o
qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato,
oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni
generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Art. 137
L'autore è obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Art. 138
Il concessionario è obbligato:
1) a
rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non
consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme
d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome
dell'eventuale traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non
mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i
direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con
l'autore.
Art. 139
Per la
rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e
128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma
dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di
opere drammatico-musicali.
Art. 140
Se il cessionario
del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta
dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima
rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della
parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha
diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze
stabilite nel terzo comma dell'art. 128.
Art. 141
Il contratto che
ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato
dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla
natura ed all'oggetto del contratto medesimo.
SEZIONE V
Ritiro dell'opera dal commercio.
Art. 142
L'autore, qualora
concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal
commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati
i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o
spacciare l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
Agli effetti
dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo
intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale dà pubblica notizia
dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine
di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e
pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità
giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per
ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.
Art. 143
L'autorità
giudiziaria, se riconosce che sussistano gravi ragioni morali invocate
dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione,
esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del
pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la
somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.
L'autorità
giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con
decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della
scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo
precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.
La continuazione
della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio
dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorità
giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo
dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetto alle sanzioni
civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto
di autore.
SEZIONE VI
Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti
Art. 144
1. Gli autori
delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul
prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere
stesse da parte dell'autore.
2. Ai fini del
primo comma si intende come vendita successiva quella comunque
effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori,
acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente
nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in
generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Il diritto di
cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia
acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di
tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro.
La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva
prova contraria fornita dal venditore
Art. 145
1. Ai fini
dell'art. 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle
arti figurative, comprese nell'art. 2, come i quadri, i "collages", i
dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le
sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie,
nonchè gli originali dei manoscritti, purchè si tratti di creazioni
eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere
d'arte e originali.
2. Le copie delle
opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore
stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purchè
siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate
dall'autore.
Art. 146
1. Il diritto di
cui all'art. 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi
causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la
legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli
autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2. Agli autori di
paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della
cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato
lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini
italiani.
Art. 147
1. Il diritto di cui all'art. 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.
Art. 148
1. Il diritto di cui all'art. 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.
Art. 149
1. Il diritto di
cui all'art. 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo
le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto
grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.
Art. 150
1. Il compenso previsto dall'art. 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'art. 144 sono così determinati:
a) 4 per cento per
la parte del prezzo di vendita compresa fino a 50.000,00 euro; (Lettera
così modificata dall'art. 11 legge 25 febbraio 2008, n. 34)
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.
Art. 151
Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'art. 150, è calcolato al netto dell'imposta.
Art. 152
1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando
quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal
prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine
stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'art.
144, comma 2.
3. Fino al momento
in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono
costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. I soggetti di
cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o
intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento
del compenso da questi dovuto.
Art. 153
1. Le vendite
delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui
prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'art. 150, debbono
essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale
venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le
modalità stabilite nel regolamento.
2. Il soggetto di
cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un
periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte
ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli
precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa
alla vendita stessa.
Art. 154
1. La Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto
disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta
vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche
tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo
di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora
rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del
compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui
misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
2. Presso la
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a
disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile
versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente
dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili
secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che
sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono
devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e
scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri
fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione
delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di
cui al comma 1.
Art. 155
1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.
CAPO III
Difese e sanzioni giudiziarie
SEZIONE I
Difese e sanzioni giudiziarie
1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica
Art. 156
1. Chi ha ragione
di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui
spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la
continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da
parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui
servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per
ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il
proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice
può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 156-bis
1. Qualora una
parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente
desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato
documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che
confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga
l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può
ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli
elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione
e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione
dei diritti di cui alla presente legge.
2. In caso di
violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre,
su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria,
finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.
3. Il giudice,
nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure
idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la
controparte.
4. Il giudice
desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal
rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
Art. 156-ter
1. L'autorità
giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su
istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano
fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di
merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla
presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra
persona che:
a) sia stata
trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su
scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di
violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
c) sia stata
indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona
implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali
prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni
di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo
dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e
degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonchè dei
grossisti e dei dettaglianti, nonchè informazioni sulle quantità
prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonchè sul
prezzo dei prodotti o servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente
deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei
fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il giudice,
ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le
informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro,
d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per
chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.
Art. 157
Chi si trova
nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di
un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera
cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere
al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal
regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione,
ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
Il prefetto
provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui
sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione,
salvo alla parte interessata di adire l'autorità giudiziaria, per i
definitivi provvedimenti di sua competenza.
Art. 158
1. Chi venga leso
nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante
può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno
che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo
stato di fatto da cui risulta la violazione.
2. Il risarcimento
dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli
articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è
valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, secondo comma, del codice
civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del
diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria
sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto
essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto
al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 del codice civile.
Art. 159
1. La rimozione o
la distruzione prevista nell'art. 158 non può avere per oggetto che gli
esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonchè gli
apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono
prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
2. Se gli
esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono
suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima
da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice
il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilità di un loro
reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del
rispetto del diritto.
3. Se una parte
dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può
essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione,
l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte
nel proprio interesse.
4. Se l'esemplare
o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o
la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il
giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
5. Il danneggiato
può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi
soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato
prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
6. I provvedimenti
della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o
le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
7. L'applicazione
delle misure di cui al presente art. deve essere proporzionata alla
gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.
Art. 160
La rimozione o la
distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del
diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o
del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano
stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il
sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella
sopraindicata.
Art. 161
1. Agli effetti
dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonchè
della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono
essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione,
l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga
costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi
ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.
2. Il sequestro
non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più
persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del
diritto di autore è imputabile a tutti i coautori
3. L'Autorità
giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il
sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto
contestato.
4. Le disposizioni
della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in
qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di
programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare
la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratore.».
Art. 162
1. Salvo quanto
diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui
all'art. 161 sono disciplinati dalle norme dei codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di
istruzione preventiva per. quanto riguarda la descrizione,
l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione
e il sequestro vengono eseguiti a mezzo .di ufficiale giudiziario, con
l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego
di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel
caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e
di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura
civile.
3. Gli interessati
possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo
di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro
fiducia.
4. Alla
descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 693 del
codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di
procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi
anche alla stregua. dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del
provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli
articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il
termine di cui all'art. 675 del codice di procedura civile, possono
essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già
iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso
provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di
disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso
del procedimento di merito.
6. Descrizione e
sequestro possono: concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non
identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti,
offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano
stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano
adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con
qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di
descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato
al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro
sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle
operazioni stesse a pena di inefficacia.
Art. 162-bis
1. Se il giudice,
nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine
entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo
deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di
trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo
più lungo.
2. Il termine di
cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in
udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
3. Se il giudizio
di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1
ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento
cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni
di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi
ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile ed agli altri
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza
di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di
merito.
Art. 162-ter
1. Quando la parte
lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il
pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può
disporre ai sensi dell'art. 671 del codice di procedura civile il
sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore
della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del
danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A
tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale,
l'Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle
documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato
accesso alle pertinenti informazioni.
Art. 163
1. Il titolare di
un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta
l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del
diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando
l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede
giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo
ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione
dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei
fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo
di centottanta giorni.
4. Ove in sede
giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi
dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre
alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata
una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo
di euro 5.200,00.
Art. 164
Se le azioni
previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di
diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole
seguenti:
1) i funzionari
appartenenti agli enti sopra menzionati possono esercitare le
azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno
di mandato, bastando che consti della loro qualità;
2) l'ente di
diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la
esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o
autorizzata;
3) l'ente di
diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere
attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad
altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi
efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di
procedura civile.
Art. 165
L'autore
dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione
di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi
promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.
Art. 166
Sull'istanza della
parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la
sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più
giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
Art. 167
1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.
2 - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale
Art. 168
Nei giudizi
concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto
lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella
sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei
seguenti articoli.
Art. 169
L'azione a difesa
dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera
può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando
la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante
aggiunte o soppressione sull'opera delle indicazioni che si riferiscono
alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
Art. 170
L'azione a difesa
dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre
alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o
comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile
ripristinare detto esemplare nella forme primitiva a spese della parte
interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
SEZIONE II
Difese e sanzioni penali.
Art. 171
Salvo quanto
disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la
multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a)
riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in
vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il
contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in
circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente
alla legge italiana;
a-bis) mette
a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta, o parte di essa;
b)
rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza
variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od
una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende
la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in
pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere
cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in
pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce
un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o
di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione
dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi
fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o
ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri
apparecchi indebitamente registrati.
1-bis. Chiunque
commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso
a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima
dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente
alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato
commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il
reato.
La pena è della
reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i
reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata
alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera,
ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera
medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione
dell'autore.
La violazione
delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68
comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o
analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la
sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.
Art. 171-bis
1. Chiunque
abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o
ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La
stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due
anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante
gravità.
2. Chiunque, al
fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o
dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies,
ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter,
ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a
due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di
rilevante gravità.
Art. 171-ter
1. È punito, se il
fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di
lucro:
a)
abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b)
abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o
banche dati;
c) pur non
avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio,
fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui
alle lettere a) e b);
d) detiene
per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia,
cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi
della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della
Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in
assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o
diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
ad accesso condizionato;
f) introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo,
promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio
criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis)
fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi
commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere
efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano
principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la
finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette
misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o
che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime
conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad
accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a
seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o
giurisdizionale;
h)
abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui
all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di
distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a)
riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto
d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in
violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore,
o parte di essa;
b)
esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole
dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
c) la
sospensione per un periodo di un anno della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi
derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.
Art. 171-quater
1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un
anno o con l'ammenda da euro 516 a euro 5.164 chiunque, abusivamente ed
a fini di lucro:
a) concede
in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali,
copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di
autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audio-video delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.
Art. 171-quinquies
1. Ai fini delle
disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione
in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione
risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di
avveramento della condizione il venditore restituisca una somma
comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte
dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a
titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di
vendita.
Art. 171-sexies
1. Quando il
materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità
giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di
cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989 n. 271.
2. È sempre
ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o
destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonché delle
videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o
informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti,
commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non
provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di
contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera
diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale.
3. Le disposizioni
di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad
un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei
partecipanti al reato.
Art. 171-septies
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o
importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta
giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o
di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei
supporti medesimi;
b) salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis,
comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies
1. Qualora il
fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque
a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove,
installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive
ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso
condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili
esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione
di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-octies-1
1. Chiunque si
rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del
giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso
false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del
codice penale, ridotte della metà.
Art. 171-nonies
1. La pena
principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene
accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata
specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la
denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo
possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore
dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di
altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di
notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti
o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore
delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e
dall'articolo 171-ter, comma 1.
Art. 172
1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa
pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in
violazione del disposto degli articoli 180 e 183.
3. La violazione
delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo
153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale
da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00
euro a 5.165,00 euro.
Art. 173
Le sanzioni
previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non
costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.
Art. 174
Nei giudizi penali
regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte
civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei
provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.
Art. 174-bis
1. Ferme le
sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste
nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del
supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a
euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione
è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00.
La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni
violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
Art. 174-ter
1.Chiunque
abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce,
in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di
strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o
materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi,
fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni
della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti
ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto
non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter,
171quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie
della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su
un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di
recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle
copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata
sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli
strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su
due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più
periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di
attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o
dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione
per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Art 174-quater
1. I proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli
articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze: a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo
iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia
destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati
nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente
legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) nella
restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle
campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-quinquies
1. Quando esercita
l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla
presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di
un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà
comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione
del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli
elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore,
sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore
a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del
sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di
condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a
titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea
dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno,
computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si
applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli
stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e
postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attività di produzione industriale connesse alla
realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di
emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui
all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se
vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse
per almeno un biennio.
TITOLO IV
Diritto demaniale (Abrogato)
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore
Art. 180
L'attività di
intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta
di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione
per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di
recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di
opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE).
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la
concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di
licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere
tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività della
Società si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento
in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza
organizzata.
La suddetta
esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore,
ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i
diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione
dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve
essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della
ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, però, i
diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a
percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini
italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di
tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei
proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla
Società italiana degli autori ed editori il potere di esercitare i
diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suo
successori od aventi causa.
I proventi di cui
al precedente comma, riscossi dalla SIAE., detratte le spese di
riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un
periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati
reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Cassa di
previdenza dei soci della SIAE, per scopi di assistenza alle categorie
degli autori, scrittori e musicisti.
Art. 180-bis
1. Il diritto
esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai
titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi
esclusivamente attraverso la società italiana degli autori ed editori.
Per i detentori dei diritti connessi la società italiana degli autori
ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con
l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti
degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società
di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale
loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società
operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa
categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei
propri associati.
3. I titolari non
associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre
anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro
opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi
di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la
gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di
diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.
Art. 181
Oltre alle
funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da
questa legge o altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con la protezione
delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
L'ente può
assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di
accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
Art. 181-bis
1. Ai sensi
dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e
171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un
contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci p immagini
in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra
quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti
comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di
lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di
cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto de Presidente del
Consiglio dei ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno
è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei
diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte
del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di
seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed
elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando
l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente
legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel
regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni
stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere
apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati
dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali
programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in
movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o
audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per
elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento
dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza
all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la
legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui
all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni
identificative che produttori e importatori preventivamente rendono
alla SIAE.
4. I tempi, le
caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da
un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri entro centottanta giorni ,dalla. data di entrata
in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le
associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a
consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a
prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data
di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il
sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della
collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina
previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico
dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e
le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per
il diritto di autore.
5. Il contrassegno
deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere
trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da
permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è
stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare
del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero
progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché
.della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra
forma di distribuzione.
6. L'apposizione
materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al
richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le
conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti
informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo
stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva
apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita
convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di
dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio
nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui
al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che
l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione
temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto
della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno
Art. 181-ter
1. I compensi per
le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono
riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la
SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le
modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della
provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del
Presidente del Consiglia dei ministri, sentite le parti interessate e
il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle
disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre
dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione
fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di
intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite
le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con
proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite
convenzioni.
Art. 182 (abrogato)
Art. 182-bis
1. All'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive
competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le
violazioni della presente legge, la vigilanza:
a)
sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro
supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e
via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con
qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla
proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo
esercizio;
c) sulla
distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione
in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
d) sui
centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel
proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
d-bis)
sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli
apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.
2. La SIAE, nei
limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma
1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo
svolgimento dei compiti indicati nel camma 1, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri
funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli
ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di
riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o
proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse;
possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di
cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della
documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al
materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione
attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la
proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e
supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in
cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità
giudiziaria.
Art. 182-ter
1. Gli ispettori,
in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano
processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia
giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e
seguenti del codice di procedura penale n. 2.
Art. 183
L'esercizio della
attività per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali
di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla
preventiva autorizzazione del ministero del turismo e dello spettacolo,
secondo le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
L'esercizio della
attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del ministero della
coltura popolare, secondo le norme del regolamento.
Art. 184
Chiunque collochi
in paesi stranieri opere drammatiche, non musicali, deve farne denunzia
entro tre giorni all'ente italiano per gli scambi teatrali, il quale
trasmette mensilmente l'elenco delle denuncie ricevute al ministero del
turismo e dello spettacolo con le sue eventuali osservazioni e proposte.
L'ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.
All'ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182.
Art. 185
Questa legge si
applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la
prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189.
Si applica
egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che
siano state pubblicate per la prima volta in Italia.
Può essere
applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di
protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le
condizioni previste negli articoli seguenti.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della legge
Art. 186
Le convenzioni
internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la
sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.
Se le convenzioni
contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento,
detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto
delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.
Salve le
convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la
formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti
spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere
considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli
esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il
simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima
pubblicazione.
Art. 187
In difetto di
convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non
rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185
godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo
stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di
autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti
di detta equivalenza.
Se lo straniero è
apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è
riferita allo stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima
volta.
Art. 188
L'equivalenza di
fatto, osservate le norme che seguono è accertata
e regolata con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
La durata della
protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere quella
di cui l'opera gode nello stato di cui è cittadino l'autore straniero.
Se la legge di
detto stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di
licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una
norma equivalente.
Se la legge di
detto stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di
formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie
dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è
sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto
reale.
Il decreto reale
può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera
all'adempimento di altre particolari formalità o condizioni.
Art. 189
Le disposizioni
dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco
fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti , attori
o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in
quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono
considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge
speciale.
In difetto della
condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o
prodotti le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
Art. 190
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato
provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad
esso connesse e da pareri sulle questioni relative quando ne sia
richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o quando sia
prescritto da speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.
Art. 191
Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) dei vice presidenti delle associazioni delle categorie interessate;
c) [soppresso]
d) di un
rappresentante dei ministeri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, delle finanze, dell'industria e del commercio e di due
rappresentanti del ministero della pubblica istruzione;
e) dei
direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa
italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del capo dell'ufficio della
proprietà letteraria, scientifica ed artistica;
f) dei
presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli
industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni
suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore,
nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori
dell'industria, designato dalla confederazione nazionale dei lavoratori
dello spettacolo;
g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
I membri del
comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e durano in carica un quadriennio.
Art. 192
Il comitato si
riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ed in via straordinaria tutte le
volte che ne sarà richiesto dal presidente stesso.
Art. 193
Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.
Partecipano
all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni
speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di
volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per
l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo
71-quinquies, camma 4. In tale caso la commissione speciale è composta
da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di
cui all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei
Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i
rappresentanti dei Ministeri.
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del comitato, può
invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato,
particolarmente competenti nelle questioni da esaminare senza diritto a
voto.
Art. 194
La segreteria è
affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed
artistica presso il ministero la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 194-bis
1. La richiesta di
conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta
dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato di
cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il
presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art.
193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o
spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non
accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione
predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il presidente della commissione fissa la data per il
tentativo di conciliazione.
4. Se la
conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale
costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si
raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta
per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata,
i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle
valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo
giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il
tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che
rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo
le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale
è stata promossa prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla
promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il
termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di
conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di 90
giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di
180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il
giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si
applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura
civile.
Art. 195
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO VIII
Disposizioni generali, transitorie e finali
Art. 196
E' considerato
come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la
prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e
seguenti di questa legge.
Nei riguardi delle
opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di
altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della
fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma
materiale, si considera come equivalente al luogo della prima
pubblicazione il luogo della fabbricazione.
Art. 197
I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.
Art. 198
Nel bilancio di
previsione della Presidenza del consiglio dei ministri, è stanziata, in
apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in
cui questa legge andrà in vigore, una somma di euro 516, su proventi
del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi con le
modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza
e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e
dei musicisti.
Art. 199
La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.
Rimangono
pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e
contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in
conformità delle disposizioni vigenti.
Art. 199-bis
1. Le disposizioni
della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della
sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i
diritti acquisiti anteriormente a tale data.
Art. 200
Sino all'entrata
in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite
dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del
collegio davanti al quale pende la lite.
Art. 201
Riguardo alle
opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in
vigore di questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta
all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette
formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme
stabilite dal regolamento.
Art. 202
Agli effetti
dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti
nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa
legge.
Art. 203
Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.
Finché non saranno
emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è
regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.
Art. 204
A decorrere
dall'entrata in vigore di questa legge, la società italiana autori ed
editori assume la denominazione di S.I.A.E. (Società italiana degli
autori ed editori).
Art. 205
Sono abrogate la
legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in legge del R.
Decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni sul
diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta
legge.
Sono altresì
abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di conversione in legge
del R. Decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla
protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la legge 2 giugno
1939-XVII, n. 739, di conversione del R. Decreto-legge 5 dicembre
1938-XVII, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione
differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o
disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di
questa legge.
Art. 206
Il regolamento per
la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la
violazione delle norme del regolamento stesso.
Dette sanzioni potranno comportare l'ammenda non superiore al euro 20.
La presente legge
entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà
essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.
Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).