Bürgerliches Gesetzbuch Italien / civil code Italy /
Il Codice Civile Italiano
fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile;jsessionid=qYBDbSz7wAQ+G9Y1ErXEeA__.ntc-as2-guri2b
Eigentum - ab Artikel 810
Demanio
pubblico (=staatliche
Güter) - ab Artikel 822
Mietrecht Italien Artikel
1571 bis 1575 bis 1677
ab 1615 - affitto = Pachtrecht
Vertragsrecht - ab Artikel
1321
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE
Art. 1 Capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista dal
momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a
favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita
(462, 687, 715, 784).
(3° comma abrogato).
Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire
La maggiore età è fissata al
compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta si acquista
la capacità di compiere tutti gli atti
per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che
stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il
proprio lavoro. In tal caso il minore
è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che
dipendono dal contratto di lavoro.
Art. 3 (abrogato)
Art. 4 Commorienza
Quando un effetto giuridico dipende
dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non
consta quale di esse sia morta prima,
tutte si considerano morte nello stesso momento.
Art. 5 Atti di disposizione del
proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio
corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione
permanente della integrità fisica, o
quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume (1418).
Art. 6 Diritto al nome
Ogni persona ha diritto al nome che le
è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e
il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte
o rettifiche al nome, se non nei casi e con le
formalità dalla legge indicati.
Art. 7 Tutela del diritto al nome
La persona, alla quale si contesti il
diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire
pregiudizio dall'uso che altri
indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la
cessazione del fatto lesivo, salvo il
risarcimento dei danni (2563).
L'autorità giudiziaria può ordinare
che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
Art. 8 Tutela del nome per ragioni
familiari
Nel caso previsto dall'articolo
precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non
portando il nome contestato o
indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse
fondato su ragioni familiari degne
d'essere protette.
Art. 9 Tutela dello pseudonimo
Lo pseudonimo, usato da una persona in
modo che abbia acquistato l'importanza del nome,
può essere tutelato ai sensi dell'art.
7.
Art. 10 Abuso dell'immagine altrui
Qualora l'immagine di una persona o
dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui
l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero
con pregiudizio al decoro o alla
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità
giudiziaria, su richiesta
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento
dei
danni.
TITOLO II
DELLE PERSONE GIURIDICHE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 11 Persone giuridiche pubbliche
Le Province e i Comuni, nonché gli
enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono
dei diritti secondo le leggi e gli usi
osservati come diritto pubblico (824 e seguenti).
Art. 12 Persone giuridiche private
Le associazioni, le fondazioni e le
altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità
giuridica mediante il riconoscimento
concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che
esercitano la loro attività nell'ambito della Provincia, il
Governo può delegare ai prefetti la
facoltà di riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2).
Art. 13 Società
Le società sono regolate dalle
disposizioni contenute nel libro V (2247 e seguenti).
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14 Atto costitutivo
Le associazioni e le fondazioni devono
essere costituite con atto pubblico (1350, 2643).
La fondazione può essere disposta
anche con testamento (600).
Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo
della fondazione
L'atto di fondazione può essere
revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il
riconoscimento, ovvero il fondatore
non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette
agli eredi.
Art. 16 Atto costitutivo e statuto.
Modificazioni
L'atto costitutivo e lo statuto devono
contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello
scopo, del patrimonio e della sede,
nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione.
Devono anche determinare, quando
trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati
e le condizioni della loro ammissione;
e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di
erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto
possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione
dell'ente e alla devoluzione del
patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro
trasformazione (28).
Le modificazioni dell'atto costitutivo
e dello statuto devono essere approvate dall'autorità
governativa nelle forme indicate
nell'art. 12 (att. 4).
Art. 17 Acquisto di immobili e
accettazione di donazioni, eredità e legati
La persona giuridica non può
acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredita, né
conseguire legati senza
l'autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7).
Senza questa autorizzazione,
l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.
Art. 18 Responsabilità degli
amministratori
Gli amministratori sono responsabili
verso l'ente secondo le norme del mandato (1710 e
seguenti). E' però esente da
responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia
partecipato all'atto che ha causato il
danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto
si stava per compiere, egli non abbia
fatto constare del proprio dissenso (2392).
Art. 19 Limitazioni del potere di
rappresentanza
Le limitazioni del potere di
rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33,
non possono essere opposte ai terzi,
salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353,
2298, 2384).
Art. 20 Convocazione dell'assemblea
delle associazioni
L'assemblea delle associazioni deve
essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per
l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre
convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è
fatta richiesta motivata da almeno un
decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli
amministratori non vi provvedono, la
convocazione può essere ordinata dal Presidente del
tribunale (att. 8).
Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea sono
prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la
metà degli associati. In seconda
convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti. Nelle deliberazioni
di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
loro responsabilità gli amministratori
non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo o lo
statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la
presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli
associati (11).
Art. 22 Azioni di responsabilità
contro gli amministratori
Le azioni di responsabilità contro gli
amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti
sono deliberate dall'assemblea e sono
esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori
(2941).
Art. 23 Annullamento e sospensione
delle deliberazioni
Le deliberazioni dell'assemblea
contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono
essere annullate su istanza degli
organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico
ministero.
L'annullamento della deliberazione non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in
base ad atti compiuti in esecuzione
della deliberazione medesima (1445, 2377).
Il Presidente del tribunale o il
giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione,
può sospendere, su istanza di colui
che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della
deliberazione impugnata, quando
sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere
motivato ed è notificato agli
amministratori (att. 10).
L'esecuzione delle deliberazioni
contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere
sospesa anche dall'autorità
governativa (att. 9).
Art. 24 Recesso ed esclusione degli
associati
La qualità di associato non è
trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere
dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per
un tempo determinato. La dichiarazione
di recesso deve essere comunicata per iscritto agli
amministratori e ha effetto con lo
scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi
prima.
L'esclusione d'un associato non può
essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi;
l'associato può ricorrere all'autorità
giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata
notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o
siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di
appartenere all'associazione, non
possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto
sul patrimonio dell'associazione.
Art. 25 Controllo sull'amministrazione
delle fondazioni
L'autorità governativa esercita il
controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;
provvede alla nomina e alla
sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le
disposizioni contenute nell'atto di
fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli
amministratori, con provvedimento
definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative,
all'atto di fondazione, all'ordine
pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e
nominare un commissario straordinario,
qualora gli amministratori non agiscano in conformità
dello statuto e dello scopo della
fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in
base ad atti compiuti in esecuzione
della deliberazione medesima (1445, 2377).
Le azioni contro gli amministratori
per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere
autorizzate dall'autorità governativa
e sono esercitate dal commissario straordinario, dai
liquidatori o dai nuovi
amministratori.
Art. 26 Coordinamento di attività e
unificazione di amministrazione
L'autorità governativa può disporre il
coordinamento della attività di più fondazioni ovvero
l'unificazione della loro
amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del
fondatore.
Art. 27 Estinzione della persona
giuridica
Oltre che per le cause previste
nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si
estingue quando lo scopo è stato
raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre
quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
L'estinzione è dichiarata
dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche
d'ufficio (att. 10).
Art. 28 Trasformazione delle
fondazioni
Quando lo scopo è esaurito o divenuto
impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto
insufficiente, l'autorità governativa,
anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere
alla sua trasformazione,
allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non e ammessa quando
i fatti che vi darebbero luogo sono considerati
nell'atto di fondazione come causa di
estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei
beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di
questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle
fondazioni destinate a vantaggio
soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).
Art. 29 Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono
compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il
provvedimento che dichiara
l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui
l'autorità, a norma di legge, ha
ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata
adottata dall'assemblea la
deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora
trasgrediscano a questo divieto,
assumono responsabilità personale e solidale (1292).
Art. 30 Liquidazione
Dichiarata l'estinzione della persona
giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si
procede alla liquidazione del
patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).
Art. 31 Devoluzione dei beni
I beni della persona giuridica, che
restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in
conformità dell'atto costitutivo o
dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se
trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa,
attribuendo i beni ad altri enti che
hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano
le deliberazioni dell'assemblea che ha
stabilito lo scioglimento e, quando anche queste
mancano, provvede nello stesso modo
l'autorità governativa.
I creditori che durante la
liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il
pagamento a coloro ai quali i beni
sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della
liquidazione, in proporzione e nei
limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).
Art. 32 Devoluzione dei beni con
destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di
scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati
beni con destinazione a scopo diverso
da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve
tali beni, con lo stesso onere, ad
altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.
Art. 33 Registrazione delle persone
giuridiche
In ogni provincia e istituito un
pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti).
Nel registro devono indicarsi la data
dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento,
la denominazione, lo scopo, il
patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede
della persona giuridica e il cognome e
il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai
quali è attribuita la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta
anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione
o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta,
rispondono personalmente e
solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni
assunte (1292).
Art. 34 Registrazione di atti
Nel registro devono iscriversi anche
le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo
che sono state approvate dall'autorità
governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di
sedi secondarie, la sostituzione degli
amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la
rappresentanza, le deliberazioni di
scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o
dichiarano l'estinzione, il cognome e
il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i
fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno
che si provi che questi ne erano a
conoscenza.
Art. 35 Disposizione penale
Gli amministratori e i liquidatori che
non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34,
nel termine e secondo le modalità
stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e
seguenti) sono puniti con l'ammenda da
L. 20.000 a L. 1.000.000.
CAPO III Delle associazioni non
riconosciute e dei comitati
Art. 36 Ordinamento e amministrazione
delle associazioni non riconosciute
L'ordinamento interno e
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone
giuridiche sono regolati dagli accordi
degli associati.
Le dette associazioni possono stare in
giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi
accordi, e conferita la presidenza o
la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni
acquistati con questi contributi costituiscono il fondo
comune dell'associazione. Finche
questa dura, i singoli associati non possono chiedere la
divisione del fondo comune, né
pretendere la quota in caso di recesso.
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle
persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far
valere i loro diritti sul fondo
comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche
personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
(Cod. Proc. Civ. 19).
Art. 39 Comitati
I comitati di soccorso o di
beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti,
esposizioni, mostre, festeggiamenti e
simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo
quanto e stabilito nelle leggi
speciali.
Art. 40 Responsabilità degli
organizzatori
Gli organizzatori e coloro che
assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili
personalmente e solidalmente della
conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo
annunziato.
Art. 41 Responsabilità dei componenti.
Rappresentanza in giudizio
Qualora il comitato non abbia ottenuto
la personalità giuridica (12), i suoi componenti
rispondono personalmente e
solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti
soltanto a effettuare le oblazioni
promesse.
Il comitato può stare in giudizio
nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).
Art. 42 Diversa destinazione dei fondi
Qualora i fondi raccolti siano
insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o,
raggiunto lo scopo, si abbia un
residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione
dei beni, se questa non è stata
disciplinata al momento della costituzione.
TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA
RESIDENZA
Art. 43 Domicilio e residenza
Il domicilio di una persona è nel
luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi (Cod. Proc. Civ. 139).
La residenza è nel luogo in cui la
persona ha la dimora abituale.
Art. 44 Trasferimento della residenza
e del domicilio
Il trasferimento della residenza non
può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato
denunciato nei modi prescritti dalla
legge (att. 31).
Quando una persona ha nel medesimo
luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa
altrove, di fronte ai terzi di buona
fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta
una diversa dichiarazione nell'atto in
cui e stato denunciato il trasferimento della residenza.
Art. 45 Domicilio dei coniugi del
minore e dell'interdetto
Ciascuno dei coniugi ha il proprio
domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei
propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di
residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori
sono separati o il loro matrimonio è
stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o
comunque non hanno la stessa
residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale
convive.
L'interdetto ha il domicilio del
tutore (343).
Art. 46 Sede delle persone giuridiche
Quando la legge fa dipendere
determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone
giuridiche si ha riguardo al luogo in
cui e stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).
Nei casi in cui la sede stabilita ai
sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da
quella effettiva, i terzi possono
considerare come sede della persona giuridica anche questa
ultima (33).
Art. 47 Elezione di domicilio
Si può eleggere domicilio speciale per
determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi
espressamente per iscritto (1350).
TITOLO IV
DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI
MORTE PRESUNTA
CAPO I
Dell'assenza
Art. 48 Curatore dello scomparso
Quando una persona non è più comparsa
nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua
residenza (43) e non se ne hanno più
notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima
residenza su istanza degli interessati
o dei presunti successori legittimi, o del pubblico
ministero, può nominare un curatore
che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione
degli inventari e dei conti e nelle
liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli
altri provvedimenti necessari alla
conservazione del patrimonio dello scomparso (Cod. Proc.
Civ. 721).
Se vi è un legale rappresentante, non
si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un
procuratore, il tribunale provvede
soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.
Art. 49 Dichiarazione di assenza
Trascorsi due anni dal giorno a cui
risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e
chiunque ragionevolmente creda di
avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla
morte di lui possono domandare al
tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne
sia dichiarata l'assenza (Cod. Proc.
Civ. 722 e seguenti).
Art. 50 Immissione nel possesso
temporaneo dei beni
Divenuta eseguibile la sentenza che
dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi
abbia interesse o del pubblico
ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà
dell'assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi
testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui
risale l'ultima notizia di lui, o i
loro rispettivi eredi (479) possono domandare l'immissione nel
possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli
ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte
dell'assente possono domandare di
essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte
dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere
temporaneamente esonerati
dall'adempimento di esse salvo che si tratti delle obbligazioni
alimentari previste dall'art. 434.
Per ottenere l'immissione nel possesso
l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione
temporanea delle obbligazioni si deve
dare cauzione nella somma determinata dal tribunale, se
taluno non sia in grado di darla il
tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla
qualità delle persone e alla loro
parentela con l'assente.
Art. 51 Assegno alimentare a favore
del coniuge dell'assente
Il coniuge dell'assente, oltre ciò che
gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e
per titolo di successione, può
ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare
da determinarsi secondo le condizioni
della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.
Art. 52 Effetti della immissione nel
possesso temporaneo
L'immissione nel possesso temporaneo
dei beni deve essere preceduto dalla formazione
dell'inventario dei beni (Cod. Proc.
Civ. 769 e seguenti).
Essa attribuisce a coloro che
l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni
dell'assente, la rappresentanza di lui
in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti
stabiliti nell'articolo seguente.
Art. 53 Godimento dei beni
Gli ascendenti, i discendenti e il
coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a
loro profitto la totalità delle
rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
Art. 54 Limiti alla disponibilità dei
beni
Coloro che hanno ottenuto l'immissione
nel possesso temporaneo dei beni non possono
alienarli, ipotecarli o sottoporli a
pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal
tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi
atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
Art. 55 Immissione di altri nel
possesso temporaneo
Se durante il possesso temporaneo
taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima
notizia dell'assente, un diritto
prevalente o eguale a quello del possessore, può escludere questo
dal possesso o farvisi associare; ma
non ha diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della
domanda giudiziale.
Art. 56 Ritorno dell'assente o prova
della sua esistenza
Se durante il possesso temporaneo
l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli
effetti della dichiarazione di
assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la
conservazione del patrimonio a norma
dell'art. 48.
I possessori temporanei dei beni
devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in
mora (1219) continuano a godere i
vantaggi attribuiti dagli artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai
sensi dell'art. 54 restano
irrevocabili.
Se l'assenza e stata volontaria e non
è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le
rendite riservategli dalla norma
dell'art. 53.
Art. 57 Prova della morte dell'assente
Se durante il possesso temporaneo è
provata la morte dell'assente, la successione si apre a
vantaggio di coloro che al momento
della morte erano i suoi eredi o legatari.
Si applica anche in questo caso la
disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
CAPO II Della dichiarazione di morte
presunta
Art. 58 Dichiarazione di morte
presunta dell'assente
Quando sono trascorsi dieci anni dal
giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale
competente secondo l'art. 48, su
istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone
indicate nei capoversi dell'art. 50,
può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente
nel giorno a cui risale l'ultima
notizia.
In nessun caso la sentenza può essere
pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal
raggiungimento della maggiore età
dell'assente.
Può essere dichiarata la morte
presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.
Art. 59 Termine per la rinnovazione
dell'istanza
L'istanza, quando è stata rigettata,
non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno
due anni.
Art. 60 Altri casi di dichiarazione di
morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell'art.
58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi
seguenti:
l) quando alcuno è scomparso in
operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi
armati, sia al seguito di essi, o alle
quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano
più notizie di lui, e sono trascorsi
due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in
mancanza di questo, tre anni dalla
fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
2) quando alcuno e stato fatto
prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque
trasportato in paese straniero, e sono
trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di
pace, o, in mancanza di questo, tre
anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità,
senza che si siano avute notizie di
lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la
cessazione delle ostilità;
3) quando alcuno e scomparso per un
infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due
anni dal giorno dell'infortunio o, se
il giorno non e conosciuto, dopo due anni dalla fine del
mese o, se neppure il mese è
conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e avvenuto.
Art. 61 Data della morte presunta
Nei casi previsti dai nn. 1 e 3
dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e
possibilmente l'ora a cui risale la
scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso
indicato dal n. 2 il giorno a cui
risale l'ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l'ora,
la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno
indicato.
Art. 62 Condizioni e forme della
dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta nei
casi indicati dall'art. 60 può essere domandata quando
non si e potuto procedere agli
accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di
morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con
sentenza del tribunale su istanza del pubblico
ministero o di alcuna delle persone
indicate nei capoversi dell'art. 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di
accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può
dichiarare l'assenza dello scomparso
(49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).
Art. 63 Effetti della dichiarazione di
morte presunta dell'assente
Divenuta eseguibile la sentenza
indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel
possesso temporaneo dei beni
dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei
beni.
Coloro ai quali fu concesso
l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle
obbligazioni di cui all'art. 50
conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione
definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni.
alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le
altre cautele che sono state imposte.
Art. 64 Immissione nel possesso e
inventario
Se non v'e stata immissione nel
possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei
capoversi dell'art. 50 o i loro
successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti,
quando è diventata eseguibile la
sentenza menzionata nell'art. 58.
Coloro che prendono possesso dei beni
devono fare precedere l'inventario dei beni (Cod. Proc.
Civ. 769 e seguenti).
Parimenti devono far precedere
l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della
dichiarazione di morte presunta nei
casi indicati dall'art. 60.
Art. 65 Nuovo matrimonio del coniuge
Divenuta eseguibile la sentenza che
dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo
matrimonio (68, 117).
Art. 66 Prova dell'esistenza della
persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
La persona di cui e stata dichiarata
la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza,
ricupera i beni nello stato in cui si
trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati,
quando esso sia tuttora dovuto, o i
beni nei quali sia stato investito (73).
Essa ha altresì diritto di pretendere
l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai
sensi del secondo comma dell'art. 63.
Se è provata la data della sua morte,
il diritto previsto nel primo comma di questo articolo
compete a coloro che a quella data
sarebbero stati i suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre
pretendere l'adempimento delle
obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma
dell'art. 63 per il tempo anteriore
alla data della morte.
Sono salvi in ogni caso gli effetti
delle prescrizioni e delle usucapioni (1158 e seguenti; 2934 e
seguenti).
Art. 67 Dichiarazione di esistenza o
accertamento della morte
La dichiarazione di esistenza della
persona di cui e stata dichiarata la morte presunta e
l'accertamento della morte possono
essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di
qualunque interessato, in
contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu
dichiarata la morte presunta.
Art. 68 Nullità del nuovo matrimonio
Il matrimonio contratto a norma
dell'art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu
dichiarata la morte presunta ritorni o
ne sia accertata l'esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del
matrimonio dichiarato nullo (128).
La nullità non può essere pronunziata
nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta
in una data posteriore a quella del
matrimonio (117).
CAPO III Delle ragioni eventuali che
competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui
è stata dichiarata la morte presunta
Art. 69 Diritti spettanti alla persona
di cui si ignora l'esistenza
Nessuno e ammesso a reclamare un
diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se
non prova che la persona esisteva
quando il diritto e nato.
Art. 70 Successione alla quale sarebbe
chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza
Quando s'apre una successione alla
quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di
cui s'ignora l'esistenza, la
successione e devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in
mancanza della detta persona, salvo il
diritto di rappresentazione (467 e seguenti).
Coloro ai quali e devoluta la
successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni
(Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) e
devono dare cauzione (1179; Cod. Proc. Civ. 50, 725).
Art. 71 Estinzione dei diritti
spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
Le disposizioni degli articoli
precedenti non pregiudicano la petizione di eredità (533 e seguenti)
né gli altri diritti spettanti alla
persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa,
salvi gli effetti della prescrizione
(2934 e seguenti) o dell'usucapione (1158 e seguenti).
La restituzione dei frutti non è
dovuta se non dal giorno della costituzione in mora (821, 1219).
Art. 72 Successione a cui sarebbe
chiamata la persona della quale è stata dichiarata la
morte presunta
Quando s'apre una successione alla
quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di
cui è stata dichiarata la morte
presunta (58 e seguenti), coloro ai quali, in sua mancanza, e
devoluta la successione devono innanzi
tutto procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ.
769).
Art. 73 Estinzione dei diritti
spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte
presunta
Se la persona di cui è stata
dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al
momento dell'apertura della
successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare
la petizione di eredita (533 e
seguenti) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare
i beni se non nello stato in cui si
trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati,
quando è ancora dovuto, o i beni nei
quali esso e stato investito, salvi gli effetti della
prescrizione o dell'usucapione (1158 e
seguenti; 2934 e seguenti).
Si applica la disposizione del secondo
comma dell'art. 71.
TITOLO V
DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITA'
Art. 74 Parentela
La parentela è il vincolo tra le
persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 Linee della parentela
Sono parenti in linea retta le persone
di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle
che, pur avendo uno stipite comune,
non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 Computo dei gradi
Nella linea retta si computano
altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si
computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino
allo stipite comune e da questo
discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo
stipite.
Art. 77 Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di
parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni
effetti specialmente determinati.
Art. 78 Affinità
L'affinità è il vincolo tra un coniuge
e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno
è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro
coniuge.
L'affinità non cessa per la morte,
anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per
alcuni effetti specialmente
determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli
effetti di cui all'art. 87, n. 4.
TITOLO VI
DEL MATRIMONIO
CAPO I
Della promessa di matrimonio
Art. 79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga
a contrarlo ne ad eseguire ciò che si fosse convenuto
per il caso di non adempimento.
Art. 80 Restituzione dei doni
Il promittente può domandare la
restituzione dei doni fatti a causa della promessa di
matrimonio, se questo non è stato
contratto (785, 2694).
La domanda non è proponibile dopo un
anno dal giorno in cui s'e avuto il rifiuto di celebrare il
matrimonio o dal giorno della morte di
uno dei promittenti.
Art. 81 Risarcimento dei danni
La promessa di matrimonio fatta
vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da
una persona maggiore di età o dal
minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art.
84, oppure risultante dalla richiesta
della pubblicazione, obbliga il promittente che senza
giusto motivo ricusi di eseguirla a
risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e
per le obbligazioni contratte a causa
di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in
cui le spese e le obbligazioni
corrispondono alla condizione delle parti (2056).
Lo stesso risarcimento è dovuto dal
promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo
al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un
anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio
(2964 e seguenti).
CAPO II
Del matrimonio celebrato davanti a
ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato
davanti a ministri dei culti ammessi
nello stato
Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a
ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un
ministro del culto cattolico e regolato in conformità del
Concordato con la Santa Sede e delle
leggi speciali sulla materia.
Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a
ministri dei culti ammessi nello Stato
Il matrimonio celebrato davanti a
ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle
disposizioni del capo seguente, salvo
quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale
matrimonio.
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti
all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE I
Delle condizioni necessarie per
contrarre matrimonio
Art. 84 Età
I minori di età non possono contrarre
matrimonio.
Il tribunale, su istanza
dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la
fondatezza
delle ragioni addotte, sentito il
pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso
in camera di consiglio ammettere per
gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici
anni.
Il decreto è comunicato al pubblico
ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
Contro il decreto può essere proposto
reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine
perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione.
La corte d'appello decide con
ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è
decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che
sia stato proposto reclamo.
Art. 85 Interdizione per infermità di
mente
Non può contrarre matrimonio
l'interdetto per infermità di mente (116, 117, 119, 414 e
seguenti).
Se l'istanza di interdizione è
soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si
sospenda la celebrazione del
matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché
la sentenza che ha pronunziato
sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è
vincolato da un matrimonio precedente (65, 116, 117, 124,
c.p. 556).
Art. 87 Parentela, affinità, adozione
e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra
loro:
l) gli ascendenti e i discendenti in
linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani,
consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il
nipote;
4) gli affini in linea retta; il
divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal
matrimonio dichiarato nullo o sciolto
o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli
effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in
secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi
discendenti;
7) i figli adottivi della stessa
persona;
8) l'adottato e i figli
dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge
dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e
9 sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si
applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli
interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, può autorizzare il
matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si
tratti di affiliazione o di filiazione
naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel
caso indicato dal n. 4 quando
l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli
interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi
quarto, quinto e sesto dell'art. 84.
Art. 88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra
loro le persone delle quali l'una è stata condannata per
omicidio consumato o tentato sul
coniuge dell'altra (116, 117).
Se ebbe luogo soltanto rinvio a
giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la
celebrazione del matrimonio fino a
quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art. 89 Divieto temporaneo di nuove
nozze
Non può contrarre matrimonio la donna,
se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione
degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi
dal divieto i casi in cui lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio siano stati pronunciati in
base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre
1970, n. 898, e nei casi in cui il
matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche
soltanto a generare, di uno dei
coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può
autorizzare il matrimonio quando è
inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se
risulta da sentenza passata in
giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei
trecento giorni precedenti lo
scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi
quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto
dell'art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la
gravidanza è terminata.
Art. 90 Assenza del minore
Con il decreto di cui all'art. 84 il
tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo
esigono, un curatore speciale che
assista il minore nella stipulazione delle convenzioni
matrimoniali.
Art. 91 Diversità di razza o di
nazionalità (abrogato)
Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e
dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE II
Delle formalità preliminari del
matrimonio
Art. 93 Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio
dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura
dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste
nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si
indica
il nome, il cognome, la professione,
il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano
maggiori o minori di età, nonché il
luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve
anche indicare il nome del padre e il
nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in
cui la legge vieta questa menzione
(115, 138).
Art. 94 Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta
all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli
sposi ha la residenza ed è fatta nei
comuni di residenza degli sposi.
Se la residenza non dura da un anno,
la pubblicazione deve farsi anche nel comune della
precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si
domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali
degli altri comuni nei quali la
pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale
dello stato civile richiedente il
certificato dell'eseguita pubblicazione.
Art. 95 Durata della pubblicazione
L'atto di pubblicazione resta affisso
alla porta della casa comunale almeno per otto giorni,
comprendenti due domeniche successive
(100, 115, 138).
Art. 96 Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione deve
farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi
ricevuto speciale incarico (81, 135).
Art. 97 Documenti per la pubblicazione
Chi richiede la pubblicazione deve
presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per
riassunto dell'atto di nascita di
entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a
provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno
esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato
civile al quale viene rivolta la
richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale
responsabilità, che gli sposi non si
trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il
matrimonio a norma dell'art. 87, di
cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura
chiara e completa fatta dall'ufficiale
di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali
delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma
precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato
civile ed autenticata dallo stesso. Si
applicano le disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4
gennaio 1968, n. 15.
In difetto della dichiarazione
prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta
d'ufficio, esclusivamente mediante
esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di
impedimento di parentela o di affinità
a termini e per gli effetti di cui all'art. 87.
Qualora i richiedenti non presentino i
documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su
loro domanda a richiederli.
(l) Articolo cosi modificato dalla L.
19 maggio 1971, n. 423 e successivamente dalla L. 19
maggio 1975, n. 151.
Art. 98 Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale dello stato civile che non
crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un
certificato coi motivi del rifiuto
(112,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al
tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero (Cod. Proc. Civ.
737 e seguenti).
Art. 99 Termine per la celebrazione
del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato
prima del quarto giorno dopo compiuta la
pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei
centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera
come non avvenuta.
Art. 100 Riduzione del termine e
omissione della pubblicazione
Il tribunale, su istanza degli
interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico
ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della
pubblicazione. In questo caso la
riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse
modalità, per cause gravissime, l'omissione della
pubblicazione, quando venga presentato
un atto di notorietà con il quale quattro persone,
ancorché parenti degli sposi,
dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di
uno degli sposi, di ben conoscerli,
indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la
residenza dei medesimi e dei loro
genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli
impedimenti stabiliti dagli artt. 85,
86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il pretore deve far precedere all'atto
di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i
dichiaranti sull'importanza della loro
attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata la
omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla
celebrazione del matrimonio, devono
presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col
decreto di autorizzazione, gli atti
previsti dall'art. 97.
Art. 101 Matrimonio in imminente
pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita
di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo
può procedere alla celebrazione del
matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al
matrimonio, se questo è richiesto,
purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro
impedimenti non suscettibili di
dispensa (86, 87).
L'ufficiale dello stato civile
dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato
l'imminente pericolo di vita (Cod.
Nav. 204, 834).
SEZIONE III
Delle opposizioni al matrimonio
Art. 102 Persone che possono fare
opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli
altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado (76) possono
fare opposizione al matrimonio dei
loro parenti per qualunque causa che osti alla sua
celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela
(343 e seguenti) o a cura (390 e seguenti), il diritto di fare
opposizione compete anche al tutore o
al curatore.
Il diritto di opposizione compete
anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro
matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in
contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta
anche, se il precedente matrimonio fu
sciolto (149), ai parenti del precedente marito e, se il
matrimonio fu dichiarato nullo (117 e
seguenti), a colui col quale il matrimonio era stato
contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare
opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un
impedimento o se gli consta
l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a
causa dell'età, non possa essere
promossa l'interdizione (414 e seguenti).
Art. 103 Atto di opposizione
L'atto di opposizione deve dichiarare
la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le
cause dell'opposizione, e contenere
l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale
L'atto deve essere notificato nella
forma della citazione (Cod. Proc. Civ. 137, 163) agli sposi e
all'ufficiale dello stato civile del
comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.
Art. 104 Effetti dell'opposizione
L'opposizione fatta da chi ne ha
facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la
celebrazione del matrimonio sino a che
con sentenza passata in giudicato sia rimossa
l'opposizione.
Se l'opposizione è respinta,
l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può
essere condannato al risarcimento dei
danni.
Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore
e dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE IV
Della celebrazione del matrimonio
Art. 106 Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato
pubblicamente nella casa comunale (110) davanti
all'ufficiale dello stato civile al
quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (94, 109).
Art. 107 Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti
l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche
se parenti, dà lettura agli sposi
degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l'una dopo l'altra, la
dichiarazione che esse si vogliono prendere
rispettivamente in marito e in moglie,
e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere
compilato immediatamente dopo la celebrazione.
Art. 108 Inapponibilità di termini e
condizioni
La dichiarazione degli sposi di
prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere
sottoposta ne a termine ne a
condizione (1353).
Se le parti aggiungono un termine o
una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può
procedere alla celebrazione del
matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il
termine e la condizione si hanno per
non apposti (138).
Art. 109 Celebrazione in un comune
diverso
Quando vi è necessità o convenienza di
celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello
indicato nell'art. 106, l'ufficiale
dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma
dell'art. 99, richiede per iscritto
l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di
celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla
celebrazione del matrimonio,
l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la
trascrizione, copia autentica
dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Art. 110 Celebrazione fuori della casa
comunale
Se uno degli sposi, per infermità o
per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile,
è nell'impossibilità di recarsi alla
casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo
in cui si trova lo sposo impedito, e
ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla
celebrazione del matrimonio secondo
l'art. 107.
Art. 111 Celebrazione per procura
I militari e le persone che per
ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate
possono, in tempo di guerra, celebrare
il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per
procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero
e concorrono gravi motivi da valutarsi
dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo.
L'autorizzazione è concessa con
decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero.
La procura deve contenere
l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve
contrarre.
La procura deve essere fatta per atto
pubblico (2699); i militari e le persone al seguito delle
forze armate, in tempo di guerra,
possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato
quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in
cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea dopo
la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della
revoca della procura, ignorata
dall'altro coniuge al momento della celebrazione.
Art. 112 Rifiuto della celebrazione
L'ufficiale dello stato civile non può
rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una
causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un
certificato con l'indicazione dei motivi (98,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al
tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero (Cod. Proc. Civ.
737 e seguenti).
Art. 113 Matrimonio celebrato davanti
a un apparente ufficiale dello stato civile
Si considera celebrato davanti
all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato
dinanzi a persona la quale, senza
avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava
pubblicamente le funzioni, a meno che
entrambi gli sposi, al momento della celebrazione,
abbiano saputo che la detta persona
non aveva tale qualità.
Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore
e dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE V
Del matrimonio dei cittadini in paese
straniero e degli stranieri nello Stato
Art. 115 Matrimonio del cittadino
all'estero
Il cittadino è soggetto alle
disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche
quando contrae matrimonio in paese
straniero secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti).
La pubblicazione deve anche farsi
nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino
non risiede nello Stato, la
pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio (43).
Art. 116 Matrimonio dello straniero
nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre
matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato
civile una dichiarazione dell'autorità
competente del proprio paese, dalla quale risulti che
giusta le leggi a cui è sottoposto
nulla osta al matrimonio.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto
alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2
e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o
residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione
secondo le disposizioni di questo
codice (93 e seguenti).
SEZIONE VI
Della nullità del matrimonio
Art. 117 Matrimonio contratto con
violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88
Il matrimonio contratto con violazione
degli artt. 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi,
dagli ascendenti prossimi, dal
pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo
un interesse legittimo e attuale
(125,127).
Il matrimonio contratto con violazione
dell'art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da
ciascuno dei genitori e dal pubblico
ministero. La relativa azione di annullamento può essere
proposta personalmente dal minore non
oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età.
La domanda, proposta dal genitore o
dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in
pendenza del giudizio, il minore abbia
raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato
concepimento o procreazione e in ogni
caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in
vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge
dell'assente non può essere impugnato finché dura
l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta
accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'art.
87, il matrimonio non può essere
impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del
presente articolo si applica anche nel caso di nullità del
matrimonio previsto dall'art. 68.
Art. 118 (abrogato)
Art. 119 Interdizione
Il matrimonio di chi è stato
interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore,
dal pubblico ministero e da tutti
coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del
matrimonio, vi era già sentenza di
interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è
stata pronunziata posteriormente ma
l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere
impugnato, dopo revocata
l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.
L'azione non può essere proposta se,
dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un
anno.
Art. 120 Incapacità di intendere o di
volere
Il matrimonio può essere impugnato da
quello dei coniugi che, quantunque non interdetto,
provi di essere stato incapace di
intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria,
al momento della celebrazione del
matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi
è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge
incapace ha recuperato la pienezza
delle facoltà mentali.
Art. 121 (abrogato)
Art. 122 Violenza ed errore
Il matrimonio può essere impugnato da
quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con
violenza o determinato da timore di
eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere
impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato
per effetto di errore sull'identità
della persona o di errore essenziale su qualità personali
dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità personali è
essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro
coniuge, si accerti che lo stesso non
avrebbe prestato il suo consenso se l'avesse esattamente
conosciute e purché l'errore riguardi:
l) l'esistenza di una malattia fisica
o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da
impedire lo svolgimento della vita
coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di
condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore
a cinque anni, salvo il caso di
intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del
matrimonio. L'azione di annullamento
non può essere proposta prima che la sentenza sia
divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza
abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge
sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione
a pena non inferiore a due anni.
L'azione di annullamento non può essere proposta prima che
la condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da
persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia
stato disconoscimento ai sensi
dell'art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine.
L'azione non può essere proposta se vi
è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate
la violenza o le cause che hanno
determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.
Art. 123 Simulazione
Il matrimonio può essere impugnato da
ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano
convenuto di non adempiere agli
obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta
decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel
caso in cui i contraenti abbiano
convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione
medesima.
Art. 124 Vincolo di precedente
matrimonio
Il coniuge può in qualunque tempo
impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la
nullità del primo matrimonio, tale
questione deve essere preventivamente giudicata (86, 117).
Art. 125 Azione del pubblico ministero
L'azione di nullità non può essere
promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei
coniugi.
Art. 126 Separazione dei coniugi in
pendenza del giudizio
Quando è proposta domanda di nullità
del matrimonio, il Tribunale può, su istanza di uno dei
coniugi, ordinare la loro separazione
temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche
d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno
di essi sono minori o interdetti.
Art. 127 Intrasmissibilità dell'azione
L'azione per impugnare il matrimonio
non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già
pendente alla morte dell'attore.
Art. 128 Matrimonio putativo
Se il matrimonio è dichiarato nullo,
gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei
coniugi, fino alla sentenza che
pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto
in buona fede, oppure quando il loro
consenso è stato estorto con violenza o determinato da
timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si
producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il
matrimonio dichiarato nullo, nonché
rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti
anteriormente alla sentenza che
dichiara la nullità.
Se le condizioni indicate nel primo
comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti
valgono soltanto in favore di lui e
dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo,
contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del
matrimonio valido rispetto ai figli
nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità
dipenda da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi di cui al comma
precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti
del
matrimonio valido, hanno lo stato di
figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento
è consentito.
Art. 129 Diritti dei coniugi in buona
fede
Quando le condizioni del matrimonio
putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il
giudice può disporre a carico di uno
di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo
di corrispondere somme periodiche di
denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore
dell'altro, ove questi non abbia
adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice
adotta riguardo ai figli, si applica l'art. 155.
Art. 129 bis Responsabilità del
coniuge in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la
nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro
coniuge in buona fede, qualora il
matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in
mancanza di prova del danno sofferto.
L'indennità deve comunque comprendere una somma
corrispondente al mantenimento per tre
anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge
in buona fede, sempre che non vi siano
altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la
nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in
buona fede, se il matrimonio è
annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia
concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del
matrimonio è solidalmente responsabile
con lo stesso per il pagamento dell'indennità.
SEZIONE VII
Delle prove della celebrazione del
matrimonio
Art. 130 Atto di celebrazione del
matrimonio
Nessuno può reclamare il titolo di
coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di
celebrazione estratto dai registri
dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque
allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare
l'atto di celebrazione.
Art. 131 Possesso di stato
Il possesso di stato, conforme
all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di
forma.
Art. 132 Mancanza dell'atto di
celebrazione
Nel caso di distruzione o di
smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio
può essere provata a norma dell'art.
452.
Quando vi sono indizi che per dolo o
per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza
maggiore l'atto di matrimonio non è
stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova
dell'esistenza del matrimonio è
ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme
possesso di stato.
Art. 133 Prova della celebrazione
risultante da sentenza penale
Se la prova della celebrazione del
matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della
sentenza nel registro dello stato
civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua
celebrazione, tutti gli effetti
riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.
SEZIONE VIII
Disposizioni penali
Art. 134 Omissione di pubblicazione
Sono puniti con l'ammenda da L. 80.000
a L. 400.000 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che
hanno celebrato matrimonio senza che
la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta
pubblicazione (93 e seguenti).
Art. 135 Pubblicazione senza richiesta
o senza documenti
E' punito con l'ammenda da L. 40.000 a
L. 200.000 l'ufficiale dello stato civile che ha
proceduto alla pubblicazione di un
matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando
manca alcuno dei documenti prescritti
dal primo comma dell'art. 97.
Art. 136 Impedimenti conosciuti
dall'ufficiale dello stato civile
L'ufficiale dello stato civile che
procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta
qualche impedimento o divieto di cui
egli ha notizia, è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L.
600.000.
Art. 137 Incompetenza dell'ufficiale
dello stato civile. Mancanza dei testimoni
E' punito con l'ammenda da L. 60.000 a
L. 400.000 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato
un matrimonio per cui non era
competente (106).
La stessa pena si applica
all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di
un
matrimonio senza la presenza dei
testimoni.
Art. 138 Altre infrazioni
E' punito con l'ammenda stabilita
nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque
modo contravviene alle disposizioni
degli artt. 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112
o commette qualsiasi altra infrazione
per cui non sia stabilita una pena speciale in questa
sezione.
Art. 139 Cause di nullità note a uno
dei coniugi
Il coniuge il quale, conoscendo prima
della celebrazione una causa di nullità del matrimonio,
l'abbia lasciata ignorare all'altro, è
punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da L.
200.000 a L. 1.000.000.
Art. 140 Inosservanza del divieto
temporaneo di nuove nozze
La donna che contrae matrimonio contro
il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro
coniuge sono puniti con l'ammenda da
L. 100.000 a L. 200.000.
Art. 141 Competenza
I reati previsti nei precedenti
articoli sono di competenza del tribunale.
NOTA Le contravvenzioni indicate negli
articoli precedenti sono diventati illeciti amministrativi.
Vedere Leggi Speciali.
Art. 142 Limiti d'applicazione delle
precedenti disposizioni
Le disposizioni della presente sezione
si applicano quando i fatti ivi contemplati non
costituiscono reato più grave.
CAPO IV
Dei diritti e dei doveri che nascono
dal matrimonio
Art. 143 Diritti e doveri reciproci
dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la
moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della
famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570).
Entrambi i coniugi sono tenuti,
ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria
capacità di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 143 bis Cognome della moglie
La moglie aggiunge al proprio cognome
quello del marito e lo conserva durante lo stato
vedovile, fino a che passi a nuove
nozze.
Art. 143 ter (abrogato)
Art. 144 Indirizzo della vita
familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro
l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia
secondo le esigenze di entrambi e
quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il
potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art. 145 Intervento del giudice
In caso di disaccordo ciascuno dei
coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del
giudice il quale, sentite le opinioni
espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli
conviventi che abbiano compiuto il
sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione
concordata.
Ove questa non sia possibile e il
disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari
essenziali, il giudice, qualora ne sia
richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi,
adotta, con provvedimento non
impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze
dell'unità e della vita della
famiglia.
Art. 146 Allontanamento dalla
residenza familiare
Il diritto all'assistenza morale e
materiale previsto dall'art. 143 è sospeso nei confronti del
coniuge che, allontanatosi (Cod. Pen.
570) senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta
di tornarvi.
La proposizione della domanda di
separazione o di annullamento o di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del
matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla
residenza familiare.
Il giudice può, secondo le
circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi,
nella misura atta a garantire
l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma,
e 147.
Art. 147 Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i
coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole
tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art. 148 Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere
l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle
rispettive sostanze e secondo la loro
capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i
genitori non hanno mezzi sufficienti,
gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di
prossimità, sono tenuti a fornire ai
genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere
i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente
del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse,
sentito l'inadempiente ed assunte
informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei
redditi dell'obbligato, in proporzione
agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a
chi sopporta le spese per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati
ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (Cod. Proc.
Civ. 474), ma le parti ed il terzo
debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti
giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme
relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto
applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono
sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la
modificazione e la revoca del
provvedimento.
CAPO V
Dello scioglimento del matrimonio e
della separazione dei coniugi
Art. 149 Scioglimento del matrimonio
Il matrimonio si scioglie con la morte
di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio
celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e
regolarmente trascritto, cessano alla
morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla
legge.
Art. 150 Separazione personale
E' ammessa la separazione personale
dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o
consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione
giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta
esclusivamente ai coniugi.
Art. 151 Separazione giudiziale
La separazione può essere chiesta
quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà
di uno o di entrambi i coniugi, fatti
tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia
richiesto, a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che
derivano dal matrimonio.
Art. 152-153 (abrogati)
Art. 154 Riconciliazione
La riconciliazione tra i coniugi
comporta l'abbandono della domanda di separazione personale
già proposta.
Art. 155 Provvedimenti riguardo ai
figli
Il giudice che pronunzia la
separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta
ogni altro provvedimento relativo alla
prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e
materiale di essa.
In particolare il giudice stabilisce
la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al
mantenimento, all'istruzione e
all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi
diritti nei rapporti con essi.
Il coniuge cui sono affidati i figli,
salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo
della potestà su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia
diversamente stabilito, le decisioni
di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
coniugi. Il coniuge cui i figli non
siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro
istruzione ed educazione e può
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte
decisioni pregiudizievoli al loro
interesse.
L'abitazione nella casa familiare
spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono
affidati i figli.
Il giudice dà inoltre disposizioni
circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che
l'esercizio della potestà sia affidato
ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento
dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può per gravi
motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza
persona o, nella impossibilità, in un
istituto di educazione (Cod. Proc. Civ. 710).
Nell'emanare i provvedimenti relativi
all'affidamento dei figli e al contributo al loro
mantenimento, il giudice deve tener
conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono
essere diversi rispetto alle domande
delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di
mezzi prova dedotti dalle parti o
disposti d'ufficio dal giudice.
I coniugi hanno diritto di chiedere in
ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli,
l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le
disposizioni
relative alla misura e alle modalità
del contributo.
NOTA Il quarto comma dell’art.155 è
stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte
Costituzionale (Sent. 454 del 19-27
luglio 1989).
Art. 156 Effetti della separazione sui
rapporti patrimoniali tra i coniugi
Il giudice, pronunziando la
separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione il diritto
di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia
adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è
determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli
alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la
separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia
reale o personale se esiste il
pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi
previsti dai precedenti commi e
dall'art. 155.
La sentenza costituisce titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta
dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di
parte dei beni del coniuge obbligato e
ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche
periodicamente somme di danaro
all'obbligato, che una parte di esse venga versata
direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati
motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca
o la modifica dei provvedimenti di cui
ai commi precedenti.
Art. 156 bis Cognome della moglie
Il giudice può vietare alla moglie
l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui
gravemente pregiudizievole, e può
parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome
stesso, qualora dall'uso possa
derivarle grave pregiudizio.
Art. 157 Cessazione degli effetti
della separazione
I coniugi possono di comune accordo
far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza
che sia necessario l'intervento del
giudice, con un'espressa dichiarazione o con un
comportamento non equivoco che sia
incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata
nuovamente soltanto in relazione a fatti e
comportamenti intervenuti dopo la
riconciliazione.
Art. 158 Separazione consensuale
La separazione per il solo consenso
dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice
(Cod. Proc. Civ. 710-711)
Quando l'accordo dei coniugi
relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in
contrasto con l'interesse di questi il
giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le
modificazioni da adottare
nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può
rifiutare
allo stato l'omologazione.
CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 159 Del regime patrimoniale
legale tra i coniugi
Il regime patrimoniale legale della
famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a
norma dell'art. 162, è costituito
dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente
capo.
Art. 160 Diritti inderogabili
Gli sposi non possono derogare, né ai
diritti né ai doveri provvisti dalla legge per effetto del
matrimonio.
Art. 161 Riferimento generico a leggi
o agli usi
Gli sposi non possono pattuire in modo
generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o
in parte regolati da leggi alle quali
non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in
modo concreto il contenuto dei patti
con i quali intendono regolare questi loro rapporti.
Art. 162 Forma delle convenzioni
matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali debbono
essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione
può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del
matrimonio.
Le convenzioni possono essere
stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art.
194.
Le convenzioni matrimoniali non
possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di
matrimonio non risultano annotati la
data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei
contraenti, ovvero la scelta di cui al
secondo comma.
Art. 163 Modifica delle convenzioni
Le modifiche delle convenzioni
matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno
effetto se l'atto pubblico non è
stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti
nelle convenzioni medesime, o dei loro
eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver
consentito con atto pubblico alla modifica delle
convenzioni, questa produce i suoi
effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il
loro consenso, salva l'omologazione
del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le
persone che hanno partecipato alla
modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza
di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è
fatta annotazione in margine all'atto
del matrimonio.
L'annotazione deve inoltre essere
fatta a margine della trascrizione delle convenzioni
matrimoniali ove questa sia richiesta
a norma degli artt. 2643 e seguenti.
Art. 164 Simulazione delle convenzioni
matrimoniali
E' consentita ai terzi la prova della
simulazione delle convenzioni matrimoniali (1417).
Le controdichiarazioni scritte possono
aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono
intervenute, solo se fatte con la
presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono
state parti nelle convenzioni
matrimoniali.
Art. 165 Capacità del minore
Il minore ammesso a contrarre
matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le
relative convenzioni matrimoniali, le
quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la
potestà su di lui o dal tutore o dal
curatore speciale nominato a norma dell'art. 90.
Art. 166 Capacità dell'inabilitato
Per la validità delle stipulazioni e
delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio
dall'inabilitato (415) o da colui
contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è
necessaria l'assistenza del curatore
già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si
provvede alla nomina di un curatore
speciale.
Art. 166-bis Divieto di costituzione
di dote
E' nulla ogni convenzione che comunque
tenda alla costituzione di beni in dote.
SEZIONE II
Del fondo patrimoniale
Art. 167 Costituzione del fondo
patrimoniale
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto
pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono
costituire un fondo patrimoniale,
destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in
pubblici registri, o titoli di
credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale
per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con
l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche
durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere
vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in
altro modo idoneo.
Art. 168 Impiego ed amministrazione
del fondo
La proprietà dei beni costituenti il
fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che
sia diversamente stabilito nell'atto
di costituzione.
I frutti (820) dei beni costituenti il
fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della
famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti
il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative
all'amministrazione della comunione
legale.
Art. 169 Alienazione dei beni del
fondo
Se non è stato espressamente
consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare,
ipotecare, dare in pegno o comunque
vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il
consenso di entrambi i coniugi e, se
vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal
giudice, con provvedimento emesso in
camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità
evidente.
Art. 170 Esecuzione sui beni e sui
frutti
L'esecuzione sui beni del fondo e sui
frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore
conosceva essere stati contratti per
scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Art. 171 Cessazione del fondo
La destinazione del fondo termina a
seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della
cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura
fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In
tale caso il giudice può dettare, su
istanza di chi vi abbia interesse, norme per
l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche
dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice
può altresì attribuire ai figli, in
godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le
disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.
Art. 172-176 (abrogati)
SEZIONE III
Della comunione legale
Art. 177 Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due
coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad
esclusione di quelli relativi ai beni
personali;
b) i frutti dei beni propri di
ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento
della comunione;
c) i proventi dell'attività separata
di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione,
non siano stati consumati
d) le aziende gestite da entrambi i
coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora. si tratti di aziende
appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma
gestite da entrambi, la comunione
concerne solo gli utili e gli incrementi.
Art. 178 Beni destinati all'esercizio
di impresa
I beni destinati all'esercizio
dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli
incrementi dell'impresa costituita
anche precedentemente si considerano oggetto della
comunione solo se sussistono al
momento dello scioglimento di questa.
Art. 179 Beni personali
Non costituiscono oggetto della
comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del
matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era
titolare
di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al
matrimonio per effetto di donazione o successione,
quando nell'atto di liberalità o nel
testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla
comunione;
c) i beni di uso strettamente
personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio
della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla
conduzione di un'azienda facente parte
della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di
risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita
parziale o totale della capacità
lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del
trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro
scambio, purché ciò sia espressamente
dichiarato all'atto dell'acquisto (2647).
L'acquisto di beni immobili, o di beni
mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il
matrimonio, è escluso dalla comunione,
ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente comma,
quando tale esclusione risulti
dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro
coniuge.
Art. 180 Amministrazione dei beni
della comunione
L'amministrazione dei beni della
comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa
relativi spettano disgiuntamente ad
entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti
con i quali si concedono o si
acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in
giudizio per le relative azioni
spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Art. 181 Rifiuto di consenso
Se uno dei coniugi rifiuta il consenso
per la stipulazione di un atto di straordinaria
amministrazione o per gli altri atti
per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi
al giudice per ottenere
l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria
nell'interesse della famiglia o
dell'azienda che a norma della lett. d) dell'art. 177 fa parte della
comunione.
Art. 182 Amministrazione affidata ad
uno solo dei coniugi
In caso di lontananza o di altro
impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura
del primo risultante da atto pubblico
(2699) o da scrittura privata autenticata (2703), può
compiere, previa autorizzazione del
giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite,
gli atti necessari per i quali è
richiesto, a norma del l'art. 180, il consenso di entrambi i
coniugi.
Nel caso di gestione comune di
azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al
compimento di tutti gli atti necessari
all'attività dell'impresa.
Art. 183 Esclusione
dall'amministrazione
Se uno dei coniugi è minore o non può
amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro
coniuge può chiedere al giudice di
escluderlo dall'amministrazione.
Il coniuge privato
dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se
sono
venuti meno i motivi che hanno
determinato l'esclusione.
La esclusione opera di diritto
riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia
cessato lo stato di interdizione.
Art. 184 Atti compiuti senza il
necessario consenso
Gli atti compiuti da un coniuge senza
il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non
convalidati sono annullabili se
riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683.
L'azione può essere proposta dal
coniuge il cui consenso era necessario entro un anno (2964)
dalla data in cui ha avuto conoscenza
dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di
trascrizione. Se l'atto non sia stato
trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto
conoscenza prima dello scioglimento
della comunione l'azione non può essere proposta oltre
l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili
diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha
compiuti senza il consenso dell'altro
è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostruire la
comunione nello stato in cui era prima
del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia
possibile, al pagamento
dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della
ricostituzione
della comunione.
Art. 185 Amministrazione dei beni
personali del coniuge
All'amministrazione dei beni che non
rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si
applicano le disposizioni dei commi
secondo, terzo e quarto dell'art. 217.
Art. 186 Obblighi gravanti sui beni
della comunione
I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti
su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi
dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento
della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di
ogni obbligazione contratta dai
coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta
congiuntamente dai coniugi.
Art. 187 Obbligazioni contratte dai
coniugi prima del matrimonio
I beni della comunione, salvo quanto
disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni
contratte da uno dei coniugi prima del
matrimonio.
Art. 188 Obbligazioni derivanti da
donazioni o successioni
I beni della comunione, salvo quanto
disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni
da cui sono gravate le donazioni e le
successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e
non attribuite alla comunione.
Art. 189 Obbligazioni contratte
separatamente dai coniugi
I beni della comunione fino al valore
corrispondente alla quota del coniuge obbligato,
rispondono, quando i creditori non
possono soddisfarsi sui beni personali delle obbligazioni
contratte dopo il matrimonio, da uno
dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione senza il necessario
consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei
coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al
matrimonio, possono soddisfarsi in via
sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore
corrispondente alla quota del coniuge
obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i
creditori della comunione.
Art. 190 Responsabilità sussidiaria
dei beni personali
I creditori possono agire in via
sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella
misura della metà del credito, quando
i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i
debiti su di essa gravanti.
Art. 191 Scioglimento della comunione
La comunione si scioglie per la
dichiarazione di assenza o di morte presunta, di uno dei
coniugi, per l'annullamento, per lo
scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, per la separazione
personale, per la separazione giudiziale dei beni, per
mutamento convenzionale del regime
patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui alla lett.
d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione può essere
deciso, per accordo dei coniugi,
osservata la forma prevista dall'art. 162.
Art. 192 Rimborsi e restituzioni
Ciascuno dei coniugi è tenuto a
rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio
comune per fini diversi
dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186.
E' tenuto altresì a rimborsare il
valore dei beni di cui all'art. 189, a meno che, trattandosi di
atto di straordinaria amministrazione
da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato
vantaggioso per la comunione o abbia
soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la
restituzione delle somme prelevate dal patrimonio
personale ed impiegate in spese ed
investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si
effettuano al momento dello scioglimento della comunione;
tuttavia il giudice può autorizzarli
in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige
o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può
chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del
proprio credito. In caso di dissenso
si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul
denaro, quindi sui mobili e infine
sugli immobili.
Art. 193 Separazione giudiziale dei
beni
La separazione giudiziale dei beni può
essere pronunziata in caso di interdizione (417) o di
inabilitazione (414) di uno dei
coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.
Può altresì essere pronunziata quando
il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta
da questi tenuta nell'amministrazione
dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della
comunione o della famiglia, oppure
quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di
questa in misura proporzionale alle
proprie sostanze o capacità di lavoro.
La separazione può essere chiesta da
uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia la
separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la
domanda ed ha l'effetto di instaurare
il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V
del presente capo, salvi i diritti dei
terzi.
La sentenza è annotata a margine
dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni
matrimoniali (2653).
Art. 194 Divisione dei beni della
comunione
La divisione dei beni della comunione
legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il
passivo.
Il giudice, in relazione alle
necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a
favore
di uno dei coniugi l'usufrutto su una
parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
Art. 195 Prelevamento dei beni mobili
Nella divisione i coniugi o i loro
eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano
ai coniugi stessi prima della
comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per
successione o donazione. In mancanza
di prova contraria si presume che i beni mobili facciano
parte della comunione.
Art. 196 Ripetizione del valore in
caso di mancanza delle cose da prelevare
Se non si trovano i beni mobili che il
coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma
dell'articolo precedente essi possono
ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per
notorietà, salvo che la mancanza di
quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o
per altra causa non imputabile
all'altro coniuge.
Art. 197 Limiti al prelevamento nei
riguardi dei terzi
Il prelevamento autorizzato dagli
articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi,
qualora la proprietà individuale dei
beni non risulti da atto avente data certa (2702, 2704). E'
fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi
il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti
all'altro coniuge nonché sugli altri
beni di lui.
Art. 198-209 (abrogati)
SEZIONE IV
Della comunione convenzionale
Art. 210 Modifiche convenzionali alla
comunione legale dei beni
I coniugi possono, mediante
convenzione stipulata a norma dell'art. 162, modificare il regime
della comunione legale dei beni purché
i patti non siano in contrasto con le disposizioni
dell'art. 161.
I beni indicati alle lett. c), d) ed
e), dell'art. 179 non possono essere compresi nella comunione
convenzionale.
Non sono derogabili le norme della
comunione legale relative all'amministrazione dei beni della
comunione e all'uguaglianza delle
quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della
comunione legale.
Art. 211 Obbligazioni dei coniugi
contratte prima del matrimonio
I beni della comunione rispondono
delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del
matrimonio limitatamente al valore dei
beni di proprietà del coniuge stesso prima del
matrimonio che, in base a convenzione
stipulata a norma dell'art. 162, sono entrati a far parte
della comunione dei beni.
Art. 212-214 (abrogati)
SEZIONE V Del regime di separazione
dei beni
I coniugi possono convenire che
ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni
acquistati durante il matrimonio.
Art. 216 (abrogato)
Art. 217 Amministrazione e godimento
dei beni
Ciascun coniuge ha il godimento e
l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è stata
conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo
di rendere conto dei frutti, egli è
tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato
(1710, 1718).
Se uno dei coniugi ha amministrato i
beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere
conto dei frutti, egli ed i suoi
eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla
cessazione degli effetti civili del
matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non
rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante
l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque
compie atti relativi a detti beni
risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.
Art. 218 Obbligazioni del coniuge che
gode dei beni dell'altro coniuge
Il coniuge che gode dei beni
dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni
dell'usufruttuario (1001).
Art. 219 Prova della proprietà dei
beni
Il coniuge può provare con ogni mezzo
nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi può
dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà
indivisa per pari quota di entrambi i
coniugi.
Art. 220-230 (abrogati)
SEZIONE VI
Dell'impresa familiare
Art. 230-bis Impresa familiare
Salvo che configurabile un diverso
rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua
attività di lavoro nella famiglia o
nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la
condizione patrimoniale della famiglia
e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonché agli
incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantità alla qualità
del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego
degli utili e degli incrementi nonché
quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi
produttivi e alla cessazione
dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che
partecipano alla impresa stessa. I
familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena
capacità di agire sono rappresentati
nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato
equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al
primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti
entro il terzo grado, gli affini entro
il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il
coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al
primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento
avvenga a favore di familiari indicati
nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi.
Esso può essere liquidato in danaro
alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
lavoro, ed altresì in caso di
alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più
annualità, determinate, in difetto di
accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di
trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma
hanno diritto di prelazione
sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la
disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari
nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono regolate dagli usi che
non contrastino con le precedenti
norme.
TITOLO VII
DELLA FILIAZIONE
CAPO I
Dello Stato di figlio legittimo
SEZIONE I
Dello stato di figlio legittimo
Art. 231 Paternità del marito
Il marito è padre del figlio concepito
durante il matrimonio.
Art. 232 Presunzione di concepimento
durante il matrimonio
Si presume concepito durante il
matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta
giorni dalla celebrazione del
matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data
dell'annullamento, dello scioglimento
o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi
trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o
dalla omologazione di separazione
consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei
coniugi avanti al giudice quando gli
stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle
more del giudizio di separazione o dei
giudizi previsti nel comma precedente.
Art. 233 Nascita del figlio prima dei
centottanta giorni
Il figlio nato prima che siano
trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è
reputato legittimo se uno dei coniugi,
o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.
Art. 234 Nascita del figlio dopo i
trecento giorni
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi
possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni
dall'annullamento, dallo scioglimento
o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è
stato concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente provare il
concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato
dopo i trecento giorni dalla pronuncia
di separazione giudiziale, o dalla omologazione di
separazione consensuale, ovvero dalla
data di comparizione dei coniugi avanti al giudice
quando gli stessi sono stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di
separazione o dei giudizi previsti nel
comma precedente.
In ogni caso il figlio può proporre
azione per reclamare lo stato di legittimo.
Art. 235 Disconoscimento di paternità
L'azione per il disconoscimento di
paternità del figlio concepito durante il matrimonio è
consentita solo nei casi seguenti:
l) se i coniugi non hanno coabitato
nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il
centottantesimo giorno prima della
nascita;
2) se durante il tempo predetto il
marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di
generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha
commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria
gravidanza e la nascita del figlio. In
tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta
caratteristiche genetiche o del gruppo
sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o
ogni altro fatto tendente ad escludere
la paternità.
La sola dichiarazione della madre non
esclude la paternità.
L'azione di disconoscimento può essere
esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha
raggiunto la maggiore età in tutti i
casi in cui può essere esercitata dal padre.
SEZIONE II
Delle prove della filiazione legittima
Art. 236 Atto di nascita e possesso di
stato
La filiazione legittima si prova con
l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.
Basta, in mancanza di questo titolo,
il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.
Art. 237 Fatti costitutivi del
possesso di stato
Il possesso di stato risulta da una
serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le
relazioni di filiazioni e di parentela
fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di
appartenere.
In ogni caso devono concorrere i
seguenti fatti:
che la persona abbia sempre portato il
cognome del padre che essa pretende di avere;
che il padre l'abbia trattata come
figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento,
alla educazione e al collocamento di
essa;
che sia stata costantemente
considerata come tale nei rapporti sociali;
che sia stata riconosciuta in detta
qualità dalla famiglia.
Art. 238 Atto di nascita conforme al
possesso di stato
Salvo quanto disposto dagli artt. 128,
233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno stato
contrario a quello che gli
attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di
stato
conforme all'atto stesso.
Parimenti non si può contestare la
legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme
all'atto di nascita.
Art. 239 Supposizione di parto o
sostituzione di neonato
Qualora si tratti di supposizione di
parto o di sostituzione di neonato (Cod. Pen. 566 e
seguenti), ancorché vi sia un atto di
nascita conforme al possesso di stato, il figlio può
reclamare uno stato diverso, dando la
prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei
limiti e secondo le regole dell'art.
241.
Parimenti si può contestare la
legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti
e secondo le regole sopra indicati, la
prova della supposizione o della sostituzione predette.
Art. 240 Mancanza dell'atto di
matrimonio
La legittimità del figlio di due
persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie
e sono morte ambedue, non può essere
contestata per il solo motivo che manchi la prova della
celebrazione del matrimonio (130),
qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di
stato (237) che non sia in opposizione
con l'atto di nascita.
Art. 241 Prova con testimoni
Quando mancano l'atto di nascita e il
possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi
nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da
genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col
mezzo di testimoni.
Questa prova non può essere ammessa
che quando vi è un principio di prova per iscritto (242),
ovvero quando le presunzioni e gli
indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione
della prova.
Art. 242 Principio di prova per
iscritto
Il principio di prova per iscritto
risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte
private del padre o della madre, dagli
atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che
sono impegnate nella controversia o da
altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse
nella controversia.
Art. 243 Prova contraria
La prova contraria può darsi con tutti
i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio
della donna che egli pretende di avere
per madre, oppure che non è figlio del marito della
madre, quando risulta provata la
maternità.
SEZIONE III
Dell'azione di disconoscimento e delle
azioni di contestazione e di reclamo di legittimità
Art. 244 Termini dell'azione di
disconoscimento
L'azione di disconoscimento della
paternità da parte della madre deve essere proposta nel
termine di sei mesi dalla nascita del
figlio.
Il marito può disconoscere il figlio
nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita
quando egli si trovava al tempo di
questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo
ritorno nel luogo in cui è nato il
figlio o in cui è la residenza familiare (144) se egli ne era
lontano. In ogni caso, se egli prova
di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il
termine decorre dal giorno in cui ne
ha avuto notizia.
L'azione di disconoscimento della
paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal
compimento della maggiore età o dal
momento in cui viene successivamente a conoscenza dei
fatti che rendono ammissibile il
disconoscimento.
L'azione può essere altresì promossa
da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte
sommarie informazioni, su istanza del
figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del
pubblico ministero quando si tratta di
minore di età inferiore.
NOTA Il secondo comma è stato
dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costit. (sentenza 134
del 2 maggio 1985).
Art. 245 Sospensione del termine
Se la parte interessata a promuovere
l'azione di disconoscimento della paternità si trova in
stato di interdizione per infermità di
mente (414), la decorrenza del termine indicato
nell'articolo precedente è sospesa,
nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione.
L'azione può tuttavia essere promossa
dal tutore.
Art. 246 Trasmissibilità dell'azione
Se il titolare dell'azione di
disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma
prima che ne sia decorso il termine,
sono ammessi ad esercitarla in sua vece:
l) nel caso di morte del presunto
padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo
termine decorre dalla morte del
presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si
tratta di figlio postumo;
2) nel caso di morte del figlio, il
coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte
del figlio o dal raggiungimento della
maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
Art. 247 Legittimazione passiva
Il presunto padre, la madre ed il
figlio sono litisconsorti (Cod. Proc. Civ. 102) necessari nel
giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o
interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore
nominato dal giudice davanti al quale
il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore
emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro
la stessa assistita da un curatore
parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il
figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle
persone indicate nell'articolo
precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore
parimenti nominato dal giudice.
Art. 248 Legittimazione all'azione di
contestazione della legittimità. Imprescrittibilità
L'azione per contestare la legittimità
spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo
genitore e a chiunque vi abbia
interesse.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei
confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si
osservano le disposizioni
dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati
entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ. 70, 102, 715).
Art. 249 Reclamo della legittimità
L'azione per reclamare lo stato
legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è
morto in età minore o nei cinque anni
dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere
promossa dai discendenti di lui. Essa
deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro
mancanza, contro i loro eredi (att.
121).
L'azione è imprescrittibile riguardo
al figlio.
CAPO II
Della filiazione naturale e della
legittimazione
SEZIONE I
Della filiazione naturale
§1 Del riconoscimento dei figli
naturali
Art. 250 Riconoscimento
Il figlio naturale può essere
riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla
madre, anche se già uniti in
matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il
riconoscimento può avvenire tanto
congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha
compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo
assenso.
Il riconoscimento del figlio che non
ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il
consenso dell'altro genitore che abbia
già effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato
ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi
è opposizione, su ricorso del genitore
che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in
contraddittorio con il genitore che si
oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il
tribunale con sentenza che, in caso di
accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso
mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto
dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età.
Art. 251 Riconoscimento di figli
incestuosi
I figli nati da persone, tra le quali
esiste un vincolo di parentela (74) anche soltanto naturale, in
linea retta all'infinito o in linea
collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità (78)
in linea retta, non possono essere
riconosciuti (128, 278) dai loro genitori, salvo che questi al
tempo del concepimento ignorassero il
vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato
nullo il matrimonio da cui deriva
l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede,
il riconoscimento del figlio può
essere fatto solo da lui.
Il riconoscimento è autorizzato dal
giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla
necessità di evitare allo stesso
qualsiasi pregiudizio.
Art. 252 Affidamento del figlio
naturale e suo inserimento nella famiglia legittima
Qualora il figlio naturale di uno dei
coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice,
valutate le circostanze, decide in
ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro
provvedimento a tutela del suo
interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio
naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere
autorizzato dal giudice qualora ciò
non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il
consenso dell'altro coniuge e dei
figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e
siano conviventi, nonché dell'altro
genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In
questo caso il giudice stabilisce le
condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare
e quelle cui deve attenersi l'altro
genitore.
Qualora il figlio naturale sia
riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella
famiglia legittima è subordinato al
consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già
convivente con il genitore all'atto
del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del
figlio naturale.
E' altresì richiesto il consenso
dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il
riconoscimento.
Art. 253 Inammissibilità del
riconoscimento
In nessun caso è ammesso un
riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o
legittimato in cui la persona si
trova.
Art. 254 Forma del riconoscimento
Il riconoscimento del figlio naturale
è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita
dichiarazione, posteriore alla nascita
o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato
civile o davanti al giudice tutelare o
in un atto pubblico o in un testamento (587), qualunque
sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione di un
figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della
volontà di legittimarlo espressa dal
genitore in un atto pubblico (2699) o in un testamento (587)
importa riconoscimento, anche se la
legittimazione non abbia luogo.
Art. 255 Riconoscimento di un figlio
premorto
Può anche aver luogo il riconoscimento
del figlio premorto in favore dei suoi discendenti
legittimi e dei suoi figli naturali
riconosciuti.
Art. 256 Irrevocabilità del
riconoscimento
Il riconoscimento è irrevocabile.
Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno
della morte del testatore, anche se il
testamento è stato revocato.
Art. 257 Clausole limitatrici
E' nulla ogni clausola diretta a
limitare gli effetti del riconoscimento.
Art. 258 Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento non produce effetti
che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi
previsti dalla legge.
L'atto di riconoscimento di uno solo
dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro
genitore. Queste indicazioni, qualora
siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e
l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello
stato civile sono puniti con l'ammenda
da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse
devono essere cancellate.
Art. 259-260 (abrogati)
Art. 261 Diritti e doveri derivanti al
genitore dal riconoscimento
Il riconoscimento comporta da parte
del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti
che egli ha nei confronti dei figli
legittimi.
Art. 262 Cognome del figlio
Il figlio naturale assume il cognome
del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il
riconoscimento è stato effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale
assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del
padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al
riconoscimento da parte della madre,
il figlio naturale può assumere il cognome del padre
aggiungendolo o sostituendolo a quello
della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il
giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.
Art. 263 Impugnazione del
riconoscimento per difetto di veridicità
Il riconoscimento può essere impugnato
per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento,
da colui che è stato riconosciuto e da
chiunque vi abbia interesse.
L'impugnazione è ammessa anche dopo la
legittimazione (280 e seguenti).
L'azione è imprescrittibile.
Art. 264 Impugnazione da parte del
riconosciuto
Colui che è stato riconosciuto non
può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per
infermità di mente, impugnare il
riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento
in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero
o del tutore o dell'altro genitore che
abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso
che abbia compiuto il sedicesimo anno
di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il
riconoscimento, nominando un curatore
speciale (715).
Art. 265 Impugnazione per violenza
Il riconoscimento può essere impugnato
per violenza dall'autore del riconoscimento entro un
anno (2964) dal giorno in cui la
violenza è cessata.
Se l'autore del riconoscimento è
minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal
conseguimento dell'età maggiore (267).
Art. 266 Impugnazione del
riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
Il riconoscimento può essere impugnato
per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale
(414 e seguenti) dal rappresentante
dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore
del riconoscimento, entro un anno
dalla data della revoca (267).
Art. 267 Trasmissibilità dell'azione
Nei casi indicati dagli artt. 265 e
266, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver
promosso l'azione, ma prima che sia
scaduto il termine, l’azione può essere promossa dai
discendenti, dagli ascendenti o dagli
eredi.
Art. 268 Provvedimenti in pendenza del
giudizio
Quando è impugnato il riconoscimento,
il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i
provvedimenti che ritenga opportuni
nell'interesse del figlio.
§ 2 Della dichiarazione giudiziale
della paternità e della maternità naturale
Art. 269 Dichiarazione giudiziale di
paternità e maternità
La paternità e la maternità naturale
possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il
riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della
maternità può essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la
identità di colui che si pretende essere figlio e di colui ce
fu partorito dalla donna, la quale si
assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la
sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre
all'epoca del concepimento non
costituiscono prova della paternità naturale.
Art. 270 Legittimazione attiva e
termine
L'azione per ottenere che sia
dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è
imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere
iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti
legittimi, legittimati o naturali
(258) riconosciuti, entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli
muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi,
legittimati o naturali riconosciuti.
Art. 271-272 (abrogati)
Art. 273 Azione nell'interesse del
minore o dell'interdetto
L'azione per ottenere che sia
giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può
essere promossa, nell'interesse del
minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art.
316 o dal tutore. Il tutore però deve
chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche
nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per
promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età
di sedici anni.
Per l'interdetto l'azione può essere
promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
Art. 274 Ammissibilità dell'azione
L'azione per la dichiarazione
giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo
quando concorrono specifiche
circostanze tali da farla apparire giustificata.
Sull'ammissibilità il tribunale decide
in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso
(Cod. Proc. Civ. 125, 737) di chi
intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le
parti e assunte le informazioni del
caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso
alla Corte d'appello, che pronuncia
anche essa in camera di consiglio.
L'inchiesta sommaria compiuta dal
tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere
mantenuta segreta. Al termine
dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati
in cancelleria ed il cancelliere deve
darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla
comunicazione di detto avviso, hanno
facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
Il tribunale, anche prima di ammettere
l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona
incapace, nominare un curatore
speciale che la rappresenti in giudizio.
Art. 275 (abrogato)
Art. 276 Legittimazione passiva
La domanda per la dichiarazione di
paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei
confronti del presunto genitore o, in
mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi (Cod. Proc.
Civ. 102).
Alla domanda può contraddire chiunque
vi abbia interesse.
Art. 277 Effetti della sentenza
La sentenza che dichiara la filiazione
naturale produce gli effetti del riconoscimento (258 e
seguenti).
Il giudice può anche dare i
provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione del figlio e per la
tutela degli interessi patrimoniali di lui.
Art. 278 Indagini sulla paternità o
maternità
Le indagini sulla paternità o sulla
maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma
dell'art. 251, il riconoscimento dei
figli incestuosi è vietato.
Possono essere ammesse dal giudice
quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che
corrisponde a quello del concepimento
(Cod. Pen. 519, 523 e seguenti).
Art. 279 Responsabilità per il
mantenimento e l'educazione
In ogni caso in cui non può proporsi
l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di
maternità, il figlio naturale può
agire per ottenere il mantenimento, I'istruzione e l'educazione
(580, 594). Il figlio naturale se
maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli
alimenti.
L'azione è ammessa previa
autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 274.
L'azione può essere promossa
nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato
dal giudice su richiesta del pubblico
ministero o del genitore che esercita la potestà.
SEZIONE II
Della legittimazione dei figli
naturali
Art. 280 Legittimazione
La legittimazione attribuisce a colui
che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente
matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento
del giudice.
Art. 281 Divieto di legittimazione
Non possono essere legittimati i figli
che non possono essere riconosciuti (251).
Art. 282 Legittimazione dei figli
premorti
La legittimazione dei figli premorti
può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi
e dei loro figli naturali
riconosciuti.
Art. 283 Effetti e decorrenza della
legittimazione per susseguente matrimonio
I figli legittimati per susseguente
matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del
matrimonio, se sono stati riconosciuti
da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o
anteriormente, oppure dal giorno del
riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.
Art. 284 Legittimazione per
provvedimento del giudice
La legittimazione può essere concessa
con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde
agli interessi del figlio ed inoltre
se concorrono le seguenti condizioni:
l) che sia domandata dai genitori
stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età
indicata nel quinto comma dell'art.
250;
2) che per il genitore vi sia
l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per
susseguente matrimonio;
3) che vi sia l'assenso dell'altro
coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è
legalmente separato;
4) che vi sia il consenso del figlio
legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro
genitore o del curatore speciale, se
il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già
riconosciuto.
La legittimazione può essere chiesta
anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso
il presidente del tribunale deve
ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di eta superiore ai
sedici anni.
Art. 285 Condizione per la
legittimazione dopo la morte dei genitori
Se uno dei genitori ha espresso in un
testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare
i figli naturali, questi possono, dopo
la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva
la condizione prevista nel n. 2
dell'articolo precedente.
In questo caso la domanda deve essere
comunicata agli ascendenti, discendenti, e coniuge o, in
loro mancanza, a due tra i prossimi
parenti, del genitore entro il quarto grado.
Art. 286 Legittimazione domandata
dall'ascendente
La domanda di legittimazione di un
figlio naturale riconosciuto (250, 277) può in caso di morte
del genitore essere fatta da uno degli
ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque
espressa una volontà in contrasto con
quella di legittimare (att. 124).
Art. 287 Legittimazione in base alla
procura per il matrimonio
Nei casi in cui è consentito di
celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le
condizioni per la legittimazione per
susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali
con provvedimento del giudice può
essere domandata in base alla procura a contrarre il
matrimonio, se questo non poté essere
celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.
Quando i figli sono stati
riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla
procura risulti la volontà di
riconoscerli o di legittimarli.
Art. 288 Procedura
La domanda di legittimazione
accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al
presidente del tribunale nella cui
circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Il tribunale, sentito il pubblico
ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli
articoli precedenti e delibera, in
camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) sulla domanda di
legittimazione.
Il pubblico ministero e la parte
possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre
reclamo alla Corte d'appello. Questa,
richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di
consiglio, sentito il pubblico
ministero.
In ogni caso la sentenza che accoglie
la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del
figlio.
Art. 289 Azioni esperibili dopo la
legittimazione
La legittimazione per provvedimento
del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la
contestazione dello stato di figlio
legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1
dell'art. 284, negli artt. 285, 286 e
287, ferma restando la disposizione dell'art. 263.
Se manca la condizione indicata nel n.
3 dell'art. 284 la contestazione può essere promossa
soltanto dal coniuge del quale è
mancato l'assenso.
Art. 290 Effetti e decorrenza della
legittimazione per provvedimento del giudice
La legittimazione per provvedimento
del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per
susseguente matrimonio, ma soltanto
dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore
riguardo al quale la legittimazione è
stata concessa.
Se il provvedimento interviene dopo la
morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della
morte, purché la domanda di
legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale
data.
TITOLO VIII
Dell'adozione di persone maggiori di
età
CAPO I
Dell'adozione di persone maggiori di
età e dei suoi effetti
Art. 291 Condizioni
L'adozione è permessa alle persone che
non hanno discendenti legittimi o legittimati, che
hanno compiuto gli anni trentacinque e
che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che
essi intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo
consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se
l'adottante ha raggiunto almeno l'età
di trent'anni, ferma restando la differenza di età di cui al
comma precedente.
Art. 292 Divieto di adozione per
diversità di razza (abrogato)
Art. 293 Divieto d'adozione di figli
nati fuori del matrimonio
I figli nati fuori del matrimonio non
possono essere adottati dai loro genitori.
Art. 294 Pluralità di adottati o di
adottanti
E' ammessa l'adozione di più persone
anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di
una persona, salvo che i due adottanti siano marito e
moglie.
Art. 295 Adozione da parte del tutore
Il tutore non può adottare la persona
(414) della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia
stato approvato il conto della sua
amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano
state estinte le obbligazioni
risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro
adempimento (385 e seguenti).
Art. 296 Consenso per l'adozione
Per l'adozione si richiede il consenso
dell'adottante e dell'adottando (298, 311 e seguenti).
Se l'adottando non ha compiuto la
maggiore età il consenso è dato dal suo legale
rappresentante.
Art. 297 Assenso del coniuge o dei
genitori
Per l'adozione è necessario l'assenso
dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge
dell'adottante e dell'adottando, se
coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l'assenso previsto dal
primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su
istanza dell'adottante, può, ove
ritenga. ll rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse
dell'adottando, pronunziare ugualmente
l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori
esercenti la potestà o del coniuge, se
convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il
tribunale può pronunziare l'adozione
quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o
irreperibilità delle persone chiamate
ad esprimerlo.
Art. 298 Decorrenza degli effetti
dell'adozione
L'adozione produce i suoi effetti
dalla data del decreto che la pronunzia.
Finché il decreto non è emanato, tanto
l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro
consenso.
Se l'adottante muore dopo la
prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si
può procedere al compimento degli atti
necessari per l'adozione.
Gli eredi dell'adottante possono
presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi
all'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce
i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Art. 299 Cognome dell'adottato
L'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non
riconosciuto dei propri genitori assume solo il cognome
dell'adottante. Il riconoscimento
successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il
cognome del genitore che lo ha
riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata.
Il figlio naturale che sia stato
riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato,
assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi,
l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna
maritata, I'adottato, che non sia figlio del marito,
assume il cognome della famiglia di
lei.
Art. 300 Diritti e doveri
dell'adottato
L'adottato conserva tutti i diritti e
i doveri verso la sua famiglia di origine (315 e seguenti), salve
le eccezioni stabilite dalla legge.
L'adozione non induce alcun rapporto
civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra
l'adottato e i parenti dell'adottante,
salve le eccezioni stabilite dalla legge (87).
Art. 301-303 (abrogati)
Art. 304 Diritti di successione
L'adozione non attribuisce
all'adottante alcun diritto di successione (567).
I diritti dell'adottato nella
successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel
libro II (468, 536, 567).
Art. 305 Revoca dell'adozione
L'adozione si può revocare soltanto
nei casi preveduti dagli articoli seguenti (att. 352, 127).
Art. 306 Revoca per indegnità
dell'adottato
La revoca dell'adozione può essere
pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante,
quando l'adottato abbia attentato alla
vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o
ascendenti, ovvero si sia reso
colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della
libertà personale non inferiore nel
minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza
dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta
da coloro ai quali si devolverebbe
l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Art. 307 Revoca per indegnità
dell'adottante
Quando i fatti previsti dall'articolo
precedente sono stati compiuti dall'adottante contro
l'adottato, oppure contro il coniuge o
i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere
pronunziata su domanda dell'adottato.
Art. 308 (abrogato)
Art. 309 Decorrenza degli effetti
della revoca
Gli effetti dell'adozione (298 e
seguenti) cessano quando passa in giudicato la sentenza di
revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata
dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile
all'adottato, l'adottato e i suoi
discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante (463 e
seguenti.).
Art. 310 (abrogato)
CAPO II
Delle forme dell'adozione di persone
di maggiore età
Art. 311 Manifestazione del consenso
Il consenso dell'adottante e
dell'adottando o del legale rappresentante di questo, deve essere
manifestato personalmente al
presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la
residenza.
L'assenso delle persone indicate negli
artt. 296 e 297 può essere dato da persona munita di
procura speciale rilasciata per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata.
Art. 312 Accertamenti del tribunale
Il tribunale, assunte le opportune
informazioni, verifica:
l) se tutte le condizioni della legge
sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene
all'adottando.
Art. 313 Provvedimento del tribunale
Il tribunale, in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità
di procedura, provvede con decreto
motivato decidendo di far luogo o non far luogo all'adozione.
L'adottante, il pubblico ministero,
l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione,
possono impugnare il decreto del
tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in
camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero.
Art. 314 Pubblicità
Il decreto che pronuncia l'adozione,
divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del
tribunale competente, entro il decimo
giorno successivo a quello della relativa comunicazione,
da effettuarsi non oltre cinque giorni
dal deposito, da parte del cancelliere del giudice
dell'impugnazione, su apposito
registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per
l'annotazione a margine dell'atto di
nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma
precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la
sentenza di revoca della adozione,
passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre
ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia l'adozione
o della sentenza di revoca nei modi
che ritiene opportuni.
TITOLO IX
DELLA POTESTA' DEI GENITORI
Art. 315 Doveri del figlio verso i
genitori
Il figlio (231 e seguenti) deve
rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie
sostanze e al proprio reddito, al
mantenimento della famiglia finché convive con essa.
Art. 316 Esercizio della potestà dei
genitori
Il figlio è soggetto alla potestà dei
genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione (2, 390)
La potestà è esercitata di comune
accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i genitori.
In caso di contrasto su questioni di
particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere
senza formalità al giudice indicando i
provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di
grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i
provvedimenti urgenti ed indifferibili
(322).
Il giudice, sentiti i genitori ed il
figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le
determinazioni che ritiene più utili
nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto
permane il giudice attribuisce il
potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso,
ritiene il più idoneo a curare
l'interesse del figlio.
Art. 317 Impedimento di uno dei
genitori
Nel caso di lontananza, di incapacità
o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei
genitori l'esercizio della potestà,
questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La potestà comune dei genitori non
cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di
annullamento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di
essi. L'esercizio della potestà è
regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.
Art. 317-bis Esercizio della potestà
Al genitore che ha riconosciuto il
figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da
entrambi i genitori, I'esercizio della potestà spetta
congiuntamente ad entrambi qualora
siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art.
316. Se i genitori non convivono
l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio
convive ovvero, se non convive con
alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il
giudice, nell'esclusivo interesse del
figlio, può disporre diversamente; può anche escludere
dall'esercizio della potestà entrambi
i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la
potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e
sulle condizioni di vita del figlio
minore.
Art. 318 Abbandono della casa del
genitore
Il figlio non può abbandonare la casa
dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà
né la dimora da essi assegnatagli.
Qualora se ne allontani senza il permesso, i genitori possono
richiamarlo ricorrendo, se necessario,
al giudice tutelare.
Art. 319 (abrogato)
Art. 320 Rappresentanza e
amministrazione
I genitori congiuntamente, o quello di
essi che esercita in via esclusiva la potestà,
rappresentano i figli nati e nascituri
in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di
ordinaria amministrazione, esclusi i
contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti
personali di godimento, possono essere
compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).
Si applicano, in caso di disaccordo o
di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le
disposizioni dell'art. 316.
I genitori non possono alienare,
ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi
titolo, anche a causa di morte,
accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni,
procedere allo scioglimento di
comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o
compiere altri atti eccedenti la
ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o
compromettere in arbitri giudizi
relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del
figlio dopo autorizzazione del giudice
tutelare.
I capitali non possono essere riscossi
senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne
determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale
(2195) non può essere continuato se non con
l'autorizzazione del tribunale su
parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio
provvisorio dell'impresa, fino a
quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198).
Se sorge conflitto di interessi
patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i
genitori o quello di essi che esercita
in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli
un curatore speciale. Se il conflitto
sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la
rappresentanza dei figli spetta
esclusivamente all'altro genitore.
Art. 321 Nomina di un curatore
speciale
In tutti i casi in cui i genitori
congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la
potestà 1155), non possono o non
vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio,
eccedente l'ordinaria amministrazione,
il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico
ministero o di uno dei parenti che vi
abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio
un curatore speciale autorizzandolo al
compimento di tali atti.
Art. 322 Inosservanza delle
disposizioni precedenti
Gli atti compiuti senza osservare le
norme dei precedenti articoli del presente titolo possono
essere annullati su istanza dei
genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi
causa.
Art. 323 Atti vietati ai genitori
I genitori esercenti la potestà sui
figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi
acquirenti direttamente o per
interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del
divieto previsto nel comma precedente possono essere
annullati (1422) su istanza del figlio
o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la potestà non
possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito
verso il minore (1261).
Art. 324 Usufrutto legale
I genitori esercenti la potestà hanno
in comune l'usufrutto dei beni del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al
mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei
figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
l) i beni acquistati dal figlio con i
proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati (587, 769)
al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una
professione;
3) i beni lasciati o donati con la
condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non
ne abbiano l'usufrutto: la condizione
però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di
legittima (537);
4) i beni pervenuti al figlio per
eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio
contro la volontà dei genitori
esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole
all'accettazione, I'usufrutto legale
spetta esclusivamente a lui.
Art. 325 Obblighi inerenti
all'usufrutto legale
Gravano sull'usufrutto legale gli
obblighi propri dell'usufruttuario (1001).
Art. 326 Inalienabilità dell'usufrutto
legale. Esecuzione sui frutti.
L'usufrutto legale non può essere
oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione
da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del
figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che
ne è titolare esclusivo non può aver
luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati
contratti per scopi estranei ai
bisogni della famiglia.
Art. 327 Usufrutto legale di uno solo
dei genitori
Il genitore che esercita in modo
esclusivo la potestà è il solo titolare dell'usufrutto legale.
Art. 328 Nuove nozze
Il genitore che passa a nuove nozze
conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di
accantonare in favore del figlio
quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento,
I'istruzione e l'educazione di
quest'ultimo.
Art. 329 Godimento dei beni dopo la
cessazione dell'usufrutto legale
Cessato l'usufrutto legale, se il
genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con
esso senza procura ma senza
opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere
conto dei frutti, egli o i suoi eredi
non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo
della domanda.
Art. 330 Decadenza dalla potestà sui
figli
Il giudice può pronunziare la
decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i
doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa
inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del
figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il
giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza
familiare.
Art. 331 (abrogato)
Art. 332 Reintegrazione nella potestà
Il giudice può reintegrare nella
potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni
per le quali la decadenza è stata
pronunciata, e escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Art. 333 Condotta del genitore
pregiudizievole ai figli
Quando la condotta di uno o di
entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di
decadenza prevista dall'art. 330, ma
appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice,
secondo le circostanze può adottare i
provvedimenti convenienti e può anche disporre
l'allontanamento di lui dalla
residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in
qualsiasi momento.
Art. 334 Rimozione
dall'amministrazione
Quando il patrimonio del minore è male
amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a
cui i genitori devono attenersi
nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di
essi dall'amministrazione stessa e
privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione è affidata ad un
curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.
Art. 335 Riammissione nell'esercizio
dell'amministrazione
Il genitore rimosso
dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può
essere riammesso dal tribunale
nell'esercizio dell'una o nel godimento dell'altro, quando sono
cessati i motivi che hanno provocato
il provvedimento (336; att. 382, 51).
Art. 336 Procedimento
I provvedimenti indicati negli
articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei
parenti (77) o del pubblico ministero
e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori,
anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di
consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) assunte informazioni e sentito
il pubblico ministero. Nei casi in cui
il provvedimento e richiesto contro il genitore, questi deve
essere sentito.
In caso di urgente necessità il
tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti
temporanei nell'interesse del figlio.
Art. 337 Vigilanza del giudice
tutelare
Il giudice tutelare deve vigilare
sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito
per l'esercizio della potestà e per
l'amministrazione dei beni.
Art. 338-341 (abrogati)
Art. 342 Nuove nozze del genitore non
ariano (abrogato)
TITOLO X
DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE
CAPO I
Della tutela dei minori
Art. 343 Apertura della tutela
Se entrambi i genitori sono morti o
per altre cause non possono esercitare la potestà dei
genitori, si apre la tutela presso la
pretura del mandamento dove è la sede principale degli
affari e interessi del minore (att.
129).
Se il tutore è domiciliato o
trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela può essere ivi
trasferita con decreto del tribunale.
SEZIONE I
Del giudice tutelare
Art. 344 Funzioni del giudice tutelare
Presso ogni pretura il giudice
tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre
funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare può chiedere
l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di
tutti gli enti i cui scopi
corrispondono alle sue funzioni (att. 43 e seguenti).
SEZIONE II
Del tutore e del protutore
Art. 345 Denunzie al giudice tutelare
L'ufficiale dello stato civile, che
riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha
lasciato figli in età minore ovvero la
dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il
notaio, che, procede alla
pubblicazione (620) di un testamento contenente la designazione di un
tutore o di un protutore, devono darne
notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.
Il cancelliere, entro quindici giorni
dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare
notizia al giudice tutelare delle
decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.
I parenti entro il terzo grado (76)
devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva
l'apertura della tutela entro dieci
giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia
deve essere fatta anche dalla persona
designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da
quello in cui ha avuto notizia della
designazione.
Art. 346 Nomina del tutore e del
protutore
Il giudice tutelare, appena avuta
notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede
alla nomina del tutore e del protutore
(348, 354, 360, 389).
Art. 347 Tutela di più fratelli
E' nominato un solo tutore a più
fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la
nomina di più tutori. Se vi è
conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il
giudice
tutelare nomina ai minori un curatore
speciale.
Art. 348 Scelta del tutore
Il giudice tutelare nomina tutore la
persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo
la potestà dei genitori. La
designazione può essere fatta per testamento (587-2), per atto
pubblico o per scrittura privata
autenticata (2699; 2703).
Se manca la designazione ovvero se
gravi motivi si oppongono alla nomina della persona
designata, la scelta del tutore
avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi
parenti o affini (74, 78) del minore,
i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla
nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia
raggiunto l'età di anni sedici.
In ogni caso la scelta deve cadere su
persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la
quale dia affidamento di educare e
istruire il minore conformemente a quanto è prescritto
nell'art. 147.
(5° comma abrogato).
Art. 349 Giuramento del tutore
Il tutore, prima di assumere
l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di
esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Art. 350 Incapacità all'ufficio
tutelare
Non possono essere nominati tutori e,
se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio (att.
129):
1) coloro che non hanno la libera
amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla
tutela per disposizione scritta del genitore il quale per
ultimo ha esercitato la patria
potestà;
3) coloro che hanno o sono per avere o
dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno
o sono per avere col minore una lite,
per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del
minore o una parte notevole del
patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella
perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono
stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato
cancellato dal registro dei falliti.
Art. 351 Dispensa dall'ufficio
tutelare
Sono dispensati dall'ufficio di
tutore:
1) abrogato;
2) il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
3) i membri del Sacro Collegio;
4) i Presidenti delle Assemblee
legislative:
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e
5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono
valersi della dispensa.
Art. 352 Dispensa su domanda
Hanno diritto di essere dispensati su
loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio
della tutela (353):
1) i grandi ufficiali dello Stato non
compresi nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i
ministri del culto aventi cura d'anime;
3) abrogato;
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni
sessantacinque
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la
tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori
dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori
della circoscrizione del tribunale
dove è costituita la tutela.
Art. 353 Domanda di dispensa
La domanda di dispensa per le cause
indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al
giudice tutelare prima della
prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia
sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a
mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata
conferita ad altra persona.
Art. 354 Tutela affidata a enti di
assistenza
La tutela dei minori, che non hanno
nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di
esercitare l'ufficio di tutore, può
essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel
comune dove ha domicilio il minore o
all'ospizio in cui questi e ricoverato (402).
L'amministrazione dell'ente o
dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni
di tutela (355-2)
E' tuttavia in facoltà del giudice
tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o
I'entità dei beni o altre circostanze
lo richiedono.
Art. 355 Protutore
Sono applicabili al protutore le
disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.
Non si nomina il protutore nei casi
contemplati nel primo comma dell'art. 354.
Art. 356 Donazione o disposizione
testamentaria a favore del minore
Chi fa una donazione o dispone con
testamento a favore di un minore, anche se questi è
soggetto alla patria potestà, può
nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni
donati o lasciati.
Se il donante o il testatore non ha
disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le
forme stabilite dagli artt. 374 e 375
per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione.
Si applica in ogni caso al curatore
speciale l'art. 384.
SEZIONE III
Dell'esercizio della tutela
Art. 357 Funzioni del tutore
Il tutore ha la cura della persona del
minore (371), lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne
amministra i beni (362 e seguenti).
Art. 358 Doveri del minore
Il minore deve rispetto e obbedienza
al tutore. Egli non può abbandonare la casa o I'istituto al
quale è stato destinato, senza il
permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza
permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è
necessario, al giudice tutelare.
Art. 359 (abrogato)
Art. 360 Funzioni del protutore
Il protutore rappresenta il minore nei
casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con
l'interesse del tutore (380).
Se anche il protutore si trova in
opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina
un curatore speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere la
nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è
venuto a mancare o ha abbandonato
l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore,
lo rappresenta e può fare tutti gli
atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.
Art. 361 Provvedimenti urgenti
Prima che il tutore o il protutore
abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di
dare, sia d'ufficio sia su richiesta
del pubblico ministero, di un parente o di un affine del
minore, i provvedimenti urgenti che
possono occorrere per la cura del minore o per conservare
e amministrare il patrimonio. Il
giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli
(Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti),
nonostante qualsiasi dispensa.
Art. 362 Inventario
Il tutore, nei dieci giorni successivi
a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua
nomina, deve procedere all'inventario
dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa (363 e
seguenti; att. 46-1).
L'inventario deve essere compiuto nel
termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la
facoltà di prorogare il termine se le
circostanze lo esigono (382).
Art. 363 Formazione dell'inventario
L'inventario si fa col ministero del
cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal
giudice tutelare, con l'intervento del
protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia
compiuto gli anni sedici, e con
l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o
gli amici della famiglia.
Il giudice può consentire che
l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se
il valore presumibile del patrimonio
non eccede quindicimila lire.
L'inventario è depositato presso la
pretura.
Nel verbale di deposito il tutore e il
protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.
Art. 364 Contenuto dell'inventario
Nell'inventario si indicano gli
immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note
e scritture relative allo stato attivo
e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite
nel codice di procedura civile (Cod.
Proc. Civ. 769 e seguenti).
Art. 365 Inventario di aziende
Se nel patrimonio del minore esistono
aziende commerciali o agricole, si procede con le forme
usate nel commercio o nell'economia
agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con
l'assistenza e l'intervento delle
persone indicate nell'art. 363. Questi particolari inventari sono
pure depositati presso la pretura e il
loro riepilogo e riportato nell'inventario generale.
Art. 366 Beni amministrati da curatore
speciale
Il tutore deve comprendere
nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la
cui amministrazione è stata deferita a
un curatore speciale (356). Se questi ha formato un
inventario particolare di tali beni,
deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario
generale.
Il curatore deve anche comunicare al
tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione,
salvo che il disponente lo abbia
esonerato.
Art. 367 Dichiarazione di debiti o
crediti del tutore
Il tutore, che ha debiti, crediti o
altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli
prima della chiusura dell'inventario.
Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo d'interpellarlo al
riguardo.
Nel caso d'inventario senza opera di
cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice
tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione
dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o
nel verbale di deposito (368).
Art. 368 Omissione della dichiarazione
Se il tutore, conoscendo il suo
credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha
dichiarati, decade da ogni suo
diritto.
Qualora, sapendo di essere debitore,
non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può
essere rimosso dalla tutela (384).
Art. 369 Deposito di titoli e valori
Il tutore deve depositare il denaro, i
titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti
nel patrimonio del minore presso un
istituto di credito (att. 251 e seguenti) designato dal
giudice tutelare, salvo che questi
disponga diversamente per la loro custodia.
Non è tenuto a depositare le somme
occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di
educazione del minore e per le spese
di amministrazione (357).
Art. 370 Amministrazione prima
dell'inventario
Prima che sia compiuto l'inventario,
I'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che
non ammettono dilazione (361).
Art. 371 Provvedimenti circa
l'educazione e l'amministrazione
Compiuto l'inventario, il giudice
tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:
l) sul luogo dove il minore deve
essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di
un'arte, mestiere o professione,
sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e
richiesto, quando è opportuno,
I'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei
minorenni;
2) sulla spesa annua occorrente per il
mantenimento e l'istruzione del minore e per
l'amministrazione del patrimonio,
fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;
3) sulla convenienza di continuare
ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si
trovano nel patrimonio del minore, e
sulle relative modalità e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi
evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio
dell'impresa, il tutore deve domandare
l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della
deliberazione del tribunale il giudice
tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa
(2198; att. 38-2).
Art. 372 Investimento di capitali
I capitali del minore devono, previa
autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore
investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti
dallo Stato;
2) nell'acquisto di beni immobili
posti nello Stato;
3) in mutui garantiti da idonea
ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da
pubblici istituti autorizzati a
esercitare il credito fondiario;
4) in depositi fruttiferi presso le
casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di
credito su pegno. Il giudice, sentito
il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso
altri istituti di credito (att. 251),
ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli
sopra indicati (att. 45-1)
Art. 373 Titoli al portatore
Se nel patrimonio del minore si
trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in
nominativi (1999), salvo che il
giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia
(att. 45-1).
Art. 374 Autorizzazione del giudice
tutelare
Il tutore non può senza
l'autorizzazione del giudice tutelare (377; att. 45-1):
l) acquistare beni, eccettuati i
mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e
per l'amministrazione del patrimonio
(357);
2) riscuotere capitali, consentire
alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni,
assumere obbligazioni, salvo che
queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del
minore e per l'ordinaria
amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi,
accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione
d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si
prolunghino oltre un anno dopo il
raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si
tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto (1171
s.), di azioni possessorie o di
sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere
provvedimenti conservativi.
Art. 375 Autorizzazione del tribunale
Il tutore non può senza
l'autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):
l) alienare beni, eccettuati i frutti
e i mobili soggetti a facile deterioramento (376);
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisione o promuovere
i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o
accettare concordati.
L'autorizzazione è data su parere del
giudice tutelare.
Art. 376 Vendita di beni
Nell'autorizzare la vendita di beni,
il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative
private, fissandone in ogni caso il
prezzo minimo (Cod. Proc. Civ. 734).
Quando nel dare l'autorizzazione il
tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di
reimpiego del prezzo, lo stabilisce il
giudice tutelare (att. 45-1)
Art. 377 Atti compiuti senza
l'osservanza delle norme dei precedenti articoli
Gli atti compiuti senza osservare le
norme dei precedenti articoli possono essere annullati su
istanza del tutore o del minore o dei
suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).
Art. 378 Atti vietati al tutore e al
protutore
Il tutore e il protutore non possono,
neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente
o per interposta persona dei beni e
dei diritti del minore (1471, n. 3).
Non possono prendere in locazione i
beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate
dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di
questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone
indicate nell'articolo precedente, ad
eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti
(1425 e seguenti).
Il tutore e il protutore non possono
neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito
(1261) verso il minore.
Art. 379 Gratuità della tutela
L'ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia,
considerando l'entità del patrimonio e le difficolta
dell'amministrazione, può assegnare al
tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari
circostanze lo richiedono, sentito il
protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare
nell'amministrazione, sotto la sua
personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.
Art. 380 Contabilità
dell'amministrazione
Il tutore deve tenere regolare
contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno
al giudice tutelare (att. 46-1).
Il giudice può sottoporre il conto
annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente
o affine del minore.
Art. 381 Cauzione
Il giudice tutelare, tenuto conto
della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre
al tutore di prestare una cauzione,
determinandone l'ammontare e le modalità (att. 131).
Egli può anche liberare il tutore in
tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
Art. 382 Responsabilità del tutore e
del protutore
Il tutore deve amministrare il
patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia.
Egli risponde verso il minore di ogni
danno a lui cagionato violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilità incorre il
protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.
SEZIONE IV
Della cessazione del tutore
dall'ufficio
Art. 383 Esonero dall'ufficio
Il giudice tutelare può sempre
esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al
tutore soverchiamente gravoso e vi sia
altra persona atta a sostituirlo (att. 129-2).
Art. 384 Rimozione e sospensione del
tutore
Il giudice tutelare può rimuovere
dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o
abbia abusato dei suoi poteri, o si
sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia
divenuto immeritevole dell'ufficio per
atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto
insolvente.
Il giudice non può rimuovere il tutore
se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia
sospenderlo dall'esercizio della
tutela nei casi che non ammettono dilazione (att. 129-2).
SEZIONE V
Del rendimento del conto finale
Art. 385 Conto finale
Il tutore che cessa dalle funzioni
deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel
termine di due mesi il conto finale
dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può
concedere una proroga (att. 46-1).
Art. 386 Approvazione del conto
Il giudice tutelare invita il
protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero,
secondo le circostanze, il nuovo
rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le
loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il
giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva;
in caso contrario nega l'approvazione
(att. 45-1).
Qualora il conto non sia stato
presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare,
provvede l'autorità giudiziaria nel
contraddittorio degli interessati (att. 45-3).
Art. 387 Prescrizione delle azioni
relative alla tutela
Le azioni del minore contro il tutore
e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si
prescrivono in cinque anni dal
compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il
tutore ha cessato dall'ufficio e ha
presentato il conto prima della maggiore età o della morte del
minore, il termine decorre dalla data
del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia
sul conto stesso (386).
Le disposizioni di quest'articolo non
si applicano all'azione per il pagamento del residuo che
risulta dal conto definitivo (2941-3).
Art. 388 Divieto di convenzioni prima
dell'approvazione del conto
Nessuna convenzione tra il tutore e il
minore divenuto maggiore può aver luogo prima
dell'approvazione del conto della
tutela (596, 779).
La convenzione può essere annullata su
istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Art. 389 Registro delle tutele
Nel registro delle tutele, istituito
presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere
l'apertura e la chiusura della tutela,
la nomina, I'esonero e la rimozione del tutore e del
protutore, le risultanze degli
inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano
modificazioni nello stato personale o
patrimoniale del minore (att. 48 e seguenti).
Dell'apertura e della chiusura della
tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni
all'ufficiale dello stato civile per
l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.
CAPO II
Dell'emancipazione
Art. 390 Emancipazione di diritto
Il minore è di diritto emancipato col
matrimonio.
Art. 391 (abrogato)
Art. 392 Curatore dell'emancipato
Curatore del minore sposato con
persone maggiore di età è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di
età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore,
scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l'annullamento per una
causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio o
la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore
uno dei genitori, se idoneo
all'ufficio, o in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore
contrae successivamente matrimonio, il
curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'art.
165.
Art. 393 Incapacità o rimozione del
curatore
Sono applicabili al curatore le
disposizioni degli artt. 348 ultimo comma, 350 e 384 (att. 129-2).
Art. 394 Capacità dell'emancipato
L'emancipazione conferisce al minore
la capacità di compiere gli atti che non eccedono
l'ordinaria amministrazione (397,
2942).
Il minore emancipato può con
l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione
di un idoneo impiego e può stare in
giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore (395), è
necessaria l'autorizzazione del
giudice tutelare (att. 45-1) Per gli atti indicati nell'art. 375
I'autorizzazione, se curatore non è il
genitore, deve essere data dal tribunale su parere del
giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi
fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale
a norma dell'ultimo comma dell'art.
320 (396; att. 45-1).
Art. 395 Rifiuto del consenso da parte
del curatore
Nel caso in cui il curatore rifiuta il
suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il
quale, se stima ingiustificato il
rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel
compimento dell'atto, salva, se
occorre, I'autorizzazione del tribunale (att. 45-1).
Art. 396 Inosservanza delle precedenti
norme
Gli atti compiuti senza osservare le
norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su
istanza del minore o dei suoi eredi o
aventi causa (1425 e seguenti).
Sono applicabili al curatore le
disposizioni dell'art. 378.
Art. 397 Emancipato autorizzato
all'esercizio di un'impresa commerciale
Il minore emancipato può esercitare
un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se
è autorizzato dal tribunale, previo
parere del giudice tutelare e sentito il curatore (2198; att.
100).
L'autorizzazione può essere revocata
dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in
entrambi i casi, il parere del giudice
tutelare e sentito il minore emancipato.
Il minore emancipato, che è
autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere
da solo gli atti che eccedono
l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio
dell'impresa (394, 774; Cod. Proc.
Civ. 75).
Art. 398-399 (abrogati)
TITOLO XI
DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO
Art. 400 Norme regolatrici
dell'assistenza dei minori
L'assistenza dei minori è regolata,
oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo
(vedere anche Legge 4 maggio 1983, n.
184, riportata tra le Leggi Speciali).
Art. 401 Limiti di applicazione delle
norme
Le disposizioni del presente titolo si
applicano anche ai minori che sono figli di genitori non
conosciuti, ovvero figli naturali
riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilità di
provvedere al loro allevamento.
Le stesse disposizioni si applicano ai
minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o
assistiti da questo per il
mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di
abbandono materiale o morale.
Art. 402 Poteri tutelari spettanti
agli istituti di assistenza
L'istituto di pubblica assistenza
esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito (406,
412), secondo le norme del titolo X,
capo I di questo libro (343 e seguenti), fino a quando non si
provveda alla nomina di un tutore, e
in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà o
della tutela sia impedito. Resta salva
la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente
di assistenza o all'ospizio, ovvero di
nominare un tutore a norma dell'art. 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda
l'esercizio della patria potestà, l'Istituto deve chiedere al
giudice tutelare di fissare
eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
Art. 403 Intervento della pubblica
autorità a favore dei minori
Quando il minore è moralmente o
materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o
pericolosi, oppure da persone per
negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci
di provvedere all'educazione di lui,
la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione
dell'infanzia, lo colloca in luogo
sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo
alla sua protezione.
Art. 404-413 (abrogati)
TITOLO XII
DELL'INFERMITA' DI MENTE,
DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE
Art. 414 Persone che devono essere
interdette
Il maggiore di età e il minore
emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità
di mente che li rende incapaci di
provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti (417 e
seguenti).
Art. 415 Persone che possono essere
inabilitate
Il maggiore di età infermo di mente,
lo stato del quale non è talmente grave da far luogo
all'interdizione, può essere
inabilitato (417 e seguenti, 429).
Possono anche essere inabilitati
coloro che, per prodigalità (776) o per abuso abituale di
bevande alcoliche o di stupefacenti,
espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi
economici.
Possono infine essere inabilitati il
sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se
non hanno ricevuto un'educazione
sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta
che essi sono del tutto incapaci di
provvedere ai propri interessi.
Art. 416 Interdizione e inabilitazione
nell'ultimo anno di minore età
Il minore non emancipato può essere
interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore
età. L'interdizione o l'inabilitazione
ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età
maggiore (421).
Art. 417 Istanza d'interdizione o di
inabilitazione
L'interdizione o l'inabilitazione
possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto
grado, dagli affini entro il secondo
grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero
(85; Cod. Proc. Civ. 712).
Se l'interdicendo o l'inabilitando si
trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei
genitori, l'interdizione o
l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore
medesimo o del pubblico ministero.
Art. 418 Poteri dell'autorità
giudiziaria
Promosso il giudizio d'interdizione,
può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per
infermità di mente.
Se nel corso del giudizio
d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per
l'interdizione, il pubblico ministero
fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il
tribunale provvede nello stesso
giudizio, premessa l'istruttoria necessaria (att. 40).
Art. 419 Mezzi istruttori e
provvedimenti provvisori
Non si può pronunziare l'interdizione
o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame
dell'interdicendo o dell'inabilitando
(Cod. Proc. Civ. 713 e seguenti).
Il giudice può in questo esame farsi
assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio
disporre i mezzi istruttori utili ai
fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi
dell'interdicendo o inabilitando e
assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto
opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio
all'interdicendo o un curatore
provvisorio all'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 714 e seguenti).
Art. 420 Internamento definitivo in
manicomio (abrogato)
Art. 421 Decorrenza degli effetti
dell'interdizione e dell'inabilitazione
L'interdizione e l'inabilitazione
producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della
sentenza, salvo il caso previsto
dall'art. 416 (776).
Art. 422 Cessazione del tutore e del
curatore provvisorio
Nella sentenza che rigetta l'istanza
d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o
il curatore provvisorio, rimanga in
ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato
(Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 423 Pubblicità
Il decreto di nomina del tutore o del
curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o
d'inabilitazione devono essere
immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito
registro e comunicati entro dieci
giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in
margine all'atto di nascita (att. 42).
Art. 424 Tutela dell'interdetto e
curatela dell'inabilitato
Le disposizioni sulla tutela dei
minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano
rispettivamente alla tutela degli
interdetti e alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e
seguenti).
Le stesse disposizioni si applicano
rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore
provvisorio dell'interdicendo e del
curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419.
Per l'interdicendo non si nomina il
protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore
dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare
deve
preferire il coniuge maggiore di età
che non sia separato legalmente (150 e seguenti), il padre,
la madre, un figlio maggiore di età o
la persona eventualmente designata dal genitore superstite
con testamento (587), atto pubblico o
scrittura privata autenticata (2699, 2703).
Art. 425 Esercizio dell'impresa
commerciale da parte dell'inabilitato
L'inabilitato può continuare
l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal
tribunale su parere del giudice
tutelare (2198; att. 100).
L'autorizzazione può essere
subordinata alla nomina di un institore (2203 e seguenti).
Art. 426 Durata dell'ufficio
Nessuno è tenuto a continuare nella
tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre i
dieci anni, ad eccezione del coniuge,
degli ascendenti o dei discendenti.
Art. 427 Atti compiuti dall'interdetto
e dall'inabilitato
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo
la sentenza di interdizione possono essere annullati su
istanza del tutore, dell'interdetto o
dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti). Sono del pari
annullabili gli atti compiuti
dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla
nomina segua la sentenza
d'interdizione.
Possono essere annullati su istanza
dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione
fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte
formalità, dopo la sentenza di
inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora
alla nomina sia seguita
l'inabilitazione (776).
Per gli atti compiuti dall'interdetto
prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del
tutore provvisorio si applicano le
disposizioni dell'articolo seguente.
Art. 428 Atti compiuti da persona
incapace d'intendere o di volere
Gli atti compiuti da persona che,
sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi
causa, anche transitoria, incapace
d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati
compiuti, possono essere annullati su
istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi
causa, se ne risulta un grave
pregiudizio all'autore (1425 e seguenti).
L'annullamento dei contratti non può
essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che
sia derivato o possa derivare alla
persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del
contratto o altrimenti, risulta la
malafede dell'altro contraente (1425).
L'azione si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato
compiuto (2953).
Resta salva ogni diversa disposizione
di legge (120, 591, 775,1195; att. 130).
Art. 429 Revoca dell'interdizione e
dell'inabilitazione
Quando cessa la causa
dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate
su
istanza del coniuge, dei parenti entro
il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del
tutore dell'interdetto, del curatore
dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero (Cod.
Proc. Civ. 720).
Il giudice tutelare deve vigilare per
riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione
continui. Se ritiene che sia venuta
meno, deve informarne il pubblico ministero.
Art. 430 Pubblicità
Alla sentenza di rievoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423.
Art. 431 Decorrenza degli effetti
della sentenza di revoca
La sentenza che revoca l'interdizione
o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Tuttavia gli atti compiuti dopo la
pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere
impugnati se non quando la revoca è
esclusa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ.
324).
Art. 432 Inabilitazione nel giudizio
di revoca dell'interdizione
L'autorità giudiziaria che pur
riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non
crede che l'infermo abbia riacquistato
la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare
inabilitato l'infermo medesimo.
Si applica anche in questo caso il
primo comma dell'articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l'ordinaria
amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la
pubblicazione della sentenza che
revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando
la revoca è esclusa con sentenza
passata in giudicato.
TITOLO XIII
DEGLI ALIMENTI
Art. 433 Persone obbligate
All'obbligo di prestare gli alimenti
sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o
naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi,
anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli
ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o
unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Art. 434 Cessazione dell'obbligo tra
affini
L'obbligazione alimentare del suocero
e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
l) quando la persona che ha diritto
agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva
l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i
loro discendenti sono morti.
Art. 435 (abrogato)
Art. 436 Obbligo tra adottante e
adottato
L'adottante deve (301) gli alimenti al
figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o
naturali di lui.
Art. 437 Obbligo del donatario
Il donatario (769 e seguenti) è
tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli
alimenti al donante, a meno che si
tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di
una donazione rimuneratoria (770.
785).
Art. 438 Misura degli alimenti
Gli alimenti possono essere chiesti
solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di
provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in
proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni
economiche di chi deve somministrarli.
Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per
la vita dell'alimentando (660, 1881),
avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il
valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Art. 439 Misura degli alimenti tra
fratelli e sorelle
Tra fratelli e sorelle gli alimenti
sono dovuti nella misura dello stretto necessario.
Possono comprendere anche le spese per
l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore.
Art. 440 Cessazione, riduzione e
aumento
Se dopo l'assegnazione degli alimenti
mutano le condizioni economiche di chi li somministra o
di chi li riceve, l'autorità
giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento,
secondo le circostanze. Gli alimenti
possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o
riprovevole dell'alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti,
consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione
di poterli somministrare, l'autorità
giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore
se non quando abbia imposto
all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Art. 441 Concorso di obbligati
Se più persone sono obbligate nello
stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono
concorrere alla prestazione stessa,
ciascuna in proporzione delle proprie condizioni
economiche.
Se le persone chiamate in grado
anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare
l'onere in tutto o in parte,
l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle
persone
chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi
sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di
somministrazione degli alimenti,
provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.
Art. 442 Concorso di aventi diritto
Quando o più persone hanno diritto
agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e
questi non è in grado di provvedere ai
bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i
provvedimenti opportuni, tenendo conto
della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni,
e anche della possibilità che taluno
degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da
obbligati di grado ulteriore.
Art. 443 Modo di somministrazione
degli alimenti
Chi deve somministrare gli alimenti ha
la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante
un assegno alimentare corrisposto in
periodi anticipati (2948), o accogliendo e mantenendo
nella propria casa colui che vi ha
diritto.
L'autorità giudiziaria può però,
secondo le circostanze, determinare il modo di
somministrazione.
In caso di urgente necessità,
l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente
l'obbligazione degli alimenti a carico
di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso
verso gli altri.
Art. 444 Adempimento della prestazione
alimentare
L'assegno alimentare prestato secondo
le modalità stabilite non può essere nuovamente
richiesto, qualunque uso l'alimentando
ne abbia fatto.
Art. 445 Decorrenza degli alimenti
Gli alimenti sono dovuti dal giorno
della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in
mora dell'obbligato (1219), quando
questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla
domanda giudiziale (2948).
Art. 446 Assegno provvisorio
Finché non sono determinati
definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il pretore o
presi dente del tribunale può, sentita
l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria
ponendolo, nel caso di concorso di più
obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il
regresso verso gli altri.
Art. 447 Inammissibilità di cessione e
di compensazione
Il credito alimentare non può essere
ceduto (1260, 2751).
L'obbligo agli alimenti non può
opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si
tratta di prestazioni arretrate.
Art. 448 Cessazione per morte
dell'obbligato
L'obbligo degli alimenti cessa con la
morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in
esecuzione di sentenza (50, 63).
TITOLO XIV
DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
Art. 449 Registri dello stato civile
I registri dello stato civile sono
tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella
legge sull'ordinamento dello stato
civile.
Art. 450 Pubblicità dei registri dello
stato civile
I registri dello stato civile sono
pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile
devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro
domandati con le indicazioni dalla
legge prescritte.
Essi devono altresì compiere negli
atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai
privati.
Art. 451 Forza probatoria degli atti
Gli atti dello stato civile fanno
prova, fino a querela di falso (2699; Cod. Proc. Civ. 221), di ciò
che l'ufficiale pubblico attesta
essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno
fede a prova contraria (2697).
Le indicazioni estranee all'atto non
hanno alcun valore.
Art. 452 Mancanza, distruzione o
smarrimento di registri
Se non si sono tenuti i registri o
sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra
causa, manca in tutto o in parte la
registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte
può essere data con ogni mezzo.
In caso di mancanza, di distruzione
totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti
per dolo del richiedente, questi non è
ammesso alla prova consentita nel comma precedente.
Art. 453 Annotazioni
Nessuna annotazione può essere fatta
sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta
per legge ovvero non e ordinata
dall'autorità giudiziaria.
Art. 454 Rettificazioni
La rettificazione degli atti dello
stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), con
la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare
un atto esistente nei registri o di
ricevere un atto omesso, o di rinnovare un atto smarrito o
distrutto.
Le sentenze devono essere trascritte
nei registri.
Art. 455 Efficacia della sentenza di
rettificazione
La sentenza di rettificazione non può
essere opposta a quelli che non concorsero a domandare
la rettificazione, ovvero non furono
parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto
dell'eredita'
Art. 456 Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte (Cod. Civ. 4, 58 e
seguenti), nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (Cod. Civ. 43,
45).
Art. 457 Delazione dell'eredità
L'eredità si devolve per legge (Cod. Civ. 565 e seguenti) o per
testamento (Cod. Civ. 587 e seguenti; Cost. 42 4° comma).
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in
tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la
legge riserva ai legittimari (Cod. Civ. 536 e seguenti).
Art. 458 Divieto di patti successori
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Persons/Marella-1997/marella.htm>
E' nulla (Cod. Civ. 1418) ogni convenzione con cui taluno dispone della
propria successione (Cod. Civ. 679, 1412, 1920, 2122 4° comma). E’ del
pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli
possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai
medesimi (Cod. Civ. 557 2° comma, 2823).
Art. 459 Acquisto dell'eredità
L'eredità si acquista con l'accettazione (Cod. Civ. 470 e seguenti,
586). L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è
aperta la successione (Cod. Civ. 456, 1146).
Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie (Cod.
Civ.1168 e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di
materiale apprensione (Cod. Civ.1146).
Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di
vigilanza e di amministrazione temporanea (Cod. Civ. 486), e può farsi
autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si
possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (Cod.
Proc. Civ. 747, 748).
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti,
quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma
dell'art. 528.
Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia all'eredità (Cod. Civ.519 e seguenti), le spese
sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico
dell'eredità.
CAPO II
Della capacità di succedere
Art. 462 Capacità delle persone fisiche
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al
tempo dell'apertura della successione (Cod. Civ. 1, 594 e seguenti,
600, 784).
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura
della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della
persona della cui successione si tratta (Cod. Civ. 232).
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata
persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora
concepiti (Cod. Civ. 643, 715, 784).
CAPO III
Dell'indegnità
Art. 463 Casi d'indegnità
E' escluso dalla successione come indegno (Cod. Civ. 466 e seguenti):
l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della
cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un
ascendente della medesima (Cod. Civ.801), purché non ricorra alcuna
delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale
(Cod. Pen. 45 e seguenti);
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale
la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio
(Cod. Pen. 397, 579, 580);
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile (*) con
l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a
tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio
penale (Cod. Pen. 368); ovvero ha testimoniato contro le persone
medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata
dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale (Cod. Pen.
372);
4) chi ha indotto con dolo (Cod. Civ. 1439) o violenza (Cod. Civ. 1434)
la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare
il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la
successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso
(**).
(*) Si omette il riferimento alla pena di morte, soppressa sia per i
delitti previsti dal codice penale (art.1, pt. I, d. lgs. lgt. 10
agosto 1944, n. 224), sia per i delitti previsti dalle leggi speciali
diverse da quelle militari di guerra (art.1, pt. I, d. lgs. 22 gennaio
1948, n.21)
(**) L'art. 609 del codice penale dispone che la condanna per
determinati reati a sfondo sessuale comporta "l'esclusione della
successione della persona offesa".
Art. 464 Restituzione dei frutti
L'indegno è obbligato a restituire i frutti (Cod. Civ. 820) che gli
sono pervenuti dopo l'apertura della successione (Cod. Civ.535, 1148).
Art. 465 Indegnità del genitore
Colui che è escluso per indegnità dalla successione (Cod. Civ.463) non
ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti
di usufrutto (Cod. Civ. 324) o di amministrazione (Cod. Civ. 320 e
seguenti) che la legge accorda ai genitori .
Art. 466 Riabilitazione dell'indegno
Chi è incorso nell'indegnità (Cod. Civ. 463) è ammesso a succedere
quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha
espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento (Cod. Civ.
587, 2699).
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato
nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è
ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria (Cod.
Civ. 1444).
CAPO IV
Della rappresentazione
Art. 467 Nozione (*)
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali
nel luogo e nel grado del loro ascendente (Cod. Civ. 564 3° comma,
740), in tutti i casi in cui questi non può (Cod. Civ. 4, 463) o non
vuole (Cod. Civ. 459, 519) accettare l'eredità o il legato (Cod. Civ.
522, 523, 649).
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria (Cod. Civ. 674 e
seguenti) quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui
l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e
sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di
natura personale.
(*) Articolo così modificato dalla riforma del diritto di famiglia l.
19 maggio 1975, n.151,
Art. 468 Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (Cod. Civ. 75) a favore
dei discendenti (Cod. Civ. 580) dei figli legittimi (Cod. Civ. 231 e
seguenti), legittimati (Cod. Civ. 280 e seguenti) e adottivi (Cod. Civ.
291 e seguenti), nonché dei discendenti dei figli naturali (Cod. Civ.
250 e seguenti) del defunto, e, nella linea collaterale (Cod. Civ. 75),
a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti (Cod. Civ.467) possono succedere per rappresentazione
anche se hanno rinunziato (Cod. Civ. 519 e seguenti) all'eredità della
persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci (Cod. Civ. 596
e seguenti) o indegni di succedere (Cod. Civ. 463) rispetto a questa
(Cod. Civ. 740).
Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il
grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe (Cod.
Civ. 564 3° comma).
Quando vi é rappresentazione la divisione si fa per stirpi (Cod. Civ
726 2° comma).
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi
anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
CAPO V
Dell'accettazione dell'eredità
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 470 Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio
d'inventario
L'eredità può essere accettata (Cod. Civ. 2648, 2685) puramente e
semplicemente (Cod. Civ. 475, 476) o col beneficio d'inventario (Cod.
Civ. 484 e seguenti).
L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante
qualunque divieto del testatore (Cod. Civ. 634).
Art. 471 Eredità devolute a minori o interdetti
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori (Cod. Civ. 2,
320) e agli interdetti (Cod. Civ. 414), se non col beneficio
d'inventario (Cod. Civ. 489), osservate le disposizioni degli articoli
321 e 374.
Art. 472 Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
I minori emancipati (Cod.Civ. 390 e seguenti) e gli inabilitati (Cod.
Civ. 415 e seguenti) non possono accettare l'eredità, se non col
beneficio d'inventario (Cod. Civ. 489), osservate le disposizioni
dell'art. 394.
Art. 473 Eredità devolute a persone giuridiche
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche (Cod.
Civ. 11 e seguenti, 600) non può farsi che col beneficio d'inventario,
osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione
governativa (*).
Questo articolo non si applica alle società (Cod. Civ. 2247).
(*) L'art. 13.1, L. 15 maggio 1997, n.127, ha abrogato le disposizioni
che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per
accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone
giuridiche, associazioni e fondazioni.
Art. 474 Modi di accettazione
L'accettazione può essere espressa o tacita.
Art. 475 Accettazione espressa
L'accettazione e espressa quando, in un atto pubblico (Cod. Civ. 2699)
o in una scrittura privata (Cod. Civ. 2702), il chiamato all'eredità ha
dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (Cod.
Civ. 2685).
E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione (Cod. Civ. 1353
e seguenti) o a termine (Cod. Civ. 1184, 1362 2° comma).
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità
(Cod. Civ. 1326 5° comma).
Art. 476 Accettazione tacita
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto
che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non
avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (Cod. Civ.
477, 478, 527, 2648 3° comma).
Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
La donazione, la vendita (Cod. Civ. 1542) o la cessione, che il
chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un
estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa
accettazione dell'eredità.
Art. 478 Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso
corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa
accettazione (Cod. Civ. 467, 519 2° comma).
Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di
accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che
accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi
ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato (Cod. Civ. 521).
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia
all'eredità che al medesimo è devoluta (Cod. Civ. 468 2° comma).
Art. 480 Prescrizione
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni (Cod. Civ.
487, 525, 2946) (*).
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione (Cod.
Civ. 456) e, in caso d'istituzione condizionale (Cod. Civ. 633 e
seguenti), dal giorno in cui si verifica la condizione (Cod. Civ. 1353,
1359).
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata
accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro
acquisto ereditario e venuto meno.
(*) Cfr. L. 19 maggio 1975, n.151, art.230 3° comma in cui si indica in
tre anni il termine entro il quale il figlio naturale riconosciuto
prima dell'entrata in vigore della legge deve far valere le proprie
ragioni ereditarie sui beni della succesione.
Art. 481 Fissazione di un termine per l'accettazione
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi
un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il chiamato dichiari se
accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che
abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto (Cod. Civ.
2964) di accettare (Cod. Civ.488).
Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo
L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando e effetto di
violenza o di dolo (Cod. Civ. 526, 1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la
violenza o è stato scoperto il dolo (Cod. Civ. 1442).
Art. 483 Impugnazione per errore
L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore
(Cod. Civ. 526, 1434 e seguenti).
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al
tempo dell'accettazione, l'erede (Cod. Civ. 662 e seguente) non è
tenuto a soddisfare i legati (Cod. Civ. 649 e seguenti) scritti in esso
oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione
legittima che gli e dovuta (Cod. Civ. 536 e seguenti). Se i beni
ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono
proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni
legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data
azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede (Cod. Civ.
2697).
SEZIONE II
Del beneficio d'inventario
Art. 484 Accettazione col beneficio d'inventario
L'accettazione col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 490 e seguenti,
510, 2830) si fa mediante dichiarazione, ricevuta (Cod. Civ. 1350) da
un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario (*) in cui si
è aperta la successione (Cod. Civ. 456), e inserita nel registro delle
successioni conservato nello stesso tribunale (*) (att. Cod. Civ. 52,
53).
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta,
a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del
luogo in cui si è aperta la successione (Cod. Civ. 456, 459, 507 2°
comma, 509 2° comma, 2648).
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle
forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e
seguenti).
Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve
pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.
Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che
lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro
l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.
(*) Parole così sostituite dall'art.143, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.
Art. 485 Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di
beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno
dell'apertura della successione (Cod. Civ. 456) o della notizia della
devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e
stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale (*) del luogo
in cui si e aperta la successione una proroga che, salvo gravi
circostanze, non deve eccedere i tre mesi (Cod. Proc. Civ. 749).
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il
chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la
dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da
quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se
accetta (Cod. Civ. 470 e seguenti) o rinunzia (Cod. Civ. 519 e
seguenti) all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia
deliberato, è considerato erede puro e semplice (Cod. Civ. 476) .
(*) Parola così sostituita dall'art. 144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.
51
Art. 486 Poteri
Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare
l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i
poteri indicati nell'art. 460, può stare in giudizio come convenuto per
rappresentare l'eredità.
Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità
affinche la rappresenti in giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).
Art. 487 Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni
Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può
fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a
che il diritto di accettare non è prescritto (Cod. Civ. 480).
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel
termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata
dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 485; in mancanza, e
considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione
d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi
al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il
diritto di accettare l'eredità.
Art. 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità
giudiziaria
Il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari,
qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve,
entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la
dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice.
L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione (Cod. Proc. Civ. 749
4° comma).
Art. 489 Incapaci
I minori, gli interdetti e gli inabilitati (Cod. Civ. 414 e seguente)
non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 471,
472), se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare
dello stato d'interdizione o d'inabilitazione (Cod. Civ. 431), qualora
entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente
sezione.
Art. 490 Effetti del beneficio d'inventario
L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il
patrimonio del defunto da quello dell'erede (Cod. Civ. 2830, 2941, n.
5, L. fall. 12 1° comma).
Conseguentemente:
l) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli
obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti
per effetto della morte (Cod. Civ. 448);
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati
oltre il valore dei beni a lui pervenuti (Cod. Civ.564, 1203);
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul
patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non
sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le
disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa
preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario
(Cod. Civ. 493, 494, 505) o vi rinunzi.
Art. 491 Responsabilità dell'erede nell'amministrazione
L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione
dei beni ereditari se non per colpa grave (Cod. Civ. 496, 531).
Art. 492 Garanzia
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve
dare idonea garanzia (Cod. Civ. 1179; Cod. Proc. Civ. 750) per il
valore dei beni mobili (Cod. Civ. 812) compresi nell'inventario, per i
frutti (Cod. Civ. 820) degli immobili e per il prezzo dei medesimi che
sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione
L'erede decade dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 494, 505, 509,
564), se aliena o sottopone a pegno (Cod. Civ. 2784 e seguenti) o
ipoteca (Cod. Civ. 2808 e seguenti) beni ereditari, o transige
relativamente a questi beni senza l'autorizzazione scritte dal codice
di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque
anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
Art. 494 Omissioni o infedeltà nell'inventario
Dal beneficio d'inventario decade (Cod. Civ. 493, 505, 509, 564)
l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni
appartenenti all'eredità (Cod. Civ. 762), o che ha denunziato in mala
fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti (Cod. Civ. 527).
Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484 o
dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che
l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando
creditori o legatari non si oppongono (Cod. Civ. 498, 2906) ed egli non
intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i
creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti
di poziorità (Cod. Civ. 2741, 2830).
Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno
soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa
determinata appartenente al testatore (Cod. Civ. 649), nei limiti del
valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento,
salvo che il credito sia anteriormente prescritto (Cod. Civ. 2934 e
seguenti).
Art. 496 Rendimento del conto
L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai
creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine
all'erede (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti, 747 e seguente.; att. Cod.
Proc. Civ. 109, 178).
Art. 497 Mora nel rendimento del conto
L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non
quando è stato costituito in mora (Cod. Civ. 1219) a presentare il
conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento
con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è
debitore.
Art. 498 Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione
Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata
notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non
può eseguire pagamenti (Cod. Civ. 502), ma deve provvedere alla
liquidazione (Cod. Civ. 503) dell'eredità nell'interesse di tutti i
creditori e legatari (Cod. Civ. 499 e seguenti).
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione
dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta
successione (Cod. Civ. 456), invitare i creditori e i legatari a
presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non
inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei
quali è noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel foglio
degli annunzi legali della provincia (att. civ. 52 3° comma).
Art. 499 Procedura di liquidazione
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni
di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare
le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni
necessarie (Cod. proc. civ. 747- 748). Se l'alienazione ha per oggetto
beni sottoposti a privilegio (Cod. Civ. 2745 e seguenti) o a ipoteca
(Cod. Civ. 2808), i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non
possono essere cancellate (Cod. Civ. 2882) sino a che l'acquirente non
depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al
pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto
dal comma seguente.
L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di
graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di
prelazione (Cod. Civ. 2741 e seguenti). Essi sono preferiti ai
legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo
ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella
liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie (Cod. Civ. 649),
sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di
specie è preferito agli altri legatari.
Art. 500 Termine per la liquidazione
L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari,
può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie
e per formare lo stato di graduazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Art. 501 Reclami
Compiuto lo stato di graduazione (Cod. Civ. 499 2° comma), il notaio ne
dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il
domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto
dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi
senza reclami (Cod. Proc. Civ. 778) i trenta giorni dalla data di
questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.
Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari
Divenuto definitivo lo stato di graduazione (Cod. Civ. 501) o passata
in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) la sentenza che pronunzia sui
reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità
dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro
l'erede (Cod. Proc. Civ. 474).
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei
creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione (Cod. Civ.
1179).
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro
l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei
creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa
azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e divenuto
definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui
reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (Cod. Civ.
495).
Art. 503 Liquidazione promossa dall'erede
Anche quando non vi e opposizione di creditori o di legatari, l'erede
può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli
precedenti (att. Cod. Civ. 132).
Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce
all'erede di valersi .di questa procedura.
Art. 504 Liquidazione nel caso di più eredi
Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario (Cod. Civ. 510),
ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri
coeredi al notaio nel termine che questi ha stabilito per la
dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono
rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Art. 505 Decadenza dal beneficio
L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite
dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione
nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario
(Cod. Civ. 493,494, 509, 564).
Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso
previsto dall'art. 503 dopo l'invito ai creditori di presentare le
dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la
procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato
prefisso a norma dell'art. 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di
creditori privilegiati o ipotecari (Cod. Civ. 503 2° comma) .
In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta
valere solo dai creditori del defunto e dai legatari (Cod. civ. 509).
Art. 506 Procedure individuali
Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non
possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori.
Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di
prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e
ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione
previsto dall'art. 499.
I crediti a termine diventano esigibili (Cod. Civ. 1186). Resta
tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e munito di
garanzia reale (Cod. Civ. 2747, 2796, 2808) su beni la cui alienazione
non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia
stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo
comma dell'art. 498 e sospeso il decorso degl'interessi dei crediti
chirografari (Cod. Civ. 1282). I creditori tuttavia hanno diritto,
compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli
eventuali residui.
Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per
presentare le dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498), se non ha
provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni
ereditari a favore dei creditori e dei legatari (Cod. Civ. 1977 e
seguenti).
A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'art. 498, dare
avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la
residenza (Cod. Civ. 43); deve iscrivere la dichiarazione di rilascio
nel registro delle successioni (att. 52, 53), annotarla in margine alla
trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascriverla
presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano
gli immobili ereditari (Cod. Civ. 2643) e presso gli uffici dove sono
registrati i beni mobili (Cod. Civ. 2663).
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti
di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza
effetto rispetto ai creditori e ai legatari (Cod. Civ. 2649).
L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme
dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da
ogni responsabilità per i debiti ereditari (Cod. Civ. 1177, 2930).
Art. 508 Nomina del curatore
Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale (*) del luogo
dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o
legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla
liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (Cod. Civ.
1387).
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle
successioni (att. 52, 53).
Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti
i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione (Cod.
Civ.499 2° comma), spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e
legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo
comma dell'art. 502.
(*) Parola così sostituita dall'art.144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.
Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le
dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio
d'inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505), ma nessuno dei creditori o
legatari la fa valere (Cod. Civ. 505 4° comma), il tribunale (*) del
luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o
legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le
dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l'incarico di
provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli artt.
499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio
non può più essere fatta valere.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle
successioni (att. 52, 53), annotato a margine della trascrizione
prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici
dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili
ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili (Cod. Civ.
2663).
L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al
curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto
il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai
creditori e ai legatari (Cod. Civ. 2644).
(*) Parola così sostituita dall'art.144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.
Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati
giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un
chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
Art. 511 Spese
Le spese dell'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguente),
dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con
beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità.
CAPO VI
Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
Art. 512 Oggetto della separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il
soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei
legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede
(490).
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che
hanno altre garanzie (2741, 2772) sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno
esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Art. 513 Separazione contro i legatari di specie
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche
rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie (649).
Art. 514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno
diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e
dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte
di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i
creditori e i legatari non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono
concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte
del patrimonio non e stata separata, il valore di questa si aggiunge al
prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno
dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai
creditori e ai legatari non separatisti (att. 54).
Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori
sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso
previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte
ai legatari separatisti (756).
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione (2741 e seguenti).
Art. 515 Cessazione della separazione
L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e
i legatari, e dando cauzione (1179) per il pagamento di quelli il cui
diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è
contestato.
Art. 516 Termine per l'esercizio del diritto alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di
tre mesi dall'apertura della successione.
Art. 517 Separazione riguardo ai mobili
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante
domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta
successione, il quale ordina l'inventario, se non e ancora fatto, e dà
le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione
comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
Art. 518 Separazione riguardo agli immobili
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto
alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del
legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi
stabiliti per iscrivere le ipoteche (2827 e seguenti), indicando il
nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando
che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni.
Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi
diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle
trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se
anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle
ipoteche (2808 e seguenti).
CAPO VII
Della rinunzia all'eredità
Art. 519 Dichiarazione di rinunzia
La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un
notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è
aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni (att.
52, 53, 133).
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si
sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura
di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma
precedente.
Art. 520 Rinunzia condizionata, a termine o parziale
E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per
parte (475).
Art. 521 Retroattività della rinunzia
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato
chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato
a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile (556),
salve le disposizioni degli artt. 551 e 552.
Art. 522 Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce
a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di
rappresentazione (467 e seguenti) e salvo il disposto dell'ultimo comma
dell'art. 571. Se il rinunziante e solo, l'eredità si devolve a coloro
ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Art. 523 Devoluzione nelle successioni testamentarie
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una
sostituzione (688) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione
(4672), la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma
dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art.
677.
Art. 524 Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi
creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in
nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni
ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (2652, 2740).
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia
(2934 e seguenti).
Art. 525 Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non e prescritto (480)
contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre
accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza
pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni
dell'eredità.
Art. 526 Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di
violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la
violenza o e stato scoperto il dolo (1442).
Art. 527 Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti
all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si
considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
CAPO VIII
Dell'eredità giacente
Art. 528 Nomina del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non e nel possesso di
beni ereditari (458 e seguenti), il pretore del mandamento in cui si e
aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche
d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato
per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto
nel registro delle successioni (att. 52, 53).
Art. 529 Obblighi del curatore
Il curatore e tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a
esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze
proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le
casse postali o presso un istituto di credito designato dal pretore il
danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o
degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria
amministrazione.
Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei
legati, previa autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ. 783).
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore
non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla
liquidazione dell'eredità secondo le norme degli artt. 498 e seguenti
(att. 134-2).
Art. 531 Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che
riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da
parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore
dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per
colpa (491).
Art. 532 Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata
accettata.
Art. 533 Nozione
L'erede può (2652, 2690) chiedere il riconoscimento della qualità
ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a
titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la
restituzione dei beni medesimi.
L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto
ai singoli beni (1158 e seguenti).
Art. 534 Diritti dei terzi
L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a
titolo di erede o senza titolo.
Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo
oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere
contrattato in buona fede.
La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e
ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo
di erede (2648) e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati
trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte
dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda
giudiziale contro l'erede apparente (2652, n. 7).
Art. 535 Possessore di beni ereditari
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore
di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le
spese, i miglioramenti e le addizioni (1148 e seguenti).
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una
cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o
il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora
dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo (2038).
E possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni
ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non
giova se l'errore dipende da colpa grave (1147).
CAPO X
Dei legittimari
SEZIONE I
Dei diritti riservati ai legittimari
Art. 536 Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una quota
di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli
legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali, i quali
vengono alla successione in luogo di questi (467), la legge riserva gli
stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Art. 537 Riserva a favore dei figli legittimi e naturali
Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio
solo, legittimo o naturale (459, 231, 573), a questi è riservata la
metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da
dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili
ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si
oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le
circostanze personali e patrimoniali.
Art. 538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi
Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti
legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio,
salvo quanto disposto dall'art. 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i
medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.
Art. 539 (abrogato)
Art. 540 Riserva a favore del coniuge
A favore del coniuge (459) è riservata la metà del patrimonio
dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'art. 542 per il caso di
concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i
diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144), e
di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o
comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora
questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del
coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Art. 541 (abrogato)
Art. 542 Concorso di coniuge e figli
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o
naturale (459, 231, 258) a quest'ultimo è riservato un terzo del
patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è
complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta
un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli,
legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'art. 537.
Art. 543 (abrogato)
Art. 544 Concorso di ascendenti legittimi e coniuge
Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma
ascendenti legittimi e il coniuge (459), a quest'ultimo è riservata la
metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi
attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi
secondo i criteri previsti dall'art. 569.
Art. 545-547 (abrogati)
Art. 548 Riserva a favore del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), ai sensi del secondo comma
dell'art. 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non
separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata
in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento
dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del
coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e
alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di
entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La
medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia
stata addebitata ad entrambi i coniugi.
Art. 549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai
legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV
di questo libro (733 e seguenti).
Art. 550 Lascito eccedente la porzione disponibile
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia
(1872) il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (556), i
legittimari (536), ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della
disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale
disposizione o di abbandonare (1350) la nuda proprietà della porzione
disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile
abbandonata, non acquista la qualità di erede (588).
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto
della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la
disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o
della nuda proprietà è stato disposto con donazione.
Art. 551 Legato in sostituzione di legittima
Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della
legittima, egli può rinunziare al legato (649 e seguenti) e chiedere la
legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un
supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello
della legittima, e non acquista la qualità di erede (588). Questa
disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente
attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione
indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della
legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava
sulla disponibile.
Art. 552 Donazione e legati in conto di legittima
Il legittimario che rinunzia all'eredità (519 e seguenti), quando non
si ha rappresentazione (467), può sulla disponibile ritenere le
donazioni o conseguire i legati a lui fatti (521-2); ma quando non vi è
stata espressa dispensa dall'imputazione (564-2), se per integrare la
legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni
testamentarie o le donazioni (554 e seguenti), restano salve le
assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero
soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si
riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.
SEZIONE II
Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con
legittimari
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la
successione legittima (457), nel concorso di legittimari con altri
successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono
proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota
riservata (537 e seguenti) ai legittimari, i quali però devono imputare
a questa, ai sensi dell'art. 564, quantohanno ricevuto dal defunto in
virtù di donazioni o di legati.
Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto
poteva disporre sono soggette a riduzione (557 e seguenti) nei limiti
della quota medesima (2652).
Art. 555 Riduzione delle donazioni
Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il
defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino alla
quota medesima (att. 135).
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di
cui è stato disposto per testamento.
Art. 556 Determinazione della porzione disponibile
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva
disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al
defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono
quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di
donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole
dettate negli artt. 747 e 750 e sull'asse così formato si calcola la
quota ii cui il defunto poteva disporre (537 e seguenti, 737; att.
135-2).
Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione
La riduzione delle donazioni (809) e delle disposizioni lesive della
porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e
dai loro eredi o aventi causa (537 e seguenti).
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante né
con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione
(458).
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né
approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i
creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione
ha accettato con il beneficio d'inventario (484 e seguenti).
Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene
proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere
effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se
non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la
quota riservata ai legittimari.
Art. 559 Modo di ridurre le donazioni
Le donazioni (809) si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via
via alle anteriori.
Art. 560 Riduzione del legato o della donazione d'immobili
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile
(812), la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte
occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire
comodamente (720).
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il
donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della
porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero
nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione
disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il
donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i
legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto
l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della
porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
Art. 561 Restituzione degli immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da
ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli
gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. La stessa
disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri
(2683, 2690).
I frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda
giudiziale (1148).
Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi
aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere
richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte
insolvente (2652), il valore della donazione che non si può recuperare
dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano
impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari
antecedenti contro il donatario insolvente.
Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a
riduzione
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno
alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa
l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi
acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai
donatari medesimi, la restituzione degli immobili (2652, n. 8).
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di
data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi
acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili,
oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede
(1153 e seguenti).
Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura
le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
Art. 564 Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione
Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio
d'inventario (484 e seguenti) non può chiedere la riduzione delle
donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati
fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato
all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha
accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto (439 e
seguenti).
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o
di disposizioni testamentarie, deve imputare (737 e seguenti) alla sua
porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne
sia stato espressamente dispensato (553; att. 1352).
Il legittimario che succede per rappresentazione (467 e seguenti) deve
anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa,
al suo ascendente (740; att. 1352).
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV
di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.
TITOLO II
DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME
(=Erbrecht)
Art. 565 Categorie dei successibili
Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai
discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai
collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le
regole stabilite nel presente titolo.
CAPO I
Della successione dei parenti
Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali
Al padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali, in
parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'art. 537.
Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli
adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326).
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti
dell'adottante (300-2).
Art. 568 Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro
discendenti (467 e seguenti), succedono (459) il padre e la madre in
eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art. 569 Successione degli ascendenti
A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o
sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una metà gli
ascendenti della linea paterna e per l'altra meta gli ascendenti della
linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta
al più vicino senza distinzione di linea.
Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, ne altri
ascendenti, succedono (459) i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota
che conseguono i germani.
Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e
sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del
medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i
genitori o uno di essi, sia minore della metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la
metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori,
salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono (463, 521) venire
alla successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si
devolve, nel modo determinato dall'art. 569, laquota che sarebbe
spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.
Art. 572 Successione di altri parenti
Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri ascendenti,
ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a
favore del parente o dei parenti prossimi (76), senza distinzione di
linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77,
586).
Art. 573 Successione dei figli naturali
Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si
applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente
dichiarata (250 e seguenti), salvo quanto è disposto dall'art. 580.
Art. 574-576 (abrogati)
Art. 577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo
immediato del suo genitore
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo
genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente
non lascia ne coniuge, ne discendenti o ascendenti, ne fratelli o
sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo
grado (Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costit., con Sent.
14 aprile 1969, n. 79).
Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale
Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua
eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del
quale è stato dichiarato figlio (250 e seguenti).
Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori,
l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.
Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio (280 e seguenti),
l'altro è escluso dalla successione.
Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori
Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne genitori,
sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.
Se vi sono genitori, l'eredita è devoluta per due terzi al coniuge e
per l'altro terzo ai genitori (538).
Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili
Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla
educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari
all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero
diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la
capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma
precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni
ereditari.
CAPO II
Della successione del
coniuge
Art. 581 Concorso del coniuge con i figli
Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o
figli legittimi e naturali (257), il coniuge ha diritto alla metà
dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un
terzo negli altri casi.
Art. 582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e
sorelle
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con
ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali
(459), ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la
parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle,
secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli
ascendenti il diritto a un quarto della eredità.
Art. 583 Successione del solo coniuge
In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o
sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.
Art. 584 Successione del coniuge putativo
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei
coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita
al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la
disposizione del secondo comma dell'art. 540.
Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui
eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.
Art. 585 Successione del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non
separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo
comma dell'art. 548.
CAPO III
Della successione dello stato
Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato
In mancanza di altri successibili (459, 572) l'eredità è devoluta allo
Stato (473). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di
accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore
dei beni acquistati.
TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI
TESTAMENTARIE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 587 Testamento
Il testamento è un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale taluno
dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le
proprie sostanze o di parte di esse (978, 1920, 2821).
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente
siano contenute in un testamento (254, 256, 338, 348, 355, 424-3, 466),
hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento
(601 e seguenti), anche se manchino disposizioni di carattere
patrimoniale.
Art. 588 Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la
denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale (633, 637,
647) e attribuiscono la qualità di erede (1141, 1399), se comprendono
l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre
disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di
legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude
che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il
testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Art. 589 Testamento congiuntivo o reciproco
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, ne a
vantaggio di un terzo ne con disposizione reciproca (458).
Art. 590 Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni
testamentarie nulle
La nullità della disposizione testamentaria (att. 137), da qualunque
causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa
della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la
disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione (1444).
CAPO II
Della capacità di disporre per testamento
Art. 591 Casi d'incapacità
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati
incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare:
l) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente (414);
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere
nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può
essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle
disposizioni testamentarie (590, 620, 621, 623).
CAPO III
Della capacità di ricevere per testamento
Art. 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la
filiazione è stata riconosciuta o dichiarata (250 e seguenti), non
possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la
successione si fosse devoluta in base alla legge (573 e seguenti).
I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi
indicati dall'art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la
disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la
filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
Art. 593 (abrogato)
Art. 594 Assegno ai figli naturali non riconoscibili
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto
hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'art. 279,
un assegno vitalizio nei limiti stabilitidall'art. 580, se il genitore
non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli
medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono
rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
Art. 595 (abrogato)
Art. 596 Incapacità del tutore e del protutore
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a
tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima
che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del
conto medesimo (385 e seguenti), quantunque il testatore sia morto dopo
l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il
testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore (360).
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del
protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge
del testatore.
Art. 597 Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che
ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei
testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.
Art. 598 Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto
Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il
testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso
testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a
favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in
plico non sigillato.
Art. 599 Persone interposte
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci
indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte
sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il
coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con
l'incapace (738, 740, 779, 780, 2728).
NOTA Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28
dicembre 1970).
Art. 600 Enti non riconosciuti
Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno
efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è
eseguibile (620 e seguenti, 640) non è fatta l'istanza per ottenere il
riconoscimento.
Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli
opportuni provvedimenti conservativi (att. 3).
CAPO IV
Della forma dei testamenti
SEZIONE I
Dei testamenti ordinari
Art. 601 Forme
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il
testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.
Art. 602 Testamento olografo
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e
sottoscritto di mano del testatore (684).
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se
anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando
designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova
della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di
giudicare della capacità del testatore (591), della priorità di data
tra più testamenti (682) o di altra questione da decidersi in base al
tempo del testamento (651, 656, 657).
Art. 603 Testamento pubblico
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due
testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua
volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso.
Questi da lettura del testamento al testatore in presenza dei
testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel
testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora
della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai
testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può
farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio
deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme
stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone.
Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire
quattro testimoni.
Art. 604 Testamento segreto
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo.
Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine
delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è
scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del
testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto
apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie
disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il
testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito
di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Art. 605 Formalità del testamento segreto
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da
involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento
non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna (685)
personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel
modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara
che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è
muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei
testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il
testamento, se questo è stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o
su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente
sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il
fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e
l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le
formalità.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal
notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere
l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il
testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e
senza passare ad altri atti.
Art. 606 Nullità del testamento per difetto di forma
Il testamento è nullo (1418 e seguenti) quando manca l'autografia o la
sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la
redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del
testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di
testamento per atto di notaio.
Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato
(1441 e seguenti) su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di
annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui
è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Art. 607 Validità del testamento segreto come olografo
Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha
effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.
Art. 608 Ritiro di testamento segreto od olografo
Il testamento segreto è il testamento olografo che è stato depositato
possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del
notaio presso il quale si trovano (685).
A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è
sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il
testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è
redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e
dall'archivista medesimo.
Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce
all'atto di consegna o di deposito.
SEZIONE II
Dei testamenti speciali
Art. 609 Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni
Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie (601 e
seguenti), perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata
contagiosa, o per causa di pubblica calamita o d'infortunio, il
testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal pretore o dal
conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un
ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a
sedici anni.
Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto
anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non
possono sottoscrivere, se ne indica la causa.
Art. 610 Termine di efficacia
Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde
la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha
impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.
Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere
depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui
è stato ricevuto.
Art. 611 Testamento a bordo di nave
Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo
della nave dal comandante di essa.
Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue
immediatamente in ordine di servizio.
Art. 612 Forme
Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio
originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal
testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il
testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il
motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo (Cod. Nav. 169 e
seguenti), ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale
nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Art. 613 Consegna
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità
consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima
uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta
sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo
d'equipaggio.
Al ritorno della nave nello Stato, i due originali del testamento, o
quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati
all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta
annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine
all'annotazione sopraindicata.
Art. 614 Verbale di consegna
L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della
consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al
Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, secondo
che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina
militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il
deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro
all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza
del testatore.
Art. 615 Termine di efficacia
Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita
dagli artt. 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo
sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle
forme ordinarie.
Art. 616 Testamento a bordo di aeromobile
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si
applicano le disposizioni degli artt. 611 e 615.
Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è
possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli artt. 613 e 614
spettano alle autorità aeronautiche.
Il testamento è annotato sul giornale di rotta (Cod. Nav. 772, 888).
Art. 617 Testamento dei militari e assimilati
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze
armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un
cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di
due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla
persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i
testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha
impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale
e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito
nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza
del testatore (43).
Art. 618 Casi e termini d'efficacia
Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare
soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o
comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche
o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o
di presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le
comunicazioni.
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del
testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme
ordinarie.
Art. 619 Nullità
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli (1418 e seguenti)
quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore
ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del
testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma
dell'art. 606 (590).
SEZIONE III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un
notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del
testatore (p. 490 e seguente).
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore
del mandamento in cui si è aperta la successione (456), che sia fissato
un termine per la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due
testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel
quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa
menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo.
Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai
testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il
testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai
testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del
provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà
dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (50, 58).
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso
un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario (685).
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (att.
3, 7).
Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque
vi ha interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di
carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi
nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria
ordini il rilascio di copia integrale.
Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena
gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di
avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in
cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per
l'apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620.
Art. 622 Comunicazione dei testamenti alla pretura
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura, nella cui
giurisdizione si è aperta la successione (456), copia in carta libera
dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento pubblico
(att. 55).
Art. 623 Comunicazione agli eredi e legatari
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la
morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo
la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e
legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (43).
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 624 Violenza, dolo, errore
La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia
interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo (1427 e
seguenti).
L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di
annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta
dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.
L'azione (2652, 2960) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si
è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.
Art. 625 Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa
che forma oggetto della disposizione
Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata,
la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o
altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore
voleva nominare (628).
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della
disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a
quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
Art. 626 Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando
risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a
disporre (1345, 1418 e seguenti).
Art. 627 Disposizione fiduciaria
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni
fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto
apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se
espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si
tratta di persona interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente
eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona
voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia
un incapace (2034).
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui
l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta
persona a favore d'incapaci a ricevere.
Art. 628 Disposizione a favore di persona incerta
E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata
in modo da non poter essere determinata.
Art. 629 Disposizioni a favore dell'anima
Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano
determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a
tale fine.
Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario,
e si applica l'art. 648.
Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della
disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere
l'adempimento.
Art. 630 Disposizioni a favore dei poveri
Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse
genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a
cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del
luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte,
e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.
La precedente disposizione si applica anche quando la persona
incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto
non può o non vuole accettare l'incarico.
Art. 631 Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo
E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere
dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario,
ovvero la determinazione della quota di eredità (590).
Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare (588) in favore
di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone
determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di
persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo
particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal
testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è
stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata
all'onerato.
Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è
fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è
aperta la successione (456), dopo avere assunto le opportune
informazioni (Cod. Proc. Civ. 751).
Art. 632 Determinazione di legato per arbitrio altrui
E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di
un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato (590).
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi
prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la
quantità.
SEZIONE II
Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Art. 633 Condizione sospensiva o risolutiva
Le disposizioni a titolo universale o particolare (588) possono farsi
sotto condizione sospensiva o risolutiva (646, 1353; att. 139).
Art. 634 Condizioni impossibili o illecite
Nelle disposizioni testamentarie (558) si considerano non apposte le
condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito
dall'art. 626 (1354).
Art. 635 Condizione di reciprocità
E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal
testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel
testamento dell'erede o del legatario (458).
Art. 636 Divieto di nozze
E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori
(634; att. 138).
Tuttavia il legatario di usufrutto (978 e seguenti) o di uso, di
abitazione (1021 e seguenti) o di pensione, o di altra prestazione
periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza,
non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.
Art. 637 Termine
Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale (588)
il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare (459).
Art. 638 Condizione di non fare o di non dare
Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il
legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato,
la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo
che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.
Art. 639 Garanzia in caso di condizione risolutiva
Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva,
l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre
all'erede o al legatario (Cod. Proc. Civ. 750) di prestare idonea
garanzia (1179) a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato
dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.
Art. 640 Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva
o a termine
Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un
certo tempo, l'onerato può essere costretto (Cod. Proc. Civ. 750) a
dare idonea garanzia (1179) al legatario, salvo che il testatore abbia
diversamente disposto.
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a
termine finale.
Art. 641 Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata
prestazione di garanzia
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché
questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più
verificare, è dato all'eredità un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non
adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli
precedenti.
Art. 642 Persone a cui spetta l'amministrazione
L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la
sostituzione (688 e seguenti), ovvero al coerede o ai coeredi, quando
tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento (674 e
seguenti).
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei
quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta
al presunto erede legittimo (565).
In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi,
può provvedere altrimenti.
Art. 643 Amministrazione in caso di eredi nascituri
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso
in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una
determinata persona vivente (462). A questa spetta la rappresentanza
del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando
l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.
Se è chiamato un concepito (462), l'amministrazione spetta al padre e,
in mancanza di questo, alla madre (320).
Art. 644 Obblighi e facoltà degli amministratori
Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le
regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente (528 e
seguenti).
Art. 645 Condizione sospensiva potestativa senza termine
Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è
sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l'adempimento,
gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria perché fissi
questo termine (Cod. Proc. Civ. 749).
Art. 646 Retroattività della condizione
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo (1360); ma
l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto
a restituire i frutti (820) se non dal giorno in cui la condizione si è
verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in
cinque anni (2941 e seguenti).
Art. 647 Onere
Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un
onere (629).
Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria,
qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario
gravato dall'onere una cauzione (1179).
L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia
nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Art. 648 Adempimento dell'onere
Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato (Cod.
Proc. Civ. 99).
Nel caso d'inadempimento dell'onere l'autorità giudiziaria può
pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria (677), se
la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento
dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione
(2652).
SEZIONE III
Dei legati
(=Vermächtnisse)
Art. 649 Acquisto del legato
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà
di rinunziare.
Quando oggetto del legato e la proprietà di una cosa determinata o
altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si
trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del
testatore (2648).
Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa
legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.
Art. 650 Fissazione di un termine per la rinunzia
Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un
termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il legatario dichiari se
intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine
senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il
diritto di rinunziare (481).
Art. 651 Legato di cosa dell'onerato o di un terzo
Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal
testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che
questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In
questo ultimo caso l'onerato è obbligato (1137) ad acquistare la
proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario (1478), ma
è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo (1474).
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del
testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua
morte, il legato è valido.
Art. 652 Legato di cosa solo in parte del testatore
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto
sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o
a questo diritto salvo che risulti la volontà del testatore di legare
la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente (1480).
Art. 653 Legato di cosa genericamente determinata
E' valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se
nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del
testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte (669).
Art. 654 Legato di cosa non esistente nell'asse
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa
determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il
legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del
testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua
morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la
quantità che vi si trova.
Art. 655 Legato di cosa da prendersi da certo luogo
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le
cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto
per l'intero, quando, alla morte del testatore, le cose non vi si
trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse
temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.
Art. 656 Legato di cosa del legatario
Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di
proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di
lui anche al tempo dell'apertura della successione (456).
Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in
proprietà del testatore, il legato è valido ed è altresì valido se in
questo tempo la cosa si trova in proprietà dell'onerato o di un terzo,
e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale
avvenimento (651).
Art. 657 Legato di cosa acquistata dal legatario
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal
testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata,
il legato è senza effetto in conformità dell'art. 686.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal
legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il
legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso,
il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le
circostanze indicate dall'art. 651.
Art. 658 Legato di credito o di liberazione da debito
Il legato di un credito o di liberazione (1236) da un debito ha effetto
per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della
morte del testatore.
L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del
credito legato che si trovavano presso il testatore (1262).
Art. 659 Legato a favore del creditore
Se il testatore, senza fare menzione del debito (2735), fa un legato al
suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il
legatario del suo credito.
Art. 660 Legato di alimenti
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le
somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia
altrimenti disposto.
Art. 661 Prelegato
Il legato a favore di uno dei coeredi è a carico di tutta l'eredità si
considera come legato per l'intero ammontare.
Art. 662 Onere della prestazione del legato
Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi
ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha
disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della
rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha
diversamente disposto.
Art. 663 Legato imposto a un solo erede
Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a
uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo (483, 1315).
Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti
a compensarlo del valore di essa con denaro o con beni ereditari, in
proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una
contraria volontà del testatore.
Art. 664 Adempimento del legato di genere
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando
dal testatore non è affidata al, egatario o a un terzo, spetta
all'onerato. Questi è obbligato a dar cose di qualità non inferiore
alla media (1178); ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle
cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può
essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione
contraria del testatore.
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi
devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere
indicato si trovano nell'eredità, il legatario può scegliere la
migliore.
Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma
del terzo comma dell'art. 631 (Cod. Proc. Civ. 751).
Art. 665 Scelta nel legato alternativo
Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il
testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo (1286).
Art. 666 Trasmissione all'erede della facoltà di scelta
Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o
il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di
scegliere si trasmette al suo erede.
La scelta fatta è irretrattabile (1286).
Art. 667 Accessioni della cosa legata
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze (817 e seguenti), deve
essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della
morte del testatore.
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le
costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della
confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso
l'applicabilità del secondo comma dell'art. 686.
Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi
sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e
costituiscano con esso una unità economica.
Art. 668 Adempimento del legato
Se la cosa legata è gravata da una servitù (1027 e seguenti), da un
canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita
fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario.
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice (1863 e
seguenti), un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo,
l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della
somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore
non abbia diversamente disposto (756).
Art. 669 Frutti della cosa legata
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore
al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al
legatario da questo momento (821).
Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo (651), ovvero se si
tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli
interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno
in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il
testatore abbia diversamente disposto.
Art. 670 Legato di prestazioni periodiche
Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose
fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre
dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta
la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita
soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non
dopo scaduto il termine.
Si può tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di
alimenti (660).
Art. 671 Legati e oneri a carico del legatario
Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere
a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata (7932).
Art. 672 Spese per la prestazione del legato
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
Art. 673 Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante
la vita del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del
testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non
imputabile (1256 e seguenti).
SEZIONE IV
Del diritto di accrescimento
Art. 674 Accrescimento tra coeredi
Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento
nell'universalità dei beni (558), senza determinazione di parti o in
parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non
voglia accettare (70, 72, 463, 523), la sua parte si accresce agli
altri.
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento
ha luogo a favore degli altri istituti nella quota medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa
volontà del testatore (688).
E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).
Art. 675 Accrescimento tra collegatari
L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato
uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa
volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione (467).
Art. 676 Effetti dell'accrescimento
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento,
subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario
mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Art. 677 Mancanza di accrescimento
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si
devolve agli eredi legittimi (565), e la porzione del legatario
mancante va a profitto dell'onerato.
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano
sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di
carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione
di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (648).
Art. 678 Accrescimento nel legato di usufrutto
Quando a più persone è legato un usufrutto (978) in modo che tra di
loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche
quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della
cosa su cui cade l'usufrutto (982).
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario
mancante si consolida con la proprietà.
SEZIONE V
Della revocazione delle disposizioni testamentarie
Art. 679 Revocabilità del testamento
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare
le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non
ha effetto (458).
Art. 680 Revocazione espressa
La revocazione espressa può farsi soltanto con un.nuovo testamento
(587), o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni,
in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in
parte, la disposizione anteriore.
Art. 681 Revocazione della revocazione
La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua
volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente.
In tal caso rivivono le disposizioni revocate.
Art. 682 Testamento posteriore
Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti,
annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso
incompatibili.
Art. 683 Testamento posteriore inefficace
La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua
efficacia anche quando questa rimane senza effetto perché l'erede
istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace (592 e
seguenti) o indegno (463 e seguenti), ovvero ha rinunziato all'eredità
o al legato.
Art. 684 Distruzione del testamento olografo
Il testamento olografo (602) distrutto, lacerato o cancellato, in tutto
o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si
provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal
testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di
revocarlo.
Art. 685 Effetti del ritiro del testamento segreto
Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del
notaio o dell'archivista presso cui si trova depositato (608), non
importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può
valere come testamento olografo (607).
Art. 686 Alienazione e trasformazione della cosa legata
L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di
essa, anche mediante vendita con patto di riscatto (1500), revoca il
legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione
è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso (1472), ovvero la
cosa ritorna in proprietà del testatore.
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in
un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la
primitiva denominazione (667).
E' ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.
Art. 687 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le disposizioni a titolo universale o particolare (588), fatte da chi
al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o
discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la
sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore,
benché postumo, o legittimato (280 e seguenti) o adottivo (291,
314-326), ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e
seguenti).
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo
del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se
è già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto
in seguito legittimato.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia
provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o
discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo
a rappresentazione (467 e seguenti), la disposizione ha il suo effetti.
CAPO VI
Delle sostituzioni
SEZIONE I
Della sostituzione ordinaria
Art. 688 Casi di sostituzione ordinaria
Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il
caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità (70, 72,
463, 523).
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che
egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che
consti una sua diversa volontà.
Art. 689 Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca
Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più .
La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se
essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le
quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella
sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è
chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti
uguali tra tutti i sostituiti.
Art. 690 Obblighi dei sostituiti
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a
meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si
tratti di obblighi di carattere personale (676, 677).
Art. 691 Sostituzione ordinaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.
SEZIONE II
Della sostituzione fedecommissaria
Art. 692 Sostituzione fedecommissaria
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il
coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il
discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla
sua morte i beni anche costituenti la legittima (737), a favore della
persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto
cura dell'interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se
trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far
presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverrà la
pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni
sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi
hanno avuto cura dell'interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia
negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal
raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di
mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o
rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di
assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla.
Art. 693 Diritti e obblighi dell'istituito
L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che
formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte
le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le
innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti
l'usufruttuario (981 e seguenti).
Art. 694 Alienazione dei beni
L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che
formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente,
disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere
consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui
beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e
trasformazioni fondiarie.
Art. 695 Diritti dei creditori personali dell'istituito
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti
dei beni che formano oggetto della sostituzione.
Art. 696 Devoluzione al sostituito
L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte
dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o
si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni
che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.
Art. 697 Sostituzione fedecommissaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.
Art. 698 Usufrutto successivo
La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente
l'usufrutto, una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di
quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne
(796).
Art. 699 Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili
E' valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione
periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di
nuzialità o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o
un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a
favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i
discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi
secondo le norme dettate in materia di rendita (1865 e seguenti).
CAPO VII
Degli esecutori testamentari
Art. 700 Facoltà di nomina e di sostituzione
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il
caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o
altri in loro sostituzione.
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire
congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le
attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione
di un bene o di un diritto ereditario.
Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire
altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.
Art. 701 Persone capaci di essere nominate
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno
la piena capacità di obbligarsi (2, 394, 424, 710; Cod. Pen. 32).
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore
testamentario.
Art. 702 Accettazione e rinunzia alla nomina
L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia
alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria
della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione (456),
e deve essere annotata nel registro delle successioni (703; att. 52,
53).
L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può
assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione (Cod. Proc. Civ.
749), decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.
Art. 703 Funzioni dell'esecutore testamentario
L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le
disposizioni di ultima volontà del defunto.
A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve
amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne
fanno parte.
Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di
accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente
necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai
superare un altro anno.
L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia (1176) e
può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario
alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità
giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi (Cod. Proc. Civ. 747 e
seguenti).
Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto
del chiamato a rinunziare all'eredità (519 e seguenti) o ad accettarla
col beneficio d'inventario (484 e seguenti).
Art. 704 Rappresentanza processuale
Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative
all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore
(Cod. Proc. Civ. 102). Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi
promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio
del suo ufficio.
Art. 705 Apposizione di sigilli e inventario
L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e
seguenti) quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti,
interdetti o persone giuridiche.
Egli in tal caso fa redigere l'inventario (Cod. Proc. Civ. 769 e
seguenti) dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o
dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.
Art. 706 Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario
Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è
un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni
all'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.
Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve
sentire gli eredi.
Art. 707 Consegna dei beni all'erede
L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa
richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del
suo ufficio.
Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba
adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati
condizionali o a termine se l'erede dimostra di averli già soddisfatti,
od offre idonea garanzia (1179) per l'adempimento delle obbligazioni,
dei legati o degli oneri.
Art. 708 Disaccordo tra più esecutori testamentari
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo
circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria,
sentiti, se occorre, gli eredi (Cod. Proc. Civ. 750).
Art. 709 Conto della gestione
L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al
termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore,
se la gestione si prolunga oltre l'anno (Cod. Proc. Civ. 263).
Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli
eredi e verso i legatari (703).
Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente
(1292), per la gestione comune.
Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo
di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.
Art. 710 Esonero dell'esecutore testamentario
Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare
l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità
nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per
aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L'autorità giudiziaria, prima di provvede re, deve sentire l'esecutore
e può disporre opportuni accertamenti (Cod. Proc. Civ. 750).
Art. 711 Retribuzione
L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il
testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità.
Art. 712 Spese
Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo
ufficio sono a carico dell'eredità.
TITOLO IV
DELLA DIVISIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 713 Facoltà di domandare la divisione
I coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti, 1111 e
seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 e seguenti).
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di
età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima
che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.
Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni
di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un
termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi
circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi,
consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine
minore di quello stabilito dal testatore.
Art. 714 Godimento separato di parte dei beni
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto
separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata
l'usucapione per effetto di possesso esclusivo (1102, 1158 e seguenti).
Art. 715 Casi d'impedimento alla divisione
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito (462), la
divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo.
Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un
giudizio sulla legittimità (244 e seguenti) o sulla filiazione naturale
(263 e seguenti) di colui che, in caso di esito favorevole del
giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo
svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del
riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il
riconoscimento dell'ente istituito erede (600).
L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando
le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati
alla successione vi sono nascituri non concepiti (462).
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di
quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i
beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le
opportune cautele nell'interesse dei nascituri.
Art. 716 (abrogato)
Art. 717 Sospensione della divisione per ordine del giudice
L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere,
per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione
dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa
recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario (1111).
Art. 718 Diritto ai beni in natura
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e
immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti
(1114).
Art. 719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella
necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari
(752 e seguenti), si procede (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti) alla
vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni
immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei
condividenti (2646).
Quando occorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire
tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia
opposizione dei legatari o dei creditori (721, 723).
Art. 720 Immobili non divisibili
Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui
frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica
economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può
effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente
essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione
di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle
porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente
l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo
alla vendita all'incanto (2646; Cod. Proc. Civ. 748).
Art. 721 Vendita degli immobili
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano
concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Art. 722 Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le
disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in
cui nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili
nell'interesse della produzione nazionale (846 e seguenti).
Art. 723 Resa dei conti
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si
procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione
dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle
porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i
condividenti.
Art. 724 Collazione e imputazione
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo
(737 e seguenti), conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore
verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in
dipendenza dei rapporti di comunione.
Art. 725 Prelevamenti
Se i beni donati non sono conferiti in natura (746, 750), o se vi sono
debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma
dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa
ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote (1113).
I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della
stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in
natura.
Art. 726 Stima e formazione delle parti
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella
massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti
sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
Art. 727 Norme per la formazione delle porzioni
Salvo quanto è disposto dagli artt. 720 e 722, le porzioni devono
essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di
mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione
dell'entità di ciascuna quota (1114).
Si deve tuttavia evitare per quanto è possibile, il frazionamento delle
biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica,
scientifica o artistica.
Art. 728 Conguagli in danaro
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un
equivalente in danaro (2817, n. 2).
Art. 729 Assegnazione o attribuzione delle porzioni
L'assegnazione delle porzioni eguali e fatta mediante estrazione a
sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione.
Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote
diseguali, si può procedere per estrazione a sorte (2646, 2685).
Art. 730 Deferimento delle operazioni a un notaio
Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col
consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo,
in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal pretore del luogo
dell'aperta successione (456).
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono
riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità
giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.
Art. 731 Suddivisione tra stirpi
Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle
suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.
Art. 732 Diritto di prelazione
Il coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti) a un estraneo la sua
quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione,
indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di
prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine (2964) di
due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della
notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota
dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato
di comunione ereditaria (1502).
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più,
la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Art. 733 Norme date dal testatore per la divisione
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le
porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che
l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal
testatore.
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima
di persona da lui designata che non sia erede o legatario (706): la
divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se
l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce
contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.
Art. 734 Divisione fatta dal testatore
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella
divisione anche la parte non disponibile (536 e seguenti).
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni
lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono
attribuiti conformemente alla legge (566 e seguenti), se non risulta
una diversa volontà del testatore.
Art. 735 Preterizione di eredi e lesione di legittima
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei
legittimari (536) o degli eredi istituiti è nulla.
Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare
l'azione di riduzione contro gli altri coeredi (553 e seguenti).
Art. 736 Consegna dei documenti
Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti
i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.
I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che
ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri
condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia
richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti
eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona
scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di
comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto
nella scelta, la persona è determinata con decreto dal pretore del
luogo dell'aperta successione (456), su ricorso di alcuno degli
interessati, sentiti gli altri.
CAPO II
Della
collazione (=Vergleich)
Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione
I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali
ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai
coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione
direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò
dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della
quota disponibile (556).
Art. 738 Limiti della collazione per il coniuge
Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al
coniuge.
Art. 739 Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a
coniugi
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti
o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il
vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è
discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a
collazione.
Art. 740 Donazioni fatte all'ascendente dell'erede
Il discendente che succede per rappresentazione (467) deve conferire
ciò che è stato donato all'ascendente anche nel caso in cui abbia
rinunziato all'eredità di questo.
Art. 741 Collazione di assegnazioni varie
E' soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi
discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli
all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare
premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o
per pagare i loro debiti.
Art. 742 Spese non soggette a collazione
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione
e quelle sostenute per malattia, ne quelle ordinarie fatte per
abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o
professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono
notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni
economiche del defunto (809).
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma
dell'art. 770.
Art. 743 Società contratta con l'erede
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di
società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi,
se le condizioni sono state regolate con atto di data certa (2704).
Art. 744 Perimento della cosa donata
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al
donatario (1256).
Art. 745 Frutti e interessi
I frutti (820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a
collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la
successione (456).
Art. 746 Collazione d'immobili
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura
o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi
conferisce.
Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa
soltanto con l'imputazione.
Art. 747 Collazione per l'imputazione
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore
dell'immobile al tempo dell'aperta successione (456).
Art. 748 Miglioramenti, spese e deterioramenti
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle
migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo
dell'aperta successione (456, 1150).
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie
da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua
colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per
sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il
possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute
per spese e miglioramenti (1152).
Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i
miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere
computati a norma dell'articolo precedente.
Art. 750 Collazione di mobili
La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del
valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione (456, att.
1353).
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e
il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero
avuto secondo il prezzo corrente (1474) al tempo dell'aperta
successione.
Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al
tempo dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in
cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli
di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo
corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di
borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.
Art. 751 Collazione del danaro
La collazione del danaro donato (1923) si fa prendendo una minore
quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale
della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca
dell'aperta successione (1277 e seguenti).
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro
danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili
ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
CAPO III
Del pagamento dei debiti
Art. 752 Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi
ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il
testatore abbia altrimenti disposto (1295, 1315).
Art. 753 Immobili gravati da rendita redimibile
Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con
ipoteca da una prestazione di rendita redimibile (1865 e seguenti), può
chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che
si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi
si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono
l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi
con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili,
detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla
prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita
(1866), salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da
corrispondersi per l'affrancazione.
Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota
cade detto immobile, con l'obbligo di garantire (1119) i coeredi.
Art. 754 Pagamento dei debiti e rivalsa
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi
ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria
(1295, 1315 e seguenti) e ipotecariamente per l'intero (2809). Il
coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere
dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a
norma dell'art. 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei
creditori (1201 e seguenti).
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a
lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro
creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.
Art. 755 Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è
ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Art. 756 Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai
creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato (2858 e seguenti) e
l'esercizio del diritto di separazione (512 e seguenti); ma il
legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato
subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (1203, 2866).
CAPO IV
Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
Art. 757 Diritto dell'erede sulla propria quota
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni
componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per
acquisto all'incanto (719, 720), e si considera come se non avesse mai
avuto la proprietà degli altri beni ereditari (2646, 2825).
Art. 758 Garanzie tra coeredi
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed
evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione (1483 e seguenti).
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa
nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria
colpa.
Art. 759 Evizione subita da un coerede
Se alcuno dei coeredi subisce evizione (1483), il valore del bene
evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra
tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo
precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno
di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui
si trovano al tempo della divisione (att. 140).
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve
essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e
tutti gli eredi solventi.
Art. 760 Inesigibilità di crediti
Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito
assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto
dopo che è stata fatta la divisione (1267).
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita (1864) è dovuta
per i cinque anni successivi alla divisione.
CAPO V
Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione
Art. 761 Annullamento per violenza o dolo
La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di
dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni dal giorno in
cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto (1442).
Art. 762 Omissione di beni ereditari
L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della
divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.
Art. 763 Rescissione per lesione
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di
essere stato leso oltre il quarto (1448 e seguenti).
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal
testatore (734 e seguente), quando il valore dei beni assegnati ad
alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della
quota ad esso spettante.
L'azione si prescrive (2941 e seguente) in due anni dalla divisione.
Art. 764 Atti diversi dalla divisione
L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che
abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni
ereditari.
L'azione non è ammessa contro la transazione (1965 e seguenti) con la
quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o
dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo
incominciata alcuna lite.
Art. 765 Vendita del diritto ereditario fatta al coerede
L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto
ereditario (477, 1542 e seguenti) fatta senza frode a uno dei coeredi,
a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi
(14484).
Art. 766 Stima dei beni
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il
loro stato e valore al tempo della divisione.
Art. 767 Facoltà del coerede di dare il supplemento
Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può
troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento
della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli
altri coeredi che si sono a lui associati (1450).
Art. 768 Alienazione della porzione ereditaria
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è
più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se
l'alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza
cessata.
Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la
vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore
minimo in rapporto alla quota.
TITOLO V
DELLE DONAZIONI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 769 Definizione
La donazione è il contratto (782, 1321 e seguenti) col quale, per
spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a
favore di questa di un suo diritto (1376) o assumendo verso la stessa
una obbligazione.
Art. 770 Donazione rimuneratoria
E' donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in
considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione
(797, 805).
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione
di servizi resi o comunque in conformità agli usi (742, 809).
Art. 771 Donazione di beni futuri
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante
(1348). Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi (1419 e
seguenti) salvo che si tratti di frutti non ancora separati (820).
Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose (816) e il
donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si
considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono
successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
Art. 772 Donazione di prestazioni periodiche
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla
morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.
Art. 773 Donazione a più donatari
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende
fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa
volontà.
E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei
donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli
altri (676).
CAPO II
Della capacità di disporre e di ricevere per donazione
Art. 774 Capacità di donare
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di
disporre dei propri beni (2, 394, 424, 427). E' tuttavia valida la
donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di
matrimonio a norma degli artt. 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato
autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale (397).
Art. 775 Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi
essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace
d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta,
può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi
causa (428).
L'azione si prescrive (2962) in cinque anni dal giorno in cui la
donazione è stata fatta (428, 1442 e seguenti).
Art. 776 Donazione fatta dall'inabilitato
La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza
d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere
annullata (799, 1442) se fatta dopo che è stato promosso il giudizio
d'inabilitazione (427).
Il curatore dell'inabilitato per prodigalità (415) può chiedere
l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori
all'inizio del giudizio d'inabilitazione.
Art. 777 Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace
da essi rappresentata.
Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in
occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o
dell'inabilitato.
Art. 778 Mandato a donare
E' nullo (1421 e seguenti) il mandato con cui si attribuisce ad altri
la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare
l'oggetto della donazione.
E' peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo
sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti i
determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle
indicate dal donante stesso.
E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un
terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di
valore dal donante stesso stabiliti.
Art. 779 Donazione a favore del tutore o protutore
E' nulla (1418 e seguenti) la donazione a favore di chi è stato tutore
o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il
conto (385 e seguenti) o sia estinta l'azione per il rendimento del
conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell'art. 599.
Art. 780 (abrogato)
Art. 781 Donazione tra coniugi (Art. dichiarato illegittimo: C. Cost.
27 giugno 1973, n. 91)
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro
alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi (1418 e seguenti).
CAPO III
Della forma e degli effetti della donazione
Art. 782 Forma della donazione
La donazione deve essere fatta per atto pubblico (2699), sotto pena di
nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per
quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo
della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante,
dal donatario e dal notaio.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico
posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal
momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il
donatario possono revocare la loro dichiarazione.
Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può
revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la
domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione
ad accettare (17). Trascorso un anno dalla notificazione senza che
l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere
revocata.
Art. 783 Donazioni di modico valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (812) è
valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la
tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni
economiche del donante.
Art. 784 Donazione a nascituri
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto
concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente
al tempo della donazione benché non ancora concepiti (462).
L'accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non
concepiti, è regolata dalle disposizioni degli artt. 320 e 321.
Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni
donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere
obbligati a prestare idonea garanzia (1179). I frutti (820) maturati
prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta
a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non
concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della
nascita del donatario.
Art. 785 Donazione in riguardo di matrimonio
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio (165
e seguenti, 437), sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di
uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si
perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto
finché non segua il matrimonio (805).
L'annullamento del matrimonio (117 e seguenti) importa la nullità della
donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di
buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato
(Cod. Proc. Civ. 324) della sentenza che dichiara la nullità del
matrimonio. Il coniuge di buona fede (128) non è tenuto a restituire i
frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del
matrimonio (1 148).
La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli
rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.
Art. 786 Donazione a ente non riconosciuto
La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se
entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il
riconoscimento (att. 2-3). La notificazione produce gli effetti
indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.
Salvo diversa disposizione del donante, i frutti (820) maturati prima
del riconoscimento sono riservati al donatario.
Art. 787 Errore sul motivo della donazione
La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di
fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che
ha determinato il donante alla liberalità (1428 e seguenti).
Art. 788 Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla (799) la donazione quando risulta
dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità
(1345, 1418 e seguenti).
Art. 789 Inadempimento o ritardo nell'esecuzione
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la
donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
Art. 790 Riserva di disporre di cose determinate
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche
oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni
donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere
esercitata dagli eredi.
Art. 791 Condizione di riversibilità
Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il
caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza
del donatario e dei suoi discendenti.
Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della
riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario,
ma anche dei suoi discendenti.
Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il
patto a favore di altri si considera non apposto.
Art. 792 Effetti della riversibilità
Il patto di riversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le
alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da
ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia
della dote (2817, 2832) o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli
altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso
soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto
matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.
E' valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota
di riserva spettante al coniuge superstite (540 e seguenti) sul
patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.
Art. 793 Donazione modale
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Trust/PeneVidari.html>
La donazione può essere gravata da un onere.
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del
valore della cosa donata.
Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi
interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di
donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi (2652, n.
1).
Art. 794 Onere illecito o impossibile
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia
nulla (1421 e seguenti) la donazione se ne ha costituito il solo motivo
determinante. (788).
Art. 795 Divieto di sostituzione
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei
limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà (688 e seguenti).
La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.
Art. 796 Riserva di usufrutto
E' permesso al donante di riservare l'usufrutto (978 e seguenti,
1002-3) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio
di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente
(698).
Art. 797 Garanzia per evizione
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che
questi può soffrire delle cose donate (1483 e seguenti), nei casi
seguenti (168, 180):
l) se ha espressamente promesso la garanzia;
2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di
donazione rimuneratoria (770), nei quali casi la garanzia è dovuta fino
alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle
prestazioni ricevute dal donante.
Art. 798 Responsabilità per vizi della cosa
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi
della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo (1490 e seguenti).
Art. 799 Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle
La nullità della donazione da qualunque causa dipenda, non può essere
fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la
causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la
donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione (590, 1444).
CAPO IV
Della revocazione delle donazioni
Art. 800 Cause di revocazione
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza
di figli.
Art. 801 Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta
(2652) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai
nn. 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave
verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al
patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti
ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 (att. 141).
Art. 802 Termini e legittimazione ad agire
La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere
proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi
eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza
del fatto che consente la revocazione (2964 e seguenti).
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in
persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la
donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno (2964) dal
giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione
(att. 141).
Art. 803 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o
discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate
per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente
legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il
riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti), fatto entro due
anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione
il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già
concepito al tempo della donazione.
Art. 804 Termine per l'azione
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere
proposta entro cinque anni (2964 e seguenti) dal giorno della nascita
dell'ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia
dell'esistenza del figlio o discendente ovvero dell'avvenuto
riconoscimento del figlio naturale.
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del
figlio o del discendente.
Art. 805 Donazioni irrevocabili
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne per sopravvenienza
di figli, le donazioni rimuneratorie (770) e quelle fatte in riguardo
di un determinato matrimonio (785).
Art. 806 Inammissibilità della rinunzia preventiva
Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione
per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Art. 807 Effetti della revocazione
Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il
donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e
i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda (1148; Cod. Proc.
Civ. 163).
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto
riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal
giorno della domanda stessa.
Art. 808 Effetti nei riguardi dei terzi
La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non
pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla
domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa (2652, n. 1).
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione
ha costituito sui beni donati diritti reali (959, 981, 1021 e seguenti)
che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della
diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.
Art. 809 Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti
dall'art. 769 (1237, 1411, 1875, 1920), sono soggette alle stesse norme
che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e
per sopravvenienza di figli (800 e seguenti), nonché a quelle sulla
riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari
(553 e seguenti).
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo
comma dell'art. 770 e aquelle che a norma dell'art. 742 non sono
soggette a collazione.
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO I
DEI BENI
CAPO I
Dei beni in generale
Art. 810 Nozione
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
SEZIONE I
Dei beni nell'ordine corporativo
[Art. 811 Disciplina corporativa] (*)
(*) Articolo abrogato a norma dell'art. 3 d. lgs. lgt. 14 settembre
1944, n. 287.
SEZIONE II
Dei beni immobili e mobili
Art. 812 Distinzione dei beni
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi,
gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo
transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è
incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici
galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e
sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione
(Cod. Civ. 1350).
Sono mobili tutti gli altri beni (Cod. Civ. 923, 1153).
Art. 813 Distinzione dei diritti
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti
i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per
oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni
concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti (*).
(*) Per ciò che concerne le miniere, il Regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1443 dispone all'art. 22 che "la miniera e le sue pertinenze sono
sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili"
e l'art. 23, 2° comma, dispone che "sono considerati come mobili
imateriali estratti, le provviste, gli arredi".
Art. 814 Energie
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore
economico (*).
(*) In materia di coltivazione delle risprse geotermiche a scopo
energetico, cfr. legge 9 dicembre 1986, n. 896 e relatiuvo regolamento
di attuazione (d.p.r. 27 maggio 1991, n. 395).
Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle
disposizioni che li riguardano (Cod. Civ. 507, 534, 609, 819, 1156,
1162, 2683 e seguenti, 2750, 2779, 2810, 2914, 2915; Cod. Nav. 245 e
seguenti, 861 e seguenti) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai
beni mobili.
Art. 816 Universalità di mobili
E' considerata universalità di mobili la pluralità di cose che
appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria
(Cod. Civ. 727, 2° comma, 771, 2° comma, 994, 1010, 1156, 1160, 1170,
2784, 2914 n. 3).
Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di
separati atti e rapporti giuridici.
Art. 817 Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad
ornamento di un'altra cosa (*).
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa
principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (Cod. Civ. 952,
957, 981, 1021, 1022, 1027; Cod. Nav. 246 e seguenti, 862 e seguenti).
(*) Per ciò che concerne le pertinenze delle miniere, cfr. art. 23,
Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Art. 818 Regime delle pertinenze
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa
principale comprendono anche le pertinenze (Cod. Civ. 667, 817, 1477,
2811, 2912), se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti
giuridici (*).
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i
quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale
(Cod. Civ. 2643; Cod. Nav. 247, 2° comma, 863).
(*) Per ciò che concerne i parcheggi, ai sensi dell'art. 9, 5° comma,
legge 214 marzo 1989, n. 122, i parcheggi realizzati ai sensi dell'art.
9 della medesima legge non possono essere ceduti separatamente
dall'unità immobiliare cui sono legati da vincolo pertinenziale.
Art. 819 Diritti dei terzi sulle pertinenze
La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non
pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali
diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non
risultano da scrittura avente data certa anteriore (Cod. Civ. 2704),
quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto
in pubblici registri (Cod. Civ. 815, 2863; Cod. Nav. 247, 1° comma,
863).
SEZIONE II
Dei frutti
Art. 820 Frutti naturali e frutti civili
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi
concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i
parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa.
Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura (771,
1472).
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come
corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi
dei capitali (1224, 1282, 1815), i canoni enfiteutici (957 e seguenti),
le rendite vitalizie (1872 e seguenti) e ogni altra rendita, il
corrispettivo delle locazioni (1571 e seguenti).
Art. 821 Acquisto dei frutti
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li
produce (1477, 1775), salvo che la loro proprietà sia attribuita ad
altri (181, 896, 959, 984, 1021, 1148, 1615, 1960, 2791). In
quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare
colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto (2041).
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della
durata del diritto.
CAPO II
Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti
ecclesiastici
Art. 822
Demanio
pubblico (=staatliche
Güter)
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del
mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le
altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28,
692); le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato,
le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav.
692 a); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico,
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte
dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime
proprio del demanio pubblico.
Art. 823 Condizione giuridica del demanio pubblico
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e
nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e
seguenti, 694 e seguenti).
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte
del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via
amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della
proprietà (948 e seguenti) e del possesso (1168 e seguenti) regolati
dal presente codice.
Art. 824 Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni
demaniali
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822,
se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del
demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
Art. 825 Diritti demaniali su beni altrui
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali
che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti
ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per
l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per
il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli
a cui servono i beni medesimi.
Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non
siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti,
costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle
province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a
norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello
Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è
sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e
in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la
dotazione della presidenza della Repubblica (Costit. 843), le caserme,
gli armamenti, gli aeromobili militari (Cod. Nav. 745) e le navi da
guerra .
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,
rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro
appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i
loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio.
NOTA Gli artt. 1, 2 e 3, L. 27 dicembre 1977, n. 968, riportano quanto
segue:
"Art. 1 - La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio
indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità
nazionale.
Art. 2 - Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della
presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono
popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di
naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono particolarmente
protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne,
gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci
d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo
art. 12 vietano l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai
ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.
Art. 3 - In conformità di quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2 è
vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione.
E' altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi
da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge".
Art. 827 Beni immobili vacanti
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al
patrimonio dello Stato.
Art. 828 Condizione giuridica dei beni patrimoniali
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e
dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e,
in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere
sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi
che li riguardano.
Art. 829 Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato
deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve
essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il
provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere
pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.
Art. 830 Beni degli enti pubblici non territoriali
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti
alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi
speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si
applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828.
Art. 831 Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto
I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente
codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che
li riguardano.
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche
se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro
destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la
destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li
riguardano.
TITOLO II
DELLA
PROPRIETA'
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 832 Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo
pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi
stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Art. 833 Atti d'emulazione
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che
quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Art. 834 Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua
proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente
dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità (Costit. 42,
43).
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse
sono determinate da leggi speciali.
Art. 835 Requisizioni
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o
civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili.
Al proprietario è dovuta una giusta indennità.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
Art. 836 Vincoli e obblighi temporanei
Per le cause indicate dall'articolo precedente l'autorità
amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali,
può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere
temporaneo le aziende commerciali e agricole (Costit. 44).
Art. 837 Ammassi
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti
agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono
costituiti gli ammassi (2617).
Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute
in leggi speciali.
Art. 838 Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale
o di prevalente interesse pubblico
Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché (le norme
dell'ordinamento corporativo e) le disposizioni particolari concernenti
beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la
coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione
nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione
stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte
dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta
indennità (att. 56).
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per
effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni
dell'arte, della storia o della sanità pubblica.
Art. 839 Beni d'interesse storico e artistico
Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono
sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 840
Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo
La proprietà del suolo si estende al
sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può
fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino.
Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi
sulle miniere, cave e torbiere (826).
Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle
antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre
leggi speciali (Cod. Nav. 714 e seguenti).
Il proprietario del suolo non può
opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel
sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non
abbia interesse ad escluderle (Cod. Nav. 823).
Art. 841 Chiusura del fondo
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (1054, 1064).
Art. 842
Caccia e pesca
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per
l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi
stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto
suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata
dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del
fondo.
Art. 843
Accesso al fondo
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo,
sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o
riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole
riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che
vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può
impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale (896, 924; Cod. Pen.
637).
Art. 844
Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di
calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni
derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale
tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890,
Cod. Pen. 674).
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le
esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener
conto della priorità di un determinato uso.
Art. 845
Regole particolari per scopi di pubblico interesse
La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il
conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle
leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
SEZIONE II
Del riordinamento della proprietà rurale
Art. 846 Minima unità colturale
Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni (713, 1116) e nelle
assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a
coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei
trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo
a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale.
S'intende per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria
e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si
tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente
coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.
Art. 847 Determinazione della minima unità colturale
L'estensione della minima unità colturale sarà determinata
distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e
alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorità
amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali. [Le
funzioni delle associazioni professionali sono ora di pertinenza dei
Consigli degli Ordini (art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)].
Art. 848 Sanzione dell'inosservanza
Gli atti compiuti contro il divieto dell'art. 846 possono essere
annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero.
L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione
dell'atto (att. 57).
Art. 849 Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie
Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo
seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi
appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima
unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di
questi ultimi (2932), pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una
migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto
decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali
circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di
trasferimento (att. 57).
Art. 850 Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale
(846) appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno
degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere
costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di
provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore
utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i
consorzi di bonifica (862).
Art. 851 Trasferimenti coattivi
Il consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano
di riordinamento (854 e seguenti).
Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a
espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a
rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
Art. 852 Terreni esclusi dai trasferimenti
Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono
esclusi:
l) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;
2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei
medesimi;
3) le aree fabbricabili;
4) gli orti, i giardini, i parchi;
5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di
stabilimenti industriali o commerciali;
6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi
rischi;
7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o
singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata
individualità.
Art. 853 Trasferimento dei diritti reali
Nei trasferimenti coattivi le servitù prediali (1027) sono abolite,
conservate o create in relazione alle esigenze della nuova
sistemazione.
Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni
assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni
dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte
determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai
terreni su cui esistevano.
Le ipoteche (2808) che non siano costituite su tutti i terreni dello
stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per
una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.
In caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su
una quota, l'immobile è espropriato per intero e il credito è
collocato, secondo il grado dell'ipoteca (2852), sulla parte del prezzo
corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca medesima.
Art. 854 Notifica e trascrizione del piano di riordinamento
Il piano di riordinamento dev'essere preventivamente portato a
cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via
amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.
Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano
dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella
cui circoscrizione sono situati i beni (2645).
Art. 855 Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento
Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano i
trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali; sono anche
costituite le servitù imposte nel piano stesso (1032).
Art. 856 Competenza dell'autorità giudiziaria
Nelle materie indicate dagli artt. 850 e seguenti è salva la competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli
interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue
decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può
procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa
accertati.
Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.
SEZIONE III
Della bonifica integrale
Art. 857 Terreni soggetti a bonifica
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di
altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i
terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni,
paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani
dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni
estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i
quali siano suscettibili di una radicale trasformazione
dell'ordinamento produttivo.
Art. 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere
Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di
attività coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge
speciale.
Art. 859 Opere di competenza dello Stato
Il piano generale indicato dall'articolo precedente stabilisce quali
opere di bonifica siano di competenza dello Stato (860).
Art. 860 Concorso dei proprietari nella spesa
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono
obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la
manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che
traggono dalla bonifica.
Art. 861 Opere di competenza dei privati
I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono
obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e
delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di
competenza privata che siano d'interesse comune a più fondi o
d'interesse particolare a taluno di essi.
Art. 862 Consorzi di bonifica
All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di
bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari
interessati.
A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la
manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più
fondi o d'interesse particolare a uno di essi.
I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica
e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche
d'ufficio.
Essi sono persone giuridiche pubbliche (11) e svolgono la loro attività
secondo le norme dettate dalla legge speciale.
Art. 863 Consorzi di miglioramento fondiario
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere
costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e
l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e
indipendenti da un piano generale di bonifica.
Essi sono persone giuridiche private (12 e seguenti). Possono tuttavia
assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la
loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza
delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono
riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell'autorità
amministrativa.
Art. 864 Contributi consorziali
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed
esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono
esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria
(2775).
Art. 865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi
Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta
tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, può farsi
luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al
proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge
speciale.
L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa
richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad
eseguire le opere offrendo opportune garanzie (1179).
SEZIONE IV
Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali
Art. 866 Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi
Anche indipendentemente da un piano di bonifica (857 e seguenti), i
terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a
vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite
dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico
subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle
acque.
L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la
qualità delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono
assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle
leggi in materia.
Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a
limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale
ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal
rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e
quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.
Art. 867 Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati
Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati
possono essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea
o a sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e con le forme
stabiliti dalle leggi in materia.
Art. 868 Regolamento protettivo dei corsi d'acqua
I proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che
arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti
d'interesse pubblico sono obbligati, anche. indipendentemente da un
piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie
per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi
speciali.
SEZIONE V
Della
proprietà edilizia (=Wohnungseigentum)
Art. 869 Piani regolatori
I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori
devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e
nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.
Art. 870 Comparti
Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità
fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli
aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i
loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del
piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle
opere. In mancanza di accordo, può procedersi all'espropriazione a
norma delle leggi in materia.
Art. 871 Norme di edilizia e di ornato pubblico
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge
speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le
costruzioni nelle località sismiche.
Art. 872 Violazione delle norme di edilizia
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme
indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne
risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando
si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente
o da questa richiamate (2933).
SEZIONE VI
Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e
siepi interposti tra i fondi
Art. 873 Distanze nelle costruzioni
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono
essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti
locali può essere stabilita una distanza maggiore.
Art. 874 Comunione forzosa del muro sul confine
Il proprietario di un fondo continguo al muro altrui può chiederne la
comunione (2932) per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo
faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la
comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di
muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è
costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non
danneggiare il vicino.
Art. 875 Comunione forzosa del muro che non è sul confine
Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e
mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai
regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro
soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre
il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la
nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo
muro sino al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare
preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al
confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la
propria volontà entro il termine (2964) di giorni quindici e deve
procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno
in cui ha comunicato la risposta.
Art. 876 Innesto nel muro sul confine
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per
innestarvi un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo
comune a norma dell'art. 874, ma deve pagare un'indennità per
l'innesto.
Art. 877 Costruzioni in aderenza
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può
costruire sul confine stesso in aderenza (904), ma senza appoggiare la
sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il
vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Art. 878 Muro di cinta
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza
superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza
indicata dall'art. 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo
d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza
inferiore ai tre metri.
Art. 879 Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione
forzosa
Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al
demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime (822 e seguenti),
né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico
o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure
usare della facoltà concessa dall'art. 877.
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie
pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono
osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.
Art. 880 Presunzione di comunione del muro divisorio
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla
sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno
degli edifici comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili,
giardini e orti o tra recinti nei campi.
Art. 881 Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio
Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti
appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente
e in ragione del piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si
addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli
altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti
al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano,
anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte
opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del
piovente prevale su tutti gli altri indizi.
Art. 882 Riparazioni del muro comune
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a
carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del
diritto di ciascuno (1104), salvo che la spesa sia stata cagionata dal
fatto di uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di
contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al
diritto di comunione (1350, 2643), purché il muro comune non sostenga
un edificio di sua spettanza.
La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e
ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Art. 883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune
Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro
comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le
riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare
ogni danno al vicino.
Art. 884 Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le
sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza
di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto
dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà
del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso
luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario
può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo,
mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i
danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, ne eseguirvi altra opera che ne
comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.
Art. 885 Innalzamento del muro comune
Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico
tutte le spese di costruzione e conservazione della parte
sopraedificata (903). Anche questa può dal vicino essere resa comune a
norma dell'art. 874.
Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che
l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il
maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul
suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su
quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato
resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni
danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino
ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato
per il maggiore spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte
sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di
questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il
rafforzamento.
Art. 886 Costruzione del muro di cinta
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa
di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i
cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è
diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione,
deve essere di tre metri.
Art. 887 Fondi a dislivello negli abitati
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro
inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per
intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle
fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari
devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore
e per metà sul terreno del fondo superiore.
Art. 888 Esonero dal contributo nelle spese
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del
muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà
del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal
caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la
facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza
obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è
stato costruito.
Art. 889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso
il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve
osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più
vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro
diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Art. 890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio,
vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o
vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive,
ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di
danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in
mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno
alla solidità, salubrità e sicurezza (Cod. Pen. 675).
Art. 891 Distanze per canali e fossi
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono
in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza
eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal
confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a
scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si
trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da
ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via (911).
Art. 892 Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze
stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni
e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti
distanze dal confine:
l) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si
considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso
in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le
querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati
tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri,
si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da
frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di
ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono
periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del
tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al
luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un
muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad
altezza che non ecceda la sommità del muro.
Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con
terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si
osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata,
i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri
non dispongono, si osserva no le distanze prescritte dall'articolo
precedente.
Art. 894 Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono
piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli
precedenti.
Art. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di
quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il
vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un
filare situato lungo il confine.
Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può
in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare
le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi
i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente
caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al
proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario
dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art.
843.
Art. 897 Comunione di fossi
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per
gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte
è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte
opposta, il fosso si presume comune.
Art. 898 Comunioni di siepi
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese
comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al
proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si
trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
Art. 899 Comunione di alberi
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo
titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune
non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che
l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza
del taglio.
SEZIONE VII
Delle luci e delle vedute
Art. 900 Specie di finestre
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie:
luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di
affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono
di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Art. 901 Luci
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del
vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori
di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo
dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria,
se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai
piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo
dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in
tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la
condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
Art. 902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci
L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è
considerata come luce, anche se non sono state osservate le
prescrizioni indicate dall'art. 901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme
alle prescrizioni dell'articolo predetto.
Art. 903 Luci nel muro proprio o nel muro comune
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al
fondo altrui.
Se il muro è comune (874 e seguenti) nessuno dei proprietari può aprire
luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro
comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia
voluto contribuire (885).
Art. 904 Diritto di chiudere le luci
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la
comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza (874 e
seguenti) .
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso
non appoggia il suo edificio.
Art. 905 Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso
e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la
faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e
la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze,
lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di
affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e la distanza di un metro e
mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via
pubblica.
Art. 906 Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino
se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale
deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino
sporto.
Art. 907 Distanza delle costruzioni dalle vedute
Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il
fondo vicino (1027 e seguenti), il proprietario di questo non può
fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art.
905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre
metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta
obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le
dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre
metri sotto la loro soglia.
SEZIONE VIII
Dello stillicidio
Art. 908 Scarico delle acque piovane
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane
scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane
vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i
regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.
SEZIONE IX
Delle
acque
Art. 909 Diritto sulle acque esistenti nel fondo
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso
esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque
pubbliche e per le acque sotterranee.
Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto
di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in
danno d'altri fondi.
Art. 910 Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo
Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non
pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto,
può, mentre essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi
terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le
colature e gli avanzi al corso ordinario.
Art. 911 Apertura di nuove sorgenti e altre opere
Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere
eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o
acquedotti, oppure scavarne, profondarne, o allargarne il letto,
aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le
distanze stabilite nell'art. 891, osservare le maggiori distanze ed
eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai
fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti
preesistenti e destinati all'irrigazione dei terreni o agli usi
domestici o industriali.
Art. 912 Conciliazione di opposti interessi
Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può
essere utile, l'autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei
singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che
possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua
è destinata o si vuol destinare.
L'autorità giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che
sopportino diminuzione del proprio diritto.
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle
acque e sulle opere idrauliche.
Art. 913 Scolo delle acque
Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più
elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera
dell'uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né
il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si
rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è
dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione
stessa ha recato pregiudizio.
Art. 914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di
sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di
acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli
interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i
proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo
comma dell'art. 921 (863 e seguenti).
Art. 915 Riparazione di sponde e argini
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque
siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la
naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire
nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda
sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che
hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa
autorizzazione del pretore, che provvede in via d'urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo,
in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello
temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.
Art. 916 Rimozione degli ingombri
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si
tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o
in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi
impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare
i fondi vicini.
Art. 917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini
siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire
nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o
l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le
spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano
esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Art. 918 Consorzi volontari
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che
vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo
bacino di alimentazione o da bacini contigui.
L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono
risultare da atto scritto (1418, 2725).
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata
in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
Art. 919 Scioglimento del consorzio
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato
da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la
divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli
interessati.
Art. 920 Norme applicabili
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai
consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione
(1100 e seguenti).
Art. 921 Consorzi coattivi
Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio può anche essere
costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di
provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme
stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario (863).
Il consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli
diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità (865).
CAPO III
Dei
modi di acquisto della proprietà
Art. 922 Modi di acquisto
La proprietà si acquista per occupazione (923 e seguenti), per
invenzione (927 e seguenti), per accessione (934 e seguenti), per
specificazione (940), per unione o commistione (939), per usucapione
(1158 e seguenti), per effetto di contratti (1376 e seguenti), per
successione a causa di morte (456 e seguenti) e negli altri modi
stabiliti dalla legge.
SEZIONE I
Dell'occupazione e dell'invenzione
Art. 923 Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con
l'occupazione (827).
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di
caccia o di pesca (842) [Secondo l’art. 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968
(vedi nota all'art. 826), a fauna selvatica costituisce patrimonio
indisponibile dello Stato].
Art. 924 Sciami di api
Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo
altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo (843); se non
li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni
d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
Art. 925 Animali mansuefatti
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del
fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità
per il danno (843).
Essi appartengono a chi se ne è impossessato (932), se non sono
reclamati entro venti (2964) giorni da quando il proprietario ha avuto
conoscenza del luogo dove si trovano.
Art. 926 Migrazione di colombi, conigli e pesci
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si
acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati
attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra
colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi
viaggiatori.
Art. 927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se
non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in
cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo
pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare
affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si
presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le
circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha
trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o
ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se
questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa
ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il
sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata
dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al
proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e
il detentore (1140).
Art. 932 Tesoro
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui
nessuno può provare d'essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il
tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo
effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà
al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è
scoperto in una cosa mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647).
Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni
delle leggi speciali (826).
Art. 933 Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare
rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare
sono regolati dalle leggi speciali (Cod. Nav. 510 e seguenti, 1227).
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di
aeromobili e di relitti di aeromobili (Cod. Nav. 993 e seguenti).
SEZIONE II
Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione
Art. 934 Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il
suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto
dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal
titolo (952 e seguenti) o dalla legge (975-3, 986-2, 1150-5, 1593).
Art. 935 Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od
opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione
non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi
senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca
la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la
separazione, il risarcimento dei danni, se e in colpa grave.
In ogni caso la rivendicazione dei materiali (948) non è ammessa
trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia
dell'incorporazione (2964 e seguenti).
Art. 936 Opere fatte da un terzo con materiali propri
Quando le piantagioni (956), costruzioni od opere sono state fatte da
un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di
ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il
valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di
valore recato al fondo (1150).
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono
togliersi a spese di colui che le ha fatte (2933). Questi può inoltre
essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni,
costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza
opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (1147).
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in
cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e
seguenti).
Art. 937 Opere fatte da un terzo con materiali altrui
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un
terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli,
previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi
senza grave danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il
proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i
materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il
proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido
(1292 e seguenti) al pagamento di una indennità pari al valore dei
materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale
indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede,
limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì
chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che
ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del
proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.
Art. 938 Occupazione di porzione di fondo attiguo
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una
porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa
opposizione entro tre mesi (2964) dal giorno in cui ebbe inizio la
costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze,
può (2908) attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del
suolo occupato. Il costruttore e tenuto a pagare al proprietario del
suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il
risarcimento dei danni.
Art. 939 Unione e commistione
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o
mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza
notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua
e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà
ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a
ciascuno.
Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di
molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il
proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto.
Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è
unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il
suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non
e obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore
apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
Art. 940 Specificazione
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare
una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima
forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della
materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello
della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario
della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
Art. 941 Alluvione
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e
impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti,
appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle
leggi speciali.
Art. 942 Terreni abbandonati dalle acque correnti
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si
ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al
demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa
reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i
torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati
dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al
demanio pubblico (822).
NOTA Articolo così sostituito dall'art. 1, Legge 5 gennaio 1994, n. 37,
in materia di tutela ambientale delle aree demaniali).
Art. 943 Laghi e stagni
Il terreno che l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del
lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno,
ancorché il volume dell'acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva
che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
Art. 944 Avulsione
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte
considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la
trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il
proprietario del fondo al quale si e unita la parte staccata ne
acquista la proprietà. Deve però pagare all'altro proprietario
un'indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo
dall'avulsione.
Art. 945 Isole e unioni di terra
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o
torrenti appartengono al demanio pubblico (822).
(Se l'isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo da
cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà).
(La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un
nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un
proprietario confinante, facendone un'isola).
NOTA La parte fra parentesi è stata abrogata dall'art. 2 della Legge 5
gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree
demaniali.
Art. 946 Alveo abbandonato
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato
l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio
del demanio pubblico.
NOTA Articolo così sostituito dall'art. 3 della Legge 5 gennaio 1994,
n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.
Art. 947 Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del
loro corso
Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni
comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti
artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i
terreni abbandonati per i fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell'art. 941 non si applica nel caso in cui le
alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o
da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del
demanio idrico.
NOTA Articolo così sostituito dall'art. 4 della Legge 5 gennaio 1994,
n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.
CAPO IV
Delle azioni a difesa della proprietà
Art. 948 Azione di rivendicazione
Il proprietario può rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697) da
chiunque la possiede o detiene (1140) e può proseguire l'esercizio
dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto
proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è
obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a
corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o
detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al
precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti
dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione (1158 e
seguenti).
Art. 949 Azione negatoria
Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti
affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di temerne
pregiudizio (1079).
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può anche
chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al
risarcimento del danno (1170).
Art. 950 Azione di regolamento di confini
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può
chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine
delineato dalle mappe catastali.
Art. 951 Azione per apposizione di termini
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati
irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che
essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
TITOLO III
DELLA
SUPERFICIE
Art. 952 Costituzione del diritto di superficie
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di
sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la
proprietà (934, 1350, 2643).
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente,
separatamente dalla proprietà del suolo.
Art. 953 Costituzione a tempo determinato
Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato,
allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il
proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (2816).
Art. 954 Estinzione del diritto di superficie
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa
l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti
gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le
ipoteche, il disposto del primo comma dell'art. 2816.
I contratti di locazione (1596), che hanno per oggetto la costruzione,
non durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine (999).
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario,
l'estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per
prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni (2934 e
seguenti, 2816).
Art. 955 Costruzioni al disotto del suolo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e
concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del
suolo altrui (840).
Art. 956 Divieto di proprietà separata delle piantagioni
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni
(821) separatamente dalla proprietà del suolo.
TITOLO IV
DELL'ENFITEUSI
(*)
(*) V. anche L. 22 luglio 1966, n. 607, sub Leggi Speciali, voce
Contratti e controversie agrarie.
Art. 957 Disposizioni inderogabili
L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e regolata dalle
norme contenute negli articoli seguenti (att. 142 e seguente).
Il titolo (587, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648) non può tuttavia derogare
alle norme contenute negli artt. 958, 2° comma, 961, 2° comma, 962,
965, 968, 971 e 973.
Art. 958 Durata
L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo (2815).
L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata
inferiore ai venti anni.
Art. 959 Diritti dell'enfiteuta
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui
frutti del fondo (820 e seguente), sul tesoro (932) e relativamente
alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni
delle leggi speciali (840).
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni (817 e seguenti,
934 e seguenti, 2810).
Art. 960 Obblighi dell'enfiteuta
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al
concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di
danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali.
L'enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per
qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.
Art. 961 Pagamento del canone
L'obbligo del pagamento del canone (2763, 2948) grava solidalmente
(1292 e seguenti) su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta
finché dura la comunione.
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto
separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli
obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua
porzione.
Art. 962 Revisione del canone (abrogato)
Art. 963 Perimento totale o parziale del fondo
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si
estingue.
Se e perita una parte notevole del fondo e il canone risulta
sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le
circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o
rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il
diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua (975).
La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono
ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento (2964 e seguenti).
Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche
nell'interesse del concedente, l'indennità e ripartita tra il
concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi
diritti.
Nel caso di espropriazione per pubblico interesse (834), l'indennità si
ripartisce a norma del comma precedente.
Art. 964 Imposte e altri pesi
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico
dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale
obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.
Art. 965 Disponibilità del diritto dell'enfiteuta
L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi
(1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810), sia per atto di ultima volontà (587,
2648).
Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna
prestazione al concedente (att. 145).
Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per
atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo
non maggiore di venti anni (1379).
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è
liberato dai suoi obblighi (1960) verso il concedente ed e tenuto a
questi solidalmente (1292 e seguenti) con l'acquirente.
Art. 966 Prelazione a favore del concedente (abrogato)
Art. 967 Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di
alienazione
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente
(1292 e seguenti) col precedente al pagamento dei canoni non
soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia
stato notificato l'atto di acquisto al concedente.
In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non può
pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a
questo sia stata notificata l'alienazione (1264).
Art. 968 Subenfiteusi
La subenfiteusi non è ammessa.
Art. 969 Ricognizione
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi
si trova nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima del
compimento del ventennio (2720).
Per atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione (2699, 2702).
Le spese dell'atto sono a carico del concedente.
Art. 970 Prescrizione del diritto dell'enfiteuta
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso
protratto per venti anni (2934 e seguenti).
Art. 971 Affrancazione
Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno
solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra
(1203) nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a
favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.
Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota
che spetta a ciascun concedente.
L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma (2815)
risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base
dell'interesse legale (1284). Le modalità sono stabilite da leggi
speciali (att. 58).
Art. 972 Devoluzione
Il conducente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico (2653,
n. 2):
l) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di
migliorarlo;
2) se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone
(1219). La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il
pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio
sentenza (2655), ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda
(att. 149).
La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di
affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 971.
Art. 973 Clausola risolutiva espressa
La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva
espressa (1456) non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione.
Art. 974 Diritti dei creditori dell'enfiteuta
I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di
devoluzione per conservare le loro ragioni (2900), valendosi all'uopo
anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono
offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione (1119) per l'avvenire
(att. 149).
I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta
anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali
questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire,
conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la
devoluzione (2653, n. 2).
Art. 975 Miglioramenti e addizioni
Quando cessa l'enfiteusi all'enfiteuta spetta il rimborso dei
miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo
per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo
della riconsegna.
Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in
genere dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo
fino a quando non è soddisfatto il suo credito.
Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte
senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve
pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono
separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la
disposizione del primo comma di questo articolo (att. 157).
Art. 976 Locazioni concluse dall'enfiteuta
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme
dell'art. 999.
Art. 977 Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche
alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia
disposto diversamente dalle leggi speciali.
TITOLO V
DELL'USUFRUTTO,
DELL'USO E DELL'ABITAZIONE
CAPO I
Dell'usufrutto
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 978 Costituzione
L'usufrutto è stabilito dalla legge (324, 540 e seguenti, 581, 1153) o
dalla volontà dell'uomo (587, 1350 n. 2, 1376, 2643 n. 2, 2684). Può
anche acquistarsi per usucapione (1158 e seguenti).
Art. 979 Durata
La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario
(678, 698, 796, 853, 1014).
L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare
più di trenta anni (999, 1014).
Art. 980 Cessione dell'usufrutto
L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per
tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo (1002,
1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810).
La cessione dev'essere notificata al proprietario; finché non sia stata
notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario
verso il proprietario (1292).
SEZIONE II
Dei diritti nascenti dall'usufrutto
Art. 981 Contenuto del diritto di usufrutto
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la
destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare (1998),
fermi i limiti stabiliti in questo capo.
Art. 982 Possesso della cosa
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di
cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 1002.
Art. 983 Accessioni
L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa (817 e
seguenti, 934 e seguenti).
Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso
dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni,
l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi (1284) sulle
somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le
costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della
pubblica autorità.
Art. 984 Frutti
I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la
durata del suo diritto (820 s )
Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della
cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di
maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e
l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo
stesso (199; att. 150).
Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario
e dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed
entro i limiti del valore dei frutti (821).
Art. 985 Miglioramenti
L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che
sussistono al momento della restituzione della cosa (att. 157).
L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della
spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei
miglioramenti.
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre
che il pagamento della indennità prevista dai commi precedenti sia
fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia (1179, Cod.
Proc. Civ. 119).
Art. 986 Addizioni
L'usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione
economica della cosa.
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora ciò
possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario
preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere
corrisposta all'usufruttuario un'indennità pari alla minor somma tra
l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della
riconsegna.
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e
costituiscono miglioramento di essa si applicano le disposizioni
relative ai miglioramenti (att. 157).
Art. 987 Miniere, cave e torbiere
L'usufruttuario gode delle cave e torbiere (826) già aperte e in
esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre
senza il consenso del proprietario.
Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il
permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni
che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.
Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi
devono al: l'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito
godimento del fondo durante l'usufrutto.
Art. 988 Tesoro
Il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra
durante l'usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come
ritrovatore (932).
Art. 989 Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto
Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o
filari di alto fusto destinati alla produzione di legna,
l'usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il
mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e
provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.
Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli,
l'usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai
regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.
Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la
campagna, destinati ad essere tagliati.
Art. 990 Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti
Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente
spettano al proprietario. L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto
per le riparazioni che sono a suo carico.
Art. 991 Alberi fruttiferi
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per
accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di
sostituirne altri.
Art. 992 Pali per vigne e per altre coltivazioni
L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne
e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la
pratica costante della regione.
Art. 993 Semenzai
L'usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve
osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo
della estrazione e per la rimessa dei virgulti.
Art. 994 Perimento delle mandrie o dei greggi
Se l'usufrutto e stabilito sopra una mandria o un gregge,
l'usufruttuario e tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla
concorrente quantità dei nati, dopo che la mandria o il gregge ha
cominciato ad essere mancante del numero primitivo.
Se la mandria o il gregge perisce interamente per causa non imputabile
all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a
rendere conto delle pelli o del loro valore.
Art. 995 Cose consumabili
Se l'usufrutto comprende cose consumabili (7502), l'usufruttuario ha
diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine
dell'usufrutto secondo la stima convenuta.
Mancando la stima, e in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose
secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di
restituirne altre in eguale qualità e quantità (1258).
Art. 996 Cose deteriorabili
Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si
deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene
secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto e
soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.
Art. 997 Impianti, opifici e macchinari
Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una
destinazione produttiva, l'usufruttuario è tenuto a riparare e a
sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da
assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se
l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie
riparazioni (1004), il proprietario, al termine dell'usufrutto, è
tenuto a corrispondergli una congrua indennità (2651).
Art. 998 Scorte vive e morte
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale
quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere
regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.
Art. 999 Locazioni concluse dall'usufruttuario
Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della
cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico (2699) o da
scrittura privata di data certa (2704) anteriore, continuano per la
durata stabilita (1599), ma non oltre il quinquennio dalla cessazione
dell'usufrutto.
Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine
stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno e,
trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è
biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in
corso al tempo in cui cessa l'usufrutto (att. 51).
Art. 1000 Riscossione di capitali
Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato
d'usufrutto (1998), è necessario il concorso del titolare del credito e
dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è
opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla
cessione dei crediti (260 e seguenti).
Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di
esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul
modo d'investimento, provvede l'autorità giudiziaria (1998).
SEZIONE III
Degli obblighi nascenti dall'usufrutto
Art. 1001 Obbligo di restituzione. Misura della diligenza
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo
diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art.
995 (2930).
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di
famiglia (1176).
Art. 1002 Inventario e garanzia
L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano (982).
Egli è tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso
al proprietario (Cod. Proc. Civ. 769). Quando l'usufruttuario è
dispensato dal fare l'inventario, questo può essere richiesto dal
proprietario a sue spese.
L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia (1179). Dalla
prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno
l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori (324). Sono anche
dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto (796); ma,
qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare
garanzia.
L'usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni (982) prima di
aver adempiuto gli obblighi su indicati.
Art. 1003 Mancanza o insufficienza della garanzia
Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui e tenuto, si osservano
le disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la
facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una
casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione è affidata, con il
consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo
scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in
mancanza di tale accordo, nominato dall'autorità giudiziaria (att. 59);
il danaro è collocato a interesse (1000-2);
i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del
proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso
una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito,
la cui designazione, in caso di dissenso, e fatta dall'autorità
giudiziaria;
le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a
interesse (1000-2).
In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei
capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.
Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il
proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il
prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario può nondimeno
domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.
Art. 1004 Spese a carico dell'usufruttuario
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia,
amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico
dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie
dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Art. 1005 Riparazioni straordinarie
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la
stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi,
il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai,
scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante
l'usufrutto, l'interesse (1284) delle somme spese per le riparazioni
straordinarie.
Art. 1006 Rifiuto del proprietario alle riparazioni
Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo
carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e in facoltà
dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono
essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia
del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato
(2756; att. 152).
Art. 1007 Rovina parziale di edificio accessorio
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso
in cui, per vetusta o caso fortuito, rovini soltanto in parte
l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a
usufrutto.
Art. 1008 Imposte e altri pesi a carico del l'usufruttuario
L'usufruttuario è tenuto per la durata del suo diritto, ai carichi
annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri
pesi che gravano sul reddito.
Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi
carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in
proporzione della durata del rispettivo diritto (984).
Art. 1009 Imposte e altri pesi a carico del proprietario
Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto,
salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma
l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse (1284) della somma
pagata.
Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere
rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.
Art. 1010 Passività gravanti su eredità in usufrutto
L'usufruttuario di un'eredità o di una quota di eredità (588) è
obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le
annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredità
stessa sia gravata.
Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda
necessario durante l'usufrutto, e in facoltà dell'usufruttuario di
fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza
interesse alla fine dell'usufrutto.
Se l'usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il
proprietario può pagare tale somma, sulla quale l'usufruttuario deve
corrispondergli l'interesse (1284) durante l'usufrutto, o può vendere
una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza
della somma dovuta.
Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni,
questa è fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo
ricorso all'autorità giudiziaria in caso di dissenso. L'espropriazione
forzata deve seguire contro ambedue.
Art. 1011 Ritenzione per le somme anticipate
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal
secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione
sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a
lui dovuta (att. 152).
Art. 1012 Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle
servitù
Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o
altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario e
tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni
che eventualmente siano derivati al proprietario.
L'usufruttuario può far riconoscere (2653) l'esistenza delle servitù a
favore del fondo (1079) o l'inesistenza di quelle che si pretende di
esercitare sul fondo medesimo (949); egli deve in questi casi chiamare
in giudizio il proprietario (Cod. Proc. Civ. 102).
Art. 1013 Spese per le liti
Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto
l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in
proporzione del rispettivo interesse.
SEZIONE IV
Estinzione e modificazioni dell'usufrutto
Art. 1014 Estinzione dell'usufrutto
Oltre quanto è stabilito dall'art. 979 (328), l'usufrutto si estingue:
l) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni (2934
e seguenti);
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa
persona (2814);
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito (1016 e
seguenti).
Art. 1015 Abusi dell'usufruttuario
L'usufrutto può anche cessare per l'abuso (2561, 2814) che faccia
l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o
lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni
(1004).
L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che
l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano
locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in
possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente
all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata.
I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per
conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare
garanzia per l'avvenire (2900).
Art. 1016 Perimento parziale della cosa
Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce,
l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.
Art. 1017 Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi
Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito,
l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del
danno.
Art. 1018 Perimento dell'edificio
Se l'usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un
edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha
diritto di godere dell'area e dei materiali.
La stessa disposizione si applica se l'usufrutto e stabilito soltanto
sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende
costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di
valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto,
gli interessi (1284) sulla somma corrispondente al valore dell'area e
dei materiali.
Art. 1019 Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario
Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al
pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si
trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con
la somma conseguita come indennità, l'usufruttuario non può opporsi.
L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se
però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella
spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo
edificio è limitato in proporzione di quest'ultima.
Art. 1020 Requisizione o espropriazione
Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse,
l'usufrutto si trasferisce sull'indennità relativa (1000).
CAPO II
Dell'uso e dell'abitazione
Art. 1021 Uso
Chi ha il diritto d'uso di una cosa, può servirsi di essa e, se è
fruttifera, può raccogliere i frutti (821) per quanto occorre ai
bisogni suoi e della sua famiglia (1023 e seguenti, 1100).
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare
del diritto.
Art. 1022 Abitazione
Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente
ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Art. 1023 Ambito della famiglia
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato
il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto
e sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono
inoltre i figli adottivi (291 e seguenti), i figli naturali
riconosciuti (250 e seguenti) e gli affiliati (404 e seguenti), anche
se l'adozione, il riconoscimento o l'affiliazione sono seguiti dopo che
il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che
convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua
famiglia i loro servizi (att. 153).
Art. 1024 Divieto di cessione
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere (853) o dare in
locazione.
Art. 1025 Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione
Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il
diritto di abitazione e occupa tutta la casa e tenuto alle spese di
coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come
l'usufruttuario (1004 e seguenti).
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte
della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.
Art. 1026 Applicabilità delle norme sull'usufrutto
Le disposizioni relative all'usufrutto (978 e seguenti) si applicano,
in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.
TITOLO VI
DELLE
SERVITU' PREDIALI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1027 Contenuto del diritto
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per
l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (1072,
1100).
Art. 1028 Nozione dell'utilità
L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del
fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione
industriale del fondo (1073 e seguente).
Art. 1029 Servitù per vantaggio futuro
E' ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un
vantaggio futuro.
E' ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di
un fondo da acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha
effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è
acquistato (1472).
Art. 1030 Prestazioni accessorie
Il proprietario del fondo servente non e tenuto a compiere alcun atto
per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare,
salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti (1069 e seguente,
1090 e seguente).
Art. 1031 Costituzione delle servitù
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente (853, 1032
e seguenti) o volontariamente (1058 e seguenti). Possono anche essere
costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia
(1061 e seguente).
CAPO II
Delle servitù coattive
Art. 1032 Modi di costituzione
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di
ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di
una servitù, questa, in mancanza di contratto, e costituita con
sentenza (2908, 2643 n. 14, 2932). Può anche essere costituita con atto
dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla
legge (853 e seguenti).
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina
l'indennità dovuta.
Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo servente
può opporsi all'esercizio della servitù.
SEZIONE I
Dell'acquedotto e dello scarico coattivo
Art. 1033 Obbligo di dare passaggio alle acque
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque
di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo
temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o
per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie
ad esse attinenti.
Art. 1034 Apertura di nuovo acquedotto
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il
necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli
acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire
la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già
esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che
si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto è dovuta
un'indennità da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce,
al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il
nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al
proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica
amministrazione.
Art. 1035 Attraversamento di acquedotti
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al di
sopra o al di sotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al
proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a
impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi (1090).
Art. 1036 Attraversamento di fiumi o di strade
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o
corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle
strade e sulle acque.
Art. 1037 Condizioni per la costituzione della servitù
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può
disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che
la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il
passaggio richiesto e il più conveniente e il meno pregiudizievole al
fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al
pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo
sbocco delle acque.
Art. 1038 Indennità per l'imposizione della servitù
Prima di imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre
acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei
terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri
carichi inerenti al fondo, oltre l'indennità per i danni, ivi compresi
quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro
deterioramento del fondo da intersecare.
Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle
materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la
metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e
degli altri incarichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario
del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le
materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno all'acquedotto, del
suo spurgo e della sua riparazione.
Art. 1039 Indennità per il passaggio temporaneo
Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non
maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità
indicati dall'articolo precedente è ristretto alla sola metà, ma con
l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo
stato.
Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della scadenza
del termine mediante il pagamento dell'altra metà con gli interessi
legali (1284) dal giorno in cui il passaggio è stato praticato; scaduto
il termine, non si tiene più conto di ciò che è stato pagato per la
concessione temporanea.
Art. 1040 Uso dell'acquedotto
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore
quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno
al fondo servente.
Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esige nuove opere,
queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la
qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i
danni nel modo stabilito dall'art. 1038.
La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio
attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte canale
o viceversa.
Art. 1041 Letto dell'acquedotto
E' sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far
determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di
capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà
egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve
sopportare la metà delle spese occorrenti.
Art. 1042 Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui
Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui
l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello
scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati,
in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a
mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro
transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere
simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti
derivanti dal titolo o dall'usucapione.
Art. 1043 Scarico coattivo
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio
delle acque si applicano anche se il passaggio e domandato al fine di
scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere
nel suo fondo.
Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano
adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o
molestia.
Art. 1044 Bonifica
Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo
forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue
terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il
pagamento dell'indennità e col minor danno possibile, di condurre per
fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le
sue terre da un corso d'acqua o da qualunque altro colatoio.
Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro
che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli
opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che
importino una spesa proporzionata allo scopo, l'autorità giudiziaria dà
le disposizioni per assicurare l'interesse prevalente, avuto in ogni
caso riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo
al prosciugamento, può essere assegnata una congrua indennità a coloro
che al prosciugamento si sono opposti.
Art. 1045 Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse altrui, o che
altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in. forza
dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i
loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e
che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere
già eseguite, affinche queste siano in grado di servire anche ai fondi
attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese
già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le
quali divengono comuni.
Art. 1046 Norme per l'esecuzione delle opere
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono
applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli
artt. 1035 e 1036.
SEZIONE II
Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa
Art. 1047 Contenuto della servitù
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali,
laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere
una chiusa alle sponde, con l'obbligo però di pagare la indennità e di
fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno
(1032).
Art. 1048 Obblighi degli utenti
Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente
articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni
vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal
rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.
SEZIONE III
Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo
Art. 1049 Somministrazione di acqua a un edificio
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per
l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi
domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il
proprietario del fondo vicino deve (1032) consentire che sia dedotta
l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità
anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua,
che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualità. Si devono altresì
sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si
applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'art. 1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della
derivazione e l'indennità dovuta (2908, 2932).
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la
derivazione può essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra
parte.
Art. 1050 Somministrazione di acqua a un fondo
Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il
proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque
del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo
soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano
nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione
amministrativa.
SEZIONE IV
Del passaggio coattivo
Art. 1051 Passaggio coattivo
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non
ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo
dispendio o disagio, ha diritto (1032) di ottenere il passaggio sul
fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio
fondo.
Il passaggio si deve stabilire (1350) in quella parte in cui l'accesso
alla via pubblica e più breve e riesce di minore danno al fondo sul
quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante
sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al
vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un
passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo
per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie
ad esse attinenti.
Art. 1052 Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se
il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è
inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere
ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria (2908) solo
quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze
dell'agricoltura o della industria.
Art. 1053 Indennità
Nei casi previsti dai due articoli precedenti e dovuta un'indennità
proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere
stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario
che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il
passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita
dal primo comma dell'art. 1038.
Art. 1054 Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione
a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro
contraente il passaggio senza alcuna indennità (att. 154).
La stessa norma si applica in caso di divisione (1111).
Art. 1055 Cessazione dell'interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in
qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del
fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma
l'autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto
riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità
fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo.
SEZIONE V
Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche
Art. 1056 Passaggio di condutture elettriche
Ogni proprietario è tenuto (2908) a dare passaggio per i suoi fondi
alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.
Art. 1057 Passaggio di vie funicolari
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo
fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a
tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie
a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
CAPO III
Delle servitù volontarie
Art. 1058 Modi di costituzione
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto (1061,
1321, 1350 n. 4, 2643 n. 4) o per testamento (649 e seguenti, 2648).
Art. 1059 Servitù concessa da uno dei comproprietari
La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non
è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa
unitamente o separatamente (1108).
La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari,
indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente-e i suoi eredi o
aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto
concesso.
Art. 1060 Servitù costituite dal nudo proprietario
Il proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul
fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto (981,
1078).
CAPO IV
Delle servitù acquistate per usucapione e per destinazione del padre di
famiglia
Art. 1061 Servitù non apparenti
Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione (1158,
att. 158) o per destinazione del padre di famiglia (1062).
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e
permanenti destinate al loro esercizio.
Art. 1062 Destinazione del padre di famiglia
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante
qualunque genere di prova (2697 e seguente), che due fondi, attualmente
divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha
posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza
alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita
attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi
separati.
CAPO V Dell'esercizio delle servitù
Art. 1063 Norme regolatrici
L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in
mancanza, dalle disposizioni seguenti.
Art. 1064 Estensione del diritto di servitù
Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.
Se il fondo viene chiuso (841), il proprietario deve lasciarne libero e
comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario
il passaggio per il fondo stesso.
Art. 1065 Esercizio conforme al titolo o al possesso
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del
suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le
modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da
soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo
servente.
Art. 1066 Possesso delle servitù
Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica
dell'anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a
intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo
godimento.
Art. 1067 Divieto di aggravare o diminuire l'esercizio della servitù
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che
rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che
tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Art. 1068 Trasferimento della servitù in luogo diverso
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della
servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita
originariamente.
Tuttavia, se l'originario esercizio e divenuto più gravoso per il fondo
servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il
proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro
fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e
questi non può ricusarlo (1350, 2643).
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari
concedere su istanza (Cod. Proc. Civ. 163) del proprietario del fondo
dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di
notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.
L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita
su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi
acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al
proprietario del fondo dominante.
Art. 1069 Opere sul fondo servente
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per
conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per
recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente
stabilito dal titolo o dalla legge (1030).
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono
sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Art. 1070 Abbandono del fondo servente
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo
o della legge alle spese necessarie per l'uso o per !a conservazione
della servitù (1030), può sempre liberarsene, rinunziando alla
proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo
dominante (1350, 2643).
Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del
fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Art. 1071 Divisione del fondo dominante o del fondo servente
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna
porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo
servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte
determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
CAPO VI
Dell'estinzione delle servitù
Art. 1072 Estinzione per confusione
La servitù si estingue (853, 2812), quando in una sola persona si
riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo
servente.
Art. 1073 Estinzione per prescrizione
La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti
anni (2934 e seguenti).
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma,
se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non
è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui
si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal
giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu
ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la
servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della
servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l'interruzione della prescrizione (2941 e seguenti) a
vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
Art. 1074 Impossibilità di uso e mancanza di utilità
L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno
dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è
decorso il termine indicato dall'articolo precedente.
Art. 1075 Esercizio limitato della servitù
La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella
indicata dal titolo si conserva per intero (att. 158).
Art. 1076 Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso
L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal
titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.
Art. 1077 Servitù costituite sul fondo enfiteutico
Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano
quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per
prescrizione o per devoluzione (958, 970, 972).
Art. 1078 Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o
in usufrutto
Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non
cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù
costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto
o dal marito a favore del fondo dotale (166 bis).
CAPO VII
Delle azioni a difesa delle servitù
Art. 1079 Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza
contro chi ne contesta l'esercizio (949) e può far cessare gli
eventuali impedimenti e turbative (1168 e seguenti). Può anche chiedere
la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni
(2933).
CAPO VIII
Di alcune servitù in materia di acque
SEZIONE I
Della servitù di presa o
di derivazione di acqua
Art. 1080 Presa d'acqua continua
Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni
istante.
Art. 1081 Modulo d'acqua
Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di
acqua, la quantità deve esprimersi in relazione al modulo.
Il modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente.
Esso è un corpo d'acqua che scorre nella costante quantità di cento
litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.
Art. 1082 Forma della bocca e dell'edificio derivatore
Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua
corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio
derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per
eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza
provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso
delle acque in esso correnti.
Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l'edificio
derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è
neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza
o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o
nel corso delle acque.
In mancanza di titolo o di possesso, la forma è determinata
dall'autorità giudiziaria.
Art. 1083 Determinazione della quantità d'acqua
Quando la quantità d'acqua non è stata determinata, ma la derivazione è
stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantità
necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni
tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga
assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso.
Se però è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio
derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e posseduta per cinque anni
la derivazione in una data forma, non è ammesso reclamo delle parti, se
non nel caso indicato dall'articolo precedente.
Art. 1084 Norme regolatrici della servitù
Per l'esercizio della servitù di presa d'acqua, quando non dispone il
titolo o non è possibile riferirsi al possesso (1066), si osservano gli
usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli
seguenti.
Art. 1085 Tempo d'esercizio della servitù
Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva,
dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale,
dall'equinozio di autunno a quello di primavera.
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno
e alla notte naturali.
L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto
vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a
possedere.
Art. 1086 Distribuzione per ruota
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere
alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la
coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.
Art. 1087 Acque sorgenti o sfuggite
Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o
sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o
derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.
Art. 1088 Variazione del turno tra gli utenti
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il
turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.
Art. 1089 Acqua impiegata come forza motrice
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza
espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso,
procurandone il ribocco o ristagno.
Art. 1090 Manutenzione del canale
Nella servitù di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non
dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare
che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde
siano tenute in istato di buona manutenzione a spese del proprietario
del fondo dominante (1030).
Art. 1091 Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una
fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere
ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino
al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli
edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a
praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la
derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti
effettuate.
Art. 1092 Deficienza dell'acqua
La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di
prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.
Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata
prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti
in parità di condizione dall'ultimo utente.
Tuttavia l'autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di
consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti (att. 60), può
modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre
disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua
disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua è destinata.
Il concedente dell'acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione del
corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa
naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute
indennità in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni,
che siano state disposte dall'autorità giudiziaria.
Art. 1093 Riduzione della servitù
Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti
indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione
dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo
servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della
servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso e
dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.
SEZIONE II
Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
Art. 1094 Servitù attiva degli scoli
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono
costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve,
all'effetto di impedire la loro diversione.
Art. 1095 Usucapione della servitù attiva degli scoli
Nella servitù attiva degli scoli il termine per l'usucapione (1158)
comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo
dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti
(1061) destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del
proprio fondo.
Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e
condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde
fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo
dominante, purché non vi sia titolo, segno o prova in contrario.
Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o
mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.
Art. 1096 Diritti del proprietario del fondo servente
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il
diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di
cambiare la coltivazione di questo e di abbandonare in tutto o in parte
l'irrigazione.
Art. 1097 Diritto agli avanzi d'acqua
Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta (1066) per un
determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che
ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la
restituzione e dovuta.
Art. 1098 Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o
degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di
avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso
corpo ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo
dominante (1069).
Art. 1099 Sostituzione di acqua viva
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli
avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la
concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua
viva, la cui quantità è determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto
conto di tutte le circostanze.
TITOLO VII
DELLA
COMUNIONE
CAPO I
Della comunione in generale
Art. 1100 Norme regolatrici
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più
persone, se il titolo o la legge (Cod. Nav. 258 e seguenti, 872 e
seguenti) non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti
(2711).
Art. 1101 Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della
comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a
proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento
della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in
danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il
titolo del suo possesso (1164).
Art. 1103 Disposizioni della quota
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il
godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le
disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI (2825).
Art. 1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese
deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva
la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto (882).
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente
approvato la spesa.
Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido (1292 e
seguenti) con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non
versati.
Art. 1105 Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione
della cosa comune (1106).
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro
quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che
tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto
della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la
deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può
ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di
consiglio e può anche nominare un amministratore (872).
Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo
precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più
partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli
obblighi dell'amministratore.
Art. 1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta
giorni (2964) dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti
il termine decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la
deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle
opposizioni proposte (1109).
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il
regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi
e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti
almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono
disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a
renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non
pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino
una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli
all'interesse di alcuno dei partecipanti.
E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per
le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal
primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle
somme mutate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa
comune.
Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
l) nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la
deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art.
1105
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme del primo e del
secondo comma dell'art. 1108 (1137-2).
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e
seguenti), entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il
termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può
ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
Art. 1110 Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o
dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione
della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della
comunione (1506); l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua
dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato
scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri (717).
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci
anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti.
Se e stato stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a
dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare
lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Art. 1112 Cose non soggette a divisione
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta
di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono
destinate.
Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizione
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire
nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione
già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione (2646)
anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi
l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900
e seguenti).
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per
l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima
della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione
giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto
nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato
diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e
trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della
trascrizione della domanda di divisione giudiziale (2646, 2685, 2825).
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla
comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente,
eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla
comunione medesima, ovvero da collazione (737 e seguenti).
Art. 1114 Divisione in natura
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente
divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (718 e
seguenti).
Art. 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in
solido (1292) contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o
scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di
vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si
procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso
accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto
rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente
al suo diritto verso gli altri condividenti.
Art. 1116 Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione
dell'eredità (713 e seguenti, 757 e seguenti), in quanto non siano in
contrasto con quelle sopra stabilite.
CAPO II
Del
condominio negli edifici
Art. 1117 Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o
porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal
titolo:
l) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti
dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la
lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per
altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le
cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico,
gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai
locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo
precedente e proporzionato al valore del piano o porzione di piano che
gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette,
sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione (1104).
Art. 1119 Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che
la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a
ciascun condomino.
Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art.
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o
all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla
stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio
inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza
dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili
di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne
vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è
consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata
o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi
causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi
dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di
manutenzione dell'opera.
Art. 1122 Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non
può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art. 1123 Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti
comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse
comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute
dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di
ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti).
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o
impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini
che ne trae utilità (att. 63).
Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani
a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in
ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra
metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo
(att. 68 e seguenti).
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione
del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le
soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
proprietà comune.
Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte
e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due
piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario
del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del
proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione
del soffitto.
Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a
tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a
contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni
del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini
dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve,
in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di
ciascuno (att. 68 e seguenti).
Art. 1127 Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani
o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa
facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche
dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa
pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini
un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova
fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da
edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli e
inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte
dei condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128 Perimento totale o parziale dell'edificio
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre
quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita
all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente
convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini
delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e
ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle
parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni
e destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione
dell'edificio è tenuto a cedere (2932) agli altri condomini i suoi
diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima
che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad
alcuni soltanto dei condomini.
Art. 1129 Nomina e revoca dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un
amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni
tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di
ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma
dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua
gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità
(att. 64).
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro (att. 71).
Art. 1130 Attribuzioni dell'amministratore
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare
l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua
gestione.
Art. 1131 Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei
maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o
dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti
e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le
parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti
dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita
dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e tenuto a darne senza
indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato
(att. 64) ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una
lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto
notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità
in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L'atto deve essere notificato entro trenta giorni (2964) da quello in
cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia
dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle
spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte
soccombente.
Art. 1133 Provvedimenti presi dall'amministratore
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri
sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore e ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio
del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti
dall'art. 1137.
Art. 1134 Spese fatte dal condomino
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo
che si tratti di spesa urgente (1110).
Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
Oltre a quanto e stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei
condomini provvede (att. 66):
1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e
all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre,
un fondo speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,
salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne
nella prima assemblea.
Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio
e i due terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del
valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea
di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della
prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la
deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il
terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore
dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le
deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o
riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese
con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal
primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e
i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini
sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da
trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
NOTE Deroghe alle maggioranze previste dagli artt. 1120 e 1136 sono
previste nelle seguenti leggi:
- Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art. 2 (eliminazione delle barriere
architettoniche);
- Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 (realizzazione dei parcheggi nei
condomini);
- Legge 2 gennaio 1991 n 10, art. 26 (contenimento dei consumi
energetici);
Legge 17 febbraio 1992 n. 127, art 15 (recupero del patrimonio
edilizio).
Art. 1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti
sono obbligatorie per tutti i condomini (1105).
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa (1109).
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza (2964 e
seguenti), entro trenta giorni, che decorrono dalla data della
deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli
assenti.
Art. 1138 Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini e superiore a dieci, deve
essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso
delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e
gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la
tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione
(att. 68 e seguenti, 155)
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro
indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129 (att. 71). Esso può essere
impugnato a norma dell'art. 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti
di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli
artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137
(att. 72, 155).
Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo (att. 156) si
osservano le norme sulla comunione in generale (att. 61-72).
TITOLO VIII
DEL
POSSESSO
CAPO I
Disposizioni
generali
Art. 1140 Possesso
Il possesso e il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la
detenzione della cosa.
Art. 1141 Mutamento della detenzione in possesso
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando
non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come
detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il
possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa
proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro
il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.
Art. 1142 Presunzione di possesso intermedio
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume
che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Art. 1143 Presunzione di possesso anteriore
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che
il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo
caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.
Art. 1144 Atti di tolleranza
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di
fondamento all'acquisto del possesso.
Art. 1145 Possesso di cose fuori commercio
Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è
senza effetto.
Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio
rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle
province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico
(822, 824).
Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto
di concessione da parte della pubblica amministrazione, e data altresì
l'azione di manutenzione (1170).
Art. 1146 Successione nel possesso. Accessione del possesso
Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della
successione (456, 460).
Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello
del suo autore per goderne gli effetti.
Art. 1147 Possesso di buona fede
E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui
diritto (535).
La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede e presunta e basta che vi sia stata al tempo
dell'acquisto.
CAPO II Degli effetti del possesso
SEZIONE I
Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della
cosa
Art. 1148 Acquisto dei frutti
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al
giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo
stesso giorno (820 e seguente). Egli, fino alla restituzione della cosa
risponde verso il rivendicante (948) dei frutti percepiti dopo la
domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale
data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia (1176).
Art. 1149 Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei
frutti
Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente
percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma
dell'art. 821 (1282).
Art. 1150 Riparazioni, miglioramenti e addizioni
Il possessore, anche se di mala fede ha diritto al rimborso delle spese
fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa,
purché sussistano al tempo della restituzione.
L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore
conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è
di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra
l'importo della spesa e l'aumento di valore.
Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta
anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie,
limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto
dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e
il possessore è di buona fede, e dovuta una indennità nella misura
dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (att. 157).
Art. 1151 Pagamento delle indennità
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre
che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia
fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie
(1179).
Art. 1152 Ritenzione a favore del possessore di buona fede
Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano
corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate
nel corso del giudizio di rivendicazione (948) e sia stata fornita una
prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti
(2756).
Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie
ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo
precedente.
SEZIONE II
Del possesso di buona fede
di beni mobili
Art. 1153 Effetti dell'acquisto del possesso
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è
proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia
in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al
trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi
non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno
(981, 1021, 2784).
Art. 1154 Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa
A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della
cosa, non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente
possessore ne sia divenuto proprietario.
Art. 1155 Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri
Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile
(812), quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è
preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Art. 1156 Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle
universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri
(815 e seguente, 2683 e seguenti; Cod. Nav. 146 e seguenti,753 e
seguenti).
Art. 1157 Possesso di titoli di credito
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono
regolati dal titolo V del libro IV (1944)
SEZIONE III
Dell'usucapione
Art.
1158
Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento
sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per
venti anni.
Art. 1159 Usucapione decennale
Colui che acquista in buona fede da chi non e proprietario un immobile,
in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che
sia stato debitamente trascritto (2643 e seguenti), ne compie
l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della
trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri
diritti reali di godimento sopra un immobile.
Art. 1159-bis Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni
classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso
continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di
un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia
debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati,
situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie
l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di
trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le
agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi
rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati
montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati
dalla legge speciale.
Art. 1160 Usucapione delle universalità di mobili
L'usucapione di un'universalità di mobili (816) o di diritti reali di
godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato
per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede (1147) da chi non e proprietario, in
forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci
anni.
Art. 1161 Usucapione dei beni mobili
In mancanza di titolo idoneo (922), la proprietà dei beni mobili e gli
altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in
virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia
stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso
di venti anni.
Art. 1162 Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene
mobile iscritto in pubblici registri (815, 2683; Cod. Nav. 146 e
seguenti, 753 e seguenti), in forza di un titolo che sia idoneo a
trasferire la proprietà (1321) e che sia stato debitamente trascritto,
ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data
della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente,
l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri
diritti reali di godimento (981, 1021).
Art. 1163 Vizi del possesso
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per
l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità e
cessata.
Art. 1164 Interversione del possesso
Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su
cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il
titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo
o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del
proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data
in cui il titolo del possesso è stato mutato.
Art. 1165 Applicazione di norme sulla prescrizione
Le disposizioni generali sulla prescrizione (2934 e seguenti), quelle
relative alle cause di sospensione e d'interruzione (2941 e seguenti) e
al computo dei termini (2962 e seguenti) si osservano, in quanto
applicabili, rispetto all'usucapione.
Art. 1166 Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione
rispetto al terzo possessore
Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo
possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ne
l'impedimento derivante da condizione o da termine (2935), ne le cause
di sospensione indicate dall'art. 2942.
L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di
sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili
al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali
sui beni da lui posseduti (954, 970, 1014).
Art. 1167 Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso
L'usucapione è interrotta (2945) quando il possessore è stato privato
del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione
(2953) diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.
CAPO III Delle azioni a difesa del possesso
Art. 1168 Azione di reintegrazione
Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può,
entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la
reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa (1140),
tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione
decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà
del fatto, senza dilazione (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).
Art. 1169 Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio
La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in
virtù di un acquisto a titolo particolare (1321), fatto con la
conoscenza dell'avvenuto spoglio.
Art. 1170 Azione di manutenzione
Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale
sopra un immobile o di un'universalità di mobili (816) può, entro
l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo
(Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).
L'azione e data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non
interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente.
Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o
clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal
giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può
chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni
indicate dal comma precedente.
TITOLO IX
DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
Art. 1171 Denunzia di nuova opera
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il
possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da
altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare
danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso,
può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa
non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può
vietare la continuazione della opera, ovvero permetterla, ordinando le
opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno
prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo
proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel
secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il
risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi
ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione (Cod.
Proc. Civ. 688 e seguenti).
Art. 1172 Denunzia di danno temuto
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il
possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio,
albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla
cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può
denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le
circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo (Cod. Proc. Civ.
688 e seguenti).
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia
(1179; Cod. Proc. Civ. 119) per i danni eventuali.
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
CAPO I
Disposizioni preliminari
Art. 1173 Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto (Cod. Civ. 1321 e seguenti), da
fatto illecito (Cod. Civ. 2043 e seguenti), o da ogni altro atto o
fatto idoneo a produrle (Cod. Civ. 433 e seguenti, 651, 2028 e
seguenti, 2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in conformità
dell'ordinamento giuridico.
Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere
suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un
interesse, anche non patrimoniale, del creditore (Cod. Civ. 1256 e
seguente, 1411 e seguenti).
Art. 1175 Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della
correttezza (Cod. Civ. 1337, 1358).
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE I
Dell'adempimento in generale
Art. 1176 Diligenza nell'adempimento
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lozupone-1997/note.htm>
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del
buon padre di famiglia (Cod. Civ. 703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768,
2148, 2167).
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di
un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla
natura dell'attività esercitata (Cod. Civ. 1838 e seguente, 2104-1,
2174-2, 2236).
Art. 1177 Obbligazione di custodire
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di
custodirla fino alla consegna.
Art. 1178 Obbligazione generica
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate
soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non
inferiore alla media (Cod. Civ. 664).
Art. 1179 Obbligo di garanzia
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il
modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o
personale (Cod. Civ. 1943-1), ovvero altra sufficiente cautela (Cod.
Proc. Civ. 1 19).
Art. 1180 Adempimento del terzo
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la
volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore
esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo,
se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Art. 1181 Adempimento parziale
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la
prestazione e divisibile (Cod. Civ. 1314 e seguenti, 1384), salvo che
la legge o gli usi dispongano diversamente.
(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1182 Luogo dell'adempimento
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è
determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla
natura della prestazione (Cod. Civ. 1774) o da altre circostanze, si
osservano le norme che seguono (att. Cod. Civ. 159).
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere
adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è
sorta (1510).
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere
adempiuta al domicilio (43) che il creditore ha al tempo della scadenza
(1209, 1219, 1498). Se tale domicilio è diverso da quello che il
creditore aveva quando è sorta l'obbligazione è ciò rende più gravoso
l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha
diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che
il debitore ha al tempo della scadenza (att. 159).
Art. 1183 Tempo dell'adempimento
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere
eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (1219-2). Qualora
tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero
per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine,
questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice
(1331, 1817).
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore,
spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è
rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su
istanza del debitore che intenda liberarsi.
Art. 1184 Termine
Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore
del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di
entrambi (1563, 1771, 1816).
(vedere anche eggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1185 Pendenza del termine
Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza
(1206), salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Tuttavia il debitore non può ripetere (2034) ciò che ha pagato
anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo
caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di
cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato
(2041).
Art. 1186 Decadenza dal termine
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore
può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto
insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva
date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (1274, 1299, 1313,
1844, 1850, 1867 e seguente, 1877, 2743).
Art. 1187 Computo del termine
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato
secondo le disposizioni dell'art. 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno
festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Art. 1188 Destinatario del pagamento
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante,
ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o
dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il
debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato (1444).
Art. 1189 Pagamento al creditore apparente
Il debitore che esegue il pagamento (2726) a chi appare legittimato a
riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere
stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero
creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito
(2033 e seguenti).
Art. 1190 Pagamento al creditore incapace
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo (316, 320, 357,
374, 394, 424) non libera il debitore, se questi non prova che ciò che
fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (1443, 2726).
Art. 1191 Pagamento eseguito da un incapace
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il
pagamento a causa della propria incapacità (193-3, 1950, 2034).
Art. 1192 Pagamento eseguito con cose altrui
Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non
poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con
cose di cui può disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo,
salvo il diritto al risarcimento del danno (1218).
Art. 1193 Imputazione del pagamento
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può
dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al
debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra
più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i
più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non
soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti
(1194 e seguente, 1249, 2726).
Art. 1194 Imputazione del pagamento agli interessi
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che
agli interessi (1282) e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere
imputato prima agli interessi.
Art. 1195 Quietanza con imputazione
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore
ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può
pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo (1439) o
sorpresa da parte del creditore (2726).
Art. 1196 Spese del pagamento
Le spese del pagamento sono a carico del debitore (204, 672, 1215,
1245, 1475).
Art. 1197 Prestazione in luogo dell'adempimento
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da
quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il
creditore consenta (1320). In questo caso l'obbligazione si estingue
quando la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un
altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per
i vizi della cosa secondo le norme della vendita (1483 e seguenti, 1490
e seguenti), salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione
originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Art. 1198 Cessione di un credito in luogo dell'adempimento
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito (1260),
l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non
risulta una diversa volontà delle parti (2928).
E' salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
Art. 1199 Diritto del debitore alla quietanza
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del
debitore, rilasciare quietanza (2704) e farne annotazione sul titolo,
se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento
degli interessi.
Art. 1200 Liberazione dalle garanzie
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la
liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni
altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.
SEZIONE II
Del pagamento con surrogazione
Art. 1201 Surrogazione per volontà del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei
propri diritti (2843). La surrogazione deve essere fatta in modo
espresso e contemporaneamente al pagamento.
Art. 1202 Surrogazione per volontà del debitore
Il debitore, che prende a mutuo (1813) una somma di danaro o altra cosa
fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei
diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa
(2704);
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica
destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa
la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del
debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza
tale dichiarazione.
Art. 1203 Surrogazione legale
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga
un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei
suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla
concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore
dei quali l'immobile è ipotecato (2866);
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al
pagamento del debito (754 e seguenti), aveva interesse di soddisfarlo
(1299, 2871);
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario (484 e seguenti),
che paga con danaro proprio i debiti (490) ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge (756, 1259, 1762, 1776, 1780,
1796, 1949).
Art. 1204 Terzi garanti
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche
contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del
secondo comma dell'art. 1263.
Art. 1205 Surrogazione parziale
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore
concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro
dovuto, salvo patto contrario.
SEZIONE III
Della mora del creditore
Art. 1206 Condizioni
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il
pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non
compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere
l'obbligazione (att. 160).
Art. 1207 Effetti
Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della
prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e
seguenti, 1673). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti (820)
della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora
(1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della
cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa
è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato
(Cod. Proc. Civ. 324) o se è accettata dal creditore.
Art. 1208 Requisiti per la validità dell'offerta
Affinché l'offerta sia valida è necessario:
l) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà
di ricevere per lui (1188 e seguenti);
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei
frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le
spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore
(1184);
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende
l'obbligazione (1353 e seguenti)
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo
domicilio (1182);
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato
(att. 73 e seguenti).
Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore
necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli
che comunque ne limitano la disponibilità (1200; Cod. Proc. Civ. 678).
Art. 1209 Offerta reale e offerta per intimazione
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose
mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere
reale (att. 73 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 126).
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso,
l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta
mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di
citazione (Cod. Proc. Civ. 137 e seguenti).
Art. 1210 Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori
Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta
per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può
eseguire il deposito (att. 77, 78).
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è
dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non
può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
Art. 1211 Cose deperibili o di dispendiosa custodia
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure
se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo
l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal
pretore a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a
depositarne il prezzo (2797; Cod. Proc. Civ. 529 e seguenti).
Art. 1212 Requisiti del deposito
Per la validità del deposito è necessario:
1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la
cosa offerta sarà depositata (att. 744);
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i
frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla
legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui
risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte
del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del
deposito (att. 78; Cod. Proc. Civ. 126);
4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale
di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa
depositata (att. 73).
Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche
presso un istituto di credito (att. 73, 76, 251).
Art. 1213 Ritiro del deposito
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia
stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido
con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della
sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore
ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e
i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che
garantivano il credito (2878).
Art. 1214 Offerta secondo gli usi e deposito
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in
quelle prescritte dagli artt. 1208 e 1209, gli effetti della mora si
verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art.
1212 (att. 73-1, 77), se questo è accettato dal creditore o è
dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Art. 1215 Spese
Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono
a carico del creditore.
Art. 1216 Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nella
intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve
essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209
(att. 73, 75).
Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice
la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal
momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta (att.
79).
Art. 1217 Obbligazioni di fare
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in
mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere
gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile (att.
80).
L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso (2931).
CAPO III
Dell'inadempimento delle obbligazioni
Art. 1218 Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673,
1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile (1256; att. 160).
Art. 1219 Costituzione in mora
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta
per iscritto (1308; att. 160).
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire
l'obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita
al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte
del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante
intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni
dall'intimazione o dalla richiesta.
Art. 1220 Offerta non formale
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha
fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme
indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore
l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.
Art. 1221 Effetti della mora sul rischio
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe
ugualmente perito presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente
sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta
dall'obbligo di restituirne il valore.
Art. 1222 Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non
fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé
inadempimento.
Art. 1223 Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve
comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato
guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382,
1479, 2056 e seguenti).
Art. 1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro (1277 e
seguenti), sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali,
anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non
prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti
interessi in misura superiore a quella legale (1284), gli interessi
moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra (2697) di aver subito un danno maggiore
spetta l'ulteriore risarcimento Questo non è dovuto se è stata
convenuta la misura degli interessi moratori.
Art. 1225 Prevedibilità del danno
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Alpa-1995/alpa.html>
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il
risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui
è sorta l'obbligazione.
Art. 1226 Valutazione equitativa del danno
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è
liquidato dal giudice con valutazione equitativa (2056 e seguenti).
Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il
risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (2056 e seguenti).
Art. 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento
dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti
dolosi o colposi di costoro.
Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilità
E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la
responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579,
1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).
E' nullo (1421 e seguenti) altresì qualsiasi patto preventivo di
esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto
del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di
obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31).
CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE I
Della novazione
Art. 1230 Novazione oggettiva
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono
all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo
diverso.
La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in
modo non equivoco.
Art. 1231 Modalità che non importano novazione
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o
l'eliminazione di un termine è ogni altra modificazione accessoria
dell'obbligazione non producono novazione.
Art. 1232 Privilegi, pegno e ipoteche
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si
estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per
il nuovo credito (2878).
Art. 1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in
solido con effetto liberatorio per tutti (1300), i privilegi, il pegno
e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto
sui beni del debitore che fa la novazione.
Art. 1234 Inefficacia della novazione
La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria
(2881).
Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425
e seguenti), la novazione è valida se il debitore ha assunto
validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario
(1444).
Art. 1235 Novazione soggettiva
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene
liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo
(1268 e seguenti).
SEZIONE II
Della remissione
Art. 1236 Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue
l'obbligazione quando è comunicata al debitore (1334), salvo che questi
dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
Art. 1237 Restituzione volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal
creditore al debitore, costituisce prova della liberazione (2726) anche
rispetto ai condebitori in solido (1301).
Se il titolo del credito è in forma pubblica (2699), la consegna
volontaria della copia spedita in forma esecutiva (2714; Cod. Proc.
Civ. 475) fa presumere la liberazione, salva la prova contraria (2697).
Art. 1238 Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la
remissione del debito.
Art. 1239 Fideiussori
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori
(1936, 1945).
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che
per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri
fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati
per l'intero.
Art. 1240 Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia
prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha
ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato
garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.
SEZIONE III
Della compensazione
Art. 1241 Estinzione per compensazione
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si
estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli
articoli che seguono (2917).
Art. 1242 Effetti della compensazione
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro
coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione (2934 e seguenti) non impedisce la compensazione, se
non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Art. 1243 Compensazione legale e giudiziale
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto
una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso
genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e
pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la
parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la
condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito
opposto in compensazione.
Art. 1244 Dilazione
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo
alla compensazione.
Art. 1245 Debiti non pagabili nello stesso luogo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono
computare le spese del trasporto al luogo del pagamento (1182, 1196).
Art. 1246 Casi in cui la compensazione non si verifica
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o
dell'altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia
stato ingiustamente spogliato (1168);
2) di credito per la restituzione di cose depositate (1766 e seguenti)
o date in comodato (1803 e seguenti);
3) di credito dichiarato impignorabile (1881, 1923-l; Cod. Proc. Civ.
545);
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge (447, 248; 1272, 2271).
Art. 1247 Compensazione opposta da terzi garanti
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore
ha verso il debitore principale (1945).
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un
pegno (2859, 2870).
Art. 1248 Inopponibilità della compensazione
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che
il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo (1263 e seguente),
non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto
opporre al cedente (1272, 2805).
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata,
impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla
notificazione.
Art. 1249 Compensazione di più debiti
Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si
osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma
dell'art. 1193.
Art. 1250 Compensazione rispetto ai terzi
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno
acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti (2917).
Art. 1251 Garanzie annesse al credito
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può
più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a
favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo
per giusti motivi.
Art. 1252 Compensazione volontaria
Per volontà delle parti può avere luogo compensazione anche se non
ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale
compensazione.
SEZIONE IV
Della confusione
Art. 1253 Effetti della confusione
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono (470, 490)
nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno
prestato garanzia per il debitore sono liberati.
Art. 1254 Confusione rispetto ai terzi
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato
diritti di usufrutto o di pegno sul credito (2917).
Art. 1255 Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore
(1936) e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché
il creditore vi abbia interesse.
SEZIONE V
Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Art. 1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al
debitore, la prestazione diventa impossibile (1218, 1463 e seguenti).
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura,
non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia
l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in
relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il
debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la
prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla
(1174).
Art. 1257 Smarrimento di cosa determinata
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera
divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa
esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le
disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1258 Impossibilità parziale
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si
libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è
rimasta possibile (1464, 2175).
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa
determinata, questa ha subìto un deterioramento, o quando residua
alcunché dal perimento totale della cosa (994 e seguenti).
Art. 1259 Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta
impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti
spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato
l'impossibilità (1203), e può esigere dal debitore la prestazione di
quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento (1780).
CAPO V
Della cessione dei crediti
(vedere anche Legge 21 febbraio 1991, n. 52, Leggi Speciali, Factoring.
Art. 1260 Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito
(1198) anche senza il consenso del debitore, purché il credito non
abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia
vietato dalla legge (323, 447, 1823).
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è
opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al
tempo della cessione.
Art. 1261 Divieti di cessione
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e
segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i
procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per
interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta
contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella
cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e
dei danni (1421 e seguenti, 2043).
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di
azioni ereditarie tra coeredi, ne a quelle fatte in pagamento di debiti
o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Art. 1262 Documenti probatori del credito
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del
credito che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a
dare al cessionario una copia autentica (2703) dei documenti.
Art. 1263 Accessori del credito
Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con
i privilegi, con le garanzie personali e reali (2843) e con gli altri
accessori.
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del
costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di
dissenso, il cedente rimane custode del pegno (1204).
Salvo patto contrario, la cessione non comprende. i frutti scaduti (820
e seguente).
Art. 1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi
l'ha accettata o quando gli è stata notificata (967-2, 1248, 1407-1,
2914).
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al
cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore
medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione (1978, 2559).
Art. 1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone
diverse, prevale la cessione notificata (Cod. Proc. Civ. 137) per prima
al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto
di data certa (2704), ancorché essa sia di data posteriore (2559).
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di
costituzione di usufrutto o di pegno (1978, 2914).
Art. 1266 Obbligo di garanzia del cedente
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire
l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere
esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto
proprio.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi
e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per
l'evizione (797).
Art. 1267 Garanzia della solvenza del debitore
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia
assunto la garanzia (2255). In questo caso egli risponde nei limiti di
quanto ha ricevuto, deve inoltre corrispondere gli interessi,
rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia
sopportate per escutere il debitore, è risarcire il danno. Ogni patto
diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto
(1421 e seguente).
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia
cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del
debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel
proseguire le istanze contro il debitore stesso (1198).
CAPO
VI
Della
delegazione, dell'espromissione e dell'accollo
Art.
1268 Delegazione cumulativa
Se
il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si
obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato
dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente
di liberarlo (1274 e seguenti).
Tuttavia
il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può
rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato
l'adempimento.
Art.
1269 Delegazione di pagamento
Se
il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi
può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia
vietato.
Il
terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare
l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi. gli usi
diversi.
Art.
1270 Estinzione della delegazione
Il
delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non
abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia
eseguito il pagamento a favore di questo.
Il
delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a
favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta
incapacità del delegante.
Art.
1271 Eccezioni opponibili dal delegato
Il
delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi
rapporti con questo.
Se
le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può
opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza,
le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia
nullo il rapporto tra delegante e delegatario.
Il
delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto
tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno
fatto espresso riferimento.
Art.
1272 Espromissione
Il
terzo che, senza delegazione del debitore (1180), ne assume verso il
creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario,
se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.
Se
non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al
creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore
originario.
Può
opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre
il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non
derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la
compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario,
quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.
Art.
1273 Accollo
Se
il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito
dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo
irrevocabile la stipulazione a suo favore (1411).
L'adesione
del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò
costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore
dichiara espressamente di liberarlo.
Se
non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido
col terzo.
In
ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito
alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può
opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al
quale l'assunzione è avvenuta (1413).
Art.
1274 Insolvenza del nuovo debitore
Il
creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore
originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene
insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
Tuttavia,
se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in
confronto del creditore, il debitore originario non è liberato.
Le
medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito
all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore
originario era condizione espressa della stipulazione.
Art.
1275 Estinzione delle garanzie
In
tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si
estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha
prestate non consente espressamente a mantenerle (1232, 2878).
Art.
1276 Invalidità della nuova obbligazione
Se
l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è
dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il
debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore
non può valersi delle garanzie prestate da terzi (2881).
CAPO
VII
Di
alcune specie di obbligazioni
SEZIONE
I
Delle
obbligazioni pecuniarie
Art.
1277 Debito di somma di danaro
I
debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello
Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Se
la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso
legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale
ragguagliata per valore alla prima.
Art.
1278 Debito di somma di monete non aventi corso legale
Se
la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale
nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al
corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per
il pagamento (1182).
Art.
1279 Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso
legale
La
disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta
non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola
"effettivo" o altra equivalente, salvo che alla scadenza
dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
Art.
1280 Debito di specie monetaria avente valore intrinseco
Il
pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore
intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito,
sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui
l'obbligazione fu assunta.
Se
però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è
alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta
corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria
dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Art.
1281 Leggi speciali
Le
norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con
i princìpi derivanti da leggi speciali.
Sono
salve le disposizioni particolari concernenti pagamenti da farsi
fuori del territorio dello Stato.
Art.
1282 Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
I
crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi
di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano
diversamente (2948 n. 4; Cod. Proc. Civ.161).
Salvo
patto contrario, i crediti per fitti e pigioni (1639, 1587) non
producono interessi se non dalla costituzione in mora (1219).
Se
il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da
restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui
chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e
senza essere tenuto a render conto del godimento.
Art.
1283 Anatocismo
In
mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di
interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).
Art.
1284 Saggio degli interessi
Il
saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di
anno (att. 161).
Allo
stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti
non ne hanno determinato la misura.
Gli
interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per
iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815, 1950,
2725).
NOTA
Articolo così modificato dall'art. 1, Legge 26 novembre 1990, n.
353, in vigore dal 16 dicembre 1990. Gli interessi legali,
precedentemente, erano del 5%.
SEZIONE
II
Delle
obbligazioni alternative
Art.
1285 Obbligazione alternativa
Il
debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle
due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il
creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra (1181).
Art.
1286 Facoltà di scelta
La
scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o
ad un terzo (665).
La
scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due
prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata
all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo
(666).
Se
la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare
loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito,
essa è fatta dal giudice (att. 81).
Art.
1287 Decadenza dalla facoltà di scelta
Quando
il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne
esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta
al creditore.
Se
la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel
termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta
passa a quest'ultimo.
Se
la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine
assegnatogli, essa è fatta dal giudice (631, 664; att. 81).
Art.
1288 Impossibilità di una delle prestazioni
L'obbligazione
alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non
poteva formare oggetto di obbligazione (1346 e seguenti) o se è
divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti
(1256 e seguenti).
Art.
1289 Impossibilità colposa di una delle prestazioni
Quando
la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene
semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per
causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene
impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato
dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra
prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.
Quando
la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato
dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile
per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra
prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve
rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra
prestazione o esigere il risarcimento del danno (1223).
Art.
1290 Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni
Qualora
entrambe le prestazioni siano divenute impossibili (1257) e il
debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare
l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se
la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi
può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.
Art.
1291 Obbligazione con alternativa multipla
Le
regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le
prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.
Art.
1292 Nozione della solidarietà
L'obbligazione
e in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima
prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto
all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno
libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha
diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e
l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso
tutti i creditori.
Art.
1293 Modalità varie dei singoli rapporti
La
solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano
tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia
tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.
Art.
1294 Solidarietà tra condebitori
I
condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non
risulta diversamente (441, 443, 752, 754, 961, 1314, 1408, 1682,
1944, 1948, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670).
Art.
1295 Divisibilità tra gli eredi
Salvo
patto contrario, l'obbligazione si divide (1261, 1318) tra gli eredi
di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in
proporzione delle rispettive quote (752, 754).
Art.
1296 Scelta del creditore per il pagamento
Il
debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in
solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda
giudiziale (Cod. Proc. Civ. 163).
Art.
1297 Eccezioni personali
Uno
dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni
personali agli altri debitori.
A
uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni
personali agli altri creditori.
Art.
1298 Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Nei
rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi
debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta
nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le
parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Art.
1299 Regresso tra condebitori
Il
debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai
condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi (2871).
Se
uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo
tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento
(754, 755).
La
stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui
esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta (1203 n. 3).
Art.
1300 Novazione
La
novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli
altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a
uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte
di quest'ultimo.
Se
convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione
ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo
(1230 e seguenti, 1268 e seguenti).
Art.
1301 Remissione
La
remissione (1236 e seguenti) a favore di uno dei debitori in solido
libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia
riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore
non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del
debitore a favore del quale ha consentito la remissione.
Se
la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il
debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al
primo.
Art.
1302 Compensazione
Ciascuno
dei debitori in solido può opporre in compensazione (1241 e
seguenti) il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza
della parte di quest'ultimo.
A
uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione
ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la
parte di questo.
Art.
1303 Confusione
Se
nella medesima persona si riuniscono (1253) le qualità di creditore
e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si
estingue per la parte di quel condebitore.
Se
nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di
creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di
questo.
Art.
1304 Transazione
La
transazione (1965 e seguenti) fatta dal creditore con uno dei
debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se
questi non dichiarano di volerne profittare.
Parimenti,
se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la
transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se
questi non dichiarano di volerne profittare.
Art.
1305 Giuramento
Il
giuramento (2736 e seguenti) sul debito e non sul vincolo solidale,
deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei
creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei
debitori in solido o dal debitore o uno dei creditori in solido,
produce gli effetti seguenti:
il
giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal
condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri
condebitori o concreditori;
il
giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal
condebitore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al
quale è stato deferito.
Art.
1306 Sentenza
La
sentenza (2900) pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in
solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha
effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli
altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata
sopra ragioni personali al condebitore, gli altri creditori possono
farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che
questi può opporre a ciascuno di essi.
Art.
1307 Inadempimento
Se
l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa
imputabile a uno o più condebitori (1218), gli altri condebitori non
sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della
prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del
danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori
inadempienti.
Art.
1308 Costituzione in mora
La
costituzione in mora (1219) di uno dei debitori in solido non ha
effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.
La
costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in
solido giova agli altri.
Art.
1309 Riconoscimento del debito
Il
riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha
effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti
di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Art.
1310 Prescrizione
Gli
atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno
dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe
la prescrizione (2943 e seguenti) contro il comune debitore, hanno
effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
La
sospensione della prescrizione (2941 e seguente) nei rapporti di uno
dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo
agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha
regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della
prescrizione.
La
rinunzia alla prescrizione (2937) fatta da uno dei debitori in solido
non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei
creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha
rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori
liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
Art.
1311 Rinunzia alla solidarietà
Il
creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori
conserva l'azione in solido contro gli altri.
Rinunzia
alla solidarietà:
1)
il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte
di lui senza alcuna riserva;
2)
il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per
la parte di lui se questi ha aderito alla domanda, o se è stata
pronunciata una sentenza di condanna (Cod. Proc. Civ. 324).
Art.
1312 Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Il
creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei
frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde
contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi
scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
Art.
1313 Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla
solidarietà
Nel
caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei
debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è
ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che
era stato liberato dalla solidarietà.
SEZIONE
IV
Delle
obbligazioni divisibili e indivisibili
Art.
1314 Obbligazioni divisibili
Se
più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e
l'obbligazione non è solidale (1292), ciascuno dei creditori non può
domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e
ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua
parte.
Art.
1315 Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore
Il
beneficio della divisione (752) non può essere opposto da quello tra
gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la
prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è
certa e determinata.
Art.
1316 Obbligazioni indivisibili
L'obbligazione
è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un
fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il
modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.
Art.
1317 Disciplina delle obbligazioni indivisibili
Le
obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle
obbligazioni solidali (1292 e seguenti), in quanto applicabili, salvo
quanto è disposto dagli articoli seguenti.
Art.
1318 Indivisibilità nei confronti degli eredi
L'indivisibilità
opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del
creditore.
Art.
1319 Diritto di esigere l'intero
Ciascuno
dei creditori può esigere l'esecuzione della intera prestazione
indivisibile (1772). Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per
il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia
dei coeredi (1179).
Art.
1320 Estinzione parziale
Se
uno dei creditori ha fatto remissione del debito (1236 e seguenti) o
ha consentito a ricevere un'altra il debitore non è liberato verso
gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la
prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il
valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha
ricevuto la prestazione diversa.
La
medesima disposizione si applica in caso di transazione (1965),
novazione (1230, 1300), compensazione (1241, 1302) e confusione
(1253, 1303).
TITOLO
II
DEI
CONTRATTI IN GENERALE
CAPO
I
Disposizioni
preliminari
Art.
1321 Nozione
Il
contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art.
1322 Autonomia contrattuale
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Business/Frignani-1997/Mendel.htm>
Le
parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei
limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).
Le
parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi
aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Art.
1323 Norme regolatrici dei contratti
Tutti
i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una
disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute
in questo titolo.
Art.
1324 Norme applicabili agli atti unilaterali
Salvo
diverse disposizioni di legge le norme che regolano i contratti si
osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi
aventi contenuto patrimoniale (1334, 1414).
CAPO
II
Dei
requisiti del contratto
Art.
1325 Indicazione dei requisiti
I
requisiti del contratto sono:
1)
l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);
2)
la causa (1343 e seguenti);
3)
l'oggetto (1346 e seguenti);
4)
la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di
nullità (1350 e seguenti).
SEZIONE
I
Dell'accordo
delle parti
Art.
1326 Conclusione del contratto
Il
contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).
L'accettazione
deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello
ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli
usi.
Il
proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne
dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora
il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata,
l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione
non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Art.
1327 Esecuzione prima della risposta dell'accettante
Qualora,
su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli
usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il
contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio
l'esecuzione.
L'accettante
deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione
e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Art.
1328 Revoca della proposta e dell'accettazione
La
proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso.
Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione
prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a
indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata
esecuzione del contratto.
L'accettazione
può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del
proponente prima dell'accettazione.
Art.
1329 Proposta irrevocabile
Se
il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un
certo tempo, la revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi
prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità
(414) del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la
natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Art.
1330 Morte o incapacità dell'imprenditore
La
proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore (2082)
nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se
l'imprenditore muore o diviene incapace (1425) prima della
conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli
imprenditori (2082 e seguente) o che diversamente risulti dalla
natura dell'affare o da altre circostanze.
Art.
1331 Opzione
Quando
le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria
dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la
dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile
per gli effetti previsti dall'art. 1329.
Se
per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può
essere stabilito dal giudice (1183).
Art.
1332 Adesione di altre parti al contratto
Se
ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le
modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che
sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di
esso, a tutti i contraenti originali.
Art.
1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente
La
proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino
obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a
conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il
destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla
natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il
contratto è concluso.
Art.
1334 Efficacia degli atti unilaterali
Gli
atti unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui
pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Art.
1335 Presunzione di conoscenza
La
proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione
diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento
in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova
di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne
notizia.
Art.
1336 Offerta al pubblico
L'offerta
al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto
alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che
risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La
revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in
forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha
avuto notizia.
Art.
1337 Trattative e responsabilità precontrattuale
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Musy-1995/musy1.htm>
Le
parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375, 2208).
Art.
1338 Conoscenza delle cause d'invalidità
La
parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa
d'invalidità del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato notizia
all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito
per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto
(1308).
Art.
1339 Inserzione automatica di clausole
Le
clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da
norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (1419, 1679,
1815, 1932).
Art.
1340 Clausole d'uso
Le
clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che
non sono state volute dalle parti.
Art.
1341 Condizioni generali di contratto
Le
condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti
sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della
conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto
conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211).
In
ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per
iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha
predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di
recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero
sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e
seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462),
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379,
2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole
compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6)
alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art.
1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei
contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari,
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario
prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano
incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state
cancellate (1370).
Si
osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo
precedente.
SEZIONE
II
Della
causa del contratto
Art.
1343 Causa illecita
La
causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine
pubblico o al buon costume (prel. 1, 1418, 1972).
Art.
1344 Contratto in frode alla legge
Si
reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il
mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Art.
1345 Motivo illecito
Il
contratto è illecito quando le parti si sono determinate a
concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe
(788, 14182).
SEZIONE
III
Dell'oggetto
del contratto
Art.
1346 Requisiti
L'oggetto
del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o
determinabile (1418).
Art.
1347 Possibilità sopravvenuta dell'oggetto
Il
contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine (1814) è
valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile
prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
Art.
1348 Cose future
La
prestazione di cose future (820,1472, 2823) può essere dedotta in
contratto, salvi i particolari divieti della legge (179, 458, 771).
Art.
1349 Determinazione dell'oggetto
Se
la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita
a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero
arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la
determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o
erronea, la determinazione è fatta dal giudice (778,1287, 1473,
2264, 2603).
La
determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può
impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la
determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo,
il contratto è nullo (1421 e seguenti).
Nel
determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle
condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente
abbia riferimento.
SEZIONE
IV
Della
forma del contratto
Art.
1350
Atti che devono farsi
per iscritto
Devono
farsi per atto pubblico (2699
e seguenti) o per scrittura privata
(2702 e seguenti), sotto pena di nullità:
1)
i contratti che trasferiscono
la proprietà di beni immobili (812,
2643)
2)
i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto
di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di
superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente e
dell'enfiteuta (957 e seguenti);
3)
i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di
diritti indicati dai numeri precedenti;
4)
i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027
e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di
abitazione (1021 e seguenti);
5)
gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6)
i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
7)
i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
8)
i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a
nove anni (1571 e seguenti);
9)
i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e
seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o
di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni
o per un tempo indeterminato;
10)
gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o
vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle
rendite dello Stato (1871);
11)
gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali
immobiliari (2646);
12)
le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie
relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13)
gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203,
209, 484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403,
1503, 1524, 1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475,
2504, 2518, 2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod.
Navig. 237, 249, 278, 328, 565, 852, 857).
Art.
1351 Contratto preliminare
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Nivarra/prelim.htm>
Il
contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto
nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo
(2932).
Art.
1352 Forme convenzionali
Se
le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata
forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la
forma sia stata voluta per la validità di questo (2725).
CAPO
III
Della
condizione nel contratto
Art.
1353 Contratto condizionale
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Bacin-1998/Condiz.htm>
Le
parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto
o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Art.
1354 Condizioni illecite o impossibili
E
nullo il contratto (1421 e seguenti) al quale è apposta una
condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume (prel. 31).
La
condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se
è risolutiva, si ha come non apposta (634).
Se
la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo
del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le
disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'art.
1419.
Art.
1355 Condizione meramente potestativa
E'
nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo
subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla
mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del
debitore.
Art.
1356 Pendenza della condizione
In
pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può
2900 e seguenti; Cod. Proc. Civ.670).
L'acquirente
di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di
questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti
conservativi.
Art.
1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi
ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può
disporne in pendenza di questa (2852); ma gli effetti di ogni atto di
disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Art.
1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza
Colui
che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione
sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva,
deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede
per conservare integre le ragioni dell'altra parte (1175, 1375).
Art.
1359 Avveramento della condizione
La
condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa
imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento
di essa.
Art.
1360 Retroattività della condizione
Gli
effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in
cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle
parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della
risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso (646).
Se
però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad
esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza
di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già
eseguite (1465, 2655).
Art.
1361 Atti di amministrazione
L'avveramento
della condizione non pregiudica la validità degli atti di
amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della
condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto.
Salvo
diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti
percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata
(646).
CAPO
IV
Dell'interpretazione
del contratto
Art.
1362 Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare
il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione
delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per
determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il
loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del
contratto.
Art.
1363 Interpretazione complessiva delle clausole
Le
clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre,
attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto
(1419).
Art.
1364 Espressioni generali
Per
quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non
comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di
contrattare.
Art.
1365 Indicazioni esemplificative
Quando
in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto,
non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo
ragione, può estendersi lo stesso patto.
Art.
1366 Interpretazione di buona fede
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lordi1.html>
Il
contratto deve essere interpretato secondo buona fede
(1337,1371,1375).
Art.
1367 Conservazione del contratto
Nel
dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel
senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello
secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).
Art.
1368 Pratiche generali interpretative
Le
clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica
generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei
contratti in cui una delle parti è un imprenditore (2082), le
clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica
generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.
Art.
1369 Espressioni con più sensi
Le
espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere
intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del
contratto.
Art.
1370 Interpretazione contro l'autore della clausola
Le
clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in
moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti
s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Art.
1371 Regole finali
Qualora,
nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo (1362
e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel
senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel
senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle
parti, se è a titolo oneroso.
CAPO
V
Degli
effetti del contratto
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art.
1372
Efficacia del contratto
Il
contratto ha forza di legge tra le parti.
Non
può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla
legge (1671, 2227).
Il
contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti
dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).
Art.
1373 Recesso unilaterale
Se
a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal
contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto
non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei
contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può
essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto
per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (1569, 1612
e seguenti, 1671, 2227).
Qualora
sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il
recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
E'
salvo in ogni caso il patto contrario.
Art.
1374 Integrazione del contratto
Il
contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso,
ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o,
in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
Art.
1375 Esecuzione di buona fede
Il
contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366,
1460).
Art.
1376 Contratto con effetti reali
Nei
contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di
una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un
diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la
proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto
del consenso delle parti legittimamente manifestato (1155, 1265,
1465, 1472, 1520 e seguenti, 2644, 2684, 2808-2).
Art.
1377 Trasferimento di una massa di cose
Quando
oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se
omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente,
ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate,
pesate o misurate.
Art.
1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Nei
contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate
solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione
fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (1465).
Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un
altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore
(1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).
Art.
1379 Divieto di alienazione
Il
divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le
parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti
di tempo (965) e se non risponde a un apprezzabile interesse di una
delle parti (1260).
Art.
1380 Conflitto tra più diritti personali di godimento
Se,
con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un
diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il
godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Se
nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito
quello che ha il titolo di data certa (2704) anteriore.
Sono
salve le norme relative agli effetti della trascrizione (2644 e
seguenti).
Art.
1381 Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo
Colui
che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a
indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o
non compie il fatto promesso.
SEZIONE
II
Della
clausola penale e della caparra
Art.
1382 Effetti della clausola penale
La
clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di
ritardo nell'adempimento (1218), uno dei contraenti è tenuto a una
determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento
alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità
del danno ulteriore (1223).
La
penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Art.
1383 Divieto di cumulo
Il
creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la
penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
Art.
1384 Riduzione della penale
La
penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione
principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della
penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo
all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (1181, 1526-2,
att. 163).
Art.
1385 Caparra confirmatoria
Se
al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà
all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità
di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve
essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se
la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può
recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è
invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal
contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se
però la parte che non è inadempiente preferisce domandare
l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il
risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e
seguenti; att. 164).
Art.
1386 Caparra penitenziale
Se
nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per
entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo
del recesso.
In
questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il
doppio di quella che ha ricevuta.
CAPO
VI
Della
Rappresentanza
Art.
1387 Fonti della rappresentanza
Il
potere di rappresentanza è conferito dalla legge (48, 320, 357, 360,
424, 643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall'interessato.
Art.
1388 Contratto concluso dal rappresentante
Il
contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del
rappresentato
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Edmondo-1997/nota.htm>,
nei limiti delle facoltà conferitegli (19), produce direttamente
effetto nei confronti del rappresentato.
Art.
1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato
Quando
la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del
contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la
capacità di intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo alla
natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente
capace il rappresentato (1471).
In
ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante
è necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.
Art.
1390 Vizi della volontà
Il
contratto è annullabile(1427 e seguenti,1441 e seguenti) se è
viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio
riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è
annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
Art.
1391 Stati soggettivi rilevanti
Nei
casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza
o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona
del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati
dal rappresentato.
In
nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello
stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Art.
1392 Forma della procura
La
procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte
per il contratto che il rappresentante deve concludere (1350 e
seguenti, 1396 e seguenti).
Art.
1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante
Il
terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi
giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto
scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
Art.
1394 Conflitto d'interessi
Il
contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col
rappresentato può essere annullato (1441 e seguenti) su domanda del
rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal
terzo.
Art.
1395 Contratto con se stesso
E'
annullabile (1471 e seguenti) il contratto che il rappresentante
conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra
parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato
specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in
modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi (1735).
L'impugnazione
può essere proposta soltanto dal rappresentato (1471).
Art.
1396 Modificazione ed estinzione della procura
Le
modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a
conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono
opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al
momento della conclusione del contratto (19, 2266).
Le
altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito
dall'interessato (1722 e seguenti) non sono opponibili ai terzi che
le hanno senza colpa ignorate.
Art.
1397 Restituzione del documento della rappresentanza
Il
rappresentante e tenuto a restituire il documento dal quale risultano
i suoi poteri, quando questi sono cessati.
Art.
1398 Rappresentanza senza potere
Colui
che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o
eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del
danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza
sua colpa nella validità del contratto (1338, 1890, 2822).
Art.
1399 Ratifica
Nell'ipotesi
prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere
ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte
per la conclusione di esso (1350, 2725).
La
ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il
terzo è colui che ha contrattato come rappresentante possono
d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il
terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla
ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la
ratifica s'intende negata (1712).
La
facoltà di ratifica si trasmette agli eredi (588).
Art.
1400 Speciali forme di rappresentanza
Le
speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali
sono regolate dal libro V (2138, 2150, 2203 e seguenti).
CAPO
VII
Del
contratto per persona da nominare
Art.
1401 Riserva di nomina del contraente
Nel
momento della conclusione del contratto (1326) una parte può
riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che
deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal
contratto stesso.
Art.
1402 Termine e modalità della dichiarazione di nomina
La
dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel
termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti
non hanno stabilito un termine diverso.
La
dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione
della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al
contratto.
Art.
1403 Forme e pubblicità
La
dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona
nominata non hanno effetto (2725) se non rivestono la stessa forma
che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta
dalla legge.
Se
per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di
pubblicità (2643 e seguenti), deve agli stessi effetti essere resa
pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione
dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.
Art.
1404 Effetti della dichiarazione di nomina
Quando
la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona
nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal
contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
Art.
1405 Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Se
la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine
stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi
effetti tra i contraenti originari (1762).
CAPO
VIII
Della
cessione del contratto
Art.
1406 Nozione
Ciascuna
parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un
contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state
ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.
Art.
1407 Forma
Se
una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se
un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è
efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata
(Cod. Proc. Civ. 137) o in cui essa l'ha accettata (1264).
Se
tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale
è inserita la clausola "all'ordine" o altra equivalente,
la girata (2009) del documento produce la sostituzione del giratario
nella posizione del girante.
Art.
1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il
cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto
dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di
questo.
Tuttavia
il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente,
può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia (1218) le
obbligazioni assunte.
Nel
caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare
notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici
giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza
è tenuto al risarcimento del danno (1223).
Art.
1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il
contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni
derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col
cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui
ha consentito alla sostituzione.
Art.
1410 Rapporti fra cedente e cessionario
Il
cedente è tenuto a garantire la validità del contratto (1325,
1266).
Se
il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli
risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente
ceduto (1936, 1942, 1944 e seguenti).
CAPO
IX
Del
contratto a favore di terzi
Art.
1411 Contratto a favore di terzi
E'
valida la stipulazione a favore di un terzo (1875, 1920), qualora lo
stipulante vi abbia interesse (1174).
Salvo
patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente
per effetto della stipulazione.
Questa
però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il
terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di
volerne profittare (1920 e seguenti).
In
caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di
profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante,
salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla
natura del contratto.
Art.
1412 Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
Se
la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello
stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una
disposizione testamentaria (587) e quantunque il terzo abbia
dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo
stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca (1921).
La
prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se
questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato
revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Art.
1413 Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Il
promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto
dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su
altri rapporti tra promittente e stipulante.
CAPO
X
Della
simulazione
Art.
1414 Effetti della simulazione tra le parti
Il
contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se
le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello
apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne
sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Le
precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali
destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo
tra il dichiarante e il destinatario (164).
Art.
1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La
simulazione (164) non può essere opposta né dalle parti contraenti,
né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai
terzi che in buona fede (1147) hanno acquistato diritti dal titolare
apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
simulazione (2652).
I
terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti,
quando essa pregiudica i loro diritti (1372, 1417).
Art.
1416 Rapporti con i creditori
La
simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del
titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di
esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato (2910 e
seguenti).
I
creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione
che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori
chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il
loro credito è anteriore (2704) all'atto simulato.
Art.
1417 Prova della simulazione
La
prova per testimoni (2721 e seguenti) della simulazione è
ammissibile senza limiti (164), se la domanda e proposta da creditori
o da terzi e, qualora sia diretta a far valer l'illiceità del
contratto dissimulato (1343 e seguenti, 1354), anche se è proposta
dalle parti (164).
CAPO
XI
Della
nullità del contratto
Art.
1418 Cause di nullità del contratto
Il
contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che
la legge disponga diversamente.
Producono
nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati
dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei
motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto
dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il
contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge
(190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344
e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
Art.
1419 Nullità parziale
La
nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole
importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i
contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo
contenuto che è colpita dalla nullità.
La
nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto,
quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme
imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066,
2077, 2115).
Art.
1420 Nullità nel contratto plurilaterale
Nei
contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna
sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che
colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del
contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le
circostanze, considerarsi essenziale.
Art.
1421 Legittimazione all'azione di nullità
Salvo
diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere
da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal
giudice.
Art.
1422 Imprescrittibilità dell'azione di nullità
L'azione
per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi
gli effetti dell'usucapione (1158 e seguenti) e della prescrizione
delle azioni di ripetizione (2934 e seguenti).
Art.
1423 Inammissibilità della convalida
Il
contratto nullo non può essere convalidato (1444), se la legge non
dispone diversamente (799).
Art.
1424 Conversione del contratto nullo
Il
contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso,
del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto
riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse
lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (1367).
CAPO
XII
Dell'annullabilità
del contratto
SEZIONE
I
Dell'incapacità
Art.
1425 Incapacità delle parti
Il
contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace
di contrattare (1441 e seguenti).
E'
parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite
dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere
o di volere (1191, 1934 e seguente).
Art.
1426 Raggiri usati dal minore
Il
contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato
la sua minore età (2); ma la semplice dichiarazione da lui fatta di
essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.
SEZIONE
II
Dei
vizi del consenso
Art.
1427 Errore, violenza e dolo
Il
contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti),
estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, può
chiedere l'annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le
disposizioni seguenti (122, 624).
Art.
1428 Rilevanza dell'errore
L'errore
è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è
riconoscibile dall'altro contraente.
Art.
1429 Errore essenziale
L'errore
è essenziale:
1)
quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2)
quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero
sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento
o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del
consenso;
3)
quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro
contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del
consenso (122);
4)
quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o
principale del contratto (1969).
Art.
1430 Errore di calcolo
L'errore
di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a
rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia
stato determinante del consenso.
Art.
1431 Errore riconoscibile
L'errore
si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle
circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una
persona di normale diligenza (1176) avrebbe potuto rilevarlo.
Art.
1432 Mantenimento del contratto rettificato
La
parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se,
prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di
eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del
contratto che quella intendeva concludere.
Art.
1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Le
disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in
cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è
stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era
stato incaricato (2706).
Art.
1434 Violenza
La
violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata
da un terzo.
Art.
1435 Caratteri della violenza
La
violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una
persona sensata è da farle temere di esporre se o i suoi beni a un
male ingiusto è notevole. Si ha riguardo, in questa materia,
all'età, al sesso e alla condizione delle persone.
Art.
1436 Violenza diretta contro terzi
La
violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male
minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o
di un discendente o ascendente di lui.
Se
il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del
contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da
parte del giudice.
Art.
1437 Timore riverenziale
Il
solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.
Art.
1438 Minaccia di far valere un diritto
La
minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento
del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Art.
1439 Dolo
Il
dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da
uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte
non avrebbe contrattato.
Quando
i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile
se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Art.
1440 Dolo incidente
Se
i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il
contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a
condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni
(2056).
SEZIONE
III
Dell'azione
di annullamento
Art.
1441 Legittimazione
L'annullamento
del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui
interesse è stabilito dalla legge.
L'incapacità
del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di interdizione legale può
essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
Art.
1442 Prescrizione
L'azione
di annullamento si prescrive (2962) in cinque anni (428, 761, 775).
Quando
l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità
legale (1425 e seguenti), il termine decorre dal giorno in cui è
cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato
lo stato d'interdizione o d'inabilitazione (429), ovvero il minore ha
raggiunto la maggiore età (2).
Negli
altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del
contratto (428, 775, 1326).
L'annullabilità
può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del
contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.
Art.
1443 Ripetizione contro il contraente incapace
Se
il contratto è annullato per incapacità (1425) di uno dei
contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la
prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo
vantaggio (1190, 2039 e seguenti).
Art.
1444 Convalida
Il
contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale
spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la
menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la
dichiarazione che s'intende convalidarlo.
Il
contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava
l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione
conoscendo il motivo di annullabilità.
La
convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di
concludere validamente il contratto (1423,1451).
Art.
1445 Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi
L'annullamento
che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti
acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli
effetti della trascrizione della domanda di annullamento (23, 25,
2377, 2652, 2824; att. 165).
Art.
1446 Annullabilità nel contratto plurilaterale
Nei
contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilità che riguarda il
vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del
contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le
circostanze, considerarsi essenziale.
CAPO
XIII
Della
rescissione del contratto
Art.
1447 Contratto concluso in istato di pericolo
Il
contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni
inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (2045), può
essere rescisso sulla domanda (2652) della parte che si è obbligata.
Il
giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze,
assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
Art.
1448 Azione generale di rescissione per lesione
Se
vi è sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella
dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una
parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la
parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L'azione
non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che
la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al
tempo del contratto.
La
lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non
possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori
(1934, 1970).
Sono
salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (761
e seguenti).
Art.
1449 Prescrizione
L'azione
di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del
contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo
comma dell'art. 2947.
La
rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di
eccezione quando l'azione è prescritta.
Art.
1450 Offerta di modificazione del contratto
Il
contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla
offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo
ad equità.
Art.
1451 L'inammissibilità della convalida
Il
contratto rescindibile non può essere convalidato.
Art.
1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi
La
rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi (1757), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
rescissione (2652).
CAPO
XIV
Della
risoluzione del contratto
SEZIONE
I
Della
risoluzione per inadempimento
Art.
1453 Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei
contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti
non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652),
salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).
La
risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato
promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi
l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla
data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione
l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Art.
1454 Diffida ad adempiere
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/DellaValle.html>
Alla
parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in
un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto
termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto (1662,1901).
Il
termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa
pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o
secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso
il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è
risoluto di diritto.
Art.
1455 Importanza dell'inadempimento
Il
contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti
ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e
seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).
Art.
1456 Clausola risolutiva espressa
I
contraenti possono convenire espressamente che il contratto si
risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta
secondo le modalità stabilite.
In
questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la
parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della
clausola risolutiva.
Art.
1457 Termine essenziale per una delle parti
Se
il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve
considerarsi essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvo patto
o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la
scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre
giorni (2964).
In
mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è
stata espressamente pattuita la risoluzione.
Art.
1458 Effetti della risoluzione
La
risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo
tra le parti, salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o
periodica, riguardo quali l'effetto della risoluzione non si estende
le prestazioni già eseguite (1360).
La
risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica
i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione
della domanda di risoluzione (2652; att. 165).
Art.
1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale
Nei
contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti
non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo
che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze,
considerarsi essenziale.
Art.
1460 Eccezione d'inadempimento
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/DellaValle.html>
Nei
contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può
rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o
non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che
termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o
risultino dalla natura del contratto (1565).
Tuttavia
non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze,
il rifiuto è contrario alla buona fede (1375).
Art.
1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti
Ciascun
contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui
dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali
da porre in evidente pericolo il conseguimento della
controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (1822,
1877, 1956,1959; att. 169).
Art.
1462 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La
clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre
eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non
ha effetto per le eccezioni di nullità (1418 e seguenti), di
annullabilità (1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti)
del contratto.
Nei
casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che
concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna,
imponendo, se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).
SEZIONE
II
Dell'impossibilità
sopravvenuta
Art.
1463 Impossibilità totale
Nei
contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (1256) non può
chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già
ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito
(2033 e seguenti).
Art.
1464 Impossibilità parziale
Quando
la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile
(1258), l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della
prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto
qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale
(1181).
Art.
1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi
Nei
contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata
ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali (1376), il
perimento della cosa per una causa imputabile all'alienante non
libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione,
ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.
La
stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o
costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
Qualora
oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere,
l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la
controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è
stata individuata (1378).
L'acquirente
è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento
era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossilità è
sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (1360).
Art.
1466 Impossibilità nel contratto plurilaterale
Nei
contratti indicati dall'art. 1420 impossibilità della prestazione
(1256) di una delle parti non importa scioglimento del contratto
rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo
le circostanze, considerarsi essenziale.
SEZIONE
III
Dell'eccessiva
onerosità
Art.
1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei
contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione
differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta
eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari
e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la
risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458
(att. 168).
La
risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità
rientra nell'alea normale del contratto.
La
parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla
offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (962,
1623, 1664, 1923).
Art.
1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte
Nell'ipotesi
prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel
quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può
chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione
nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
Art.
1469 Contratto aleatorio
Le
norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti
aleatori per loro natura (1879) o per volontà delle parti (1448,
1472).
CAPO
XIV- BIS
DEI
CONTRATTI DEL CONSUMATORE (*)
1469-bis
Clausole vessatorie
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lener-1996/93-13aS.htm>
nel contratto tra professionista e consumatore.
Nel
contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per
oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si
considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei
diritti e degli obbblighi derivanti dal contratto.
In relazione
al contrattto di cui al primo comma, il consumatore è la persona
fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta. il professionista è la persona
fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua
attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di
cui al primo comma.
Si presumono clausole vessatorie fino a prova
contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
1)
escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di
morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o
da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le
azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o
di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del professionista;
3) escludere o
limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione
di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato
nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo
del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del
professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento
dipende unicamente dalla sua volontà;
5) consentire al
professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede,
senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal
professionista, il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo
a non concludere il contratto oppure a recedere;
6) imporre al
consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento,
il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento,
clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente
eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al
consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire
al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata
dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8)
consentire al professionista di recedere da contratti a tempo
indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di
giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato
rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al
fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere
l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha
avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del
contratto;
11) consentire al professionista di modificare
unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche
del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo
indicato nel contratto;
12) stabilire che il prezzo dei beni o
dei servizi sia determinato al momento della consegna o della
prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il
prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa
recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a
quello originariamente convenuto;
14) riservare al professionista
il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio
prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto
esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15)
limitare la responsabilità del professionista rispetto alle
obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai
mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al
rispetto di particolari formalità;
16) limitare o escludere
l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del
consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sè
un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di
preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la
tutela dei diritti di quest'ultimo;
18) sancire a carico del
consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre
eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria,
limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni
dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei
rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente
sulle controversie località diversa da quella di residenza o
domicilio elettivo del consumatore;
20) prevedere l'alienazione
di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una
condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del
professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace
del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355.
Se
il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a
tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8) e
11) del terzo comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato
motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al
consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato
motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo
termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
Se
il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il
professionista può modificare, senza prevviso, sempreché vi sia un
giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il
tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla
prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata
comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal
contratto.
I numeri 8), 11), 12), 13) del terzo comma non si
applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti
finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato
alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso
di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la
compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia
postali internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e
13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione
dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità
di variazione siano espressamente descritte.
1469-ter.
Accertamento della vessatorietà delle clausole
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Pargolesi-1995.html>.
La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della
natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo
riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un
altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere
vessatorio della clausola non attiene alla determinazione
dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei
beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo
chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che
riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di
disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni
internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati
membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
Non sono
vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati
oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso
mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali,
incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli
elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente
predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il
consumatore.
1469-quater.
Forma e interpretazione. Nel caso di contratti di cui tutte le
clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per
iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e
comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola,
prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
1469-quinquies.
Inefficacia. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli
articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto
rimane efficace per il resto.
Sono inefficaci le clausole che,
quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto
di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista
in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da
un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o
limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o
di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale, o di
adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere
l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto,
di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del
contratto.
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del
consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Il
venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i
danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia
delle clausole dichiarate abusive.
E' inefficace ogni clausola
contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una
legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare
il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo,
laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il
territorio di uno stato membro dell'Unione europea.
1469-sexies.
Azione inibitoria. Le associazioni rappresentative dei consumatori e
dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o
l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali
di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso
delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del
presente capo.
L'inibitoria può essere concessa, quando
ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice può ordinare
che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui
uno almeno a diffusione nazionale.
(*)
Capo aggiunto dall'art.25, l. 6 febbraio 1996, n.52, in attuazione
della direttiva 93/13/CEE
TITOLO
III
DEI
SINGOLI CONTRATTI
CAPO
I
Della
vendita
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art.
1470 Nozione
La
vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto (1376 e
seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473 e
seguente, 1498).
Art.
1471 Divieti speciali di comprare
Non
possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente
né per interposta persona:
1)
gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o
degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2)
gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro
ministero;
3)
coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano
beni altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti),
rispetto ai beni medesimi;
4)
i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di
vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.
Nei
primi due casi l'acquisto è nullo (1421 e seguenti); negli altri è
annullabile (1441 e seguenti).
Art.
1472 Vendita di cose future
Nella
vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348), l'acquisto della
proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se
oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la
proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti
sono separati (820).
Qualora
le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la
vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
Art.
1473 Determinazione del prezzo affidata a un terzo
Le
parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo,
eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se
il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti
non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la
nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del
tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto (1349; att.
82, 170).
Art.
1474 Mancanza di determinazione espressa del prezzo
Se
il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente
e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il
modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica
autorità (o da norme corporative), si presume che le parti abbiano
voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Se
si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo
si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere
eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina.
Qualora
le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le
disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da
essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da
un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente
(1561).
Art.
1475 Spese della vendita
Le
spese del contratto di vendita e le altre accessorie (1510) sono a
carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente (1196,
1539, 554).
§
1 Delle obbligazioni del venditore
Art.
1476 Obbligazioni principali del venditore
Le
obbligazioni principali del venditore sono:
1)
quella di consegnare la cosa al compratore;
2)
quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se
l'acquisto non è effetto immediato del contratto (1376 e seguenti);
3)
quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della
cosa.
Art.
1477 Consegna della cosa
La
cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento
della vendita.
Salvo
diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme
con gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820 e seguente)
dal giorno della vendita.
Il
venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla
proprietà e all'uso della cosa venduta (1527).
Art.
1478 Vendita di cosa altrui
Se
al momento del contratto (1326) la cosa venduta non era di proprietà
del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al
compratore.
Il
compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore
acquista la proprietà dal titolare di essa (att. 171).
Art.
1479 Buona fede del compratore
Il
compratore può chiedere la risoluzione del contratto (1453), se,
quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del
venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare
la proprietà.
Salvo
il disposto dell'art. 1223, il venditore è tenuto a restituire
all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di
valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i
pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di
valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore,
dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne
ha ricavato.
Il
venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese
necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche
quelle voluttuarie (att. 171).
Art.
1480 Vendita di cosa parzialmente di altri
Se
la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era
solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la
risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma
dell'articolo precedente quando deve ritenersi, secondo le
circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di
cui non è divenuto proprietario (1419); altrimenti può solo
ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno
(1233; att. 131).
Art.
1481 Pericolo di rivendica
Il
compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione
di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da
terzi (948), salvo che il venditore presti idonea garanzia (1119).
Il
pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al
compratore al tempo della vendita.
Art.
1482 Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli
Il
compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la
cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti
da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal
compratore stesso ignorati.
Egli
può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del
quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con
obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479.
Se
l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era
nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del
contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di
evizione.
Art.
1483 Evizione totale della cosa
Se
il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di
diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è
tenuto a risarcirlo del danno (1223 e seguenti) a norma dell'art.
1479.
Egli
deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che
questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese
che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia
dovuto rimborsare all'attore.
Art.
1484 Evizione parziale
In
caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni
dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente
(2921).
Art.
1485 Chiamata in causa del venditore
Il
compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla
cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo
faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il
diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni
sufficienti per far respingere la domanda.
Il
compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo
perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano
ragioni sufficienti per impedire l'evizione.
Art.
1486 Responsabilità limitata dal venditore
Se
il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento
di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le
conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli
interessi e di tutte le spese.
Art.
1487 Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia
I
contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e
possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a
garanzia alcuna.
Quantunque
sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre
tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo
ogni patto contrario (1266).
Art.
1488 Effetti dell'esclusione della garanzia
Quando
è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli artt.
1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere
dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il
rimborso delle spese.
Il
venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata
convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Art.
1489 Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Se
la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali
non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono
stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto
conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una
riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480.
Si
osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt.
1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Art.
1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il
venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da
vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il
patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se
il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa
(1229).
Art.
1491 Esclusione della garanzia
Non
è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il
compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i
vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il
venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art.
1492 Effetti della garanzia
Nei
casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua
scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la
riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi
escludano la risoluzione.
La
scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se
la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore
ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per
caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o
trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
Art.
1493 Effetti della risoluzione del contratto
In
caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il
prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti
legittimamente fatti per la vendita (1475).
Il
compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in
conseguenza dei vizi.
Art.
1494 Risarcimento del danno
In
ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento
del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi
della cosa.
Il
venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai
vizi della cosa.
Art.
1495 Termini e condizioni per l'azione
Il
compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi
al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il
diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La
denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione
si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il
compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può
sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato
denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso
dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).
Art.
1496 Vendita di animali
Nella
vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi
speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi
dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti).
Art.
1497 Mancanza di qualità
Quando
la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali
per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la
risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla
risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purché il difetto
di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia
il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e
alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 (att. 172).
§
2 Delle obbligazioni del compratore
Art.
1498 Pagamento del prezzo
Il
compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo
fissati dal contratto.
In
mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve
avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue
(1477).
Se
il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento
si fa al domicilio del venditore (1182).
Art.
1499 Interessi compensativi sul prezzo
Salvo
diversa pattuizione, qualora la cosa venduta è consegnata al
compratore produca frutti (820) o altri proventi (1477), decorrono
gli interessi (1284) sul prezzo, anche se questo non è ancora
esigibile.
§
3 Del riscatto convenzionale
Art.
1500 Patto di riscatto
Il
venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della
cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi
stabiliti dalle disposizioni che seguono.
Il
patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la
vendita è nullo (1421 e seguenti) per l'eccedenza.
Art.
1501 Termini
Il
termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella
vendita di beni mobili (1510 e seguenti) e di cinque anni in quella
di beni immobili (1537 e seguenti). Se le parti stabiliscono un
termine maggiore, essi si riduce a quello legale.
Il
termine stabilito dalla legge è perentorio (2964) e non si può
prorogare.
Art.
1502 Obblighi del riscattante
Il
venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare
al compratore il prezzo, le spese (1475) e ogni altro pagamento
legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni
necessarie e, nei limiti dell'aumentato, quelle che hanno aumentato
il valore della cosa (1150).
Fino
al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto
di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese
utili, può accordare una dilazione, disponendo, se occorrono, le
opportune cautele (1151, 1179).
Art.
1503 Esercizio del riscatto
Il
venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato
non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto (2653) e non
gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo,
delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la
vendita.
Se
il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il
venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia
offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine (1208 e
seguenti).
Nella
vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere
fatta per iscritto, sotto pena di nullità (1350, 2725).
Art.
1504 Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti
Il
venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei
confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche
dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile
(2653, n. 3).
Se
l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve
essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
Art.
1505 Diritti costituiti dal compratore sulla cosa
Il
venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa
esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata (2653 n.
3); ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché
abbiano data certa (2704) e siano state convenute per un tempo non
superiore ai tre anni.
Art.
1506 Riscatto di parte indivisa
In
caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una
cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la
domanda anche in confronto del venditore (1111).
Se
la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il
venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente
all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario
sia lo stesso compratore.
Art.
1507 Vendita congiuntiva di cosa indivisa
Se
più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo
contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di
riscatto solo sopra la quota che le spettava.
La
medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più
eredi.
Il
compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i
venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di
riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano il riscatto può
esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di
riscattare la cosa per intero.
Art.
1508 Vendita separata di cosa indivisa
Se
i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per
intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono
separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che
loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà
prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art.
1509 Riscatto contro gli eredi del compratore
Qualora
il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si
può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli
spetta, anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa.
Se
l'eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno
degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di
lui che per la totalità.
SEZIONE
II
Della
vendita di cose mobili
§
1 Disposizioni generali
Art.
1510 Luogo della consegna
In
mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve
avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se
le parti ne erano a conoscenza (1182), ovvero nel luogo dove il
venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo
patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da
un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della
consegna rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo
spedizioniere (1737 e seguenti); le spese del trasporto sono a carico
del compratore (1475).
Art.
1511 Denunzia nella vendita di cose da trasportare
Nella
vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine
(1495) per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti
decorre dal giorno del ricevimento (att. 172).
Art.
1512 Garanzia di buon funzionamento
Se
il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon
funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto
contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento
entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza (2964 e
seguenti). L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.
Il
giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un
termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il
buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni (1223 e
seguenti).
Sono
salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon
funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso (att.
174).
Art.
1513 Accertamento dei difetti
In
caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il
venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi
stabiliti dall'art. 696, Cod. Proc. Civ. Il giudice, su istanza (Cod.
Proc. Civ. 125) della parte interessata, può ordinare il deposito
(att. 77) o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per
conto di chi spetta, determinandone le condizioni.
La
parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di
contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.
Art.
1514 Deposito della cosa venduta
Se
il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il
venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore
medesimo, in un locale di pubblico deposito (att. 77), oppure in
altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la
consegna doveva essere fatta.
Il
venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito
eseguito (1689 e seguente).
Art.
1515 Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore
Se
il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo (1498),
il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a
spese di lui.
La
vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a
tali atti (att. 83) o, in mancanza di essa nel luogo in cui la
vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il
venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del
luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.
Se
la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica
autorità (o da norme corporative), ovvero risultante da listini di
borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al
prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente
o di un commissario nominato dal pretore. In tal caso il venditore
deve dare al compratore pronta notizia della vendita.
Il
venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il
ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno
(1536, 1551, 1686).
Art.
1516 Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore
Se
la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente
a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non
adempie la sua obbligazione (1476), il compratore può fare
acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di
una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo
precedente (att. 83). Dell'acquisto il compratore deve dare pronta
notizia al venditore.
Il
compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa
occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento
del maggior danno (1223,1536, 1551).
Art.
1517 Risoluzione di diritto
La
risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima
della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle
forme di uso, la consegna della cosa (1477) o il pagamento del prezzo
(1498), se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.
La
risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla
scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui
obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per
ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.
Il
contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal
presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto
giorni (2964) dalla scadenza del termine; in mancanza di tale
comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla
risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti).
Art.
1518 Normale determinazione del risarcimento
Se
la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma
del terzo comma dell'art. 1515, e il contratto si risolve per
l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito
dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo
e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un
maggior danno.
Nella
vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si
determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno
fissati per le singole consegne.
Art.
1519 Restituzione di cose non pagate
Se
la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del
prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il
possesso delle cose vendute, finché queste si trovano presso il
compratore (1156), purché la domanda sia proposta entro quindici
giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano
al tempo della consegna stessa.
Il
diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare
in pregiudizio dei privilegi previsti dagli artt. 2764 e 2765, salvo
che si provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse
nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o
a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.
La
disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei
creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose,
a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del
pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.
§
2 Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione
Art.
1520 Vendita con riserva di gradimento
Quando
si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la
vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato
al venditore (1353 e seguenti).
Se
l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è
liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito
dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo
fissato dal venditore.
Se
la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel
termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.
Art.
1521 Vendita a prova
La
vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva (1353
e seguenti) che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea
all'uso a cui è destinata.
La
prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti
dal contratto o dagli usi.
Art.
1522 Vendita su campione e su tipo di campione
Se
la vendita è fatta su campione, s'intende che questo deve servire
come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso
qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla
risoluzione del contratto (1453).
Qualora,
però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve
servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si
può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione
sia notevole (1455).
In
ogni caso l'azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione
stabilite dall'art. 1495 (att. 172).
§
3 Della vendita con riserva della proprietà
Art.
1523 Passaggio della proprietà e dei rischi
Nella
vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista
la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma
assume i rischi dal momento della consegna.
Art.
1524 Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi
La
riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore,
solo se risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al
pignoramento.
Se
la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire
trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo
acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in
apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella
giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è
acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione
è stata eseguita (2762; att. 254 e seguente).
Sono
salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici
registri (2683 e seguenti).
Art.
1525 Inadempimento del compratore
Nonostante
patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non
superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del
contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine
relativamente alle rate successive (1455; att. 176).
Art.
1526 Risoluzione del contratto
Se
la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del
compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il
diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre il
risarcimento del danno (1223).
Qualora
si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a
titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre
l'indennità convenuta (1384).
La
stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia
configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso,
la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del
pagamento dei canoni pattuiti (att. 176).
§
4 Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti
Art.
1527 Consegna
Nella
vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della
consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della
merce (1996) e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in
mancanza, dagli usi.
1528
Pagamento del prezzo
Salvo
patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve
eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei
documenti indicati dall'articolo precedente.
Quando
i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il
pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e
allo stato delle cose (1490), a meno che queste risultino già
dimostrate.
Art.
1529 Rischi
Se
la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti
consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per
i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui
si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.
Questa
disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto
era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in
mala fede taciute al compratore.
Art.
1530 Pagamento contro documenti a mezzo di banca
Quando
il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il
venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto
opposto dalla banca stessa è constatato all'atto della presentazione
dei documenti nelle forme stabilite dagli usi (1268).
La
banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le
eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti
e quelle relative al rapporto di conferma del credito.
§
5 Della vendita a termine di titoli di credito
Art.
1531 Interessi, dividendi e diritto di voto
Nella
vendita a termine di titoli di credito (1992), gli interessi e i
dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della
scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al
compratore.
Qualora
la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto
spetta al venditore fino al momento della consegna (1550; att. 177).
Art.
1532 Diritto di opzione
Il
diritto di opzione (2441) inerente ai titoli venduti a termine spetta
al compratore.
Il
venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo
utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto
di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se
questi gli ha fornito i fondi necessari.
In
mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve
curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a
mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (1550; att.
251).
Art.
1533 Estrazione per premi o rimborsi
Se
i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o
rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al
compratore, qualora la conclusione (1326) del contratto sia anteriore
al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.
Il
venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve
comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei
titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.
In
mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di
acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità
corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima
dell'inizio della estrazione.
Art.
1534 Versamenti richiesti sui titoli
Il
compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della
scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui
titoli non liberati (1550).
Art.
1535 Proroga dei contratti a termine
Se
alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare
l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo
originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva
l'osservanza degli usi diversi.
Art.
1536 Inadempimento
In
caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano
le norme degli artt. 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa,
l'applicazione delle leggi speciali.
SEZIONE
III
Della
vendita di cose immobili
Art.
1537 Vendita a misura
Quando
un determinato immobile (812) è venduto con l'indicazione della sua
misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni
unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la
misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata nel
contratto (att. 166).
Se
la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il
compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha
facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la
ventesima parte della misura dichiarata.
Art.
1538 Vendita a corpo
Nei
casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo
dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata
indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo,
salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo
rispetto a quella indicata nel contratto.
Nel
caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore
ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il
supplemento.
Art.
1539 Recesso dal contratto
Quando
il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto
a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto (1475).
Art.
1540 Vendita cumulativa di più immobili
Se
due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un
solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di
essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore
nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza;
il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in
conformità delle disposizioni sopra stabilite.
Art.
1541 Prescrizione
Il
diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla
diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in
un anno dalla consegna dell'immobile (att. 178).
SEZIONE
IV
Della
vendita di eredità
Art.
1542 Garanzia
Chi
vende un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a
garantire che la propria qualità di erede (477, 588).
Art.
1543 Forme
La
vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di
nullità (1350, 2643).
Il
venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte
sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di
ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.
Art.
1544 Obblighi del venditore
Se
il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche
credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è
tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.
Art.
1545 Obblighi del compratore
Il
compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato
per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli
sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto
diversamente.
Art.
1546 Responsabilità per debiti ereditari
Il
compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido
(1292 e seguenti) col venditore a pagare i debiti ereditari (752).
Art.
1547 Altre forme di alienazione di eredità
Le
disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione
di un'eredità a titolo oneroso.
Nelle
alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'art. 797.
CAPO
II
Del
riporto
Art.
1548 Nozione
Il
riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in
proprietà al riportatore titoli di credito (1992) di una data specie
per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di
trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la
proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso
del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura
convenuta.
Art.
1549 Perfezione del contratto
Il
contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
Art.
1550 Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli
I
diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto
spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli artt. 1531,
1532,1533 e 1534.
Il
diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore (att.
177).
Art.
1551 Inadempimento
In
caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le
disposizioni degli artt. 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa
l'applicazione delle leggi speciali.
Se
entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine
stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte
ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del
contratto.
CAPO
III
Della
permuta
Art.
1552 Nozione
La
permuta è il contratto (1321) che ha per oggetto il reciproco
trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un
contraente all'altro (1376).
Art.
1553 Evizione
Il
permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa
data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme
stabilite per la vendita (1483 e seguenti), salvo in ogni caso il
risarcimento del danno (1223).
Art.
1554 Spese della permuta
Salvo
patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a
carico di entrambi i contraenti in parti uguali.
Art.
1555 Applicabilità delle norme sulla vendita
Le
norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto
siano con questa compatibili (1470 e seguenti).
CAPO
IV
Del
contratto estimatorio
Art.
1556 Nozione
Con
il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili
all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che
restituisca le cose nel termine stabilito.
Art.
1557 Impossibilità di restituzione
Chi
ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il
prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta
impossibile per causa a lui non imputabile (1218).
Art.
1558 Disponibilità delle cose
Sono
validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose;
ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a
sequestro (Cod. Proc. Civ. 514, 671) finché non ne sia stato pagato
il prezzo.
Colui
che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano
restituite.
CAPO
V
Della
somministrazione
Art.
1559 Nozione
La
somministrazione è il contratto (1321) con il quale una parte si
obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore
dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Art.
1560 Entità della somministrazione
Qualora
non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende
pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che
vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione (1326) del
contratto.
Se
le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo
per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta
all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti
suddetti, il quantitativo dovuto.
Se
l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al
fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto
alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al
fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
Art.
1561 Determinazione del prezzo
Nella
somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere
determinato secondo le norme dell'art. 1474, si ha riguardo al tempo
della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste
devono essere eseguite.
Art.
1562 Pagamento del prezzo
Nella
somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto
all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di
esse.
Nella
somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo
le scadenze d'uso.
Art.
1563 Scadenza delle singole prestazioni
Il
termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito
nell'interesse di entrambe le parti (1184).
Se
l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la
scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicare la data al
somministrante con un congruo preavviso.
Art.
1564 Risoluzione del contratto
In
caso d'inadempimento (1218) di una delle parti relativo a singole
prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se
l'inadempimento ha una notevole importanza (1455) ed è tale da
menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Art.
1565 Sospensione della somministrazione
Se
la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e
l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può
sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso
(1455, 1460).
Art.
1566 Patto di preferenza
Il
patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a
dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un
successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la
durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è
convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni.
L'avente
diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le
condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare,
sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in
quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi
del diritto di preferenza (att. 1791).
Art.
1567 Esclusiva a favore del somministrante
Se
nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del
somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni
della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con
mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del
contratto.
Art.
1568 Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione
Se
la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto
alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona
per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né
direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di
quelle che formano oggetto del contratto.
L'avente
diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere,
nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva,
risponde dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale obbligo,
anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che
sia stato fissato.
Art.
1569 Contratto a tempo indeterminato
Se
la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle
parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine
pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un
termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.
Art.
1570 Rinvio
Si
applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le
disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il
contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.
CAPO
VI
Della
locazione
conduttore
= Mieter , Pächter
SEZIONI
I Disposizioni generali
Art.
1571 Nozione
La
locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere
all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo (1572 e
seguenti), verso un determinato corrispettivo (att. 180).
Art.
1572 Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione
Il
contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto
eccedente l'ordinaria amministrazione (1350, n. 8, 2643, n. 8, 2923).
Sono
altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni
del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno
(1605).
Art.
1573 Durata della locazione
Salvo
diverse norme di legge (1607, 1629), la locazione non può stipularsi
per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più
lungo o in perpetuo, e ridotta al termine suddetto.
Art.
1574 Locazione senza determinazione di tempo
Quando
le parti non hanno determinato la durata della locazione (1616),
questa s'intende convenuta:
1)
se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per
l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio,
per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2)
se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata
corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;
3)
se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità
di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
4)
se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un
fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso (2923).
Art.
1575 Obbligazioni principali del locatore
Il
locatore deve:
1)
consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di
manutenzione;
2)
mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
3)
garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e
seguenti).
Art.
1576 Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Il
locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni
necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a
carico del conduttore (1609, 1621).
Se
si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria
manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art.
1577 Necessità di riparazioni
Quando
la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del
conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se
si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle
direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente
avviso al locatore.
Art.
1578
Vizi della cosa locata (= Miet Mängel)
Se
al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne
diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il
conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una
riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui
conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il
locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi
della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi
al momento della consegna.
Art.
1579
Limitazioni convenzionali della responsabilità
Il
patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore
per i vizi della cosa non ha effetto (1229, 1421 e seguenti), se il
locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi
sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.
Art.
1580
Cose pericolose per la salute
Se
i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio
pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti,
il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i
vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia (1229).
Art.
1581 Vizi sopravvenuti
Le
disposizioni degli articoli precedenti si osservano in quanto
applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso
della locazione.
Art.
1582 Divieto d'innovazione
Il
locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il
godimento da parte del conduttore.
Art.
1583 Mancato godimento per riparazioni urgenti
Se
nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non
possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve
tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte
della cosa locata.
Art.
1584
Diritti del conduttore in caso di riparazioni
Se
l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della
durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il
conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo,
proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità
del mancato godimento.
Indipendentemente
dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile
quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del
conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo
le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art.
1585 Garanzia per molestie
Il
locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che
diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che
pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non
è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di
avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di
essi in nome proprio (1168).
Art.
1586 Pretese da parte di terzi
Se
i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla
cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al
locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.
Se
i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere
la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve
esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non
ha interesse a rimanervi (Cod. Proc. Civ. 108).
Art.
1587
Obbligazioni principali del conduttore (=
Pflichten des Mieters)
Il
conduttore deve:
1)
prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre
di famiglia (1176) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto
o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2)
dare il corrispettivo nei termini convenuti (1282).
Art.
1588 Perdita e deterioramento della cosa locata
Il
conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che
avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio,
qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile
(1218 e seguenti,1256 e seguenti).
E'
pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da
persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al
godimento della cosa.
Art.
1589 Incendio di cosa assicurata
Se
la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal
locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del
conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra
l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando
si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per
valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore
in confronto del locatore, se questi è indennizzato
dall'assicuratore.
Sono
salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione
dell'assicuratore (1916).
Art.
1590 Restituzione della cosa locata
Il
conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato
medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che
ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo
risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In
mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto
la cosa in buono stato di manutenzione.
Il
conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a
vetusta.
Le
cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state
consegnate.
Art.
1591 Danni per ritardata restituzione
Il
conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa è tenuto a
dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna,
salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc. Civ.
657 e seguenti).
Art.
1592 Miglioramenti
Salvo
disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non
ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa
locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è
tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra
l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della
riconsegna.
Anche
nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore
dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono
verificati senza colpa grave del conduttore.
Art.
1593 Addizioni
Il
conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di
toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza
nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere
le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore
un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il
valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se
le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne
costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo
precedente.
Art.
1594
Sublocazione o cessione della locazione (=
Untermiete oder Abretung der Mietrechte)
Il
conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa
locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del
locatore (1406).
Trattandosi
di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore
o consentita dagli usi.
Art.
1595
Rapporti tra il locatore e il subconduttore
Il
locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha
azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della
sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della
domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre
obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.
Il
subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano
stati fatti secondo gli usi locali (2764).
Senza
pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la
nullità (1418) o la risoluzione del contratto di locazione ha
effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza
pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui
(2909).
Art.
1596
Fine della locazione per lo spirare del
termine
La
locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare
del termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La
locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della
scadenza stabilita a norma dell'art. 1574 una delle parti non
comunica all'altra disdetta nel termine (fissato dalle norme
corporative o, in mancanza, in quello) determinato dalle parti o
dagli usi (954).
Art.
1597 Rinnovazione tacita del contratto
La
locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il
conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o
se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata
comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.
La
nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente,
ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo
indeterminato (1574).
Se
è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita
rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare
il contratto.
Art.
1598 Garanzie della locazione
Le
garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni
derivanti da proroghe della durata del contratto.
Art.
1599 Trasferimento a titolo particolare della cosa locata
Il
contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data
certa (2704) anteriore all'alienazione della cosa (999).
La
disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di
beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha
conseguito il possesso in buona fede (1147, 1153).
Le
locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al
terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della
locazione (2643 n. 8, 2644).
L'acquirente
è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto
l'obbligo verso l'alienante (2923).
Art.
1600 Detenzione anteriore al trasferimento
Se
la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è
anteriore al trasferimento, l'acquirente non è tenuto a rispettare
la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per
le locazioni a tempo indeterminato.
Art.
1601 Risarcimento del danno al conduttore licenziato
Se
il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perché il
contratto di locazione non aveva data certa (2704) anteriore al
trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno (1223 e
seguenti).
Art.
1602 Effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente
Il
terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal
giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti
dal contratto di locazione.
Art.
1603 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se
si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di
alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale
facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di
preavviso stabilito dal secondo comma dell'art. 1596. In tal caso al
conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo
patto contrario (2923).
Art.
1604 Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Il
compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di
licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto
irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto
(1500 e seguenti).
Art.
1605 Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione
La
liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non
ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa
locata, se non risulta da atto scritto avente data certa (2704)
anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento
anticipato eseguito in conformità degli usi locali.
Se
la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente
i tre anni e non è stata trascritta (2643 n. 9, 2644), può essere
opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già
trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel
giorno del trasferimento (2812, 2918, 2924).
Art.
1606 Estinzione del diritto del locatore
Nei
casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con
effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa
(2704) sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non
eccedano il triennio.
Sono
salve le diverse disposizioni di legge.
SEZIONE
II
Della
locazione di fondi urbani (l)
Art.
1607
Durata massima della locazione di case
La
locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta
la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla
sua morte.
(Vedere
anche Legge 27
luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Art.
1608
Garanzie per il pagamento della pigione
(=Miete - Garantien)
Nelle
locazioni di case non
mobiliate l'inquilino può essere licenziato se
non fornisce la casa di mobili sufficienti (2764) o non presta altre
garanzie (1179) idonee ad
assicurare il pagamento della pigione.
Art.
1609
Piccole riparazioni a carico
dell'inquilino
Le
riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576
devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle
dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle
dipendenti da vetustà o da caso fortuito (2764).
Le
suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli
usi locali.
Art.
1610
Spurgo dei pozzi e di latrine
Lo
spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
Art.
1611
Incendio di casa abitata da più inquilini
Se
si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili
verso il locatore del danno prodotto dall'incendio (1588),
proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita
anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota
corrispondente alla parte da lui occupata (1589).
La
disposizione del comma precedente non si applica se si prova che
l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini,
ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto
cominciare nella sua abitazione.
Art.
1612 Recesso convenzionale del locatore
Il
locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto
per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata
nel termine stabilito dagli usi locali (Cod. Proc. Civ. 657).
(tacitamente abrogato dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi
Speciali)
Art.
1613 Facoltà di recesso degli impiegati pubblici
Gli
impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto
contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché
questo non sia stato disposto su loro domanda.
Tale
facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha
effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della
disdetta.
Art.
1614 Morte dell'inquilino
Nel
caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per
più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi
possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
Il
recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso
non inferiore a tre mesi.
SEZIONE
III
Dell'affitto
§
1 Disposizioni generali
Art.
1615 Gestione e godimento della cosa produttiva
Quando
la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva,
mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in
conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse
della produzione. A lui spettano i frutti (821) e le altre utilità
della cosa.
Art.
1616
Affitto senza determinazione di tempo
Se
le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di
esse può recedere dal contratto dando all'altra un congruo
preavviso.
Sono
salve (le norme corporative e) gli usi che dispongano diversamente.
Art.
1617
Obblighi del locatore (=Pflichten des VERmieters)
Il
locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le
sue pertinenze (817), in istato da servire all'uso e alla produzione
a cui è destinata.
Art.
1618 Inadempimenti dell'affittuario
Il
locatore può chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario
non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione
di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta
stabilmente la destinazione economica della cosa.
Art.
1619
Diritto di controllo (=Kontrollrecht)
Il
locatore può accertare in ogni
tempo, anche con accesso in luogo, se
l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
Art.
1620
Incremento della produttività della cosa
L'affittuario
può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito
della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non
gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della
produzione.
Art.
1621 Riparazioni
Il
locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le
riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario
(1576).
Art.
1622 Perdite determinate da riparazioni
Se
l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore
determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del
reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al
quinto del reddito complessivo, l'affittuario può domandare una
riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure,
secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art.
1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale
Se,
in conseguenza di una disposizione di legge, (di una norma
corporativa), o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la
gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente
modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una
perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una
diminuzione del fitto (1467) ovvero, secondo le circostanze, lo
scioglimento del contratto.
Sono
salve le diverse disposizioni della legge (della norma corporativa) o
del provvedimento dell'autorità.
Art.
1624
Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto
(=Untermiete verboten)
L'affittuario
non può subaffittare la cosa senza
il consenso del locatore.
La
facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la
facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.
Art.
1625
Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se
si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di
alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario
deve osservare la disposizione dell'art. 1616.
Quando
l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere
data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno
agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Art.
1626
Incapacità o insolvenza dell'affittuario
L'affitto
si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione (414 e seguenti) o
l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata
idonea garanzia (1179) per l'esatto adempimento degli obblighi
dell'affittuario.
Art.
1627
Morte dell'affittuario
Nel
caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi
dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal
contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso
di sei mesi.
Se
l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per
la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di
preavviso.
§
2 Dell'affitto di fondi rustici (=Vermietung von ländlichen
Grundstücken - Agrargrundstücke)
Art.
1628
Durata minima dell'affitto
(Se
le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del
contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata
inferiore si estende al periodo minimo così stabilito).
Art.
1629 Fondi destinati al rimboschimento
L'affitto
di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato
per un termine massimo di novantanove anni.
Art.
1630 Affitto senza determinazione di tempo
L'affitto
a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si
reputa stipulato per il tempo necessario affinché l'affittuario
possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di
avvicendamento delle colture praticate nel fondo.
Se
il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si
reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti (820).
L'affitto
non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato
disdetta con preavviso di sei mesi.
(Sono
salve le diverse disposizioni delle norme corporative).
Art.
1631 Estensione del fondo
Per
l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel
caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla
misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono
determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita (1537).
Artt.
1632-1634 (abrogati)
Art.
1635 Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali
Se,
durante l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti
di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito,
l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la
perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.
Qualora
la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione e
determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i
frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare
provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto
in proporzione della perdita sofferta.
La
riduzione non può mai eccedere la metà del fitto.
In
ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario
abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita
sofferta.
Al
perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti.
Art.
1636 Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali
Se
l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita
per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può
essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non
superiore alla metà.
Art.
1637 Accollo di casi fortuiti
L'affittuario
può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti
ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi
e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente
ritenere probabili.
E'
nullo il patto (1421 e seguenti) col quale l'affittuario si
assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
Art.
1638 Espropriazione per pubblico interesse
In
caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione
temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal
locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non
percepiti o per il mancato raccolto.
Art.
1639
Canone di affitto
Il
fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità
fissa o variabile dei frutti del fondo locato.
Art.
1640 Scorte morte
Le
scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state
consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con
determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se
stimate essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella
stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse,
come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o
la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore
corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può
essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle
colture e la pratica dei luoghi.
La
disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio
dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il
valore delle scorte presso il locatore salvo l'obbligo di questo di
restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.
Se
le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore,
l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto,
deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un
corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al
tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.
Sono
salve (le diverse disposizioni delle norme corporative o) le diverse
pattuizioni delle parti.
Art.
1641 Scorte vive
Quando
il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del
fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si
osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi (le norme
corporative o) i patti diversi.
Art.
1642 Proprietà del bestiame consegnato
Qualora
il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con
indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità,
dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà
di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei
singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
Art.
1643 Rischio della perdita del bestiame
Il
rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal
momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente
pattuito (1637).
Art.
1644 Accrescimenti e frutti del bestiame
L'affittuario
fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e
ogni altro provento che ne deriva (1615).
Il
letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione
del fondo.
Art.
1645 Riconsegna del bestiame
Nel
caso previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario
deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso,
qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di
qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano
ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo,
l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi è
eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne è fatto
conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della
riconsegna.
La
disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio
dell'affitto l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma
che rappresenta il valore del bestiame.
Si
applica altresì la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.
Sono
salvi (le disposizioni delle norme corporative e) i patti diversi.
Art.
1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante
L'affittuario
uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella
coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i
lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al
precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il
consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.
Per
l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e
l'affittuario subentrante si osservano (le disposizioni delle norme
corporative e, in mancanza) gli usi locali.
§
3 Dell'affitto a coltivatore diretto (l)
(Vedere
anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)
Art.
1647 Nozione
Quando
l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col
lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si
applicano le norme che seguono (sempre che il fondo non superi i
limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere
determinati dalle norme corporative) (2079).
Art.
1648 Casi fortuiti ordinari
Il
giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario,
può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito
ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico,
si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.
Art.
1649 Subaffitto
Se
il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come
locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.
Artt.
1650-1651 (abrogati)
Art.
1652 Anticipazioni al'affittuario
Qualora
l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto
ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e
antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.
Il
credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al
saggio legale (1284).
Artt.
1653-1654 (abrogati)
APO
VII
Dell'appalto
(= Werksvertrag)
Art.
1655 Nozione
L'appalto
(2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio,
il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in
danaro.
Art.
1656 Subappalto
L'appaltatore
non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio,
se non è stato autorizzato dal committente (1670).
Art.
1657 Determinazione del corrispettivo
Se
le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno
stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento
alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal
giudice (2225).
Art.
1658 Fornitura della materia
La
materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita
dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione
o dagli usi (2223).
Art.
1659 Variazioni concordate del progetto
L'appaltatore
non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se
il committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione
si deve provare per iscritto (2725).
Anche
quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il
prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha
diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa
pattuizione.
Art.
1660 Variazioni necessarie del progetto
Se
per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare
variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice
di determinate le variazioni da introdurre e le correlative
variazioni del prezzo.
Se
l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo
convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere,
secondo le circostanze, un equa indennità.
Se
le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere
dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Art.
1661 Variazioni ordinate dal committente
Il
committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro
ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.
L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti,
anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La
disposizione del comma precedente non si applica quando le
variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano
notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi
nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per
l'esecuzione dell'opera medesima.
Art.
1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Il
committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di
verificarne a proprie spese lo stato.
Quando,
nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede
secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il
committente può fissare un congruo termine entro il quale
l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso
inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il
diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).
Art.
1663 Denuncia dei difetti della materia
L'appaltatore
è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della
materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e
possono comprometterne la regolare esecuzione.
Art.
1664 Onerosità o difficoltà dell'esecuzione
Qualora
per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti
o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da
determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del
prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono
chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere
accordata solo per quella differenza che eccede il decimo (1467).
Se
nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione
derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle
parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione
dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Art.
1665 Verifica e pagamento dell'opera
Il
committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare
l'opera compiuta.
La
verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo
mette in condizione di poterla eseguire.
Se,
nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente
tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non
ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera
accettata.
Se
il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si
considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo
diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al
pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal
committente (att. 181).
Art.
1666 Verifica e pagamento di singole partite
Se
si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti
può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal
caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione
dell'opera eseguita.
Il
pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata;
non produce questo effetto il versamento di semplici acconti (att.
181).
Art.
1667 Difformità e vizi dell'opera
L'appaltatore
è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera
(1668). La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato
l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano
riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede
taciuti dall'appaltatore.
Il
committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare
all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla
scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha
riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione
contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della
consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può
sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano
stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che
siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181).
Art.
1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera
Il
committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati
a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente
diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa
dell'appaltatore (1223).
Se
però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del
tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la
risoluzione del contratto (2226; att. 181).
Art.
1669 Rovina e difetti di cose immobili
Quando
si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro
natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento,
l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina
in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o
gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia
entro un anno dalla scoperta.
Il
diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla
denunzia.
Art.
1670 Responsabilità lei subappaltatori
L'appaltatore,
per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto
pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta
giorni dal ricevimento.
Art.
1671 Recesso unilaterale dal contratto
Il
committente può recedere dal contratto (16603), anche se è stata
iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio,
purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori
eseguiti e del mancato guadagno (1372, 2227).
Art.
1672 Impossibilità di esecuzione dell'opera
Se
il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta
impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna
delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già
compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del
prezzo pattuito per l'opera intera.
Art.
1673 Perimento o deterioramento della cosa
Se,
per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è
deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il
committente sia in mora a verificarla (1207), il perimento o il
deterioramento e a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia
fornito la materia.
Se
la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il
perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto
riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico
dell'appaltatore.
Art.
1674 Morte dell'appaltatore
Il
contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore,
salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo
determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal
contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la
buona esecuzione dell'opera o del servizio.
Art.
1675 Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore
Nel
caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il
committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere
eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui
le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il
committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua
indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione,
salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno (2578).
Art.
1676 Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente
Coloro
che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività
per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre
azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro
dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso
l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda (2900).
Art.
1677 Prestazione continuativa o periodica di servizi
Se
l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di
servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo
e quelle relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti).
CAPO VIII
Del trasporto
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1678 Nozione
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo
(2761, 2951), a trasferire persone o cose (1683 e seguenti) da un luogo
a un altro (1378).
Art. 1679 Pubblici servizi di linea
Coloro che per concessione amministrativa (2597) esercitano servizi di
linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare
le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari
dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate
nell'atto di concessione e rese note al pubblico (2951).
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso
di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso
maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è
obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia
richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali,
qualunque deroga alle medesime è nulla (1421 e seguenti), e alla
clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali
(1339, 1419).
Art. 1680 Limiti di applicabilità delle norme
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via
d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non
siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
SEZIONE II
Del trasporto di persone
Art. 1681 Responsabilità del vettore
Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento
nell'esecuzione del trasporto (1218 e seguenti), il vettore risponde
dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il
viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore
porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a
evitare il danno (2951).
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i
sinistri che colpiscono il viaggiatore (1229).
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di
trasporto gratuito (2951).
Art. 1682 Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del
proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si
determina in ragione dell'intero percorso.
SEZIONE III
Del trasporto di cose
Art. 1683 Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del
destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la
quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi
necessari per eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il
mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da
trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o
dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o
irregolarità dei documenti.
Art. 1684 Lettera di vettura e ricevuta di carico
Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di
vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni
enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il
trasporto.
Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato
della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è
stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le
stesse indicazioni.
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di
vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la
clausola "all'ordine" (2008 e seguenti).
Art. 1685 Diritti del mittente
Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione
delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da
quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo
l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal
contrordine.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della
lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può
disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al
vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove
indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui
esse sono passate a disposizione del destinatario (1378).
Art. 1686 Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o
soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi
deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla
custodia delle cose consegnategli.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al
mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può
depositare le cose a norma dell'art. 1514 (att. 77), o se sono soggette
a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515. Il
vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della
vendita (att. 83).
Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato
iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione
del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia
dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.
Art. 1687 Riconsegna delle merci
Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione (1177) del
destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal
contratto o, in mancanza, dagli usi.
Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore
deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.
Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore
deve esibirla al destinatario.
Art. 1688 Termine di resa
Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali è
determinato dalla somma di questi.
Art. 1689 Diritti del destinatario
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano
al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o
scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne
richiede la riconsegna al vettore.
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se
non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto
(2761) e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel
caso in cui l'ammontare del}e somme dovute sia controverso, il
destinatario deve depositare la differenza contestata presso un
istituto di credito (att. 251).
Art. 1690 Impedimenti alla riconsegna
Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere
la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare
immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni
dell'art. 1686.
Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del
destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se
il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può
depositarle a norma dell'art. 1514 o, se sono soggette a rapido
deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515 per conto
dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente
del deposito o della vendita (att. 83).
Art. 1691 Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine
Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di
vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti
nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante
girata del titolo (2009 e seguenti).
In tal caso il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso
dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un
domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal
duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.
Il possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della
ricevuta di carico all'ordine, deve restituire il titolo al vettore
all'atto della riconsegna delle cose trasportate.
Art. 1692 Responsabilità del vettore nei confronti del mittente
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i
propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere
il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente
dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a
quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso
il destinatario (2951).
Art. 1693 Responsabilità per perdita e avaria
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose
consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello
in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o
l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle
cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da
quello del destinatario (1218).
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume
che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
Art. 1694 Presunzioni di fortuito
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito
per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del
trasporto, dipendono da caso fortuito (att. 181 e seguenti).
Art. 1695 Calo naturale
Per le cose che data la loro particolare natura, sono soggette durante
il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde
solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il
mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in
conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso
non poteva giungere alla misura accertata.
Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Art. 1696 Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo
corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna
(15153).
Art. 1697 Accertamento della perdita e dell'avaria
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della
riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si
accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 Cod. Proc. Civ.
Art. 1698 Estinzione dell'azione nei confronti del vettore
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di
quanto è dovuto al vettore (1689-2) estingue le azioni derivanti dal
contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve
le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al
momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia
denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il
ricevimento (2964; att. 182).
Art. 1699 Trasporto con rispedizione della merce
Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre
le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi
rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di
destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le
proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere (1737 e seguenti).
Art. 1700 Trasporto cumulativo
Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori
successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido (1292 e
seguenti) per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di
partenza fino al luogo di destinazione.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in
regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se
risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei
vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario,
al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai
percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto
nel proprio percorso.
Art. 1701 Diritto di accertamento dei vettori successivi
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di
vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al
momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazioni, si
presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera
di vettura.
Art. 1702 Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore
L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione
dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per
l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate (2761).
Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è
responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva
l'azione contro il destinatario.
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1703 Nozione
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno
o più atti giuridici per conto dell'altra.
Art. 1704 Mandato con rappresentanza
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del
mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di
questo libro (1387 e seguenti).
Art. 1705 Mandato senza rappresentanza
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume
gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi
hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante,
sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito
derivanti dall'esecuzione del manda, salvo che ciò possa pregiudicare i
diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che
seguono.
Art. 1706 Acquisti del mandatario
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal
mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai
terzi per effetto del possesso di buona fede (1153 e seguenti).
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili
iscritti in pubblici registri (812 e seguenti), il mandatario è
obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si
osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre
(2652, n. 2, 2690 n. 1, 2932; att. 183).
Art. 1707 Creditori del mandatario
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui
beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in
nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il
mandato risulti da scrittura avente data certa (2704) anteriore al
pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili
iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la
trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale
diretta a conseguirlo (2915; att. 183).
Art. 1708 Contenuto del mandato
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma
anche quelli che sono necessari al loro compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria
amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Art. 1709 Presunzione di onerosità
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso (2761), se non è
stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali
o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
§ 1 Delle obbligazioni del mandatario
Art. 1710 Diligenza del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1) con la
diligenza del buon padre di famiglia (1176); ma se il mandato è
gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze
sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del
mandato.
Art. 1711 Limiti del mandato
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che
esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non
lo ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora
circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli
comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso
mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Art. 1712 Comunicazione dell'eseguito mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione
del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale
comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura
dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario
si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Art. 1713 Obbligo di rendiconto
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e
rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cod. Proc.
Civ. 263 e seguenti).
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei
casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave
(1229).
Art. 1714 Interessi sulle somme riscosse
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali
(1284) sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con
decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la
spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
Art. 1715 Responsabilità per le obbligazioni dei terzi
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio
nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni
assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che
l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della
conclusione del contratto.
Art. 1716 Pluralità di mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a
operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire
congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare (2203). In
questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne
notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni
derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono
obbligati in solido (1292 e seguenti) verso il mandante.
Art. 1717 Sostituto del mandatario
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se
stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la
natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la
persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella
scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal
mandatario.
Art. 1718 Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono
state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di
quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di
deterioramento o sono giunte con ritardo.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a
norma dell'art. 1515 (att. 83).
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve
dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario
non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale
incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.
§ 2 Delle obbligazioni del mandante
Art. 1719 Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al
mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per
l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha
contratte in proprio nome.
Art. 1720 Spese e compenso del mandatario
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli
interessi legali (1284) dal giorno in cui sono state fatte, e deve
pagargli il compenso che gli spetta (2761).
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti
a causa dell'incarico.
Art. 1721 Diritto del mandatario sui crediti
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti
dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui
creditori di questo (2761).
§ 3 Dell'estinzione del mandato
Art. 1722 Cause di estinzione
Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del
mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione (414 e seguenti) del
mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il
compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si
estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di
recesso delle parti o degli eredi (att. 184).
Art. 1723 Revocabilità del mandato
Il mandante può revocare il mandato; ma se era stata pattuita
l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta
causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non
si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia
diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca (2259); non
si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità (1425) del
mandante.
Art. 1724 Revoca tacita
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento
di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e
producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario
(1334 e seguente).
Art. 1725 Revoca del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per
un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni (1223 e
seguenti), se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento
dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al
risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che
ricorra una giusta causa.
Art. 1726 Revoca del mandato collettivo
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un
affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia
fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (2609).
Art. 1727 Rinunzia del mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire
i danni (1223 e seguenti) al mandante. Se il mandato è a tempo
indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto
al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che
il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento
grave da parte del mandatario.
Art. 1728 Morte o incapacità del mandante o del mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta
(1425) del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve
continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità
(414 e seguente) del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo
rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono
avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di
questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Art. 1729 Mancata conoscenza della causa di estinzione
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione
del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi
(1396).
Art. 1730 Estinzione del mandato conferito a più mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a
operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione
concerne uno solo dei mandatari.
SEZIONE II
Della commissione
Art. 1731 Nozione
Il contratto di commissione e un mandato (1703 e seguenti) che ha per
oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in
nome del commissionario.
Art. 1732 Operazioni a fido
Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di
pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione,
se il committente non ha disposto altrimenti.
Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il
divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il
committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto
del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa
dilazione.
Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare
al committente la persona del contraente e il termine concesso;
altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica
il disposto del comma precedente.
Art. 1733 Misura della provvigione
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è
stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è
compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo
equità.
Art. 1734 Revoca della commissione
Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che
il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al
commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo
conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.
Art. 1735 Commissionario contraente in proprio
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci
aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma
dell'art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il
commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve
comperare, o può acquistare per se le cose che deve vendere, salvo, in
ogni caso, il suo diritto alla provvigione (1395).
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che
acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente
nel giorno in cui compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo
fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che
deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente,
se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.
Art. 1736 Star del credere
Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo "star
del credere" risponde nei confronti del committente per l'esecuzione
dell'affare.
In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a
una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina
secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di
usi, provvede il giudice secondo equità.
SEZIONE III
Della spedizione
Art. 1737 Nozione
Il contratto di spedizione è un mandato (1703 e seguenti) col quale lo
spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per
conto del mandante, un contratto di trasporto (1678) e di compiere le
operazioni accessorie (1374 e seguenti).
Art. 1738 Revoca
Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto
col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione,
rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli
un equo compenso per l'attività prestata (1725).
Art. 1739 Obblighi dello spedizioniere
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della
merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del
committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del
medesimo (1711).
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari,
lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle
cose spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo
spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto
contrario.
Art. 1740 Diritti dello spedizioniere
La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione
dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le
tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui
avviene la spedizione (2761, 2951).
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite
dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti
giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati
preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.
Art. 1741 Spedizioniere vettore
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del
trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore
(1683 e seguenti).
CAPO X
Del contratto di agenzia
(Vedere anche Legge 3 maggio 1985, Leggi Speciali sul Commercio).
Art. 1742 Nozione
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di
promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata.
Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del
contratto dalla stessa sottoscritto. (Comma aggiunto dall'art 1, Decr.
Lgs 10 settembre 1991, n. 303).
Art. 1743 Diritto di esclusiva
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella
stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere
l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli
affari di più imprese in concorrenza tra loro (1567 e seguenti).
Art. 1744 Riscossioni
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se
questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o
dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art. 1745 Rappresentanza dell'agente
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per
il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze
contrattuali sono validamente fatti all'agente.
L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ. 670 e
seguenti) nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono
necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746 Obblighi dell'agente
L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle
istruzioni ricevute (1711) e fornire al preponente le informazioni
riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni
altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli
affari.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al
commissionario (1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi dalla
natura del contratto di agenzia.
Art. 1747 Impedimento dell'agente
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve
dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al
risarcimento del danno (1223).
Art. 1748 Diritti dell'agente ed obblighi del preponente
L'agente ha diritto alla provvigione (2751 n. 6) solo per gli affari
che hanno avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione
parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte
eseguita.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal
preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata
all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo
lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto soprattutto
dell'attività da lui svolta.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Il preponente deve porre a disposizione dell'agente la documentazione
necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le
informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in particolare
avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda
che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore
a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il
preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine
ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione
di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni
dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre
nel corso del quale esse sono state acquisite. L'estratto conto indica
gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo
delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate
devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le
informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili,
necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate.
NOTA La parte dal 3° comma in poi è stata aggiunta dall'art. 2, Decr.
Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validità dal 1° gennaio 1994.
Art. 1749 Mancata esecuzione del contratto
La provvigione spetta all'agente anche per affari che non hanno avuto
esecuzione per causa imputabile al preponente.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in
parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte
ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata (dalle
norme corporative), dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo
equità (2751).
Art. 1750 Durata del contratto o recesso
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere
eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si
trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra
entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese
per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo
anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi
per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per
il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma
il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a
carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di
preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
NOTA Articolo così sostituito dall'art. 3 Decr. Lgs 10 settembre 1991,
n. 303. Validità dal 1° gennaio 1994. Precedente testo dell'art. 1750:
"Art. 1750 - Recesso dal contratto - Se il contratto di agenzia è a
tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto
(1373), dandone preavviso all'altra nel termine stabilito (dalle norme
corporative o) dagli usi.
Il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una
corrispondente indennità".
Art. 1751 Indennità in caso di cessazione del rapporto
All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a
corrispondere all'agente un'indennità se ricorra almeno una delle
seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il
preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari
con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l'agente
perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza
imputabile all'agente la quale, per la sua gravità, non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia
giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze
attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali
non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione
dell'attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un
terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad
un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle
retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il
contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in
questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto
all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente
articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto,
omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri
diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a
svantaggio dell'agente.
NOTA Articolo così sostituito dall'art. 4 Decr. Lgs 10 settembre 1991,
n. 303. Validità dal 1° gennaio 1993. Precedente testo dell'art. 1751:
"Art. 1751 - Indennità per lo scioglimento del contratto -
All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il
preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità
proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso
del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici
collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal
giudice secondo equità (2120, 2751 bis n. 3, 2948 n. 5).
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere
per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal
preponente (2123).
L'indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia è sciolto per
invalidità permanente e totale dell'agente.
Nel caso di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi (2122)".
Art. 1751 bis Patto di non concorrenza
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo
scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve
riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i
quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non
può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
NOTA Articolo aggiunto dall'art. 5, Decr.Lgs 10 settembre 1991, n. 303.
Validità dal 1° gennaio 1994.
Art. 1752 Agente con rappresentanza
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in
cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la
conclusione dei contratti (1387 e seguenti).
Art. 1753 Agenti di assicurazione
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di
assicurazione, in quanto non siano derogate (dalle norme corporative o)
dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività
assicurativa (1903).
CAPO XI
Della mediazione
Art. 1754 Mediatore
E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da
rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Art. 1755 Provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti
(2950), se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare
su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali
o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Art. 1756 Rimborso delle spese
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle
spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state
eseguite anche se l'affare non è stato concluso.
Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla
provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla
provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e
seguenti).
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il
contratto è annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e
seguenti), se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
Art. 1758 Pluralità di mediatori
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di
essi ha diritto a una quota della provvigione.
Art. 1759 Responsabilità del mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note,
relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono
influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle
scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite
(2008 e seguenti).
Art. 1760 Obblighi del mediatore professionale
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (1522),
finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della
merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con
l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro (2214 e seguenti) gli estremi essenziali
del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti
copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761 Rappresentanza del mediatore
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla
(1388) negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il
suo intervento.
Art. 1762 Contraente non nominato
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro
risponde dell'esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito,
subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e
seguenti).
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si
manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei
contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la
responsabilità del mediatore.
Art. 1763 Fideiussione del mediatore
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti (936 e
seguenti).
Art. 1764 Sanzioni
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è
punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora
sanzione amministrativa).
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione
fino a sei mesi (c.p. 35)
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività
nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce
lo stato d'incapacità.
Art. 1765 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
CAPO XII
Del deposito
SEZIONE I
Del deposito in generale
Art. 1766 Nozione
Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una
cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Art. 1767 Presunzione di gratuità
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale
del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa
volontà delle parti.
Art. 1768 Diligenza nella custodia
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di
famiglia (1176, 2051).
Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con
minor rigore (1710).
Art. 1769 Responsabilità del depositario incapace
Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa
nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In
ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della
cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può
pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di
quest'ultimo (2041 e seguente).
Art. 1770 Modalità della custodia
Il depositario non può servirsi della cosa depositata ne darla in
deposito ad altri, senza il consenso del depositante.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la
custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al
depositante appena è possibile.
Art. 1771 Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la
richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del
depositario (1184, 2930).
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante
riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del
depositante (1184). Anche se non è stato convenuto un termine, il
giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la
cosa.
Art. 1772 Pluralità di depositanti e di depositari
Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la
restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite
dall'autorità giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più
eredi, se la cosa non è divisibile (1314 e seguenti).
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la
restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne
pronta notizia agli altri.
Art. 1773 Terzo interessato nel deposito
Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi
ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione (1411),
il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante
senza il consenso del terzo.
Art. 1774 Luogo di restituzione e spese relative
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel
luogo in cui doveva essere custodita (1182).
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Art. 1775 Restituzione dei frutti
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli
abbia percepiti (821,1779).
Art. 1776 Obblighi dell'erede del depositario
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che
ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire
il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il
depositante subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti).
Art. 1777 Persona a cui deve essere restituita la cosa
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona
indicata per riceverla (1188, 1836), e non può esigere che il
depositante provi di esserne proprietario.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa
(948) o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del
risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e
può ottenere di essere estromesso (Cod. Proc. Civ. 109) dal giudizio
indicando la persona del medesimo (1586). In questo caso egli può anche
liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi
stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Art. 1778 Cosa proveniente da reato
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota
la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito
fatto presso di sé.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi
dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata
opposizione (2906).
Art. 1779 Cosa propria del depositario
Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa
gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto
(1253 e seguenti).
Art. 1780 Perdita non imputabile della detenzione della cosa
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un
fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di
restituire la cosa (1256 e seguenti), ma deve, sotto pena di
risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il
fatto per cui ha perduto la detenzione.
Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto
stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti
spettanti a quest'ultimo (1259).
Art. 1781 Diritti del depositario
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese
fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate
dal deposito e a pagargli il compenso pattuito (1802, 2761).
Art. 1782 Deposito irregolare
Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose
fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne
acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della
stessa specie e qualità (1834).
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al
mutuo (1813 e seguenti).
SEZIONE II
Del deposito in albergo
Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o
sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone
dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo
ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo
di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo
ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori
dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o
successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di
quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di
cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi
dell'albergatore
La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo
di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro
contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli
soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto
dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano
valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un
involucro chiuso o sigillato.
Art. 1785 Limiti di responsabilità
L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la
distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo
servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
Art. 1785-bis Responsabilità per colpa dell'albergatore
L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite
previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la
distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo
sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi
ausiliari.
Art. 1785-ter Obbligo di denuncia del danno
Fuori del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potrà
valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto
all'albergatore con ritardo ingiustificato.
Art. 1785-quater Nullità
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a
limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.
Art. 1785-quinquies Limiti di applicazione
Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli,
alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.
Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case
di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari,
pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
SEZIONE III
Del deposito nei magazzini generali
Art. 1787 Responsabilità dei magazzini generali
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci
depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è
derivata dal caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di
esse o dell'imballaggio (1218).
Art. 1788 Diritti del depositante
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di
ritirare i campioni d'uso.
Art. 1789 Vendita delle cose depositate
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere
alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci
non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di
deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del
deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di
deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite
dall'art. 1515 (att. 83).
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai
magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi
diritto.
Art. 1790 Fede di deposito
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare
una fede di deposito delle merci depositate (1996).
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta (2563 e seguenti) e il domicilio
(43) del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi
atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è
stata assicurata.
Art. 1791 Nota di pegno
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono
ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un
unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Art. 1792 Intestazione e circolazione dei titoli
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del
depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia
congiuntamente sia separatamente, mediante girata (2009 e seguenti).
Art. 1793 Diritti del possessore
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha
diritto alla riconsegna delle cose depositate (1777, 1996); egli ha
altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate
siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata
una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del
titolo complessivo.
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose
depositate (2784 e seguenti).
Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla
riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate
dall'art. 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall'art. 1788.
Art. 1794 Prima girata della nota di pegno
La prima girata (2009 e seguenti) della sola nota di pegno deve
indicare l'ammontare del credito e degli interessi (1282) nonché la
scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere
trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.
La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito
vincola, a favore del possessore di buona fede (1147), tutto il valore
delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo
possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non
dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del
possessore di mala fede della nota di pegno.
Art. 1795 Diritti del possessore della sola fede di deposito
Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose
depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono
costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma
dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio (1771).
Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di
merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare
anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una
somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di
pegno e alla quantità delle merci ritirate.
Art. 1796 Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla
scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria,
può far vendere le cose depositate in conformità dell'art. 1515,
decorsi otto giorni da quello della scadenza.
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di
pegno è surrogato nei diritti di questo (1203 e seguenti), e può
procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla
scadenza (1515; att. 83).
(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1797 Azione nei confronti dei giranti
Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se
prima non ha proceduto alla vendita del pegno.
I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono
quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è
avvenuta la vendita delle cose depositate.
Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro
i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici
giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose
depositate.
Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito
e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni (2934 e
seguenti)
CAPO XIII
Del sequestro convenzionale
Art. 1798 Nozione
Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone
affidano a un terzo (1140) una cosa o una pluralità di cose, rispetto
alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la
restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà
definita (1773).
Art. 1799 Obblighi, diritti e poteri del sequestratario
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati
dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
Art. 1800 Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto
alle norme del deposito (1768 e seguenti).
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle
cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone
pronta notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di
amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato (1703 e
seguenti).
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a
quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Art. 1801 Liberazione del sequestratario
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può
essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
Art. 1802 Compenso e rimborso delle spese al sequestratario
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito
diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni
altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione
della cosa (2761).
CAPO XIV
Del comodato
Art. 1803 Nozione
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una
cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso
determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
Art. 1804 Obbligazioni del comodatario
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la
diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene
che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso
del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può
chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del
danno.
Art. 1805 Perimento della cosa
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a
cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo
salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo
più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita
avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa
sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o
l'avesse restituita a tempo debito (1221).
Art. 1806 Stima
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a
carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non
imputabile.
Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata
consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del
deterioramento.
Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
servirsi della cosa.
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie
sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e
urgenti (2756).
Art. 1809 Restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla
scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne
è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia
cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto
bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la
cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non
appena il comodante la richiede.
Art. 1811 Morte del comodatario
In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato
convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione
della cosa.
Art. 1812 Danni al comodatario per vizi della cosa
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve,
il comodante e tenuto al risarcimento (1223) qualora, conoscendo i vizi
della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
CAPO XV
Del mutuo
Art. 1813 Nozione
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una
determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si
obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità
(1782).
Art. 1814 Trasferimento della proprietà
Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (1782).
Art. 1815 Interessi
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli
interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si
osservano le disposizioni dell'art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la
clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale
(1284, 1419; att. 185).
Art. 1816 Termine per la restituzione fissato dalle parti
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di
entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del
mutuatario (1184).
Art. 1817 Termine per la restituzione fissato dal giudice
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal
giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il
termine per il pagamento è pure fissato dal giudice (1183).
Art. 1818 Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è
divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile
al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al
tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva
eseguire.
Art. 1819 Restituzione rateale
Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il
mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata,
il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata
restituzione dell'intero.
Art. 1820 Mancato pagamento degli interessi
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi,
il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto (1453 e
seguenti).
Art. 1821 Danni al mutuatario per vizi delle cose
Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi
delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza
colpa.
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in
cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Art. 1822 Promessa di mutuo
Chi ha promesso (1351) di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento
della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro
contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la
restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (1461).
CAPO XVI
Del conto corrente
Art. 1823 Nozione
Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad
annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse,
considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del
conto.
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non e
richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un
nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
Art. 1824 Crediti esclusi dal conto corrente
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di
compensazione (1243 e seguenti).
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori (2082 e seguenti),
s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive
imprese.
Art. 1825 Interessi
Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal
contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale (1282,
1284).
Art. 1826 Spese e diritti di commissione
L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e
il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse.
Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.
Art. 1827 Effetti dell'inclusione nel conto
L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio
delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.
Se l'atto è dichiarato nullo (1418 e seguenti), annullato (1425 e
seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o risoluto (1453 e seguenti), la
relativa partita si elimina dal conto.
Art. 1828 Efficacia della garanzia dei crediti iscritti
Se il credito incluso nel conto e assistito da una garanzia reale (1960
e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e
seguenti), il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il
saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla
concorrenza del credito garantito.
La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un
coobbligato solidale (1292).
Art. 1829 Crediti verso terzi
Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto
di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo
incasso". In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha
la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal
conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può
eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente
esercitato le azioni contro il debitore.
Art. 1830 Sequestro o pignoramento del saldo
Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato
l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro
correntista non può, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del
creditore (2917). Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in
dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.
Art. 1831 Chiusura del conto
La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle
scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine
di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
Art. 1832 Approvazione del conto
L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende
approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale,
o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le
circostanze.
L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per
errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per
duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di
decadenza (2964 e seguenti), entro sei mesi dalla data di ricezione
dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve
essere spedito per mezzo di raccomandata.
Art. 1833 Recesso dal contratto
Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso
almeno dieci giorni prima.
In caso d'interdizione, d'inabilitazione (414 e seguenti), d'insolvenza
o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno
diritto di recedere dal contratto.
Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove
partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla
scadenza del periodo stabilito dall'art. 1831.
CAPO XVII
Dei contratti bancari
SEZIONE I
Dei depositi bancari
Art. 1834 Depositi di danaro
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne
acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie
monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto ovvero a
richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso
stabilito dalle parti o dagli usi (1782).
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla
sede della banca presso la quale si e costituito il rapporto.
Art. 1835 Libretto di deposito a risparmio
Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti
e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che
appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e
depositante.
E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto contrario.
Art. 1836 Legittimazione del possessore
Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza
dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore
è liberata, anche se questi non è il depositante (1777,1992, 2003).
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di
deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata
persona o in altro modo contrassegnato.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 1837 (abrogato)
Art. 1838 Deposito dei titoli in amministrazione
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve
custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i
sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale,
curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale
provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme
riscosse devono essere accreditate al depositante.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi
(2344, 2452) o si deve esercitare un diritto di opzione (2441), la
banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve
eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In
mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per
conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione
o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
E' nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare,
nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza (1176, 1229).
SEZIONE II
Del servizio bancario delle cassette di sicurezza
Art. 1839 Cassette di sicurezza
Nel servizio delle cassette di sicurezza (1321), la banca risponde
(1176) verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per
l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.
Art. 1840 Apertura della cassetta
Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa e
consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa
pattuizione.
In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca
che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della
cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le
modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
Art. 1841 Apertura forzata della cassetta
Quando il contratto e scaduto, la banca, previa intimazione
all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può
chiedere al pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta.
L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e
con le cautele che il pretore ritiene opportune.
Il pretore può dare le disposizioni necessarie per la conservazione
degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di
essi che occorra al soddisfacimento di quanto e dovuto alla banca per
canoni e spese.
SEZIONE III
Dell'apertura di credito bancario
Art. 1842 Nozione
L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si
obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro
per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Art. 1843 Utilizzazione del credito
Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più
volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi
versamenti ripristinare la sua disponibilità.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso
la sede della banca dove è costituito il rapporto.
Art. 1844 Garanzia
Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale (1960 e
seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e
seguenti), questa non si estingue prima della fine del rapporto per il
solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un
supplemento di garanzia o la sostituzione del garante (1461, 1850,
1867, 1877, 2743). Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la
banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore
della garanzia o recedere dal contratto.
Art. 1845 Recesso dal contratto
Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima
della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la
banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la
restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti
può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito
dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
SEZIONE IV
Dell'anticipazione bancaria
Art. 1846 Disponibilità delle cose date in pegno
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci (2784 e
seguenti), la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se
ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate
(2792). Il patto contrario deve essere provato per iscritto (2725).
Art. 1847 Assicurazione delle merci
La banca deve provvedere per conto del contraente (1891)
all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il
valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele
d'uso.
Art. 1848 Spese di custodia
La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle
spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne
abbia acquistato la disponibilità.
Art. 1849 Ritiro dei titoli o delle merci
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare
in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso
proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla
banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il
credito residuo risulti insufficientemente garantito (1795).
Art. 1850 Diminuzione della garanzia
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a
quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al
debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida
che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci
dati in pegno (1461). Se il debitore non ottempera alla richiesta, la
banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma
dell'art. 2797.
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto
col ricavato della vendita.
Art. 1851 Pegno irregolare a garanzia di anticipazione
Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro,
merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata
conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire
solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono
l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza e determinata in
relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza
dei crediti.
SEZIONE V
Delle operazioni bancarie in conto corrente
Art. 1852 Disposizione da parte del correntista
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie
siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in
qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva
l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Art. 1853 Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti
Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti,
ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano
reciprocamente, salvo patto contrario (1241 e seguenti).
Art. 1854 Conto corrente intestato a più persone
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per
le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari
sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto
(1292 e seguenti).
Art. 1855 Operazione a tempo indeterminato
Se l'operazione regolata in conto corrente e a tempo indeterminato,
ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel
termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
Art. 1856 Esecuzione d'incarichi
La banca risponde secondo le regole del mandato (1703 e seguenti) per
l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali
della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un
suo corrispondente (1717).
Art. 1857 Norme applicabili
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli
artt. 1826, 1829 e 1832.
SEZIONE VI
Dello sconto bancario
Art. 1858 Nozione
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione
dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi
non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito
stesso (1260 e seguenti).
Art. 1859 Sconto di cambiali
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario
(2009 e seguenti), la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai
diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione
della somma anticipata.
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della
provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole
"senza accettazione".
Art. 1860 Sconto di tratte documentate
La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso
privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo
possesso (2761).
CAPO XVIII
Della rendita perpetua
Art. 1861 Nozione
Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il
diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica (2948) di una
somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale
corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un
capitale.
La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere
dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di
un capitale (793).
Art. 1862 Norme applicabili
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle
norme stabilite per la vendita (1470 e seguenti).
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle
norme stabilite per la donazione (769 e seguenti).
Art. 1863 Rendita fondiaria e rendita semplice
E' fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile.
E' semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.
Art. 1864 Garanzia della rendita semplice
La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca (2808) sopra un
immobile; altrimenti il capitale e ripetibile.
Art. 1865 Diritto di riscatto della rendita perpetua
La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante
qualunque convenzione contraria.
Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi
durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale
non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni
nella rendita fondiaria.
Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza
averne dato preavviso al beneficiario.
Il termine di preavviso non può eccedere l'anno.
Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra
stabiliti.
Art. 1866 Esercizio del riscatto
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si
effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla
capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale
(1284).
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1867 Riscatto forzoso
Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto:
1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita (1219);
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a
mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza
(1461,1844, 1850);
3) se, per effetto di alienazione (769 e seguenti, 1470 e seguenti) o
di divisione (713 e seguenti), il fondo su cui è garantita la rendita è
diviso fra più di tre persone.
Art. 1868 Riscatto per insolvenza del debitore
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del
debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era
garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito (1273) o
si dichiari pronto ad assumerlo.
Art. 1869 Altre prestazioni perpetue
Le disposizioni degli artt. 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano
a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo,
anche per atto di ultima volontà.
Art. 1870 Ricognizione
Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o
possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al
titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento (2720), trascorsi
nove anni dalla data del precedente (att. 186).
Art. 1871 Rendite dello Stato
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse
dallo Stato.
CAPO XIX
Della rendita vitalizia
Art. 1872 Modi di costituzione
La rendita vitalizia (2057) può essere costituita a titolo oneroso,
mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione
di capitale (1350).
La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione (769 e
seguenti) o per testamento (587 e seguenti), e in questo caso si
osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti (602 e seguenti,
782).
Art. 1873 Determinazione della durata
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del
beneficiario o di altra persona.
Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.
Art. 1874 Costituzione a favore di più persone
Se la rendita e costituita a favore di più persone, la parte spettante
al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto
contrario (674 e seguenti).
Art. 1875 Costituzione a favore di un terzo
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo (1411 e seguenti),
quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme
stabilite per la donazione (782 e seguenti, 809).
Art. 1876 Rendita costituita su persone già defunte
Il contratto e nullo, (1418 e seguenti) se la rendita e costituita per
la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già
cessato di vivere.
Art. 1877 Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può
chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), se il
promittente non gli da o diminuisce le garanzie pattuite (1461).
Art. 1878 Mancanza di pagamento delle rate scadute
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il
creditore della rendita, anche se e lo stesso stipulante, non può
domandare la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), ma può far
sequestrare e vendere (Cod. Proc. Civ. 501 e seguenti, 670 e seguenti)
i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia
l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della
rendita (vedere anche Leggi Speciali, Fallimento).
Art. 1879 Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal
pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche
se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.
Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è
stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione
(1469).
Art. 1880 Modalità del pagamento della rendita
La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al
creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla
vita del quale e costituita.
Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata
si acquista dal giorno in cui e scaduta.
Art. 1881 Sequestro o pignoramento della rendita
Quando la rendita vitalizia e costituita a titolo gratuito, si può
disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro (Cod.
Proc. Civ. 670 e seguenti) entro i limiti del bisogno alimentare del
creditore (433).
CAPO XX
Dell'assicurazione
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1882 Nozione
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso
pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i
limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a
pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente
alla vita umana.
Art. 1883 Esercizio delle assicurazioni
L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto
di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza
delle norme stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1884 Assicurazioni mutue
Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo,
in quanto compatibili con la specialità del rapporto (2546 e seguenti).
Art. 1885 Assicurazioni contro i rischi della navigazione
Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate
dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice
della navigazione (Cod. Nav. 514 e seguenti, 446 e seguenti).
Art. 1886 Assicurazioni sociali
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In
mancanza si applicano le norme del presente capo.
Art. 1887 Efficacia della proposta
La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma (1329) per il
termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una
visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della
spedizione della proposta (1932).
Art. 1888 Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725).
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di
assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del
contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere
la presentazione o la restituzione dell'originale (att. 187).
Art. 1889 Polizze all'ordine e al portatore
Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo
trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore,
con gli effetti della cessione (2003 e seguenti).
Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie
la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della
polizza, anche se questi non è l'assicurato (1992).
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine,
si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli
all'ordine (2016 e seguenti; att. 187).
Art. 1890 Assicurazione in nome altrui
Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il
potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la
scadenza o il verificarsi del sinistro (1399, 2031 seguente).
Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi
derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto
notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in
cui l'assicuratore ha avuto notizia (1335) del rifiuto della ratifica.
Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi
spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal
contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere
adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il
contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere
senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al
contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del
contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute
dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di
conservazione (2756).
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a
circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o
non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il
vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del
contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade (2964 e seguenti) dal diritto d'impugnare il
contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al
contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione
in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso,
al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima
che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è
tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è
valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce
la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni
inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto,
ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante
dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione
o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi
abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta
in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che
sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle
cose.
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno
conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze
relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le
disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (1391,1932).
Art. 1895 Inesistenza del rischio
Il contratto è nullo (1418 e seguenti) se il rischio non è mai esistito
o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Art. 1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione
Il contratto si scioglie (1453 e seguenti) se il rischio cessa di
esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha
diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli
sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi
relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della
comunicazione o della conoscenza (1335) sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un
momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi
nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle
spese.
Art. 1897 Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una
diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento
della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di
un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio
o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può
esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto
entro due mesi (2964) dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese
(1932; att. 187).
Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore
dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo
stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore
al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe
consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più
elevato (1926).
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per
iscritto all'assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha
ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335)
dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è
tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha
effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che
per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione
in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la
comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non
risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non
avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse
esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e
ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel
contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio
fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932; att. 187).
Art. 1899 Durata dell'assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della
conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno
della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci
anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario,
hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che
può darsi anche mediante raccomandata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma
ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni
(1932; att. 187).
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni
sulla vita (1919 e seguenti).
Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato
o dei dipendenti
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da
colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo
patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa
grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere
(2047 e seguenti).
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri
conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario,
compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi
comuni all'assicuratore.
Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita
dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro
del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo
giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto
di diritto (1453 e seguenti) se l'assicuratore, nel termine di sei mesi
dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la
riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio
relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle
spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita
(1919 e seguenti, 1924,1932; att. 187).
Art. 1902 Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa
La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici
non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il
contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla
fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di
portafoglio si osservano le leggi speciali.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa
assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con
gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda
il privilegio a favore della massa degli assicurati (att. 187).
Art. 1903 Agenti di assicurazione
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono
compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei
contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia
pubblicata nelle forme richieste dalla legge (1753).
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in
nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti
compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità
giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale e stato
concluso il contratto (1932; att. 187; Cod. Proc. Civ. 77).
SEZIONE II
Dell'assicurazione contro i danni
Art. 1904 Interesse all'assicurazione
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo (1418 e seguenti)
se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un
interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
Art. 1905 Limiti del risarcimento
L'assicuratore e tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti
dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del
sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e espressamente
obbligato.
Art. 1906 Danni cagionati da vizio della cosa
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti
da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato
denunziato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto
contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo
carico, qualora il vizio non fosse esistito.
Art. 1907 Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa
assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei
danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia
diversamente convenuto.
Art. 1908 Valore della cosa assicurata
Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o
danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del
sinistro.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo
della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto
dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate
contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in
relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della
maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Art. 1909 Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa
assicurata non è valida (1441 e seguenti) se vi e stato dolo da parte
dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai
premi del periodo di assicurazione in corso.
Se non vi e stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto
fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il
contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale
riduzione del premio.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più
assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare
avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori
non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli
altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità
dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme
complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri
per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute
secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua
quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1911 Coassicurazione
Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi
alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote
determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità
assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se
unico e il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni
determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da
tumulti popolari.
Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o
all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da
quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta
conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente
autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto
termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo
patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire
il danno (1227).
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico
dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a
quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro
ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e
anche se non si e raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi
che le spese sono state fatte inconsideratamente (att. 187).
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle
cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o
diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi
sono stati adoperati inconsideratamente (1900-3).
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate
e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto
dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del
valore assicurato.
Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del
salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del
pregiudizio sofferto (att. 187).
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato (1203), fino alla
concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i
terzi responsabili (1589).
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è
causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti
o a affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da
domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione (1589).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie
accidentali.
NOTA Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ciò che riguarda il non
annoverare , fra le persone nei confronti delle quali non è ammessa la
surrogazione, il coniuge dell'assicurato.
Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore e
obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in
conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione,
deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel
contratto (2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi
(2767).
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di
pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed e
obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro
l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto
della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al
danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese
giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione
del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa
l'assicuratore (1932; Cod. Proc. Civ. 196)
(Vedere anche Leggi Speciali, Assicurazione obbligatoria).
Art. 1918 Alienazione delle cose assicurate
L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del
contratto di assicurazione.
L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione
e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane
obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data
dell'alienazione.
I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se
questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione
entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo
all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata,
che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso
all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia
dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di
quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
Se è stata emessa una polizza all'ordine (2008) o al portatore (2003,
1889), nessuna notizia dell'alienazione deve essere data
all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono
recedere dal contratto.
SEZIONE III
Dell'assicurazione sulla vita
Art. 1919 Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di
un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida
se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla
conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto
(2725).
Art. 1920 Assicurazione a favore di un terzo
E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo (1411 e
seguenti).
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di
assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata
all'assicuratore, o per testamento (587 e seguente, 649); essa e
efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente.
Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel
testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai
vantaggi dell'assicurazione (1411, 1923).
Art. 1921 Revoca del beneficio
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali
può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può
tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che,
verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler
profittare del beneficio (1411).
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa
non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di
voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la
dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto
all'assicuratore (att. 188).
Art. 1922 Decadenza dal beneficio
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto
qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato (801).
Se la designazione e irrevocabile ed è stata fatta a titolo di
liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'art. 800
(att. 188).
Art. 1923 Diritti dei creditori e degli eredi
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non
possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (Cod. Proc.
Civ. 491 e seguenti, 670 e seguenti).
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla
revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (2901 e
seguenti) e quelle relative alla collazione (737 e seguenti),
all'imputazione (747) e alla riduzione (555 e seguenti) delle
donazioni.
Art. 1924 Mancato pagamento dei premi
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno,
l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di
sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si
applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il
disposto dei primi due commi dell'art. 1901; in tal caso il termine
decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza
previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni
dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto (1453 e seguenti), e
i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano
le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione
della somma assicurata.
Art. 1925 Riscatto e riduzione della polizza
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di
riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in
grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di
riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
Art. 1926 Cambiamento di professione dell'assicurato
I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno
cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il
rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al
tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione (1898).
Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di
cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe
consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento
della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio
convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.
Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore,
questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare
gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare
il premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei
due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi,
deve dichiarare se intende accettare la proposta.
Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto e risoluto,
salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di
assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto.
Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta
dell'assicuratore.
Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono
farsi anche mediante raccomandata (att. 187).
Art. 1927 Suicidio dell'assicurato
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi
due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto
al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione
del contratto per mancato pagamento dei premi (1901), non sono decorsi
due anni dal giorno in cui la sospensione e cessata.
SEZIONE IV
Della riassicurazione
Art. 1928 Prova
I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di
rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto (2725).
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i
contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati
secondo le regole generali (2697 e seguenti, 2952).
Art. 1929 Efficacia del contratto
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il
riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul
privilegio a favore della massa degli assicurati.
Art. 1930 Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta
amministrativa
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il
riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al
riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti
(1241 e seguenti; att. 187).
Art. 1931 Compensazione dei crediti e debiti
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del
riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine
della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più
contratti di riassicurazione, si compensano di diritto (1241 e
seguenti; att. 187).
SEZIONE V
Disposizioni finali
Art. 1932 Norme inderogabili
Le disposizioni degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899
secondo comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 secondo comma, 1915
secondo comma, 1917 terzo e quarto comma e 1926 non possono essere
derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono
sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge (1339,
1419).
CAPO XXI
Del giuoco e della scommessa
Art. 1933 Mancanza di azione
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di
scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente
pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia
stata alcuna frode (2034). La ripetizione e ammessa in ogni caso se il
perdente è un incapace (414 e seguente, 1191).
Art. 1934 Competizioni sportive
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente,
anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che
addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra
competizione sportiva.
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga
la posta eccessiva.
Art. 1935 Lotterie autorizzate
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state
legalmente autorizzate.
CAPO XXII
Della fideiussione
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1936 Nozione
E' fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il
creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Art. 1937 Manifestazione della volontà
La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
Art. 1938 Fideiussione per obbligazioni future o condizionali
La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione
condizionale o futura (1353), con la previsione in quest'ultimo caso
dell'importo massimo garantito.
NOTA Comma così sostituito dall'art. 10 della Lelle 17 febbraio 1992,
n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).
Art. 1939 Validità della fideiussione
La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale
(1255), salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un
incapace.
Art. 1940 Fideiussore del fideiussore
La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale,
come per il suo fideiussore.
Art. 1941 Limiti della fideiussione
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto al debitore, né può
essere prestata a condizioni più onerose.
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno
onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più
onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Art. 1942 Estensione della fideiussione
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori
del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore
della causa promossa contro il debitore principale e alle spese
successive.
Art. 1943 Obbligazione di prestare fideiussione
Il debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve presentare
persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire
l'obbligazione (2740) e che abbia o elegga domicilio nella
giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve
prestare (att. 189).
Quando il fideiussore e divenuto insolvente, deve esserne dato un
altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona
voluta dal creditore.
SEZIONE II
Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Art. 1944 Obbligazione del fideiussore
Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al
pagamento del debito (1292 e seguenti, 1410).
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a
pagare prima dell'esclusione del debitore principale. In tal caso il
fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del
beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale
da sottoporre ad esecuzione (2268).
Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese
necessarie.
Art. 1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore
Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che
spettano al debitore principale (1239), salva quella derivante
dall'incapacità (1247, 1939).
Art. 1946 Fideiussione prestata da più persone
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a
garanzia di un medesimo debito (1292), ciascuna di esse e obbligata per
l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della
divisione.
Art. 1947 Beneficio della divisione
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che
sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il
creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha
fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale
insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle
insolvenze sopravvenute.
Art. 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se
non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di
questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
SEZIONE III
Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale
Art. 1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il
creditore aveva contro il debitore (1203).
Art. 1950 Regresso contro il debitore principale
Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale,
benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione (1936).
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il
fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le
istanze proposte contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme
pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva
interessi in misura superiore al saggio legale (1284), il fideiussore
ha diritto a questi fino al rimborso del capitale (1224).
Se il debitore è incapace (414 e seguente, 1939), il regresso del
fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a
suo vantaggio (2041 e seguente).
Art. 1951 Regresso contro più debitori principali
Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore
che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere
integralmente ciò che ha pagato.
Art. 1952 Divieto di agire contro il debitore principale
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per
avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato
ugualmente il debito.
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore
principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre
al creditore principale all'atto del pagamento.
In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la
ripetizione contro il creditore.
Art. 1953 Rilievo del fideiussore
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il
debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza,
presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle
eventuali ragioni di regresso (1179), nei casi seguenti:
1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione
entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha
un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere
prima di un tempo determinato.
SEZIONE IV
Dei rapporti fra più fideiussori
Art. 1954 Regresso contro gli altri fideiussori
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e
per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro
gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi
è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art.
1299 (1239).
SEZIONE V
Dell'estinzione della fideiussione
Art. 1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può
avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel
pegno (2784 e seguenti), nelle ipoteche (2808 e seguenti) e nei
privilegi (2745 e seguenti) del creditore.
Art. 1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Il fideiussore per un'obbligazione futura (1938) è liberato se il
creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto
credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di
questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il
soddisfacimento del credito (1461, 1844, 1850, 1877).
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della
liberazione.
(Comma aggiunto dall'art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata
tra le Leggi Speciali).
Art. 1957 Scadenza dell'obbligazione principale
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi (2964;
att. 190) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia
con diligenza continuate (1267).
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha
espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine
dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta
entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche
nei confronti del fideiussore (2943 e seguenti; att. 190).
CAPO XXIII
Del mandato di credito
Art. 1958 Effetti del mandato di credito
Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito
l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio,
quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito
futuro (1938).
Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha
conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno (1223)
all'altra parte.
Art. 1959 Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di
colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere
notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha
accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo (1461).
Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.
CAPO XXIV
Dell'anticresi
Art. 1960 Nozione
L'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga
a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché
il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se
dovuti e quindi al capitale (1194).
Art. 1961 Obblighi del creditore anticretico
Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a
pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.
Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da
buon padre di famiglia (1176). Le spese relative devono essere
prelevate dai frutti.
Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo,
restituire l'immobile al debitore, purché non abbia rinunziato a tale
facoltà.
Art. 1962 Durata dell'anticresi
L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto
del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi,
sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci
anni (att. 191).
Se e stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine
suddetto.
Art. 1963 Divieto del patto commissorio
E' nullo (1421 e seguenti) qualunque patto, anche posteriore alla
conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà
dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del
debito (2744).
Art. 1964 Compensazione dei frutti con gli interessi
Salva la disposizione dell'art. 1448, è valido il patto col quale le
parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto
o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo
debito e rientrare nel possesso dell'immobile (att. 192).
CAPO XXV
Della transazione
Art. 1965 Nozione
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche
concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una
lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o
estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto
della pretesa e della contestazione delle parti.
Art. 1966 Capacità a transigere e disponibilità dei diritti
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei
diritti che formano oggetto della lite (320, 493).
La transazione e nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa
disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti
(2113).
Art. 1967 Prova
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del
n. 12 dell'art. 1350 (2725).
Art. 1968 Transazione sulla falsità di documenti
La transazione nei giudizi civili di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e
seguenti) non produce alcun effetto, se non e stata omologata dal
tribunale, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 5).
Art. 1969 Errore di diritto
La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo
alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti
(1429).
Art. 1970 Lesione
La transazione non può essere impugnata per causa di lesione (1447 e
seguenti).
Art. 1971 Transazione su pretesa temeraria
Se una della parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa,
l'altra può chiedere l'annullamento della transazione (1425 e
seguenti).
Art. 1972 Transazione su un titolo nullo
E' nulla (1421 e seguenti) la transazione relativa a un contratto
illecito (1343 e seguenti), ancorché le parti abbiano trattato della
nullità di questo.
Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un
titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che
ignorava la causa di nullità del titolo.
Art. 1973 Annullabilità per falsità di documenti
E' annullabile (1425 e seguenti) la transazione fatta, in tutto o in
parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti
falsi.
Art. 1974 Annullabilità per cosa giudicata
E' pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), della quale le
parti o una di esse non avevano notizia.
Art. 1975 Annullabilità per scoperta di documenti
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli
affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto
che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le
erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati
occultati dall'altra parte.
La transazione è annullabile (1442), quando non riguarda che un affare
determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una
delle parti non aveva alcun diritto.
Art. 1976 Risoluzione della transazione per inadempimento
La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere
richiesta se il rapporto preesistente e stato estinto per novazione
(1230 e seguenti), salvo che il diritto alla risoluzione sia stato
espressamente stipulato (1453 e seguenti).
CAPO XXVI
Della cessione dei beni ai creditori
Art. 1977 Nozione
La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore
incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune
sue attività e di ripartire tra loro il ricavato in soddisfacimento dei
loro crediti.
Art. 1978 Forma
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità
(1350, 2649, 2687).
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni
degli artt. 1264 e 1265 (2725).
Art. 1979 Poteri dei creditori cessionari
L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari.
Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale
relative ai beni medesimi (att. 193).
Art. 1980 Effetti della cessione
Il debitore non può disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato
possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune
attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre
attività prima di aver liquidato quelle cedute (att. 193).
Art. 1981 Spese
I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito (1332)
devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il
diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.
Art. 1982 Riparto
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione
dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione (2741). Il residuo
spetta al debitore (att. 193).
Art. 1983 Controllo del debitore
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il
rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la
gestione dura più di un anno (Cod. Proc. Civ. 263-266; att. Cod. Proc.
Civ. 109, 178, 193).
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche
al debitore.
Art. 1984 Liberazione del debitore
Se non vi è patto contrario, il debitore e liberato verso i creditori
solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul
ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto
(att. 193).
Art. 1985 Recesso dal contratto
Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del
capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che
hanno aderito alla cessione (1332). Il recesso ha effetto dal giorno
del pagamento.
Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione (att. 193).
Art. 1986 Annullamento e risoluzione del contratto
La cessione può essere annullata (1425) se il debitore, avendo
dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole
di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività
inesistenti.
La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole
generali (1453 e seguenti).
TITOLO IV
DELLE PROMESSE UNILATERALI
Art. 1987 Efficacia delle promesse
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti
obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge (2821).
Art. 1988 Promessa di pagamento e ricognizione di debito
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui
a favore del quale e fatta dall'onere di provare (2697) il rapporto
fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Art. 1989 Promessa al pubblico
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore
di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata
azione, è vincolato dalla promessa non appena questa e resa pubblica.
Se alla promessa non e apposto un termine, o questo non risulta dalla
natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa,
qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato
l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista
nella promessa.
Art. 1990 Revoca della promessa
La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine
indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché la
revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista
nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta.
Art. 1991 Cooperazione di più persone
Se l'azione e stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la
situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è
unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.
TITOLO V
DEI TITOLI Dl CREDITO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1992 Adempimento della prestazione
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in
esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato
nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei
confronti del possessore, è liberato anche se questi non e il titolare
del diritto.
Art. 1993 Eccezioni opponibili
Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni
a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul
contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità
della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al
momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie
per l'esercizio dell'azione.
Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate
sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se,
nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a
danno del debitore medesimo.
Art. 1994 Effetti del possesso di buona fede
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito
(1147, 1153), in conformità delle norme che ne disciplinano la
circolazione, non è soggetto a rivendicazione (948).
Art. 1995 Trasferimento dei diritti accessori
Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti
accessori che sono ad esso inerenti.
Art. 1996 Titoli rappresentativi
I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il
diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il
possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento
del titolo (1684, 1691, 1790 e seguente; Cod. Nav. 463, 961).
Art. 1997 Efficacia dei vincoli sul credito
Il pegno (2784 e seguenti), il sequestro, il pignoramento (Cod. Proc.
Civ. 670 e seguenti, 491 e seguenti) e ogni altro vincolo sul diritto
menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate
non hanno effetto se non si attuano sul titolo.
Art. 1998 Titoli con diritto a premi
Nel caso di usufrutto (978 e seguenti) di titoli di credito il
godimento dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità
aleatorie prodotte dal titolo (981).
Il premio è investito a norma dell'art. 1000.
Nel pegno di titoli di credito (2784 e seguenti) Ia garanzia non si
estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.
Art. 1999 Conversione dei titoli
I titoli di credito al portatore (2003) possono essere convertiti
dall'emittente in titoli nominativi (2021), su richiesta e a spese del
possessore.
Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa
dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli
al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la
propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma
dell'art. 2022.
Art. 2000 Riunione e frazionamento dei titoli
I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo
multiplo, su richiesta e a spese del possessore.
I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di
taglio minore.
Art. 2001 Rinvio a disposizioni speciali
Le . norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente
disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli
equivalenti sono regolati da leggi speciali.
Art. 2002 Documenti di legittimazione e titoli impropri
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono
solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire
il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie
della cessione.
CAPO II
Dei titoli al portatore
Art. 2003 Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del
titolo (1994).
Il possessore del titolo al portatore e legittimato all'esercizio del
diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo
(1992).
Art. 2004 Limitazione della libertà di emissione
Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di
danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti
dalla legge.
Art. 2005 Titolo deteriorato
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla
circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di
ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione
del primo e il rimborso delle spese.
Art. 2006 Smarrimento e sottrazione del titolo
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l'ammortamento dei
titoli al portatore smarriti o sottratti.
Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione
d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla
prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di
prescrizione del titolo (2946).
Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del
titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che
egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.
Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore (2346 e
seguenti), il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa
cauzione (Cod. Proc. Civ. 119), se del caso, a esercitare i diritti
inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a
quando i titoli non vengano presentati da altri.
E salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il
possessore del titolo.
Art. 2007 Distruzione del titolo
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha
diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un
titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le
disposizioni dell'articolo precedente.
CAPO III
Dei titoli all'ordine
Art. 2008 Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo all'ordine e legittimato all'esercizio del
diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate
(1992, 283).
Art. 2009 Forma della girata
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.
E valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
Art. 2010 Girata condizionale o parziale
Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.
E nulla la girata parziale.
Art. 2011 Effetti della girata
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo (1995).
Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata
col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di
nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o
senza apporne una nuova.
Art. 2012 Obblighi del girante
Salvo diversa disposizione di legge (1797) o clausola contraria
risultante dal titolo, il girante non e obbligato per l'inadempimento
della prestazione da parte dell'emittente.
Art. 2013 Girata per incasso o per procura
Se alla girata e apposta una clausola che importa conferimento di una
procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti
inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura.
L'emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni
opponibili al girante.
L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la
sopravvenuta incapacità del girante.
Art. 2014 Girata a titolo di pegno
Se alla girata e apposta una clausola che importa costituzione di
pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo,
ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.
L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni
fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il
giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno
dell'emittente.
Art. 2015 Cessione del titolo all'ordine
L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata
produce gli effetti della cessione (1260 e seguenti).
Art. 2016 Procedura d'ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il
possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del
titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il
titolo è pagabile (Cod. Proc. Civ. 125).
Il ricorso (Cod. Proc. Civ.125) deve indicare i requisiti essenziali
del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a
identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla
verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto
l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal
detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non e ancora
scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto deve essere notificato (Cod. Proc. Civ. 137) al debitore e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del
ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della
notificazione del decreto libera il debitore.
Art. 2017 Opposizione del detentore
L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale
che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi (Cod.
Proc. Civ. 163,137) al ricorrente e al debitore.
L'opposizione non e ammissibile senza il deposito del titolo presso la
cancelleria del tribunale.
Se l'opposizione e respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto
l'ammortamento.
Art. 2018 Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione
Durante il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente può compiere
tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo
e scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante
cauzione (Cod. Proc. Civ. 119) o chiedere il deposito giudiziario della
somma.
Art. 2019 Effetti dell'ammortamento
Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'art. 2016, il
titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi
ha ottenuto l'ammortamento.
Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un
certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu
interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo
sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.
Art. 2020 Leggi speciali
Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all'ordine regolati
da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.
CAPO IV
Dei titoli nominativi
Art. 2021 Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del
diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore
contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.
Art. 2022 Trasferimento
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione
del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col
rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio
deve essere fatta annotazione nel registro.
Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra
persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve
provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante
certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione
o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il
titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico (2703).
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la
responsabilità dell'emittente.
L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente
articolo e esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.
Art. 2023 Trasferimento mediante girata
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere
trasferito anche mediante girata (2009) autenticata (2703) da un notaio
o da un agente di cambio.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere
l'indicazione del giratario. Se il titolo non e interamente liberato, e
necessaria anche la sottoscrizione del giratario.
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti
dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il
giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie
continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del
trasferimento nel registro dell'emittente.
Art. 2024 Vincoli sul credito
Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente
e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul
titolo e nel registro (1997).
Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art.
2022.
Art. 2025 Usufrutto
Chi ha l'usufrutto (978 e seguenti) del credito menzionato in un titolo
nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del
proprietario.
Art. 2026 Pegno
La costituzione in pegno (2784 e seguenti) di un titolo nominativo può
farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in
garanzia" o altra equivalente (2014).
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non
mediante girata per procura (2013).
Art. 2027 Ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo,
l'intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all'emittente
e chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative
ai titoli all'ordine.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative,
durante il termine stabilito dall'art. 2016 il ricorrente può
esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la
prestazione di una cauzione.
L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del
detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo (2019).
TITOLO VI
DELLA GESTIONE DI AFFARI
Art. 2028 Obbligo di continuare la gestione
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un
affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché
l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato
muore prima che l'affare sia terminato, finche l'erede possa provvedere
direttamente.
Art. 2029. Capacità del gestore
Il gestore deve avere la capacità di contrattare (1425).
Art. 2030 Obbligazioni del gestore
Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un
mandato (1703 e seguenti).
Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno
indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il
risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della
sua colpa (1223 e seguenti).
Art. 2031 Obblighi dell'interessato
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve
adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui,
deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome
proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli
interessi (1284) dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.
Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti
contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia
contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 2032 Ratifica dell'interessato
La ratifica (1339) dell'interessato produce, relativamente alla
gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato (1703 e
seguenti), anche se la gestione e stata compiuta da persona che credeva
di gestire un affare proprio.
TITOLO VII
DEL PAGAMENTO DELL'INDEBITO
Art. 2033 Indebito oggettivo
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/cisano2.html
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che
ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti (820 e seguenti) e agli
interessi (1284) dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in
mala fede, oppure, se questi era in buona fede (1147), dal giorno della
domanda (Cod. Proc. Civ. 163).
Art. 2034 Obbligazioni naturali
Non è ammessa la ripetizione di quanto e stato spontaneamente prestato
in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia
stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge
non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che e stato
spontaneamente pagato, non producono altri effetti (627-2, 1933, 2331,
2940).
Art. 2035 Prestazione contraria al buon costume
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua,
costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.
Art. 2036 Indebito soggettivo
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore
scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non
si sia privato in buona fede (1147) del titolo o delle garanzie del
credito.
Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti (820 e
seguenti) e gli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se era in
mala fede, o dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163), se era in
buona fede (1147).
Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei
diritti del creditore (1203 e seguenti).
Art. 2037 Restituzione di cosa determinata
Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a
restituirla.
Se la cosa è perita, anche per caso fortuito (1218, 1256), chi l'ha
ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa e
soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente,
oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore.
Chi ha ricevuto la cosa in buona fede (1147) non risponde del perimento
o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non
nei limiti del suo arricchimento.
Art. 2038 Alienazione della cosa ricevuta indebitamente
Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede (1147), l'ha alienata prima
di conoscere l'obbligo di restituirla e tenuto a restituire il
corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha
pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante (1203 e
seguenti). Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo
acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui
che ha pagato l'indebito.
Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto
l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a
corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito può però
esigere il corrispettivo dell'alienazione e può anche agire
direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione è stata fatta a titolo
gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente
escusso e obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha
pagato l'indebito.
Art. 2039 Indebito ricevuto da un incapace
L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non è tenuto
che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo
vantaggio (1190, 1443).
Art. 2040 Rimborso di spese e di miglioramenti
Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore
delle spese e dei miglioramenti, a norma degli artt. 1149, 1150, 1151 e
1152.
TITOLO VIII
DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Art. 2041 Azione generale di arricchimento
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Administrative/Baratto1.htm>
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra
persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare
quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui
che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al
tempo della domanda.
Art. 2042 Carattere sussidiario dell'azione
L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può
esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio
subìto (1185, 1188, 1190, 1443, 1502, 1769).
TITOLO IX
DEI FATTI ILLECITI
Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Menuen.html
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/cadorna1999/cadorna.html
(Cod. Pen. 185).
Art. 2044 Legittima difesa
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di
altri (Cod. Pen. 52).
Art. 2045 Stato di necessità
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla
necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona (1447), e il pericolo non è stato da lui volontariamente
causato ne era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato è
dovuta un'indennità, la cui misura e rimessa all'equo apprezzamento del
giudice (att. 194).
Art. 2046 Imputabilità del fatto dannoso
Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la
capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (Cod.
Pen. 85 e seguenti), a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua
colpa.
Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace
In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere
(Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi e tenuto
alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il
risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in
considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare
l'autore del danno a un'equa indennità.
Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei
maestri d'arte
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti,
301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e
seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione
si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e
apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro
vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il
fatto.
Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Baratto1.html>
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal
fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle
incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Students/Imarisio/PRIM-PAG.HTML>
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività
pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e
tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure
idonee a evitare il danno.
Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).
Art. 2052 Danno cagionato da animali
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Resta-1997/resta.htm>
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo
ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Baratto1.html>, sia
che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito,
salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).
Art. 2053 Rovina di edificio
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile
dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e
dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (1669; Cod.
Pen. 677).
Art. 2054 Circolazione di veicoli
Vedere anche Leggi Speciali su Assicurazioni
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno
subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e
seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e
seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova
che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili
dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione
del veicolo.
Art. 2055 Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in
solido (1292) al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli
altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e
dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (1299).
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Art. 2056 Valutazione dei danni
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le
disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle
circostanze del caso.
Art. 2057 Danni permanenti
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione
può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti
e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia (1872 e
seguenti). In tal caso il giudice dispone le opportune cautele (att.
194).
Art. 2058 Risarcimento in forma specifica
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica,
qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per
equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta
eccessivamente onerosa per il debitore (att. 194).
Art. 2059 Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi
determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).
LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO I
DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2060 Del lavoro
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive,
intellettuali, tecniche e manuali (Cost. 35).
Art. 2061 Ordinamento delle categorie professionali
L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi,
dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa (e dagli
statuti delle associazioni professionali).
Art. 2062 Esercizio professionale delle attività economiche
L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato
dalle leggi, dai regolamenti (e dalle norme corporative).
CAPO II
Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi
Capo da considerarsi interamente abrogato
Art. 2063-2066 (omissis)
CAPO III
Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Art. 2067 Soggetti
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni
professionali.
Art. 2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di
lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità
in conformità della legge.
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i
rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o
domestico (2240 e seguenti).
[la corte costituzionale (9 aprile 1969, n.68) ha giudicata illegittima
la parte in cui si fa riferimento a prestazioni di carattere
domestico].
Art. 2069 Efficacia
Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di
imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o
dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e obbligatorio
per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle
associazioni stipulanti.
Art. 2070 Criteri di applicazione
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione
del contratto collettivo, si determina secondo l'attività
effettivamente esercitata dall'imprenditore (2082).
Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo,
si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti
collettivi corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività
organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti
di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.
Art. 2071 Contenuto
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti,
secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di
questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli
obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.
Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei
prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la
disciplina collettiva.
Deve infine contenere la determinazione della sua durata.
Art. 2072-2076 (omissis)
Art. 2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie
alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle
disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o
successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da
quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali
condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro (1339).
Art. 2078 Efficacia degli usi
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si
applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di
lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
Art. 2079 Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore
diretto
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai
rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II
(2141 e seguenti) ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del
fondo (1647 e seguenti).
Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere
norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo
di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.
Art. 2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a
coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le
clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato
durante lo svolgimento del rapporto.
Art. 2081 (omissis)
TITOLO II
DEL LAVORO NELL'IMPRESA
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE I
Dell'imprenditore
Art. 2082 Imprenditore
E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica
organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di
beni o di servizi (2135, 2195).
Art. 2083 Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139),
gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).
Art. 2084 Condizioni per l'esercizio dell'impresa
La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è
subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.
Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese
sono stabilite dalla legge (e dalle norme corporative).
Art. 2085 Indirizzo della produzione
Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in
relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato
dallo Stato, nei modi previsti dalla legge (e dalle norme corporative).
Art. 2086 Direzione e gerarchia nell'impresa
L'imprenditore è il capo dell'impresa (Cost. 41) e da lui dipendono
gerarchicamente i suoi collaboratori.
Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro
L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
Art. 2088-2092 (omissis)
Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici
inquadrati nelle associazioni professionali.
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di
questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.
Sono salve le diverse disposizioni della legge.
SEZIONE II
Dei collaboratori dell'imprenditore
Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato
E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o
manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (2239).
Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri,
impiegati e operai (att. 95) (Comma così sostituito dalla Legge 13
maggio 1985, n.390).
Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo
di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i
requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
SEZIONE III
Del rapporto di lavoro
§ 1 Della costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2096 Assunzione in prova
(Salvo diversa disposizione delle norme corporative), l'assunzione del
prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto
scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a
consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è
stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può
esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il
servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.
Art. 2097 Durata del contratto di lavoro
Abrogato dall'art. 9, Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Art. 2098 Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di
lavoro
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni
concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può
essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali (2126).
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su
denunzia dell'ufficio di collocamento entro un anno dalla data
dell'assunzione del prestatore di lavoro (2126, 2964 e seguenti).
§ 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti
Art. 2099 Retribuzione
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o
a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle
norme corporative), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in
cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le parti, la
retribuzione e determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del
parere delle associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte
con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con
prestazioni in natura (Cod. Proc. Civ. 409).
Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del
cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è
vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando
la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle
misurazioni dei tempi di lavorazione.
(Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui
si verificano le condizioni previste nel comma precedente e
stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe).
Art. 2101 Tariffe di cottimo
(Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non
divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento).
Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se
intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in
ragione degli stessi. (In questo caso la sostituzione o la variazione
della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di
esperimento stabilito dalle norme corporative).
L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro
i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo,
le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve
altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e
al tempo impiegato.
Art. 2102 Partecipazione agli utili
Se (le norme corporative o) la convenzione non dispongono diversamente,
la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro(2554) e
determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese
soggette alla pubblicazione del bilancio (2423, 2435, 2464, 2491,
2516), in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente
approvato e pubblicato (2433 e seguenti).
Art. 2103 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività
svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere
trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.
Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura
della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello
superiore della produzione nazionale (1176).
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la
disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori
di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Art. 2105 Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o
di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie
attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o
farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Art. 2106 Sanzioni disciplinari
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti
può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la
gravità dell'infrazione (e in conformità delle norme corporative) (att.
97).
Art. 2107 Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può
superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (o dalle norme
corporative).
Art. 2108 Lavoro straordinario e notturno
In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro
deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di
retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere
parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello
notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono
stabiliti dalla legge (o dalle norme corporative).
Art. 2109 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni
settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio (lllegittimo,
Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie
retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi
del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla
legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98).
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro
il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato
nell'art. 2118.
Art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la
legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di
previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la
retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati
dalle leggi speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo
equità (att. 98).
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di
recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo
stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo
equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve
essere computato nell'anzianità di servizio.
Art. 2111 Servizio militare
(La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve
("sospende", secondo l’art. 1 del D. lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n.
303) il contratto di lavoro salvo diverse disposizioni delle norme
corporative).
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e
del terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 2112 Trasferimento dell'azienda
I primi tre commi sono stati così sostituiti dall’ art.47 della Legge
29 dicembre 1990, n.428.
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i
crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le
procedure di cui agli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il lavoratore può
consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti
dal rapporto di lavoro.
L'acquirente e tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi,
previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da
altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.
Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di
usufrutto o di affitto della azienda (2561 e seguente).
Art. 2113 Rinunzie e transazioni
Così sostituito dall’art.6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533
Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge
e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui
all'art. 409 Cod. Proc. Civ., non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia
o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione
medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere
impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del
lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla
conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod.
Proc. Civ.
§ 3 Della previdenza e dell'assistenza
Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie
Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le
forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e
prestazioni relative (1886).
Art. 2115 Contribuzioni
Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative)
l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali
alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore è responsabile (2753) del versamento del contributo,
anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il
diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (2754).
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla
previdenza o all'assistenza (1419).
Art. 2116 Prestazioni
Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di
lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i
contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo
diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative).
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di
previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non
sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di
lavoro.
Art. 2117 Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore
abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro,
non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non
possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori
dell'imprenditore o del prestatore di lavoro (2751).
§ 4 Dell'estinzione del rapporto di lavoro
Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti
(dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità (att. 98).
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a
un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe
spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di
cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Art. 2119 Recesso per giusta causa
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza
del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso,
se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa
che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se
il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che
recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma
dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione
del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta
amministrativa dell'azienda.
Art. 2120 Disciplina del trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una
quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione
dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente
ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le
frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione
annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza
del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di
quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno
per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione
totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale,
deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della
quota maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al 31
dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito
dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno
precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma
precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e
quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro
rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese
uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo
stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di
lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento
cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per
cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4
per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal
trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta
dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti
collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono
altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle
richieste di anticipazione.
Art. 2121 Computo dell'indennità di mancato preavviso
Così sostituito dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
L'indennità di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai
prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con
esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con
provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità
suddetta e determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre
anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e
dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.
Art. 2122 Indennità in caso di morte
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli
artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se
vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo
grado e agli affini entro il secondo grado (73, 78).
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi
diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono
attribuite secondo le norme della successione legittima (565 e
seguenti).
E nullo (1421 e seguenti) ogni patto anteriore alla morte del
prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle
indennità (458).
Art. 2123 Forme di previdenza
Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente
atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli
artt. 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di
percepire per effetto degli atti medesimi.
Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei
prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della
propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.
Art. 2124 Certificato di lavoro
Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione
del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve
rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale
il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle
mansioni esercitate.
Art. 2125 Patto di non concorrenza
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del
prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del
contratto, è nullo se non risulta da atto scritto (2725), se non è
pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il
vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e
di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si
tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una
durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata (2557, 2596;
att. 198).
§ 5 Disposizioni finali
Art. 2126 Prestazione di fatto con violazione di legge
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto
per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la
nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (1343 e
seguenti).
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela
del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla
retribuzione.
Art. 2127 Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo
E’ vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a
cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti
direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde
direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal
proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da
essi stipulati.
Art. 2128 Lavoro a domicilio
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di
questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Art. 2129 Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro
dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente
regolato dalla legge (att. 982).
SEZIONE IV
Del tirocinio
Art. 2130 Durata del tirocinio
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti (dalle
norme corporative o) dagli usi.
Art. 2131 Retribuzione
La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario
a cottimo.
Art. 2132 Istruzione professionale
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per
la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori
attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il
tirocinio.
Art. 2133 Attestato di tirocinio
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è
obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato
del tirocinio compiuto.
Art. 2134 Norme applicabili al tirocinio
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in
quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano
derogate da disposizioni delle leggi speciali (o da norme corporative).
CAPO II
Dell'impresa agricola
Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi
Speciali.
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2135 Imprenditore agricolo
E imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame
e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o
all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio
normale dell'agricoltura.
Art. 2136 Inapplicabilità delle norme sulla registrazione
Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese (2188 e
seguenti) non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e
disposto dall'art. 2200.
Art. 2137 Responsabilità dell'imprenditore agricolo
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto
agli obblighi stabiliti dalla legge (e dalle norme corporative)
concernenti l'esercizio dell'agricoltura.
Art. 2138 Dirigenti e fattori di campagna
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e
quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto
dal preponente, sono regolati (dalle norme corporative e, in mancanza),
dagli usi.
Art. 2139 Scambio di mano d'opera o di servizi
Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera
o di servizi secondo gli usi.
Art. 2140 (abrogato)
SEZIONE II
Della mezzadria
Art. 2141 Nozione
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo
di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere
e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i
prodotti e gli utili. E’ valido tuttavia il patto con il quale taluni
prodotti si dividono in proporzioni diverse.
Art. 2142 Famiglia colonica
Articolo tacitamente abrogato dall'art. 7, Legge 756 del 15 settembre.
La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere
modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di
matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli naturali. La
composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare
dal libretto colonico.
Art. 2143 Mezzadria a tempo indeterminato
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di
un anno agrario (salvo diverse disposizioni delle norme corporative) e
si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata
disdetta almeno sei (2964) mesi prima della scadenza nei modi fissati
(dalle norme corporative), dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2144 Mezzadria a tempo determinato
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del
termine.
Se non e comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il
contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
Art. 2145 Diritti ed obblighi del concedente
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto
occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la
famiglia colonica (2765).
La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare
le norme della buona tecnica agraria. (comma tacitamente abrogato
dall’art. 6, Legge 756 del 15 settembre).
Art. 2146 Conferimento delle scorie
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in
parti uguali, salvo diversa disposizione (delle norme corporative,)
della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi
conferimenti.
Art. 2147 Obblighi del mezzadro
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente
e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della
famiglia colonica.
E a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni (delle norme
corporative), della convenzione o degli usi, la spesa della mano
d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del
podere.
Art. 2148 Obblighi di residenza e di custodia
Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la
famiglia colonica.
Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di
produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose
affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia
(1176), e non può senza il consenso del concedente o salvo uso
contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere
prestazioni a favore di terzi.
Art. 2149 Divieto di subconcessione
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la
coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
Art. 2150 Rappresentanza della famiglia colonica
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei
confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica (Comma
tacitamente abrogato).
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria
sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia
colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i
loro beni, se
non hanno prestato espressa garanzia.
Art. 2151 Spese per la coltivazione
Articolo tacitamente abrogato
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle
attività connesse (2135), escluse quelle per la mano d'opera previste
dall'art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro (2765) in
parti eguali.
Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri, il concedente deve
anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in
corso, le spese indicate nel precedente comma.
Art. 2152 Miglioramenti
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve
valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano
forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a
prestarlo verso compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita (dalle norme corporative,)
dalla convenzione o dagli usi, e determinata dal giudice, (sentite, ove
occorra, le associazioni professionali) e tenuto conto dell'eventuale
incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
Art. 2153 Riparazioni di piccola manutenzione
Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione
o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola
manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui
egli e la famiglia colonica si servono (2765).
Art. 2154 Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica
Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro; per scarsezza del
raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari
della famiglia colonica, e questa non e in grado di provvedervi, il
concedente deve somministrate senza interesse il necessario per il
mantenimento della famiglia colonica, (salvo rivalsa mediante
prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al
mezzadro) (2765).
Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso
rateale.
Art. 2155 Raccolta e divisione dei prodotti
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il
consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla
divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle
parti.
(Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della
convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del
concedente la quota a questo assegnata nella divisione).
Art. 2156 Vendita dei prodotti
Articolo tacitamente abrogato
(La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono
in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in
mancanza, sulla base del prezzo di mercato.
La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.
Art. 2157 Diritto di preferenza del concedente
Articolo tacitamente abrogato
(Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve,
a parità di condizioni, preferire il concedente).
Art. 2158 Morte di una delle parti
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine
dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia
persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si
accordino nel designarla.
Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno
agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la
mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purché
assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere
fatta entro due mesi (2964) dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è
possibile, prima dell'inizio del nuovo anno agrario.
In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza
(2147), il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari,
(salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili).
Art. 2159 Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per
inadempimento (1453 e seguenti), ciascuna delle parti può chiedere lo
scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non
consentire la prosecuzione del rapporto.
Art. 2160 Trasferimento del diritto di godimento del fondo
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria
continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il
mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di
recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine
dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato
al meno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.
I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal
libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva
per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.
Art. 2161 Libretto colonico
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due
esemplari, uno per ciascuna delle parti.
Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari
i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con
indicazione della data e del fatto che li ha determinati.
Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte
per accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le
annotazioni e per i saldi annuali.
Art. 2162 Efficacia probatoria del libretto colonico
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno
prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha
reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal
concedente.
Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello
presentato.
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha
scritte.
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto
colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono
essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e
duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del
libretto al mezzadro.
Art. 2163 Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione
o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero,
la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni,
secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo
del conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità,
valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato
nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e
stato d'uso.
SEZIONE III
Della colonia parziaria
Art. 2164 Nozione
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano
per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività
connesse (2135), al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita
(dalle norme corporative,) dalla convenzione o dagli usi (Cod. Proc.
Civ. 409).
Art. 2165 Durata
La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il
colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di
rotazione delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una
durata inferiore a due anni.
Art. 2166 Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in stato di servire alla
produzione alla quale è destinato.
Art. 2167 Obblighi del colono
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del
concedente e le necessità della coltivazione (2147) (vedere anche Leggi
Speciali).
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di
produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose
affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia
(1176, 2051, 2765).
Art. 2168 Morte di una delle parti
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di
questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.
2158.
Art. 2169 Rinvio
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la
mezzadria negli artt. 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149,
2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché
quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto
colonico, qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito.
SEZIONE IV
Della soccida
Art. 2170 Nozione
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per
l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per
l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire
l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne
derivano.
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel
maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del
contratto.
§2 Della soccida semplice
Art. 2171 Nozione
Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante
La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la
proprietà al soccidario.
La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il
peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima
serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il
soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.
Art. 2172 Durata del contratto
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di
tre anni.
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte
che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi (2964)
prima della scadenza o nel maggior termine fissato (dalle norme
corporative) dalla convenzione o dagli usi.
Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in
anno.
Art. 2173 Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera
La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve
esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del
soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando
secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa e posta a carico del
soccidario.
Art. 2174 Obblighi del soccidario
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il
lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame
affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai
luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore (1176).
Art. 2175 Perimento del bestiame
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per
causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti
recuperabili (1256 e seguenti).
Art. 2176 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora
durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte
del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al
soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di
valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio
del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del
sesso, del peso e dell'età.
Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può
recedere dal contratto.
Art. 2177 Trasferimento dei diritti sul bestiame
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene
trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i
debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente
in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la
responsabilità sussidiaria del soccidante.
Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il
soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza
del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine
dell'anno in corso.
Art. 2178 Accrescimenti prodotti, utili e spese
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le
parti secondo le proporzioni stabilite (dalle norme corporative) dalla
convenzione o dagli usi.
E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella
perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
Art. 2179 Morte di una delle parti
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili,
nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto
comma dell'art. 2158.
Art. 2180 Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per
inadempimento (1453 e seguenti), ciascuna delle parti può chiedere lo
scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non
consentire la prosecuzione del rapporto.
Art. 2181 Prelevamento e divisione al termine del contratto
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di
capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla
qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame
apportato all'inizio della soccida (2171). Il di più si divide a norma
dell'art. 2178.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il
soccidante prende quelli che rimangono.
§3 Della soccida parziaria
Vedere anche Leggi Speciali
Art. 2182 Conferimento del bestiame
Nella soccida parziaria il bestiame e conferito da entrambi i
contraenti nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del
rispettivo conferimento.
Art. 2183 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora
durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non
imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente
conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione,
ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.
Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine
dell'anno in corso.
Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata
nell'art. 2184.
Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza
del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore
di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere
ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.
Art. 2184 Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del
contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione
stabilita (dalle norme corporative) dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2185 Rinvio
Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla
soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.
§4 Della soccida con conferimento di pascolo
Vedere anche Leggi Speciali
Art. 2186 Nozione e norme applicabili
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame é conferito dal
soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante
spetta il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto
applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.
SEZIONE V
Disposizione finale
Art. 2187 Usi
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle Sezioni II, III e
IV di questo Capo, per quanto non è espressamente disposto, si
applicano, in mancanza di convenzione, gli usi (1374; att. 195 e
seguenti).
CAPO III
Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a
registrazioni
SEZIONE I
Del registro delle imprese
Art. 2188 Registro delle imprese
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge (att. 99 e seguenti).
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la
vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.
Art. 2189 Modalità dell'iscrizione
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta
dall'interessato.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve
accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle
condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al
richiedente. (questi può ricorrere entro otto giorni (2964) al giudice
del registro, che provvede con decreto.
Art. 2190 Iscrizione d'ufficio
Se un iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del
registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla
entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il
giudice del registro può ordinarla con decreto.
Art. 2191 Cancellazione d'ufficio
Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste
dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina
con decreto la cancellazione.
Art. 2192 Ricorso contro il decreto del giudice del registro
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli
articoli precedenti l'interessato, entro quindici giorni (2964) dalla
comunicazione può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio
del registro.
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel
registro.
Art. 2193 Efficacia dell'iscrizione
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati
iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a
richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne
abbiano avuto conoscenza (2436/2).
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può
essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge (2297).
Art. 2194 Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione
Salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634, chiunque omette di
richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è
punito con l'ammenda da L 20.000 a L. 1.000.000 (att. 100) (Ora
sanzione amministrativa).
SEZIONE II
Dell'obbligo di registrazione
Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese
gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di
servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle
imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte
le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le
esercitano (att 100, 200).
Art. 2196 Iscrizione dell'impresa
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che
esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede,
indicando:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la
cittadinanza;
2) la ditta (2563 e seguenti);
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma
autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni
relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa,
entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione
si verificano.
Art. 2197 Sedi secondarie
L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi
secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni,
chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo
dove è la sede principale dell'impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del
luogo nel quale é istituita la sede secondaria, indicando altresì la
sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto
alla sede secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il
medesimo ufficio la sua firma autografa.
La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che
ha all'estero la sede principale dell'impresa.
L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza
stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione
all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede
principale.
Art. 2198 Minori interdetti e inabilitati
I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa
commerciale da parte di un minore emancipato (397) o di un inabilitato
(425; att. 199) o nell'interesse di un minore non emancipato (320, 371)
o di un interdetto (424) e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione
viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del
cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione
(att. 100).
Art. 2199 Indicazione dell'iscrizione
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si
riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto (att.
100).
Art. 2200 Società
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le
società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e
seguenti del Titolo V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche
se non esercitano un'attività commerciale.
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese (att. 100) è
regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI.
Art. 2201 Enti pubblici
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale
un'attività commerciale (2093) sono soggetti all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 100).
Art. 2202 Piccoli imprenditori
Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle
imprese i piccoli imprenditori (2083).
SEZIONE III
Disposizioni particolari per le imprese commerciali
§1 Della rappresentanza
Art. 2203 Preposizione institoria
E institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di
un'impresa commerciale.
La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede
secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente,
salvo che nella procura sia diversamente disposto (1716).
Art. 2204 Poteri dell'institore
L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio
dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella
procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del
preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.
L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le
obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a
cui è preposto (Cod. Proc. Civ. 772).
Art. 2205 Obblighi dell'institore
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto l'institore è
tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni
riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle
scritture contabili.
Art. 2206 Pubblicità della procura
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere
depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro
delle imprese (att. 100).
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le
limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che
questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare (2193).
Art. 2207 Modificazione e revoca della procura
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la
procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle
imprese, anche se la procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono
opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al
momento della conclusione dell'affare.
Art. 2208 Responsabilità personale dell'institore
L'institore è personalmente obbligato (1337) se omette di far conoscere
al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire
anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che
siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Art. 2209 Procuratori
Le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano anche ai
procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il
potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio
dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.
Art. 2210 Poteri dei commessi dell'imprenditore
I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto
di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che
ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono
incaricati.
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non
facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono
d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati (2211).
Art. 2211 Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome
dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni
generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa,
se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta (1341 e
seguente).
Art. 2212 Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono
autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che
riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle
inadempienze contrattuali.
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari (Cod.
Proc. Civ. 670 e seguente) nell'interesse dell'imprenditore.
Art. 2213 Poteri dei commessi preposti alla vendita
I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono
esigere il prezzo delle merci da essi venduta, salvo che alla
riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non
sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata
dall'imprenditore.
§ 2 Delle scritture contabili
Art. 2214 Libri obbligatori e altre scritture contabili
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale (2195) deve tenere
il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste
dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (att. 200) e conservare
ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei
telegrammi e delle lettere ricevute, nonché le copie delle lettere, dei
telegrammi e delle fatture spedite (2709 e seguenti).
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli
imprenditori (2083).
Art. 2215 Libro giornale e libro degli inventari
Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in
uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati
in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio
secondo le disposizioni delle leggi speciali (att. 200).
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina
dei libri il numero dei fogli che li compongono (2710).
Art. 2216 Contenuto e vidimazione del libro giornale
Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
poi così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489
(vedere).
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni
relative all'esercizio dell'impresa.
Art. 2217 Redazione dell'inventario
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la
valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa,
nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla
medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e
delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili
conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio
l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle
società per azioni, in quanto applicabili (2425).
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi
dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai
fini delle imposte dirette (Comma modificato dall'art. 8 della Legge 30
dicembre 1991, n. 413, e poi così sostituito dall'art. 7 bis,
Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla
Legge 8 agosto 1994, n. 489).
Art. 2218 Bollatura facoltativa
Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
poi così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 .
L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati nell'art.
2215 gli altri libri da lui tenuti (2710).
Art. 2219 Tenuta della contabilità
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata
contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti
in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche
cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili (2710).
Art. 2220 Conservazione delle scritture contabili
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data
dell'ultima registrazione (2312).
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i
telegrammi ricevuti e le co pie delle fatture, delle lettere e dei
telegrammi spediti.
Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere
conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre
che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni
momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal
soggetto che utilizza detti supporti (Comma aggiunto dall'art. 7 bis,
Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla
Legge 8 agosto 1994, n. 489 )
§ 3 Dell'insolvenza
Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo
Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli
enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso
d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato
preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.
TITOLO III
DEL LAVORO AUTONOMO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2222 Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351)
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano
le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina
particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).
Art. 2223 Prestazione della materia
Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia e
fornita dal prestatore d'opera (1658), purché le parti non abbiano
avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si
applicano le norme sulla vendita (1470 e seguenti).
Art. 2224 Esecuzione dell'opera
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo
le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente
può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera
deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere
dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).
Art. 2225 Corrispettivo
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal
giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente
necessario per ottenerlo (1657).
Art. 2226 Difformità e vizi dell'opera
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore
d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima,
se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o
facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati
dolosamente occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i
vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla
scoperta. L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla
consegna (att. 201).
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera
sono regolati dall'art. 1668.
Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata
l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle
spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671).
Art. 2228 Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile
ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso
per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera
compiuta (1672).
CAPO II
Delle professioni intellettuali
Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli
elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti
sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello
Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o
elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita
o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso
ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle
leggi speciali.
Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale
è regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con
queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo
precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 Mancanza d'iscrizione
Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato
all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non
è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione
(2034).
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso,
salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese
incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
Art. 2232 Esecuzione dell'opera
Il prestatore d'opera deve (1176) eseguire personalmente l'incarico
assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e
responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri
è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con
l'oggetto della prestazione.
Art. 2233 Compenso
Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice,
sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio
dell’Ordine) a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza
dell'opera e al decoro della professione (2956).
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per
interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo
ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro
patrocinio, sotto pena di nullità (1418 e seguenti) e dei danni.
Art. 2234 Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di
opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere,
secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235 Divieto di ritenzione
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti,
se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri
diritti secondo le leggi professionali (2961).
Art. 2236 Responsabilità del prestatore d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in
caso di dolo o di colpa grave (1176).
Art. 2237 Recesso
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Bacin-1998/Cassazione.htm>
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore
d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In
tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso
per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che
ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da
evitare pregiudizio al cliente.
Art. 2238 Rinvio
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività
organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del
Titolo II (2082 e seguenti).
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega
sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II,
III e IV del Capo I del Titolo II (2094 e seguenti).
TITOLO IV
DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2239 Norme applicabili
I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di
un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle Sezioni II, III e IV
del Capo I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialità del
rapporto (2904 e seguenti; att. 98; Cod. Proc. Civ. 409).
CAPO II
Del lavoro domestico
Art. 2240 Norme applicabili
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di
carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo Capo (att.
203) e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla
convenzione e dagli usi (2068).
Art. 2241 Periodo di prova
Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.
Art. 2242 Vitto alloggio e assistenza
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto,
oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le
infermità di breve durata, alla cura e alla assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di
assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 2243 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi,
ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio (inciso illegittimo),
ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto
giorni.
Art. 2244 Recesso
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso
volontario e per giusta causa, stabilite negli artt. 2118 e 2119.
Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se
l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.
Art. 2245 Indennità di anzianità
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro
un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di
licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dell'ultima
retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di
servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di
dimissioni volontarie (2751) (l'art. 17, L 2 aprile 1958, n. 339
prevede l'indennità di anzianità "in caso di licenziamento o di
dimissioni").
Art. 2246 Certificato di lavoro
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al
rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni
disimpegnate e il periodo di servizio prestato.
TITOLO V
DELLE SOCIETA’
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2247 Contratto di società
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o
servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo
di dividerne gli utili.
Art. 2248 Comunione a scopo di godimento
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una
o più cose è regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III (1100 e
seguenti).
Art. 2249 Tipi di società
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale
(2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e
seguenti di questo Titolo.
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa
sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i
soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi
regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo.
Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative (2511 e
seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di
particolari categorie d'imprese prescrivono la costituzione della
società secondo un determinato tipo.
Art. 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese (2200) devono essere
indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese
presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza
indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta
esistente dall'ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere
espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società
e in liquidazione (2627).
Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità
limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio (Comma
aggiunto dall'art. 3, Decr. lgs. n.88 del 3 marzo 1993).
CAPO II
Della società semplice
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2251 Contratto sociale
Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme
speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350,
2643).
Art. 2252 Modificazioni del contratto sociale
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di
tutti i soci, se non e convenuto diversamente.
SEZIONE II
Dei rapporti tra i soci
Art. 2253 Conferimenti
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel
contratto sociale.
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano
obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario
per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il
passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (1465,
1478 e seguenti, 1529).
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio
che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle
norme sulla locazione (1578 e seguenti, 1585 e seguenti).
Art. 2255 Conferimento di crediti
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del
debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione
convenzionale della garanzia.
Art. 2256 Uso illegittimo delle cose sociali
Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle
cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli
della società.
Art. 2257 Amministrazione disgiuntiva
Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a
ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio
amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia
compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a
ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
Art. 2258 Amministrazione congiuntiva
Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il
consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle
operazioni sociali.
Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia
necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma
dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non
possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di
evitare un danno alla società.
Art. 2259 Revoca della facoltà di amministrare
La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha
effetto se non ricorre una giusta causa.
L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le
norme sul mandato (1723 e seguenti).
La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta
giudizialmente da ciascun socio.
Art. 2260 Diritti e obblighi degli amministratori
I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme
sul mandato (1710 e seguenti).
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società
(1292 e seguenti) per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti
dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si
estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2261 Controllo dei soci
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto (2623) di
avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari
sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di
ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la
società sono stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno
diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni
anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
Art. 2262 Utili
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua
parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
Art. 2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono
proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è
determinato dal contratto, esse si presumono eguali.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è
determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo equità.
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei
guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la
partecipazione alle perdite.
Art. 2264 Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla
determinazione di un terzo
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle
perdite può essere rimessa ad un terzo (1349, 2603).
La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi
previsti dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il
socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione (2964 e
seguenti). L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha
volontariamente eseguito la determinazione del terzo.
Art. 2265 Patto leonino
E' nullo il patto (1419 e seguenti) con il quale uno o più soci sono
esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
SEZIONE III
Dei rapporti con i terzi
Art. 2266 Rappresentanza della società
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci
che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei
medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza
spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che
rientrano nell'oggetto sociale.
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono
regolate dall'art. 1396.
Art. 2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul
patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre
personalmente (2740) e solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno
agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli
altri soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei;
in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della
solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza
(att. 204).
Art. 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche
se la società è in liquidazione (2274 e seguenti), la preventiva
escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il
creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Art. 2269 Responsabilità del nuovo socio
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli
altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della
qualità di socio.
Art. 2270 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far
valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti
conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a
quest'ultimo nella liquidazione.
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi
crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in
ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve
essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato
lo scioglimento della società.
Art. 2271 Esclusione della compensazione
Non é ammessa compensazione (1246) fra il debito che un terzo ha verso
la società e il credito che egli ha verso un socio.
SEZIONE IV
Dello scioglimento della società
Art. 2272 Cause di scioglimento
La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei
mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
Art. 2273 Proroga tacita
La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando,
decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le
operazioni sociali.
Art. 2274 Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento
Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori
conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari
urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la
liquidazione.
Art. 2275 Liquidatori
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale
e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta
da uno o piu liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o,
in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in
ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci
(2259).
Art. 2276 Obblighi e responsabilità dei liquidatori
Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle
disposizioni stabilite per gli amministratori (2260), in quanto non sia
diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale
(2452).
Art. 2277 Inventario
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i
documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo
al periodo successivo all'ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali,
e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale
risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario
deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori (2452).
Art. 2278 Poteri dei liquidatori
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione
e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in
blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi (2452).
Essi rappresentano la società anche in giudizio.
Art. 2279 Divieto di nuove operazioni
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente (2740) e
solidalmente (1292 e seguenti) per gli affari intrapresi (2452).
Art. 2280 Pagamento dei debiti sociali
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i
beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non
siano accantonate le somme necessarie per pagarli (2452, 2625).
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei
debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti
ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme
necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione
della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si
ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.
Art. 2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento
I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di
riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o
deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno
diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale,
salva l'azione contro gli amministratori (2740).
Art. 2282 Ripartizione dell'attivo
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei
conferimenti (2253). L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in
proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (2265).
L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è
determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto
o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui
furono eseguiti.
Art. 2283 Ripartizione di beni in natura
Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si
applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (719 e
seguenti, 1111 e seguenti).
SEZIONE V
Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Art. 2284 Morte del socio
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di
uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno
che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi
stessi e questi vi acconsentano.
Art. 2285 Recesso del socio
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo
indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero
quando sussiste una giusta causa (2900).
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato
agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 2286 Esclusione
L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle
obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301,
2320), nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio (414 e e
seguente, att. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento
di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a
svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa
non imputabile agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il
conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita
prima che la proprietà sia acquistata dalla società (1465, att. 208).
Art. 2287 Procedimento di esclusione
L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi
nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi
trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.
Entro questo termine (2964) il socio escluso può fare opposizione
davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.
Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è
pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.
Art. 2288 Esclusione di diritto
E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo
creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a
norma dell'art. 2270.
Art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un
socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di
danaro che rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota e fatta in base alla situazione
patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo
scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano
agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Salvo quanto e disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota
spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui
si verifica lo scioglimento del rapporto.
Art. 2290 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un
socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le
obbligazioni sociali (2267) fino al giorno in cui si verifica lo
scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa
ignorato.
CAPO III
Della società in nome collettivo
Art. 2291 Nozione
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Art. 2292 Regime sociale
La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale
costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto
sociale (2563, 2567).
La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio
receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto
vi consentono (att. 207).
Art. 2293 Norme applicabili
La società in nome collettivo e regolata dalle norme di questo Capo e,
in quanto queste non dispongano, dalle norme del Capo precedente.
Art. 2294 Incapace
La partecipazione di un incapace (414 e e seguente) alla società in
nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle
disposizioni degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 (att. 208).
Art. 2295 Atto costitutivo
L'atto costitutivo della società deve (1350, 2643) indicare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio,
la cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della
società;
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5) l'oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il
modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la
quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società.
Art. 2296 Pubblicazione
L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata (2703)
dei contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la stipulazione
è avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere
depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso
l'ufficio del registro delle imprese (2188 e seguenti; att. 99 e
seguenti) nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato
nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della
società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad
eseguire il deposito anche il notaio (2626).
Art. 2297 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese
(att. 99 e seguenti), i rapporti tra la società e i terzi, ferma
restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono
regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia
la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono
la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri
di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che
questi ne erano a conoscenza.
Art. 2298 Rappresentanza della società
L'am amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere
tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni
che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non
sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle
imprese (att. 99 e seguenti) o se non si prova che i terzi ne hanno
avuto conoscenza (2193).
Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro
quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio
del registro delle imprese le loro firme autografe (2626).
Art. 2299 Sedi secondarie
Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (att. 99 e
seguenti) del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con
una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle
medesime (2197, 2626).
L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale e
iscritta la società e la data dell'iscrizione.
Presso l'ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria
(2197) deve essere altresì depositata la firma autografa del
rappresentante preposto all'esercizio della sede medesima.
L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per
l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del
luogo dove e iscritta la società (2626).
Art. 2300 Modificazioni dell'atto costitutivo
Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni
all'ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti),
l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri
fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione
(2626).
Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei
soci, questa deve essere depositata in copia autentica (2626, 2703).
Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non
sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a
conoscenza (2193; att. 211).
Art. 2301 Divieto di concorrenza
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per
conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della
società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile (2462)
ad altra società concorrente.
Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la
partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli
altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha
diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.
Art. 2302 Scritture contabili
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili
prescritti dall'art. 2214 (att. 200).
Art. 2303 Limiti alla distribuzione degli utili
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili
realmente conseguiti (2621).
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o
ridotto in misura corrispondente.
Art. 2304 Responsabilità dei soci
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono
pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del
patrimonio sociale (2268, 2471).
Art. 2305 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può
chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Art. 2306 Riduzione di capitale
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci
delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di
ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal
giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti),
purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore
all'iscrizione abbia fatto opposizione (2623 n. 1; att. 211).
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione
abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea
garanzia (1179).
Art. 2307 Proroga della società
Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga
della società, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di
proroga nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti).
Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla
notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore
dell'opponente (2289).
In caso di proroga tacita (2273) ciascun socio può sempre recedere
dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore
particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo
debitore a norma dell'art. 2270 (att. 211).
Art. 2308 Scioglimento della società
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272,
per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla
legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale
(2195), per la dichiarazione di fallimento (2711, 2221).
Art. 2309 Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni
atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori
devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina,
depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (2452, 2626).
I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le
loro firme autografe.
Art. 2310 Rappresentanza della società di liquidazione
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della
società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori (att. 218).
Art. 2311 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio
finale e proporre ai soci il piano di riparto (2621).
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono
essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono
approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla
comunicazione (2964 e seguenti).
In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il
liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione
siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle
quali il liquidatore può restare estraneo.
Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte
ai soci (2452).
Art. 2312 Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono
stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei
soci e, se il mancato pagamento e dipeso da colpa dei liquidatori,
anche nei confronti di questi.
Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci
sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.
Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci
anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle
imprese (att. 218).
CAPO IV
Della società in accomandita semplice
Art. 2313 Nozione
Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono
solidalmente e illimitatamente (2740) per le obbligazioni sociali, e i
soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da
azioni.
Art. 2314 Ragione sociale
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di
almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in
accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art.
2292 (2564, 2567).
L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella
ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente (2740) e
solidalmente (1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni
sociali.
Art. 2315 Norme applicabili
Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni
relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili
con le norme seguenti.
Art. 2316 Atto costitutivo
L'atto costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci accomandatari e i
soci accomandanti.
Art. 2317 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese
(att. 99 e seguenti), ai rapporti fra la società e i terzi si applicano
le disposizioni dell'art. 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono
limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle
operazioni sociali.
Art. 2318 Soci accomandatari
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della
società in nome collettivo.
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci
accomandatari.
Art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli
amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma
dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e
l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la
maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
Art. 2320 Soci accomandatari
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né
trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di
procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che
contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata (2740) e
solidale (1292) verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può
essere escluso a norma dell'art. 2286.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la
direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente,
dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti
di ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del
bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne
l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
Art. 2321 Utili percepiti in buona fede
I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili
riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.
Art. 2322 Trasferimento della quota
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per
causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere
ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che
rappresentano la maggioranza del capitale.
Art. 2323 Cause di scioglimento
La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308
(2322), quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci
accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato
sostituito il socio che è venuto meno (2711).
Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato
dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore
provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio
accomandatario.
Art. 2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei
confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali
che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono
far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti,
limitatamente alla quota di liquidazione (att. 218).
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2325 Nozione
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto
la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346
e seguenti).
Art. 2326 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società per azioni (2564, 2567).
Art. 2327 Ammontare minimo del capitale
La società per azioni deve costituirsi (2445) con un capitale non
inferiore a 200 milioni di lire (att. 215).
Art. 2328 Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico (2643, 2699, 2725).
L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e
la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero
delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono
nominative o al portatore (2355);
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (2343 e
seguenti);
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2433);
8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o
ai soci fondatori (2337, 2431);
9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra
essi hanno la rappresentanza della società (2383);
10) il numero dei componenti il collegio sindacale (2397 e seguenti);
11) la durata della società;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società,
anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante
dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato (2475).
Art. 2329 Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della società è necessario
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano versati presso un istituto di credito (att. 251) almeno i
tre decimi dei conferimenti in danaro;
3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni
richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in
relazione al suo particolare oggetto.
Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono
essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta
iscrizione della società nel registro delle imprese. L'istituto di
credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per
l'inosservanza del presente divieto.
Se non entro anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo , le
somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai
sottoscrittori. (2475).
NOTA La costituzione di società con capitale superiore a 10 miliardi è
subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro (Legge
4 giugno 1985, n. 281).
Art. 2330 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro
trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti
comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i
conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata
nell'art. 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la
costituzione della società.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto
costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente,
ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare
gli amministratori ad eseguirlo.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla
legge per la costituzione della società, e sentito il pubblico
ministero, ordina l'iscrizione della società nel registro.
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di
appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 2299.
Art. 2330 bis Pubblicazione dell'atto costitutivo
L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso
l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata
nell'art. 2343.
Art. 2331 Effetti dell'iscrizione
Con l'iscrizione nel registro (att. 99 e seguenti) la società acquista
la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione
sono illimitatamente (2740) e solidalmente (art. 1292 e seguenti)
responsabili verso i terzi coloro che hanno agito (2475).
L'emissione e la vendita delle azioni prima dell'iscrizione della
società sono nulle (1421 e seguenti).
Art. 2332 Nullità della società
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della
società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancanza dell'atto costitutivo;
2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto
pubblico;
3) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al
controllo preventivo
4) illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale;
5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione
riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o
l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
6) inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329, n. 2;
7) incapacità di tutti i soci fondatori;
8) mancanza della pluralità dei fondatori.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti
compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle
imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando
non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata
eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo
iscritta nel registro delle imprese (2475).
SEZIONE II
Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione
Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni
La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica
sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il
capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo, l'eventuale
partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine
entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate (2703) dei promotori, prima di
essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata (2699 e seguenti). L'atto deve indicare
il cognome e il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il
numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.
Art. 2334 Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori
Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma
prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine
non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal n. 2
dell'art. 2329.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire
contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione
assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non
può procedersi alla costituzione della società prima che siano
collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei
venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto
dal n. 2 dell'art. 2329, devono convocare l'assemblea dei
sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi
almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con
l'indicazione delle materie da trattare.
Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori
L'assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione
della società
2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio
favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale.
L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei
sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero
delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si
richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è
necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.
Art. 2336 Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo
Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti,
stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 (2626).
SEZIONE III
Dei promotori e dei soci fondatori
Art. 2337 Promotori
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica
sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma
dell'art. 2333.
Art. 2338 Obbligazioni dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691)
verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e
a rimborsare loro le spese sostenute, sempreché siano state necessarie
per la costituzione della società o siano state approvate
dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non
possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
Art. 2339 Responsabilità dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691)
verso la società e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i
versamenti richiesti per la costituzione della società;
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della
relazione giurata indicata nell'art. 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per
la costituzione della società (2621).
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i
terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
Art. 2340 I limiti dei benefici riservati ai promotori
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente
dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore
complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio
e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Art. 2341 Soci fondatori
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soci che
nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione
stipulano l'atto costitutivo.
SEZIONE IV
Dei conferimenti
Art. 2342 Conferimenti
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento
deve farsi in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali
conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o
di servizi.
Art. 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale,
contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a
ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché
l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore
nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a
fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto
costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le
disposizioni dell'art. 64 Cod. Proc. Civ.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla
costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella
relazione indicata nel 1° comma e, se sussistano fondati motivi, devono
procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non
sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono
inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore
di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società
deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le
azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare
la differenza in danaro o recedere dalla società.
Art. 2343-bis Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e
amministratori
L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o
superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei
promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni
dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere
autorizzato dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto
designato dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei
beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri
di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è
inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne
visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale
dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal
presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli
amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese; del
deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti
che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni
correnti della società ne a quelli che avvengono in borsa o sotto il
controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
Art. 2344 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli
amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una
diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono far vendere
le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio
o di un istituto di credito (att. 251).
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le
somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione
entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso,
devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
Art. 2345 Prestazioni accessorie
Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire
l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti
in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il
compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso
d'inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere
osservate le norme (corporative) applicabili ai rapporti aventi per
oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette
devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso
degli amministratori.
Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi
previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il
consenso di tutti i soci.
SEZIONE V
Delle azioni
Art. 2346 Emissione delle azioni
Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore
nominale (2630, 2438).
Art. 2347 Indivisibilità delle azioni
Le azioni sono indivisibili (2487). Nel caso di comproprietà di
un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le
dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono
efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente (1292) delle
obbligazioni da essa derivanti.
Art. 2348 Categorie di azioni
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro
possessori uguali diritti (2521).
Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti
diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo
(2369, 2436 e seguenti).
Art. 2349 Azioni a favore dei prestatori di lavoro
In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro
dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare
corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da
assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme
particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti
spettanti agli azionisti.
Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente
(2521).
Art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli
utili netti (2433) del patrimonio netto risultante dalla liquidazione,
salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a
norma degli articoli precedenti.
Art. 2351 Diritto di voto
Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate
nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo
scioglimento della società abbiano diritto di voto soltanto nelle
deliberazioni previste nell'art. 2365. Le azioni con voto limitato non
possono superare la metà del capitale sociale.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo (att. 212).
Art. 2352 Pegno e usufrutto di azioni
Nel caso di pegno (2086) o di usufrutto (981) sulle azioni (1997 e
seguente), il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al
creditore pignoratizio o all'usufruttuario.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione (2441), questo spetta
al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni (2964) prima
della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del
diritto di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio
medesimo a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito
(att. 251).
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio
deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni
prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può
vendere le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di
usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo
diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma
dell'art. 2347.
Art. 2353 Azioni di godimento
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di
godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno
diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione
degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate
di un dividendo pari all'interesse legale (1284) e, in caso di
liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il
rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.
Art. 2354 Contenuto delle azioni
Le azioni (2521) devono indicare:
1) la denominazione, la sede e la durata della società;
2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio
del registro delle imprese dove la società è iscritta;
3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente
liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.
Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E'
valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma,
purché l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle
imprese ove è iscritta la società.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati
provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei
titoli definitivi (2633).
Art. 2355 Azioni nominative e al portatore
Le azioni possono essere nominative o al portatore (att. 109), a scelta
dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere
nominative.
Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente
liberate.
L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni
l'alienazione delle azioni nominative.
NOTA Art 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281: "Sono inefficaci le
clausole degli atti costitutivi di società per azioni, le quali
subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero
gradimento di organi sociali".
Art. 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non
liberate
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati
solidalmente (1292 e seguenti) con gli acquirenti per l'ammontare dei
versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la
richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni
La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli
utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto
azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le
modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da
acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale
l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il
corrispettivo massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei
commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale,
tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società
controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere
alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno
dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora
l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono
chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il
procedimento previsto dall'art. 2446, 2° comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti
fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2357-bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni
Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano
quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del
capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente
liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un
credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente
liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della
decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei
numeri 2), 3) e 4) del 1' comma del presente articolo, si applica per
l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine
entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.
Art. 2357 ter Disciplina delle proprie azioni
Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma
dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione
dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.
Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli
utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle
altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono
tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie
iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta
nonché le azioni non siano trasferite o annullate.
Art. 2357 quater Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel
precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai
promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale
sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica
a chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della
società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti
sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni
rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da
colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del
capitale sociale, gli amministratori.
Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni
La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per
l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per
interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle
operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di
dipendenti della società o di quelli di società controllanti o
controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie
prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili
regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Art. 2359 Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del l° comma si computano anche
i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a
persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di
terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società
esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei
voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Art. 2359-bis Acquisto di azioni o quote da parte di società
controllate
La società controllata non può acquistare azioni o quote della società
controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente
liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo
comma dell'art. 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a
norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale
della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o
quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da
essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della
società controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere
costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non può esercitare il diritto
di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti
fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2359-ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote della
società controllante
Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359 bis devono
essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro
un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al
loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con
rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea
non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la
riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto
dall'art. 2446, secondo comma.
Art. 2359 quater Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o
quote della società controllante
Le limitazioni dell'art. 2359 bis non si applicano quando l'acquisto
avvenga ai sensi dei nn. 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357 bis.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal
terzo comma dell'art. 2359 bis, devono tuttavia essere alienate,
secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro tre anni
dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'art. 2359 ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359 bis è superato per
effetto di circostanzesopravvenute, la società controllante, entro tre
anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha
determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento
delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da
ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso
alle società controllate secondo i criteri indicati dall'art. 2437.
Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono
chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il
procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.
Art. 2359 quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della società
controllante
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della
società controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si
intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori,
che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società
controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a
tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione
delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della
società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca d'azioni
E' vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale
mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2361 Partecipazioni
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista
genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura
e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente
modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2360 n.
3; att. 209).
Art. 2362 Unico azionista
In caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte
nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola
persona, questa risponde illimitatamenre (att. 209).
SEZIONE VI
Degli organi sociali
§ 1 Dell'assemblea
Art. 2363 Luogo di convocazione dell'assemblea
L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società,
se l'atto costitutivo non dispone diversamente.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
Art. 2364 Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio (2432 e seguenti);
2) nomina gli amministratori (2383), i sindaci (2400) e il presidente
del collegio sindacale (2398);
3) determina il compenso degli amministratori (2389) e dei sindaci
(2400), se non è stabilito nell'atto costitutivo;
4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società
riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al
suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli
amministratori e dei sindaci (2393, 2407 e seguente).
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto
costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni
caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.
Art. 2365 Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto
costitutivo (2436 e seguenti) e sull'emissione di obbligazioni (2410 e
seguenti). Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a
norma degli artt. 2450 e 2452.
Art. 2366 Formalità per la convocazione
L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza
e l'elenco delle materie da trattare (2393).
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'adunanza.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa
regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale
sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del
collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti
può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.
Art. 2367 Convocazione su richiesta della minoranza
Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando
ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del
capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da
trattare (2630-2 n. 2).
Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la
convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del presidente del
tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla (att. 209).
Art. 2368 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale,
escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a
maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una
maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali l'atto
costitutivo può stabilire norme particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino più della metà del capitale sociale, se l'atto
costitutivo non richiede una maggioranza più elevata.
Art. 2369 Seconda convocazione
Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di
capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere
nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno
per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso
giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione
non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro
trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal
secondo comma dell'art. 2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti
che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la
parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea
straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più del terzo del capitale sociale, a meno che l'atto
costitutivo richieda una maggioranza più elevata.
Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole
di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per
le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la
trasformazione della società (2498 e seguenti), lo scioglimento
anticipato di questa (2448), il trasferimento della sede sociale
all'estero e l'emissione di azioni privilegiate (2348).
Art. 2369-bis Assemblea straordinaria in terza convocazione
L'assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se
i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte
del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata
entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'art.
2366 è ridotto a otto giorni.
In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a
meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per
le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369, per quelle
concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla
legge, e per quelle di fusione e di scissione e tuttavia necessario il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del
capitale sociale.
Art. 2370 Diritto d'intervento all'assemblea
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti (2418) iscritti nel
libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro
azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati
nell'avviso di convocazione.
Art. 2371 Presidenza dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo
o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è
assistito da un segretario designato nello stesso modo.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell'assemblea è redatto da un notaio.
Art. 2372 Rappresentanza nell'assemblea
Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono
farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere
conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati
dalla società.
La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee,
con effetto anche per le convocazioni successive.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in
bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia
espressamente indicato nella delega.
La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai
sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa
controllate (2359) e agli amministratori, sindaci e dipendenti di
queste, né ad aziende o istituti di credito.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci
o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di
cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai dieci
miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai
dieci miliardi e non superiore ai cinquanta miliardi e più di duecento
soci se la società ha capitale superiore ai cinquanta miliardi.
Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel
caso di girata delle azioni per procura.
Art. 2373 Conflitto d'interessi
Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle
deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un
interesse in conflitto con quello della società
In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la
deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a
norma dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto
astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria
maggioranza.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti
la loro responsabilità (2393).
Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea (2368 e seguente, 2486; att. 209).
Art. 2374 Rinvio dell'assemblea
I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato
nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati
su gli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza
sia rinviata a non oltre tre giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso
oggetto.
Art. 2375 Verbale delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un
notaio.
Art. 2376 Assemblee speciali
Se esistono diverse categorie di azioni (2348), le deliberazioni
dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono
essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria
interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle
assemblee straordinarie.
Art. 2377 Invalidità delle deliberazioni
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e
dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti
o dissenzienti (2437).
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o
dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori,
dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea
ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato (2351), entro
tre mesi (2964 e seguenti) dalla data della deliberazione, ovvero, se
questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese entro tre
mesi dall'iscrizione.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci
ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti,
sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti
acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la
liberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della
legge e dell'atto costitutivo (2416, 2486, att. 209).
Art. 2378 Procedimento d'impugnazione
L'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la
società ha sede.
Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno una azione. Il
presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio
opponente presti una idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per
l'eventuale risarcimento dei danni.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono
essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza La
trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel
secondo comma dell'articolo precedente.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli
amministratori e i sindaci, può sospendere. se ricorrono gravi motivi,
su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione
impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.
I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide
sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori,
nel registro delle imprese (2416, 2626; att. 209).
Art. 2379 Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità
dell'oggetto
Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si
applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423 (2486; att.
209).
§ 2 Degli amministratori
Art. 2380 Amministrazione della società
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono
il consiglio di amministrazione (2388).
Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma
ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione
spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il
presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.
Art. 2381 Comitato esecutivo e amministratori delegati
Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo
consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato
esecutivo composto, di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi
membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate
le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447.
Art. 2382 Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo
ufficio, l'interdetto, l'inabilitato (414 e seguente), il fallito, o
chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici
direttivi (2641).
Art. 2383 Nomina e revoca degli amministratori
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea. fatta eccezione
per i primi amministratori, che sono, nominati nell'atto costitutivo, e
salvo il disposto degli artt. 2458 e 2459.
La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo
superiore a tre anni (att. 213).
Gli amministratori sono rieleggibili. salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque
tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto
dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene
senza giusta causa.
Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli
amministratori devono (2626) chiederne l'iscrizione nel registro delle
imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e
la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. Nello stesso
termine gli amministratori che hanno la rappresentanza della società
devono depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro
firme autografe.
Dell'avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi
menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata.
La pubblicità prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli
amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno
il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente (2487).
Le cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori
che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi
dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto e quinto comma,
salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 2384 Poteri di rappresentanza
Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono
compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le
limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.
Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto
costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili
ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito
a danno della società (2487).
Art. 2384 bis Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale
L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli
amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in
buona fede.
Art. 2385 Cessazione degli amministratori
L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione
scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio
sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la
maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal
momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in
seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato
ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa
deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a
cura del collegio sindacale (2626) è pubblicata nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (2330,
2457).
Art. 2386 Sostituzione degli amministratori
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal
collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica
fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in
carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione
dei mancanti.
Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli
in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,
l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata
d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo
gli atti di ordinaria amministrazione (2487).
Art. 2387 Cauzione degli amministratori (abrogato)
Art. 2388 Validità delle deliberazioni del consiglio
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in
carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di
presenti (2405).
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione (2421) sono prese a
maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Art. 2389 Compensi degli amministrativi
I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti
nell'atto costitutivo o dall'assemblea (att. 209).
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche
in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (2487, 2630;
att. 209).
Art. 2390 Divieto di concorrenza
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci
illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare
un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo
autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato
dall'ufficio e risponde dei danni.
Art. 2391 Conflitto d'interessi
L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto
proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società,
deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e
deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti
l'operazione stessa (1394, 2631).
In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che
siano derivate alla società dal compimento dell'operazione.
La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla
società, può, entro tre mesi dalla sua data (2964 e seguenti), essere
impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se,
senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe
raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti
acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione (att 2091).
Art. 2392 Responsabilità verso la società
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla
legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario (1710), e
sono solidalmente (1292) responsabili verso la società (2621) dei danni
derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di
attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più
amministratori (2381).
In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non
hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a
conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze
dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non
si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto
annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al
presidente del collegio sindacale (2491; att. 209).
Art. 2393 Azione sociale di responsabilità
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in
seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in
liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può
essere presa in occasione della discussione del bilancio (2364), anche
se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare (2373).
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca
dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia
presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In
questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione (2386;
att. 209).
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e
può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con
espressa deliberazione dell'assemblea 12434), e purché non vi sia il
voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il
quinto del capitale sociale (2407).
Art. 2394 Responsabilità verso i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per
l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione
dell'integrità del patrimonio sociale (2407).
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale
risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (att. 209).
In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della
società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario
liquidatore.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere
impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria,
quando ne ricorrono gli estremi (2901 e seguenti).
Art. 2395 Azione individuale del socio e del terzo
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al
risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono
stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli
amministratori (2487; att. 209).
Art. 2396 Direttori generali
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori
(2392 e seguenti) si applicano anche ai direttori nominati
dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione
ai compiti loro affidati (att. 209).
§ 3 Del collegio sindacale
Art. 2397 Composizione del collegio
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
I sindaci devono essere scelti tra gli scritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 2398 Presidenza del collegio
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Art. 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono
dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.
2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il
quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da
questa controllate (2359) da un rapporto continuativo di prestazione
d'opera retribuita.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è
causa di decadenza dall'ufficio di sindaco (att. 209).
Art. 2400 Nomina e cessazione dall'ufficio
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo (2328)
e successivamente dall'assemblea (2364), salvo il disposto degli artt.
2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono
essere revocati se non per giusta causa.
La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal
tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del
cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e
la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli
amministratori nel registro delle imprese nel termine di quindici
giorni (2626; att. 209) e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata.
Art. 2401 Sostituzione
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco. subentrano
i supplenti in ordine d'età. I nuovi sindaci restano in carica fino
alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei
sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del
collegio. I nuovi nominati scadono come quelli in carica. In caso di
sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima
assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve
essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del
collegio medesimo (att. 209).
Art. 2402 Retribuzione
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto
costitutivo deve essere determinata dall'assemblea all'atto della
nomina (2370); per l'intero periodo di durata del loro ufficio (att.
209).
Art. 2403 Doveri del collegio sindacale
Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società,
vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed
accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la
corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la
valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la
consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel
n. 5 dell'art. 2421 (att. 209)
Art. 2403 bis Collaboratori del sindaco
Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della
regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, i sindaci
possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese,
di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni
previste dall'art. 2399.
La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni
riservate.
Art. 2404 Riunioni e deliberazioni del collegio
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un
esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene
trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto
dagli intervenuti.
Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a
maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare
iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso (att. 209).
Art. 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e
alle assemblee
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di
amministrazione (2388) ed alle assemblee (2366) e possono assistere
alle riunioni del comitato esecutivo (2381).
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee
o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio
d'amministrazione, decadono dall'ufficio (att. 209).
Art. 2406 Omissioni degli amministratori
Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea (2632 n. 2) ed
eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione
da parte degli amministratori (2363, 2626; att. 209).
Art. 2407 Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del
mandatario (1710), sono responsabili della verità delle loro
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti
di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (2622; Cod. Pen.
622).
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori (1292 e
seguenti, 2392) per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno
non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi della loro carica (2621).
L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle
disposizioni degli artt. 2393 e 2394 (att. 209).
Art. 2408 Denunzia al collegio sindacale
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio
sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione
all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del
capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui
fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte
all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia
appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere (2632, 2634; att.
209).
Art. 2409 Denunzia al tribunale
Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei
doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il
decimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i
sindaci, può ordinare (att. 103) l'ispezione dell'amministrazione della
società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla
prestazione di una cauzione (Cod. Proc. Civ. 119).
Se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli
opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le
conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli
amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario,
determinandone i poteri e la durata (2636).
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità
contro gli amministratori e i sindaci.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e
sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della
società (2636).
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati
anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese
per l'ispezione sono a carico della società (2488; att. 103, 209).
SEZIONE VII
Delle obbligazioni
Art. 2410 Limiti dell'emissione di obbligazioni
La società può emettere obbligazioni al portatore (2003) o nominative
(2021) per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo
l'ultimo bilancio approvato (att. 210).
Tale somma può essere superata:
1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di
proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;
2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al
capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti
dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni,
ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello
Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le
annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di
credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli
interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni. fino
all'estinzione delle obbligazioni emesse.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia
nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento
dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le
garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti.
delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari
categorie di società.
Art. 2411 Deposito e trascrizione della deliberazione
La deliberazione dell'assemblea (2365) deve essere, a cura del notaio o
degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso l'ufficio
del registro delle imprese (2626; att. 100). Alla deliberazione devono
essere allegate le eventuali autorizzazioni richieste.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla
legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro
delle imprese (2436).
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte di
appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
La deliberazione non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione.
Art. 2412 Riduzione del capitale
La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale
sociale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate (2445). Se
la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza
di perdite (2446), la misura della riserva legale (2428) deve
continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al
tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale e
della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in
circolazione.
Art. 2413 Contenuto delle obbligazioni
Le obbligazioni devono indicare (2633):
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con
l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale
la società è iscritta (2330);
2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione;
3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione
nel registro;
4) l'ammontare complessivo ielle obbligazioni emesse, il valore
nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento
e di rimborso;
5) le garanzie da cui sono assistite.
Art. 2414 Costituzione delle garanzie
L'assemblea (2365) che delibera l'emissione di obbligazioni con le
garanzie previsto nell'art. 2410 deve designare un notaio che, per
conto degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la
costituzione delle garanzie medesime (2831).
Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti
L'assemblea degli obbligazionisti (att. 210) delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela
dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli
obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta
richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei
titoli emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni
relative all'assemblea straordinaria dei soci (2365 e seguenti, 2375).
Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di
questo articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto
favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle
obbligazioni emesse e non estinte.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non
può partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli
amministratori ed i sindaci (att. 210).
Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli
obbligazionisti assenti o dissenzienti.
Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono
prese in conformità della legge, a norma degli artt. 2377 e 2378.
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione
la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli
obbligazionisti (att. 210).
Art. 2417 Rappresentante comune
Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli
obbligazionisti. Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'art.
2415, è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di
uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società (att.
104). Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli
obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli
amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e
coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad
un triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne
fissa il compenso. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina
il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro
delle imprese (2634; att. 210).
Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle
deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli
interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle
operazioni di sorteggio delle obbligazioni (2421, 2831). Egli ha
diritto di assistere all'assemblea dei soci (2370).
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale
degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel
concordato preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta
amministrativa della società debitrice (att. 210).
Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni
individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili
con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415 (att. 210).
Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi,
a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in
mancanza, di un notaio (att. 210).
Art. 2420 bis Obbligazioni convertibili in azioni
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni
convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo
e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere
adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale
sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni
da attribuire in conversione.
Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore
al loro valore nominale.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono
all'emissione delle azioni spettanti gli obbligazionisti che hanno
chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese
successivo gli amministratori devono (2620) depositare per l'iscrizione
nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale
sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni
emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione,
la società non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante,
né la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo
concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di
obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso
pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata almeno tre mesi prima della convocazione
dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di
un mese dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di
riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato
in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a
quanto stabilito nell'art. 2413, il rapporto di cambio e le modalità
della conversione.
Art. 2420 ter Delega agli amministratori
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di
emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad
un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla
data di iscrizione della società nel registro delle imprese.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione
dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data
della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere
obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato
e iscritto a norma dell'art. 2411.
SEZIONE VIII
Dei libri sociali
Art. 2421 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214,
la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle
azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare
delle obbligazioni emesse e di quelle estinto, il cognome e il nome dei
titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad
esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in
cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
(2375);
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione (2388);
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
(2404);
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato
esecutivo, se questo esiste (2381);
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli
obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
I libri indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli
amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio
sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e
il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli
obbligazionisti.
I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma
dell'art. 2215.
Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali
I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei nn. 1 e 3
dell'articolo precedente e di ottenere estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti
per i libri indicati nei nn. 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai
singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo
medesimo (att. 209).
SEZIONE IX
Del bilancio
Art. 2423 Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito
dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non
sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si
devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli
articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota
integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono
essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in lire.
Art. 2423 bis Principi di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti
principi:
l) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere
valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel n. 6 del comma precedente sono
consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la
deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Art. 2423 ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano
particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico
devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci
previste negli artt. 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente
suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo
corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il
raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini
indicati nel 2° comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve
contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia
compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo
esige la natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve
essere indicato l'importo della voce corrispondente del l'esercizio
precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative
all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e
l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e
commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente
schema.
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata
indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
complessivo.
Totale
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante:
I Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo:
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
complessivo;
6) altri titoli.
Totale
IV Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
PASSIVO
A) Patrimonio netto:
I Capitale
II Riserva da sopraprezzo delle azioni
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve, distintamente indicate
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdite) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo;
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale
E) Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello
schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia
necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza
anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate
direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli,
altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente,
per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate
e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al
controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti
d'ordine.
Art. 2424 bis Disposizioni relative a singole voci dello stato
patrimoniale
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente
devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle
stabilite dal 3° comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono
indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve
essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi
sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti
i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e
i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza
di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto
quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei
quali varia in ragione del tempo.
Art. 2425 Contenuto del conto economico
Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in
conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli
relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari;
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione
di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di
quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Totale (15-16-17).
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni
i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i
cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle imposte
relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) (risultato dell'esercizio);
24) (rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di
norme tributarie);
25) (accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme
tributarie);
26) utile (perdita) dell'esercizio.
Art. 2425 bis Iscrizione dei ricavi proventi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al
netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei
servizi.
Art. 2426 Criteri di valutazione
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili
al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di
fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere
utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri
relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali. Ia cui
utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua
possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella
nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio,
risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i
nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi
della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore
a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione
previsto dal successivo n. 4 o, se non vi sia obbligo di redigere il
bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota
integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una
o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1,
per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione
del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei
principi indicati negli artt. 2423 e 2423 bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al
metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore
corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo,
purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La
differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o
all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione
del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel
bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non
distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere
iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono
essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino
a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire
l'ammontare dei costi non ammortizzati;
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del
collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo
per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di
cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso
non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data
adeguata motivazione nella nota integrativa;
7) il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e
ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di
realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di
produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di
realizzazione desumibili dall'andamento del mercato, se minore; tale
minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere
computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della
media ponderata o con quelli "primo entrato", "primo uscito" o "ultimo
entrato, primo uscito"; se il valore cosi ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota
integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base
dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime,
sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un
valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e
complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di
bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro
entità, valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti
esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Art. 2427 Contenuto della nota integrativa
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre
disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle
rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi
all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce:
il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni
avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e
"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni
della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci
dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il
trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate
e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il
capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita
dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in
bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei
debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione
della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e
risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare sia apprezzabile nonché la composizione della
voce "altre riserve";
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni
voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie
sulla composizione c natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la
cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria della società specificando quelli relativi a imprese
controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al
controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art.
2425, n. 15, diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati
nell'art. 2425, n. 17 relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri
straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia
apprezzabile;
14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti
esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi
importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo
delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci
del conto economico;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai
sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni
della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della
società sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i
titoli o valori simili emessi dalla società specificando il loro numero
e i diritti che essi attribuiscono.
Art. 2428 Relazione sulla gestione
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori
sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo
complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso
imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
agli investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle
azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli
acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione. Entro tre mesi dalla fine
del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con
azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una
relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri
stabiliti della Commissione nazionale per le società e la borsa con
regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini
stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie
della società
Art. 2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio
sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati
dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le
osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di
cui all'art. 2423, comma 4.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società
controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato
in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli
amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea, e finché. sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate
prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle
incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo
dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.
Art. 2429 bis Relazione degli amministratori
La relazione degli amministratori prescritta dal 3° comma dell'art.
2423 deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui
la società ha operato, anche attraverso altre società da essa
controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai
prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi
dopo la chiusura dell'esercizio.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e
le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente
esercizio;
2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le
loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite
dell'attivo e del passivo;
4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per
indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;
5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio
termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli
compresi nelle poste dell'attivo;
6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità
e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione,
iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del
relativo ammontare;
7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le
variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti;
8) il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla
società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
9) il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o
alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della
quota di capitale corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e
dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli
amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono
trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della
gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione
nazionale per le società e la borsa con apposito regolamento da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La relazione deve
essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione
stessa con il regolamento anzidetto).
2430 Riserva legale
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente
almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a
che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se
viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle
leggi speciali.
Art. 2431 Sopraprezzo delle azioni
Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo
superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a
che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art.
2430.
Art. 2432 Partecipazione agli utili
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai
soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti
risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
Art. 2433 Distribuzione degli utili ai soci
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli
utili ai soci.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili
realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato
(2621 n. 2).
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o
ridotto in misura corrispondente (2446).
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente
articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede
in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti.
Art. 2433 bis Acconti sui dividendi
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle
società il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da
parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo
statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e
l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando
dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all
'esercizio o a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma
tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio
precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a
riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve
disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi
sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali
risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere
acquisito il parere del collegio sindacale.
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere
del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede
della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in
corso. I soci possono prenderne visione.
Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di
periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in
conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono
ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.
Art. 2434 Azione di responsabilità
L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica
liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci
per le responsabilità incorse nella gestione sociale (2392 e seguenti,
2633).
Art. 2435 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco soci e dei titolari
di diritti su azioni
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata
dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale
e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese
o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle
Società per azioni e a responsabilità limitata.
Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al
tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso
deve essere indicato nella nota integrativa. Entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato
regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di
approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni
possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di
diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve
essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni
effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente.
Art. 2435 bis Bilancio in forma abbreviata
Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel
primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 3.090 milioni di lire;
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180 milioni di lire;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo
le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con
numeri romani; dalle voci B I e B II dell'attivo devono essere detratti
in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci C II
dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i
crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10
dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10,12,13, li, 15,16 e 17 dell'art.
2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 sono riferite
all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota
integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428,
esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
SEZIONE X
Delle modificazioni dell'atto costitutivo
Art. 2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo
(att. 211) devono essere depositate e iscritte a norma del primo,
secondo e terzo comma dell'art. 2411 (att. 100) e pubblicate nel
BUSARL.
Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere
depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata il testo
integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata (2494).
Art. 2437 Diritto di recesso
I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento
dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede
sociale all'estero (2369) hanno diritto di recedere dalla società e di
ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio
dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso
contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal
bilancio dell'ultimo esercizio.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai
soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di
questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni (2964)
dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle
imprese (2188; att. 100).
E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto che esclude il diritto di recesso
o ne rende più gravoso l'esercizio.
Art. 2438 Aumento di capitale
Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano
interamente liberate (2630).
Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti
I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della
sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore
nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sopraprezzo,
questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il
termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, 2° e
3° comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato
di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la
deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.
Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti
Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in
natura o di crediti si applicano le disposizioni degli artt. 2342, 2° e
3° comma, e 2343.
Art. 2441 Diritto di opzione
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni
devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle
azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di
opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci,
sulla base del rapporto di cambio (2420).
L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio
del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a
trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione purché ne facciano
contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle
azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste
non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione
non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per
conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese
successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo
comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che,
secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere
liberate mediante conferimenti in natura.
Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può
essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale,
approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale
sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o
terza convocazione (2369 e seguenti).
Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o
limitazione del diritto di opzione, ai sensi del 4° o del 5 comma,
devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione,
dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della
limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere
comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni
il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità
del prezzo di emissione delle azioni.
Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto
designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal 4°
comma devono restare depositati nella sede della società durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia
deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione
determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del
patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche
dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la
deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova
emissione siano sottoscritte da banche o da enti o società finanziarie
soggetti al controllo della Commissione nazionale per la società e la
borsa, con obbligo di offrirle agli azionisti della società in
conformità con i primi tre commi del presente articolo. Le spese di
tale operazione sono a carico della società e la deliberazione di
aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per
le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione
limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste
sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società.
L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere
approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.
Art. 2442 Passaggio di riserve a capitale
L'assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale la parte
disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate
gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già
possedute.
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore
nominale delle azioni in circolazione.
Art. 2443 Delega agli amministratori
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di
aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare
determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data
dell'iscrizione della società nel registro delle imprese (2381).
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione
dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data
della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il
capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e
iscritto a norma dell'art. 2436.
Art. 2444 Iscrizione nel registro delle imprese
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova
emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è
stato eseguito (att. 100).
L'attestazione deve essere pubblicata a norma dell'art. 2457 bis.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del
capitale non può essere menzionato negli atti della società (2250).
Art. 2445 Riduzione del capitale esuberante
La riduzione del capitale, o quando questo risulta esuberante per il
conseguimento dell'oggetto sociale, può (2412) aver luogo sia mediante
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti (2344),
sia medianti rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli
artt. 2327 e 2412.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le
modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con
modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la
riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese (att.100) purché entro
questo termine (2964) nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione
abbia fatto opposizione (2623, n 1).
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione
abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea
garanzia (1179, 2623).
2446 Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori (2381, 2630) devono senza
indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti (2630).
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione
patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale.
La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio
sindacale deve restare depositata in copia nella sede della società
durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci
possano prenderne visione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno
di un terzo l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve
ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza
gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga
disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti
dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero,
mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a
cura degli amministratori (2194, 2626; att 100). Contro tale decreto e
ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni
dall'iscrizione (att. 209).
Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo di riduce al
di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono
senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del
capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società (2448,
2498).
SEZIONE XI
Dello scioglimento e della liquidazione
Art. 2448 Cause di scioglimento
La società per azioni si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività
dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (2327),
salvo quanto è disposto dall'art. 2447;
5) per deliberazione dell'assemblea;
6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.
La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità
governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di
fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale (2195,
2449). Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi
speciali.
Art. 2449 Effetti dello scioglimento
Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo
scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità
illimitata e solidale (1292) per gli affari intrapresi.
Essi devono, nel termine di trenta giorni convocare l'assemblea per le
deliberazioni relative alla liquidazione.
Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni
sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.
Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione
dell'assemblea che decide lo scioglimento della società deve essere
depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art.
2411, primo, secondo e terzo comma, e pubblicata nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Nei casi previsti dai nn. 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere
depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta
il verificarsi di una causa di scioglimento.
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e
pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del
tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci
accerti l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività
dell'assemblea.
Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento
dell'autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento
devono, a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla
comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza,
essere depositati in copia autentica (2703) per l'iscrizione presso
l'ufficio del registro delle imprese e pubblicati nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (2626).
Art. 2450 Nomina e revoca dei liquidatori
La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea (2365), salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo.
L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea
straordinaria (2368 e seguente).
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza
prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con
decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli
amministratori o dei sindaci.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze
prescritte per l'assemblea straordinaria (2368 e seguente) o, quando
sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei
sindaci o del pubblico ministero.
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche
alla sostituzione dei liquidatori.
Art. 2450 bis Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del
presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto
successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono
essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in
copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per la loro iscrizione
presso l'ufficio del registro delle imprese (2626).
I liquidatori devono altresì depositare, presso lo stesso ufficio, le
loro firme autografe.
I liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici giorni dalla
iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata della
deliberazione dell'assemblea o della sentenza o del decreto di cui al
primo comma.
Art. 2451 Organi sociali durante la liquidazione
Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale (2363 e
seguenti) si applicano anche durante la liquidazione, in quanto
compatibili con questa.
Art. 2452 Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
Oltre che agli obblighi di cui all'art. 2450 bis i liquidatori sono
soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo
comma, e 2310 (2625).
I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278,
salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea
straordinaria (2368) non abbia disposto diversamente.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei
debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai
soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni
Le disposizioni dell'art. 2450 bis, primo e terzo comma, relative alla
pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla
deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.
Art. 2453 Bilancio finale di liquidazione
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio
finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione
dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla
relazione dei sindaci, è depositato presso l'ufficio del registro delle
imprese (2626).
Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni
socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei
liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale
tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio
quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche
riguardo ai non intervenuti.
Art. 2454 Approvazione tacita del bilancio
Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami,
il bilancio s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi
relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono
liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza,
rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di
riparto, importa approvazione del bilancio.
Art. 2455 Deposito delle somme non riscosse
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione
dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2453, devono
essere depositate presso un istituto di credito (att. 251) con
l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle
azioni, se queste sono al portatore.
Art. 2456 Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, e
la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti
possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale
di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato
pagamento è dipeso da colpa di questi.
Art. 2457 Deposito dei libri sociali
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito
indicato nell'art. 2455, i libri della società devono essere depositati
(2626) e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle
imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese.
SEZIONE XI BIS
Art. 2457 bis Pubblicazione nel Bollettino delle società per azioni e a
responsabilità limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori
sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata o nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali
l'una o l'altra pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel
termine di un mese dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel
registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine diverso.
Art. 2457 ter Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata
Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il
deposito nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono
opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la
società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili
ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne
conoscenza.
In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto
nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata,
quest'ultimo non può essere opposto ai terzi. Costoro possono,
tuttavia, valersene, salvo che la società provi che i terzi erano a
conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese
(2497 bis).
SEZIONE XII
Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Art. 2458 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per
azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare
uno o più amministratori o sindaci (2400).
Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente
possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.
Art. 2459 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti
pubblici
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in
cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti
pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di
uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga
diversamente.
Art. 2460 Presidenza del collegio sindacale
Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del
collegio sindacale deve essere scelto tra essi.
SEZIONE XIII
Delle società d'interesse nazionale
Art. 2461 Norme applicabili
Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per
azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle
leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare
disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni,
il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei
dirigenti.
CAPO VI
Della società in accomandita per azioni
Art. 2462 Nozione
Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci
accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale
sottoscritta (2250).
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346
e seguenti).
Art. 2463 Denominazione sociale
La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei
soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per
azioni (2564 e seguenti).
Art. 2464 Norme applicabili
Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme
relative alla società per azioni (2325 e seguenti, 2457 ter), in quanto
compatibili con le disposizioni seguenti.
Art. 2465 Soci accomandatari
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti
agli obblighi degli amministratori delle società per azioni (2380 e
seguenti), (escluso quello della cauzione).
NOTA Essendo abrogato l'art. 2387, tale obbligo non è più previsto per
gli amministratori di S p A.
Art. 2466 Revoca degli amministratori
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la
maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea
straordinaria della società per azioni (2368 e seguente).
Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha
diritto al risarcimento dei danni.
Art. 2467 Sostituzione degli amministratori
L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente
provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha
cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la
nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal
momento dell'accettazione della nomina.
Art. 2468 Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori
In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la
società si scioglie se nel termine di sei mesi non si e provveduto alla
loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore
provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio
accomandatario.
Art. 2469 Sindaci e azione di responsabilità
I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi
spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e
la revoca dei sindaci (2400) e l'esercizio dell'azione di
responsabilità (2392).
Art. 2470 Modificazioni dell'atto costitutivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) devono essere
approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea
straordinaria della società per azioni (2368 e seguente), e devono
inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
Art. 2471 Responsabilità degli accomandatari verso i terzi
La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata
dall'art. 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non
risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente
all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione
dall'ufficio.
CAPO VII
Della società a responsabilità limitata
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2472 Nozione
Nella società a responsabilità limitata (att. 216) per le obbligazioni
sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da
azioni.
Art. 2473 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società a responsabilità limitata (2564 e seguenti).
Art. 2474 Capitale sociale
La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a 20 milioni
di lire (2250, 2496).
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare,
ma in nessun caso inferiori a lire mille (2482, 2500).
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere
costituita da un ammontare multiplo di lire mille.
Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare
minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata
mediante conferimento in danaro.
Art. 2475 Costituzione
La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve
indicare:
l) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio,
la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'oggetto sociale (2620, 2630);
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei
crediti conferiti
6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2492);
7) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società (2384);
8) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita dei
componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2488;
9) la durata della società;
10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni
degli artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330 bis, 2331 primo e
secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8 e 2341.
La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per
le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione
è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio
fondatore.
Art. 2475 bis Pubblicità
Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona
dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione
nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione
del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e
cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli
amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione
nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere alla
pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro
quindici giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la
data di tale iscrizione.
SEZIONE II Dei conferimenti e delle quote
Art. 2476 Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed
amministratori
Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della
società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli
amministratori le disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis.
In caso di costituzione della società con atto unilaterale il
conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi
dell'art. 2329, n. 2 Cod. Civ. In caso di aumento di capitale eseguito
nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve
essere interamente versato al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono
essere effettuati entro tre mesi.
Art. 2477 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto,
gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel
termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere,
a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore
risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di
preferenza nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto, la
quota è venduta all'incanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve
essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
Art. 2478 Prestazioni accessorie
L'atto costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci al compimento di
prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del
primo e del terzo comma dell'art. 2345.
Le quote a cui e connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono
trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori (2479,
2480).
Art. 2479 Trasferimento della quota
Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa
di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal
momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta
giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante
o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il
trasferimento e l'avvenuto deposito.
L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata,
deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del
notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella
cui circoscrizione e sta a la sede sociale
Art. 2479 bis Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte
Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel
registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci
avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per
l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in
materia di società per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono
effettuati a richiesta dell'erede o del legatario.
Art. 2480 Espropriazione della quota
La quota può formare oggetto di espropriazione.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere
notificata alla società a cura del creditore.
Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore
e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la
vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se,
entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro
acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di
fallimento di un socio.
Art. 2481 Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti
Nel caso di cessione della quota l'alienante è obbligato solidalmente
(1292) con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento,
per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la
richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
Art. 2482 Divisibilità della quota
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono
divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione,
purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma
dell'art. 2474.
Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si
applica l'art. 2347.
Art. 2483 Operazioni sulle proprie quote
In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le
quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro
acquisto o la loro sottoscrizione.
SEZIONE III Degli organi sociali e dell'amministrazione
Art. 2484 Convocazione dell'assemblea
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve
essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci
almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal
libro dei soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Art. 2485 Diritto di voto
Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è
multipla di lire mille (2474), il socio ha diritto a un voto per ogni
mille lire.
Art. 2486 Deliberazioni dell'assemblea
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria
delibera (2630) col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la
maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera
col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi
del capitale sociale.
Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt. 2363,
2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.
Alla società a responsabilità limitata non e consentita l'emissione di
obbligazioni.
Art. 2487 Amministrazione
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione
della società deve essere affidata a uno o più soci.
Si applicano all'amministrazione della società gli artt. 2381, 2382,
2383, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384, 2384
bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e
2434.
Art. 2488 Collegio sindacale
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale
non è inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell'atto
costitutivo.
E' altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati
superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis.
L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti
limiti non vengono superati.
Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art. 2397 e
seguenti.
Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.
Art. 2489 Controllo individuale del socio
Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale (2488), ciascun
socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello
svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I
soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il
diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della
gestione (2623).
E' nullo ogni patto contrario.
Art. 2490 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214,
la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci
e i versamenti fatti sul le quote, nonché le variazioni nelle persone
dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale, se questo esiste.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il
quarto a cura dei sindaci.
Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e
2, e di ottenerne estratti a proprie spese.
Art. 2490 bis Contratti con il socio unico
I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore
dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità
di cui all'art. 2475 bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3
del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.
I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei
confronti della società non sono assistiti da cause legittime di
prelazione.
Art. 2491 Bilancio
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli art. da 2423 a
2431, disposto dall'art. 2435 bis. Gli amministratori devono depositare
nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione,
almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.
Art. 2492 Ripartizione degli utili
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli
utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di
conferimento.
Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433.
Art. 2493 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei
titolari di diritti su quote sociali
Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso
l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435.
SEZIONE IV Delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello
scioglimento
Art. 2494 Modificazioni dell'atto costitutivo
Alle modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) si applicano le
disposizioni degli artt. 2436 e 2437.
Art. 2495 Aumento del capitale
In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le
disposizioni degli artt. 2438, 2439, 2140, 2441, primo comma e 2474,
ultimo comma.
Art. 2496 Riduzione del capitale
La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per
le società per azioni (2445 e seguenti).
Il limite minimo del capitale, agli effetti degli artt. 2445 e 2447, è
quello indicato nell'art. 2474.
ln caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i
diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote
(2485).
Art. 2497 Scioglimento e liquidazione
Allo scioglimento (2711) e alla liquidazione della società si applicano
le disposizioni degli artt. 2448 e 2457. La maggioranza necessaria per
la nomina e la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall'art. 2486
per l'assemblea straordinaria.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte
nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi
risponde illimitatamente.
a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra
società di capitali;
b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto
previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma;
c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta
dall'art. 2475 bis.
Art. 2497 bis Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni
degli artt. 2157 bis e ter.
CAPO VIII
Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società
SEZIONE I Della trasformazione delle società
Art. 2498 Trasformazione in società aventi personalità giuridica
La deliberazione di trasformazione (att. 211) di una società in nome
collettivo (2291 e seguenti) o in accomandita semplice (2313 e
seguenti) in società per azioni (2325 e seguenti), in accomandita per
azioni (2462 e seguenti) o a responsabilità limitata (2472 e seguenti)
deve risultare da atto pubblico (2699, 2725) e contenere le indicazioni
prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società
adottato.
Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima (2629) del
patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve (2194) essere iscritta
nel registro delle imprese (2180) con le forme prescritte per l'atto
costitutivo del tipo di società adottato.
La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione.
Art. 2499 Responsabilità dei soci
La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità
illimitata (2291, 2313) dalla responsabilità per le obbligazioni
sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione
nel registro delle imprese (2498-2), se non risulta che i creditori
sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di
trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato
espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni (2964)
dalla comunicazione.
Art. 2500 Assegnazione di azioni e quote
Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni
di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione
di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo
l'ultimo bilancio approvato.
Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a
responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con
l'osservanza dell'art. 2474.
SEZIONE II Della fusione delle società
Art. 2501 Forme di fusione
La fusione di più società (att. 211) può eseguirsi mediante la
costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una
società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte
a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano
iniziato la distribuzione dell'attivo.
Art. 2501 bis Progetto di fusione
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un
progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società
partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di
quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla
fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale
conguaglio in denaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società
che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società
partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che
risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di
soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli
amministratori delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non
può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle
quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle
imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, il
progetto di fusione è altresì pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese prima della data
fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni
previste ai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la
menzione dell'avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle
imprese a norma del precedente comma.
Art. 2501 ter Situazione patrimoniale
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono
redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad
una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il
progetto di fusione è depositato nella sede della società.
La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul
bilancio di esercizio.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio
dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi
prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
Art. 2501 quater Relazione degli amministratori
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono
redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il
profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare
il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di
cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di
valutazione.
Art. 2501 quinquies Relazione degli esperti
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione
sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che
indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di
cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di
essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del
metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di
cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella
determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono
designati dal presidente del tribunale, le società partecipanti alla
fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui
ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la
nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla
fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad
ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla
fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni
dell'art. 64 Cod. Proc. Civ.
La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da
società di revisione.
Art. 2501 sexies Deposito di atti
Devono restare depositati in copia nella sede delle società
partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono
l'assemblea e finché la fusione sia deliberata:
1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori
indicate nell'art. 2501 quater e le relazioni degli esperti indicate
nell'art. 2501 quinquies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla
fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale
e l'eventuale relazione di certificazione;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione
redatte a norma dell'art. 2501 ter.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di
ottenerne gratuitamente copia.
Art. 2502 Deliberazione di fusione
La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi
partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.
Art. 2502 bis Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII
deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese,
insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies, a norma del
primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicata altresì per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto
deve contenere le indicazioni previste ai nn 1), 3), 4), 5), 6), 7) e
8) dell'art. 2501 bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese.
La deliberazione di fusione delle società previste nei Capi III e IV
deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle
imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies; il
deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma
dell'art. 2411 se la società risultante dalla fusione o quella
incorporante è regolata dai Capi V, VI e VII.
Art. 2503 Opposizione dei creditori
La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione
ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, ove richiesta, dalle deliberazioni delle società che vi
partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori
anteriore agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art.
2 501 bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o
il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito.
Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma
possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione
abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea
garanzia.
Art. 2503 bis Obbligazioni
I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art.
2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli
obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà,
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del
progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel
termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato
la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti
a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione
dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art.
2415.
Art. 2504 Atto di fusione
La fusione deve essere fatta per atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione,
a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla
fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del
registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società
partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società
incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella
incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società
partecipanti alla fusione.
Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società
risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto
di fusione deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le
indicazioni previste ai nn. l), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501
bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel
registro delle imprese.
Art. 2504 bis Effetti della fusione
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle società estinte.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni
prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può
tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6),
possono essere stabilite date anche anteriori.
Art. 2504 ter Divieto di assegnazione di azioni o quote
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote
in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione
possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta
persona, dalle società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in
sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per
il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle
incorporate medesime o dalla società incorporante.
Art. 2504 quater Invalidità della fusione
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma
dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere
pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente
spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
Art. 2504 quinquies Incorporazione di società interamente possedute
Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede
tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni
dell'art. 2501 bis, primo comma, nn. 3), 4), 5), e degli art. 2501
quater e 2501 quinquies.
Art. 2504 sexies Effetti della pubblicazione degli atti del
procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale
Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
disposta dagli art. 2501 bis, 2502 bis e 2504 si applicano per la
disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457 ter.
SEZIONE III Della scissione delle società
Art. 2504 septies Forme di scissione
La scissione di una società si esegue mediante trasferimento
dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova
costituzione e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della
prima; la scissione di una società può eseguirsi altresì mediante
trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società,
preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni
o quote ai soci della prima.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società
sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che
abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Art. 2504 octies Progetto di scissione
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono
un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma
dell'art. 2501 bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi
patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal
progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio
della società scissa, e ripartito tra le società beneficiarie in
proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di
esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di
cambio; se il trasferimento del patrimonio della società è solo
parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal
progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società
beneficiarie, nel secondo la società trasferente e le società
beneficiarie.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione
delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve
prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la
partecipazione a tutte le società interessate all'operazione in
proporzione della sua quota di partecipazione originaria.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo
comma dell'art. 2501 bis.
Art. 2504 novies Norme applicabili
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono
la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità
agli artt. 2501 ter e 2501 quater.
La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle
azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto
trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente
rimanga nella società scissa.
La relazione degli esperti è regolata dall'art. 2501 quinquies. Tale
relazione non e richiesta quando la scissione avviene mediante la
costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di
attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Sono altresì applicabili gli artt. 2501 sexies, 2502, 2502 bis, 2503,
2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater e 2504 sexies.
Art. 2504 decies Effetti della scissione
La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di
scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte
le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data
successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di
società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501 bis, nn.
5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore
effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti
della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno
carico.
CAPO IX
Delle società costituite all'estero od operanti all'estero
Art. 2505 Società costituite all'estero con sede nel territorio dello
Stato
Le società costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello
Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale
dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità
dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana).
Art. 2506 Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato
Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio
dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono
soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana
sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare,
secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il
luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, e
depositarne nel registro delle imprese le firme autografe.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può
essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti
sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede
principale.
Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto
riguarda le sedi secondarie alle disposizioni che regolano l'esercizio
dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari
condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società
costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste
dall'art. 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro
delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero
di iscrizione.
Art. 2507 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali
Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli
regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per
azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione
degli atti sociali nel registro delle imprese (2188, 2330, 2411, 2436)
e la responsabilità degli amministratori (2392 e seguenti).
Art. 2508 Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità
Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che
agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e
solidalmente per le obbligazioni sociali.
Art. 2509 Società costituite nel territorio dello Stato con attività
all'estero
Le società che si costituiscono nel territorio dello Stato, anche se
l'oggetto della loro attività è all'estero, sono soggette alle
disposizioni della legge italiana).
Art. 2510 Società con prevalenti interessi stranieri
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o
sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate
attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi
stranieri.
TITOLO VI
DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI
CAPO I
Delle imprese cooperative
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2511 Società cooperative
Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come
società cooperative a responsabilità illimitata o limitata secondo le
disposizioni seguenti.
Art. 2512 Enti mutualistici
Gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle leggi
speciali.
Art. 2513 Società cooperative a responsabilità illimitata
Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le
obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in
caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono
in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma
dell'art. 2541 (att. 217).
Art. 2514 Società cooperative a responsabilità limitata
Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni
sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di
partecipazione possono essere rappresentate da azioni.
L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta
amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda
sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria
quota a norma dell'art. 2541 (att. 217).
Art. 2515 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di
società cooperativa a responsabilità limitata (2564, 2567).
L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non
hanno scopo mutualistico.
Art. 2516 Norme applicabili
Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni
riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie (2342 e
seguenti), le assemblee (2363 e seguenti), gli amministratori (2380 e
seguenti), i sindaci (2397 e seguenti), i libri sociali (2421 e
seguente), il bilancio (2423 e seguenti) e la liquidazione (2448 e
seguenti) delle società per azioni, in quanto compatibili con le
disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali (att. 205 e
seguente, 217 e seguente).
Art. 2517 Leggi speciali
Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed
artigiane, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di
case popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate
dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente
titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.
SEZIONE II Costituzione
Art. 2518 Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio,
la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo
caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale
responsabilità sussidiaria dei soci;
5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti
eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di
queste;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui
devono essere eseguiti i conferimenti;
8) le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;
9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la
percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve
esse re data agli utili residui;
10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle
disposizioni di legge;
11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra
essi hanno la rappresentanza sociale;
12) il numero dei componenti il collegio sindacale;
13) la durata della società;
14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società,
anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante
dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.
Art. 2519 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società
L'atto costitutivo deve essere depositato (2626) entro trenta giorni
per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo
ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330.
Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono
regolati rispettivamente dagli artt. 2331 e 2332.
Art. 2520 Variabilità dei soci e del capitale
La variazione del numero e delle persone dei soci non importa
modificazione dell'atto costitutivo.
Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità limitata,
non e determinato in un ammontare prestabilito.
Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio
del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco
delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o
di quelli che hanno assunto responsabilità per una somma multipla
dell'ammontare della propria quota (2626).
SEZIONE III Delle quote e delle azioni
Art. 2521 Quote ed azioni
Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a
L. 80 milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma
(2532).
Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore
a L. 50.000 ( 1) Il valore nominale di ciascuna azione non può essere
superiore a L. 1 milione.
Alle azioni si applicano le disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348,
2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del ca
pitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non
completamente liberate.
Art. 2522 Acquisto delle proprie quote o azioni
L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a
rimborsare quote o azioni della società, purché l'acquisto o il
rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibile e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Art. 2523 Trasferibilità delle quote e delle azioni
Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la
società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
L'atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni
con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio
di recedere dalla società (2526).
Art. 2524 Mancato pagamento delle quote o delle azioni
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o
delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli
amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2527.
Art. 2525 Ammissione di nuovi soci
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli
amministratori su domanda dell'interessato.
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli
amministratori nel libro dei soci (2626).
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione,
una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio
sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo
bilancio approvato.
Art. 2526 Recesso del socio
La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla
legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata
alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli
amministratori.
Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata
tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio
successivo.
Art. 2527 Esclusione del socio
L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che
nel caso indicato nell'art. 2524, può aver luogo negli altri casi
previsti dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti
dall'atto costitutivo.
Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere
deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo
consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al
tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a
cura degli amministratori (2626).
Art. 2528 Morte del socio
In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la
continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla
liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le
disposizioni dell'articolo seguente.
Art. 2529 Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio
uscente
Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione
della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al
socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione
del bilancio stesso.
Art. 2530 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per
il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in
cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si
è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile
verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti
dall'atto costitutivo (2513 e seguente), per le obbligazioni assunte
dalla società si no al giorno in cui la cessazione della qualità di
socio si è verificata.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la
società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.
Art. 2531 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può
agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore
(2305).
In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può
fare opposizione a norma dell'art. 2307.
SEZIONE IV Degli organi sociali
Art. 2532 Assemblea
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da
almeno tre mesi nel libro dei soci.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero
delle azioni.
Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone
giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non
oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni,
oppure al numero dei loro membri.
Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle
assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo
il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può
determinare le maggioranze necessarie in deroga agli artt. 2368 e 2369.
Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto
costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve
contenere per esteso la deliberazione proposta.
Art. 2533 Assemblee separate
Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la
propria attività in più comuni, l'atto costitutivo può stabilire che
l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali,
convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta
soci.
Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano
oggetto dell'assemblea generale, ed in tempo utile perché i delegati da
esse eletti possano partecipare a questa assemblea.
I delegati devono essere soci.
Nell'atto costitutivo devono altresì essere stabilite le modalità per
la convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati
all'assemblea generale, nonché per la validità delle deliberazioni
delle assemblee separate e di quella generale.
Le stesse disposizioni si applicano alle società cooperative costituite
da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a
trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo
comma.
Art. 2534 Rappresentanza nell'assemblea
Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro
socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non può
rappresentare più di cinque soci.
Art. 2535 Amministratori e sindaci
Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche
socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti
dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci
siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in
proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività
sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma
dell'art. 2397.
La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita
dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.
In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei
sindaci è riservata all'assemblea dei soci (2518).
Art. 2536 Distribuzione degli utili
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a
questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella
misura e con le modalità previste dalla legge.
La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e
che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o
assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere
destinata a fini mutualistici.
SEZIONE V Delle modificazioni dell'atto costitutivo
Art. 2537 Modificazioni dell'atto costitutivo
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo
(att. 211) si applicano le disposizioni dell'art. 2436.
Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i
terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2499.
Art. 2538 Fusione e scissione
La fusione e la scissione di società cooperative sono regolate dalle
disposizioni degli articoli dal 2501 al 2504 decies.
SEZIONE VI Dello scioglimento e della liquidazione
Art. 2539 Scioglimento
La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art.
2448, escluso il n. 4, nonché per la perdita (2520) del capitale
sociale (2711).
Art. 2540 Insolvenza
Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione,
risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità
governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre
la liquidazione coatta amministrativa (att. 105).
Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno
per oggetto una attività commerciale (2195), salve le disposizioni
delle leggi speciali.
Art. 2541 Responsabilità sussidiaria dei soci
Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria illimitata o limitata
(2513 e seguente) dei soci, questi, sia in caso di liquidazione coatta
amministrativa sia in caso di fallimento, rispondono per il pagamento
dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle
perdite, secondo un piano di riparto da formarsi dai commissari
liquidatori o dal curatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le
somme dovute dai soci insolventi.
Dopo la chiusura della liquidazione coatta amministrativa o del
fallimento, a meno che non sia intervenuto un concordato, resta salva
l'azione dei creditori insoddisfatti nei confronti dei singoli soci nei
limiti della loro responsabilità sussidiaria.
SEZIONE VII Dei controlli dell'autorità governativa
Art. 2542 Controllo sulle società cooperative
Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla
vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi
speciali.
Art. 2543 Gestione commissariale
In caso d'irregolare funzionamento delle società cooperative,
l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e
affidare la gestione della società a un commissario governativo,
determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società
cooperativa lo richieda, l'autorità governativa può nominare un vice
commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso
di impedimento.
Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati
atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non
sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.
Art. 2544 Scioglimento per atto dell'autorità
Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non
sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state
costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il
bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere
sciolte con provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro
delle imprese. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro
consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i
bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono
la personalità giuridica.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati
uno o più commissari liquidatori.
Art. 2545 Sostituzione dei liquidatori
In caso d'irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della
liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità
governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati
nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al
tribunale.
CAPO II
Delle mutue assicuratrici
Art. 2546 Nozione
Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono
garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro
il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se
non assicurandosi presso la società (1884), e si perde la qualità di
socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto
dall'art. 2548.
Art. 2547 Norme applicabili
Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni,
alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali
sull'esercizio dell'assicurazione (1886), e sono regolate dalle norme
stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata, in
quanto compatibili con la loro natura (att. 107).
Art. 2548 Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia
L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia
per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da
parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la
qualità di socio.
L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più
voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali devono in ogni caso
essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La
maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci
assicurati.
TITOLO VII
DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Art. 2549 Nozione
Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219)
l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili
della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un
determinato apporto.
Art. 2550 Pluralità di associazioni
Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni
per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il
consenso dei precedenti associati.
Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso
l'associante.
Art. 2552 Diritti dell'associante e dell'associato
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.
Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare
l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui
l'associazione è stata contratta.
In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto,
o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un
anno.
Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa
misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono
l'associato non possono superare il valore del suo apporto (2265).
Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite
Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al contratto
di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle
perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la
partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il
corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro
resta salva la disposizione dell'art. 2102.
TITOLO VIII
DELL'AZIENDA
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2555 Nozione
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore (2082)
per l'esercizio dell'impresa.
Art. 2556 Imprese soggette a registrazione
Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che
hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il
godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva
l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei
singoli beni che compongono l'azienda (1350) o per la particolare
natura del contratto (162, 782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura
privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel
registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio
rogante o autenticante.
Art. 2557 Divieto di concorrenza
Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal
trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto,
l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela
dell'azienda ceduta (2125, 2596).
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli
previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni
attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata
di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non e
stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni
dal trasferimento.
Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di
concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del
proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o
dell'affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole
solo per le attività ad esse connesse (2135), quando rispetto a queste
sia possibile uno sviamento di clientela.
Art. 2558 Successione nei contratti
Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei
contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano
carattere personale (2112, 2610).
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi
dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in
questo caso la responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti
dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e
dell'affitto.
Art. 2559 Crediti relativi all'azienda ceduta
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza
di notifica al debitore o di sua accettazione (1265 e seguente), ha
effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del
trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è
liberato se paga in buona fede all'alienante (att. 100-5).
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto
dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
Art. 2560 Debiti relativi all"azienda ceduta
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio
dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i
creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale (2195) risponde dei debiti
suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri
contabili obbligatori (2212 e seguenti).
Art. 2561 Usufrutto dell'azienda
L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la
contraddistingue.
Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione (985) e
in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti
(997) e le normali dotazioni di scorte.
Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione
dell'azienda, si applica l'art. 1015.
La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine
dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al
termine dell'usufrutto (2112).
Art. 2562 Affitto dell'azienda
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di
affitto dell'azienda (1615 e seguenti).
CAPO II
Della ditta e dell'insegna
Art. 2563 Ditta
L'imprenditore (2082) ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui
prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la
sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565 (att.
221).
Art. 2564 Modificazione della ditta
Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro
imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per
il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata
con indicazioni idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali (2195) l'obbligo dell'integrazione o
modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro
delle imprese in epoca posteriore.
Art. 2565 Trasferimento della ditta
La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda (2610).
Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi (2556) la ditta non
passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.
Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette
al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
Art. 2566 Registrazione della ditta
Per le imprese commerciali (2195), l'ufficio del registro delle imprese
deve rifiutare l'iscrizione della ditta (2189, 2192), se questa non è
conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o,
trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell'atto in
base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.
Art. 2567 Società
La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai
titoli V e VI di questo libro.
Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art. 2564.
Art. 2568 Insegna
Le disposizioni del primo comma dell'art. 2564 si applicano
all'insegna.
CAPO III
Del marchio
Art. 2569 Diritto di esclusività
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio
idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo
esclusivo per i prodotti o servizi per le quali è stato registrato.
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art.
2571.
Art. 2570 Marchi collettivi
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o
la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la
registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le
norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.
Art. 2571 Preuso
Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di
continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta,
nei limiti in cui anteriormente se ne e valso.
Art. 2572 Divieto di soppressione del marchio
Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in
vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.
Art. 2573 Trasferimento del marchio
Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità
o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato,
purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi
inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali
nell'apprezzamento del pubblico.
Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una
denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il
diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.
Art. 2574 Leggi speciali
Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di
trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono
stabiliti dalle leggi speciali.
TITOLO IX
DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI
Vedere anche Leggi Speciali, Brevetti.
CAPO I
Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
Art. 2575 Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura,
alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576 Acquisto del diritto
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito
dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.
Art. 2577 Contenuto del diritto
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla
economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti
fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma
precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera
stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione.
Art. 2578 Progetti di lavori
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori
analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici,
compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni
dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da
coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo
consenso.
Art. 2579 Interpreti ed esecutori
Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o
letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali,
anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio
pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità
fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale
retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od
esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque
diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio
equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi
fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente
la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto
di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro
recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di
pregiudizio al loro onore e alla loro reputazione.
Art. 2580 Soggetti del diritto
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei
limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
Art. 2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione
I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto
(2725).
Art. 2582 Ritiro dell'opera dal commercio
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di
ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro
che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire,
rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.
Art. 2583 Leggi speciali
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata
sono regolati dalle leggi speciali.
CAPO II
Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Art. 2584 Diritto di esclusività
Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto
esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle
condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui
l'invenzione si riferisce.
Art. 2585 Oggetto del brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad
avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di
lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un
dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e
l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia
immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati
dall'inventore.
Art. 2586 Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione
Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione
industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.
Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale
nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo
possa formare oggetto di brevetto.
Art. 2587 Brevetto dipendente da brevetto altrui
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica
quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni
industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di
questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso
di essi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2588 Soggetti del diritto
Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi
aventi causa.
Art. 2589 Trasferibilità
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di
esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.
Art. 2590 Invenzione del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore
dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relative all'invenzione sono
regolati dalle leggi speciali.
Art. 2591 Rinvio alle leggi speciali
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto,
l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati
dalle leggi speciali.
CAPO III
Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni
ornamentali
Art. 2592 Modelli di utilità
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per una
invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o
d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne
e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la
protezione delle singole parti.
Art. 2593 Modelli e disegni ornamentali
Chi in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo
disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti
industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una
particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo
di attuare il disegno o il modello, di disporne e di far commercio dei
prodotti in cui il disegno o il modello è attuato.
Art. 2594 Norme applicabili
Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli
artt. 2588, 2589 e 2590.
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto,
l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati
dalle leggi speciali.
TITOLO X
DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI
CAPO I
Della disciplina della concorrenza
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2595 Limiti legali della concorrenza
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi
dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge (e dalle
norme corporative).
Art. 2596 Limiti contrattuali della concorrenza
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto
(2725). Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una
determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni
(2125, 2557).
Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo
superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un
quinquennio (att. 222).
Art. 2597 Obbligo di contrattare nel caso di monopolio
Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale (1679) ha
l'obbligo di contrattare (2932) con chiunque richieda le prestazioni
che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.
SEZIONE II Della concorrenza sleale
Art. 2598 Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi
(2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie
atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi
o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita
servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro
mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività
di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un
concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di
pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l'altrui azienda.
Art. 2599 Sanzioni
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la
continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano
eliminati gli effetti (2600).
Art. 2600 Risarcimento del danno
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa,
l'autore è tenuto al risarcimento dei danni (2056).
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Art. 2601 Azione delle associazioni professionali
Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una
categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza
sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali (ora
Consigli degli Ordini) e dagli enti che rappresentano la categoria.
CAPO II
Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2602 Nozione e norme applicabili
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono
un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di
determinate fasi delle rispettive imprese (att. 223).
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme
seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2603 Forma e contenuto del contratto
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità
(1350, 1418 e seguenti, 2643, 2725).
Esso deve indicare:
l) l'oggetto e la durata del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine
alla rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o
degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli
consorziati o i criteri per la determinazione di esse.
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative
alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di
queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se
sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla
notizia (1349, 2264, 2964 e seguenti).
Art. 2604 Durata del consorzio
In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è
valido per dieci anni.
Art. 2605 Controllo sull'attività dei singoli consorziati
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte
degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto
adempimento delle obbligazioni assunte.
Art. 2606 Deliberazioni consortili
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative
all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto
favorevole della maggioranza dei consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di
questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate
davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni (2964 e seguenti).
Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se
si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di
questa.
Art. 2607 Modificazioni del contratto
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere
modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità
(1350, 1418 e seguenti 2725).
Art. 2608 Organi preposti al consorzio
La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al
consorzio è regolata dalle norme sul mandato (1710 e seguente).
Art. 2609 Recesso ed esclusione
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di
partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce
proporzionalmente a quelle degli altri.
Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del
consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del
consorziato receduto o escluso (1726).
Art. 2610 Trasferimento dell'azienda
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo
dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento
dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono
deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento,
l'esclusione dell'acquirente dal
consorzio.
Art. 2611 Cause di scioglimento
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di
conseguirlo;
3) per volontà unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se
sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla
legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.
SEZIONE II Dei consorzi con attività esterna
Art. 2612 Iscrizione nel registro delle imprese
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a
svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a
cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione,
essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle
imprese (att. 108) del luogo dove l'ufficio ha sede:
L'estratto deve indicare:
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la
rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla
liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le
modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.
Art. 2613 Rappresentanza in giudizio
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai
quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se
la rappresentanza è attribuita ad altre persone.
Art. 2614 Fondo consortile
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi
costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i
consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori
particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul
fondo medesimo.
Art. 2615 Responsabilità verso i terzi
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne
hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti
esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei
singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente (1292 e
seguenti) col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i
consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in
proporzione delle quote.
Art. 2615 bis Situazione patrimoniale
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che
hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale
osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per
azioni (2423 e seguenti) e la depositano presso l'ufficio del registro
delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli
artt. 2621, n. 1), e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati
la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale
esso è iscritto e il numero di iscrizione.
SEZIONE II BIS
Art. 2615 ter Società consortili
Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono
assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di
versare contributi in denaro.
SEZIONE III Dei consorzi obbligatori
Art. 2616 Costituzione
Con provvedimento dell'autorità governativa (sentite le corporazioni
interessate), può essere disposta, anche per zone determinate, la
costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o
rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa
risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.
Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente,
possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti
volontariamente (att. 111).
Art. 2617 Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli
Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli,
la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori
interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni
delle leggi speciali (837).
SEZIONE IV Dei controlli dell'autorità governativa
Art. 2618 Approvazione del contratto consortile
I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul
mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad
approvazione da parte dell'autorità governativa, (sentite le
corporazioni interessate) (att. 111).
Art. 2619 Controllo sull'attività del consorzio
L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità
governativa (att. 111).
Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui
e stato costituito l'autorità governativa può sciogliere gli organi del
consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo (2636 e
seguenti, att. 108) ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo
scioglimento del consorzio stesso.
Art. 2620 Estensione delle norme di controllo alle società
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che
si contribuiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602.
L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della
società, quando la costituzione di questa non abbia avuto
l'approvazione prevista nell'art. 2618 (att. 111).
TITOLO XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA Dl SOCIETA' E DI CONSORZI
CAPO I
Disposizioni generali per le società soggette a registrazione
Art. 2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di
acconti sui dividendi
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni a L. 20
milioni (2640):
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei
bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono
fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni.
economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti
concernenti le condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di
bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio
falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che
non possono essere distribuiti (2433, 2632);
3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti
sui dividendi:
a) in violazione dell'art. 2433 bis, 1° comma;
b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla
chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono
essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle
perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve
disponibili;
c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio
precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433 bis, 5°
comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o
di un prospetto contabile falsi.
Art. 2622 Divulgazione di notizie sociali riservate
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro
dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a
profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o
ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare
pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la
multa da L. 200.000 a L. 2 milioni.
Il delitto è punibile su querela della società.
Art. 2623 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
L. 400.000 a L. 2.000.000 gli amministratori che:
l) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o
una scissione in violazione degli artt. 2306, 2445 e 2503;
2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i
conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di
riduzione del capitale sociale;
3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del
collegio sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.
Art. 2624 Prestiti e garanzie della società
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che
contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per
interposta persona, con la società che amministrano o con una società
che questa controlla o da cui è controllata (23592), o che si fanno
prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L.
4.000.000.
Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori
delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si
applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2625 Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori
I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo
sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano
accantonate le somme necessarie per pagarli (2280), sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L.
2.000.000.
Art. 2626 Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie,
comunicazioni, depositi
Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti
all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società
costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito,
all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione
o un deposito a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li
fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una
pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è
prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2 milioni.
La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della
denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è
posto dalla legge anche a di lui carico.
Art. 2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie
Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai
preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di
società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni
degli artt. 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.
CAPO II
Disposizioni speciali per le società per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilità limitata e per le società cooperative
Art. 2628 Manovre fraudolente sui titoli della società
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che
diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a
cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o
una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli
ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa non inferiore a L. 600.000 (2640).
Art. 2629 Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della
società
Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L.
400.000 a L. 4.000.000:
1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano
fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso
di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto
nell'art. 2343 bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei
crediti trasferiti;
3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di
capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei
crediti conferiti;
4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società
esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che
si trasforma.
Art. 2630 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
L. 400.000 a L. 2.000.000 (2640) gli amministratori, che:
1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro
valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove
quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente
liberate (2346);
2) violano le disposizioni degli artt. 2357, 1° comma, 2358, 2359 bis,
1° comma, 2360, o quelle degli artt. 2483 e 2522;
3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea,
valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto
altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote,
ovvero usando altri mezzi illeciti.
Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L.
200.000 a L. 2.000.000 gli amministratori, che:
1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389;
2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge,
l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446;
3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese,
che per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo
(2361);
4) violano le disposizioni degli artt. 2357, secondo, terzo e quarto
comma, 2357 bis, secondo comma, 2357 ter, 2359 bis, secondo, terzo,
quarto e quinto comma; 2359 ter, primo e secondo comma, e 2359 quater,
secondo e terzo comma.
Art. 2630 bis Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni
proprie o di azioni o quote della società controllante
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
L. 400.000 a 2 milioni i promotori, i soci fondatori e gli
amministratori che violano la disposizione di cui agli artt. 2357
quater, 1° comma, e .359 quinquies, 1° comma.
Art. 2631 Conflitto d'interessi
L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto
proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società,
non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del
comitato esecutivo relativa all'operazione stessa (2391), è punito con
la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000.
Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla
società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.
Art. 2632 Violazione di obblighi incombenti ai sindaci
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
L. 200.000 a L. 2.000.000 i sindaci, che omettono:
1) nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi
imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso
previsto;
2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli artt. 2406 e 2408.
Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L.
400.000 a 2 milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli
artt. 7357, quarto comma, 2359 ter, secondo comma, e 2359 quater,
secondo e terzo comma.
Art. 2633 Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari
Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per
azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza
dell'art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art.
2413, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora
sanzione amministrativa).
Art. 2634 Rappresentante comune degli obbligazionisti
Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di
richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei
termini previsti dall'art. 2417, è punito con l'ammenda da L. 100.000 a
L. 1.000.000 (Ora sanzione amministrativa).
CAPO III
Disposizioni speciali per i consorzi
Art. 2635 Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese
Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel
termine prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la
pena prevista dall'art. 2626.
CAPO IV
Degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi
Art. 2636 Amministratori giudiziari e commissari governativi
Agli amministratori giudiziari previsti dagli artt. 2091 e 2409, nonché
ai commissari governativi previsti dagli artt. 2543 e 2619 si applicano
le pene stabilite dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628
e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.
Nel caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma del quinto
comma dell'art. 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena
prevista dal secondo comma dell'art. 2630.
Art. 2637 Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del
commissario governativo
Salvo che al fatto siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319 e 323
Cod. Pen., l'amministratore giudiziario o il commissario governativo
che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende
interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore
a L. 400.000.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 2638 Accettazione di retribuzione non dovuta
L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o
pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di
quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000.
Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Art. 2639 Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa
dell'ufficio
L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non
ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o
altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 3.000.000.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi
o la multa fino a L. 600.000.
CAPO V
Disposizioni comuni
Art. 2640 Circostanza aggravante
Quando dai fatti previsti negli artt. 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630,
primo comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena
e aumentata (Cod. Pen. 64) fino alla metà.
Art. 2641 Pene accessorie (abrogato)
Art. 2642 Comunicazione della sentenza di condanna
Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori
generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per
delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è
comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha
emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che
esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo
professionale al quale essi appartengono.
LIBRO SESTO
DELLA TUTELA DEI DIRITTI
TITOLO I
DELLA TRASCRIZIONE
CAPO I
Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812);
2) i contratti (1350, 2651) che costituiscono, trasferiscono o
modificano il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili,
il diritto di superficie (952 e seguenti), i diritti del concedente e
dell'enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) dei
diritti menzionati nei numeri precedenti
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali (1027 e
seguenti), il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di
abitazione (1021 e seguenti);
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri
precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono
la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari (Cod.
Proc. Civ. 574, 586, 590), eccettuato il caso di vendita seguita nel
processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del
terzo acquirente (2896);
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
8) i contratti di locazione (1571 e seguenti) dei beni immobili che
hanno durata superiore a nove anni (1350, 1599, 2923);
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di
pigioni o di fitti non ancora scaduti (1605), per un termine maggiore
di tre anni (2918);
10) i contratti di società (2247 e seguenti) e di associazione (14 e
seguenti, 2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di
beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata
della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata
(att. 231);
11) gli atti di costituzione dei consorzi (862 e seguenti; 2602 e
seguenti) che hanno l'effetto indicato dal numero precedente (att.
231);
12) i contratti di anticresi (1960 ss; att. 231);
13) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie
sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze (1032, 2932) che operano la costituzione, il
trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei
numeri precedenti (2932).
Art. 2644 Effetti della trascrizione
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo
ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili
in base a un atto trascritto o iscritto (2827, 2848) anteriormente alla
trascrizione degli atti medesimi (2650).
Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha
trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso
il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore (att.
225).
Art. 2645 Altri atti soggetti a trascrizione
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo
precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a
beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei
contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che
la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi (Cod.
Proc. Civ. 555).
Art. 2646 Trascrizione delle divisioni
Si devono trascrivere le divisioni (713, 1111 e seguenti) che hanno per
oggetto beni immobili (812), come pure i provvedimenti di
aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti
di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione
a sorte delle quote (Cod. Proc. Civ. 788 e seguenti).
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale (Cod.
Proc. Civ. 784) e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per
gli effetti ivi enunciati (att. 224).
Art. 2647 Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni
Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la
costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che
escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i
provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di
beni personali a norma delle lett. c), d), e) ed f) dell'art. 179, a
carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o
del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della
comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite
anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far
parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra
i coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito
per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore
contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.
Art. 2648 Accettazione di eredità e acquisto di legato
Si devono trascrivere l'accettazione della eredità (470 e seguenti) che
importi acquisto dei diritti enunciati nei nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643
o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato (649) che abbia lo
stesso oggetto.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla
dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico
ovvero in una scrittura privata (475) con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione
tacita dell'eredità (476 e seguenti), si può richiedere la trascrizione
sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un
estratto autentico (2703) del testamento (att. 225, 228).
Art. 2649 Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione
che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano
alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (1977 e
seguenti; att. 225, 231).
Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni
di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la
cessione è stata trascritta.
Art. 2650 Continuità delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è
soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a
carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto
l'atto.anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto e stato trascritto, le successive
trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine
rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del
condividente (2817), iscritte contemporaneamente alla trascrizione del
titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni q
iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente
tenuto a conguaglio (att. 225, 229).
Art. 2651 Trascrizione di sentenze
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per
prescrizione (2934 e seguenti) o acquistato per usucapione (1158 e
seguenti) ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei
diritti indicati dai nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643.
Art. 2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti
delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati
nell'art. 2643, le domande giudiziali (Cod. Proc. Civ. 163) indicate
dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti (att.
225 e seguenti):
1) le domande di risoluzione dei contratti (1453) e quelle indicate dal
secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le
domande di rescissione (1447 e seguenti), le domande di revocazione
delle donazioni (800 e seguenti), nonché quelle indicate dall'art. 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti
acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto (2827
2848) anteriormente alla trascrizione della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica
dell'obbligo a contrarre (1706, 2932).
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle
trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la
trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale (Cod. Proc.
Civ. 216 e seguenti) della sottoscrizione di scritture private (2702 e
seguenti) in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a
iscrizione.
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura
produce effetto dalla data in cui e stata trascritta la domanda;
4) le domande dirette all'accertamento della simulazione (1414 e
seguenti) di atti soggetti a trascrizione (2690).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto (2827,
2848) anteriormente alla trascrizione della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano
stati compiuti in pregiudizio dei creditori (2901).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati
a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti) o a
far pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della
trascrizione.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della
trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non
pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona
fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento
per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che
l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano
decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato,
purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso
(1445; att. 227);
7) le domande (533) con le quali si contesta il fondamento di un
acquisto a causa di morte (457).
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se
la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data
della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda
non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto
o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a
qualunque titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario
(att. 227);
8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni
testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della
successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi
che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda
(561; att. 227);
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le
sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3
e 6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art. 404
dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della
sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (att. 226 e
seguenti).
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria,
dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento
arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla
nomina degli arbitri.
Art. 2653 Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi
effetti
Devono parimenti essere trascritti (att. 225 e seguenti):
1) le domande dirette a rivendicare la proprietà (948 e seguente) o
altri diritti reali di godimento (957, 981, 1021 e seguenti) sui beni
immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.
La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione
della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato
diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione
della domanda;
2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro
che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto
trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto (1500 e seguenti) nella
vendita di beni immobili.
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo
sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del
riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza
del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione
(att. 227);
4) le domande di separazione degli immobili dotali (202 e seguenti) e
quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto
beni immobili (225).
La sentenza che pronunzia la separazione olo scioglimento non ha
effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della
domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a
beni dotali o a beni della comunione;
5) gli atti e le domande (1165 e seguenti) che interrompono il corso
dell'usucapione di beni immobili (2943 e seguenti).
L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato
diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non
dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda (att. 226,
231).
Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria,
dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento
arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla
nomina degli arbitri.
Art. 2654 Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli
precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o
iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.
Art. 2655 Annotazione di atti e di sentenze
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo (1418 e
seguenti) o sia annullato (1425 e seguenti), risoluto (1453 e
seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o revocato (2901 e seguenti) o
sia soggetto a condizione risolutiva (1360), la dichiarazione di
nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la
rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono
annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto.
Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa
domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le
successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto
la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la
rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è
avverata la condizione.
Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno
il loro effetto secondo l'ordine rispettivo.
L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui
risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può
eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in
danno del quale la condizione stessa si è verificata (2692).
Art. 2656 Forme per l'annotazione
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli
seguenti per la trascrizione in quanto applicabili.
Art. 2657 Titolo per la trascrizione
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza (Cod.
Proc. Civ. 131 e seguenti), di atto pubblico (2699) o di scrittura
privata con sottoscrizione autenticata (2703) o accertata
giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 215 e seguenti).
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ. 796 e
seguenti; 804) devono essere legalizzati (2674).
Art. 2658 Atti da presentare al conservatore
La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al
conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta
di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private,
deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un
pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la
presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio
dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati
dall'articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia
autentica del documento che la contiene, munito della relazione di
notifica alla controparte.
Art. 2659 Nota di trascrizione
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al
conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo,
una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di
codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse,
se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel
titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile, la
denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice
fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II,
III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non
riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società
semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano
secondo l'atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o
autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la
sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con
le indicazioni richieste dall'art. 2826.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono
sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella
nota di trascrizione (2665). Tale menzione non è necessaria se, al
momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è
verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine
iniziale è scaduto.
Art. 2660 Trascrizione degli acquisti a causa di morte
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve
presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di
morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico
del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti
indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o
legatario e del defunto;
2) la data di morte;
3) se la successione è devoluta per legge il vincolo che univa
all'autore il chiamato (536, 565) e la quota a questo spettante;
4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del
medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha
in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste
dall'art. 2826;
6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione
testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del
precedente articolo nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia
stata disposta a norma dell'art. 692.
Art. 2661 Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo
Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per
la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base
allo stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione (470 e
seguenti) se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche
indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello
stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere
presentato il certificato della trascrizione medesima.
Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del
testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato,
qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.
Art. 2662 Trascrizione di acquisto a causa di morte in luogo di altri
chiamati
Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia (519 e
seguenti) o alla morte di uno dei chiamati (479), chi domanda la
trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la
rinunzia, facendone menzione nella nota.
Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno
dei chiamati di succedere (70, 463 e seguenti), non è necessario
esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il
richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non
corrispondono a verità.
Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia
constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si
annota in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare
documento.
Art. 2663 Ufficio in cui deve farsi la trascrizione
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri
immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Art. 2664 Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della
nota
Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi,
in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire,
con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note
costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli
originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e
il numero d'ordine assegnato nel registro generale.
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali
della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le
indicazioni sopra accennate.
Art. 2665 Omissioni o inesattezze nelle note
L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle
note menzionate negli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validità della
trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o
sul rapporto giuridico, a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente,
la sentenza o la domanda.
Art. 2666 Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi
hanno interesse.
Art. 2667 Atti compiuti per persona incapace
I rappresentanti di persone incapaci (320, 357, 409, 424) e coloro che
hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la
trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che
sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato
il loro ufficio.
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli
interdetti e a qualsiasi altro incapace (414 e seguenti), salvo ai
medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori
che avevano l'obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che
avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o
amministrati né dai loro eredi.
Art. 2668 Cancellazione della trascrizione
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt.
2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente
consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o
il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti (Cod.
Proc. Civ. 306 e seguenti).
Si deve cancellare l'indicazione della condizione (1353 e seguenti) o
del termine (1184 e seguenti) negli atti trascritti, quando
l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del
termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale,
della parte in danno della quale la condizione sospensiva si è
verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine
iniziale è scaduto.
Art. 2669 Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro
La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora
pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta
di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da
un'autorità giudiziaria dello Stato (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti).
(In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre
la nota indicata dall'art. 2659, una copia della medesima, la quale, a
cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente
all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta) (2836).
Art. 2670 Spese della trascrizione
Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda,
salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.
Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la
persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa
corrispondente alla quota per cui è interessato.
Art. 2671 Obbligo dei pubblici ufficiali
Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato
l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga
eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei
danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie
previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni
dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.
Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a
carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di
determinati atti e le relative sanzioni (c. p.c. 555).
Art. 2672 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la
trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre
disposizioni (484, 507 e seguenti, 854, 1133; Cod. Proc. Civ. 555, 679)
che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
CAPO II
Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei
conservatori
Art. 2673 Obblighi del conservatore
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne
fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle
annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.
Deve altresì permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle
ore fissati dalla legge.
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono
depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati
negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della
circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.
Art. 2674 Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non
sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo
non ha i requisiti stabiliti dagli artt. 2657, 2660, primo comma, 2821,
2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall'art. 2658
e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli artt.
2659, 2660 e 2839, nn. 1), 3), 4) e 7).
In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di
ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le
trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le
copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente
verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale
giudiziario assistito da due testi moni.
Art. 2674 bis Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione
Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano
gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla
iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte
richiedente, esegue la formalità con riserva.
La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva
deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria.
Art. 2675 Responsabilità del conservatore (abrogato)
Art. 2676 Diversità tra registri, copie e certificati
Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie
o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari,
prevale ciò che risulta dai registri.
Art. 2677 Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione
Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di
iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali
l'ufficio è aperto al pubblico.
Art. 2678 Registro generale
Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in
cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni
titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della
richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona
dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli
presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è
fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone
riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si
deve eseguire.
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore
ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la
ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione.
Art. 2679 Altri registri da tenersi dal conservatore
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi
previsti dall'art. 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.
Art. 2680 Tenuta del registro generale d'ordine
Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente
o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito
l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli
e il giorno in cui sono stati vidimati.
Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o
interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere
approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e
con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con
l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal
conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli
e dei numeri d'ordine.
Art. 2681 Divieto di rimozione dei registri
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del
conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia
riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla
stessa corte.
Art. 2682 Sanzioni contro il conservatore (abrogato)
CAPO III
Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
SEZIONE I
Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli
autoveicoli
Art. 2683 Beni per i quali è disposta la pubblicità
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione (2657 e
seguenti), osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge
(c. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti), gli atti menzionati negli
articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice
della navigazione (Cod. Nav. 140 e seguenti);
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice
(Cod. Nav. 753 e seguenti);
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Art. 2684 Atti soggetti a trascrizione
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art.
2644:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà (1480) o costituiscono la
comunione (1100; Cod. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti);
2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto (978
e seguenti) o di uso (1021 e seguenti) o che trasferiscono il diritto
di usufrutto;
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri
precedenti;
4) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie
sui diritti indicati dai numeri precedenti;
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si
trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri
precedenti (Cod. Nav. 664, 665,1068);
6) le sentenze (2932) che operano la costituzione, la modificazione o
il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti
(2688).
Art. 2685 Altri atti soggetti a trascrizione
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati
nell'art. 2646, la costituzione delfondo patrimoniale (167) e gli altri
atti menzionati nell'art. 2647, l'accettazione dell'eredità e
l'acquisto del legato (470, 649) che importano acquisto dei diritti
indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.
Art. 2686 Sentenze
Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da
cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati
dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.
Art. 2687 Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'art. 2649, la
cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi
procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del
ricavato (1977 e seguenti; att. 231).
Art. 2688 Continuità delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è
soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non
producono effetto se non e stato trascritto l'atto anteriore di
acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive
trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine
rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
Art. 2689 Usucapione
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per
usucapione (1162) uno dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art.
2684.
Art. 2690 Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati
dall'art. 2684:
1) le domande indicate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli
effetti ivi disposti;
2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati
dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle
trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la
trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti) o a
far pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della
trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati
a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto
o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se
questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della
trascrizione dell'atto che si impugna. Se pero la domanda è diretta a
far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità
legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima
che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto
impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo
oneroso (14451;
4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a
causa di morte.
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se
la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione
dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi
di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo
acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni
testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della
successione, (456) la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le
sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3,
e 6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art. 404
dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della
sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (2654, 2668).
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria,
dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento
arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla
nomina degli arbitri.
Art. 2691 Altre domande e atti soggetti a trascrizione
Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati
nell'art. 2683, le domande e gli atti indicati dai nn. 1, 3, 4 e 5
dell'art. 2653, per gli effetti ivi disposti.
Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria,
dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento
arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla
nomina degli arbitri.
Art. 2692 Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli
precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite
dall'art. 2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma
dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.
Art. 2693 Trascrizione del pignoramento e del sequestro
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che
ordina il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti) per
gli effetti disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari
l'atto di pignoramento (Cod. Proc. Civ. 518) per gli effetti disposti
dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.
Art. 2694 Richiamo di altre leggi
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi
speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal
presente capo (Cod. Nav. 238 e seguenti, 250 e seguenti, 271 e
seguenti, 543, 624, 650, 652, 853 e seguenti, 865 e seguenti, 875,
1009, 1045, 1061, 1063) e le altre disposizioni non incompatibili con
quelle contenute nel capo medesimo.
Art. 2695 Forme e modalità della trascrizione
Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono
regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e
gli aeromobili (Cod. Nav. 250 e seguenti; 865 e seguenti), e dalla
legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.
ln mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli
atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.
SEZIONE II
Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili
Art. 2696 Rinvio
Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di
determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li
riguardano.
TITOLO II
DELLE PROVE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2697 Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ.
115).
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda.
Art. 2698 Patti relativi all'onere della prova
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l'onere
della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono
disporre o quando l'inversione o la modificazione (1341) ha per effetto
di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del
diritto.
CAPO II
Della prova documentale
SEZIONE I
Dell'atto pubblico
Art. 2699 Atto pubblico
L'atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste
formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad
attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
Art. 2700 Efficacia dell'atto pubblico
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc.
Civ. 221 e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento dal
pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle
parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in
sua presenza o da lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775).
Art. 2701 Conversione dell'atto pubblico
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace
ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se e stato
sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della
scrittura privata.
SEZIONE II
Della scrittura privata
Art. 2702 Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod.
Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da
chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta
ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente
considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178,
775).
Art. 2703 Sottoscrizione autenticata
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico
ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il
pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona
che sottoscrive.
Art. 2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la
sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal
giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte
o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro
che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della
scrittura è riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in
cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo
l'anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali
non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi
mezzo di prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice,
tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova
(2787).
Art. 2705 Telegramma
Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se
l'originale consegnato all'ufficio di partenza e sottoscritto dal
mittente, ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare dal mittente
medesimo, anche senza sottoscriverlo.
La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio.
Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del
telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e
ammessa la prova contraria.
Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale e stato
firmato con o senza autenticazione.
Art. 2706 Conformità tra originale e riproduzione del telegramma
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume,
fino a prova contraria, conforme all'originale.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le
disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le
divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
Art. 2707 Carte e registri domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata
fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato
come creditore.
Art. 2708 Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento
L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un
documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da
lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.
Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in
margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del
debito posseduto dal debitore.
SEZIONE III
Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione
Art. 2709 Efficacia probatoria contro l'imprenditore
I libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle imprese
soggette a registrazione (2195) fanno prova contro l'imprenditore.
Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (Cod.
Nav. 178).
Art. 2710 Efficacia probatoria tra imprenditori
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge (2214 e seguenti),
quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori
(2082) per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Art. 2711 Comunicazione ed esibizione
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della
corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse
relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni
(1100) e alla successione per causa di morte (456).
Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si
esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la
controversia in corso (Cod. Proc. Civ. 212).
Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili,
lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.
SEZIONE IV
Delle riproduzioni meccaniche
Art. 2712 Riproduzioni meccaniche
Le riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche,
le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione
meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce
la conformità ai fatti o alle cose medesime.
SEZIONE V
Delle taglie o tacche di contrassegno
Art. 2713 Taglie o tacche di contrassegno
Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di
riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo
le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.
SEZIONE VI
Delle copie degli atti
Art. 2714 Copie di atti pubblici
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari
pubblici autorizzati fanno fede come l'originale (Cod. Proc. Civ. 212).
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali,
spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.
Art. 2715 Copie di scritture private originali depositate
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e
spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia
della scrittura originale da cui sono estratte.
Art. 2716 Mancanza dell'atto originale o di copia depositata
In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso
presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità
dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia
esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale,
presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti
esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.
In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite
in conformità dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano
cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è
rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.
Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticità
dell'originale mancante.
Art. 2717 Valore probatorio di altre copie
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati
dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova
per iscritto.
Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma
prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono
debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte
dell'originale che riproducono letteralmente.
Art. 2719 Copie fotografiche di scritture
Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle
autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da
pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta
(Cod. Proc. Civ. 212).
SEZIONE VII
Degli atti di ricognizione o di rinnovazione
Art. 2720 Efficacia probatoria
L'atto di ricognizione (969, 1309, 1870, 1988) o di rinnovazione fa
piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se
non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e stato errore (1428 e
seguenti) nella ricognizione o nella rinnovazione.
CAPO III
Della prova testimoniale
Art. 2721 Ammissibilità: limiti di valore
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore
dell'oggetto eccede le L. 5.000 (att. 233, Cod. Proc. Civ. 224 e
seguenti).
Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite
anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del
contratto e di ogni altra circostanza (Cod. Proc. Civ. 439).
Art. 2722 Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o
contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la
stipulazione e stata anteriore o contemporanea.
Art. 2723 Patti posteriori alla formazione del documento
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato
stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso,
l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto
se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto
e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte
aggiunte o modificazioni verbali.
Art. 2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale
La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417):
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito
da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è
diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire
verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente e stato nell'impossibilità morale o materiale
di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli
forniva la prova.
Art. 2725 Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma
scritta
Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve
essere provato per iscritto (1888, 1928, 1967), la prova per testimoni
è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è
richiesta sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
Art. 2726 Prova del pagamento e della remissione
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano
anche al pagamento (1188 e seguenti) e alla remissione del debito
(1236).
CAPO IV
Delle presunzioni
Art. 2727 Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un
fatto noto per risalire a un fatto ignorato (Cod. Proc. Civ. 115).
Art. 2728 Prova contro le presunzioni legali
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei
quali esse sono stabilite.
Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara
nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data
prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
Art. 2729 Presunzioni semplici
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza
del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise
e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge
esclude la prova per testimoni.
CAPO V
Della confessione
Art. 2730 Nozione
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di
fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
La confessione è giudiziale o stragiudiziale.
Art. 2731 Capacità richiesta per la confessione
La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di
disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora
sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti
e nei modi in cui questi vincola il rappresentato (1388).
Art. 2732 Revoca della confessione
La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata
determinata da errore (1428 e seguenti) di fatto o da violenza (1434).
Art. 2733 Confessione giudiziale
E' giudiziale la confessione resa in giudizio (Cod. Proc. Civ. 228).
Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su
fatti relativi a diritti non disponibili.
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), la
confessione resa da alcuni soltanto dei.litisconsorti è liberamente
apprezzata dal giudice.
Art. 2734 Dichiarazioni aggiunte alla confessione
Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella
di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto
confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le
dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte
non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso
di contestazione, e rimesso al giudice di apprezzare, secondo le
circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.
Art. 2735 Confessione stragiudiziale
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta
ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un
terzo o se è contenuta in un testamento (587), e liberamente apprezzata
dal giudice.
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte
su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla
legge.
CAPO VI
Del giuramento
Art. 2736 Specie
Il giuramento è di due specie (Cod. Proc. Civ. 241);
1) è decisorio (Cod. Proc. Civ. 233) quello che una parte deferisce
all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della
causa;
2) è suppletorio (Cod. Proc. Civ. 240) quello che è deferito d'ufficio
dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la
domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del
tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di
stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo
altrimenti (Cod. Proc. Civ. 241).
Art. 2737 Capacità delle parti
Per deferire o riferire il giuramento si chiedono le condizioni
indicate dall'art. 2731.
Art. 2738 Efficacia
Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito (Cod. Proc. Civ.
233 e seguenti), l'altra parte non 6 ammessa a provare il contrario, ne
può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia
stato dichiarato falso (Cod. Proc. Civ. 395, n. 2).
Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna
penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere
pronunziata perché il reato è estinto (Cod. Pen. 150 e seguenti), il
giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento.
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), il
giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente
apprezzato dal giudice (1305).
Art. 2739 Oggetto
Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di
cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, né sopra
un fatto illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia
richiesta la forma scritta (1350), ne per negare un fatto che da un
atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che
ha formato l'atto stesso (2700).
Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della
parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto
altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto
non sia comune a entrambe le parti.
TITOLO III
DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE Dl PRELAZIONE E DELLA
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Property/fiorentini1.htm>
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2740 Responsabilità patrimoniale
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i
suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi
stabiliti dalla legge.
Art. 2741 Concorso dei creditori e cause di prelazione
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del
debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e
seguenti) e le ipoteche (2808 e seguenti).
Art. 2742 Surrogazione dell'indennità alla cosa
Se le cose soggette a privilegio, pegno (2784 e seguenti) o ipoteca
(2808 e seguenti) sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli
assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento (1905)
sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o
ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano
impiegate a riparare la perdita o il deterioramento (Cod. Nav. 553,
1026). L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati,
disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel
ripristino o nella riparazione della cosa.
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla
perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione.
Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli
assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza
opposizione il termine di trenta giorni (2964) dalla notificazione ai
creditori iscritti (2844) del fatto che ha dato luogo alla perdita o al
deterioramento.
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme
dovute per causa di servitù coattive (1032 e seguenti) o di comunione
forzosa (1117 e seguenti) o di espropriazione per pubblico interesse
(834), osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge
speciale.
Art. 2743 Diminuzione della garanzia
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si
deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente
alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata
idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato
pagamento del suo credito (1186).
Art. 2744 Divieto del patto commissorio
E' nullo il patto (1419) col quale si conviene che, in mancanza del
pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa
ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se
posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno (2796 e
seguenti).
CAPO II
Dei privilegi
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2745 Fondamento del privilegio
Il privilegio (att. 234) è accordato dalla legge in considerazione
della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia
dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche
essere subordinata a particolari forme di pubblicità.
2746 Distinzione dei privilegi
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i
beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o
immobili.
Art. 2747 Efficacia del privilegio
Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti
spettanti ai terzi sui mobili (1153) che ne formano oggetto, salvo
quanto è disposto dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.
Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui
mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è
subordinato (2769), può esercitarsi in pre giudizio dei diritti
acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso (26837.
Art. 2748 Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle
ipoteche
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni
mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio
(2784 e seguenti; att. 234).
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai
creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
Art. 2749 Estensione del privilegio
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per
l'intervento nel processo di esecuzione (Cod. Proc. Civ. 47.4 e
seguenti). Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso
alla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti) e per
quelli dell'anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti
della misura legale (1284) fino alla data della vendita.
Art. 2750 Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da
leggi speciali
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi
sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal
codice della navigazione (Cod. Nav. 548 e seguenti, 1022 e seguenti).
Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo
capo, se non è diversamente disposto.
SEZIONE II
Dei privilegi sui mobili
§ 1 Dei privilegi generali sui mobili
Art. 2751 Crediti per spese funebri d'infermità, alimenti
Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti
riguardanti:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del
debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della
stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia
negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone
alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.
Art. 2751 bis Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei
coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese
artigiane
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di
lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per
i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di
lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il
credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un
licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore
d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo
anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del
rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario,
mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i
corrispettivi della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro
o del colono indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi
di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e
della vendita dei manufatti;
5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi
per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
Art. 2752 Crediti per contributi diretti dello Stato, per imposta sul
valore aggiunto e per tributi degli enti locali
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato
per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle
persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente
all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi
immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, iscritti nei ruoli principali suppletivi, speciali o
straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede
all'esecuzione e nell'anno precedente.
Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a
periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può
esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni,
qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti
dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute
secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i
crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province
previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative
all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche
affissioni.
Art. 2753 Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti
derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o
fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti.
Art. 2754 Crediti per contributi relativi ad altre forme di
assicurazione
Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i
crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela
previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente
articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento
del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal
precedente articolo.
§ 2 Dei privilegi sopra determinati mobili
Art. 2755 Spese per atti conservativi o di espropriazione
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e
seguenti; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni mobili
(Cod. Proc. Civ. 513 e seguenti) nell'interesse comune dei creditori
hanno privilegio sui beni stessi.
Art. 2756 Crediti per prestazioni e spese di conservazione e
miglioramento
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o
al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi,
purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le
spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno
diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia
stato in buona fede.
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è
soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme
stabilite per la vendita del pegno.
Art. 2757 Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la
produzione agricola
I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti
e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per
lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola (821) hanno
privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o
nelle sue dipendenze.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2756.
Art. 2758 Crediti per tributi indiretti
I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui
mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati
dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il
committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore
aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali
si riferisce il servizio.
Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha
effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di
separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (512).
Art. 2759 Crediti per le imposte sul reddito
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui
redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede,
hanno privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta
imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono
all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano
nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione
dell'imprenditore.
Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente
ancorché appartenenti a persona diversa dall'imprenditore salvo che si
tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore
per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di
regolare bolletta doganale.
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato
determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista
dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o
iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.
Art. 2760 Crediti dell'albergatore
I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le
persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate
nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (1783 e
seguenti).
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno
diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza
di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate
nell'albergo.
Art. 2761 Crediti del vettore, del mandatario, del depositano e del
sequestratario
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto (1678 e seguenti) e
quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio
sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui (1702).
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato (1703 e seguenti) hanno
privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per
l'esecuzione del mandato (1721, 1860).
I crediti derivanti dal deposito (1781) o dal sequestro convenzionale
(1802) a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti
privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o
del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo
comma dell'art. 2756.
Art. 2762 Privilegio del venditore di macchine
Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha
privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e
consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di
proprietà del compratore o di un terzo.
Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali
la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo
comma dell'art. 1524. La trascrizione è eseguita presso il tribunale
nella giurisdizione del quale è collocata la macchina.
Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha
effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore
nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di
sottrazione fraudolenta.
Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche
autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le
quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il
privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova
della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del
credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al
privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo
articolo.
Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è
preferito il creditore che ha trascritto per primo.
Art. 2763 Crediti per canoni enfiteutici
I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno
in corso e per il precedente (960, 972 n. 2) hanno privilegio sui
frutti (820) dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si
trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.
Art. 2764 Crediti del locatore di immobili
Il credito delle pigioni e dei fitti (1571 e seguenti, 1615 e seguenti)
degli immobili ha privilegio sui frutti (820) dell'anno e su quelli
raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire
l'immobile o a coltivare il fondo locato.
Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso,
dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa
(2704), e, in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del
susseguente.
Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le
quali siano a carico del conduttore (1576, 1609, 1621), il credito per
i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle
scorte (1640 e seguenti) e ogni altro credito dipendente da
inadempimento del contratto.
Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle
sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del
subconduttore (1595).
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla
coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al
subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il
medesimo.
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha
luogo altresì nei confronti dei terzi, finché le cose si trovano
nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto
del terzo al tempo in cui sono state introdotte (Cod. Proc. Civ. 621 e
seguenti).
Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero
a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il
consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché
ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura
civile per il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti),
entro il termine di trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di
mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di
quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa.
Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l'asportazione dei
terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio (1519).
Art. 2765 Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia
Colui che concede un fondo a mezzadria (2141 e seguenti) o a colonia
(2164 e seguenti) e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti
derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti
(820) e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a
mezzadria o a colonia.
Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o
nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764
(1519).
Art. 2766 Crediti degli istituti di credito agrario (abrogato)
Art. 2767 Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato
Nel caso di assicurazione della responsabilità civile (1917), il
credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio,
sull'indennità dovuta dall'assicuratore (att. 235).
Art. 2768 Crediti dipendenti da reato
Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose
sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale
(Cod. Pen. 188 e seguenti), secondo le disposizioni del codice stesso e
del codice di procedura civile (Cod. Proc. Pen. 488 e seguenti, 612 e
seguenti).
Art. 2769 Sequestro della cosa soggetta a privilegio
Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi
di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla
quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il
sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671).
SEZIONE III Dei privilegi sopra gli immobili
Art. 2770 Crediti per atti conservativi o di espropriazione
I creditori per le spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905
e seguente; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni
immobili (Cod. Proc. Civ. 555 e seguente) nell'interesse comune dei
creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le
spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle
ipoteche (2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).
Art. 2771 Crediti per le imposte sui redditi immobiliari
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta
locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota
proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi
quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono
privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel
territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i
fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi
speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
Il privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle imposte
iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari
posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e
nell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per
imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il
privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli
ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si
riferiscono.
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato
determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista
dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o
iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.
Art. 2772 Crediti per tributi indiretti
Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto,
nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali
il tributo si riferisce.
I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale
del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della
cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed
il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore
aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai
quali si riferisce il servizio.
Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i
terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.
Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare
in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non
ha effetto a dan no dei creditori del defunto che hanno iscritto la
loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei
creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del
defunto da quelli dell'erede (512).
Art. 2773 (abrogato)
Art. 2774 Crediti per concessione di acque
I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque
pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori
eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità
delle leggi speciali.
Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai
terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente
all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori,
anteriormente al sorgere dei crediti stessi.
Art. 2775 Contributi per opera di bonifica e di miglioramento
I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati
sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di
miglioramento.
La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è
subordinata all'osservanza delle leggi speciali.
Art. 2776 Collocazione sussidiaria sugli immobili
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità
di cui all'art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con
preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli artt. 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli
indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a
istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o
integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 2753, sono
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui
mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti
chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal 3° comma dell'art. 2752 sono
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui
mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti
chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.
SEZIONE IV
Dell'ordine dei privilegi
Art. 2777 Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770,
sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti
aventi privilegio genera le mobiliare di cui all'art. 2751 bis
nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all'art. 2751 bis, n. 1;
b) i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 2 e 3;
c) i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro
credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed
ai privilegi indicati nell'art. 2751 bis.
Art. 2778 Ordine degli altri privilegi sui mobili
Salvo quanto è disposto dall'art. 2777, nel concorso di crediti aventi
privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si
esercita nell'ordine che segue:
1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali
compresi quelli sostitutivi o integrativi
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753;
2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art.
2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i
fitti e le pigioni degli immobili;
3) (i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai
due primi commi dell'art. 2766);
4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
di beni mobili, indicati dall'art. 2756;
5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere
di coltivazione e di raccolta, indicate dall'art. 2757;
6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e
per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i
lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'art. 2757. Qualora
tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di
raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti
indicati dallo stesso articolo;
7) i crediti per i tributi indiretti, indicati
dall'art. 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di
preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'art.
2759:
8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di
tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 27 54, nonché
gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare,
relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del
presente articolo;
9) (i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal
terzo comma dell'art. 2766);
10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'art. 2768, sulle cose
sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e
dal codice di procedura penale;
11) i crediti per risarcimento, indicati dall'art. 2767;
12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'art. 2760;
13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del
sequestratario, indicati dall'art. 2761;
14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le
anticipazioni del prezzo, indicati dall'art. 2762:
15) i crediti per canoni enfiteutici, indica ti dall'art. 2763;
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai
contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli artt.
2764 e 2765;
17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed
alimenti, nell'ordine indicato dall'art. 2751;
18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma
dell'art. 2752;
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752;
20) i crediti degli enti locali per tributi indicati dal quarto comma
dell'art. 2752.
Art. 2779 Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli
Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le
ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'art. 2810, queste sono
posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'art. 2778
e sono preferite a tutti gli altri.
Art. 2780 Ordine dei privilegi sugli immobili
Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti
privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:
1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art.
2771;
2) i crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775;
3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati
dall'art. 2774;
4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772;
5) i crediti per l'imposta comunale sul l'incremento di valore degli
immobili.
Art. 2781 Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi
Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un
credito garantito con pegno (2784 e seguenti) e uno dei privilegi debba
essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli
altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado
(att. 234).
Art. 2782 Concorso di crediti egualmente privilegiati
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione
del rispettivo importo.
La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più
crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono
genericamente una prelazione su ogni altro credito.
Art. 2783 Preferenza non determinata dalla legge
Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato
privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio
speciale regolato nel codice (att. 234).
Art. 2783 bis Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui
agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea
del carbone e dell'acciaio
I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli artt. 49
e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono
equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.
CAPO III
Del pegno
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2784 Nozione
Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Property/fiorentini1.htm>dal
debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili,
i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Art. 2785 Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali
concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a
quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra
pegni.
SEZIONE II
Del pegno dei beni mobili
Art. 2786 Costituzione
Il pegno si costituisce con la consegna (2014, 2026) al creditore della
cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della
cosa (1996).
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo
designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe,
in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la
cooperazione del creditore.
Art. 2787 Prelazione del creditore pignoratizio
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa
ricevuta in pegno (2744).
La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è
rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle
parti.
Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la
prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data
certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della
cosa (2704, 2800).
Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che,
debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di
credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni
mezzo di prova (att. 237).
Art. 2788 Prelazione per il credito degli interessi
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla
data del pignoramento (Cod. Pen. 492, 518) o, in mancanza di questo,
alla data della notificazione del precetto (Cod. Proc. Civ. 479 e
seguenti). La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi
successivamente maturati, nei limiti della misura legale (1284), fino
alla data della vendita.
Art. 2789 Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno,
oltre le azioni a difesa del possesso (1168), può anche esercitare
l'azione di rivendicazione (948 e seguenti), se questa spetta al
costituente.
Art. 2790 Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (1770) e
risponde, secondo le regole generali, della perdita e del
deterioramento di essa (1218 e seguenti, 1760, 1780).
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese
occorse per la conservazione della cosa (att. 237).
Art. 2791 Pegno di cosa fruttifera
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto
contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti (8211, imputandoli prima
alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Art. 2792 Divieto di uso e disposizione della cosa
Il creditore non può (Cod. Pen. 646), senza il consenso del
costituente, usare della cosa (1770), salvo che l'uso sia necessario
per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne
ad altri il godimento.
In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli
interessi e poi al capitale.
Art. 2793 Sequestro della cosa
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può
domandarne il sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti).
Art. 2794 Restituzione della cosa
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se
non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non
sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno (1204).
Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso
creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e
scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha
soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
Art. 2795 Vendita anticipata
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa
divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo
avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice
l'autorizzazione a vendere la cosa (Cod. Proc. Civ. 502).
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche
circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può
evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia
reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione
di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice
l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno,
offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la
cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento
di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il
deposito del prezzo (Cod. Proc. Civ. 530).
Art. 2796 Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far
vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite
dall'articolo seguente (2744; Cod. Proc. Civ. 502).
Art. 2797 Forme della vendita
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale
giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli
accessori, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla vendita.
L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia
costituito il pegno.
Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o
se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico
incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo
corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti (1515, att. 83).
Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di
residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a
norma dell'art. 163 bis Cod. Proc. Civ.
Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a
quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il
debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire
forme diverse (2744).
Art. 2798 Assegnazione della cosa in pagamento
Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga
assegnata in pagamento (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e
seguenti) fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi
con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di
mercato (2744).
Art. 2799 Indivisibilità del pegno
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è
integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è
divisibile (1232).
SEZIONE III
Del pegno di crediti e di altri diritti
Art. 2800 Condizioni della prelazione
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno
risulta da atto scritto (1350, 2725) e la costituzione di esso è stata
notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da
questo accettata con scrittura avente data certa (1265, 2704).
Art. 2801 Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il
costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
Art. 2802 Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del
credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in
primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è
tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
Art. 2803 Riscossione del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il
credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre
cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito
nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità
giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può
ritenere del denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle
sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di
cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione
secondo le norme degli artt. 2797 e 2798.
Art. 2804 Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che
gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a
concorrenza del suo credito (2744, 2928).
Se il credito non e ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle
forme stabilite dall'art. 2797.
Art. 2805 Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore
pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio
creditore (1250, 1254).
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del
pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione
(1248) verificatasi anteriormente.
Art. 2806 Pegno di diritti diversi dai crediti
Il pegno di diritti diversi dai crediti (2352) si costituisce nella
forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti
stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2807 Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano,
in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente (2786 e
seguenti).
CAPO IV
Delle ipoteche
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2808 Costituzione ed effetti dell'ipoteca
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare (1505)
anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia
del suo credito (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti) e di essere
soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione
(518; att. 54, 238; Cod. Proc. Civ. 596 e seguenti).
L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si
costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
Art. 2809 Specialità e indivisibilità dell'ipoteca
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una
somma determinata in danaro.
Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati,
sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
Art. 2810 Oggetto dell'ipoteca
Sono capaci d'ipoteca:
1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze (812 e
seguenti);
2) l'usufrutto dei beni stessi (326, 978 e seguenti);
3) il diritto di superficie (952 e seguenti);
4) il diritto dell'enfiteuta è quello del concedente sul fondo
enfiteutico (957 e seguenti).
Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato
dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi (Cod. Nav.
565 e seguenti), gli aeromobili (Cod. Nav. 1027 e seguenti) e gli
autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano (2742 e seguente).
Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a
norma della legge speciale.
Art. 2811 Miglioramenti e accessioni
L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle
altre accessioni (934 e seguenti) dell'immobile ipotecario, salve le
eccezioni stabilite dalla legge (2873).
Art. 2812 Diritti costituiti sulla cosa ipotecata
Le servitù (1027 e seguenti) di cui sia stata trascritta la
costituzione (2643) dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili
al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come
libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto,
di uso e di abitazione (978 e seguenti, 1021 e seguenti).
Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo (Cod. Proc.
Civ. 555 e seguenti) e i titolari sono ammessi a far valere le loro
ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte
posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.
Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie (952 e
seguenti) o il diritto d'enfiteusi (957 e seguenti) sui beni soggetti
all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione
dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti
(2858 e seguenti).
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti (1605),
che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili
ai creditori ipotecari solo se hanno data certa (2704) anteriore al
pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del
pignoramento (2924).
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai
creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine
stabilito dal comma precedente (att. 238).
Art. 2813 Pericolo di danno alle cose ipotecate
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il
perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può
domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali
atti o disponga le cautele necessarie (Cod. Proc. Civ. 670) per evitare
il pregiudizio della sua garanzia (1186, 2743).
Art. 2814 Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà
Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di
questo (979, 1014 e seguenti). Tuttavia, se la cessazione si verifica
per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per
acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca perdura
fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto
l'estinzione dell'usufrutto.
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo
l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei
casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura
l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il
credito garantito con l'ipoteca stessa.
Art. 2815 Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto
dell'enfiteuta
Nel caso di affrancazione (971), le ipoteche gravanti sul diritto del
concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le
ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena
proprietà.
Nel caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi (958 e seguenti)
per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto
dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti,
senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non
soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non
risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi
giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche
gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.
Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le
ipoteche che gravano sul diritto dell'enfiteuta.
Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una
medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell'enfiteuta,
le ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano a gravarli
separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro
diritto, essa si estende alla piena proprietà.
Art. 2816 Ipoteca sul diritto di superficie
Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie (952 e
seguenti) si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al
proprietario del suolo per decorso del termine. Se però il
superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte
contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche
iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla
superficie.
Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del
proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno
e sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti
stessi.
SEZIONE II
Dell'ipoteca legale
Art. 2817 Persone a cui compete
Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli
obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei
conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe
tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente
responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di
procedura penale.
SEZIONE III
Dell'ipoteca giudiziale
Art. 2818 Provvedimenti da cui deriva
Ogni sentenza (Cod. Proc. Civ. 324), che porta condanna al pagamento di
una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al
risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per
iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la
legge attribuisce tale effetto (2836; Cod. Proc. Civ. 655).
Art. 2819 Sentenze arbitrali
Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando e stato
reso esecutivo (Cod. Proc. Civ. 825).
Art. 2820 Sentenze straniere
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate
dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata
l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana (Cod. Proc. Civ. 797)
salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
SEZIONE IV
Dell'ipoteca volontaria
Art. 2821 Concessione d'ipoteca
L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale.
La concessione deve farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per
scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità.
Non può essere concessa per testamento (587).
Art. 2822 Ipoteca sui beni altrui
Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa,
l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è
acquistata dal concedente.
Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza
averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo
quando il proprietario ha ratificato la concessione (1398 e seguente).
Art. 2823 Ipoteca su beni futuri
L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la
cosa è venuta a esistenza (458, 1348).
Art. 2824 Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile
L'iscrizione d'ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile (1425
e seguenti) rimane convalidata con la convalida (1444) del titolo.
2825 Ipoteca su beni indivisi
L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla
comunione (1103) produce effetto rispetto a quei beni o a quella
porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione (757,
1103).
Se nella divisione (1111 e seguenti) sono assegnati a un partecipante
beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su
questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei
limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla
divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione
di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione
medesima.
Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti
i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i
conguagli (2817 n. 2).
I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano
stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far
valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o,
qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in
natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con
prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei
titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente
ipotecati o ceduti.
I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate
al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata
notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro
sia stata fatta opposizione (757; att. 239).
Art. 2826 Indicazione dell'immobile ipotecato
Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere
specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune
in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i
fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di
identificazione catastale del terreno su cui insistono.
Sezione V Dell'Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
§1 Dell'Iscrizione
Art. 2827 Luogo dell'iscrizione
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in
cui si trova l'immobile.
Art. 2828 Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale
L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili
appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente
alla condanna, a misura che egli li acquista.
Art. 2829 Iscrizione sui beni del defunto
L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la
semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le
regole ordinarie. Se però risulta trascritto l'acquisto dei beni da
parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.
Art. 2830 Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e
dell'eredità giacente
Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario (484 e seguenti) o
se si tratta di eredità giacente (528 e seguenti), non possono essere
iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a
sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
Art. 2831 Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore
Le obbligazioni (241) e seguenti risultanti dai titoli all'ordine (2008
e seguenti) o al portatore (2003 e seguenti) possono essere garantite
con ipoteca.
Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale
possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono
tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843.
Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti è
iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di
emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni
emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del
rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per
l'annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del
provvedimento giudiziale di nomina (2845).
Artt. 2832-2833 (abrogati)
Art. 2834 Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del
condividente
Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di
alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale
che spetta all'alienante o al condividente a norma dei nn. 1 e 2
dell'art. 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una
scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata
giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o
che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del
condividente.
Art. 2835 Iscrizione in base a scrittura privata
Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata (2702 e
seguenti), la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere
autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 214 e
seguenti).
Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è
depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia
autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi
indicati.
L'originale o la copia (2774) rimane in deposito nell'ufficio dei
registri immobiliari (2663).
Art. 2836 Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico (2699)
ricevuto nello Stato o dia una sentenza (Cod. Proc. Civ.131 e seguenti)
o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato (Cod. Proc. Civ.
655), si deve presentare copia del titolo.
(Se non è stata ancora pagata l'imposta di registro, si osservano le
disposizioni dell'art. 2669)
Art. 2837 Atti formati all'estero
Gli atti formati in paese estero (Cod. Proc. Civ. 804) che si
presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.
Art. 2838 Somma per cui l'iscrizione è eseguita
Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base
ai quali è eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa è
determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.
Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota
vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
Art. 2839 Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca
Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo
insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.
La nota deve indicare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di
codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo
datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il
numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società
previste dai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro quinto e delle
associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e
per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le
rappresentano secondo l'atto costitutivo.
Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le
norme dell'art. 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre
esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita
iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve
presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;
7) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale
in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;
3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha
ricevuto o autenticato;
4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;
5) gli interessi e le annualità che il credito produce;
6) il tempo della esigibilità;
7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni
prescritte dall'art. 2826.
Art. 2840 Certificato dell'iscrizione
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno
degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data
e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è
disposto dall'art. 2664.
Art. 2841 Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note
L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in
base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla
validità dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del
creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla
persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne è
necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati.
Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la
rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.
Art. 2842 Variazione del domicilio eletto
E in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente
causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un
altro nella stessa circoscrizione.
Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in
calce all'iscrizione.
La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da
atto ricevuto o autenticato (2703) da notaio e deve rimanere depositata
nell'ufficio del conservatore.
Art. 2843 Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti
dispositivi del credito
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione (1260 e
seguenti), surrogazione (2856, 1201 e seguenti), pegno (2800 e
seguenti), postergazione di grado o costituzione in dote (l’inciso "o
costituzione in dote" è stato abrogato) del credito ipotecario, nonché
per sequestro (2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti),
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 492 e seguenti) o assegnazione (2925 e
seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti) del credito medesimo si deve
annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché
l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione
non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti
indicati nell'annotazione medesima 2879) e le intimazioni o
notificazioni che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere
loro fatte nel domicilio eletto.
Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del
titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in
paese estero, si applicano le disposizioni degli artt. 2835 e 2837.
Art. 2844 Azioni e notificazioni
Le azioni cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono
promosse davanti all'autorità giudiziaria competente, per mezzo di
citazione (Cod. Proc. Civ. 163) da farsi alla persona in mani proprie
(Cod. Proc. Civ. 138) o all'ultimo domicilio da essi eletto.
La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa
alle dette iscrizioni.
Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona
ovvero e cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le
citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il
quale l'iscrizione e stata presa.
Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore
per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale
dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari
stabiliti dal codice di procedura civile.
Art. 2845 Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni
all'ordine e al portatore
Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli
all'ordine (2008 e seguenti), le citazioni e notificazioni previste
dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso
l'iscrizione a norma degli artt. 2831 e 2839, salvo che dai registri
risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo.
Se si tratta di obbligazioni al portatore (2003 e seguenti, 2413 e
seguenti), le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al
rappresentante degli obbligazionisti (2410) il cui nome è annotato in
margine all'iscrizione (2831). Le citazioni e le notificazioni devono
essere iscritte nel registro delle imprese (2188 e seguenti) e
pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato
dall'autorità giudiziaria.
Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è
stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e
le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi
dall'autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve
essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.
Art. 2846 Spese d'iscrizione
Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non
vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.
§ 2 Della Innovazione
Art. 2847 Durata dell'efficacia dell'iscrizione
L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.
L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto
termine (att. 240).
Art. 2848 Nuova iscrizione dell'ipoteca
Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il
creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca
prende grado dalla data della nuova iscrizione.
La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti
dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo (2644).
Art. 2849 (abrogato)
Art. 2850 Formalità per la rinnovazione
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in
doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui
si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.
Art. 2851 Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi
causa
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai
registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi
aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti
degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni
stabilite dall'art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.
SEZIONE VI
Dell'ordine delle ipoteche
Art. 2852 Grado dell'ipoteca
L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è
iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i
crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto
già esistente.
Art. 2853 Richieste contemporanee d'iscrizione
Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno,
se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere
iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, iscrizioni
sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella
ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.
Art. 2854 Ipoteche iscritte nello stesso grado
I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi
beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo.
Art. 2855 Estensione degli effetti dell'iscrizione
L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese
dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e
rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel
processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le
parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa
la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che
produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti,
purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione
degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in
corso al giorno del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti),
ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di
annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno
effetto dalla loro data.
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli
interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data
del pignoramento, però soltanto nella misura legale (1284) e fino alla
data della vendita att. 2411.
Art. 2856 Surrogazione del creditore perdente
Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi
perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un
creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello
stesso debitore, può surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del
creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su
questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla
propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in
seguito alla detta surrogazione.
Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di
privilegi immobiliari (2770 e seguenti).
Art. 2857 Limiti della surrogazione
La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un
terzo (2008), ne sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione è
stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente.
Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta
iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua
ipoteca giudiziale (2828), il creditore perdente può esercitare la
surrogazione anche su tali beni.
Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita
annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per
l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di
graduazione dal quale risulta l'incapienza.
SEZIONE VII
Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente
Art. 2858 Facoltà del terzo acquirente
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto (2643; att.
242) il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non
preferisce pagare i creditori iscritti (2827 e seguenti), può
rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le
norme contenute nella Sezione XII di questo Capo. In mancanza,
l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal
codice di procecedura civile (Cod. Proc. Civ. 602 e seguenti).
Art. 2859 Eccezioni opponibili dal terzo acquirente
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore
alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non
abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente
tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che
spetterebbero a questo dopo la condanna.
Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini
stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.
Art. 2860 Capacità per il rilascio
Può procedere al rilascio (2861 e seguenti) soltanto chi ha la capacità
di alienare.
Art. 2861 Termine ed esecuzione del rilascio
Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla
cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione (Cod. Proc.
Civ. 26). La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni
dalla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti, 604).
Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a
cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione del l'atto
di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua
data, al creditore procedente.
Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale
provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale
prosegue il processo di espropriazione.
Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla
consegna all'amministratore.
Art. 2862 Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti
reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del
rilascio.
Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al
terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo
la vendita all'incanto eseguita contro di lui (Cod. Proc. Civ. 576 e
seguenti).
Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione
dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di
altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo
ipotecato.
Art. 2863 Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione
Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l'immobile
rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le
spese.
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi
sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per
rinunzia o per inattività delle parti (Cod. Proc. Civ. 629 e seguenti).
Art. 2864 Danni causati dal terzo e miglioramenti
Il terzo è tenuto a risarcire i danni (2043 e seguenti) che da sua
colpa grave sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori
iscritti (2827 e seguenti).
Egli non può ritenere l'immobile per causa di miglioramenti (1152); ma
ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte
corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo
titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della
vendita.
Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato in cui era
prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve
dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.
Art. 2865 Frutti dovuti dal terzo
I frutti (820) dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo (1148) a
decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento (Cod.
Proc. Civ. 555 e seguenti).
Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del
pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento,
dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell'art. 2890.
Art. 2866 Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi
acquirenti
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato
l'immobile o sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennità verso il
suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito (1483 e
seguenti).
Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del
creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono
stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali
hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione
del suo titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la
relativa annotazione in conformità dell'art. 2843.
Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione
stabilito dall'art. 2856 a favore dei creditori che hanno un'iscrizione
anteriore alla trascrizione del Titolo del terzo acquirente.
Art. 2867 Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto
Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in
dipendenza dell'acquisto (1498), di una somma attualmente esigibile, la
quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il
precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al
pagamento.
Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o e minore o
diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di
comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato,
fino alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e
termini della sua obbligazione.
Nell'uno e nell'altro caso l'acquirente non può evitare di pagare,
offrendo il rilascio dell'immobile, ma, eseguito il pagamento,
l'immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta
all'alienante (2817 n. 1), e il terzo ha diritto di ottenere che si
cancellino le relative iscrizioni (2882 e seguenti).
SEZIONE VIII
Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore
Art. 2868 Beneficio di escussione
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può
invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il
beneficio non è stato convenuto (2910).
Art. 2869 Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore,
non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno,
nelle ipoteche e nei privilegi del creditore (1203).
Art. 2870 Eccezioni opponibili dal terzo datore
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla
condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate
dall'art. 2859.
Art. 2871 Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o
ha sofferto l'espropriazione
Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto
l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più
debitori obbligati in solido il terzo che ha costituito l'ipoteca a
garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero (1292 e
seguenti).
Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori (1936 e seguenti) del
debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro
rispettiva porzione (1299) e può esercitare, anche nei confronti dei
terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'art.
2866.
SEZIONE IX
Della riduzione delle ipoteche
Art. 2872 Modalità della riduzione
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è
stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte
soltanto dei beni (Cod. Proc. Civ. 652).
Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un
solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano
comodamente distinguere (att. 243).
Art. 2873 Esclusione della riduzione
Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né
riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata
determinata per convenzione o per sentenza.
Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere
almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione
proporzionale per quanto riguarda la somma.
Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo
l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l'ipoteca sia
ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o
in parte, osservato il limite stabilito dall'art. 2876 per il valore
della cautela (att. 243).
Art. 2874 Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai nn. 1 e 2 dell'art.
2817, e le ipoteche giudiziali (2818 e seguenti) devono ridursi su
domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un
valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma
determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella
che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.
Art. 2875 Eccesso nel valore dei beni
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi,
se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente,
supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli
accessori a norma dell'art. 2855.
Art. 2876 Limiti della riduzione
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che
riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che
riguarda il valore della cautela.
Art. 2877 Spese della riduzione
Le spese necessarie per eseguire la riduzione anche se consentita dal
creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la
riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito
fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.
Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio
sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti
(Cod. Proc. Civ. 91 e seguenti).
SEZIONE X
Dell'estinzione delle ipoteche
Art. 2878 Cause di estinzione
L'ipoteca si estingue (1232):
1) con la cancellazione dell'iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine
indicato dall'art. 2847;
3) con l'estinguersi dell'obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e
seguenti, 2930);
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'art.
2742;
5) con la rinunzia del creditore;
6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col
verificarsi della condizione risolutiva (1353);
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il
diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod.
Proc. Civ. 586).
Art. 2879 Rinunzia all'ipoteca
La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve
risultare da atto scritto, sotto pena di nullità (1350).
La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla
cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca
medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'art. 2843.
Art. 2880 Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per
prescrizione indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni
dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di
sospensione e d'interruzione (2934 e seguenti).
Art. 2881 Nuova iscrizione dell'ipoteca
Salvo diversa disposizione di legge (1276, 2926, 2927), se la causa
estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non
sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore
all'ipoteca, e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a
nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data (2852).
SEZIONE XI
Della cancellazione dell'iscrizione
Art. 2882 Formalità per la cancellazione
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere
eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto
contenente il consenso del creditore.
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli artt.
2821, 2835 e 2837 (2725).
Art. 2883 Capacità per consentire la cancellazione
Chi non ha capacità (320, 374, 394, 424) richiesta per liberare il
debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è
assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la
liberazione.
Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore,
anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non
possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non
sia soddisfatto.
Art. 2884 Cancellazione ordinata con sentenza
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è
ordinata con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o con
altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (Cod.
Proc. Civ. 586).
Art. 2885 Cancellazione sotto conduzione
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver
luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o
sotto altra condizione, la cancellazione non può esser eseguita se non
si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta
(499, 2675).
Art. 2886 Formalità per la cancellazione
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al
conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata.
La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita
in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal
quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e
deve portare la sottoscrizione del conservatore.
Art. 2887 Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine
La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione
risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore
risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere
presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito
dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della
cancellazione.
La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di
regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
Art. 2888 Rifiuto di cancellazione
Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di
un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità
giudiziaria (att. 113; Cod. Proc. Civ. 737).
SEZIONE XII
Del modo di liberare i beni dalle ipoteche
Art. 2889 Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo
e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha
facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla
trascrizione del suo titolo di acquisto (att. 244).
Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento (Cod.
Proc. Civ. 555 e seguenti), purché nel termine di trenta giorni (2892)
proceda in conformità dell'articolo che segue (Cod. Proc. Civ. 792).
Art. 2890 Notificazione
L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario
(Cod. Proc. Civ. 131), ai creditori iscritti (2827 e seguenti), nel
domicilio da essi eletto (2844), e al precedente proprietario un atto
nel quale siano indicati:
1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;
2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra
loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si
tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato
determinato il prezzo.
In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore
a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura
civile in caso di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 568).
Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere
domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per
l'espropriazione (Cod. Proc. Civ. 26) e deve offrire di pagare il
prezzo o il valore dichiarato.
Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli
annunzi giudiziari.
Art. 2891 Diritto dei creditori di far vendere i beni
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata
dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti (2827 e
seguenti) o dei relativi fideiussori (1936 e seguenti) ha diritto di
richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del
tribunale competente a norma del codice di procedura civile (Cod. Proc.
Civ. 792 e seguenti), purché adempia le condizioni che seguono:
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da
lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario
anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un
decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al
quinto del prezzo aumentato come sopra;
4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal
richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della
richiesta.
Art. 2892 Divieto di proroga dei termini
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma
dell'art. 2891 non possono essere prorogati.
Art. 2893 Mancata richiesta dell'incanto
Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art.
2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo,
che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma
dell'art. 2890, n. 3.
La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato
depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di
procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).
Art. 2894 Effetti del mancato deposito del prezzo
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine
stabilito dall'art. 792 Cod. Proc. Civ., la richiesta di liberazione
del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità
del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.
Art. 2895 Desistenza del creditore
La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire
l'espropriazione a meno che vi consentano espressamente gli altri
creditori iscritti.
Art. 2896 Aggiudicazione al terzo acquirente
Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente (Cod. Proc.
Civ. 604), il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine
alla trascrizione dell'atto di acquisto (2643).
Art. 2897 Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto
Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l'immobile ha regresso
contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo
stipulato nel contratto di vendita (2866).
Art. 2898 Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede
Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende
mobili e immobili (812 e seguenti), o comprende più immobili, gli uni
ipotecati e gli altri libe, ovvero non tutti gravati dalle stesse
iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in
diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero
per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a
particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione,
ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo.
Il creditore che richiede l'espropriazione non può in nessun caso
essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri
immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo
il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il
risarcimento del danno che venga a soffrire.a causa della separazione
dei beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.
SEZIONE XIII
Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione
forzata
Art. 2899 Divieto di rinunzia a una ipoteca a danno di altro creditore
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata
atta la notificazione indicata dall'art. 2890 si tratta del processo di
liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento
che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non può rinunziare
alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili né astenersi
dall'intervenire nel giudizio di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 563 e
seguenti), qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro
creditore anteriormente iscritto (2852 .), se egli rinunzia o si
astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o
l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con
ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo
anteriormente trascritto.
CAPO V
Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
SEZIONE I
Dell'azione surrogatoria
Art. 2900 Condizioni, modalità ed effetti
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue
ragioni (2740), può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso
i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché
i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di
diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge,
non possono essere esercitati se non dal loro titolare (187, 324, 447,
470, 524, 557, 713, 802, 974, 1015, 1113, 1416, 2789, 2939).
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il
debitore al quale intende surrogarsi (Cod. Proc. Civ. 102, 163).
SEZIONE II
Dell'azione revocatoria
Art. 2901 Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione (13531 o a
termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi
confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore
rechi pregiudizio alle sue ragioni (206, 1113, 2740) quando concorrono
le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle
ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del
credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne
il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse
consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere
del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia (1936,
1960, 2784, 2808), anche per debiti altrui, sono considerate atti a
titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo
oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione
(2652) della domanda di revocazione.
Art. 2902 Effetti
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere
nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative
sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito
dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere
sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato
inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
Art. 2903 Prescrizione dell'azione
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto
(2934 e seguenti).
Art. 2904 Rinvio
Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia
fallimentare e in materia penale (c.p. 192 e seguenti).
SEZIONE III
Del sequestro conservativo
Art. 2905 Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo (2770) dei beni del
debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile
(Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti).
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo
acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione
per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.
Art. 2906 Effetti
Non hanno effetto il pregiudizio del creditore sequestrante le
alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata,
in conformità delle regole stabilite per il pignoramento.
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il
pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata
proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge (2742, 2825).
TITOLO IV
DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2907 Attività giurisdizionale
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria
su domanda di parte (Cod. Proc. Civ. 99 e seguenti) e, quando la legge
lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio (Cod.
Proc. Civ. 69).
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie
professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente
riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa
stabilite (Cod. Proc. Civ. 409 e seguenti).
Art. 2908 Effetti costitutivi delle sentenze
Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire,
modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i
loro eredi o aventi causa.
Art. 2909 Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a
ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (1306, 1595;
Cod. Proc. Civ. 324).
CAPO II
Dell'esecuzione forzata
SEZIONE I
Dell'espropriazione
§1 Disposizioni generali
Art. 2910 Oggetto dell'esproprazione
Il creditore, per conseguire quanto gli é dovuto, può fare espropriare
i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di
procedura civile (Cod. Proc. Civ. 483 e seguenti).
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono
vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è
stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
Art. 2911 Beni gravati da pegno o ipoteca
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri
beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni
gravati da pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri
immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati
dall'ipoteca (Cod. Proc. Civ. 502, 544)
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio
speciale su determinati beni.
§ 2 Degli effetti del pignoramento
Art. 2912 Estensione del pignoramento
Il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 513 e seguenti, 555 e
seguenti) comprende gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820)
della cosa pignorata.
Art. 2913 Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e
seguenti) gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento,
salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili (1153 e
seguenti) non iscritti in pubblici registri.
Art. 2914 Alienazioni anteriori al pignoramento
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e
seguenti), sebbene anteriori al pignoramento:
1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in
pubblici registri (812 e seguenti), che siano state trascritte
successivamente al pignoramento;
2) le cessioni di crediti (1260 e seguenti) che siano state notificate
al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al
pignoramento;
3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa
(2704);
4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il
possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto
avente data certa.
Art. 2915 Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli
atti che importano vincoli di indisponibilità (169, 187, 220, 1980), se
non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per
oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (2647
e seguenti, 2685 e seguenti, 2693), e, negli altri casi, se non hanno
data certa (2704) anteriore al pignoramento.
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e
dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498)
gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti
la legge richiede la trascrizione (2643 e seguenti), se sono trascritti
successivamente al pignoramento.
Art. 2916 Ipoteche e privilegi
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc.
Civ. 509 e seguenti) non si tiene conto:
1) delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo
il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l'iscrizione (2762),
se questa ha luogo dopo il pignoramento (2745);
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
Art. 2917 Estinzione del credito pignorato
Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per
cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto
in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che
intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).
Art. 2918 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora
scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in
pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), se non sono
trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 9). Le cessioni e le
liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le
liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se
non hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento e, in ogni caso,
non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.
§ 3 Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione
Art. 2919 Effetto traslativo della vendita forzata
La vendita forzata (Cod. Proc. Civ. 503 e seguenti) trasferisce
all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha
subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede
(1147). Non sono però opponibili all'acquirente diritti acquistati da
terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio
del creditore pignorante (2913) e dei creditori intervenuti
nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).
Art. 2920 Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Se oggetto della vendita è una cosa mobile (812), coloro che avevano la
proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere
le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ.
541 e seguenti), non possono farle valere nei confronti dell'acquirente
di buona fede (1147), né possono ripetere dai creditori la somma
distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di
mala fede per i danni e per le spese.
Art. 2921 Evizione
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può
ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la
distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la
parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la
responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere
una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se
l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di
danaro.
In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei
creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non
era opponibile.
Art. 2922 Vizi della cosa. Lesione
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa
(1490).
Essa non può essere impugnata per causa di lesione (1448).
Art. 2923 Locazioni
Le locazioni (1571 e seguenti) consentite da chi ha subito
l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa
(2704) anteriore al pignoramento (1599), salvo che, trattandosi di beni
mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede
(1147).
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state
trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 8) non sono
opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio
della locazione (1599).
In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione
qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo
o a quello risultante da precedenti locazioni.
Se la locazione non ha data certa (2704), ma la detenzione del
conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente
non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente
a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in
caso di alienazione, l'acquirente può intimare licenza al conduttore
secondo le disposizioni dell'art. 1603.
Art. 2924 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora
scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di
cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte
anteriormente al pignoramento (2643 n. 9) o si tratti di anticipazioni
fatte in conformità degli usi locali.
Art. 2925 Norme applicabili all'assegnazione forzata
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche
all'assegnazione forzata (Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti), salvo quanto
è disposto negli articoli seguenti.
Art. 2926 Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la
proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni
dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in
buona fede il possesso (1147), al solo scopo di ripetere la somma
corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa
facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei
limiti del valore del loro diritto.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma
si estinguono le garanzie prestate da terzi.
Art. 2927 Evizione della cosa assegnata
L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di
ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità
del creditore procedente per i danni e per le spese.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore
espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
Art. 2928 Assegnazione di crediti
Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario
verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che
con la riscossione del credito assegnato.
Art. 2929 Nullità del processo esecutivo
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o
l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o
all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore
procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a
restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
SEZIONE II
Dell'esecuzione forzata in forma specifica
Art. 2930 Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Se non e adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile
o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio
forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile (Cod.
Proc. Civ. 605 e seguenti).
Art. 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere
che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal
codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).
Art. 2932 Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso
dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del
contratto non concluso (2908).
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento
di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che
l'ha proposta non esegue la sua prestazione (1208 e seguenti) o non ne
fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora
esigibile (att. 246).
Art. 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può
ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato
fatto in violazione dell'obbligo (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).
Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto
può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della
cosa e di pregiudizio all'economia nazionale.
TITOLO V
DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2934 Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo
esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri
diritti indicati dalla legge (248 e seguente, 263, 272, 533, 715,
948,1422).
Art. 2935 Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere.
Art. 2936 Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della
prescrizione (1418 e seguenti).
Art. 2937 Rinunzia alla prescrizione
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente
del diritto.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di
valersi della prescrizione (1310).
Art. 2938 Non rilevabilità d'ufficio
Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Art. 2939 Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha
interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta
anche se la parte vi ha rinunziato (2900).
Art. 2940 Pagamento del debito prescritto
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato
in adempimento di un debito prescritto (2034).
SEZIONE II
Della sospensione della prescrizione
Art. 2941 Sospensione per rapporti tra le parti
La prescrizione rimane sospesa (1310):
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la potestà di cui all'art. 316 o i poteri a essa
inerenti (260, 409) e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore (346 e seguenti) o l'interdetto (424)
soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto
finale (386), salvo quanto e disposto dall'art. 387 per le azioni
relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato (390 e seguenti) o
l'inabilitato (424);
5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario (484 e
seguenti);
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per
provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui
l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato
definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in
carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (18, 2393,
2487);
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito
e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto (att. 247 e
seguente).
Art. 2942 Sospensione per la condizione del titolare
La prescrizione rimane sospesa:
1) contro i minori non emancipati (316) e gli interdetti per infermità
di mente (414 e seguenti), per il tempo in cui non hanno rappresentante
legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla
cessazione dell'incapacità;
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti
alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per
ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo
indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
SEZIONE III
Dell'interruzione della prescrizione
Art. 2943 Interruzione da parte del titolare
La prescrizione è interrotta (1310) dalla notificazione dell'atto con
il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (Cod. Proc.
Civ. 163, 638) ovvero conservativo (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente,
688, 700, 703) o esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474 e seguenti).
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a
costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una
parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara
la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
la domanda e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri.
Art. 2944 Interruzione per effetto di riconoscimento
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di
colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Art. 2945 Effetti e durata dell'interruzione
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di
prescrizione.
Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi
due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in
cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (Cod.
Proc. Civ. 324).
Se il processo si estingue (Cod. Proc. Civ. 306), rimane fermo
l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia
dalla data dell'atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della
notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al
momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile
o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.
SEZIONE IV
Del termine della prescrizione
§1 Della prescrizione ordinaria
Art. 2946 Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si
estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni (att. 248 e
seguenti).
§ 2 Delle prescrizioni brevi
Art. 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043
e seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto
si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di
ogni specie (2054) il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il
reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche
all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa
dalla prescrizione (Cod. Pen. 150 e seguenti) o e intervenuta sentenza
irrevocabile nel giudizio penale (Cod. Proc. Pen. 576), il diritto al
risarcimento del danno si prescrive termini indicati dai primi due
commi con decorrenza dalla data di estinzione del lato o dalla data in
cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Art.2948 Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue (1861) o vitalizie (1872);
1 bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al
portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari 33 e seguenti)
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro
corrispettivo di locazioni (1571)
4) gli interessi (1282) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno in termini più brevi (dichiarato illegittimo
dalla Corte Costituzionale);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro
(1751, 2118 e seguenti).
Art. 2949 Prescrizione in materia di società
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti
sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese (2188 e
seguenti).
Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta
ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla
legge (2394, 2487).
Art. 2950 Prescrizione del diritto del mediatori
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della
provvigione (1755).
Art. 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di
spedizione (1737) e dal contratto di trasporto (1678).
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il
trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso
di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta
o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di
destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i
diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati
dall'art. 1679.
Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno
dalle singole scadenze (1882 e seguenti).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e
seguenti) si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di
riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine
decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato
o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione
finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile
oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del
riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità
(1928 e seguenti).
Art. 2953 Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di
dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), si prescrivono con il
decorso di dieci anni.
§3 Delle prescrizioni presuntive
Art. 2954 Prescrizione di sei mesi
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per
l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso
termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza
pensione.
Art. 2955 Prescrizione di un anno
Si prescrive in un anno il diritto:
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono
a mesi o a giorni o a ore;
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi
non superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo dalla Corte
Cost.);
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione
per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti
nella loro qualità;
5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa
commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Art. 2956 Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi
superiori al mese (2099);
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il
rimborso delle spese correlative (2233 e seguenti);
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a
tempo più lungo di un mese.
Art. 2957 Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione
periodica o compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai
patrocinatori legali il termine e decorre dalla decisione della lite
(Cod. Proc. Civ. 324), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca
del mandato (Cod. Proc. Civ. 85); per gli affari non terminati, la
prescrizione decorre dalla l'ultima prestazione.
Art. 2958 Corso della prescrizione
La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di
somministrazioni o di prestazioni.
Art. 2959 Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi
indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio
che l'obbligazione non è stata estinta.
Art. 2960 Delazione di giuramento
Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la
prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento
per accertare se si è verificata l'estinzione del debito (2736 e
seguenti; Cod. Proc. Civ. 233).
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o
ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia
dell'estinzione del debito.
Art. 2961 Restituzione di documenti
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i
patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli
incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state
decise o sono altrimenti terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni
dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il
giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli
atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.
§ 4 Del computo dei termini
Art. 2962 Compimento della prescrizione
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la
prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.
Art. 2963 Computo dei termini di prescrizione
I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre
leggi si computano secondo il calendario comune (Cod. Proc. Civ. 155).
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale
del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo
istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo (1187).
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di
questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con
l'ultimo giorno dello stesso mese.
CAPO II
Della decadenza
Art. 2964 Inapplicabilità di regole della prescrizione
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di
decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della
prescrizione (2943 e seguenti). Del pari non si applicano le norme che
si riferiscono alla sospensione (2941 e seguenti), salvo che sia
disposto altrimenti (245, 489, 802).
Art. 2965 Decadenze stabilite contrattualmente
E' nullo il patto (1418 e seguenti) con cui si stabiliscono termini di
decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti
l'esercizio del diritto.
Art. 2966 Cause che impediscono la decadenza
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto
dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine
stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti
disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento
del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far
valere il diritto soggetto a decadenza.
Art. 2967 Effetto dell'impedimento della decadenza
Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto
alle disposizioni che regolano la prescrizione (2934 e seguenti).
Art. 2968 Diritti indisponibili
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né
possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla
legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Art. 2969 Rilievo d'ufficio
La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che,
trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il
giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Regio Decreto 30 marzo
1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile
e disposizioni transitorie
CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al Libro I
Art. 1
L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel
titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in
tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro
attività nell'ambito di una provincia (Cod. Civ. 12, 2° comma).
Art. 2
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica (Cod. Civ. 12
e seguenti) deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto
costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono,
secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i
mezzi patrimoniali per provvedervi.
Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall'autorità
governativa anche d'ufficio.
Art. 3
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero
per la pubblicazione di testamenti (Cod. Civ. 620 e seguentI), con i
quali si dispongono fondazioni (Cod. Civ. 14) o si fanno donazioni o
lasciti in favore di enti da istituire (Cod. Civ. 600, 786), è
obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni.
La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo
letterale concernente la liberalità, la indicazione degli eredi e della
loro residenza.
Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti
dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per
l'esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei
confronti dei terzi.
Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la
nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede
con decreto in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737).
Art. 4
La domanda per ottenere l'approvazione (Cod. Civ. 16) delle
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 16, 3°
comma) deve essere accompagnata da una copia autentica della
deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare
l'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'art. 21
del codice.
Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere
l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.
[Art. 5] (*)
(*) Abrogato dall'art. 13.1, legge 15 maggio 1997, n. 127 unitamente a
tutte le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di
immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte
di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
Il precedente testo recitava: "La domanda per ottenere l'autorizzazione
prevista nell'art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto
della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede (Cod. Civ.
46) e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l'entità, le
condizioni, l'opportunità dell'acquisto, nonché la destinazione dei
beni.
Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi
di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero
devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e, ove non sia delegato
a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al
ministero competente secondo l'attività che la persona giuridica
svolge. In tal caso l'autorizzazione è data con decreto del Presidente
della Repubblica.
Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica
possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti".
Art. 6
L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione (Cod. Civ. 2919;
Cod. Proc. Civ. 586 e seguenti) effettuata a carico di un debitore
della persona giuridica non è soggetto alla necessità
dell'autorizzazione. (*) Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i
rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al
prefetto.
(*) La legge 15 maggio 1997, n. 127 ha abrogato tutte le disposizioni
che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per
l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone
giuridiche, associazioni e fondazioni.
Art. 7
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero
per la pubblicazione (Cod. Civ. 620 e seguente) di testamenti, nei
quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona
giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante
della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha
la sua sede.
Art. 8
La convocazione dell'assemblea delle associazioni (Cod. Civ. 20) deve
farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone,
mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli
argomenti da trattare.
Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati
possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante
delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione (Cod. Civ.
2372).
Art. 9
Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 23 del codice il
provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli
amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.
In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare il
provvedimento, ne da comunicazione al pubblico ministero, il quale
promuove l'azione di annullamento della deliberazione (Cod. Civ. 23).
Art. 10
Il provvedimento con il quale l'autorità governativa dichiara
l'estinzione (Cod. Civ. 27, 3° comma) o dispone la trasformazione (Cod.
Civ. 28) della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al
presidente del tribunale, il quale ne ordina l'iscrizione nel registro
delle persone giuridiche (Cod. Civ. 22, 33 e seguenti).
Art. 11
Quando la persona giuridica è dichiarata estinta (Cod. Civ. 27) o
quando l'associazione è sciolta (Cod. Civ. 21, 3° comma), il presidente
del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei
creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, nomina uno o più
commissari liquidatori (Cod. Civ. 30), salvo che l'atto costitutivo o
lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si
proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei
liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto (Cod.
Civ. 30).
Quando lo scioglimento dell'associazione e deliberato dall'assemblea,
la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza
prevista dall'art. 21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste
nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata
immediatamente al presidente del tribunale.
Art. 12
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza
del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge
pubblici ufficiali (Cod. Pen. 357). Essi possono essere revocati e
sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con
provvedimento non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.
Art. 13
I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane,
devono procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove la
persona giuridica è iscritta (Cod. Civ. 33), e richiedere agli
amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona
giuridica. All'atto della consegna è redatto inventario, di cui è
trasmessa copia al presidente del tribunale.
Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il
presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non
soggetto a reclamo. In questo caso l'inventario e redatto
dall'ufficiale giudiziario procedente.
Art. 14
Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario i liquidatori,
dopo avere determinato la consistenza dell'attivo e del passivo
dell'ente, se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al
pagamento integrale delle passività, devono iniziare la liquidazione
generale dei beni nell'interesse di tutti i creditori, dandone avviso
mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche.
Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non
ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi
eccedenza dell'attivo sul passivo.
In quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare opposizione
entro trenta giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione generale
del patrimonio.
Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale.
Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al
presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento
definitivo è annotato nel registro a cura dei liquidatori.
Art. 15
Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo
precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo,
i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente, a convertire
in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i
creditori a misura che si presentano.
I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il
cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle
cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori
condizionali.
Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni
residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.
Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del
tribunale deve essere trasmessa all'autorità governativa.
I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art. 31 del
codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni dell'autorità
governativa (Cod. Civ. 31, 32).
Art. 16
Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 201, 207,
208, 209, 210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le
disposizioni seguenti.
Art. 17
I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell'articolo
precedente. decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di
nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, decorrono dalla data in cui è stato annotato nel registro il
provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona
giuridica ai sensi del precedente art. 14.
Art. 18
La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del
bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel
registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in
cui le norme richiamate nell'art. 16 richiedono il deposito di atti
nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare presso
la cancelleria in cui è tenuto il registro delle persone giuridiche.
Art. 19
Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta
amministrativa sono demandate all'autorità che ha nominato il
liquidatore, spettano al presidente del tribunale.
Art. 20
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la
cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
Il provvedimento di cancellazione è annotato d'ufficio nel registro a
cura della cancelleria del tribunale.
Art. 21
La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al
tribunale del capoluogo della provincia in cui e registrata la persona
giuridica.
Art. 22
Il registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 33 e seguenti) è
istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di
provincia ed e tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del
tribunale (*).
(*) Per l'iscrizione degli enti ecclesiastici, vedi art. 15, d.p.r. 13
febbraio 1987, n. 33.
Art. 23
Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con
la sola indicazione della loro denominazione.
L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine, ed e accompagnata
dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine
riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del
volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine
della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica
contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in
cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del
registro.
Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona
giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel
secondo comma dell'art. 33 e del primo comma dell'art. 34 del codice.
Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine e deve contenere
l'indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui
sono raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono
raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel
registro.
Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro
un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni
successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per
una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio
successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina
esaurita.
Art. 24
Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della
provincia, nella quale è la sede (Cod. Civ. 46) della persona
giuridica.
Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera (*)
della richiesta d'iscrizione.
(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 25
Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve
presentare copia autentica in carta libera (*) del decreto di
riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 33).
Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente della
Repubblica, è sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta
Ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.
L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria
e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.
(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 26
Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'art. 34 del codice,
il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera (*)
della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi
muniti di rubrica alfabetica.
(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 27
L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone
giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori
nel termine di giorni quindici (Cod. Civ. 35).
Per le iscrizioni previste nell'art. 33 del codice, il termine decorre
dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica
di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se il riconoscimento è
concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del
provvedimento prefettizio.
Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della
comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il
termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.
Per le iscrizioni previste nell'art. 34 del codice, il termine decorre,
se trattasi di provvedimenti dell'autorità, dalla data della loro
comunicazione, se di deliberazioni dell'ente o dei suoi organi dalla
data delle medesime. Quando la deliberazione e soggetta ad approvazione
dell'autorità governativa a norma dell'art. 16 del codice, il termine
decorre dalla data in cui l'approvazione è comunicata.
Art. 28
La registrazione della persona giuridica prevista nell'art. 33 del
codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il
riconoscimento.
La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell'art. 33 del
codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale
dove è tenuto il registro.
Art. 29
Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque
ne fa richiesta.
La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono
richiesti.
Art. 30
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e
vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice
del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella
prima pagina del registro.
Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato
indica il numero dei fogli di cui e composto il registro.
Art. 31
Il trasferimento della residenza (Cod. Civ. 44) si prova con la doppia
dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove
s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al
comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la
nuova residenza.
Art. 32 (*)
Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di
volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale (Cod. Civ.
167 e seguenti).
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151
(riforma del diritto di famiglia).
Art. 33 (*)
Nel caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale, in camera di
consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e
sentito il pubblico ministero.
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151
(riforma del diritto di famiglia).
Art. 34 (*)
Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione di cui all'art. 279, primo comma, del
codice provvede il tribunale per i minorenni.
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151
(riforma del diritto di famiglia).
Art. 34-bis (*)
Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del
matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle
convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal
secondo comma dell'art. 163 del codice, richiedere l'annotazione a
margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale
dell'atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo
comma dell'art. 163 del codice.
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151
(riforma del diritto di famiglia).
Art. 35 (*)
Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'art. 251 del codice e
autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e
minore.
Sulla domanda di legittimazione (Cod. Civ. 280 e seguenti), di adozione
(Cod. Civ. 291 e seguenti) e di revoca dell'adozione (Cod. Civ. 305 e
seguenti) di minore di età provvede il tribunale per i minorenni (Cod.
Civ. 314).
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151
(riforma del diritto di famiglia).
Art. 36 (*)
La rinunzia alla cittadinanza di cui all'art. 143 ter del codice deve
essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la
rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.
Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere
fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di
residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette
immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo
dell'autorità competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza.
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151
(riforma del diritto di famiglia).
Art. 37 (*)
L'iscrizione nel registro previsto nell'art. 314 del codice si esegue
senza spese.
L'iscrizione della sentenza che revoca l'adozione (Cod. Civ. 309) deve
essere altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto di
adozione.
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151
(riforma del diritto di famiglia).
Art. 38 (*)
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli artt. 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262,
264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché
nel caso di minori dall'art. 269, primo comma, codice civile (**).
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e
espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità
giudiziaria.
In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il
pubblico ministero.
Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il
reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i
minorenni.
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151
(riforma del diritto di famiglia).
(**) Comma così sostituito dall'art. 68, legge 4 marzo 1983, n. 184
(disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
Art. 39
L'omologazione prevista negli artt. 406 e 412 del codice è di
competenza del tribunale per i minorenni (*).
(*) Articolo privo di di oggetto a seguito dell'abrogazione degli artt.
406, 412 ad opera dell'art. 77, legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
Art. 40
La domanda per l'interdizione del minore emancipato (Cod. Civ. 414) e
quella per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo
anno della minore età (Cod. Civ. 416) devono essere proposte davanti al
tribunale per i minorenni.
Art. 41
I provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono di competenza
del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza
familiare (Cod. Civ. 144) o, se questa manchi, del tribunale del luogo
del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione
monocratica (*).
(*) Articolo così sostituito dall'art. 151, d. lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51.
Art. 42
I provvedimenti indicati nell'art. 423 del codice e le sentenze di
revoca previste nell'art. 429 del codice stesso devono essere trasmessi
in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al
giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che
li ha pronunziati.
Art. 43
I provvedimenti del giudice tutelare (Cod. Civ. 344 e seguenti) sono
emessi con decreto.
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al
giudice anche verbalmente.
Art. 44
Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il
protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni,
chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela (Cod. Civ. 357 e
seguenti) o della curatela (Cod. Civ. 394 e seguenti) e di dare
istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore.
Art. 45
La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice
tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei
provvedimenti indicati negli artt. 320, 321, 372, 373, 374, 376,
secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.
La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri
casi.
Nell'ipotesi prevista nell'art. 386, ultimo comma, del codice
l'autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.
Art. 46
Tutti gli atti della procedura della tutela (Cod. Civ. 343 e seguenti),
compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti
da tasse di bollo e di registro (*).
Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro (*) gli atti
previsti nel titolo XI del libro I del codice.
(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 47
Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle
tutele dei minori e degli interdetti (Cod. Civ. 343 e seguenti, 414 e
seguenti) e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli
inabilitati (Cod. Civ. 400 e seguenti, 414 e seguenti).
Art. 48
Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di
esse, si devono annotare a cura del cancelliere (Cod. Civ., 389):
il giorno in cui si è aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la
interdizione se trattasi di interdetti
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del
protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento
da parte del tutore;
le risultanze dell'inventario e del conto annuale
l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti
i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e
patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha
provocato la chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo.
Art. 49
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di
esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede
l'emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;
il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona
emancipata o inabilitata;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato
all'emancipato o all'inabilitato;
la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza
che revoca la inabilitazione.
Art. 50 (*)
Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che sono da
lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.
(*) Articolo così sostituito dall'art. 152, d. lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51.
Il precedente testo così recitava: "Il giudice tutelare vigila sulla
tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di
essere posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta
medesima al procuratore della Repubblica."
Art. 51 (*)
Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali
per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i
minorenni ai sensi degli artt. 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332,
333, 334 e 335 del codice (**).
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento
deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio
del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la
prescritta annotazione.
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151
(riforma del diritto di famiglia).
(**) Nel registro delle tutele, ai sensi dell'art. 69 legge 4 maggio
1983, n. 184, debbono essere altresì annotati i provvedimenti urgenti
di cui all'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
SEZIONE II
Disposizioni relative al Libro II
Art. 51-bis (*)
I provvedimenti previsti negli articoli 485, 1° comma, 508, 1° comma,
509, 1° comma, 517, 2° comma, 528, 1° comma, 529, 530, 1° comma, 620,
2° e 6° comma, 621, 1° comma, 730, 1° comma, e 736, 2° comma, del
codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.
(*) Articolo così introdotto dall'art. 153 d. lgs. 19 febbraio 1998, n.
51.
Art. 52
Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del
cancelliere il registro delle successioni (*).
In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle
dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507, 2° comma, 508,
2° comma, 509, 2° comma, 519, 1° comma, 528, 2° comma, 702, 1° comma).
L'inserzione è fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di
dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale(**); su
istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto,
negli altri casi.
Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le
dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario
(Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio
d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità
beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e
509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai
creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito (Cod.
Civ. 498, 3° comma). Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di
rinunzia all'eredità (Cod. Civ. 519). Nella terza sono registrati i
provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti (Cod. Civ.
528), nonché gli atti relativi alla curatela (Cod. Civ. 392, 424) e le
dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori
testamentari (Cod. Civ. 702).
Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica
contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è
aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le
diverse indicazioni.
(*) Comma così sostituito dall'art. 154 d. lgs. 19 febbraio 1998, n.
51.
Il precedente testo così recitava: "Presso la cancelleria di ogni
pretura e tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del
pretore, il registro delle successioni."
(**) Comma così sostituito dall'art. 154 d. lgs. 19 febbraio 1998, n.
51.
Il precedente testo così recitava: "In questo registro sono inseriti
gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod.
Civ. 484, 507 e seguenti, 519, 528, 702). L'inserzione e fatta di
ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute
o di provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro
produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi."
Art. 53
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e
vidimato in ciascun foglio dal pretore (*). Nell'ultima pagina il
cancelliere (**) indica il numero dei fogli di cui esso è composto.
Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la
cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono
richiesti.
(*) La parola "pretore" deve ritenersi sostituita con la parola
"tribunale" in seguito al d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(**) Parola così sostituita dall'art. 155 d. lgs. 19 febbraio 1998, n.
51.
Art. 54
I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda
giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto
loro attribuito dal secondo comma dell'art. 514 del codice, possono
fare annotare tale domanda in margine all'iscrizione in separazione.
Eseguita l'annotazione della domanda di concorso, il vincolo della
separazione non può cessare se non col consenso di coloro che hanno
eseguito l'annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata
giudizialmente esclusa.
Art. 55
Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla
cancelleria del tribunale (*) secondo l'art. 622 del codice, devono, a
cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in
una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da
chiunque ne faccia richiesta.
(*) Parola così sostituita dall'art. 156 d. lgs. 19 febbraio 1998, n.
51.
SEZIONE III
Disposizioni relative al Libro III
Art. 56
Il provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale si dispone
che si proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice è
dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve
contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e
deve essere notificato all'interessato, il quale può impugnarlo con
ricorso al consiglio di Stato.
Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della
legge generale sull'espropriazione per pubblica utilità.
Art. 57
Le azioni previste dagli artt. 848 e 849 del codice sono di competenza
del tribunale, qualunque sia il valore della causa.
Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con ordinanza
l'udienza per la comparizione del rappresentante dell'associazione
professionale (*), il quale può delegare altra persona. Si osservano
nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di
procedura civile per i consulenti tecnici (Cod. Proc. Civ. 61 e
seguenti).
(*) Le associazioni professionali sono state soppresse con d. lgs. lgt.
23 novembre 1944, n. 369.
Art. 57-bis
L'autorizzazione prevista nell'art.915, 1° comma, del codice è data dal
tribunale in composizione monocratica (*).
(*) Articolo così introdotto dall'art. 157, d. lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51.
Art. 58
Le modalità e gli effetti dell'affrancazione (Cod. Civ. 971) del fondo
enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della legge 11 giugno
1925, n. 998, e del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426 (*).
Il prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in titoli del
debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la
determinazione del loro valore, le disposizioni dell'art. 9 della legge
anzidetta.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano
anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi
e di altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti
naturali.
(*) Sulle modalità e gli effetti attuali dell'affrancazione
dell'enfiteusi, cfr. legge 22 luglio 1966, n. 607; legge 18 dicembre
1970, n. 1138; legge 14 giugno 1974, n. 270.
Art. 59
La domanda per la nomina dell'amministratore o per la designazione
dell'istituto di credito nei casi previsti dall'art. 1003 del codice,
se non è proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso al
presidente del tribunale: nel caso di nomina dell'amministratore, al
presidente del tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili o si
trova la parte più rilevante di essi.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l'altra
parte.
Contro tale provvedimento si può proporre reclamo al presidente della
corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 60
Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma
dell'art. 1092 del codice sono l'ufficio locale del genio civile e il
locale ispettorato dell'agricoltura.
Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o
porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che
abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può
essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi
in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza
prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e disposto
dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei
comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la
separazione.
Art. 62
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica
anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle
cose indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle
cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle
dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere
deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto
comma dell'art. 1136 del codice stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea (Cod. Civ. 1123), l'amministratore può
ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione (Cod. Proc. Civ. 642).
Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con
questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti), al pagamento dei contributi
relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (Cod. Civ. 1219) nel pagamento dei contributi, che si
sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di
condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino
moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di
godimento separato.
Art. 64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma
dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il
tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato,
sentito l'amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla
corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione (Cod.
Proc. Civ. 137).
Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei
condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i
partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore
speciale ai sensi dell'art. 80 Cod. Proc. Civ.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei
condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le
deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata
in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene
necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che
rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente
dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere
direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto
straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condòmino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Art. 67
Ogni condòmino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di
rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in
proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo
rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari
interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita
il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi
comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere
di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il
diritto di voto spetta invece al proprietario.
Art. 68
Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del
codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore
proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano
spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello
dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone
locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun
piano o di ciascuna porzione di piano.
Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono
essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo
condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in
conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione
parziale o di innovazioni di bassa portata, è notevolmente alterato il
rapporto originario tra i valori dei singoli piani o przioni di piano.
Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a
titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La
somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese
ordinarie.
Art. 71
Il registro indicato dal 4° comma dell'art. 1129 e dal 3° comma
dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale
(*) dei proprietari di fabbricati.
(*) L'associazione professionale è stata soppressa d. lgs. lgt. 23
novembre 1944, n. 369.
Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei
precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.
SEZIONE IV
Disposizioni relative al Libro IV
Art. 73
Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli artt.
1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o
da un ufficiale giudiziario.
Le offerte per intimazione, previste dagli artt. 1209, secondo comma, e
1216,primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
Art. 73-bis (*)
I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, 1° comma, 1515, 3°
comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione
monocratica
(*) Articolo introdotto dall'art. 158, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 74
Il processo verbale dell'offerta reale deve essere redatto in
conformità delle disposizioni dell'art. 126 del codice di procedura
civile e deve in particolare contenere la specificazione dell'oggetto
dell'offerta e le dichiarazioni del creditore.
Quando l'offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento
e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione
dalle garanzie.
Se il creditore non è presente all'offerta, il processo verbale deve
essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.
L'intimazione prescritta dall'art. 1212, n. 1, del codice, può essere
fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell'offerta. In
ogni caso tra l'intimazione e il deposito deve trascorrere un termine
non minore di giorni tre.
Art. 75
L'atto di intimazione, nei casi previsti dagli artt. 1209, secondo
comma, e 1216, primo comma, del codice, deve contenere l'indicazione
del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere
alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a favore
del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare
l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un
ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati
nell'atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal
primo comma dell'articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli
effetti della mora.
Art. 76
I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro
debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo
le norme della legge speciale oppure presso un istituto di credito
(att. Cod. Civ. 251).
Art. 77
Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito,
nei casi previsti dagli artt. 1210, primo comma, e 1214 del codice e in
ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice
(Cod. Civ. 1513, 1514, 1686), ovvero sia voluto dalle parti, si esegue
presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui
deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari
ragioni, il pretore del luogo predetto, su ricorso della parte
interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro
locale idoneo.
Art. 78
Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 del codice procede al
deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve
redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del
successivo art. 1212, n. 3, e dell'art. 126 Cod. Proc. Civ., e
consegnarne copia al depositario, nonché al creditore comparso, se la
richiede.
Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia
del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione
(Cod. Proc. Civ. 137).
Art. 79
Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma
dell'art. 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente,
dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore.
Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente della corte di
appello, entro dieci giorni dalla notificazione.
La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo
verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del
processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato
presente.
Art. 80
L'atto di intimazione previsto dall'art. 1217 del codice, se non è
determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in
ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in località
diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione del
giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la
prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno
che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.
Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel
giorno stabilito può essere accertato nelle forme di uso e da tale
giorno decorrono gli effetti della mora (Cod. Civ. 1207).
Art. 81
Nei casi previsti dagli artt. 1286, terzo comma e 1287, terzo comma,
del codice, l'istanza per la fissazione del termine entro il quale deve
essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da
parte del giudice si propongono, se non vi e giudizio pendente, davanti
l'autorità giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi,
osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli artt. 749 e
750 del codice di procedura civile.
Art. 82
L'istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma
dell'art. 1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in corso, si
propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve
eseguirsi la consegna della cosa a norma dell'art. 1510 del codice.
Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al
terzo. Il presidente del tribunale provvede con decreto; contro di
questo è ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello
entro dieci giorni dalla notificazione.
La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi o
elenchi o ruoli istituiti a norma di legge.
Art. 83
Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma
dell'art. 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del
successivo art. 1516 (Cod. Civ. 2797, 2° comma):
1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di
credito specificati nelle leggi sulle borse;
2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle
corporazioni (*), per le merci e le derrate.
La vendita all'incanto deve essere annunziata con le forme di una
pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose
poste in vendita.
Il verbale d'incanto è depositato nella cancelleria della pretura
(**)del luogo in cui si è proceduto alla vendita.
Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere
documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio
esemplare, uno dei quali e consegnato alla parte richiedente e l'altro,
vistato da questa, e conservato dalla persona che ha eseguito
l'incarico.
Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa
approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui
l'incarico e stato eseguito.
(*) Attualmente Camere di commercio, industria artigianato e
agricoltura: l. 26 settembre 1966, n. 792.
(**) La parola "pretura" deve intendersi sostituita con "tribunale" ai
sensi del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 84
Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo
superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti
previsti dal secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel registro
istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione
la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il
contratto non risulta da atto pubblico.
SEZIONE V
Disposizione relative al libro V
Art. 85-91 (*)
[...]
(*) Articoli abrogati ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n.
369, in quanto privi di oggetto a seguito della soppressione degli
organi corporativi. Gkli articoli 92-94 vengono tuttavia riprodotti per
il rinvio operato dagli artt. 103 e seguenti disp. att. Cod Civ.
Art. 92
La sentenza che nomina l'amministratore incaricato di assumere la
gestione dell'impresa priva l'imprenditore, dalla sua data,
dell'amministrazione dell'impresa nei limiti dei poteri conferiti
all'amministratore giudiziario (Cod. Civ. 2091-2).
Salvo che la sentenza disponga diversamente, l'amministratore
giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
senza l'autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.
Entro i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore sta in giudizio
nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione
dell'impresa.
Se, trattandosi di società, sono conferiti all'amministratore per
determinati atti anche i poteri dell'assemblea, le relative
deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del presidente
della magistratura del lavoro.
Il compenso dell'amministratore è determinato dal presidente della
magistratura del lavoro all'atto della nomina o successivamente.
Art. 93
L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle
sue funzioni, pubblico ufficiale.
Art. 94
L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza i doveri del
proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro con
decreto in ogni tempo su richiesta del pubblico ministero o di chiunque
vi abbia interesse.
L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria
del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il
conto della gestione. L'avvenuto deposito e comunicato immediatamente
all'imprenditore.
Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non
inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono
presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura.
Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della
gestione nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.
Si applicano le disposizioni degli artt. 263, secondo comma, e seguenti
del codice di procedura civile.
Art. 95
Quando le leggi o le norme corporative (*) non dispongono,
l'appartenenza alla categoria d'impiegato o di operaio (Cod. Civ. 2095)
è determinata dal Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825,
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.
(*) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso
l'ordinamento corporativo.
Art. 96
L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento
dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in
relazione alle mansioni per cui e stato assunto (Cod. Civ. 2103).
Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle
categorie indicate nell'art. 2095 del codice, possono essere stabilite
e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento
dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico
corrispondente alla qualifica e alle mansioni.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di
divergenza tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa
l'assegnazione della qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per
la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito
da un funzionario dell'ispettorato corporativo (*) che presiede, e da
un delegato di ciascuna delle associazioni professionali (**) che
rappresentano le categorie interessate.
Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno
formato oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme, non sono
ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da
errore manifesto.
(*) Ora Ispettorato del lavoro.
(**) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha soppresso le
associazioni professionali.
Art. 97
Nel caso previsto dall'art. 2106 del codice, ai prestatori di lavoro
addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati
sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti
emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con
le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti
sono soggetti.
Art. 98
Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza
di norme corporative (*) o di usi più favorevoli, per quanto concerne
il trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di
malattia, di gravidanza o di puerperio (Cod. Civ. 2110), la durata del
periodo feriale (Cod. Civ. 2109), del periodo di preavviso (Cod. Civ.
2118), la misura dell'indennità sostitutiva di questo e l'ammontare
dell'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto (Cod.
Civ. 2120), si applicano le corrispondenti norme del Regio decreto
legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926,
n. 562 (Cod. Civ. 2109 e seguente).
Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d'impiego dei
dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in
quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o
regolamenti speciali, nonché ai rapporti d'impiego non inerenti
all'esercizio di un'impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi
più favorevoli al prestatore di lavoro.
(*) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso
l'ordinamento corporativo
Art. 99
Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese
previsto dall'art. 2188 del codice saranno emanate con decreto del
Presidente della Repubblica. Tale decreto stabilirà altresì la data di
attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni per
l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale
momento (att. Cod. Civ. 100, 101-bis).
Art. 100
Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di
autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa
commerciale nell'interesse di un minore o di un interdetto (Cod. Civ.
320, 5° comma, 424), gli atti di autorizzazione all'esercizio di una
impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un
inabilitato (Cod. Civ. 397, 425), i provvedimenti di revoca delle
autorizzazioni stesse (Cod. Civ. 2198), le procure institorie (Cod.
Civ. 2206), le nomine di procuratori (Cod. Civ. 2209) nonché gli atti e
i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce
l'iscrizione nel registro delle imprese (Cod. Civ. 2200, 2296, 2317,
2330 1°comma, 2411, 2436 e seguenti, 2444 e seguenti, 2475 3° comma,
2498 2° comma, 2502 2° comma, 2504, 2506, 2519), sono soggetti alla
iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le
modalità stabilite dalle leggi anteriori (*).
Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per
l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.
Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a
registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che
esercitano un'attività commerciale (Cod. Civ. 2195), salvo quanto
disposto dal primo comma del presente articolo.
Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'art. 2556 e dell'art. 2559 del codice (**).
(*) L'art. 8 legge 29 dicembre 1993, n. 580 ha istituito l'Ufficio del
registro delle imprese presso le camere di commercio; per il relativo
regolamento, cfr. d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581.
(**) Articolo così modificato dall'art. 8, l. 12 aprile 1973, n. 256.
Art. 101
Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o
documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del
registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale
(*).
Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del
tribunale o a un giudice da lui delegato.
(*) L'art. 1.5-bis, d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in l. 17
marzo 1993, n. 63, dispone che "Il deposito degli atti relativi alla
tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione
nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel
bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura".
Art. 101-bis (*)
Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta
l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere
rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza
che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.
(*) Articolo introdotto dall'art. 20 d.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127.
Art. 101-ter (*)
Ai fini della pubblicità prescritta dagli artt. 2506 e 2507 Cod. Civ.
la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti
la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi
della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale.
Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata (**).
(*) Articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.
(**) L'art. 29, 1° comma, l. 7 agosto 1997, n. 266 dispone che "A
decorrere dal 1° ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e
dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel
Bollettino ufficiale delle siocietà cooperative,è assolto con
l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese".
Art. 101-quater (*)
Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente
alla Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio
dello Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono
attuare la pubblicità dell'atto costitutivo, dello statuto e dei
bilanci nell'Ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle
sedi secondarie depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita
pubblicità.
(*) Articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.
Art. 102
Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina
dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la
disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto del
Presidente della Repubblica.
Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi
le disposizioni anteriori (*).
(*) Cfr. R. d. 24 luglio 1936, n. 1548e, attualmente, d. lgs. 24
gennaio 1992, n. 88.
Art. 103
I provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 2409 del codice sono
disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del
cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle
imprese per l'iscrizione e, fino a che questo non sia istituito, alla
cancelleria del tribunale per l'iscrizione nel registro delle società.
L'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell'art.
2409 del codice, è scelto possibilmente fra gli iscritti nel ruolo
degli amministratori giudiziari (*). A lui si applicano gli artt. 92,
93 e 94 di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri
della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del
lavoro rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del
tribunale.
(*) Il ruolo degli amministratori giudiziari è stato soppresso con d.
lgs. c. p. s. 23 agosto 1946, n. 153. L'amministratore giudiziario deve
attualmente essere scelto tra gli iscritti al ruolo dei revisori dei
conti di cui all'art. 15, R. d. l. 24 luglio 1936, n. 1548. Cfr. ora d.
lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
Art. 104
Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del
rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'art. 2417 del
codice, deve sentire gli amministratori delle società. Le funzioni di
rappresentante degli obbligazionisti possono essere attribuite alle
società fiduciarie.
Art. 105
La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative (Cod.
Civ. 2540) è regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta
amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali dispongano
diversamente.
Art. 106
Le norme degli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano
anche al commissario governativo incaricato della gestione della
società cooperativa a norma dell'art. 2543, intendendosi sostituiti nei
poteri della magistratura del lavoro e del presidente della
magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei
precedenti artt. 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha
nominato il commissario.
Art. 107
Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del
capo II del titolo VI del libro V del codice (2546 e seguenti) si
applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.
Art. 108
Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione dei
contratti di consorzio prevista dall'art. 2612 del codice deve essere
eseguita nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale
nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, e pubblicata nel foglio
degli annunzi legali.
Per le modalità dell'iscrizione si osservano le norme stabilite per le
società, in quanto applicabili.
Al commissario governativo, nominato dall'autorità governativa in
sostituzione degli organi del consorzio a norma dell'art. 2619 del
codice, si applica l'art. 106 di queste disposizioni.
Art. 109
Per le società per azioni soggette al Regio decreto legge 25 ottobre
1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le
disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore
(Cod. Civ. 2355).
Art. 110
La competenza dell'autorità governativa nell'esercizio dei poteri ad
essa demandati dal libro V del codice è determinata dalle leggi
speciali.
Art. 111
Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni
III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno
emanate con decreto del Presidente della Repubblica (*).
Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi
obbligatori e i controlli dell'autorità governativa sui consorzi
volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.
(*) L'originale dicitura "decreto reale" deve intendersi sostituita con
il termine "decreto del Presidente della Repubblica".
SEZIONE VI
Disposizioni relative al Libro VI
Art. 112 (*)
[...]
(*) Articolo abrogato dalla legge 21 gennaio 1983, n. 22.
Il testo originale recitava: "All'applicazione della pena pecuniaria
stabilita dall'art. 2682 del codice provvede con decreto motivato il
tribunale in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico
ministero. Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla
corte d'appelllo, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da
eseguirsi a cura del cancelliere. Le stesse disposizioni si osservano
per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2833 del
codice. In questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico
ministero, le persone che non hanno adempiuto all'obbligo di richiedere
l'iscrizione".
Art. 113
Il reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice si propone al
tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di
consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può
proporre reclamo alla corte d'appello.
Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione
sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che
ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
Art. 113-bis (*)
Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi
dell'art. 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e
restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può
avvalersi del procedimento stabilito nell'art. 745 del codice di
procedura civile.
Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel
rilascio di certificati o di copie.
Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al
Ministero delle finanze la decisione adottata.
(*) Articolo introdotto dall'art. 6, l. 27 febbraio 1985, n. 52.
Art. 113 ter (*)
Il reclamo previsto nell'art. 2674-bis del codice si propone con
ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione
della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è
stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve
essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato,
immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il
conservatore e le parti interessate.
Contro il provvedimento del tribunale e consentito reclamo alla corte
d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al
conservatore.
A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota
la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del
tribunale e il decreto definitivo.
Quando il reclamo non è proposto o e rigettato definitivamente, la
formalità perde ogni effetto.
(*) Articolo introdotto dall'art. 8, l. 27 febbraio 1985, n. 52.
CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative al Libro I
Art. 114
La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni
dell'assente, emessa a termine degli artt. 36 e 38 del codice del 1865,
equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta
prevista nell'art. 58 del nuovo codice.
Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta
nell'ipotesi prevista nell'art. 58 del nuovo codice, se non quando
concorrono le condizioni indicate negli artt. 36 e 38 del codice del
1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.
Art. 115
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della
L. 27 maggio 1929, n. 847, è ridotto a un mese.
Il capo primo della legge suddetta è abrogato.
Art. 116 (*)
L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo comma, del codice non può
essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1°
luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939
davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la
presenza dei testimoni non si possono più impugnare (Cod. Civ. 137).
(*) Si riporta il testo originale di questo e dei successivi articoli
nonostante la modifica intervenuta dei corrispondenti articoli del
codice civile.
Art. 117
Se il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed è stata
riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o
concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli
naturali riconosciuti ai sensi dell'art. 128, ultimo comma, del codice
con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in
contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.
Art. 118
Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri,
stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche
rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data (Cod. Civ.
179).
Art. 119
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del
1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia
dei lucri medesimi.
Art. 120
L'azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle
cause di decadenza previsti nel nuovo codice (Cod. Civ. 235, 244),
anche quando si tratta di impugnare la legittimità di figli nati prima
dell'entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l'azione non sia
già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.
Art. 121
Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo, spettanti agli eredi
che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice
del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta
prima del 1° luglio 1939 (Cod. Civ. 249).
Art. 122
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli
naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o
concepiti prima del 1° luglio 1939.
Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori
dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere
annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per
cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte
prima del 1° luglio 1939, purché i diritti successori del figlio non
siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia
intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi
tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia
fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.
Art. 123
[...] (*)
[...] (*)
[...] (*)
Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è
ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al
termine stabilito dall'art. 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la
dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale (Cod.
Civ. 273 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima
del 1° luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità
naturale proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere
proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall'art. 274
del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza
anche se interlocutoria.
(*) I commi 1° , 2° e 3° sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte
Costituzionale con sentenza 16 febbraio 1963, n. 7.
Nella loro versione originale, essi recitavano: "L'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli
nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le
condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865. L'azione può
essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli
adulterini per i quali è ammessa dall'art. 278 del nuovo codice. I
figli naturali che si trovano nelle condizioni previste nei nn. 1 e 4
dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione
giudiziale di paternità perché nati prima del 1° luglio 1939, possono
agire soltanto per ottenere gli alimenti".
Art. 124
La disposizione dell'art. 286 del codice e applicabile anche per la
legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima del
1° luglio 1939.
Art. 125
La disposizione dell'art. 287 del codice è applicabile anche ai casi in
cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del
matrimonio per procura.
Art. 126
La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice (*) è
applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a
meno che siano state già impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice
del 1865.
(*) Abrogato a norma dell'art. 67 l. 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
Art. 127
Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione (Cod. Civ. 305 e
seguenti) si applicano anche alle adozioni costituite prima del 1°
luglio 1939.
Art. 128 (*)
[...]
(*) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato a seguito
dell'abrogazione dell'art. 342 cod. civ. a norma dell'art. 1 r.d.l. 20
gennaio 1944, n. 25 e dell'art. 3, d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n.
287.
Il precedente testo recitava: "Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del
codice si è verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su
istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può
privare il genirtore della patria potestà sui figli, quando risulta che
egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini
nazionali, e può provvedere in conformità all'art. 342 del codice".
Art. 129
Le norme del codice in materia di tutela e di curatela (Cod. Civ. 344 e
seguenti) si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono
aperte prima del 1° luglio 1939.
Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano
l'ufficio, salve le disposizioni degli artt. 383, 384 e 393 del codice,
e sempre che non ricorrano cause d'incapacità previste dal codice
stesso (Cod. Civ. 350, 393)
Art. 130
La disposizione dell'art. 428 del codice e applicabile anche se gli
atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1° luglio 1939.
Art. 131
Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli artt.
292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate
quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina
la cancellazione, provvede secondo l'art. 381 del nuovo codice.
SEZIONE II
Disposizioni relative al Libro II
Art. 132
L'erede col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) può promuovere la
procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 503 del codice anche se
l'accettazione, è stata fatta prima del 21 aprile 1940.
Art. 133
La rinunzia all'eredità (Cod. Civ. 519) o al legato (Cod. Civ. 649),
fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal
codice, ancorché si tratti di successione apertasi anteriormente a
quella data (Cod. Civ. 519 e seguenti).
Art. 134
La disposizione dell'art. 528 del codice è applicabile anche per le
successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha
ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari.
L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredità
giacente (Cod. Civ. 5302) incombe anche sui curatori già nominati, se,
in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene
opportuno disporre la liquidazione.
Art. 135
Le norme sulla riduzione delle donazioni (Cod. Civ. 555 e seguenti)
sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile
1940, purché la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono
soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati
ai legittimari stabilita dal codice (Cod. Civ. 537 e seguenti).
La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice
sulla collazione (Cod. Civ. 737 e seguenti), sull'imputazione (Cod.
Civ. 564) e sulla riunione fittizia (Cod. Civ. 556).
Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21
aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa
all'atto di donazione.
Art. 136
Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del codice si applicano anche
alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei
figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati
definiti con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o
mediante convenzione.
Possono inoltre valersi delle disposizioni degli artt. 580 e 594 i
figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn. 1 e 4
dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione
giudiziale di paternità perché nati anteriormente al 1° luglio 1939
(*).
I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà di
chiedere l'assegno vitalizio (Cod. Civ. 594) anche per le successioni
già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940;
l'assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato
e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.
(*) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con
sentenza 16 febbraio 1963, n. 7. Cfr. l'attuale testo dell'art. 580
Cod. Civ.
Art. 137
Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione
di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre
cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide
secondo il codice. La nullità ammessa anche da questo non può essere
pronunziata se non nei limiti da esso previsti.
Art. 138
Le condizioni di vedovanza (Cod. Civ. 636) ammesse dall'ultimo comma
dell'art. 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi
prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.
Art. 139
I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione
sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo
il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.
Art. 140
Ancorché la divisione sia stata già effettuata, si applica la norma
dell'art. 759 del codice, se l'evizione ha luogo dopo il 21 aprile
1940.
Art. 141
Le norme sulla revocazione per ingratitudine (Cod. Civ. 801 e seguenti)
sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione
si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo
comma dell'art. 802 del codice è applicabile anche se la causa di
revocazione è anteriore.
SEZIONE III
Disposizioni relative al Libro III
Artt. 142-149 (*)
[...]
(*) Articoli abrogati a norma dell'art. 18 l. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 150
Per l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto, se questo ha avuto
inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto
dell'art. 480 del codice del 1865.
Art. 151
Le disposizioni dell'art. 999 del codice si applicano anche alle
locazioni concluse dall'usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941.
Art. 152
Il diritto di ritenzione ammesso dagli artt. 1006 e 1011 del codice
spetta all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza
di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.
Art. 153
La disposizione dell'art. 1023 del codice si applica anche ai diritti
di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.
Art. 154
Se l'interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita
anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il
passaggio senza indennità (Cod. Civ. 1054).
Art. 155
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio
e la trascrizione di essi (Cod. Civ. 1138) si applicano anche ai
regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio
che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art.
1138 del codice e nell'art. 72 di queste disposizioni.
Art. 156
I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono
conservare tale forma di amministrazione.
Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le
quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi
sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 157
Per i diritti spettanti al possessore, all'usufruttuario o
all'enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni
eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del
codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall'art. 152 di queste
disposizioni.
Art. 158
Il termine per l'usucapione delle servitù discontinue apparenti (Cod.
Civ. 1061) comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la prescrizione
del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.
SEZIONE IV
Disposizioni relative al Libro IV
Art. 159
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono
dopo l'entrata in vigore del codice si determina in conformità
dell'art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni
sorte anteriormente.
Art. 160
Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore (Cod. Civ.
1206 e seguenti), all'inadempimento e alla mora del debitore (1218 e
seguenti) si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima
dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia
stata compiuta ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato
posteriormente.
Art. 161
I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima
dell'entrata in vigore del nuovo codice (Cod. Civ. 1282), producono, da
questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si
verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.
Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono
essere computati al saggio stabilito dall'art. 1284 del nuovo codice.
Art. 162
La disposizione dell'art. 1283 del codice si applica anche se si tratta
di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice
stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi.
Art. 163
Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva (Cod. Civ.
1384) anche se il contratto sia stato concluso anteriormente
all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale
sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data
suddetta.
Art. 164
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si
applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al
giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data
sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.
Art. 165
Gli effetti dell'annullamento (Cod. Civ. 1445) o della risoluzione
(Cod. Civ. 1453) dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle
disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata
proposta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 166
Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata in
vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e regolata dalle
disposizioni del codice del 1865.
Art. 167
Le disposizioni dell'art. 1462 del codice si applicano anche se la
clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del
giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, quando l'eccezione del
debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio
sia ancora pendente alla data predetta.
Art. 168
Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosità
sopravvenuta (Cod. Civ. 1467 e seguenti) si applicano anche per i
contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le
circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosità si
siano verificati dopo.
Art. 169
Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento
nelle condizioni patrimoniali del debitore (Cod. Civ. 1461) si
applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all'entrata in
vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.
Art. 170
Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del codice si
applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l'impedimento
del terzo ad accettare l'incarico si verificano dopo.
Art. 171
Le disposizioni degli artt. 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano
anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno
dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato
domandato in giudizio l'annullamento.
Art. 172
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di
qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla (Cod.
Civ. 1495 e seguenti), si applicano anche se il contratto sia stato
concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purché la
consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo
posteriormente.
Art. 173
Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di
vendita (Cod. Civ. 1500 e seguenti) tranne quella del primo comma
dell'art. 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente
all'entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga
esercitato posteriormente.
Art. 174
Le disposizioni dell'art. 1512 del codice si applicano ai contratti di
vendita anteriori all'entrata in vigore di esso se il difetto di
funzionamento sia scoperto posteriormente.
Art. 175
Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose
mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai
terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti
prescritti dall'art. 1524 del codice, le formalità relative,
trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata
in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla data
medesima. In mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta
ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi
aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa
stessa posteriormente alla data anzidetta.
Art. 176
Le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 del codice si applicano ai
contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di
esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata
giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data
suddetta.
Art. 177
Le disposizioni degli artt. 1531, secondo comma e 1550, secondo comma,
del codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano
anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di
credito, che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del
codice stesso.
Art. 178
La prescrizione stabilita dall'art. 1541 del codice si applica anche se
si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell'entrata in
vigore del codice stesso qualora la consegna dell'immobile sia stata
eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso
il termine stabilito dall'art. 1478 del codice del 1865.
Art. 179
I patti di preferenza previsti dall'art. 1566 del codice che alla data
dell'entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque
anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale
data.
Le modalità per l'esercizio del diritto di preferenza stabilite dal
secondo comma dell'art. 1566 predetto, si osservano se l'esercizio
medesimo ha luogo dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il
patto sia stato stipulato anteriormente.
Art. 180
I rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata in vigore del
nuovo codice sono regolati dal codice del 1865.
Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del
nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine
pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste
specificamente dalla legge anteriore.
Art. 181
Le disposizioni degli artt. 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si
applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite
di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo
l'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 182
Le disposizioni dell'art. 1694 e della seconda parte dell'art. 1698 del
codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all'entrata in
vigore del codice stesso.
Art. 183
Le disposizioni degli artt. 1706 e 1707 del codice si applicano anche
se il mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore
del codice stesso.
Art. 184
Le cause di estinzione del mandato (Cod. Civ. 1722 e seguenti) sono
regolate dal codice se si verificano dopo l'entrata in vigore di
questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente.
Art. 185
La disposizione del secondo comma dell'art. 1815 del codice si applica
anche se il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata in vigore del
codice stesso.
Art. 186
Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua
costituita anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, può
pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la
disposizione dell'art. 1870 del codice stesso, ma il termine di nove
anni decorre dall'entrata in vigore di questo se non scada prima il
termine di ventotto anni stabilito dall'art. 2136 del codice del 1865.
Art. 187
Le disposizioni degli artt. 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902,
1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai
contratti in corso.
Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli
artt. 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse
previste si verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la
disposizione del secondo comma dell'art. 1899, se la proroga tacita non
e già avvenuta anteriormente all'entrata in vigore medesima, le
disposizioni dell'art. 1901 relativamente ai premi che scadono dopo
l'entrata in vigore medesima, le disposizioni degli artt. 1914, secondo
comma e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l'entrata
in vigore medesima.
Art. 188
Le disposizioni dell'art. 1921 del codice si applicano alle
dichiarazioni di revoca posteriori all'entrata in vigore di esso, anche
se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.
Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che
autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l'entrata
in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell'art. 1922 del
codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.
Art. 189
Le disposizioni del primo comma dell'art. 1943 del codice si osservano
quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di
dare un fideiussore sia sorta anteriormente.
La disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione
di dare un fideiussore deriva da un contratto.
Art. 190
La disposizione dell'art. 1957 del codice si applica anche alle
fideiussioni anteriori all'entrata in vigore del codice stesso se
l'obbligazione principale scade dopo.
Se l'obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal
primo comma dell'art. 1957 decorre dall'entrata in vigore suddetta.
Art. 191
La disposizione del secondo comma dell'art. 1962 del codice si applica
anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni
decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 192
Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall'art. 1964 del
codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in
vigore del codice stesso.
Art. 193
Le disposizioni degli artt. 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del
codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai
creditori, conclusi anteriormente all'entrata in vigore di esso.
Art. 194
Le disposizioni degli artt. 2045, 2057 e 2058 del codice si applicano
anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro autore sono
avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
SEZIONE V
Disposizioni relative al Libro V
Art. 195
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo
II del libro V del codice (Cod. Civ. 2096 e seguenti) e quelle
contenute ne))e sezioni ll, III, IV e V de) capo 11 dello stesso titolo
(Cod. Civ. 2141 e seguenti) si applicano anche ai rapporti in corso al
momento dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto e stabilito
negli articoli seguenti.
Art. 196
Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno
dell'entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un
periodo superiore a quello indicato dall'ultimo comma dell'art. 2097
(*) del codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal
contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.
(*) L'art. 2097 Cod. Civ. è stato abrogato dall'art. 9 l. 18 aprile
1962, n. 630.
Art. 197
Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di
lavoro previste dall'art. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei
tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a
norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre
dalla data predetta.
Art. 198
I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al
giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un
periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono
efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere
dalla data predetta.
Art. 199
L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita
un'impresa commerciale, non può continuarla se non con l'autorizzazione
prevista dall'art. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce
effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove
disposizioni, entro tre mesi successivi.
Art. 200
Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture
contabili (Cod. Civ. 2214 e seguenti) e alla redazione del bilancio
(Cod. Civ. 2217, 2423 e seguenti) per gli imprenditori che esercitano
un'attività commerciale (Cod. Civ. 2195) e per le società soggette a
registrazione (Cod. Civ. 2200), entreranno in vigore il 1° gennaio
1943.
Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente
tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano
regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.
Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle
imprese (att. Cod. Civ. 99 e seguenti), la numerazione, la bollatura e
la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno
eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura, o da un notaio
secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere
annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la
cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.
Art. 201
Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice
non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art. 2226
del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 202
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del
codice (Cod. Civ. 2229 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di
prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in
vigore del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.
Art. 203
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del
codice (Cod. Civ. 2240 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di
lavoro domestico in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice
stesso.
Art. 204
Le società civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell'entrata
in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi
anteriori per la durata del contratto, purché questa risulti da atto
scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.
Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di
durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio
1942, sono soggette alle norme del codice sulle società semplici (Cod.
Civ. 2251 e seguenti) a partire dal 1° luglio 1945 (*). Tuttavia anche
dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data
suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori.
Alle società civili costituite in forma di società per azioni,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le
disposizioni relative a questo tipo di società (205 e seguenti; Cod.
Civ. 2325 e seguenti).
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 205
Le società commerciali (Cod. Civ. 2195) e le società cooperative,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non
legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere,
entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le
norme dettate dall'art. 100 di queste disposizioni.
Art. 206
Le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite
al giorno dell'entrata in vigore del codice, devono provvedere ad
uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni
entro il 30 giugno 1945 (*). Fino a questa data le disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento
dell'attuazione del codice, conservano la loro efficacia, anche se non
sono a questo conformi, salve le norme degli articoli seguenti.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 207
Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio
defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il
socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore
del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione
sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio
defunto.
Art. 208
L'incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio
accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le
autorizzazioni previste dagli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 del codice
entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo.
Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni
prescritte, l'incapace può essere escluso a norma dell'art. 2286 del
codice.
Art. 209
Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche
per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria
disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli artt. 2357 a
2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e
2446, nonché le disposizioni del titolo XI del libro V del codice (Cod.
Civ. 2621 e seguenti).
Le società, che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del
codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in
difformità delle disposizioni degli artt. 2359 e 2360, devono
uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945 (*).
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 210
L'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti
al giorno dell'entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove
disposizioni (Cod. Civ. 2410 e seguenti).
Gli artt. 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano
anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.
Art. 211
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle società
commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno
dell'entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la
fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni
(Cod. Civ. 2300, 2306, 2307, 2436 e seguenti, 2470, 2494 e seguenti,
2537, 2498-2504).
Art. 211-bis (*)
Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si
applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti
indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.
(*) Articolo introdotto dall'art. 210, 5° comma, d. lgs. 24 febbraio
1998, n. 58.
Art. 212
Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonché quelle
emesse a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate per tutta
la durata della società emittente prevista dall'atto costitutivo o
dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.
Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti le
emissioni di azioni a voto plurimo (Cod. Civ. 2351, 3° comma). Sono
nulle altresì le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni
a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a
voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati
prima dell'entrata in vigore del codice e dirette a mantenere
inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni.
Art. 213
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la
durata dell'ufficio degli amministratori delle società esistenti al
giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge
anteriore sino al 30 giugno 1945 (*). Gli amministratori in carica a
questa data decadono dall'ufficio alla prima scadenza, per decorrenza
del termine, di uno o più amministratori, successiva alla data stessa,
salva la disposizione del secondo comma dell'art. 2385 del codice.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 214
Le disposizioni dell'art. 2387 del codice non si applicano agli
amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice
stesso per la durata della loro nomina.
Art. 215
Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice
hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono
conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per
la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.
Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice,
hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che entro il 30
giugno 1945 (*) non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi
sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono
entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla
liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 216
Le società a garanzia limitata (*), esistenti al giorno dell'entrata in
vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del Regio
decreto 4 novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi
al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1°
luglio 1945 (**) alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità
limitata (Cod. Civ. 2472 e seguenti).
(*) Cfr. legge austriaca 6 marzo 1906, B.L.I. n. 58.
(**) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 217
Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette
alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le
società cooperative a responsabilità illimitata e per le società
cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli
artt. 206 e seguenti di queste disposizioni.
Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata
in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 (*) non abbiano
provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in
liquidazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi
conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del
primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 218
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto
pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell'entrata in vigore
del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto
pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l'entrata in vigore del
codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Art. 219
I rapporti di associazione in partecipazione (Cod. Civ. 2549 e
seguenti) costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice
sono regolati dalle leggi anteriori.
Art. 220
La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice non si
applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del
codice.
Art. 221
L'imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945 (*), uniformare alla
disposizione dell'art. 2563 del codice la ditta costituita
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 222
La disposizione dell'art. 2596 del codice non si applica ai patti
limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio
1942.
Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27
febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in
vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno
efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest'ultima data.
Art. 223
I contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo X del libro V
del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice
stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio
1945 (*).
Entro il 30 giugno 1945 (*) tali contratti devono essere uniformati
alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il
voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere
impugnate davanti all'autorità giudiziaria dai consorziati assenti o
dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In
mancanza il consorzio e sciolto.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
SEZIONE VI
Disposizioni relative al Libro VI
Art. 224
Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un
atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da
quelli stabiliti dal codice (Cod. Civ. 2644 e seguenti), produce gli
effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell'entrata
in vigore di questo.
Art. 225
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione
della trascrizione o dell'annotazione (Cod. Civ. 2644 e seguenti, 2843)
non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice
stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi
precedenti o era richiesta a effetti diversi.
Art. 226
La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli artt. 2652 e
2653 del codice, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore di
questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi
prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi
anteriori.
Art. 227
Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una
domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi (Cod. Civ. 2652 n.6, 7, 8 e 9), non si
applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi
dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi
pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine stabilito
dal codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno dell'entrata in
vigore di questo.
Art. 228
La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata
successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno
dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo
attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità (Cod. Civ.
2648).
Art. 229
Le disposizioni degli artt. 2650 e 2834 del codice relative all'ipoteca
legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni
stipulate prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ancorché
trascritte successivamente.
Art. 230
Salvo quanto è disposto dai successivi artt. 231 e 232, le norme del
Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari
nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto
al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad
avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle
disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le
corrispondenti disposizioni del nuovo codice.
Art. 231
Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui
libri fondiari, anche:
1) gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell'art. 2643 del codice
agli effetti previsti dall'art. 19 della legge sui libri fondiari;
2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti
previsti dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 167, 2647);
3) la cessione dei beni ai creditori (Cod. Civ. 1977 e seguenti) agli
effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso (Cod. Civ. 2649);
4) le domande e gli atti indicati dagli artt. 2652 e 2653 del codice
agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano
incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.
Art. 232
L'annotazione del vincolo dotale (Cod. Civ. 166-bis) e della comunione
dei beni tra coniugi (Cod. Civ. 177 e seguenti) prevista dall'art. 19,
lett. c, della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione
medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli
effetti da questo stabiliti (Cod. Civ. 2647).
Art. 232-bis (*)
A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del
conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative
agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti
con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque
esauriti.
(*) Articolo introdotto dall'art. 5 l. 21 gennaio 1983, n. 22. L'art. 6
della medesima legge dispone che "Il Ministero delle Finanze è
responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal
conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973".
Art. 233
Le disposizioni del codice relative alle prove (Cod. Civ. 2697 e
seguenti) si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata
pronunziata sentenza definitiva, ancorché di primo grado.
La prova testimoniale (Cod. Civ. 2721 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 244)
per gli atti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice
rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo
consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del Codice Civile del
1865 o del codice di commercio del 1882.
Art. 234
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori
privilegiati (Cod. Civ. 2745 e seguenti), all'ordine dei privilegi
(Cod. Civ. 2777 e seguenti) e all'efficacia di questi rispetto al
pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali (Cod. Civ. 2747, 2748)
si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in
vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.
Art. 235
La disposizione dell'art. 2767 del codice si applica anche ai crediti
per risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore del codice stesso,
se l'indennità dovuta dall'assicuratore non è stata ancora corrisposta.
Art. 236
Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il
privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti
indicati dall'art. 2778 del codice, esso è preferito a quelli di cui ai
nn. 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.
Art. 237
Se il pegno è stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del
codice, le condizioni per l'efficacia della prelazione sono determinate
dalle leggi anteriori.
Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i
poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio (Cod. Civ. 2800 e
seguenti).
Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma
dell'art. 1888 del codice del 1865, se il secondo credito è divenuto
esigibile anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 238
L'opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa
ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è
regolata dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 2812), quantunque si
tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sempre che il
pignoramento sia eseguito posteriormente.
Art. 239
Le disposizioni dell'art. 2825 del codice si applicano anche alle
ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo
posteriormente.
Art. 240
Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano
la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice
stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia (Cod. Civ.
2847), secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere
un termine più breve.
Art. 241
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice non si
applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice
stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere
regolata dalle leggi anteriori.
Art. 242
Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinate
facoltà del terzo acquirente dell'immobile ipotecato è subordinato alla
trascrizione del titolo (Cod. Civ. 2858 e seguenti), non si applicano a
coloro il cui acquisto e anteriore all'entrata in vigore del codice
stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a
quell'effetto richiesta.
Art. 243
Le disposizioni degli artt. 2872, secondo comma, e 2873, secondo e
terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 244
Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche (Cod. Civ. 2889 e
seguenti; Cod. Proc. Civ. 795) è in corso all'entrata in vigore del
codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per
quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni
dell'art. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al
codice di procedura civile, approvate con Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 245
Gli effetti del sequestro conservativo (Cod. Civ. 2906) e del
pignoramento (Cod. Civ. 2912 e seguenti) eseguiti anteriormente
all'entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle
disposizioni del codice del 1865.
Art. 246
Le disposizioni dell'art. 2932 del codice si applicano anche se
l'obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all'entrata
in vigore del codice stesso, purché l'inadempimento si verifichi
posteriormente.
Art. 247
Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore del codice
le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo
ammesse (Cod. Civ. 2941 e seguenti).
Art. 248
Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della
prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali,
dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma
del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio,
dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e
prestiti.
Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che
stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario (Cod.
Civ. 2946).
CAPO III
Disposizioni generali e finali
Art. 249 (*)
[...]
(*) Disposizione relativa allo stato delle persone appartenenti alla
Famiglia Reale da ritenersi abrogato per incompatibilità con la forma
repubblicana dello Stato.
Art. 250 (*)
[...]
(*) Disposizione da ritenersi abrogata a seguito dell'abrogazione delle
leggi razziali.
Art. 251
Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti
di credito (76), in detta espressione s'intendono comprese, oltre
l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma
delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per
l'esercizio del credito.
Art. 252
Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per
l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello
stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche
all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e
usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se
esso è stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se è
stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III
libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli
altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a
decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto
di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di
quello stabilito dalle leggi anteriori.
Art. 253
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da
queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o
di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme
di pubblicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi.
Art. 254
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni,
per decreto del Presidente della Repubblica, delle adozioni, delle
tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo
comma dell'art. 1524 del codice sono determinati con decreto del
Ministro di grazia e giustizia.
Art. 255
Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'art. 1524
del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2658, primo comma,
2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice
stesso.
Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della
presentazione della nota e dell'atto da trascriversi.
Il numero d'ordine della trascrizione è quello progressivo del registro
delle trascrizioni.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo
le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall'art. 36
del Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 256
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni
del Codice Civile del 1865 e del codice di commercio del 1882
s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.