Beurkundungspflicht in Italien
Notariatszwang / einschreibungspflichtige Akte und Rechte in Italien
Der Wert der Immoblie in Italien
Quotazioni Immobiliari OMI = Immobiliennotierung
Contratti - Verträge in Italien
Was als beurkundungspflichtig / eintragungspflichtig / registrierungspflichtige Akte und Rechte in Italien gelten, ist festgelegt im codice civile:
Art. 1350
Della forma del contratto
Art. 1350
Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643)
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto
di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie
(952 e seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 e
seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di
diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027
e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione
(1021 e seguenti);
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore
a nove anni (1571 e seguenti);
9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e
seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di
altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o
per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o
vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite
dello Stato (1871);
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali
immobiliari (2646);
12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto
controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri
precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203,
209, 484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503,
1524, 1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504,
2518, 2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig.
237, 249, 278, 328, 565, 852, 857).
Art. 1351
Contratto preliminare = Vorvertrag
Il contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto nella
stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (2932).
Art. 1352 Forme convenzionali
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata
forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la
forma sia stata voluta per la validità di questo (2725).
und
Art. 2643
Atti soggetti a trascrizione = Beurkundungspflichtig / Akte die der Einschreibung / Registrierung unterworfen sind
CAPO I
Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Art.
2643 Atti soggetti a trascrizione
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: = die Öffentlichkeit wird zum Zeugen
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812);
= Verträge in Bezug auf Eigentumsübertragung bei Liegenschaften
2) i contratti (1350, 2651) che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), i diritti del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) dei diritti menzionati nei numeri precedenti
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione (1021 e seguenti);
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari (Cod. Proc. Civ. 574, 586, 590), eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente (2896);
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico (971); = Ablösung eines mit Erbpacht belasteten Grundstücks
8) i contratti di locazione (1571 e seguenti) dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni (1350, 1599, 2923);
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti (1605), per un termine maggiore di tre anni (2918);
10) i contratti di società (2247 e seguenti) e di associazione (14 e seguenti, 2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata (att. 231);
11) gli atti di costituzione dei consorzi (862 e seguenti; 2602 e seguenti) che hanno l'effetto indicato dal numero precedente (att. 231);
12) i contratti di anticresi (1960 ss; att. 231);
13) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze (1032, 2932) che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti (2932).
Art. 2644
Effetti della trascrizione
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto (2827, 2848) anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi (2650).
Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore (att. 225).
Art. 2645
Altri atti soggetti a trascrizione
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi (Cod. Proc. Civ. 555).
Art. 2646
Trascrizione delle divisioni
Si devono trascrivere le divisioni (713, 1111 e seguenti) che hanno per oggetto beni immobili (812), come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote (Cod. Proc. Civ. 788 e seguenti).
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale (Cod. Proc. Civ. 784) e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati (att. 224).
Art. 2647
Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni
Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali
che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lett. c), d), e) ed f) dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di
far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.
Art. 2684
Atti soggetti a trascrizione
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà (1480) o costituiscono la comunione (1100; Cod. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti);
2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto (978 e seguenti) o di uso (1021 e seguenti) o che trasferiscono il diritto di
usufrutto;
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
4) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti (Cod. Nav. 664, 665,106
6) le sentenze (2932) che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti
(2688).
Art. 2685
Altri atti soggetti a trascrizione
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la costituzione delfondo patrimoniale (167) e gli altri atti
menzionati nell'art. 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato (470, 649) che importano acquisto dei diritti indicati dai nn. 1
e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.
Art. 2686
Sentenze
Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai nn.
1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.
Art. 2687
Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'art. 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi
procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (1977 e seguenti; att. 231).
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non
producono effetto se non e stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine
rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
Art. 2689
Usucapione
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione (1162) uno dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684.
Art. 2690
Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684:
1) le domande indicate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli effetti ivi disposti;
2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la
trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti) o a far pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni
dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna.
Se pero la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo
oneroso (14451;
4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della
trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, (456) la sentenza che accoglie la domanda non
pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda;
6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai
nn. 1, 2, 3, e 6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (2654, 2668).
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria,
dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2691
Altre domande e atti soggetti a trascrizione
Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'art. 2683, le domande e gli atti indicati dai nn. 1, 3, 4
e 5 dell'art. 2653, per gli effetti ivi disposti.
Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria,
dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto
le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2692
Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli
precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'art. 2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.
Art. 2693
Trascrizione del pignoramento e del sequestro
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti)
per gli effetti disposti dall'art. 2906.
Si deve trascrivere del pari l'atto
di pignoramento (Cod. Proc. Civ. 518) per gli effetti disposti dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.
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