Bürgerliches Gesetzbuch Italien / civil code Italy /



Il Codice Civile Italiano

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Eigentum - ab Artikel 810

Demanio pubblico (=staatliche Güter) - ab Artikel 822


Mietrecht Italien Artikel 1571 bis 1575 bis 1677
ab 1615 - affitto = Pachtrecht

Vertragsrecht - ab Artikel 1321





LIBRO PRIMO


DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO I

DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1 Capacità giuridica

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita
(462, 687, 715, 784).

(3° comma abrogato).

Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta si acquista
la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il
proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che
dipendono dal contratto di lavoro.

Art. 3 (abrogato)

Art. 4 Commorienza

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non
consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione
permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume (1418).

Art. 6 Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le
formalità dalla legge indicati.

Art. 7 Tutela del diritto al nome

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire
pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la
cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2563).

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non
portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse
fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 9 Tutela dello pseudonimo



Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome,
può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

Art. 10 Abuso dell'immagine altrui

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero
con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità
giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei
danni.

TITOLO II

DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 11 Persone giuridiche pubbliche

Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono
dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e seguenti).

Art. 12 Persone giuridiche private

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità
giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della Provincia, il
Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2).

Art. 13 Società

Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e seguenti).

CAPO II

Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14 Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643).

La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).

Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il
riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello
scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione.
Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati
e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di
erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione
dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro
trasformazione (28).

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità
governativa nelle forme indicate nell'art. 12 (att. 4).

Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredita, né
conseguire legati senza l'autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7).

Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

Art. 18 Responsabilità degli amministratori



Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1710 e
seguenti). E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia
partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto
si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).

Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33,
non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353,
2298, 2384).

Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per
l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è
fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli
amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del
tribunale (att. 8).

Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la
metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la
presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).

Art. 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti
sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori
(2941).

Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono
essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico
ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione,
può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della
deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere
motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10).

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere
sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).

Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto
costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per
un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli
amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi
prima.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi;
l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata
notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di
appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto
sul patrimonio dell'associazione.

Art. 25 Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;
provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le
disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli
amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative,
all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e



nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità
dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere
autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai
liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero
l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del
fondatore.

Art. 27 Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si
estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche
d'ufficio (att. 10).

Art. 28 Trasformazione delle fondazioni

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto
insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere
alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati
nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei
beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle
fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).

Art. 29 Divieto di nuove operazioni

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il
provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui
l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata
adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora
trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292).

Art. 30 Liquidazione

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si
procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).

Art. 31 Devoluzione dei beni

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in
conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa,
attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano
le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste
mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il
pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della
liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).

Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati
beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve
tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.

Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche

In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti).

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento,
la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede
della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai
quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta,
rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni
assunte (1292).

Art. 34 Registrazione di atti



Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo
che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di
sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o
dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno
che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 35 Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34,
nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e
seguenti) sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.

CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone
giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi
accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

Art. 37 Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo
comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la
divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far
valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche
personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
(Cod. Proc. Civ. 19).

Art. 39 Comitati

I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti,
esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo
quanto e stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40 Responsabilità degli organizzatori

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili
personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo
annunziato.

Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti
rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti
soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 42 Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o,
raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione
dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

Art. 43 Domicilio e residenza

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi (Cod. Proc. Civ. 139).

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato
denunciato nei modi prescritti dalla legge (att. 31).

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa
altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta
una diversa dichiarazione nell'atto in cui e stato denunciato il trasferimento della residenza.

Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e dell'interdetto



Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei
propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori
sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o
comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale
convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore (343).

Art. 46 Sede delle persone giuridiche

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone
giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da
quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa
ultima (33).

Art. 47 Elezione di domicilio

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350).

TITOLO IV

DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

CAPO I

Dell'assenza

Art. 48 Curatore dello scomparso

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua
residenza (43) e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima
residenza su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico
ministero, può nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione
degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli
altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (Cod. Proc.
Civ. 721).

Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un
procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

Art. 49 Dichiarazione di assenza

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e
chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla
morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne
sia dichiarata l'assenza (Cod. Proc. Civ. 722 e seguenti).

Art. 50 Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi
abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà
dell'assente, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui
risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (479) possono domandare l'immissione nel
possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte
dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere
temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse salvo che si tratti delle obbligazioni
alimentari previste dall'art. 434.

Per ottenere l'immissione nel possesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione
temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale, se
taluno non sia in grado di darla il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla
qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Art. 51 Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente



Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e
per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare
da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

Art. 52 Effetti della immissione nel possesso temporaneo

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla formazione
dell'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni
dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti
stabiliti nell'articolo seguente.

Art. 53 Godimento dei beni

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a
loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Art. 54 Limiti alla disponibilità dei beni

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono
alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal
tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Art. 55 Immissione di altri nel possesso temporaneo

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima
notizia dell'assente, un diritto prevalente o eguale a quello del possessore, può escludere questo
dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della
domanda giudiziale.

Art. 56 Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli
effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la
conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in
mora (1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai
sensi dell'art. 54 restano irrevocabili.

Se l'assenza e stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le
rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.

Art. 57 Prova della morte dell'assente

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a
vantaggio di coloro che al momento della morte erano i suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

CAPO II Della dichiarazione di morte presunta

Art. 58 Dichiarazione di morte presunta dell'assente

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale
competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone
indicate nei capoversi dell'art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente
nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal
raggiungimento della maggiore età dell'assente.

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

Art. 59 Termine per la rinnovazione dell'istanza

L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno
due anni.

Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta

Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi
seguenti:

l) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi
armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano
più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in
mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;

2) quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque
trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di
pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità,



senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la
cessazione delle ostilità;

3) quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due
anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non e conosciuto, dopo due anni dalla fine del
mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e avvenuto.

Art. 61 Data della morte presunta

Nei casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e
possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso
indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno
indicato.

Art. 62 Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 può essere domandata quando
non si e potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di
morte.

Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico
ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può
dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).

Art. 63 Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel
possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei
beni.

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle
obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione
definitiva dalle obbligazioni.

Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

Art. 64 Immissione nel possesso e inventario

Se non v'e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei
capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti,
quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni (Cod. Proc.
Civ. 769 e seguenti).

Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della
dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.

Art. 65 Nuovo matrimonio del coniuge

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo
matrimonio (68, 117).

Art. 66 Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

La persona di cui e stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza,
ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati,
quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito (73).

Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai
sensi del secondo comma dell'art. 63.

Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo
compete a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre
pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma
dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni (1158 e seguenti; 2934 e
seguenti).

Art. 67 Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

La dichiarazione di esistenza della persona di cui e stata dichiarata la morte presunta e
l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di
qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu
dichiarata la morte presunta.

Art. 68 Nullità del nuovo matrimonio

Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu
dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128).



La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta
in una data posteriore a quella del matrimonio (117).

CAPO III Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui
è stata dichiarata la morte presunta

Art. 69 Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza

Nessuno e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se
non prova che la persona esisteva quando il diritto e nato.

Art. 70 Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di
cui s'ignora l'esistenza, la successione e devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in
mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).

Coloro ai quali e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni
(Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) e devono dare cauzione (1179; Cod. Proc. Civ. 50, 725).

Art. 71 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità (533 e seguenti)
né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa,
salvi gli effetti della prescrizione (2934 e seguenti) o dell'usucapione (1158 e seguenti).

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora (821, 1219).

Art. 72 Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la
morte presunta

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di
cui è stata dichiarata la morte presunta (58 e seguenti), coloro ai quali, in sua mancanza, e
devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ.
769).

Art. 73 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte
presunta

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al
momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare
la petizione di eredita (533 e seguenti) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare
i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati,
quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato investito, salvi gli effetti della
prescrizione o dell'usucapione (1158 e seguenti; 2934 e seguenti).

Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.

TITOLO V

DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITA'

Art. 74 Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle
che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino
allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo
stipite.

Art. 77 Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni
effetti specialmente determinati.

Art. 78 Affinità

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro
coniuge.



L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per
alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli
effetti di cui all'art. 87, n. 4.

TITOLO VI

DEL MATRIMONIO

CAPO I

Della promessa di matrimonio

Art. 79 Effetti

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si fosse convenuto
per il caso di non adempimento.

Art. 80 Restituzione dei doni

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di
matrimonio, se questo non è stato contratto (785, 2694).

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto il rifiuto di celebrare il
matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art. 81 Risarcimento dei danni

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da
una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art.
84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza
giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e
per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in
cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056).

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo
al rifiuto dell'altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio
(2964 e seguenti).

CAPO II

Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato
davanti a ministri dei culti ammessi nello stato

Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e regolato in conformità del
Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle
disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale
matrimonio.

CAPO III

Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

SEZIONE I

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio



Art. 84 Età

I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza
delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso
in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici
anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine
perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che
sia stato proposto reclamo.

Art. 85 Interdizione per infermità di mente

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116, 117, 119, 414 e
seguenti).

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si
sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché
la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 86 Libertà di stato

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (65, 116, 117, 124,
c.p. 556).

Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal
matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli
effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si
tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel
caso indicato dal n. 4 quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.

Art. 88 Delitto

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per
omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116, 117).

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la
celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi
dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre
1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche
soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può
autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se
risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei



trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto
dell'art. 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

Art. 90 Assenza del minore

Con il decreto di cui all'art. 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo
esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni
matrimoniali.

Art. 91 Diversità di razza o di nazionalità (abrogato)

Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)

SEZIONE II

Delle formalità preliminari del matrimonio

Art. 93 Pubblicazione

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura
dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica
il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano
maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve
anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in
cui la legge vieta questa menzione (115, 138).

Art. 94 Luogo della pubblicazione

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli
sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della
precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali
degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale
dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.

Art. 95 Durata della pubblicazione

L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni,
comprendenti due domeniche successive (100, 115, 138).

Art. 96 Richiesta della pubblicazione

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi
ricevuto speciale incarico (81, 135).

Art. 97 Documenti per la pubblicazione

Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per
riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a
provare la libertà degli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato
civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale
responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il
matrimonio a norma dell'art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura
chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali
delle dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato
civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4
gennaio 1968, n. 15.

In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta
d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di
impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'art. 87.



Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su
loro domanda a richiederli.

(l) Articolo cosi modificato dalla L. 19 maggio 1971, n. 423 e successivamente dalla L. 19
maggio 1975, n. 151.

Art. 98 Rifiuto della pubblicazione

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un
certificato coi motivi del rifiuto (112,138).

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).

Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la
pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera
come non avvenuta.

Art. 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della
pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della
pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone,
ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di
uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la
residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli
impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i
dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla
celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col
decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97.

Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo
può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al
matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro
impedimenti non suscettibili di dispensa (86, 87).

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato
l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).

SEZIONE III

Delle opposizioni al matrimonio

Art. 102 Persone che possono fare opposizione

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado (76) possono
fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua
celebrazione.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura (390 e seguenti), il diritto di fare
opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro
matrimonio.

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta
anche, se il precedente matrimonio fu sciolto (149), ai parenti del precedente marito e, se il
matrimonio fu dichiarato nullo (117 e seguenti), a colui col quale il matrimonio era stato
contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un
impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a
causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione (414 e seguenti).

Art. 103 Atto di opposizione



L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le
cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale

L'atto deve essere notificato nella forma della citazione (Cod. Proc. Civ. 137, 163) agli sposi e
all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 104 Effetti dell'opposizione

L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la
celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa
l'opposizione.

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può
essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)

SEZIONE IV

Della celebrazione del matrimonio

Art. 106 Luogo della celebrazione

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale (110) davanti
all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (94, 109).

Art. 107 Forma della celebrazione

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche
se parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere
rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 108 Inapponibilità di termini e condizioni

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere
sottoposta ne a termine ne a condizione (1353).

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può
procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il
termine e la condizione si hanno per non apposti (138).

Art. 109 Celebrazione in un comune diverso

Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello
indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma
dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla
celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la
trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile,
è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo
in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla
celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.

Art. 111 Celebrazione per procura

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate
possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero
e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo.
L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve
contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico (2699); i militari e le persone al seguito delle
forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in
cui la procura è stata rilasciata.



La coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della
revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.

Art. 112 Rifiuto della celebrazione

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una
causa ammessa dalla legge.

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi (98,138).

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).

Art. 113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile

Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato
dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava
pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione,
abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.

Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)

SEZIONE V

Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato

Art. 115 Matrimonio del cittadino all'estero

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche
quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti).

La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino
non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio (43).

Art. 116 Matrimonio dello straniero nello Stato

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato
civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che
giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2
e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione
secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti).

SEZIONE VI

Della nullità del matrimonio

Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88

Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi,
dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo
un interesse legittimo e attuale (125,127).

Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da
ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere
proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età.
La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in
pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato
concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in
vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura
l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'art.
87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del
matrimonio previsto dall'art. 68.

Art. 118 (abrogato)

Art. 119 Interdizione



Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore,
dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del
matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è
stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere
impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un
anno.

Art. 120 Incapacità di intendere o di volere

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto,
provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria,
al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge
incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

Art. 121 (abrogato)

Art. 122 Violenza ed errore

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con
violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato
per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali
dell'altro coniuge.

L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro
coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se l'avesse esattamente
conosciute e purché l'errore riguardi:

l) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da
impedire lo svolgimento della vita coniugale;

2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore
a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del
matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia
divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione
a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che
la condanna sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia
stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate
la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.

Art. 123 Simulazione

Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano
convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel
caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione
medesima.

Art. 124 Vincolo di precedente matrimonio

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la
nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata (86, 117).

Art. 125 Azione del pubblico ministero

L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei
coniugi.

Art. 126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il Tribunale può, su istanza di uno dei
coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche
d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Art. 127 Intrasmissibilità dell'azione

L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già
pendente alla morte dell'attore.

Art. 128 Matrimonio putativo

Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei
coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto



in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da
timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il
matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti
anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti
valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del
matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità
dipenda da bigamia o incesto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del
matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento
è consentito.

Art. 129 Diritti dei coniugi in buona fede

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il
giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo
di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore
dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'art. 155.

Art. 129 bis Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo

Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro
coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in
mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma
corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge
in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in
buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del
matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.

SEZIONE VII

Delle prove della celebrazione del matrimonio

Art. 130 Atto di celebrazione del matrimonio

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di
celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare
l'atto di celebrazione.

Art. 131 Possesso di stato

Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di
forma.

Art. 132 Mancanza dell'atto di celebrazione

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio
può essere provata a norma dell'art. 452.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza
maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova
dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme
possesso di stato.

Art. 133 Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della
sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua
celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

SEZIONE VIII

Disposizioni penali



Art. 134 Omissione di pubblicazione

Sono puniti con l'ammenda da L. 80.000 a L. 400.000 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che
hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta
pubblicazione (93 e seguenti).

Art. 135 Pubblicazione senza richiesta o senza documenti

E' punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 l'ufficiale dello stato civile che ha
proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando
manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.

Art. 136 Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta
qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L.
600.000.

Art. 137 Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

E' punito con l'ammenda da L. 60.000 a L. 400.000 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato
un matrimonio per cui non era competente (106).

La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un
matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Art. 138 Altre infrazioni

E' punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque
modo contravviene alle disposizioni degli artt. 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112
o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa
sezione.

Art. 139 Cause di nullità note a uno dei coniugi

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio,
l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da L.
200.000 a L. 1.000.000.

Art. 140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro
coniuge sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000.

Art. 141 Competenza

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

NOTA Le contravvenzioni indicate negli articoli precedenti sono diventati illeciti amministrativi.
Vedere Leggi Speciali.

Art. 142 Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non
costituiscono reato più grave.

CAPO IV

Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570).

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria
capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 143 bis Cognome della moglie

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato
vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Art. 143 ter (abrogato)

Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia
secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.



Art. 145 Intervento del giudice

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del
giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli
conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione
concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari
essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi,
adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze
dell'unità e della vita della famiglia.

Art. 146 Allontanamento dalla residenza familiare

Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 è sospeso nei confronti del
coniuge che, allontanatosi (Cod. Pen. 570) senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta
di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla
residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi,
nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma,
e 147.

Art. 147 Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art. 148 Concorso negli oneri

I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle
rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i
genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di
prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere
i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse,
sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei
redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a
chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (Cod. Proc.
Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti
giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto
applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la
modificazione e la revoca del provvedimento.

CAPO V

Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 149 Scioglimento del matrimonio

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e
regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla
legge.

Art. 150 Separazione personale

E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta
esclusivamente ai coniugi.

Art. 151 Separazione giudiziale

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà
di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.



Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia
richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Art. 152-153 (abrogati)

Art. 154 Riconciliazione

La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale
già proposta.

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli

Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta
ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e
materiale di essa.

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al
mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi
diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo
della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro
istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte
decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono
affidati i figli.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che
l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento
dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza
persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione (Cod. Proc. Civ. 710).

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro
mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono
essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di
mezzi prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni
relative alla misura e alle modalità del contributo.

NOTA Il quarto comma dell’art.155 è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte
Costituzionale (Sent. 454 del 19-27 luglio 1989).

Art. 156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia
reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi
previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di
parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche
periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata
direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca
o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 156 bis Cognome della moglie

Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui
gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome
stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.

Art. 157 Cessazione degli effetti della separazione



I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza
che sia necessario l'intervento del giudice, con un'espressa dichiarazione o con un
comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e
comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Art. 158 Separazione consensuale

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice
(Cod. Proc. Civ. 710-711)

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in
contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le
modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare
allo stato l'omologazione.

CAPO VI

Del regime patrimoniale della famiglia

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 159 Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a
norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente
capo.

Art. 160 Diritti inderogabili

Gli sposi non possono derogare, né ai diritti né ai doveri provvisti dalla legge per effetto del
matrimonio.

Art. 161 Riferimento generico a leggi o agli usi

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o
in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in
modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Art. 162 Forma delle convenzioni matrimoniali

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del
matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art.
194.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di
matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei
contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Art. 163 Modifica delle convenzioni

Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno
effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti
nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle
convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il
loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le
persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è
fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni
matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli artt. 2643 e seguenti.

Art. 164 Simulazione delle convenzioni matrimoniali

E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali (1417).

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono
intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono
state parti nelle convenzioni matrimoniali.

Art. 165 Capacità del minore



Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le
relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la
potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'art. 90.

Art. 166 Capacità dell'inabilitato

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio
dall'inabilitato (415) o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è
necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si
provvede alla nomina di un curatore speciale.

Art. 166-bis Divieto di costituzione di dote

E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.

SEZIONE II

Del fondo patrimoniale

Art. 167 Costituzione del fondo patrimoniale

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono
costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in
pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con
l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in
altro modo idoneo.

Art. 168 Impiego ed amministrazione del fondo

La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che
sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti (820) dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della
famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative
all'amministrazione della comunione legale.

Art. 169 Alienazione dei beni del fondo

Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare,
ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il
consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal
giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità
evidente.

Art. 170 Esecuzione sui beni e sui frutti

L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore
conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 171 Cessazione del fondo

La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della
cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In
tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per
l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice
può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

Art. 172-176 (abrogati)

SEZIONE III

Della comunione legale



Art. 177 Oggetto della comunione

Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad
esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento
della comunione;

c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione,
non siano stati consumati

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma
gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Art. 178 Beni destinati all'esercizio di impresa

I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli
incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della
comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Art. 179 Beni personali

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare
di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione,
quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla
comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla
conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita
parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro
scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto (2647).

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il
matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente comma,
quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro
coniuge.

Art. 180 Amministrazione dei beni della comunione

L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa
relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti
con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in
giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Art. 181 Rifiuto di consenso

Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria
amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi
al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria
nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lett. d) dell'art. 177 fa parte della
comunione.

Art. 182 Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi

In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura
del primo risultante da atto pubblico (2699) o da scrittura privata autenticata (2703), può
compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite,
gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma del l'art. 180, il consenso di entrambi i
coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al
compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.

Art. 183 Esclusione dall'amministrazione

Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro
coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono
venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.



La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia
cessato lo stato di interdizione.

Art. 184 Atti compiuti senza il necessario consenso

Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non
convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683.

L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno (2964)
dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di
trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto
conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre
l'anno dallo scioglimento stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha
compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostruire la
comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia
possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione
della comunione.

Art. 185 Amministrazione dei beni personali del coniuge

All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si
applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 217.

Art. 186 Obblighi gravanti sui beni della comunione

I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

b) di tutti i carichi dell'amministrazione;

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di
ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

Art. 187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni
contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

Art. 188 Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni
da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e
non attribuite alla comunione.

Art. 189 Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi

I beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato,
rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali delle obbligazioni
contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al
matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore
corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i
creditori della comunione.

Art. 190 Responsabilità sussidiaria dei beni personali

I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella
misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i
debiti su di essa gravanti.

Art. 191 Scioglimento della comunione

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, di uno dei
coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per
mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di azienda di cui alla lett. d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione può essere
deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162.

Art. 192 Rimborsi e restituzioni

Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio
comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186.

E' tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'art. 189, a meno che, trattandosi di
atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato
vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio
personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.



I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione;
tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige
o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del
proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul
denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

Art. 193 Separazione giudiziale dei beni

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione (417) o di
inabilitazione (414) di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta
da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della
comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di
questa in misura proporzionale alle proprie sostanze o capacità di lavoro.

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la
domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V
del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni
matrimoniali (2653).

Art. 194 Divisione dei beni della comunione

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il
passivo.

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore
di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

Art. 195 Prelevamento dei beni mobili

Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano
ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per
successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano
parte della comunione.

Art. 196 Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare

Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma
dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per
notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o
per altra causa non imputabile all'altro coniuge.

Art. 197 Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi,
qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa (2702, 2704). E'
fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti
all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.

Art. 198-209 (abrogati)

SEZIONE IV

Della comunione convenzionale

Art. 210 Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni

I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162, modificare il regime
della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni
dell'art. 161.

I beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell'art. 179 non possono essere compresi nella comunione
convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della
comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della
comunione legale.

Art. 211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio

I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del
matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del



matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono entrati a far parte
della comunione dei beni.

Art. 212-214 (abrogati)

SEZIONE V Del regime di separazione dei beni

I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni
acquistati durante il matrimonio.

Art. 216 (abrogato)

Art. 217 Amministrazione e godimento dei beni

Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo
di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato
(1710, 1718).

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere
conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non
rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque
compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

Art. 218 Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge

Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni
dell'usufruttuario (1001).

Art. 219 Prova della proprietà dei beni

Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà
indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

Art. 220-230 (abrogati)

SEZIONE VI

Dell'impresa familiare

Art. 230-bis Impresa familiare

Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua
attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la
condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego
degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi
produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che
partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena
capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti
entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento
avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi.
Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più
annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma
hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la
disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono regolate dagli usi che
non contrastino con le precedenti norme.



TITOLO VII

DELLA FILIAZIONE

CAPO I

Dello Stato di figlio legittimo

SEZIONE I

Dello stato di figlio legittimo

Art. 231 Paternità del marito

Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

Art. 232 Presunzione di concepimento durante il matrimonio

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta
giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data
dell'annullamento, dello scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o
dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei
coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle
more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

Art. 233 Nascita del figlio prima dei centottanta giorni

Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è
reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.

Art. 234 Nascita del figlio dopo i trecento giorni

Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni
dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è
stato concepito durante il matrimonio.

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato
dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di
separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice
quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di
separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo.

Art. 235 Disconoscimento di paternità

L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è
consentita solo nei casi seguenti:

l) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il
centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di
generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria
gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta
caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o
ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha
raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.

SEZIONE II

Delle prove della filiazione legittima

Art. 236 Atto di nascita e possesso di stato

La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Art. 237 Fatti costitutivi del possesso di stato

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le
relazioni di filiazioni e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di
appartenere.



In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;

che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento,
alla educazione e al collocamento di essa;

che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

Art. 238 Atto di nascita conforme al possesso di stato

Salvo quanto disposto dagli artt. 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno stato
contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato
conforme all'atto stesso.

Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme
all'atto di nascita.

Art. 239 Supposizione di parto o sostituzione di neonato

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato (Cod. Pen. 566 e
seguenti), ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può
reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei
limiti e secondo le regole dell'art. 241.

Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti
e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.

Art. 240 Mancanza dell'atto di matrimonio

La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie
e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della
celebrazione del matrimonio (130), qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di
stato (237) che non sia in opposizione con l'atto di nascita.

Art. 241 Prova con testimoni

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi
nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col
mezzo di testimoni.

Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto (242),
ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione
della prova.

Art. 242 Principio di prova per iscritto

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte
private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che
sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse
nella controversia.

Art. 243 Prova contraria

La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio
della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non è figlio del marito della
madre, quando risulta provata la maternità.

SEZIONE III

Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità

Art. 244 Termini dell'azione di disconoscimento

L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel
termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita
quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo
ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare (144) se egli ne era
lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il
termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal
compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei
fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.



L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte
sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del
pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore.

NOTA Il secondo comma è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costit. (sentenza 134
del 2 maggio 1985).

Art. 245 Sospensione del termine

Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in
stato di interdizione per infermità di mente (414), la decorrenza del termine indicato
nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione.
L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore.

Art. 246 Trasmissibilità dell'azione

Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma
prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

l) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo
termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si
tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte
del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Art. 247 Legittimazione passiva

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc. Civ. 102) necessari nel
giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore
nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro
la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle
persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore
parimenti nominato dal giudice.

Art. 248 Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità

L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo
genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si
osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ. 70, 102, 715).

Art. 249 Reclamo della legittimità

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è
morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere
promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro
mancanza, contro i loro eredi (att. 121).

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

CAPO II

Della filiazione naturale e della legittimazione

SEZIONE I

Della filiazione naturale

§1 Del riconoscimento dei figli naturali



Art. 250 Riconoscimento

Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla
madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il
riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo
assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il
consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi
è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in
contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il
tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso
mancante.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età.

Art. 251 Riconoscimento di figli incestuosi

I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela (74) anche soltanto naturale, in
linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità (78)
in linea retta, non possono essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori, salvo che questi al
tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato
nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede,
il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla
necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Art. 252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima

Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice,
valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro
provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere
autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il
consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e
siano conviventi, nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In
questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare
e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella
famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già
convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del
figlio naturale.

E' altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il
riconoscimento.

Art. 253 Inammissibilità del riconoscimento

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o
legittimato in cui la persona si trova.

Art. 254 Forma del riconoscimento

Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita
dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato
civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento (587), qualunque
sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della
volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico (2699) o in un testamento (587)
importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.

Art. 255 Riconoscimento di un figlio premorto

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi discendenti
legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.

Art. 256 Irrevocabilità del riconoscimento

Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno
della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.

Art. 257 Clausole limitatrici



E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Art. 258 Effetti del riconoscimento

Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi
previsti dalla legge.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro
genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello
stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse
devono essere cancellate.

Art. 259-260 (abrogati)

Art. 261 Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento

Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti
che egli ha nei confronti dei figli legittimi.

Art. 262 Cognome del figlio

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il
riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale
assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al
riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre
aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.

Art. 263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento,
da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti).

L'azione è imprescrittibile.

Art. 264 Impugnazione da parte del riconosciuto

Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per
infermità di mente, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero
o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso
che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il
riconoscimento, nominando un curatore speciale (715).

Art. 265 Impugnazione per violenza

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un
anno (2964) dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal
conseguimento dell'età maggiore (267).

Art. 266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale
(414 e seguenti) dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore
del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca (267).

Art. 267 Trasmissibilità dell'azione

Nei casi indicati dagli artt. 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver
promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l’azione può essere promossa dai
discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.

Art. 268 Provvedimenti in pendenza del giudizio

Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i
provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

§ 2 Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale

Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il
riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.



La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui ce
fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre
all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.

Art. 270 Legittimazione attiva e termine

L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è
imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti
legittimi, legittimati o naturali (258) riconosciuti, entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi,
legittimati o naturali riconosciuti.

Art. 271-272 (abrogati)

Art. 273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può
essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art.
316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche
nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età
di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Art. 274 Ammissibilità dell'azione

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo
quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso
(Cod. Proc. Civ. 125, 737) di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le
parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso
alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere
mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati
in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla
comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona
incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

Art. 275 (abrogato)

Art. 276 Legittimazione passiva

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei
confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi (Cod. Proc.
Civ. 102).

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

Art. 277 Effetti della sentenza

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento (258 e
seguenti).

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Art. 278 Indagini sulla paternità o maternità

Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma
dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.

Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che
corrisponde a quello del concepimento (Cod. Pen. 519, 523 e seguenti).

Art. 279 Responsabilità per il mantenimento e l'educazione

In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di
maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, I'istruzione e l'educazione
(580, 594). Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli
alimenti.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 274.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato
dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà.



SEZIONE II

Della legittimazione dei figli naturali

Art. 280 Legittimazione

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento
del giudice.

Art. 281 Divieto di legittimazione

Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti (251).

Art. 282 Legittimazione dei figli premorti

La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi
e dei loro figli naturali riconosciuti.

Art. 283 Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del
matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o
anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.

Art. 284 Legittimazione per provvedimento del giudice

La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde
agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

l) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età
indicata nel quinto comma dell'art. 250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per
susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è
legalmente separato;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro
genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già
riconosciuto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso
il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di eta superiore ai
sedici anni.

Art. 285 Condizione per la legittimazione dopo la morte dei genitori

Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare
i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva
la condizione prevista nel n. 2 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti, e coniuge o, in
loro mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore entro il quarto grado.

Art. 286 Legittimazione domandata dall'ascendente

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (250, 277) può in caso di morte
del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque
espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare (att. 124).

Art. 287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio

Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le
condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali
con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il
matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Quando i figli sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla
procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli.

Art. 288 Procedura

La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al
presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli
articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) sulla domanda di
legittimazione.

Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre
reclamo alla Corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.



In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del
figlio.

Art. 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione

La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la
contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1
dell'art. 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art. 263.

Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell'art. 284 la contestazione può essere promossa
soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso.

Art. 290 Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice

La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per
susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore
riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della
morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale
data.

TITOLO VIII

Dell'adozione di persone maggiori di età

CAPO I

Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

Art. 291 Condizioni

L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che
hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che
essi intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se
l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni, ferma restando la differenza di età di cui al
comma precedente.

Art. 292 Divieto di adozione per diversità di razza (abrogato)

Art. 293 Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio

I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Art. 294 Pluralità di adottati o di adottanti

E' ammessa l'adozione di più persone anche con atti successivi.

Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e
moglie.

Art. 295 Adozione da parte del tutore

Il tutore non può adottare la persona (414) della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia
stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano
state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro
adempimento (385 e seguenti).

Art. 296 Consenso per l'adozione

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando (298, 311 e seguenti).

Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale
rappresentante.

Art. 297 Assenso del coniuge o dei genitori

Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge
dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su
istanza dell'adottante, può, ove ritenga. ll rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse
dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori
esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il
tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o
irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Art. 298 Decorrenza degli effetti dell'adozione

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.



Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro
consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si
può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi
all'adozione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Art. 299 Cognome dell'adottato

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri genitori assume solo il cognome
dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il
cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata.
Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato,
assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, I'adottato, che non sia figlio del marito,
assume il cognome della famiglia di lei.

Art. 300 Diritti e doveri dell'adottato

L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (315 e seguenti), salve
le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra
l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge (87).

Art. 301-303 (abrogati)

Art. 304 Diritti di successione

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione (567).

I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel
libro II (468, 536, 567).

Art. 305 Revoca dell'adozione

L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti (att. 352, 127).

Art. 306 Revoca per indegnità dell'adottato

La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante,
quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o
ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della
libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta
da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Art. 307 Revoca per indegnità dell'adottante

Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro
l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere
pronunziata su domanda dell'adottato.

Art. 308 (abrogato)

Art. 309 Decorrenza degli effetti della revoca

Gli effetti dell'adozione (298 e seguenti) cessano quando passa in giudicato la sentenza di
revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile
all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante (463 e
seguenti.).

Art. 310 (abrogato)

CAPO II

Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età

Art. 311 Manifestazione del consenso

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo, deve essere
manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la
residenza.



L'assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 può essere dato da persona munita di
procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Art. 312 Accertamenti del tribunale

Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

l) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando.

Art. 313 Provvedimento del tribunale

Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità
di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo all'adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione,
possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 314 Pubblicità

Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del
tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione,
da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice
dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per
l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la
sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia l'adozione
o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.

TITOLO IX

DELLA POTESTA' DEI GENITORI

Art. 315 Doveri del figlio verso i genitori

Il figlio (231 e seguenti) deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie
sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Art. 316 Esercizio della potestà dei genitori

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione (2, 390)

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere
senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i
provvedimenti urgenti ed indifferibili (322).

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le
determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto
permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso,
ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Art. 317 Impedimento di uno dei genitori

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei
genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di
annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di
essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.

Art. 317-bis Esercizio della potestà

Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, I'esercizio della potestà spetta
congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art.
316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio
convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il
giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere
dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e
sulle condizioni di vita del figlio minore.

Art. 318 Abbandono della casa del genitore



Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà
né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza il permesso, i genitori possono
richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Art. 319 (abrogato)

Art. 320 Rappresentanza e amministrazione

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà,
rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di
ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti
personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le
disposizioni dell'art. 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi
titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni,
procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o
compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o
compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del
figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne
determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale (2195) non può essere continuato se non con
l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio
provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198).

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i
genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli
un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la
rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

Art. 321 Nomina di un curatore speciale

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la
potestà 1155), non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio,
eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico
ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio
un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

Art. 322 Inosservanza delle disposizioni precedenti

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono
essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi
causa.

Art. 323 Atti vietati ai genitori

I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi
acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere
annullati (1422) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito
verso il minore (1261).

Art. 324 Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei
figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

l) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati (587, 769) al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una
professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non
ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di
legittima (537);

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio
contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole
all'accettazione, I'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Art. 325 Obblighi inerenti all'usufrutto legale

Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario (1001).

Art. 326 Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.



L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione
da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che
ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati
contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 327 Usufrutto legale di uno solo dei genitori

Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell'usufrutto legale.

Art. 328 Nuove nozze

Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di
accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento,
I'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.

Art. 329 Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con
esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere
conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo
della domanda.

Art. 330 Decadenza dalla potestà sui figli

Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i
doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del
figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza
familiare.

Art. 331 (abrogato)

Art. 332 Reintegrazione nella potestà

Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni
per le quali la decadenza è stata pronunciata, e escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di
decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice,
secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre
l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 334 Rimozione dall'amministrazione

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a
cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di
essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Art. 335 Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può
essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una o nel godimento dell'altro, quando sono
cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento (336; att. 382, 51).

Art. 336 Procedimento

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei
parenti (77) o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori,
anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) assunte informazioni e sentito
il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e richiesto contro il genitore, questi deve
essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti
temporanei nell'interesse del figlio.

Art. 337 Vigilanza del giudice tutelare

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito
per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni.

Art. 338-341 (abrogati)

Art. 342 Nuove nozze del genitore non ariano (abrogato)

TITOLO X



DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE

CAPO I

Della tutela dei minori

Art. 343 Apertura della tutela

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei
genitori, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è la sede principale degli
affari e interessi del minore (att. 129).

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela può essere ivi
trasferita con decreto del tribunale.

SEZIONE I

Del giudice tutelare

Art. 344 Funzioni del giudice tutelare

Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre
funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di
tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (att. 43 e seguenti).

SEZIONE II

Del tutore e del protutore

Art. 345 Denunzie al giudice tutelare

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha
lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il
notaio, che, procede alla pubblicazione (620) di un testamento contenente la designazione di un
tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare
notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado (76) devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva
l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia
deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da
quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Art. 346 Nomina del tutore e del protutore

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede
alla nomina del tutore e del protutore (348, 354, 360, 389).

Art. 347 Tutela di più fratelli

E' nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la
nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice
tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

Art. 348 Scelta del tutore

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo
la potestà dei genitori. La designazione può essere fatta per testamento (587-2), per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata (2699; 2703).

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona
designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi
parenti o affini (74, 78) del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia
raggiunto l'età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la
quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto
nell'art. 147.

(5° comma abrogato).



Art. 349 Giuramento del tutore

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di
esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Art. 350 Incapacità all'ufficio tutelare

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio (att.
129):

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per
ultimo ha esercitato la patria potestà;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno
o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del
minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono
stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Art. 351 Dispensa dall'ufficio tutelare

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

1) abrogato;

2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;

3) i membri del Sacro Collegio;

4) i Presidenti delle Assemblee legislative:

5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono
valersi della dispensa.

Art. 352 Dispensa su domanda

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio
della tutela (353):

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

3) abrogato;

4) i militari in attività di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque

6) chi ha più di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori
della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Art. 353 Domanda di dispensa

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al
giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia
sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata
conferita ad altra persona.

Art. 354 Tutela affidata a enti di assistenza

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di
esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel
comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi e ricoverato (402).
L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni
di tutela (355-2)

E' tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o
I'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

Art. 355 Protutore

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.

Art. 356 Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è
soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni
donati o lasciati.



Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le
forme stabilite dagli artt. 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.

SEZIONE III

Dell'esercizio della tutela

Art. 357 Funzioni del tutore

Il tutore ha la cura della persona del minore (371), lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne
amministra i beni (362 e seguenti).

Art. 358 Doveri del minore

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o I'istituto al
quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è
necessario, al giudice tutelare.

Art. 359 (abrogato)

Art. 360 Funzioni del protutore

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con
l'interesse del tutore (380).

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina
un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è
venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore,
lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 361 Provvedimenti urgenti

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di
dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del
minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare
e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli
(Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti), nonostante qualsiasi dispensa.

Art. 362 Inventario

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua
nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa (363 e
seguenti; att. 46-1).

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la
facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono (382).

Art. 363 Formazione dell'inventario

L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal
giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia
compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o
gli amici della famiglia.

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se
il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

L'inventario è depositato presso la pretura.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

Art. 364 Contenuto dell'inventario

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note
e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite
nel codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Art. 365 Inventario di aziende

Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme
usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con
l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 363. Questi particolari inventari sono
pure depositati presso la pretura e il loro riepilogo e riportato nell'inventario generale.

Art. 366 Beni amministrati da curatore speciale

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la
cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale (356). Se questi ha formato un



inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario
generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione,
salvo che il disponente lo abbia esonerato.

Art. 367 Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli
prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo d'interpellarlo al
riguardo.

Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice
tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o
nel verbale di deposito (368).

Art. 368 Omissione della dichiarazione

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha
dichiarati, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può
essere rimosso dalla tutela (384).

Art. 369 Deposito di titoli e valori

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti
nel patrimonio del minore presso un istituto di credito (att. 251 e seguenti) designato dal
giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di
educazione del minore e per le spese di amministrazione (357).

Art. 370 Amministrazione prima dell'inventario

Prima che sia compiuto l'inventario, I'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che
non ammettono dilazione (361).

Art. 371 Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

l) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di
un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e
richiesto, quando è opportuno, I'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei
minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per
l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si
trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio
dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della
deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa
(2198; att. 38-2).

Art. 372 Investimento di capitali

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore
investiti:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;

3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da
pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di
credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso
altri istituti di credito (att. 251), ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli
sopra indicati (att. 45-1)

Art. 373 Titoli al portatore

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in
nominativi (1999), salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia
(att. 45-1).

Art. 374 Autorizzazione del giudice tutelare

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare (377; att. 45-1):

l) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e
per l'amministrazione del patrimonio (357);



2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni,
assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del
minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si
prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto (1171
s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere
provvedimenti conservativi.

Art. 375 Autorizzazione del tribunale

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):

l) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (376);

2) costituire pegni o ipoteche;

3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;

4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

Art. 376 Vendita di beni

Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative
private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo (Cod. Proc. Civ. 734).

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di
reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare (att. 45-1)

Art. 377 Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su
istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).

Art. 378 Atti vietati al tutore e al protutore

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente
o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore (1471, n. 3).

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate
dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone
indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti
(1425 e seguenti).

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito
(1261) verso il minore.

Art. 379 Gratuità della tutela

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficolta
dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari
circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare
nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Art. 380 Contabilità dell'amministrazione

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno
al giudice tutelare (att. 46-1).

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente
o affine del minore.

Art. 381 Cauzione

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre
al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità (att. 131).

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 382 Responsabilità del tutore e del protutore

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia.
Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

SEZIONE IV

Della cessazione del tutore dall'ufficio

Art. 383 Esonero dall'ufficio



Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al
tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (att. 129-2).

Art. 384 Rimozione e sospensione del tutore

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o
abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia
divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto
insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia
sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione (att. 129-2).

SEZIONE V

Del rendimento del conto finale

Art. 385 Conto finale

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel
termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può
concedere una proroga (att. 46-1).

Art. 386 Approvazione del conto

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero,
secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le
loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva;
in caso contrario nega l'approvazione (att. 45-1).

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare,
provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati (att. 45-3).

Art. 387 Prescrizione delle azioni relative alla tutela

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si
prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il
tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del
minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia
sul conto stesso (386).

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che
risulta dal conto definitivo (2941-3).

Art. 388 Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima
dell'approvazione del conto della tutela (596, 779).

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 389 Registro delle tutele

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere
l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, I'esonero e la rimozione del tutore e del
protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano
modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore (att. 48 e seguenti).

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni
all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

CAPO II

Dell'emancipazione

Art. 390 Emancipazione di diritto

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

Art. 391 (abrogato)

Art. 392 Curatore dell'emancipato

Curatore del minore sposato con persone maggiore di età è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore,
scelto preferibilmente fra i genitori.



Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore
uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore
contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'art.
165.

Art. 393 Incapacità o rimozione del curatore

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli artt. 348 ultimo comma, 350 e 384 (att. 129-2).

Art. 394 Capacità dell'emancipato

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono
l'ordinaria amministrazione (397, 2942).

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione
di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore (395), è
necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (att. 45-1) Per gli atti indicati nell'art. 375
I'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del
giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale
a norma dell'ultimo comma dell'art. 320 (396; att. 45-1).

Art. 395 Rifiuto del consenso da parte del curatore

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il
quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel
compimento dell'atto, salva, se occorre, I'autorizzazione del tribunale (att. 45-1).

Art. 396 Inosservanza delle precedenti norme

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su
istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.

Art. 397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se
è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore (2198; att.
100).

L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in
entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere
da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio
dell'impresa (394, 774; Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 398-399 (abrogati)

TITOLO XI

DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO

Art. 400 Norme regolatrici dell'assistenza dei minori

L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo
(vedere anche Legge 4 maggio 1983, n. 184, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 401 Limiti di applicazione delle norme

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non
conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilità di
provvedere al loro allevamento.

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o
assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di
abbandono materiale o morale.

Art. 402 Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito (406,
412), secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro (343 e seguenti), fino a quando non si
provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà o
della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente
di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.



Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, l'Istituto deve chiedere al
giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 403 Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o
pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci
di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione
dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo
alla sua protezione.

Art. 404-413 (abrogati)

TITOLO XII

DELL'INFERMITA' DI MENTE, DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE

Art. 414 Persone che devono essere interdette

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità
di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti (417 e
seguenti).

Art. 415 Persone che possono essere inabilitate

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo
all'interdizione, può essere inabilitato (417 e seguenti, 429).

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità (776) o per abuso abituale di
bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi
economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se
non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta
che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 416 Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore
età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età
maggiore (421).

Art. 417 Istanza d'interdizione o di inabilitazione

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto
grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero
(85; Cod. Proc. Civ. 712).

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei
genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore
medesimo o del pubblico ministero.

Art. 418 Poteri dell'autorità giudiziaria

Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per
infermità di mente.

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per
l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il
tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria (att. 40).

Art. 419 Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame
dell'interdicendo o dell'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 713 e seguenti).

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio
disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi
dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio
all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 714 e seguenti).

Art. 420 Internamento definitivo in manicomio (abrogato)

Art. 421 Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della
sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416 (776).

Art. 422 Cessazione del tutore e del curatore provvisorio



Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o
il curatore provvisorio, rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato
(Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 423 Pubblicità

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o
d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito
registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in
margine all'atto di nascita (att. 42).

Art. 424 Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato

Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano
rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e
seguenti).

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore
provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419.
Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve
preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente (150 e seguenti), il padre,
la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite
con testamento (587), atto pubblico o scrittura privata autenticata (2699, 2703).

Art. 425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal
tribunale su parere del giudice tutelare (2198; att. 100).

L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore (2203 e seguenti).

Art. 426 Durata dell'ufficio

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre i
dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 427 Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su
istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti). Sono del pari
annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla
nomina segua la sentenza d'interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte
formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora
alla nomina sia seguita l'inabilitazione (776).

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del
tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 428 Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi
causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati
compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi
causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore (1425 e seguenti).

L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che
sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del
contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente (1425).

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato
compiuto (2953).

Resta salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775,1195; att. 130).

Art. 429 Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su
istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del
tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero (Cod.
Proc. Civ. 720).

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione
continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

Art. 430 Pubblicità

Alla sentenza di rievoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423.

Art. 431 Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).



Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere
impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ.
324).

Art. 432 Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione

L'autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non
crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare
inabilitato l'infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la
pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando
la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

TITOLO XIII

DEGLI ALIMENTI

Art. 433 Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi,
anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 434 Cessazione dell'obbligo tra affini

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

l) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i
loro discendenti sono morti.

Art. 435 (abrogato)

Art. 436 Obbligo tra adottante e adottato

L'adottante deve (301) gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o
naturali di lui.

Art. 437 Obbligo del donatario

Il donatario (769 e seguenti) è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli
alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di
una donazione rimuneratoria (770. 785).

Art. 438 Misura degli alimenti

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di
provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni
economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per
la vita dell'alimentando (660, 1881), avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Art. 439 Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle

Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore.

Art. 440 Cessazione, riduzione e aumento

Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o
di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento,
secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o
riprovevole dell'alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione
di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore
se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

Art. 441 Concorso di obbligati



Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono
concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni
economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare
l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone
chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di
somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.

Art. 442 Concorso di aventi diritto

Quando o più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e
questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i
provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni,
e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da
obbligati di grado ulteriore.

Art. 443 Modo di somministrazione degli alimenti

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante
un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati (2948), o accogliendo e mantenendo
nella propria casa colui che vi ha diritto.

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di
somministrazione.

In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente
l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso
verso gli altri.

Art. 444 Adempimento della prestazione alimentare

L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente
richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Art. 445 Decorrenza degli alimenti

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in
mora dell'obbligato (1219), quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla
domanda giudiziale (2948).

Art. 446 Assegno provvisorio

Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il pretore o
presi dente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria
ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il
regresso verso gli altri.

Art. 447 Inammissibilità di cessione e di compensazione

Il credito alimentare non può essere ceduto (1260, 2751).

L'obbligo agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si
tratta di prestazioni arretrate.

Art. 448 Cessazione per morte dell'obbligato

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in
esecuzione di sentenza (50, 63).

TITOLO XIV

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 449 Registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella
legge sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 450 Pubblicità dei registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro
domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai
privati.

Art. 451 Forza probatoria degli atti

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso (2699; Cod. Proc. Civ. 221), di ciò
che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.



Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede a prova contraria (2697).

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Art. 452 Mancanza, distruzione o smarrimento di registri

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra
causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte
può essere data con ogni mezzo.

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti
per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Art. 453 Annotazioni

Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta
per legge ovvero non e ordinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 454 Rettificazioni

La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare
un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso, o di rinnovare un atto smarrito o
distrutto.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.

Art. 455 Efficacia della sentenza di rettificazione

La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare
la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.



LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredita'

Art. 456 Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte (Cod. Civ. 4, 58 e seguenti), nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (Cod. Civ. 43, 45).
Art. 457 Delazione dell'eredità
L'eredità si devolve per legge (Cod. Civ. 565 e seguenti) o per testamento (Cod. Civ. 587 e seguenti; Cost. 42 4° comma).
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (Cod. Civ. 536 e seguenti).
Art. 458 Divieto di patti successori <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Persons/Marella-1997/marella.htm>
E' nulla (Cod. Civ. 1418) ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione (Cod. Civ. 679, 1412, 1920, 2122 4° comma). E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (Cod. Civ. 557 2° comma, 2823).
Art. 459 Acquisto dell'eredità
L'eredità si acquista con l'accettazione (Cod. Civ. 470 e seguenti, 586). L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione (Cod. Civ. 456, 1146).
Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie (Cod. Civ.1168 e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione (Cod. Civ.1146).
Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione temporanea (Cod. Civ. 486), e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.
Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia all'eredità (Cod. Civ.519 e seguenti), le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.


CAPO II
Della capacità di succedere








Art. 462 Capacità delle persone fisiche
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione (Cod. Civ. 1, 594 e seguenti, 600, 784).
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (Cod. Civ. 232).
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (Cod. Civ. 643, 715, 784).


CAPO III
Dell'indegnità

Art. 463 Casi d'indegnità
E' escluso dalla successione come indegno (Cod. Civ. 466 e seguenti):
l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima (Cod. Civ.801), purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile (*) con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale (Cod. Pen. 368); ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale (Cod. Pen. 372);
4) chi ha indotto con dolo (Cod. Civ. 1439) o violenza (Cod. Civ. 1434) la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (**).
(*) Si omette il riferimento alla pena di morte, soppressa sia per i delitti previsti dal codice penale (art.1, pt. I, d. lgs. lgt. 10 agosto 1944, n. 224), sia per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (art.1, pt. I, d. lgs. 22 gennaio 1948, n.21)
(**) L'art. 609 del codice penale dispone che la condanna per determinati reati a sfondo sessuale comporta "l'esclusione della successione della persona offesa".
Art. 464 Restituzione dei frutti
L'indegno è obbligato a restituire i frutti (Cod. Civ. 820) che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione (Cod. Civ.535, 1148).
Art. 465 Indegnità del genitore
Colui che è escluso per indegnità dalla successione (Cod. Civ.463) non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto (Cod. Civ. 324) o di amministrazione (Cod. Civ. 320 e seguenti) che la legge accorda ai genitori .
Art. 466 Riabilitazione dell'indegno
Chi è incorso nell'indegnità (Cod. Civ. 463) è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento (Cod. Civ. 587, 2699).
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria (Cod. Civ. 1444).


CAPO IV
Della rappresentazione


Art. 467 Nozione (*)
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente (Cod. Civ. 564 3° comma, 740), in tutti i casi in cui questi non può (Cod. Civ. 4, 463) o non vuole (Cod. Civ. 459, 519) accettare l'eredità o il legato (Cod. Civ. 522, 523, 649).
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria (Cod. Civ. 674 e seguenti) quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
(*) Articolo così modificato dalla riforma del diritto di famiglia l. 19 maggio 1975, n.151,
Art. 468 Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (Cod. Civ. 75) a favore dei discendenti (Cod. Civ. 580) dei figli legittimi (Cod. Civ. 231 e seguenti), legittimati (Cod. Civ. 280 e seguenti) e adottivi (Cod. Civ. 291 e seguenti), nonché dei discendenti dei figli naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) del defunto, e, nella linea collaterale (Cod. Civ. 75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti (Cod. Civ.467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (Cod. Civ. 519 e seguenti) all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci (Cod. Civ. 596 e seguenti) o indegni di succedere (Cod. Civ. 463) rispetto a questa (Cod. Civ. 740).
Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe (Cod. Civ. 564 3° comma).
Quando vi é rappresentazione la divisione si fa per stirpi (Cod. Civ 726 2° comma).
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.


CAPO V
Dell'accettazione dell'eredità


SEZIONE I
Disposizioni generali


Art. 470 Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario
L'eredità può essere accettata (Cod. Civ. 2648, 2685) puramente e semplicemente (Cod. Civ. 475, 476) o col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484 e seguenti).
L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore (Cod. Civ. 634).
Art. 471 Eredità devolute a minori o interdetti
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori (Cod. Civ. 2, 320) e agli interdetti (Cod. Civ. 414), se non col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 489), osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.
Art. 472 Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
I minori emancipati (Cod.Civ. 390 e seguenti) e gli inabilitati (Cod. Civ. 415 e seguenti) non possono accettare l'eredità, se non col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 489), osservate le disposizioni dell'art. 394.
Art. 473 Eredità devolute a persone giuridiche
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche (Cod. Civ. 11 e seguenti, 600) non può farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa (*).
Questo articolo non si applica alle società (Cod. Civ. 2247).
(*) L'art. 13.1, L. 15 maggio 1997, n.127, ha abrogato le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
Art. 474 Modi di accettazione
L'accettazione può essere espressa o tacita.
Art. 475 Accettazione espressa
L'accettazione e espressa quando, in un atto pubblico (Cod. Civ. 2699) o in una scrittura privata (Cod. Civ. 2702), il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (Cod. Civ. 2685).
E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione (Cod. Civ. 1353 e seguenti) o a termine (Cod. Civ. 1184, 1362 2° comma).
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità (Cod. Civ. 1326 5° comma).
Art. 476 Accettazione tacita
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (Cod. Civ. 477, 478, 527, 2648 3° comma).
Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
La donazione, la vendita (Cod. Civ. 1542) o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.
Art. 478 Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione (Cod. Civ. 467, 519 2° comma).
Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato (Cod. Civ. 521).
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta (Cod. Civ. 468 2° comma).
Art. 480 Prescrizione
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni (Cod. Civ. 487, 525, 2946) (*).
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione (Cod. Civ. 456) e, in caso d'istituzione condizionale (Cod. Civ. 633 e seguenti), dal giorno in cui si verifica la condizione (Cod. Civ. 1353, 1359).
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e venuto meno.
(*) Cfr. L. 19 maggio 1975, n.151, art.230 3° comma in cui si indica in tre anni il termine entro il quale il figlio naturale riconosciuto prima dell'entrata in vigore della legge deve far valere le proprie ragioni ereditarie sui beni della succesione.
Art. 481 Fissazione di un termine per l'accettazione
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto (Cod. Civ. 2964) di accettare (Cod. Civ.488).
Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo
L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando e effetto di violenza o di dolo (Cod. Civ. 526, 1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo (Cod. Civ. 1442).
Art. 483 Impugnazione per errore
L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore (Cod. Civ. 526, 1434 e seguenti).
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede (Cod. Civ. 662 e seguente) non è tenuto a soddisfare i legati (Cod. Civ. 649 e seguenti) scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli e dovuta (Cod. Civ. 536 e seguenti). Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede (Cod. Civ. 2697).


SEZIONE II
Del beneficio d'inventario


Art. 484 Accettazione col beneficio d'inventario
L'accettazione col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 490 e seguenti, 510, 2830) si fa mediante dichiarazione, ricevuta (Cod. Civ. 1350) da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario (*) in cui si è aperta la successione (Cod. Civ. 456), e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale (*) (att. Cod. Civ. 52, 53).
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione (Cod. Civ. 456, 459, 507 2° comma, 509 2° comma, 2648).
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.
Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.
(*) Parole così sostituite dall'art.143, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.
Art. 485 Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (Cod. Civ. 456) o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale (*) del luogo in cui si e aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi (Cod. Proc. Civ. 749).
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta (Cod. Civ. 470 e seguenti) o rinunzia (Cod. Civ. 519 e seguenti) all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice (Cod. Civ. 476) .
(*) Parola così sostituita dall'art. 144, d. lgs 19 febbraio 1998, n. 51
Art. 486 Poteri
Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.
Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinche la rappresenti in giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).
Art. 487 Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni
Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto (Cod. Civ. 480).
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 485; in mancanza, e considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.
Art. 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria
Il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice.
L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione (Cod. Proc. Civ. 749 4° comma).
Art. 489 Incapaci
I minori, gli interdetti e gli inabilitati (Cod. Civ. 414 e seguente) non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 471, 472), se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione (Cod. Civ. 431), qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.
Art. 490 Effetti del beneficio d'inventario
L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede (Cod. Civ. 2830, 2941, n. 5, L. fall. 12 1° comma).
Conseguentemente:
l) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte (Cod. Civ. 448);
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (Cod. Civ.564, 1203);
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505) o vi rinunzi.
Art. 491 Responsabilità dell'erede nell'amministrazione
L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave (Cod. Civ. 496, 531).
Art. 492 Garanzia
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia (Cod. Civ. 1179; Cod. Proc. Civ. 750) per il valore dei beni mobili (Cod. Civ. 812) compresi nell'inventario, per i frutti (Cod. Civ. 820) degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione
L'erede decade dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 494, 505, 509, 564), se aliena o sottopone a pegno (Cod. Civ. 2784 e seguenti) o ipoteca (Cod. Civ. 2808 e seguenti) beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione scritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
Art. 494 Omissioni o infedeltà nell'inventario
Dal beneficio d'inventario decade (Cod. Civ. 493, 505, 509, 564) l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità (Cod. Civ. 762), o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti (Cod. Civ. 527).
Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono (Cod. Civ. 498, 2906) ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità (Cod. Civ. 2741, 2830).
Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore (Cod. Civ. 649), nei limiti del valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (Cod. Civ. 2934 e seguenti).
Art. 496 Rendimento del conto
L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti, 747 e seguente.; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178).
Art. 497 Mora nel rendimento del conto
L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora (Cod. Civ. 1219) a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.
Art. 498 Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione
Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti (Cod. Civ. 502), ma deve provvedere alla liquidazione (Cod. Civ. 503) dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari (Cod. Civ. 499 e seguenti).
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione (Cod. Civ. 456), invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia (att. civ. 52 3° comma).
Art. 499 Procedura di liquidazione
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie (Cod. proc. civ. 747- 748). Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio (Cod. Civ. 2745 e seguenti) o a ipoteca (Cod. Civ. 2808), i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate (Cod. Civ. 2882) sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.
L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione (Cod. Civ. 2741 e seguenti). Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie (Cod. Civ. 649), sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.
Art. 500 Termine per la liquidazione
L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Art. 501 Reclami
Compiuto lo stato di graduazione (Cod. Civ. 499 2° comma), il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami (Cod. Proc. Civ. 778) i trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.
Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari
Divenuto definitivo lo stato di graduazione (Cod. Civ. 501) o passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede (Cod. Proc. Civ. 474).
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione (Cod. Civ. 1179).
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (Cod. Civ. 495).
Art. 503 Liquidazione promossa dall'erede
Anche quando non vi e opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti (att. Cod. Civ. 132).
Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce all'erede di valersi .di questa procedura.
Art. 504 Liquidazione nel caso di più eredi
Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario (Cod. Civ. 510), ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Art. 505 Decadenza dal beneficio
L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493,494, 509, 564).
Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503 dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'art. 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari (Cod. Civ. 503 2° comma) .
In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari (Cod. civ. 509).
Art. 506 Procedure individuali
Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499.
I crediti a termine diventano esigibili (Cod. Civ. 1186). Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e munito di garanzia reale (Cod. Civ. 2747, 2796, 2808) su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 e sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari (Cod. Civ. 1282). I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.
Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498), se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari (Cod. Civ. 1977 e seguenti).
A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'art. 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza (Cod. Civ. 43); deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni (att. 52, 53), annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari (Cod. Civ. 2643) e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili (Cod. Civ. 2663).
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (Cod. Civ. 2649).
L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari (Cod. Civ. 1177, 2930).
Art. 508 Nomina del curatore
Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale (*) del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (Cod. Civ. 1387).
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53).
Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione (Cod. Civ.499 2° comma), spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502.
(*) Parola così sostituita dall'art.144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.
Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505), ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere (Cod. Civ. 505 4° comma), il tribunale (*) del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53), annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili (Cod. Civ. 2663).
L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (Cod. Civ. 2644).
(*) Parola così sostituita dall'art.144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.
Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
Art. 511 Spese
Le spese dell'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguente), dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità.


CAPO VI
Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede


Art. 512 Oggetto della separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede (490).
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie (2741, 2772) sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Art. 513 Separazione contro i legatari di specie
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie (649).
Art. 514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non e stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti (att. 54).
Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti (756).
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione (2741 e seguenti).
Art. 515 Cessazione della separazione
L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione (1179) per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato.
Art. 516 Termine per l'esercizio del diritto alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
Art. 517 Separazione riguardo ai mobili
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, se non e ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
Art. 518 Separazione riguardo agli immobili
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche (2827 e seguenti), indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche (2808 e seguenti).


CAPO VII
Della rinunzia all'eredità


Art. 519 Dichiarazione di rinunzia
La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni (att. 52, 53, 133).
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
Art. 520 Rinunzia condizionata, a termine o parziale
E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (475).
Art. 521 Retroattività della rinunzia
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile (556), salve le disposizioni degli artt. 551 e 552.
Art. 522 Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione (467 e seguenti) e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante e solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Art. 523 Devoluzione nelle successioni testamentarie
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione (688) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione (4672), la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.
Art. 524 Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (2652, 2740).
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia (2934 e seguenti).
Art. 525 Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non e prescritto (480) contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.
Art. 526 Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o e stato scoperto il dolo (1442).
Art. 527 Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.


CAPO VIII
Dell'eredità giacente


Art. 528 Nomina del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non e nel possesso di beni ereditari (458 e seguenti), il pretore del mandamento in cui si e aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53).
Art. 529 Obblighi del curatore
Il curatore e tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal pretore il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.
Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ. 783).
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2).
Art. 531 Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa (491).
Art. 532 Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.
Art. 533 Nozione
L'erede può (2652, 2690) chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni (1158 e seguenti).
Art. 534 Diritti dei terzi
L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.
Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.
La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede (2648) e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente (2652, n. 7).
Art. 535 Possessore di beni ereditari
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni (1148 e seguenti).
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo (2038).
E possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave (1147).


CAPO X
Dei legittimari

SEZIONE I
Dei diritti riservati ai legittimari


Art. 536 Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi (467), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Art. 537 Riserva a favore dei figli legittimi e naturali
Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale (459, 231, 573), a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.
Art. 538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi
Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'art. 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.
Art. 539 (abrogato)
Art. 540 Riserva a favore del coniuge
A favore del coniuge (459) è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144), e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Art. 541 (abrogato)
Art. 542 Concorso di coniuge e figli
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale (459, 231, 258) a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'art. 537.
Art. 543 (abrogato)
Art. 544 Concorso di ascendenti legittimi e coniuge
Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge (459), a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.
Art. 545-547 (abrogati)
Art. 548 Riserva a favore del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), ai sensi del secondo comma dell'art. 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

Art. 549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro (733 e seguenti).
Art. 550 Lascito eccedente la porzione disponibile
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia (1872) il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (556), i legittimari (536), ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare (1350) la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede (588).
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.
Art. 551 Legato in sostituzione di legittima
Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato (649 e seguenti) e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede (588). Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Art. 552 Donazione e legati in conto di legittima
Il legittimario che rinunzia all'eredità (519 e seguenti), quando non si ha rappresentazione (467), può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti (521-2); ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione (564-2), se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni (554 e seguenti), restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.


SEZIONE II
Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari


Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima (457), nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata (537 e seguenti) ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quantohanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione (557 e seguenti) nei limiti della quota medesima (2652).
Art. 555 Riduzione delle donazioni
Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (att. 135).
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
Art. 556 Determinazione della porzione disponibile
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull'asse così formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (537 e seguenti, 737; att. 135-2).
Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione
La riduzione delle donazioni (809) e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (537 e seguenti).
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione (458).
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario (484 e seguenti).
Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
Art. 559 Modo di ridurre le donazioni
Le donazioni (809) si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Art. 560 Riduzione del legato o della donazione d'immobili
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile (812), la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente (720).
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
Art. 561 Restituzione degli immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri (2683, 2690).
I frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale (1148).
Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente (2652), il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili (2652, n. 8).
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (1153 e seguenti).
Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
Art. 564 Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione
Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario (484 e seguenti) non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto (439 e seguenti).
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare (737 e seguenti) alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (553; att. 1352).
Il legittimario che succede per rappresentazione (467 e seguenti) deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente (740; att. 1352).
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.


TITOLO II
DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME (=Erbrecht)


Art. 565 Categorie dei successibili
Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.


CAPO I
Della successione dei parenti


Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali
Al padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'art. 537.

Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326).
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (300-2).

Art. 568 Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono (459) il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art. 569 Successione degli ascendenti
A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, ne altri ascendenti, succedono (459) i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.
Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono (463, 521) venire alla successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 569, laquota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.
Art. 572 Successione di altri parenti
Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi (76), senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77, 586).
Art. 573 Successione dei figli naturali
Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (250 e seguenti), salvo quanto è disposto dall'art. 580.
Art. 574-576 (abrogati)
Art. 577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia ne coniuge, ne discendenti o ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado (Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costit., con Sent. 14 aprile 1969, n. 79).
Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale
Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio (250 e seguenti).
Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.
Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio (280 e seguenti), l'altro è escluso dalla successione.
Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori
Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.
Se vi sono genitori, l'eredita è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori (538).
Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili
Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.


CAPO II
Della successione del coniuge


Art. 581 Concorso del coniuge con i figli
Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali (257), il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
Art. 582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali (459), ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.
Art. 583 Successione del solo coniuge
In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.
Art. 584 Successione del coniuge putativo
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'art. 540.
Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.
Art. 585 Successione del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 548.


CAPO III
Della successione dello stato



Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato
In mancanza di altri successibili (459, 572) l'eredità è devoluta allo Stato (473). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.


TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

CAPO I
Disposizioni generali



Art. 587 Testamento
Il testamento è un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (978, 1920, 2821).
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento (254, 256, 338, 348, 355, 424-3, 466), hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento (601 e seguenti), anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Art. 588 Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale (633, 637, 647) e attribuiscono la qualità di erede (1141, 1399), se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Art. 589 Testamento congiuntivo o reciproco
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, ne a vantaggio di un terzo ne con disposizione reciproca (458).
Art. 590 Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle
La nullità della disposizione testamentaria (att. 137), da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione (1444).


CAPO II
Della capacità di disporre per testamento


Art. 591 Casi d'incapacità
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare:
l) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente (414);
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (590, 620, 621, 623).


CAPO III
Della capacità di ricevere per testamento


Art. 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata (250 e seguenti), non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge (573 e seguenti).
I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
Art. 593 (abrogato)
Art. 594 Assegno ai figli naturali non riconoscibili
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'art. 279, un assegno vitalizio nei limiti stabilitidall'art. 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
Art. 595 (abrogato)
Art. 596 Incapacità del tutore e del protutore
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo (385 e seguenti), quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore (360).
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
Art. 597 Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.
Art. 598 Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto
Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.
Art. 599 Persone interposte
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace (738, 740, 779, 780, 2728).
NOTA Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre 1970).
Art. 600 Enti non riconosciuti
Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile (620 e seguenti, 640) non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.
Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi (att. 3).


CAPO IV
Della forma dei testamenti

SEZIONE I
Dei testamenti ordinari


Art. 601 Forme
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.
Art. 602 Testamento olografo
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (684).
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore (591), della priorità di data tra più testamenti (682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (651, 656, 657).
Art. 603 Testamento pubblico
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Art. 604 Testamento segreto
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Art. 605 Formalità del testamento segreto
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna (685) personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Art. 606 Nullità del testamento per difetto di forma
Il testamento è nullo (1418 e seguenti) quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio.
Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato (1441 e seguenti) su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Art. 607 Validità del testamento segreto come olografo
Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.
Art. 608 Ritiro di testamento segreto od olografo
Il testamento segreto è il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano (685).
A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.
Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.


SEZIONE II
Dei testamenti speciali



Art. 609 Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni
Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie (601 e seguenti), perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal pretore o dal conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.
Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.
Art. 610 Termine di efficacia
Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.
Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.
Art. 611 Testamento a bordo di nave
Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.
Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.
Art. 612 Forme
Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo (Cod. Nav. 169 e seguenti), ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Art. 613 Consegna
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Al ritorno della nave nello Stato, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.

Art. 614 Verbale di consegna
L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Art. 615 Termine di efficacia
Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli artt. 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.
Art. 616 Testamento a bordo di aeromobile
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli artt. 611 e 615.
Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli artt. 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.
Il testamento è annotato sul giornale di rotta (Cod. Nav. 772, 888).
Art. 617 Testamento dei militari e assimilati
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore (43).
Art. 618 Casi e termini d'efficacia
Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.
Art. 619 Nullità
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli (1418 e seguenti) quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606 (590).


SEZIONE III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti


Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore (p. 490 e seguente).
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione (456), che sia fissato un termine per la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (50, 58).
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario (685).
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (att. 3, 7).
Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque vi ha interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620.
Art. 622 Comunicazione dei testamenti alla pretura
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione si è aperta la successione (456), copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento pubblico (att. 55).
Art. 623 Comunicazione agli eredi e legatari
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (43).


CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati

SEZIONE I
Disposizioni generali


Art. 624 Violenza, dolo, errore
La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo (1427 e seguenti).
L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.
L'azione (2652, 2960) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.
Art. 625 Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione
Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare (628).
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
Art. 626 Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre (1345, 1418 e seguenti).
Art. 627 Disposizione fiduciaria
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace (2034).
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.
Art. 628 Disposizione a favore di persona incerta
E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.
Art. 629 Disposizioni a favore dell'anima
Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648.
Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.
Art. 630 Disposizioni a favore dei poveri
Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.
La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.
Art. 631 Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo
E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità (590).
Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare (588) in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.
Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (456), dopo avere assunto le opportune informazioni (Cod. Proc. Civ. 751).
Art. 632 Determinazione di legato per arbitrio altrui
E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato (590).
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.


SEZIONE II
Delle disposizioni condizionali, a termine e modali


Art. 633 Condizione sospensiva o risolutiva
Le disposizioni a titolo universale o particolare (588) possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva (646, 1353; att. 139).
Art. 634 Condizioni impossibili o illecite
Nelle disposizioni testamentarie (558) si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'art. 626 (1354).
Art. 635 Condizione di reciprocità
E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario (458).
Art. 636 Divieto di nozze
E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori (634; att. 138).
Tuttavia il legatario di usufrutto (978 e seguenti) o di uso, di abitazione (1021 e seguenti) o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.
Art. 637 Termine
Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale (588) il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare (459).
Art. 638 Condizione di non fare o di non dare
Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.
Art. 639 Garanzia in caso di condizione risolutiva
Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario (Cod. Proc. Civ. 750) di prestare idonea garanzia (1179) a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.
Art. 640 Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine
Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato può essere costretto (Cod. Proc. Civ. 750) a dare idonea garanzia (1179) al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.
Art. 641 Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
Art. 642 Persone a cui spetta l'amministrazione
L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione (688 e seguenti), ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento (674 e seguenti).
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo (565).
In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.
Art. 643 Amministrazione in caso di eredi nascituri
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente (462). A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.
Se è chiamato un concepito (462), l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre (320).
Art. 644 Obblighi e facoltà degli amministratori
Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente (528 e seguenti).
Art. 645 Condizione sospensiva potestativa senza termine
Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria perché fissi questo termine (Cod. Proc. Civ. 749).
Art. 646 Retroattività della condizione
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo (1360); ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti (820) se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni (2941 e seguenti).
Art. 647 Onere
Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere (629).
Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione (1179).
L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Art. 648 Adempimento dell'onere
Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato (Cod. Proc. Civ. 99).
Nel caso d'inadempimento dell'onere l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria (677), se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione (2652).


SEZIONE III
Dei legati (=Vermächtnisse)

Art. 649 Acquisto del legato
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.
Quando oggetto del legato e la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore (2648).
Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.
Art. 650 Fissazione di un termine per la rinunzia
Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare (481).
Art. 651 Legato di cosa dell'onerato o di un terzo
Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato è obbligato (1137) ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario (1478), ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo (1474).
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.
Art. 652 Legato di cosa solo in parte del testatore
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente (1480).
Art. 653 Legato di cosa genericamente determinata
E' valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte (669).
Art. 654 Legato di cosa non esistente nell'asse
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.
Art. 655 Legato di cosa da prendersi da certo luogo
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero, quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.
Art. 656 Legato di cosa del legatario
Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della successione (456).
Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento (651).
Art. 657 Legato di cosa acquistata dal legatario
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'art. 686.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.
Art. 658 Legato di credito o di liberazione da debito
Il legato di un credito o di liberazione (1236) da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore (1262).
Art. 659 Legato a favore del creditore
Se il testatore, senza fare menzione del debito (2735), fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
Art. 660 Legato di alimenti
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Art. 661 Prelegato
Il legato a favore di uno dei coeredi è a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare.
Art. 662 Onere della prestazione del legato
Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.
Art. 663 Legato imposto a un solo erede
Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo (483, 1315).
Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con denaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.
Art. 664 Adempimento del legato di genere
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al, egatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dar cose di qualità non inferiore alla media (1178); ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredità, il legatario può scegliere la migliore.
Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell'art. 631 (Cod. Proc. Civ. 751).
Art. 665 Scelta nel legato alternativo
Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo (1286).
Art. 666 Trasmissione all'erede della facoltà di scelta
Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.
La scelta fatta è irretrattabile (1286).
Art. 667 Accessioni della cosa legata
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze (817 e seguenti), deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità del secondo comma dell'art. 686.
Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.
Art. 668 Adempimento del legato
Se la cosa legata è gravata da una servitù (1027 e seguenti), da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario.
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice (1863 e seguenti), un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto (756).
Art. 669 Frutti della cosa legata
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento (821).
Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo (651), ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
Art. 670 Legato di prestazioni periodiche
Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.
Si può tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti (660).
Art. 671 Legati e oneri a carico del legatario
Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata (7932).
Art. 672 Spese per la prestazione del legato
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
Art. 673 Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (1256 e seguenti).


SEZIONE IV
Del diritto di accrescimento


Art. 674 Accrescimento tra coeredi
Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni (558), senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare (70, 72, 463, 523), la sua parte si accresce agli altri.
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituti nella quota medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore (688).
E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).
Art. 675 Accrescimento tra collegatari
L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione (467).
Art. 676 Effetti dell'accrescimento
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Art. 677 Mancanza di accrescimento
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi (565), e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (648).
Art. 678 Accrescimento nel legato di usufrutto
Quando a più persone è legato un usufrutto (978) in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto (982).
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.


SEZIONE V
Della revocazione delle disposizioni testamentarie


Art. 679 Revocabilità del testamento
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto (458).
Art. 680 Revocazione espressa
La revocazione espressa può farsi soltanto con un.nuovo testamento (587), o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.
Art. 681 Revocazione della revocazione
La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.
Art. 682 Testamento posteriore
Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.
Art. 683 Testamento posteriore inefficace
La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questa rimane senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace (592 e seguenti) o indegno (463 e seguenti), ovvero ha rinunziato all'eredità o al legato.
Art. 684 Distruzione del testamento olografo
Il testamento olografo (602) distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.
Art. 685 Effetti del ritiro del testamento segreto
Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trova depositato (608), non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo (607).
Art. 686 Alienazione e trasformazione della cosa legata
L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto (1500), revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso (1472), ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore.
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione (667).
E' ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.
Art. 687 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le disposizioni a titolo universale o particolare (588), fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benché postumo, o legittimato (280 e seguenti) o adottivo (291, 314-326), ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti).
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione (467 e seguenti), la disposizione ha il suo effetti.


CAPO VI
Delle sostituzioni

SEZIONE I
Della sostituzione ordinaria


Art. 688 Casi di sostituzione ordinaria
Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità (70, 72, 463, 523).
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.
Art. 689 Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca
Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più .
La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.
Art. 690 Obblighi dei sostituiti
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale (676, 677).
Art. 691 Sostituzione ordinaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.


SEZIONE II
Della sostituzione fedecommissaria


Art. 692 Sostituzione fedecommissaria
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima (737), a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverrà la pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla.
Art. 693 Diritti e obblighi dell'istituito
L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario (981 e seguenti).
Art. 694 Alienazione dei beni
L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
Art. 695 Diritti dei creditori personali dell'istituito
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
Art. 696 Devoluzione al sostituito
L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.
Art. 697 Sostituzione fedecommissaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.
Art. 698 Usufrutto successivo
La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne (796).
Art. 699 Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili
E' valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita (1865 e seguenti).


CAPO VII
Degli esecutori testamentari

Art. 700 Facoltà di nomina e di sostituzione
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.
Art. 701 Persone capaci di essere nominate
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi (2, 394, 424, 710; Cod. Pen. 32).
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.
Art. 702 Accettazione e rinunzia alla nomina
L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione (456), e deve essere annotata nel registro delle successioni (703; att. 52, 53).
L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione (Cod. Proc. Civ. 749), decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.
Art. 703 Funzioni dell'esecutore testamentario
L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.
Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.
L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia (1176) e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredità (519 e seguenti) o ad accettarla col beneficio d'inventario (484 e seguenti).
Art. 704 Rappresentanza processuale
Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore (Cod. Proc. Civ. 102). Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.
Art. 705 Apposizione di sigilli e inventario
L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti) quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.
Egli in tal caso fa redigere l'inventario (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.
Art. 706 Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario
Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.
Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
Art. 707 Consegna dei beni all'erede
L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.
Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia (1179) per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.
Art. 708 Disaccordo tra più esecutori testamentari
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi (Cod. Proc. Civ. 750).
Art. 709 Conto della gestione
L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno (Cod. Proc. Civ. 263).
Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari (703).
Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente (1292), per la gestione comune.
Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.
Art. 710 Esonero dell'esecutore testamentario
Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L'autorità giudiziaria, prima di provvede re, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti (Cod. Proc. Civ. 750).
Art. 711 Retribuzione
L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità.
Art. 712 Spese
Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità.


TITOLO IV
DELLA DIVISIONE

CAPO I
Disposizioni generali


Art. 713 Facoltà di domandare la divisione
I coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti, 1111 e seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 e seguenti).
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.
Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.
Art. 714 Godimento separato di parte dei beni
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo (1102, 1158 e seguenti).
Art. 715 Casi d'impedimento alla divisione
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito (462), la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla legittimità (244 e seguenti) o sulla filiazione naturale (263 e seguenti) di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede (600).
L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti (462).
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.
Art. 716 (abrogato)
Art. 717 Sospensione della divisione per ordine del giudice
L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario (1111).
Art. 718 Diritto ai beni in natura
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti (1114).
Art. 719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari (752 e seguenti), si procede (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti) alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti (2646).
Quando occorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori (721, 723).
Art. 720 Immobili non divisibili
Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto (2646; Cod. Proc. Civ. 748).
Art. 721 Vendita degli immobili
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Art. 722 Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale (846 e seguenti).
Art. 723 Resa dei conti
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Art. 724 Collazione e imputazione
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo (737 e seguenti), conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
Art. 725 Prelevamenti
Se i beni donati non sono conferiti in natura (746, 750), o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote (1113).
I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.
Art. 726 Stima e formazione delle parti
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
Art. 727 Norme per la formazione delle porzioni
Salvo quanto è disposto dagli artt. 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota (1114).
Si deve tuttavia evitare per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.
Art. 728 Conguagli in danaro
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro (2817, n. 2).
Art. 729 Assegnazione o attribuzione delle porzioni
L'assegnazione delle porzioni eguali e fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte (2646, 2685).
Art. 730 Deferimento delle operazioni a un notaio
Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione (456).
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.
Art. 731 Suddivisione tra stirpi
Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.
Art. 732 Diritto di prelazione
Il coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti) a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine (2964) di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria (1502).
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Art. 733 Norme date dal testatore per la divisione
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario (706): la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.
Art. 734 Divisione fatta dal testatore
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile (536 e seguenti).
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge (566 e seguenti), se non risulta una diversa volontà del testatore.
Art. 735 Preterizione di eredi e lesione di legittima
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari (536) o degli eredi istituiti è nulla.
Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi (553 e seguenti).
Art. 736 Consegna dei documenti
Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.
I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione (456), su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.


CAPO II
Della collazione (=Vergleich)

Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione
I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile (556).
Art. 738 Limiti della collazione per il coniuge
Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.
Art. 739 Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.
Art. 740 Donazioni fatte all'ascendente dell'erede
Il discendente che succede per rappresentazione (467) deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo.
Art. 741 Collazione di assegnazioni varie
E' soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.
Art. 742 Spese non soggette a collazione
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, ne quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (809).
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770.
Art. 743 Società contratta con l'erede
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa (2704).
Art. 744 Perimento della cosa donata
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario (1256).
Art. 745 Frutti e interessi
I frutti (820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione (456).
Art. 746 Collazione d'immobili
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.
Art. 747 Collazione per l'imputazione
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione (456).
Art. 748 Miglioramenti, spese e deterioramenti
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione (456, 1150).
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti (1152).
Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.
Art. 750 Collazione di mobili
La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione (456, att. 1353).
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente (1474) al tempo dell'aperta successione.
Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.
Art. 751 Collazione del danaro
La collazione del danaro donato (1923) si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione (1277 e seguenti).
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.


CAPO III
Del pagamento dei debiti


Art. 752 Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto (1295, 1315).
Art. 753 Immobili gravati da rendita redimibile
Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile (1865 e seguenti), può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita (1866), salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.
Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire (1119) i coeredi.
Art. 754 Pagamento dei debiti e rivalsa
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria (1295, 1315 e seguenti) e ipotecariamente per l'intero (2809). Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art. 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori (1201 e seguenti).
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.
Art. 755 Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Art. 756 Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato (2858 e seguenti) e l'esercizio del diritto di separazione (512 e seguenti); ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (1203, 2866).


CAPO IV
Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote


Art. 757 Diritto dell'erede sulla propria quota
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto (719, 720), e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari (2646, 2825).
Art. 758 Garanzie tra coeredi
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione (1483 e seguenti).
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
Art. 759 Evizione subita da un coerede
Se alcuno dei coeredi subisce evizione (1483), il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione (att. 140).
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.
Art. 760 Inesigibilità di crediti
Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione (1267).
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita (1864) è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.


CAPO V
Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione


Art. 761 Annullamento per violenza o dolo
La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto (1442).
Art. 762 Omissione di beni ereditari
L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.
Art. 763 Rescissione per lesione
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto (1448 e seguenti).
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore (734 e seguente), quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.
L'azione si prescrive (2941 e seguente) in due anni dalla divisione.
Art. 764 Atti diversi dalla divisione
L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
L'azione non è ammessa contro la transazione (1965 e seguenti) con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
Art. 765 Vendita del diritto ereditario fatta al coerede
L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario (477, 1542 e seguenti) fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi (14484).
Art. 766 Stima dei beni
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.
Art. 767 Facoltà del coerede di dare il supplemento
Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati (1450).
Art. 768 Alienazione della porzione ereditaria
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza cessata.
Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.


TITOLO V
DELLE DONAZIONI

CAPO I
Disposizioni generali



Art. 769 Definizione
La donazione è il contratto (782, 1321 e seguenti) col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto (1376) o assumendo verso la stessa una obbligazione.
Art. 770 Donazione rimuneratoria
E' donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione (797, 805).
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi (742, 809).
Art. 771 Donazione di beni futuri
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante (1348). Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi (1419 e seguenti) salvo che si tratti di frutti non ancora separati (820).
Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose (816) e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
Art. 772 Donazione di prestazioni periodiche
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.
Art. 773 Donazione a più donatari
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri (676).


CAPO II
Della capacità di disporre e di ricevere per donazione


Art. 774 Capacità di donare
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni (2, 394, 424, 427). E' tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt. 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale (397).
Art. 775 Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa (428).
L'azione si prescrive (2962) in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta (428, 1442 e seguenti).
Art. 776 Donazione fatta dall'inabilitato
La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata (799, 1442) se fatta dopo che è stato promosso il giudizio d'inabilitazione (427).
Il curatore dell'inabilitato per prodigalità (415) può chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.
Art. 777 Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.
Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
Art. 778 Mandato a donare
E' nullo (1421 e seguenti) il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.
E' peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti i determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
Art. 779 Donazione a favore del tutore o protutore
E' nulla (1418 e seguenti) la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto (385 e seguenti) o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell'art. 599.
Art. 780 (abrogato)
Art. 781 Donazione tra coniugi (Art. dichiarato illegittimo: C. Cost. 27 giugno 1973, n. 91)
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi (1418 e seguenti).


CAPO III
Della forma e degli effetti della donazione



Art. 782 Forma della donazione
La donazione deve essere fatta per atto pubblico (2699), sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare (17). Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata.
Art. 783 Donazioni di modico valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (812) è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Art. 784 Donazione a nascituri
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione benché non ancora concepiti (462).
L'accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli artt. 320 e 321.
Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia (1179). I frutti (820) maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.
Art. 785 Donazione in riguardo di matrimonio
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio (165 e seguenti, 437), sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio (805).
L'annullamento del matrimonio (117 e seguenti) importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede (128) non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio (1 148).
La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.
Art. 786 Donazione a ente non riconosciuto
La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento (att. 2-3). La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.
Salvo diversa disposizione del donante, i frutti (820) maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.
Art. 787 Errore sul motivo della donazione
La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità (1428 e seguenti).
Art. 788 Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla (799) la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità (1345, 1418 e seguenti).
Art. 789 Inadempimento o ritardo nell'esecuzione
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
Art. 790 Riserva di disporre di cose determinate
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.
Art. 791 Condizione di riversibilità
Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.
Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.
Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.
Art. 792 Effetti della riversibilità
Il patto di riversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote (2817, 2832) o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.
E' valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite (540 e seguenti) sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.
Art. 793 Donazione modale <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Trust/PeneVidari.html>
La donazione può essere gravata da un onere.
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi (2652, n. 1).
Art. 794 Onere illecito o impossibile
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla (1421 e seguenti) la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante. (788).
Art. 795 Divieto di sostituzione
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà (688 e seguenti).
La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.
Art. 796 Riserva di usufrutto
E' permesso al donante di riservare l'usufrutto (978 e seguenti, 1002-3) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente (698).
Art. 797 Garanzia per evizione
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate (1483 e seguenti), nei casi seguenti (168, 180):
l) se ha espressamente promesso la garanzia;
2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria (770), nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.
Art. 798 Responsabilità per vizi della cosa
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo (1490 e seguenti).
Art. 799 Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle
La nullità della donazione da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione (590, 1444).


CAPO IV
Della revocazione delle donazioni


Art. 800 Cause di revocazione
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Art. 801 Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta (2652) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 (att. 141).
Art. 802 Termini e legittimazione ad agire
La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione (2964 e seguenti).
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno (2964) dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione (att. 141).
Art. 803 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti), fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già concepito al tempo della donazione.
Art. 804 Termine per l'azione
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni (2964 e seguenti) dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale.
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
Art. 805 Donazioni irrevocabili
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie (770) e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio (785).
Art. 806 Inammissibilità della rinunzia preventiva
Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Art. 807 Effetti della revocazione
Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda (1148; Cod. Proc. Civ. 163).
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.
Art. 808 Effetti nei riguardi dei terzi
La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa (2652, n. 1).
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali (959, 981, 1021 e seguenti) che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.
Art. 809 Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 (1237, 1411, 1875, 1920), sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli (800 e seguenti), nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari (553 e seguenti).
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770 e aquelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione.




LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'




TITOLO I
DEI BENI
CAPO I
Dei beni in generale


Art. 810 Nozione
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.


SEZIONE I
Dei beni nell'ordine corporativo


[Art. 811 Disciplina corporativa] (*)
(*) Articolo abrogato a norma dell'art. 3 d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287.


SEZIONE II
Dei beni immobili e mobili


Art. 812 Distinzione dei beni
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (Cod. Civ. 1350).
Sono mobili tutti gli altri beni (Cod. Civ. 923, 1153).
Art. 813 Distinzione dei diritti
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti (*).
(*) Per ciò che concerne le miniere, il Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 dispone all'art. 22 che "la miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili" e l'art. 23, 2° comma, dispone che "sono considerati come mobili imateriali estratti, le provviste, gli arredi".
Art. 814 Energie
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico (*).
(*) In materia di coltivazione delle risprse geotermiche a scopo energetico, cfr. legge 9 dicembre 1986, n. 896 e relatiuvo regolamento di attuazione (d.p.r. 27 maggio 1991, n. 395).
Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano (Cod. Civ. 507, 534, 609, 819, 1156, 1162, 2683 e seguenti, 2750, 2779, 2810, 2914, 2915; Cod. Nav. 245 e seguenti, 861 e seguenti) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.
Art. 816 Universalità di mobili
E' considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (Cod. Civ. 727, 2° comma, 771, 2° comma, 994, 1010, 1156, 1160, 1170, 2784, 2914 n. 3).
Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
Art. 817 Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa (*).
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (Cod. Civ. 952, 957, 981, 1021, 1022, 1027; Cod. Nav. 246 e seguenti, 862 e seguenti).
(*) Per ciò che concerne le pertinenze delle miniere, cfr. art. 23, Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Art. 818 Regime delle pertinenze
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (Cod. Civ. 667, 817, 1477, 2811, 2912), se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (*).
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (Cod. Civ. 2643; Cod. Nav. 247, 2° comma, 863).
(*) Per ciò che concerne i parcheggi, ai sensi dell'art. 9, 5° comma, legge 214 marzo 1989, n. 122, i parcheggi realizzati ai sensi dell'art. 9 della medesima legge non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare cui sono legati da vincolo pertinenziale.
Art. 819 Diritti dei terzi sulle pertinenze
La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore (Cod. Civ. 2704), quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri (Cod. Civ. 815, 2863; Cod. Nav. 247, 1° comma, 863).


SEZIONE II
Dei frutti


Art. 820 Frutti naturali e frutti civili
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura (771, 1472).
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali (1224, 1282, 1815), i canoni enfiteutici (957 e seguenti), le rendite vitalizie (1872 e seguenti) e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni (1571 e seguenti).
Art. 821 Acquisto dei frutti
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce (1477, 1775), salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri (181, 896, 959, 984, 1021, 1148, 1615, 1960, 2791). In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto (2041).
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.


CAPO II
Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici


Art. 822
Demanio pubblico (=staatliche Güter)
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Art. 823 Condizione giuridica del demanio pubblico
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e seguenti, 694 e seguenti).
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (948 e seguenti) e del possesso (1168 e seguenti) regolati dal presente codice.
Art. 824 Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
Art. 825 Diritti demaniali su beni altrui
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica (Costit. 843), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari (Cod. Nav. 745) e le navi da guerra .
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio.
NOTA Gli artt. 1, 2 e 3, L. 27 dicembre 1977, n. 968, riportano quanto segue:
"Art. 1 - La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.
Art. 2 - Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo art. 12 vietano l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.
Art. 3 - In conformità di quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2 è vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione.
E' altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge".
Art. 827 Beni immobili vacanti
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.
Art. 828 Condizione giuridica dei beni patrimoniali
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Art. 829 Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.
Art. 830 Beni degli enti pubblici non territoriali
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828.
Art. 831 Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto
I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.


TITOLO II
DELLA PROPRIETA'
CAPO I
Disposizioni generali


Art. 832 Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Art. 833 Atti d'emulazione
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Art. 834 Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità (Costit. 42, 43).
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
Art. 835 Requisizioni
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
Art. 836 Vincoli e obblighi temporanei
Per le cause indicate dall'articolo precedente l'autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole (Costit. 44).
Art. 837 Ammassi
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi (2617).
Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.
Art. 838 Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico
Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché (le norme dell'ordinamento corporativo e) le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità (att. 56).
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica.
Art. 839 Beni d'interesse storico e artistico
Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.


CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 840
Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino.
Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere (826).
Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali (Cod. Nav. 714 e seguenti).

Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle (Cod. Nav. 823).

Art. 841 Chiusura del fondo
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (1054, 1064).

Art. 842
Caccia e pesca
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Art. 843
Accesso al fondo
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale (896, 924; Cod. Pen. 637).

Art. 844
Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Art. 845
Regole particolari per scopi di pubblico interesse
La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.


SEZIONE II
Del riordinamento della proprietà rurale


Art. 846 Minima unità colturale
Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni (713, 1116) e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale.
S'intende per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.
Art. 847 Determinazione della minima unità colturale
L'estensione della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorità amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali. [Le funzioni delle associazioni professionali sono ora di pertinenza dei Consigli degli Ordini (art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)].
Art. 848 Sanzione dell'inosservanza
Gli atti compiuti contro il divieto dell'art. 846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto (att. 57).
Art. 849 Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie
Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi (2932), pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento (att. 57).
Art. 850 Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale (846) appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica (862).
Art. 851 Trasferimenti coattivi
Il consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento (854 e seguenti).
Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
Art. 852 Terreni esclusi dai trasferimenti
Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi:
l) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;
2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi;
3) le aree fabbricabili;
4) gli orti, i giardini, i parchi;
5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.
Art. 853 Trasferimento dei diritti reali
Nei trasferimenti coattivi le servitù prediali (1027) sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione.
Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
Le ipoteche (2808) che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su una quota, l'immobile è espropriato per intero e il credito è collocato, secondo il grado dell'ipoteca (2852), sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca medesima.
Art. 854 Notifica e trascrizione del piano di riordinamento
Il piano di riordinamento dev'essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.
Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni (2645).
Art. 855 Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento
Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso (1032).
Art. 856 Competenza dell'autorità giudiziaria
Nelle materie indicate dagli artt. 850 e seguenti è salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.


SEZIONE III
Della bonifica integrale


Art. 857 Terreni soggetti a bonifica
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.
Art. 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere
Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.
Art. 859 Opere di competenza dello Stato
Il piano generale indicato dall'articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato (860).
Art. 860 Concorso dei proprietari nella spesa
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
Art. 861 Opere di competenza dei privati
I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.
Art. 862 Consorzi di bonifica
All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.
A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a uno di essi.
I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio.
Essi sono persone giuridiche pubbliche (11) e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.
Art. 863 Consorzi di miglioramento fondiario
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.
Essi sono persone giuridiche private (12 e seguenti). Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.
Art. 864 Contributi consorziali
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria (2775).
Art. 865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi
Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.
L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie (1179).


SEZIONE IV
Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali


Art. 866 Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi
Anche indipendentemente da un piano di bonifica (857 e seguenti), i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.
Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.
Art. 867 Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati
Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia.
Art. 868 Regolamento protettivo dei corsi d'acqua
I proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche. indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.


SEZIONE V
Della proprietà edilizia (=Wohnungseigentum)


Art. 869 Piani regolatori
I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.
Art. 870 Comparti
Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi all'espropriazione a norma delle leggi in materia.
Art. 871 Norme di edilizia e di ornato pubblico
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.
Art. 872 Violazione delle norme di edilizia
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate (2933).


SEZIONE VI
Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi


Art. 873 Distanze nelle costruzioni
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
Art. 874 Comunione forzosa del muro sul confine
Il proprietario di un fondo continguo al muro altrui può chiederne la comunione (2932) per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Art. 875 Comunione forzosa del muro che non è sul confine
Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro il termine (2964) di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.
Art. 876 Innesto nel muro sul confine
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'art. 874, ma deve pagare un'indennità per l'innesto.
Art. 877 Costruzioni in aderenza
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza (904), ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Art. 878 Muro di cinta
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.
Art. 879 Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa
Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime (822 e seguenti), né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall'art. 877.
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.
Art. 880 Presunzione di comunione del muro divisorio
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.
Art. 881 Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio
Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.
Art. 882 Riparazioni del muro comune
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno (1104), salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione (1350, 2643), purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.
La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Art. 883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune
Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.
Art. 884 Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, ne eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.
Art. 885 Innalzamento del muro comune
Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata (903). Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'art. 874.
Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.
Art. 886 Costruzione del muro di cinta
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
Art. 887 Fondi a dislivello negli abitati
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
Art. 888 Esonero dal contributo nelle spese
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
Art. 889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Art. 890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza (Cod. Pen. 675).
Art. 891 Distanze per canali e fossi
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via (911).
Art. 892 Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
l) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osserva no le distanze prescritte dall'articolo precedente.
Art. 894 Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Art. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.
Art. 897 Comunione di fossi
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
Art. 898 Comunioni di siepi
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
Art. 899 Comunione di alberi
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.


SEZIONE VII
Delle luci e delle vedute



Art. 900 Specie di finestre
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Art. 901 Luci
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
Art. 902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci
L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.
Art. 903 Luci nel muro proprio o nel muro comune
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
Se il muro è comune (874 e seguenti) nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire (885).
Art. 904 Diritto di chiudere le luci
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza (874 e seguenti) .
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
Art. 905 Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via pubblica.
Art. 906 Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Art. 907 Distanza delle costruzioni dalle vedute
Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino (1027 e seguenti), il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.


SEZIONE VIII
Dello stillicidio


Art. 908 Scarico delle acque piovane
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.


SEZIONE IX
Delle acque


Art. 909 Diritto sulle acque esistenti nel fondo
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.
Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri fondi.
Art. 910 Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo
Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.
Art. 911 Apertura di nuove sorgenti e altre opere
Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne, o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell'art. 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.
Art. 912 Conciliazione di opposti interessi
Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere utile, l'autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o si vuol destinare.
L'autorità giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.
Art. 913 Scolo delle acque
Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.
Art. 914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 921 (863 e seguenti).
Art. 915 Riparazione di sponde e argini
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in via d'urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.
Art. 916 Rimozione degli ingombri
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.
Art. 917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Art. 918 Consorzi volontari
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.
L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto (1418, 2725).
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
Art. 919 Scioglimento del consorzio
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.
Art. 920 Norme applicabili
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione (1100 e seguenti).
Art. 921 Consorzi coattivi
Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario (863).
Il consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità (865).


CAPO III
Dei modi di acquisto della proprietà



Art. 922 Modi di acquisto
La proprietà si acquista per occupazione (923 e seguenti), per invenzione (927 e seguenti), per accessione (934 e seguenti), per specificazione (940), per unione o commistione (939), per usucapione (1158 e seguenti), per effetto di contratti (1376 e seguenti), per successione a causa di morte (456 e seguenti) e negli altri modi stabiliti dalla legge.


SEZIONE I
Dell'occupazione e dell'invenzione


Art. 923 Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione (827).
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca (842) [Secondo l’art. 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968 (vedi nota all'art. 826), a fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato].
Art. 924 Sciami di api
Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo (843); se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
Art. 925 Animali mansuefatti
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno (843).
Essi appartengono a chi se ne è impossessato (932), se non sono reclamati entro venti (2964) giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
Art. 926 Migrazione di colombi, conigli e pesci
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
Art. 927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (1140).
Art. 932 Tesoro
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647).
Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni delle leggi speciali (826).
Art. 933 Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali (Cod. Nav. 510 e seguenti, 1227).
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili (Cod. Nav. 993 e seguenti).


SEZIONE II
Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione


Art. 934 Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo (952 e seguenti) o dalla legge (975-3, 986-2, 1150-5, 1593).
Art. 935 Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se e in colpa grave.
In ogni caso la rivendicazione dei materiali (948) non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).
Art. 936 Opere fatte da un terzo con materiali propri
Quando le piantagioni (956), costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo (1150).
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte (2933). Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (1147).
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).
Art. 937 Opere fatte da un terzo con materiali altrui
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido (1292 e seguenti) al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.
Art. 938 Occupazione di porzione di fondo attiguo
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi (2964) dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può (2908) attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore e tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.
Art. 939 Unione e commistione
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
Art. 940 Specificazione
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
Art. 941 Alluvione
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.
Art. 942 Terreni abbandonati dalle acque correnti
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico (822).
NOTA Articolo così sostituito dall'art. 1, Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali).
Art. 943 Laghi e stagni
Il terreno che l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell'acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
Art. 944 Avulsione
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale si e unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all'altro proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.
Art. 945 Isole e unioni di terra
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico (822).
(Se l'isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà).
(La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola).
NOTA La parte fra parentesi è stata abrogata dall'art. 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.
Art. 946 Alveo abbandonato
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
NOTA Articolo così sostituito dall'art. 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.

Art. 947 Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso
Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per i fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell'art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.
NOTA Articolo così sostituito dall'art. 4 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.


CAPO IV
Delle azioni a difesa della proprietà



Art. 948 Azione di rivendicazione
Il proprietario può rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697) da chiunque la possiede o detiene (1140) e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione (1158 e seguenti).
Art. 949 Azione negatoria
Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di temerne pregiudizio (1079).
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può anche chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno (1170).
Art. 950 Azione di regolamento di confini
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Art. 951 Azione per apposizione di termini
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.


TITOLO III
DELLA SUPERFICIE


Art. 952 Costituzione del diritto di superficie

Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà (934, 1350, 2643).
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

Art. 953 Costituzione a tempo determinato
Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (2816).

Art. 954 Estinzione del diritto di superficie
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell'art. 2816.
I contratti di locazione (1596), che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine (999).
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni (2934 e seguenti, 2816).

Art. 955 Costruzioni al disotto del suolo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui (840).

Art. 956 Divieto di proprietà separata delle piantagioni
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni (821) separatamente dalla proprietà del suolo.


TITOLO IV
DELL'ENFITEUSI (*)
(*) V. anche L. 22 luglio 1966, n. 607, sub Leggi Speciali, voce Contratti e controversie agrarie.

Art. 957 Disposizioni inderogabili
L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti (att. 142 e seguente).
Il titolo (587, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648) non può tuttavia derogare alle norme contenute negli artt. 958, 2° comma, 961, 2° comma, 962, 965, 968, 971 e 973.
Art. 958 Durata
L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo (2815).
L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.
Art. 959 Diritti dell'enfiteuta
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo (820 e seguente), sul tesoro (932) e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali (840).
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni (817 e seguenti, 934 e seguenti, 2810).
Art. 960 Obblighi dell'enfiteuta
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali.
L'enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.
Art. 961 Pagamento del canone
L'obbligo del pagamento del canone (2763, 2948) grava solidalmente (1292 e seguenti) su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finché dura la comunione.
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
Art. 962 Revisione del canone (abrogato)
Art. 963 Perimento totale o parziale del fondo
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.
Se e perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua (975).
La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento (2964 e seguenti).
Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennità e ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.
Nel caso di espropriazione per pubblico interesse (834), l'indennità si ripartisce a norma del comma precedente.
Art. 964 Imposte e altri pesi
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.
Art. 965 Disponibilità del diritto dell'enfiteuta
L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi (1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810), sia per atto di ultima volontà (587, 2648).
Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente (att. 145).
Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni (1379).
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi (1960) verso il concedente ed e tenuto a questi solidalmente (1292 e seguenti) con l'acquirente.
Art. 966 Prelazione a favore del concedente (abrogato)
Art. 967 Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente (1292 e seguenti) col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente.
In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non può pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione (1264).
Art. 968 Subenfiteusi
La subenfiteusi non è ammessa.
Art. 969 Ricognizione
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima del compimento del ventennio (2720).
Per atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione (2699, 2702). Le spese dell'atto sono a carico del concedente.
Art. 970 Prescrizione del diritto dell'enfiteuta
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni (2934 e seguenti).
Art. 971 Affrancazione
Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra (1203) nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.
Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.
L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma (2815) risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale (1284). Le modalità sono stabilite da leggi speciali (att. 58).
Art. 972 Devoluzione
Il conducente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico (2653, n. 2):
l) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;
2) se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone (1219). La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza (2655), ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda (att. 149).
La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 971.
Art. 973 Clausola risolutiva espressa
La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa (1456) non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione.
Art. 974 Diritti dei creditori dell'enfiteuta
I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni (2900), valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione (1119) per l'avvenire (att. 149).
I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione (2653, n. 2).
Art. 975 Miglioramenti e addizioni
Quando cessa l'enfiteusi all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna.
Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto il suo credito.
Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo (att. 157).
Art. 976 Locazioni concluse dall'enfiteuta
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.
Art. 977 Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.


TITOLO V
DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE
CAPO I
Dell'usufrutto
SEZIONE I
Disposizioni generali


Art. 978 Costituzione
L'usufrutto è stabilito dalla legge (324, 540 e seguenti, 581, 1153) o dalla volontà dell'uomo (587, 1350 n. 2, 1376, 2643 n. 2, 2684). Può anche acquistarsi per usucapione (1158 e seguenti).
Art. 979 Durata
La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario (678, 698, 796, 853, 1014).
L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trenta anni (999, 1014).
Art. 980 Cessione dell'usufrutto
L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo (1002, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810).
La cessione dev'essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario (1292).


SEZIONE II
Dei diritti nascenti dall'usufrutto


Art. 981 Contenuto del diritto di usufrutto
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare (1998), fermi i limiti stabiliti in questo capo.
Art. 982 Possesso della cosa
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 1002.
Art. 983 Accessioni
L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa (817 e seguenti, 934 e seguenti).
Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi (1284) sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.
Art. 984 Frutti
I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto (820 s )
Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso (199; att. 150).
Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti (821).
Art. 985 Miglioramenti
L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa (att. 157).
L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento della indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia (1179, Cod. Proc. Civ. 119).
Art. 986 Addizioni
L'usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all'usufruttuario un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti (att. 157).
Art. 987 Miniere, cave e torbiere
L'usufruttuario gode delle cave e torbiere (826) già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario.
Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.
Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono al: l'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.
Art. 988 Tesoro
Il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l'usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore (932).
Art. 989 Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto
Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.
Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.
Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.
Art. 990 Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti
Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.
Art. 991 Alberi fruttiferi
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.

Art. 992 Pali per vigne e per altre coltivazioni
L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.
Art. 993 Semenzai
L'usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo della estrazione e per la rimessa dei virgulti.
Art. 994 Perimento delle mandrie o dei greggi
Se l'usufrutto e stabilito sopra una mandria o un gregge, l'usufruttuario e tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandria o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.
Se la mandria o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
Art. 995 Cose consumabili
Se l'usufrutto comprende cose consumabili (7502), l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta.
Mancando la stima, e in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità (1258).
Art. 996 Cose deteriorabili
Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto e soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.
Art. 997 Impianti, opifici e macchinari
Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni (1004), il proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità (2651).
Art. 998 Scorte vive e morte
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.
Art. 999 Locazioni concluse dall'usufruttuario
Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico (2699) o da scrittura privata di data certa (2704) anteriore, continuano per la durata stabilita (1599), ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.
Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto (att. 51).
Art. 1000 Riscossione di capitali
Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto (1998), è necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti (260 e seguenti).
Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorità giudiziaria (1998).


SEZIONE III
Degli obblighi nascenti dall'usufrutto


Art. 1001 Obbligo di restituzione. Misura della diligenza
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 995 (2930).
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (1176).
Art. 1002 Inventario e garanzia
L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano (982).
Egli è tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario (Cod. Proc. Civ. 769). Quando l'usufruttuario è dispensato dal fare l'inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia (1179). Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori (324). Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto (796); ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.
L'usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni (982) prima di aver adempiuto gli obblighi su indicati.
Art. 1003 Mancanza o insufficienza della garanzia
Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui e tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione è affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorità giudiziaria (att. 59);
il danaro è collocato a interesse (1000-2);
i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, e fatta dall'autorità giudiziaria;
le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse (1000-2).
In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.
Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.
Art. 1004 Spese a carico dell'usufruttuario
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Art. 1005 Riparazioni straordinarie
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse (1284) delle somme spese per le riparazioni straordinarie.
Art. 1006 Rifiuto del proprietario alle riparazioni
Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e in facoltà dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato (2756; att. 152).
Art. 1007 Rovina parziale di edificio accessorio
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetusta o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.
Art. 1008 Imposte e altri pesi a carico del l'usufruttuario
L'usufruttuario è tenuto per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.
Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto (984).
Art. 1009 Imposte e altri pesi a carico del proprietario
Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse (1284) della somma pagata.
Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.
Art. 1010 Passività gravanti su eredità in usufrutto
L'usufruttuario di un'eredità o di una quota di eredità (588) è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredità stessa sia gravata.
Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l'usufrutto, e in facoltà dell'usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell'usufrutto.
Se l'usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla quale l'usufruttuario deve corrispondergli l'interesse (1284) durante l'usufrutto, o può vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.
Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa è fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all'autorità giudiziaria in caso di dissenso. L'espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.
Art. 1011 Ritenzione per le somme anticipate
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta (att. 152).
Art. 1012 Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù
Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario e tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.
L'usufruttuario può far riconoscere (2653) l'esistenza delle servitù a favore del fondo (1079) o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo (949); egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario (Cod. Proc. Civ. 102).
Art. 1013 Spese per le liti
Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.


SEZIONE IV
Estinzione e modificazioni dell'usufrutto


Art. 1014 Estinzione dell'usufrutto
Oltre quanto è stabilito dall'art. 979 (328), l'usufrutto si estingue:
l) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni (2934 e seguenti);
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona (2814);
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito (1016 e seguenti).
Art. 1015 Abusi dell'usufruttuario
L'usufrutto può anche cessare per l'abuso (2561, 2814) che faccia l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni (1004).
L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata.
I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l'avvenire (2900).
Art. 1016 Perimento parziale della cosa
Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.
Art. 1017 Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi
Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno.
Art. 1018 Perimento dell'edificio
Se l'usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali.
La stessa disposizione si applica se l'usufrutto e stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi (1284) sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.
Art. 1019 Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario
Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l'usufruttuario non può opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest'ultima.
Art. 1020 Requisizione o espropriazione
Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità relativa (1000).


CAPO II
Dell'uso e dell'abitazione


Art. 1021 Uso
Chi ha il diritto d'uso di una cosa, può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti (821) per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (1023 e seguenti, 1100).
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
Art. 1022 Abitazione
Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Art. 1023 Ambito della famiglia
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto e sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi (291 e seguenti), i figli naturali riconosciuti (250 e seguenti) e gli affiliati (404 e seguenti), anche se l'adozione, il riconoscimento o l'affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi (att. 153).
Art. 1024 Divieto di cessione
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere (853) o dare in locazione.
Art. 1025 Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione
Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario (1004 e seguenti).
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.
Art. 1026 Applicabilità delle norme sull'usufrutto
Le disposizioni relative all'usufrutto (978 e seguenti) si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.


TITOLO VI
DELLE SERVITU' PREDIALI
CAPO I
Disposizioni generali


Art. 1027 Contenuto del diritto
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (1072, 1100).
Art. 1028 Nozione dell'utilità
L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo (1073 e seguente).
Art. 1029 Servitù per vantaggio futuro
E' ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
E' ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato (1472).
Art. 1030 Prestazioni accessorie
Il proprietario del fondo servente non e tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti (1069 e seguente, 1090 e seguente).
Art. 1031 Costituzione delle servitù
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente (853, 1032 e seguenti) o volontariamente (1058 e seguenti). Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (1061 e seguente).


CAPO II
Delle servitù coattive


Art. 1032 Modi di costituzione
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, e costituita con sentenza (2908, 2643 n. 14, 2932). Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge (853 e seguenti).
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta.
Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù.


SEZIONE I
Dell'acquedotto e dello scarico coattivo


Art. 1033 Obbligo di dare passaggio alle acque
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Art. 1034 Apertura di nuovo acquedotto
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto è dovuta un'indennità da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.
Art. 1035 Attraversamento di acquedotti
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al di sopra o al di sotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi (1090).
Art. 1036 Attraversamento di fiumi o di strade
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.
Art. 1037 Condizioni per la costituzione della servitù
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto e il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Art. 1038 Indennità per l'imposizione della servitù
Prima di imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.
Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri incarichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno all'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.
Art. 1039 Indennità per il passaggio temporaneo
Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità indicati dall'articolo precedente è ristretto alla sola metà, ma con l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.
Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della scadenza del termine mediante il pagamento dell'altra metà con gli interessi legali (1284) dal giorno in cui il passaggio è stato praticato; scaduto il termine, non si tiene più conto di ciò che è stato pagato per la concessione temporanea.
Art. 1040 Uso dell'acquedotto
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente.
Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'art. 1038.
La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte canale o viceversa.
Art. 1041 Letto dell'acquedotto
E' sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti.
Art. 1042 Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui
Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione.
Art. 1043 Scarico coattivo
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.
Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.
Art. 1044 Bonifica
Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell'indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d'acqua o da qualunque altro colatoio.
Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino una spesa proporzionata allo scopo, l'autorità giudiziaria dà le disposizioni per assicurare l'interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, può essere assegnata una congrua indennità a coloro che al prosciugamento si sono opposti.
Art. 1045 Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in. forza dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinche queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.
Art. 1046 Norme per l'esecuzione delle opere
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli artt. 1035 e 1036.


SEZIONE II
Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa


Art. 1047 Contenuto della servitù
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo però di pagare la indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno (1032).
Art. 1048 Obblighi degli utenti
Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.


SEZIONE III
Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo


Art. 1049 Somministrazione di acqua a un edificio
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve (1032) consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'art. 1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della derivazione e l'indennità dovuta (2908, 2932).
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.
Art. 1050 Somministrazione di acqua a un fondo
Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.


SEZIONE IV
Del passaggio coattivo


Art. 1051 Passaggio coattivo
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto (1032) di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire (1350) in quella parte in cui l'accesso alla via pubblica e più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Art. 1052 Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria (2908) solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o della industria.
Art. 1053 Indennità
Nei casi previsti dai due articoli precedenti e dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038.
Art. 1054 Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità (att. 154).
La stessa norma si applica in caso di divisione (1111).
Art. 1055 Cessazione dell'interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo.


SEZIONE V
Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche


Art. 1056 Passaggio di condutture elettriche
Ogni proprietario è tenuto (2908) a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.
Art. 1057 Passaggio di vie funicolari
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.


CAPO III
Delle servitù volontarie


Art. 1058 Modi di costituzione
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto (1061, 1321, 1350 n. 4, 2643 n. 4) o per testamento (649 e seguenti, 2648).
Art. 1059 Servitù concessa da uno dei comproprietari
La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente (1108).
La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente-e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.
Art. 1060 Servitù costituite dal nudo proprietario
Il proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto (981, 1078).


CAPO IV
Delle servitù acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia


Art. 1061 Servitù non apparenti
Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione (1158, att. 158) o per destinazione del padre di famiglia (1062).
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Art. 1062 Destinazione del padre di famiglia
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova (2697 e seguente), che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.


CAPO V Dell'esercizio delle servitù



Art. 1063 Norme regolatrici
L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.
Art. 1064 Estensione del diritto di servitù
Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.
Se il fondo viene chiuso (841), il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.
Art. 1065 Esercizio conforme al titolo o al possesso
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
Art. 1066 Possesso delle servitù
Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.
Art. 1067 Divieto di aggravare o diminuire l'esercizio della servitù
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Art. 1068 Trasferimento della servitù in luogo diverso
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.
Tuttavia, se l'originario esercizio e divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo (1350, 2643).
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza (Cod. Proc. Civ. 163) del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.
L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.
Art. 1069 Opere sul fondo servente
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge (1030).
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Art. 1070 Abbandono del fondo servente
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per !a conservazione della servitù (1030), può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante (1350, 2643).
Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Art. 1071 Divisione del fondo dominante o del fondo servente
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.


CAPO VI
Dell'estinzione delle servitù



Art. 1072 Estinzione per confusione
La servitù si estingue (853, 2812), quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente.
Art. 1073 Estinzione per prescrizione
La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni (2934 e seguenti).
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l'interruzione della prescrizione (2941 e seguenti) a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
Art. 1074 Impossibilità di uso e mancanza di utilità
L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.
Art. 1075 Esercizio limitato della servitù
La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero (att. 158).
Art. 1076 Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso
L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.
Art. 1077 Servitù costituite sul fondo enfiteutico
Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione (958, 970, 972).
Art. 1078 Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto
Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale (166 bis).


CAPO VII
Delle azioni a difesa delle servitù



Art. 1079 Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio (949) e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative (1168 e seguenti). Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni (2933).


CAPO VIII
Di alcune servitù in materia di acque
SEZIONE I
Della servitù di presa o di derivazione di acqua


Art. 1080 Presa d'acqua continua
Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante.
Art. 1081 Modulo d'acqua
Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di acqua, la quantità deve esprimersi in relazione al modulo.
Il modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente.
Esso è un corpo d'acqua che scorre nella costante quantità di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.
Art. 1082 Forma della bocca e dell'edificio derivatore
Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.
Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.
In mancanza di titolo o di possesso, la forma è determinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 1083 Determinazione della quantità d'acqua
Quando la quantità d'acqua non è stata determinata, ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso.
Se però è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non è ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.
Art. 1084 Norme regolatrici della servitù
Per l'esercizio della servitù di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso (1066), si osservano gli usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
Art. 1085 Tempo d'esercizio della servitù
Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio di autunno a quello di primavera.
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.
L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.
Art. 1086 Distribuzione per ruota
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.
Art. 1087 Acque sorgenti o sfuggite
Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.
Art. 1088 Variazione del turno tra gli utenti
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.
Art. 1089 Acqua impiegata come forza motrice
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
Art. 1090 Manutenzione del canale
Nella servitù di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in istato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante (1030).
Art. 1091 Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.
Art. 1092 Deficienza dell'acqua
La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.
Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente.
Tuttavia l'autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti (att. 60), può modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua è destinata.
Il concedente dell'acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennità in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall'autorità giudiziaria.
Art. 1093 Riduzione della servitù
Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso e dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.


SEZIONE II
Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua


Art. 1094 Servitù attiva degli scoli
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.
Art. 1095 Usucapione della servitù attiva degli scoli
Nella servitù attiva degli scoli il termine per l'usucapione (1158) comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti (1061) destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.
Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purché non vi sia titolo, segno o prova in contrario.
Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.
Art. 1096 Diritti del proprietario del fondo servente
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonare in tutto o in parte l'irrigazione.
Art. 1097 Diritto agli avanzi d'acqua
Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta (1066) per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e dovuta.
Art. 1098 Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante (1069).
Art. 1099 Sostituzione di acqua viva
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantità è determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.


TITOLO VII
DELLA COMUNIONE
CAPO I
Della comunione in generale


Art. 1100 Norme regolatrici
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge (Cod. Nav. 258 e seguenti, 872 e seguenti) non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti (2711).
Art. 1101 Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (1164).
Art. 1103 Disposizioni della quota
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI (2825).
Art. 1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto (882).
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido (1292 e seguenti) con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Art. 1105 Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (1106).
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore (872).
Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
Art. 1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni (2964) dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte (1109).
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.
E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
l) nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art. 1108 (1137-2).
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
Art. 1110 Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione (1506); l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri (717).
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e stato stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Art. 1112 Cose non soggette a divisione
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizione
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione (2646) anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900 e seguenti).
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale (2646, 2685, 2825).
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione (737 e seguenti).
Art. 1114 Divisione in natura
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (718 e seguenti).
Art. 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido (1292) contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
Art. 1116 Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità (713 e seguenti, 757 e seguenti), in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.


CAPO II
Del condominio negli edifici


Art. 1117 Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
l) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente e proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione (1104).
Art. 1119 Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Art. 1122 Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art. 1123 Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti).
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (att. 63).
Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (att. 68 e seguenti).
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (att. 68 e seguenti).
Art. 1127 Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli e inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128 Perimento totale o parziale dell'edificio
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni e destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere (2932) agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Art. 1129 Nomina e revoca dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (att. 64).
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro (att. 71).
Art. 1130 Attribuzioni dell'amministratore
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Art. 1131 Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato (att. 64) ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni (2964) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133 Provvedimenti presi dall'amministratore
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore e ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.
Art. 1134 Spese fatte dal condomino
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente (1110).
Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
Oltre a quanto e stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede (att. 66):
1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
NOTE Deroghe alle maggioranze previste dagli artt. 1120 e 1136 sono previste nelle seguenti leggi:
- Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art. 2 (eliminazione delle barriere architettoniche);
- Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 (realizzazione dei parcheggi nei condomini);
- Legge 2 gennaio 1991 n 10, art. 26 (contenimento dei consumi energetici);
Legge 17 febbraio 1992 n. 127, art 15 (recupero del patrimonio edilizio).
Art. 1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini (1105).
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa (1109).
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Art. 1138 Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini e superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (att. 68 e seguenti, 155)
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129 (att. 71). Esso può essere impugnato a norma dell'art. 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (att. 72, 155).
Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo (att. 156) si osservano le norme sulla comunione in generale (att. 61-72).


TITOLO VIII
DEL POSSESSO
CAPO I
Disposizioni generali


Art. 1140 Possesso
Il possesso e il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
Art. 1141 Mutamento della detenzione in possesso
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.
Art. 1142 Presunzione di possesso intermedio
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Art. 1143 Presunzione di possesso anteriore
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.
Art. 1144 Atti di tolleranza
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
Art. 1145 Possesso di cose fuori commercio
Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.
Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico (822, 824).
Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e data altresì l'azione di manutenzione (1170).
Art. 1146 Successione nel possesso. Accessione del possesso
Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione (456, 460).
Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
Art. 1147 Possesso di buona fede
E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (535).
La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede e presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.

CAPO II Degli effetti del possesso


SEZIONE I
Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa


Art. 1148 Acquisto dei frutti
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno (820 e seguente). Egli, fino alla restituzione della cosa risponde verso il rivendicante (948) dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia (1176).
Art. 1149 Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti
Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art. 821 (1282).
Art. 1150 Riparazioni, miglioramenti e addizioni
Il possessore, anche se di mala fede ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.
L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.
Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, e dovuta una indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (att. 157).
Art. 1151 Pagamento delle indennità
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie (1179).
Art. 1152 Ritenzione a favore del possessore di buona fede
Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione (948) e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti (2756).
Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.


SEZIONE II
Del possesso di buona fede di beni mobili


Art. 1153 Effetti dell'acquisto del possesso
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno (981, 1021, 2784).
Art. 1154 Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa
A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa, non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
Art. 1155 Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri
Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile
(812), quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Art. 1156 Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri (815 e seguente, 2683 e seguenti; Cod. Nav. 146 e seguenti,753 e seguenti).
Art. 1157 Possesso di titoli di credito
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV (1944)


SEZIONE III
Dell'usucapione


Art. 1158
Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari


La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

Art. 1159 Usucapione decennale
Colui che acquista in buona fede da chi non e proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto (2643 e seguenti), ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

Art. 1159-bis Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.

Art. 1160 Usucapione delle universalità di mobili
L'usucapione di un'universalità di mobili (816) o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede (1147) da chi non e proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

Art. 1161 Usucapione dei beni mobili
In mancanza di titolo idoneo (922), la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.

Art. 1162 Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri (815, 2683; Cod. Nav. 146 e seguenti, 753 e seguenti), in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà (1321) e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento (981, 1021).

Art. 1163 Vizi del possesso
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità e cessata.

Art. 1164 Interversione del possesso
Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.

Art. 1165 Applicazione di norme sulla prescrizione
Le disposizioni generali sulla prescrizione (2934 e seguenti), quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione (2941 e seguenti) e al computo dei termini (2962 e seguenti) si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.

Art. 1166 Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore
Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ne l'impedimento derivante da condizione o da termine (2935), ne le cause di sospensione indicate dall'art. 2942.
L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti (954, 970, 1014).

Art. 1167 Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso
L'usucapione è interrotta (2945) quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione (2953) diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.

CAPO III Delle azioni a difesa del possesso

Art. 1168 Azione di reintegrazione
Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa (1140), tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).
Art. 1169 Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio
La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare (1321), fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.
Art. 1170 Azione di manutenzione
Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili (816) può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).
L'azione e data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.


TITOLO IX
DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO


Art. 1171 Denunzia di nuova opera
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione della opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).
Art. 1172 Denunzia di danno temuto
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per i danni eventuali.

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

CAPO I
Disposizioni preliminari






Art. 1173 Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto (Cod. Civ. 1321 e seguenti), da fatto illecito (Cod. Civ. 2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (Cod. Civ. 433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in conformità dell'ordinamento giuridico.
Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (Cod. Civ. 1256 e seguente, 1411 e seguenti).
Art. 1175 Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (Cod. Civ. 1337, 1358).


CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni

SEZIONE I
Dell'adempimento in generale


Art. 1176 Diligenza nell'adempimento <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lozupone-1997/note.htm>
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (Cod. Civ. 703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (Cod. Civ. 1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).
Art. 1177 Obbligazione di custodire
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
Art. 1178 Obbligazione generica
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media (Cod. Civ. 664).
Art. 1179 Obbligo di garanzia
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale (Cod. Civ. 1943-1), ovvero altra sufficiente cautela (Cod. Proc. Civ. 1 19).
Art. 1180 Adempimento del terzo
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Art. 1181 Adempimento parziale
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e divisibile (Cod. Civ. 1314 e seguenti, 1384), salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1182 Luogo dell'adempimento
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione (Cod. Civ. 1774) o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono (att. Cod. Civ. 159).
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta (1510).
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio (43) che il creditore ha al tempo della scadenza (1209, 1219, 1498). Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione è ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (att. 159).
Art. 1183 Tempo dell'adempimento
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (1219-2). Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice (1331, 1817).
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.
Art. 1184 Termine
Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi (1563, 1771, 1816).
(vedere anche eggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1185 Pendenza del termine
Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza (1206), salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Tuttavia il debitore non può ripetere (2034) ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato (2041).
Art. 1186 Decadenza dal termine
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (1274, 1299, 1313, 1844, 1850, 1867 e seguente, 1877, 2743).
Art. 1187 Computo del termine
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'art. 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Art. 1188 Destinatario del pagamento
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato (1444).
Art. 1189 Pagamento al creditore apparente
Il debitore che esegue il pagamento (2726) a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti).
Art. 1190 Pagamento al creditore incapace
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo (316, 320, 357, 374, 394, 424) non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (1443, 2726).
Art. 1191 Pagamento eseguito da un incapace
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità (193-3, 1950, 2034).
Art. 1192 Pagamento eseguito con cose altrui
Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno (1218).
Art. 1193 Imputazione del pagamento
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti (1194 e seguente, 1249, 2726).
Art. 1194 Imputazione del pagamento agli interessi
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi (1282) e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.
Art. 1195 Quietanza con imputazione
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo (1439) o sorpresa da parte del creditore (2726).
Art. 1196 Spese del pagamento
Le spese del pagamento sono a carico del debitore (204, 672, 1215, 1245, 1475).
Art. 1197 Prestazione in luogo dell'adempimento
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta (1320). In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita (1483 e seguenti, 1490 e seguenti), salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Art. 1198 Cessione di un credito in luogo dell'adempimento
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito (1260), l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti (2928).
E' salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
Art. 1199 Diritto del debitore alla quietanza
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza (2704) e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
Art. 1200 Liberazione dalle garanzie
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.


SEZIONE II
Del pagamento con surrogazione

Art. 1201 Surrogazione per volontà del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti (2843). La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
Art. 1202 Surrogazione per volontà del debitore
Il debitore, che prende a mutuo (1813) una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa (2704);
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.
Art. 1203 Surrogazione legale
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato (2866);
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito (754 e seguenti), aveva interesse di soddisfarlo (1299, 2871);
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario (484 e seguenti), che paga con danaro proprio i debiti (490) ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge (756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1949).
Art. 1204 Terzi garanti
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.
Art. 1205 Surrogazione parziale
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.


SEZIONE III
Della mora del creditore


Art. 1206 Condizioni
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione (att. 160).
Art. 1207 Effetti
Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se è accettata dal creditore.
Art. 1208 Requisiti per la validità dell'offerta
Affinché l'offerta sia valida è necessario:
l) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui (1188 e seguenti);
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore (1184);
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione (1353 e seguenti)
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio (1182);
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato (att. 73 e seguenti).
Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitano la disponibilità (1200; Cod. Proc. Civ. 678).
Art. 1209 Offerta reale e offerta per intimazione
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale (att. 73 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 126).
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ. 137 e seguenti).
Art. 1210 Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori
Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito (att. 77, 78).
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
Art. 1211 Cose deperibili o di dispendiosa custodia
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal pretore a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo (2797; Cod. Proc. Civ. 529 e seguenti).
Art. 1212 Requisiti del deposito
Per la validità del deposito è necessario:
1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata (att. 744);
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito (att. 78; Cod. Proc. Civ. 126);
4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata (att. 73).
Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito (att. 73, 76, 251).
Art. 1213 Ritiro del deposito
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito (2878).
Art. 1214 Offerta secondo gli usi e deposito
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli artt. 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212 (att. 73-1, 77), se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Art. 1215 Spese
Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
Art. 1216 Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nella intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209 (att. 73, 75).
Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta (att. 79).
Art. 1217 Obbligazioni di fare
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile (att. 80).
L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso (2931).


CAPO III
Dell'inadempimento delle obbligazioni


Art. 1218 Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).
Art. 1219 Costituzione in mora
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
Art. 1220 Offerta non formale
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.
Art. 1221 Effetti della mora sul rischio
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.
Art. 1222 Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.
Art. 1223 Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).
Art. 1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro (1277 e seguenti), sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale (1284), gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra (2697) di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
Art. 1225 Prevedibilità del danno <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Alpa-1995/alpa.html>
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.
Art. 1226 Valutazione equitativa del danno
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (2056 e seguenti).
Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (2056 e seguenti).
Art. 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilità
E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).
E' nullo (1421 e seguenti) altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31).


CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento

SEZIONE I
Della novazione


Art. 1230 Novazione oggettiva
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Art. 1231 Modalità che non importano novazione
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine è ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.
Art. 1232 Privilegi, pegno e ipoteche
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito (2878).
Art. 1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti (1300), i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
Art. 1234 Inefficacia della novazione
La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria (2881).
Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425 e seguenti), la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (1444).
Art. 1235 Novazione soggettiva
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo (1268 e seguenti).


SEZIONE II
Della remissione

Art. 1236 Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore (1334), salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
Art. 1237 Restituzione volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione (2726) anche rispetto ai condebitori in solido (1301).
Se il titolo del credito è in forma pubblica (2699), la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva (2714; Cod. Proc. Civ. 475) fa presumere la liberazione, salva la prova contraria (2697).
Art. 1238 Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
Art. 1239 Fideiussori
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori (1936, 1945).
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.
Art. 1240 Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.


SEZIONE III
Della compensazione


Art. 1241 Estinzione per compensazione
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono (2917).
Art. 1242 Effetti della compensazione
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione (2934 e seguenti) non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Art. 1243 Compensazione legale e giudiziale
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
Art. 1244 Dilazione
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.
Art. 1245 Debiti non pagabili nello stesso luogo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento (1182, 1196).
Art. 1246 Casi in cui la compensazione non si verifica
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato (1168);
2) di credito per la restituzione di cose depositate (1766 e seguenti) o date in comodato (1803 e seguenti);
3) di credito dichiarato impignorabile (1881, 1923-l; Cod. Proc. Civ. 545);
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge (447, 248; 1272, 2271).
Art. 1247 Compensazione opposta da terzi garanti
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale (1945).
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno (2859, 2870).
Art. 1248 Inopponibilità della compensazione
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo (1263 e seguente), non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (1272, 2805).
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Art. 1249 Compensazione di più debiti
Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193.
Art. 1250 Compensazione rispetto ai terzi
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti (2917).
Art. 1251 Garanzie annesse al credito
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.
Art. 1252 Compensazione volontaria
Per volontà delle parti può avere luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.


SEZIONE IV
Della confusione



Art. 1253 Effetti della confusione
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono (470, 490) nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
Art. 1254 Confusione rispetto ai terzi
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito (2917).
Art. 1255 Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore (1936) e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.


SEZIONE V
Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore



Art. 1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (1218, 1463 e seguenti).
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla (1174).
Art. 1257 Smarrimento di cosa determinata
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1258 Impossibilità parziale
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (1464, 2175).
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subìto un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa (994 e seguenti).
Art. 1259 Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità (1203), e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento (1780).


CAPO V
Della cessione dei crediti
(vedere anche Legge 21 febbraio 1991, n. 52, Leggi Speciali, Factoring.

Art. 1260 Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito (1198) anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (323, 447, 1823).
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Art. 1261 Divieti di cessione
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni (1421 e seguenti, 2043).
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Art. 1262 Documenti probatori del credito
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica (2703) dei documenti.
Art. 1263 Accessori del credito
Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali (2843) e con gli altri accessori.
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno (1204).
Salvo patto contrario, la cessione non comprende. i frutti scaduti (820 e seguente).
Art. 1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (967-2, 1248, 1407-1, 2914).
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione (1978, 2559).
Art. 1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata (Cod. Proc. Civ. 137) per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa (2704), ancorché essa sia di data posteriore (2559).
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno (1978, 2914).
Art. 1266 Obbligo di garanzia del cedente
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione (797).
Art. 1267 Garanzia della solvenza del debitore
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia (2255). In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, è risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto (1421 e seguente).
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso (1198).



CAPO VI

Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo





Art. 1268 Delegazione cumulativa

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (1274 e seguenti).

Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.

Art. 1269 Delegazione di pagamento

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi. gli usi diversi.

Art. 1270 Estinzione della delegazione

Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.

Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.

Art. 1271 Eccezioni opponibili dal delegato

Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.

Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.

Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.

Art. 1272 Espromissione

Il terzo che, senza delegazione del debitore (1180), ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.

Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.

Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.

Art. 1273 Accollo

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (1411).

L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta (1413).

Art. 1274 Insolvenza del nuovo debitore

Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato.

Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.

Art. 1275 Estinzione delle garanzie

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle (1232, 2878).

Art. 1276 Invalidità della nuova obbligazione

Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi (2881).


CAPO VII

Di alcune specie di obbligazioni

SEZIONE I

Delle obbligazioni pecuniarie





Art. 1277 Debito di somma di danaro

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

Art. 1278 Debito di somma di monete non aventi corso legale

Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (1182).

Art. 1279 Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola "effettivo" o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

Art. 1280 Debito di specie monetaria avente valore intrinseco

Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Art. 1281 Leggi speciali

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i princìpi derivanti da leggi speciali.

Sono salve le disposizioni particolari concernenti pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

Art. 1282 Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente (2948 n. 4; Cod. Proc. Civ.161).

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni (1639, 1587) non producono interessi se non dalla costituzione in mora (1219).

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

Art. 1283 Anatocismo

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).

Art. 1284 Saggio degli interessi

Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno (att. 161).

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815, 1950, 2725).

NOTA Articolo così modificato dall'art. 1, Legge 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 16 dicembre 1990. Gli interessi legali, precedentemente, erano del 5%.


SEZIONE II

Delle obbligazioni alternative





Art. 1285 Obbligazione alternativa

Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra (1181).

Art. 1286 Facoltà di scelta

La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo (665).

La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo (666).

Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice (att. 81).

Art. 1287 Decadenza dalla facoltà di scelta

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.

Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.

Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice (631, 664; att. 81).

Art. 1288 Impossibilità di una delle prestazioni

L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione (1346 e seguenti) o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti (1256 e seguenti).

Art. 1289 Impossibilità colposa di una delle prestazioni

Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.

Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno (1223).

Art. 1290 Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili (1257) e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.

Art. 1291 Obbligazione con alternativa multipla

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.

Art. 1292 Nozione della solidarietà

L'obbligazione e in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Art. 1293 Modalità varie dei singoli rapporti

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.

Art. 1294 Solidarietà tra condebitori

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (441, 443, 752, 754, 961, 1314, 1408, 1682, 1944, 1948, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670).

Art. 1295 Divisibilità tra gli eredi

Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide (1261, 1318) tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote (752, 754).

Art. 1296 Scelta del creditore per il pagamento

Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale (Cod. Proc. Civ. 163).

Art. 1297 Eccezioni personali

Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Art. 1298 Rapporti interni tra debitori o creditori solidali

Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Art. 1299 Regresso tra condebitori

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi (2871).

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento (754, 755).

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta (1203 n. 3).

Art. 1300 Novazione

La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo (1230 e seguenti, 1268 e seguenti).

Art. 1301 Remissione

La remissione (1236 e seguenti) a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.

Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

Art. 1302 Compensazione

Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione (1241 e seguenti) il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

Art. 1303 Confusione

Se nella medesima persona si riuniscono (1253) le qualità di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.

Art. 1304 Transazione

La transazione (1965 e seguenti) fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Art. 1305 Giuramento

Il giuramento (2736 e seguenti) sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore o uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:

il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;

il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.

Art. 1306 Sentenza

La sentenza (2900) pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore, gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

Art. 1307 Inadempimento

Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori (1218), gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

Art. 1308 Costituzione in mora

La costituzione in mora (1219) di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

Art. 1309 Riconoscimento del debito

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

Art. 1310 Prescrizione

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione (2943 e seguenti) contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.

La sospensione della prescrizione (2941 e seguente) nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.

La rinunzia alla prescrizione (2937) fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

Art. 1311 Rinunzia alla solidarietà

Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.

Rinunzia alla solidarietà:

1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;

2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 1312 Pagamento separato dei frutti o degli interessi

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

Art. 1313 Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà

Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.


SEZIONE IV

Delle obbligazioni divisibili e indivisibili




Art. 1314 Obbligazioni divisibili

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale (1292), ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Art. 1315 Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore

Il beneficio della divisione (752) non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.

Art. 1316 Obbligazioni indivisibili

L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

Art. 1317 Disciplina delle obbligazioni indivisibili

Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali (1292 e seguenti), in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Art. 1318 Indivisibilità nei confronti degli eredi

L'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.

Art. 1319 Diritto di esigere l'intero

Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione della intera prestazione indivisibile (1772). Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi (1179).

Art. 1320 Estinzione parziale

Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito (1236 e seguenti) o ha consentito a ricevere un'altra il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.

La medesima disposizione si applica in caso di transazione (1965), novazione (1230, 1300), compensazione (1241, 1302) e confusione (1253, 1303).


TITOLO II

DEI CONTRATTI IN GENERALE

CAPO I

Disposizioni preliminari





Art. 1321 Nozione

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art. 1322 Autonomia contrattuale <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Business/Frignani-1997/Mendel.htm>

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti

Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Art. 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali

Salvo diverse disposizioni di legge le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (1334, 1414).


CAPO II

Dei requisiti del contratto






Art. 1325 Indicazione dei requisiti

I requisiti del contratto sono:

1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);

2) la causa (1343 e seguenti);

3) l'oggetto (1346 e seguenti);

4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).


SEZIONE I

Dell'accordo delle parti






Art. 1326 Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Art. 1327 Esecuzione prima della risposta dell'accettante

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

Art. 1328 Revoca della proposta e dell'accettazione

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

Art. 1329 Proposta irrevocabile

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità (414) del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

Art. 1330 Morte o incapacità dell'imprenditore

La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore (2082) nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace (1425) prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori (2082 e seguente) o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.

Art. 1331 Opzione

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.

Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice (1183).

Art. 1332 Adesione di altre parti al contratto

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originali.

Art. 1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.

Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali

Gli atti unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Art. 1335 Presunzione di conoscenza

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Art. 1336 Offerta al pubblico

L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Musy-1995/musy1.htm>

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375, 2208).

Art. 1338 Conoscenza delle cause d'invalidità

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto (1308).

Art. 1339 Inserzione automatica di clausole

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (1419, 1679, 1815, 1932).

Art. 1340 Clausole d'uso

Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211).

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.


SEZIONE II

Della causa del contratto






Art. 1343 Causa illecita

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (prel. 1, 1418, 1972).

Art. 1344 Contratto in frode alla legge

Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

Art. 1345 Motivo illecito

Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (788, 14182).


SEZIONE III

Dell'oggetto del contratto






Art. 1346 Requisiti

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (1418).

Art. 1347 Possibilità sopravvenuta dell'oggetto

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine (1814) è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.

Art. 1348 Cose future

La prestazione di cose future (820,1472, 2823) può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge (179, 458, 771).

Art. 1349 Determinazione dell'oggetto

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice (778,1287, 1473, 2264, 2603).

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo (1421 e seguenti).

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.


SEZIONE IV

Della forma del contratto






Art. 1350
Atti che devono farsi per iscritto

Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643)

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti);

3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati dai numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 e seguenti);

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);

7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti);

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571 e seguenti);

9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871);

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (2646);

12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203, 209, 484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524, 1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328, 565, 852, 857).

Art. 1351 Contratto preliminare <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Nivarra/prelim.htm>

Il contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (2932).

Art. 1352 Forme convenzionali

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo (2725).


CAPO III

Della condizione nel contratto





Art. 1353 Contratto condizionale <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Bacin-1998/Condiz.htm>

Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

Art. 1354 Condizioni illecite o impossibili

E nullo il contratto (1421 e seguenti) al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (prel. 31).

La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta (634).

Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'art. 1419.

Art. 1355 Condizione meramente potestativa

E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

Art. 1356 Pendenza della condizione

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può 2900 e seguenti; Cod. Proc. Civ.670).

L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.

Art. 1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa (2852); ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

Art. 1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza

Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte (1175, 1375).

Art. 1359 Avveramento della condizione

La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.

Art. 1360 Retroattività della condizione

Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso (646).

Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite (1465, 2655).

Art. 1361 Atti di amministrazione

L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto.

Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata (646).


CAPO IV

Dell'interpretazione del contratto





Art. 1362 Intenzione dei contraenti

Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (1419).

Art. 1364 Espressioni generali

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 1365 Indicazioni esemplificative

Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

Art. 1366 Interpretazione di buona fede <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lordi1.html>

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375).

Art. 1367 Conservazione del contratto

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).

Art. 1368 Pratiche generali interpretative

Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore (2082), le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.

Art. 1369 Espressioni con più sensi

Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

Art. 1371 Regole finali

Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo (1362 e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.


CAPO V

Degli effetti del contratto

SEZIONE I

Disposizioni generali





Art. 1372

Efficacia del contratto

Il contratto ha forza di legge tra le parti.

Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227).

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).

Art. 1373 Recesso unilaterale

Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (1569, 1612 e seguenti, 1671, 2227).

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.

E' salvo in ogni caso il patto contrario.

Art. 1374 Integrazione del contratto

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Art. 1375 Esecuzione di buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460).

Art. 1376 Contratto con effetti reali

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520 e seguenti, 2644, 2684, 2808-2).

Art. 1377 Trasferimento di una massa di cose

Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

Art. 1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (1465). Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).

Art. 1379 Divieto di alienazione

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo (965) e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti (1260).

Art. 1380 Conflitto tra più diritti personali di godimento

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa (2704) anteriore.

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione (2644 e seguenti).

Art. 1381 Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo

Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.


SEZIONE II

Della clausola penale e della caparra




Art. 1382 Effetti della clausola penale

La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento (1218), uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (1223).

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Art. 1383 Divieto di cumulo

Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.

Art. 1384 Riduzione della penale

La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (1181, 1526-2, att. 163).

Art. 1385 Caparra confirmatoria

Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).

Art. 1386 Caparra penitenziale

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.


CAPO VI

Della Rappresentanza




Art. 1387 Fonti della rappresentanza

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge (48, 320, 357, 360, 424, 643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall'interessato.

Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Edmondo-1997/nota.htm>, nei limiti delle facoltà conferitegli (19), produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Art. 1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato

Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato (1471).

In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.

Art. 1390 Vizi della volontà

Il contratto è annullabile(1427 e seguenti,1441 e seguenti) se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.

Art. 1391 Stati soggettivi rilevanti

Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.

In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.

Art. 1392 Forma della procura

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (1350 e seguenti, 1396 e seguenti).

Art. 1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante

Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

Art. 1394 Conflitto d'interessi

Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato (1441 e seguenti) su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Art. 1395 Contratto con se stesso

E' annullabile (1471 e seguenti) il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi (1735).

L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato (1471).

Art. 1396 Modificazione ed estinzione della procura

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (19, 2266).

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato (1722 e seguenti) non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Art. 1397 Restituzione del documento della rappresentanza

Il rappresentante e tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.

Art. 1398 Rappresentanza senza potere

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (1338, 1890, 2822).

Art. 1399 Ratifica

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (1350, 2725).

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

Il terzo è colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata (1712).

La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi (588).

Art. 1400 Speciali forme di rappresentanza

Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V (2138, 2150, 2203 e seguenti).


CAPO VII

Del contratto per persona da nominare





Art. 1401 Riserva di nomina del contraente

Nel momento della conclusione del contratto (1326) una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Art. 1402 Termine e modalità della dichiarazione di nomina

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

Art. 1403 Forme e pubblicità

La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto (2725) se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.

Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità (2643 e seguenti), deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.

Art. 1404 Effetti della dichiarazione di nomina

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

Art. 1405 Effetti della mancata dichiarazione di nomina

Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari (1762).


CAPO VIII

Della cessione del contratto




Art. 1406 Nozione

Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.

Art. 1407 Forma

Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata (Cod. Proc. Civ. 137) o in cui essa l'ha accettata (1264).

Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola "all'ordine" o altra equivalente, la girata (2009) del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.

Art. 1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente

Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.

Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia (1218) le obbligazioni assunte.

Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno (1223).

Art. 1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

Art. 1410 Rapporti fra cedente e cessionario

Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto (1325, 1266).

Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto (1936, 1942, 1944 e seguenti).


CAPO IX

Del contratto a favore di terzi





Art. 1411 Contratto a favore di terzi

E' valida la stipulazione a favore di un terzo (1875, 1920), qualora lo stipulante vi abbia interesse (1174).

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione.

Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare (1920 e seguenti).

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

Art. 1412 Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante

Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria (587) e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca (1921).

La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

Art. 1413 Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.


CAPO X

Della simulazione





Art. 1414 Effetti della simulazione tra le parti

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario (164).

Art. 1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi

La simulazione (164) non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede (1147) hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione (2652).

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti (1372, 1417).

Art. 1416 Rapporti con i creditori

La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato (2910 e seguenti).

I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore (2704) all'atto simulato.

Art. 1417 Prova della simulazione

La prova per testimoni (2721 e seguenti) della simulazione è ammissibile senza limiti (164), se la domanda e proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valer l'illiceità del contratto dissimulato (1343 e seguenti, 1354), anche se è proposta dalle parti (164).


CAPO XI

Della nullità del contratto





Art. 1418 Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

Art. 1419 Nullità parziale

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).

Art. 1420 Nullità nel contratto plurilaterale

Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Art. 1421 Legittimazione all'azione di nullità

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Art. 1422 Imprescrittibilità dell'azione di nullità

L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione (1158 e seguenti) e della prescrizione delle azioni di ripetizione (2934 e seguenti).

Art. 1423 Inammissibilità della convalida

Il contratto nullo non può essere convalidato (1444), se la legge non dispone diversamente (799).

Art. 1424 Conversione del contratto nullo

Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (1367).


CAPO XII

Dell'annullabilità del contratto

SEZIONE I

Dell'incapacità





Art. 1425 Incapacità delle parti

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (1441 e seguenti).

E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere (1191, 1934 e seguente).

Art. 1426 Raggiri usati dal minore

Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età (2); ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.


SEZIONE II

Dei vizi del consenso




Art. 1427 Errore, violenza e dolo

Il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti), estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le disposizioni seguenti (122, 624).

Art. 1428 Rilevanza dell'errore

L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

Art. 1429 Errore essenziale

L'errore è essenziale:

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;

2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;

3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso (122);

4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto (1969).

Art. 1430 Errore di calcolo

L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.

Art. 1431 Errore riconoscibile

L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza (1176) avrebbe potuto rilevarlo.

Art. 1432 Mantenimento del contratto rettificato

La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.

Art. 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato (2706).

Art. 1434 Violenza

La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

Art. 1435 Caratteri della violenza

La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata è da farle temere di esporre se o i suoi beni a un male ingiusto è notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.

Art. 1436 Violenza diretta contro terzi

La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Art. 1437 Timore riverenziale

Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.

Art. 1438 Minaccia di far valere un diritto

La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

Art. 1439 Dolo

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Art. 1440 Dolo incidente

Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni (2056).


SEZIONE III

Dell'azione di annullamento





Art. 1441 Legittimazione

L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

L'incapacità del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Art. 1442 Prescrizione

L'azione di annullamento si prescrive (2962) in cinque anni (428, 761, 775).

Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale (1425 e seguenti), il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione (429), ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età (2).

Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto (428, 775, 1326).

L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.

Art. 1443 Ripetizione contro il contraente incapace

Se il contratto è annullato per incapacità (1425) di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio (1190, 2039 e seguenti).

Art. 1444 Convalida

Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.

Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.

La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto (1423,1451).

Art. 1445 Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi

L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (23, 25, 2377, 2652, 2824; att. 165).

Art. 1446 Annullabilità nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.


CAPO XIII

Della rescissione del contratto





Art. 1447 Contratto concluso in istato di pericolo

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (2045), può essere rescisso sulla domanda (2652) della parte che si è obbligata.

Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione

Se vi è sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.

L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.

Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (1934, 1970).

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (761 e seguenti).

Art. 1449 Prescrizione

L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.

La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.

Art. 1450 Offerta di modificazione del contratto

Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.

Art. 1451 L'inammissibilità della convalida

Il contratto rescindibile non può essere convalidato.

Art. 1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (1757), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione (2652).


CAPO XIV

Della risoluzione del contratto

SEZIONE I

Della risoluzione per inadempimento




Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454 Diffida ad adempiere <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/DellaValle.html>

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto (1662,1901).

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

Art. 1455 Importanza dell'inadempimento

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).

Art. 1456 Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 1457 Termine essenziale per una delle parti

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni (2964).

In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

Art. 1458 Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o periodica, riguardo quali l'effetto della risoluzione non si estende le prestazioni già eseguite (1360).

La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (2652; att. 165).

Art. 1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Art. 1460 Eccezione d'inadempimento <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/DellaValle.html>

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565).

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (1375).

Art. 1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959; att. 169).

Art. 1462 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità (1418 e seguenti), di annullabilità (1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti) del contratto.

Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).


SEZIONE II

Dell'impossibilità sopravvenuta





Art. 1463 Impossibilità totale

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (1256) non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti).

Art. 1464 Impossibilità parziale

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile (1258), l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale (1181).

Art. 1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi

Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali (1376), il perimento della cosa per una causa imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.

Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata (1378).

L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (1360).

Art. 1466 Impossibilità nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'art. 1420 impossibilità della prestazione (1256) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.


SEZIONE III

Dell'eccessiva onerosità


Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 (att. 168).

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (962, 1623, 1664, 1923).

Art. 1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.

Art. 1469 Contratto aleatorio

Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura (1879) o per volontà delle parti (1448, 1472).






CAPO XIV- BIS

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE (*)

1469-bis Clausole vessatorie <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lener-1996/93-13aS.htm> nel contratto tra professionista e consumatore.

Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obbblighi derivanti dal contratto.
In relazione al contrattto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.
Si presumono clausole vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista, il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza prevviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
I numeri 8), 11), 12), 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

1469-ter. Accertamento della vessatorietà delle clausole <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Pargolesi-1995.html>. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

1469-quater. Forma e interpretazione. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

1469-quinquies. Inefficacia. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale, o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive.
E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno stato membro dell'Unione europea.

1469-sexies. Azione inibitoria. Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo.
L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

(*) Capo aggiunto dall'art.25, l. 6 febbraio 1996, n.52, in attuazione della direttiva 93/13/CEE





TITOLO III

DEI SINGOLI CONTRATTI

CAPO I

Della vendita

SEZIONE I

Disposizioni generali




Art. 1470 Nozione

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498).

Art. 1471 Divieti speciali di comprare

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.

Nei primi due casi l'acquisto è nullo (1421 e seguenti); negli altri è annullabile (1441 e seguenti).

Art. 1472 Vendita di cose future

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348), l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati (820).

Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.

Art. 1473 Determinazione del prezzo affidata a un terzo

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto (1349; att. 82, 170).

Art. 1474 Mancanza di determinazione espressa del prezzo

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità (o da norme corporative), si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina.

Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente (1561).

Art. 1475 Spese della vendita

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie (1510) sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente (1196, 1539, 554).

§ 1 Delle obbligazioni del venditore

Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore;

2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (1376 e seguenti);

3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

Art. 1477 Consegna della cosa

La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento della vendita.

Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820 e seguente) dal giorno della vendita.

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta (1527).

Art. 1478 Vendita di cosa altrui

Se al momento del contratto (1326) la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa (att. 171).

Art. 1479 Buona fede del compratore

Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto (1453), se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.

Salvo il disposto dell'art. 1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.

Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie (att. 171).

Art. 1480 Vendita di cosa parzialmente di altri

Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario (1419); altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno (1233; att. 131).

Art. 1481 Pericolo di rivendica

Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi (948), salvo che il venditore presti idonea garanzia (1119).

Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.

Art. 1482 Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli

Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.

Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479.

Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.

Art. 1483 Evizione totale della cosa

Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno (1223 e seguenti) a norma dell'art. 1479.

Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.

Art. 1484 Evizione parziale

In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente (2921).

Art. 1485 Chiamata in causa del venditore

Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.

Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.

Art. 1486 Responsabilità limitata dal venditore

Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

Art. 1487 Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario (1266).

Art. 1488 Effetti dell'esclusione della garanzia

Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli artt. 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

Art. 1489 Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi

Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480.

Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.

Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).

Art. 1491 Esclusione della garanzia

Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1492 Effetti della garanzia

Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati